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Sentenza 7 novembre 2024
Sentenza 7 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 07/11/2024, n. 494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 494 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2024 |
Testo completo
N.R.G. 337/2024
TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA tra Parte_1
PARTE RICORRENTE e
Controparte_1 PARTE RESISTENTE Oggi 07/11/2024, alle ore 13:01, innanzi al dott. Francesco Manfredi, sono comparsi: Per l'Avv. RINALDI GIOVANNI;
Parte_1
Per il il funzionario delegato dott. MELILLI Controparte_1 EMA Il Giudice invita le parti ad interloquire sulla opportunità di una integrazione del contraddittorio nei confronti di INPS. Il funzionario del Ministero fa presente che la questione impatterebbe sul rapporto previdenziale che coinvolge Inps, anche avuto riguardo alla circolare vigente. Il funzionario delegato rappresenta che il problema potrebbe riguardare Inps e non il MIM e che sarebbe opportuno avere Inps in giudizio. L'avv. Rinaldi replica evidenziando che il rapporto è tra datore e lavoratore, con INPS che avrebbe un ruolo esterno. Sottolinea che il MIM deve erogare al lavoratore la parte di trattenuta, non INPS. Il funzionario evidenzia che si tratterebbe di somme che INPS non incamera. L'avv. Rinaldi contesta una eventuale integrazione del contraddittorio verso INPS per mero scopo informativo. Contesta l'utilità di un litisconsorzio a titolo informativo. Esclude il litisconsorzio in quanto attività che non riguarderebbe INPS. Il funzionario delegato insiste per integrare il contraddittorio nei confronti di INPS. E rappresenta che potrebbe addirittura spingersi a manifestare una esclusione del MIM nei confronti della ricorrente. Espone che il rapporto di lavoro con il MIM sarebbe una mera occasione, riportandosi alla memoria. L'avv. Rinaldi replica affermando che il parametro sarebbe il rapporto di lavoro subordinato, a fronte della quale verrebbe invocata la discriminazione. Il funzionario delegato controreplica affermando che si tratterebbe di misura contributiva, negando che sia una condizione di impiego, negando che sia un elemento retributivo seppur poi incida sulla retribuzione. L'avv. Rinaldi fa presente che i contributi della precaria e della assunta di ruolo sono per entrambi identici ed entrambi ai fini pensionistici. Il Giudice riserva alla sentenza la valutazione circa la necessità di integrare il contraddittorio. Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione,
p.q.m.
invita le parti alla discussione. Parte ricorrente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per l'accoglimento della domanda.
1 Parte resistente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per il rigetto della domanda. Cita Corte di Giustizia a sostegno delle sue affermazioni. Nega che il beneficio rappresenti condizione di impiego. Parte ricorrente replica affermando che dal cedolino paga emergerebbero le trattenute per il TFR, previdenziali e fiscali. Una volta che la trattenuta viene versata ad Inps da parte del datore di lavoro, il datore trattiene dei soldi per versarli ad Inps. Insiste per qualificare la trattenuta come retribuzione, in quanto trattenuta in busta paga dello stipendio della lavoratrice. Le parti discutono rassegnando le rispettive conclusioni e riportandosi ai rispettivi atti Il Giudice Trattiene la causa in decisione ed all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza delle parti.
Il Giudice
dott. Francesco Manfredi
2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. Il Tribunale di Lodi, nella persona del Giudice dott. Francesco Manfredi ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 337/2024 promossa da: (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. RINALDI Parte_1 C.F._1 GIOVANNI e dall'Avv. MICELI WALTER ( ), dall'avv. GANCI FABIO C.F._2
( ), dall'avv. MP N ), presso il cui studio è C.F._3 C.F._4 elettivamente domiciliata, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte ricorrente contro
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dal funzionario delegato dott. MELILLI EMANUELE, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta delega in atti, Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 03.05.2024, premesso di essere docente assunta in Parte_1 forza di contratto a tempo determinato per l'a.s. 2023/2024 (cessazione al 30.06.2024), in servizio presso l'I.P. “LUIGI EINAUDI” di LODI e di essere madre di due figli, e Controparte_2 Persona_1 rispettivamente di anni 10 e di anni 7, di ricevere la trattenuta previdenziale in busta paga di € 264,07 mensili, dell'art. 1 commi 180-181 della Legge di Bilancio del 2024, L. n. 213/2023, in materia di esonero della quota del 100 per cento dei contributi previdenziali riconosciuto in via sperimentale fino al 31.12.2024 anche alle lavoratrici assunte a tempo indeterminato che siano al contempo madri di due figli, per il periodo fino al mese di compimento del decimo anno di età del figlio minore, della disparità di trattamento tra la sua condizione (lavoratrice madre precaria) rispetto alla lavoratrice madre assunta a tempo indeterminato, cui la legge riconosce l'esonero contributivo, della violazione della clausola 4 comma 1 (“principio di non discriminazione”) dell'accordo quadro sul lavoro a termine allegato alla direttiva 1999/70/CE, del fatto che l'esonero contributivo totale andrebbe a rappresentare una c.d. “condizione di impiego” secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE su casi analoghi, in quanto presupporrebbe il rapporto di lavoro intercorrente tra la lavoratrice ed il suo datore e poiché si tratterebbe di un incentivo a tutela della maternità, la cui esclusione per gli assunti a termine provocherebbe una discriminazione vietata, intesa come un peggioramento della qualità del lavoro a tempo determinato rispetto al docente di ruolo,
1 dell'inesistenza di ragioni oggettive atte a giustificare la disparità di trattamento rispetto al docente a tempo indeterminato, che sia madre di due o più figli, dell'affermazione del diritto a percepire le somme indebitamente trattenute, sino al massimo di € 3.000,00 secondo l'art. 1 comma 180 della L. n. 213/2023, ha infine adito il Tribunale di Lodi in funzione di Giudice del Lavoro, nel contraddittorio con il
, per sentire accogliere le seguenti conclusioni, di Controparte_1 seguito trascritte: “1) IN VIA PRINCIPALE: previa disapplicazione dell'art. 1, commi 180 e 181, della L. n.
213/23 (nella parte in cui esclude dall'esonero contributivo i dipendenti precari), per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea) e degli artt. 20 e
21 della CDFUE, accertarsi e dichiararsi il diritto della ricorrente ad usufruire dello sgravio contributivo previsto dal cit. art.
1, per ogni giorno lavorato a tempo determinato e, conseguentemente, condannarsi il MIM a corrispondere alla sig.ra
la quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico della Parte_1 lavoratrice illegittimamente trattenuta alla ricorrente sino al massimo di € 3.000,00 come previsto dalla norma;
2) IN VIA
SUBORDINATA: accertarsi e dichiararsi il diritto della ricorrente ad usufruire dello sgravio contributivo previsto dal cit. art. 1, per ogni giorno lavorato a tempo determinato e, conseguentemente, condannarsi il MIM a corrispondere alla sig.ra
la quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico della Parte_1 lavoratrice illegittimamente trattenuta alla ricorrente sino al massimo di € 3.000,00 come previsto dalla norma, previa remissione alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 267 del TFUE., delle seguenti questioni pregiudiziali: «1. Se la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sui contratti a tempo determinato concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, e i principi generali del vigente diritto eurounitario di parità di trattamento e non discriminazione in materia di condizioni impiego, letti alla luce degli articoli 20 e
21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale, come quella contenuta nell'art. 1, commi 180 e 181, della L. n. 213/23, la quale prevede che le lavoratrici madri a tempo determinato siano trattate in modo meno favorevole, nell'ambito della fruizione dell'esonero dal pagamento della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, rispetto alle dipendenti a tempo indeterminato, per il solo fatto che non hanno un rapporto a tempo indeterminato, nonostante le dipendenti a tempo determinato si trovino in una situazione comparabile a quella delle lavoratrici a tempo indeterminato, svolgendo le stesse mansioni ed essendo in possesso delle medesime competenze disciplinari, pedagogiche, metodologiche - didattiche, organizzativo - relazionali e di ricerca del personale a tempo indeterminato»; «2. se nell'ambito di applicazione della direttiva 1999/70, i principi generali del vigente diritto eurounitario di uguaglianza, parità di trattamento e di non discriminazione in materia di impiego, consacrati anche negli artt. 20 e 21 della CDFUE. (rilevanti ex art. 52 della CDFUE.), nella Carta sociale europea approvata il 18.6.61, nell'art. 157 del TFUE. e nelle direttive 2000/43/CE e 2000/78/CE., debbano essere interpretati nel senso che essi ostano ad una norma come quella contenuta nell'art. 1, commi 180 e 181, della L. n. 213/23, che impone al datore di lavoro di concedere lo sgravio contributivo alle sole dipendenti a tempo indeterminato, trattando in modo meno favorevole e discriminando, nel trattamento contributivo e retributivo, le dipendenti a tempo determinato, a cui non
2 viene riconosciuta il vantaggio economico collegato allo sgravio contributivo di 3.000 euro, invece attribuito alle dipendenti a tempo indeterminato che svolgono le stesse mansioni». 3) Condannarsi le Amministrazioni convenute a corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali. 4) Spese e competenze integralmente rifuse, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori, che hanno anticipato le prime e non riscosso le seconde”.
Si è ritualmente costituito in giudizio il , eccependo Controparte_1 il difetto di integrità del contraddittorio nei confronti della del Controparte_3
, dell'I.n.p.s. in quanto la ricorrente chiederebbe la disapplicazione Controparte_4 di una norma primaria manifestazione della politica generale del Governo, nonché suscettibile di avere risvolti sulla finanza pubblica in caso di esito favorevole, ravvisando come non sia il MIM l'ente erogatore Contr degli emolumenti dei dipendenti pubblici, bensì il sulla base di una partita di spesa per il tramite della
Ragioneria territoriale competente.
Il MIM ha ravvisato nella fattispecie un coinvolgimento “in modo considerevole” di I.n.p.s. nell'erogare il beneficio, anche sulla base del tenore della circolare n. 27 del 31.01.2024 in atti, che prospetterebbe
“l'adeguamento del sistema di contabilità dell'Istituto”; secondo la tesi del Ministero, infatti, “non v'è dubbio, dunque, che il ruolo che andrà a rivestire l'INPS nell'erogazione del bonus mamma comporta una serie di adempimenti - applicativo per l'inserimento dei codici fiscali da parte delle lavoratrici, controlli sulle dichiarazioni e adeguamento del proprio sistema di contabilità – rispetto a cui l' non può considerarsi terzo”. CP_6
Nel merito, il ha ripercorso la normativa in materia, primaria e interna, eccependo che la platea CP_1 dei soggetti esclusi dal beneficio in oggetto potrebbe accedere al diverso beneficio, avente carattere alternativo al beneficio preteso, previsto dall'art. 1 comma 15 della L. n. 213/2023 richiamato dal comma
180 dell'art. 1, ovvero l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore pari a 6 punti percentuali.
Il MIM ha, altresì, esposto che una eventuale diminuzione della trattenuta previdenziale comporterebbe un aumento dello stipendio netto, con rischio per le lavoratrici madri di figli minori di non poter accedere ad altre misure di sostegno basate sull'Isee (menzionando i cc.dd. Assegno Unico, Bonus Nido). Ha infine resistito alla domanda, chiedendone l'integrale rigetto.
La causa è stata istruita tramite i documenti prodotti dalle parti.
All'odierna udienza, all'esito della discussione, il Giudice ha deciso la causa mediante lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
Il ricorso può essere accolto per le ragioni che si vanno ad esporre.
1.In via preliminare, non si rende necessario integrare il contraddittorio nei confronti degli enti evocati dal che sono e restano terzi rispetto al presente giudizio. Controparte_1
Il rapporto di lavoro intercorre tra la ricorrente ed il , datore di lavoro della medesima, come CP_1 figura dai documenti prodotti quali lo stato matricolare (doc. n. 2 ric.) ed il contratto individuale
3 sottoscritto (doc. n. 1 ric.), oltre che dal cedolino paga prodotto (doc. n. 3 ric.).
Nella pacifica circostanza di quanto sopra accertato, sussistono plurimi elementi per ritenere che il MIM sia unico legittimato passivo della pretesa della ricorrente e che non si renda opportuno integrare il Contr contraddittorio nei confronti della Presidenza del Consiglio, del e di Inps.
Come è dato evincere dalla Circolare Inps n. 27 del 31 Gennaio 2024, l'esonero in questione trova applicazione con esclusivo riferimento alla contribuzione a carico della lavoratrice madre, sostanziandosi in un abbattimento della contribuzione previdenziale fino al limite massimo di € 3.000,00 annui, da riparametrare su base mensile.
È il datore di lavoro ad essere destinatario della comunicazione del dipendente di volersi avvalere dell'esonero con informazione sul numero dei figli e relativi codici fiscali (si veda il c.d. “capitolo 7” della
Circolare, intitolato, “Istruzioni Operative”); è il datore di lavoro (nella specie, il M.I.M. resistente) a dover effettuare le relative denunce ad Inps e a compilare i moduli Uniemens (si veda pur sempre il “capitolo 9” della Circolare n. 27/2024, già citata).
È l'amministrazione scolastica e non il MEF, infine, a mettere a disposizione l'applicativo informatico in cui, tramite accesso dal SIDI, le lavoratrici madri (a tempo indeterminato) possono comunicare la volontà di beneficiare della misura (v. nota protocollo MIM del 26.03.2024, doc. n. 5 ric.).
Infine, ma non da ultimo, la ricorrente domanda in questa sede l'accertamento della illegittimità della trattenuta previdenziale operata in busta paga (v. trattenuta di cui al doc. n. 2 ric.), previa disapplicazione della normativa interna contrastante con la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a termine, con condanna del datore di lavoro sostanziale al pagamento della somma, avente natura retributiva, ed è noto che, secondo le pronunce della Corte di Cassazione cui si ritiene di non discostarsi, siffatta azione sia proponibile esclusivamente dal lavoratore nei confronti del solo datore di lavoro laddove questo sia rimasto negligente nell'esercizio dell'azione di ripetizione verso l'Istituto (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro, 11/01/2006, n.
239; conforme Cass. civ. Sez. lavoro, 14/04/2010, n. 8888; Cass. civ. Sez. lavoro, 15/12/1995, n. 12855;
Cass. sez. lav., sent. n. 12842 del 27.12.1993; Cass. n. 1536 del 17.02.1994; Cass. civ. Sez. lavoro Ord.,
17/03/2022, n. 8789).
Dacché, dunque, il lavoratore resta soggetto estraneo al rapporto previdenziale, salvo il diritto di rivalsa, ex art. 2115 comma 2 c.c., non è possibile chiamare in giudizio Inps. Il lavoratore non ha alcuna azione nei confronti dell'ente previdenziale per la restituzione di contributi che siano stati indebitamente versati dal datore di lavoro, legittimato attivo della quale è solo quest'ultimo, anche per la parte imputabile al lavoratore (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 17/03/2022, n. 8789; Cass. civ. Sez. lavoro, 25/09/2002, n.
13936; si veda altresì, come orientamento conforme, Cass. Sez. Lav., sent. n. 8175 del 16.06.2001).
Infatti, la prospettazione del MIM, secondo l'orientamento della Corte di Cassazione sopra richiamato, riguarda il differente ordine di rapporti rispetto ad INPS, verso cui il lavoratore resta estraneo, in quanto
4 unico soggetto passivo dell'obbligazione risulta essere il datore di lavoro, debitore dei contributi.
Pertanto, per i motivi suddetti, il rapporto giuridico sostanziale non può che intercorrere tra la ricorrente ed il rispettivo datore di lavoro e non deve essere integrato il contraddittorio nei confronti dei soggetti indicati.
Non sono condivisibili le ulteriori considerazioni ministeriali sullo stato della finanza pubblica e sulla platea dei potenziali destinatari – docenti a termine madri- che potrebbero ricorrere ad un Tribunale, al pari della odierna ricorrente, per il riconoscimento del beneficio, trattandosi di argomentazioni non giuridiche, che risultano irrilevanti in relazione a quello che l'oggetto del giudizio ed all'azione coltivata dalla ricorrente.
2. Per completezza, occorre ripercorrere la normativa in argomento.
Il c.d. “bonus mamme” rappresenta una misura di sostegno al reddito netto introdotta dall'art. 1 commi 180 e
181 della L. n. 213 del 30 dicembre 2023 (c.d. “legge di Bilancio 2024”) per le lavoratrici madri con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, consistente nell'esonero della trattenuta dei contributi previdenziali per l'invalidità, vecchiaia e superstiti, entro la soglia di € 3.000 annui, modulabili su base mensile.
Non è superfluo rammentare che l'esonero è stato esteso in via sperimentale alle lavoratrici madri di due figli assunte a tempo indeterminato fino al 31 dicembre 2024 (secondo quello che è il caso che ci occupa).
Le disposizioni di rilievo vengono di seguito riportate per comodità espositiva: “fermo restando quanto previsto al comma 15, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 alle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero del 100 per cento della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile. (comma 181) L'esonero di cui al comma 180 è riconosciuto, in via sperimentale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 anche alle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente
a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo”.
Come espresso dalla Circolare INPS n. 27 del 31 Gennaio 2024, l'esonero contributivo in oggetto è rivolto a tutti i rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato, sia instaurati che instaurandi nel periodo di vigenza dell'esonero, dei settori pubblico e privato, ivi compreso il settore agricolo, con la sola esclusione dei rapporti di lavoro domestico, con esclusivo riferimento alle lavoratrici madri di tre o più figli.
Per la sola “annualità” del 2024 – dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 - l'esonero contributivo è esteso in via sperimentale alle lavoratrici madri di due figli.
Deve osservarsi che la natura “alternativa” del beneficio, ricavabile dal tenore della circolare Inps n.
27/2024, capitolo 6 (“coordinamento con altre agevolazioni”, che presenta il seguente periodo: “con particolare riferimento all'eventuale regime di cumulo con altre riduzioni sulla quota contributiva a carico del lavoratore, si precisa ulteriormente che l'esonero di cui all'articolo 1, commi 180 e 181, della legge di Bilancio 2024, risulta strutturalmente
5 alternativo all'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (quota IVS) a carico del lavoratore previsto dall'articolo 1, comma 15, della medesima legge non osta ad una sua concessione”), interpretativo dell'inciso del comma 180 dell'art. 1 della L. n. 213/2023: “fermo restando quanto previsto al comma 15 […]”, non osta ad un suo eventuale riconoscimento, posto che trattasi di misure differenti e tra loro opzionabili da parte della lavoratrice madre con figli minorenni.
Che la lavoratrice assunta con contratto a termine, madre di due figli, opzioni l'estensione al proprio caso del beneficio dell'esonero contributivo ex lege di Bilancio 2024, art. 1 commi 180 e 181, non deve distogliere dal fatto che tale è la scelta della stessa, manifestata nel rispetto del divieto di cumulo dei benefici e della strutturale alternatività degli stessi. Per ciò solo la tesi ministeriale non coglie nel segno.
Infatti, nel presente giudizio la ricorrente, docente assunta a termine per l'a.s. 2023/2024 con contratto al
30.06.2024, domanda l'accertamento dell'illegittimità della trattenuta operata dal perché foriera di CP_1 una disparità di trattamento rispetto al docente madre assunto a tempo indeterminato, in quanto, secondo la tesi, l'esonero contributivo rappresenterebbe “condizione di impiego” ai sensi della clausola 4 comma 1 dell'accordo quadro allegato alla direttiva UE n. 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999.
3.Stando così le cose, è opportuno rammentare che:
a) l'accordo quadro ha una applicazione estensiva nei confronti di tutti i lavoratori che forniscono prestazioni retribuite nell'ambito di un rapporto di lavoro determinato che li vincola al loro datore di lavoro (v., in tal senso, sentenza del 30 giugno 2022, Comunidad de Castilla y León, C-192/21,
EU:C:2022:513, punto 26 e giurisprudenza ivi citata);
b) il divieto di un trattamento meno favorevole dei lavoratori a tempo determinato rispetto a quello riservato ai lavoratori a tempo indeterminato, di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro, riguarda le
“condizioni di impiego” dei lavoratori;
c) secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, il criterio decisivo per stabilire se una misura introdotta da una normativa nazionale rientri nella nozione di “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4 dell'accordo quadro è proprio quello dell'impiego, vale a dire il rapporto di lavoro sussistente tra un lavoratore e il suo datore di lavoro (ordinanza del 18 maggio
2022, Ministero dell'Istruzione (Carta elettronica), C-450/21, EU:C:2022:411, punto 33 e giurisprudenza ivi citata);
d) ai sensi della clausola 1, lettera a), dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, uno degli obiettivi di quest'ultimo è di migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato garantendo il rispetto del principio di non discriminazione. Del pari, al suo terzo comma, il preambolo dell'accordo quadro precisa che esso “indica la volontà delle parti sociali di stabilire un quadro generale che garantisca la parità di trattamento ai lavoratori a tempo determinato, proteggendoli dalle discriminazioni”. Il considerando 14 della direttiva 1999/70 precisa, a tal fine, che l'obiettivo dell'accordo quadro
6 consiste, in particolare, nel migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato, fissando “requisiti minimi” atti a garantire l'applicazione del principio di non discriminazione (sentenza del 17 marzo
2021, Consulmarketing, C-652/19, EU:C:2021:208, punto 48 e giurisprudenza ivi citata);
e) detta clausola dev'essere intesa nel senso che esprime un principio di diritto sociale dell'Unione che non può essere interpretato in modo restrittivo (v., in tal senso, sentenza del 19 ottobre 2023,
C-660/20, EU:C:2023:789, punto 38 e giurisprudenza ivi citata). Controparte_7
f) detta clausola, che ha effetto diretto, enuncia, al punto 1, un divieto di trattare, per quanto riguarda le “condizioni di impiego”, i lavoratori a tempo determinato in un modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per l'unico motivo che lavorano a tempo determinato, a meno che un trattamento diverso non sia giustificato da “ragioni oggettive” (v., in tal senso, sentenze dell'8 settembre 2011, C-177/10, EU:C:2011:557 punti 56 e 64, Persona_2 nonché del 5 giugno 2018, C-677/16, EU:C:2018:393, punto 42); Persona_3
g) è compito dello Stato membro e del giudice nazionale, in ossequio al principio di leale cooperazione
(art.
4.3 del Trattato sull'Unione Europea), garantire un obbligo di interpretazione conforme al significato ed alla portata di una direttiva avente effetti diretti nell'ordinamento interno (quale la clausola 4.1 dell'accordo quadro sopra citata) della normativa interna nazionale. Il canone ermeneutico dell'obbligo di interpretazione conforme, come è noto, si estende a tutti i giudici nazionali, grava su tutte le norme interne, si impone rispetto al diritto comunitario nel suo complesso.
Come è stato ripetutamente affermato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, altresì di recente nella pronuncia resa nel procedimento C-582/21, “occorre ricordare che il principio di interpretazione conforme del diritto nazionale è inerente al sistema dei Trattati, in quanto consente ai giudici nazionali di assicurare, nell'ambito delle loro competenze, la piena efficacia del diritto dell'Unione quando risolvono la controversia ad essi sottoposta (sentenza del 21 gennaio 2021, Whiteland Import Export, C‑308/19,
EU:C:2021:47, punto 61 e giurisprudenza ivi citata). […] In forza di tale principio, spetta ai giudici nazionali, tenendo conto di tutte le norme del diritto nazionale e applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest'ultimo, decidere se e in quale misura una disposizione di diritto nazionale possa essere interpretata conformemente alle disposizioni pertinenti del diritto dell'Unione (sentenza del 17 aprile 2018, Egenberger,
C‑414/16, EU:C:2018:257, punto 71 e giurisprudenza ivi citata)” (cfr. sentenza della Corte (Grande
Sezione) del 9 aprile 2024, capitoli 61-62)(cfr. capitolo 30 della pronuncia resa dalla Corte (Seconda
Sezione) nel procedimento C-308/19, sentenza del 21 gennaio 2021, in cui il dovere di interpretazione conforme del diritto nazionale viene esteso pure ad atti comunitari non aventi efficacia vincolante, come le decisioni quadro;
in senso conforme, si veda quanto a suo tempo esposto dalla Corte di Giustizia nella causa C-106/89 con sentenza del 13 novembre 1990, “l'obbligo
7 degli Stati membri, derivante da una direttiva, di conseguire il risultato da questa contemplato, come pure l'obbligo loro imposto dall'art. 5 del Trattato, di adottare tutti i provvedimenti generali o particolari atti a garantire
l'adempimento di tale obbligo, valgono per tutti gli organi degli Stati membri, ivi compresi, nell'ambito di loro competenza, quelli giurisdizionali. Ne consegue che nell'applicare il diritto nazionale, a prescindere dal fatto che si tratti di norme precedenti o successive alla direttiva, il giudice nazionale deve interpretare il proprio diritto nazionale alla luce della lettera e dello scopo della direttiva onde conseguire il risultato perseguito da quest'ultima e conformarsi pertanto all'art. 189, terzo comma, del Trattato”).
4.Consimili e granitiche coordinate ermeneutiche comunitarie non lasciano dubbi interpretativi atti a far ritenere necessario un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea;
sicché una interpretazione conforme alla clausola della direttiva auto-esecutiva non può che far propendere per l'accoglimento della pretesa, avuto riguardo a quelli che i seguenti elementi così riepilogati:
- è una docente di scuola superiore di II grado, assunta con contratto a tempo Parte_1 determinato, in servizio presso l'I.P. “Luigi Einaudi” di Lodi per il periodo dal 01.09.2023 al
30.06.2024 (docc. nn. 1 e 3 ric.);
- le rispettive condizioni di lavoro sono comparabili con l'assunto a tempo indeterminato, non avendo il MIM addotto ragioni per ritenere il contrario;
dunque, risulta svolgere Parte_1 medesime mansioni in Scuole Primarie con orario settimanale completo, alle medesime condizioni di un assunto a tempo indeterminato di ruolo (si vedano altresì i dati di cui allo stato matricolare prodotto dal stesso, doc. n. 1 fasc. res.); CP_1
- è madre di due figli di circa 7 anni e di circa 10 anni, nata il Parte_1 Controparte_2
15.12.2013 e nata il [...] (doc. n. 3 ric., “stato di famiglia” della ricorrente); Persona_1
- ha presentato domanda in data 06.04.2024 comunicando al Ministero la volontà Parte_1 di fruire dell'esonero contributivo per il periodo paga di legge, ovvero dal 01.01.2024 al 31.12.2024, documentando lo stato di famiglia ai sensi del comma 181, art. 1 della L. n. 213/2023, rappresentando di essere esclusa dal beneficio (doc. n. 6 ric., “diffida bonus mamme ); Parte_1
- la possibilità di chiedere l'esonero contributivo totale della quota a carico del lavoratore fino alla concorrenza della soglia massima introdotta dalla legge è un diritto che la legge riconosce alle lavoratrici madri assunte a tempo indeterminato;
- l'esonero non può che rappresentare una “condizione di impiego”, dacché riguarda direttamente un elemento del rapporto di impiego della lavoratrice alle dipendenze del datore pubblico (MIM) incentrato sulla retribuzione (si veda il cedolino paga e le colonne delle ritenute e delle competenze), consistente nell'esonero dalla trattenuta in busta paga dei contributi previdenziali;
si tratta pertanto di una previsione che deve essere attratta nella portata – come ripetute volte affermato dalla giurisprudenza, non restrittiva ma espansiva- della clausola self executing n. 4 comma
8 1 dell'accordo quadro allegato alla Direttiva CE del 1999 in materia di principio di non discriminazione, che vieta che i lavoratori a termine possano essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili;
- la “condizione di impiego” consiste, per la precisione, nell'incremento retributivo dello stipendio di cui godrebbe la lavoratrice, perseguendo la normativa una finalità latamente assistenziale del nucleo familiare della lavoratrice madre;
- proprio la nozione di “condizione di impiego” di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro menzionato, invocata dalla ricorrente, deve essere interpretata nel senso da servire come base per una pretesa quale quella avanzata con il presente ricorso (si veda pur sempre, la Sentenza della Corte di
Giustizia dell'Unione Europea, del 15 aprile 2008, resa nella causa C-268/06, il cui principio è il seguente: “la clausola 4 dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che le condizioni di impiego ai sensi di quest'ultima inglobano le condizioni relative alle retribuzioni nonché alle pensioni dipendenti dal rapporto di lavoro, ad esclusione delle condizioni relative alle pensioni derivanti da un regime legale di previdenza sociale”; si veda quanto argomentato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nel procedimento C-307/05, sentenza resa il 13.09.2007, capitoli da 37 a 42 compresi: “ne consegue che l'accordo quadro mira a dare applicazione al divieto di discriminazione nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, al fine di impedire che un rapporto di impiego di tale natura venga utilizzato da un datore di lavoro per privare questi lavoratori di diritti riconosciuti ai lavoratori a tempo indeterminato. 38 Orbene, tale principio di diritto sociale comunitario non può essere interpretato in modo restrittivo. 39 In secondo luogo, poiché l'art. 137, n. 5, CE introduce una deroga alle norme di cui ai nn. 1‑4 dello stesso articolo, le materie per le quali il detto numero introduce una riserva devono formare oggetto di interpretazione restrittiva, in modo da non incidere indebitamente sulla portata dei suddetti nn.1‑4, né rimettere in causa gli obiettivi perseguiti dall'art. 136 CE. 40 Per quanto riguarda in particolare
l'eccezione relativa alle «retribuzioni», di cui all'art. 137, n. 5, CE, essa trova la sua ragion d'essere nel fatto che la determinazione del livello degli stipendi rientra nell'autonomia contrattuale delle parti sociali su scala nazionale, nonché nella competenza degli Stati membri in materia. Ciò posto, è stato giudicato appropriato, allo stato attuale del diritto comunitario, escludere la determinazione del livello delle retribuzioni da un'armonizzazione in base agli artt.
136 CE e seguenti. 41 Tuttavia, la detta eccezione non può essere estesa a ogni questione avente un nesso qualsiasi con la retribuzione, pena svuotare taluni settori contemplati dall'art. 137, n. 1, CE, di gran parte dei loro contenuti. 42 Ne consegue che la riserva di cui all'art. 137, n. 5, CE, non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione”);
- la ricorrente, lavoratrice a termine, esclusa dal beneficio senza ragione obiettiva, ogni mese soffre di una trattenuta previdenziale mensile di € 264,07 in busta paga (v. dati di cui al doc. n. 3 ric.), con un
9 peggioramento delle condizioni retributive rispetto al lavoratore assunto a tempo indeterminato che può godere dell'esonero totale con un incremento – fino al tetto massimo annuo, parametrato su base mensile- dello stipendio netto mensile;
lo stesso riconosce l'aumento dello stipendio CP_1 netto in virtù della “decontribuzione” (v. memoria difensiva, pag. 9) e dunque il beneficio di carattere retributivo (la “differenza di retribuzione” secondo le parole della CGUE) è consistente, immediatamente percepibile e previsto – per gli assunti a tempo indeterminato- dalla relazione tecnica che accompagna la legge di bilancio;
inconferente è qualsiasi altra argomentazione spesa dal sull'impossibilità per la ricorrente – in caso di esito favorevole- di accedere ad altri CP_1 benefici connessi al reddito, trattandosi di conseguenze a posteriori di una eventuale pronuncia accertativa del diritto, diverse dalla questione del rispetto della normativa comunitaria, chiara, precisa e incondizionata;
- il predetto beneficio dell'esonero contributivo introdotto dalla norma interna, infatti, riguardando la quota a carico del lavoratore, permette in sostanza un “supplemento retributivo” a cui la ricorrente non può accedere a causa della tipologia di contratto a termine stipulato con il MIM;
- la legge assegna lo sgravio mensile (non oggetto di trattenuta) alla lavoratrice madre con figli, tracciando una distinzione normativa con riferimento alla tipologia del rapporto di lavoro – se a termine o se a tempo indeterminato-;
- il MIM, non contestando i fatti costitutivi della pretesa della ricorrente ex art. 115 comma 1 c.p.c., non eccepisce, peraltro, alcuna evidente ragione oggettiva atta a giustificare tale differenziazione di trattamento, alla luce della normativa interna e comunitaria;
- una differente interpretazione che promuova la non disapplicazione della normativa interna sarebbe foriera di un risultato concreto (ovvero: esclusione, priva di ragione, del lavoratore dal beneficio a causa dell'assunzione a termine) che la direttiva mira espressamente ad escludere.
Consegue da tali considerazioni e dal dovere di interpretazione conforme alla direttiva ed al divieto di discriminazioni, che la domanda merita di essere accolta e che deve essere accertato il diritto di
[...] ad usufruire dello sgravio contributivo previsto dalla L. n. 213/2023 art. 1 commi 180 e 181, Parte_1 con condanna del MIM al pagamento della quota trattenuta, fino alla concorrenza del massimo di €
3.000,00 annui.
5.Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c. a causa dell'assoluta novità della questione trattata, dell'assenza di precedenti giurisprudenziali, di legittimità e di merito, rilevanti, della controvertibilità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta il diritto della ricorrente in epigrafe indicata a fruire dell'esonero contributivo previsto
10 dall'art. 1 commi 180 e 181 della L. n. 213/23 del 30 dicembre 2023 (“bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”) e condanna il CP_1 resistente a riconoscere alla ricorrente la quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti trattenuta in busta paga, sino al tetto massimo di € 3.000,00 riparametrato su base mensile come previsto dal comma 180 dell'art. 1 cit. per gli assunti a tempo indeterminato;
- compensa integralmente le spese del giudizio tra le parti ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Così deciso in Lodi, il 7 novembre 2024
Il Giudice del Lavoro dott. Francesco Manfredi NOTA La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30.6.2003 n. 196 e ss. modificazioni e integrazioni.
11
TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA tra Parte_1
PARTE RICORRENTE e
Controparte_1 PARTE RESISTENTE Oggi 07/11/2024, alle ore 13:01, innanzi al dott. Francesco Manfredi, sono comparsi: Per l'Avv. RINALDI GIOVANNI;
Parte_1
Per il il funzionario delegato dott. MELILLI Controparte_1 EMA Il Giudice invita le parti ad interloquire sulla opportunità di una integrazione del contraddittorio nei confronti di INPS. Il funzionario del Ministero fa presente che la questione impatterebbe sul rapporto previdenziale che coinvolge Inps, anche avuto riguardo alla circolare vigente. Il funzionario delegato rappresenta che il problema potrebbe riguardare Inps e non il MIM e che sarebbe opportuno avere Inps in giudizio. L'avv. Rinaldi replica evidenziando che il rapporto è tra datore e lavoratore, con INPS che avrebbe un ruolo esterno. Sottolinea che il MIM deve erogare al lavoratore la parte di trattenuta, non INPS. Il funzionario evidenzia che si tratterebbe di somme che INPS non incamera. L'avv. Rinaldi contesta una eventuale integrazione del contraddittorio verso INPS per mero scopo informativo. Contesta l'utilità di un litisconsorzio a titolo informativo. Esclude il litisconsorzio in quanto attività che non riguarderebbe INPS. Il funzionario delegato insiste per integrare il contraddittorio nei confronti di INPS. E rappresenta che potrebbe addirittura spingersi a manifestare una esclusione del MIM nei confronti della ricorrente. Espone che il rapporto di lavoro con il MIM sarebbe una mera occasione, riportandosi alla memoria. L'avv. Rinaldi replica affermando che il parametro sarebbe il rapporto di lavoro subordinato, a fronte della quale verrebbe invocata la discriminazione. Il funzionario delegato controreplica affermando che si tratterebbe di misura contributiva, negando che sia una condizione di impiego, negando che sia un elemento retributivo seppur poi incida sulla retribuzione. L'avv. Rinaldi fa presente che i contributi della precaria e della assunta di ruolo sono per entrambi identici ed entrambi ai fini pensionistici. Il Giudice riserva alla sentenza la valutazione circa la necessità di integrare il contraddittorio. Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione,
p.q.m.
invita le parti alla discussione. Parte ricorrente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per l'accoglimento della domanda.
1 Parte resistente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per il rigetto della domanda. Cita Corte di Giustizia a sostegno delle sue affermazioni. Nega che il beneficio rappresenti condizione di impiego. Parte ricorrente replica affermando che dal cedolino paga emergerebbero le trattenute per il TFR, previdenziali e fiscali. Una volta che la trattenuta viene versata ad Inps da parte del datore di lavoro, il datore trattiene dei soldi per versarli ad Inps. Insiste per qualificare la trattenuta come retribuzione, in quanto trattenuta in busta paga dello stipendio della lavoratrice. Le parti discutono rassegnando le rispettive conclusioni e riportandosi ai rispettivi atti Il Giudice Trattiene la causa in decisione ed all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza delle parti.
Il Giudice
dott. Francesco Manfredi
2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. Il Tribunale di Lodi, nella persona del Giudice dott. Francesco Manfredi ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 337/2024 promossa da: (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. RINALDI Parte_1 C.F._1 GIOVANNI e dall'Avv. MICELI WALTER ( ), dall'avv. GANCI FABIO C.F._2
( ), dall'avv. MP N ), presso il cui studio è C.F._3 C.F._4 elettivamente domiciliata, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte ricorrente contro
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dal funzionario delegato dott. MELILLI EMANUELE, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta delega in atti, Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 03.05.2024, premesso di essere docente assunta in Parte_1 forza di contratto a tempo determinato per l'a.s. 2023/2024 (cessazione al 30.06.2024), in servizio presso l'I.P. “LUIGI EINAUDI” di LODI e di essere madre di due figli, e Controparte_2 Persona_1 rispettivamente di anni 10 e di anni 7, di ricevere la trattenuta previdenziale in busta paga di € 264,07 mensili, dell'art. 1 commi 180-181 della Legge di Bilancio del 2024, L. n. 213/2023, in materia di esonero della quota del 100 per cento dei contributi previdenziali riconosciuto in via sperimentale fino al 31.12.2024 anche alle lavoratrici assunte a tempo indeterminato che siano al contempo madri di due figli, per il periodo fino al mese di compimento del decimo anno di età del figlio minore, della disparità di trattamento tra la sua condizione (lavoratrice madre precaria) rispetto alla lavoratrice madre assunta a tempo indeterminato, cui la legge riconosce l'esonero contributivo, della violazione della clausola 4 comma 1 (“principio di non discriminazione”) dell'accordo quadro sul lavoro a termine allegato alla direttiva 1999/70/CE, del fatto che l'esonero contributivo totale andrebbe a rappresentare una c.d. “condizione di impiego” secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE su casi analoghi, in quanto presupporrebbe il rapporto di lavoro intercorrente tra la lavoratrice ed il suo datore e poiché si tratterebbe di un incentivo a tutela della maternità, la cui esclusione per gli assunti a termine provocherebbe una discriminazione vietata, intesa come un peggioramento della qualità del lavoro a tempo determinato rispetto al docente di ruolo,
1 dell'inesistenza di ragioni oggettive atte a giustificare la disparità di trattamento rispetto al docente a tempo indeterminato, che sia madre di due o più figli, dell'affermazione del diritto a percepire le somme indebitamente trattenute, sino al massimo di € 3.000,00 secondo l'art. 1 comma 180 della L. n. 213/2023, ha infine adito il Tribunale di Lodi in funzione di Giudice del Lavoro, nel contraddittorio con il
, per sentire accogliere le seguenti conclusioni, di Controparte_1 seguito trascritte: “1) IN VIA PRINCIPALE: previa disapplicazione dell'art. 1, commi 180 e 181, della L. n.
213/23 (nella parte in cui esclude dall'esonero contributivo i dipendenti precari), per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea) e degli artt. 20 e
21 della CDFUE, accertarsi e dichiararsi il diritto della ricorrente ad usufruire dello sgravio contributivo previsto dal cit. art.
1, per ogni giorno lavorato a tempo determinato e, conseguentemente, condannarsi il MIM a corrispondere alla sig.ra
la quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico della Parte_1 lavoratrice illegittimamente trattenuta alla ricorrente sino al massimo di € 3.000,00 come previsto dalla norma;
2) IN VIA
SUBORDINATA: accertarsi e dichiararsi il diritto della ricorrente ad usufruire dello sgravio contributivo previsto dal cit. art. 1, per ogni giorno lavorato a tempo determinato e, conseguentemente, condannarsi il MIM a corrispondere alla sig.ra
la quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico della Parte_1 lavoratrice illegittimamente trattenuta alla ricorrente sino al massimo di € 3.000,00 come previsto dalla norma, previa remissione alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 267 del TFUE., delle seguenti questioni pregiudiziali: «1. Se la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sui contratti a tempo determinato concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, e i principi generali del vigente diritto eurounitario di parità di trattamento e non discriminazione in materia di condizioni impiego, letti alla luce degli articoli 20 e
21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale, come quella contenuta nell'art. 1, commi 180 e 181, della L. n. 213/23, la quale prevede che le lavoratrici madri a tempo determinato siano trattate in modo meno favorevole, nell'ambito della fruizione dell'esonero dal pagamento della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, rispetto alle dipendenti a tempo indeterminato, per il solo fatto che non hanno un rapporto a tempo indeterminato, nonostante le dipendenti a tempo determinato si trovino in una situazione comparabile a quella delle lavoratrici a tempo indeterminato, svolgendo le stesse mansioni ed essendo in possesso delle medesime competenze disciplinari, pedagogiche, metodologiche - didattiche, organizzativo - relazionali e di ricerca del personale a tempo indeterminato»; «2. se nell'ambito di applicazione della direttiva 1999/70, i principi generali del vigente diritto eurounitario di uguaglianza, parità di trattamento e di non discriminazione in materia di impiego, consacrati anche negli artt. 20 e 21 della CDFUE. (rilevanti ex art. 52 della CDFUE.), nella Carta sociale europea approvata il 18.6.61, nell'art. 157 del TFUE. e nelle direttive 2000/43/CE e 2000/78/CE., debbano essere interpretati nel senso che essi ostano ad una norma come quella contenuta nell'art. 1, commi 180 e 181, della L. n. 213/23, che impone al datore di lavoro di concedere lo sgravio contributivo alle sole dipendenti a tempo indeterminato, trattando in modo meno favorevole e discriminando, nel trattamento contributivo e retributivo, le dipendenti a tempo determinato, a cui non
2 viene riconosciuta il vantaggio economico collegato allo sgravio contributivo di 3.000 euro, invece attribuito alle dipendenti a tempo indeterminato che svolgono le stesse mansioni». 3) Condannarsi le Amministrazioni convenute a corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali. 4) Spese e competenze integralmente rifuse, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori, che hanno anticipato le prime e non riscosso le seconde”.
Si è ritualmente costituito in giudizio il , eccependo Controparte_1 il difetto di integrità del contraddittorio nei confronti della del Controparte_3
, dell'I.n.p.s. in quanto la ricorrente chiederebbe la disapplicazione Controparte_4 di una norma primaria manifestazione della politica generale del Governo, nonché suscettibile di avere risvolti sulla finanza pubblica in caso di esito favorevole, ravvisando come non sia il MIM l'ente erogatore Contr degli emolumenti dei dipendenti pubblici, bensì il sulla base di una partita di spesa per il tramite della
Ragioneria territoriale competente.
Il MIM ha ravvisato nella fattispecie un coinvolgimento “in modo considerevole” di I.n.p.s. nell'erogare il beneficio, anche sulla base del tenore della circolare n. 27 del 31.01.2024 in atti, che prospetterebbe
“l'adeguamento del sistema di contabilità dell'Istituto”; secondo la tesi del Ministero, infatti, “non v'è dubbio, dunque, che il ruolo che andrà a rivestire l'INPS nell'erogazione del bonus mamma comporta una serie di adempimenti - applicativo per l'inserimento dei codici fiscali da parte delle lavoratrici, controlli sulle dichiarazioni e adeguamento del proprio sistema di contabilità – rispetto a cui l' non può considerarsi terzo”. CP_6
Nel merito, il ha ripercorso la normativa in materia, primaria e interna, eccependo che la platea CP_1 dei soggetti esclusi dal beneficio in oggetto potrebbe accedere al diverso beneficio, avente carattere alternativo al beneficio preteso, previsto dall'art. 1 comma 15 della L. n. 213/2023 richiamato dal comma
180 dell'art. 1, ovvero l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore pari a 6 punti percentuali.
Il MIM ha, altresì, esposto che una eventuale diminuzione della trattenuta previdenziale comporterebbe un aumento dello stipendio netto, con rischio per le lavoratrici madri di figli minori di non poter accedere ad altre misure di sostegno basate sull'Isee (menzionando i cc.dd. Assegno Unico, Bonus Nido). Ha infine resistito alla domanda, chiedendone l'integrale rigetto.
La causa è stata istruita tramite i documenti prodotti dalle parti.
All'odierna udienza, all'esito della discussione, il Giudice ha deciso la causa mediante lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
Il ricorso può essere accolto per le ragioni che si vanno ad esporre.
1.In via preliminare, non si rende necessario integrare il contraddittorio nei confronti degli enti evocati dal che sono e restano terzi rispetto al presente giudizio. Controparte_1
Il rapporto di lavoro intercorre tra la ricorrente ed il , datore di lavoro della medesima, come CP_1 figura dai documenti prodotti quali lo stato matricolare (doc. n. 2 ric.) ed il contratto individuale
3 sottoscritto (doc. n. 1 ric.), oltre che dal cedolino paga prodotto (doc. n. 3 ric.).
Nella pacifica circostanza di quanto sopra accertato, sussistono plurimi elementi per ritenere che il MIM sia unico legittimato passivo della pretesa della ricorrente e che non si renda opportuno integrare il Contr contraddittorio nei confronti della Presidenza del Consiglio, del e di Inps.
Come è dato evincere dalla Circolare Inps n. 27 del 31 Gennaio 2024, l'esonero in questione trova applicazione con esclusivo riferimento alla contribuzione a carico della lavoratrice madre, sostanziandosi in un abbattimento della contribuzione previdenziale fino al limite massimo di € 3.000,00 annui, da riparametrare su base mensile.
È il datore di lavoro ad essere destinatario della comunicazione del dipendente di volersi avvalere dell'esonero con informazione sul numero dei figli e relativi codici fiscali (si veda il c.d. “capitolo 7” della
Circolare, intitolato, “Istruzioni Operative”); è il datore di lavoro (nella specie, il M.I.M. resistente) a dover effettuare le relative denunce ad Inps e a compilare i moduli Uniemens (si veda pur sempre il “capitolo 9” della Circolare n. 27/2024, già citata).
È l'amministrazione scolastica e non il MEF, infine, a mettere a disposizione l'applicativo informatico in cui, tramite accesso dal SIDI, le lavoratrici madri (a tempo indeterminato) possono comunicare la volontà di beneficiare della misura (v. nota protocollo MIM del 26.03.2024, doc. n. 5 ric.).
Infine, ma non da ultimo, la ricorrente domanda in questa sede l'accertamento della illegittimità della trattenuta previdenziale operata in busta paga (v. trattenuta di cui al doc. n. 2 ric.), previa disapplicazione della normativa interna contrastante con la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a termine, con condanna del datore di lavoro sostanziale al pagamento della somma, avente natura retributiva, ed è noto che, secondo le pronunce della Corte di Cassazione cui si ritiene di non discostarsi, siffatta azione sia proponibile esclusivamente dal lavoratore nei confronti del solo datore di lavoro laddove questo sia rimasto negligente nell'esercizio dell'azione di ripetizione verso l'Istituto (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro, 11/01/2006, n.
239; conforme Cass. civ. Sez. lavoro, 14/04/2010, n. 8888; Cass. civ. Sez. lavoro, 15/12/1995, n. 12855;
Cass. sez. lav., sent. n. 12842 del 27.12.1993; Cass. n. 1536 del 17.02.1994; Cass. civ. Sez. lavoro Ord.,
17/03/2022, n. 8789).
Dacché, dunque, il lavoratore resta soggetto estraneo al rapporto previdenziale, salvo il diritto di rivalsa, ex art. 2115 comma 2 c.c., non è possibile chiamare in giudizio Inps. Il lavoratore non ha alcuna azione nei confronti dell'ente previdenziale per la restituzione di contributi che siano stati indebitamente versati dal datore di lavoro, legittimato attivo della quale è solo quest'ultimo, anche per la parte imputabile al lavoratore (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 17/03/2022, n. 8789; Cass. civ. Sez. lavoro, 25/09/2002, n.
13936; si veda altresì, come orientamento conforme, Cass. Sez. Lav., sent. n. 8175 del 16.06.2001).
Infatti, la prospettazione del MIM, secondo l'orientamento della Corte di Cassazione sopra richiamato, riguarda il differente ordine di rapporti rispetto ad INPS, verso cui il lavoratore resta estraneo, in quanto
4 unico soggetto passivo dell'obbligazione risulta essere il datore di lavoro, debitore dei contributi.
Pertanto, per i motivi suddetti, il rapporto giuridico sostanziale non può che intercorrere tra la ricorrente ed il rispettivo datore di lavoro e non deve essere integrato il contraddittorio nei confronti dei soggetti indicati.
Non sono condivisibili le ulteriori considerazioni ministeriali sullo stato della finanza pubblica e sulla platea dei potenziali destinatari – docenti a termine madri- che potrebbero ricorrere ad un Tribunale, al pari della odierna ricorrente, per il riconoscimento del beneficio, trattandosi di argomentazioni non giuridiche, che risultano irrilevanti in relazione a quello che l'oggetto del giudizio ed all'azione coltivata dalla ricorrente.
2. Per completezza, occorre ripercorrere la normativa in argomento.
Il c.d. “bonus mamme” rappresenta una misura di sostegno al reddito netto introdotta dall'art. 1 commi 180 e
181 della L. n. 213 del 30 dicembre 2023 (c.d. “legge di Bilancio 2024”) per le lavoratrici madri con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, consistente nell'esonero della trattenuta dei contributi previdenziali per l'invalidità, vecchiaia e superstiti, entro la soglia di € 3.000 annui, modulabili su base mensile.
Non è superfluo rammentare che l'esonero è stato esteso in via sperimentale alle lavoratrici madri di due figli assunte a tempo indeterminato fino al 31 dicembre 2024 (secondo quello che è il caso che ci occupa).
Le disposizioni di rilievo vengono di seguito riportate per comodità espositiva: “fermo restando quanto previsto al comma 15, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 alle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero del 100 per cento della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile. (comma 181) L'esonero di cui al comma 180 è riconosciuto, in via sperimentale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 anche alle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente
a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo”.
Come espresso dalla Circolare INPS n. 27 del 31 Gennaio 2024, l'esonero contributivo in oggetto è rivolto a tutti i rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato, sia instaurati che instaurandi nel periodo di vigenza dell'esonero, dei settori pubblico e privato, ivi compreso il settore agricolo, con la sola esclusione dei rapporti di lavoro domestico, con esclusivo riferimento alle lavoratrici madri di tre o più figli.
Per la sola “annualità” del 2024 – dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 - l'esonero contributivo è esteso in via sperimentale alle lavoratrici madri di due figli.
Deve osservarsi che la natura “alternativa” del beneficio, ricavabile dal tenore della circolare Inps n.
27/2024, capitolo 6 (“coordinamento con altre agevolazioni”, che presenta il seguente periodo: “con particolare riferimento all'eventuale regime di cumulo con altre riduzioni sulla quota contributiva a carico del lavoratore, si precisa ulteriormente che l'esonero di cui all'articolo 1, commi 180 e 181, della legge di Bilancio 2024, risulta strutturalmente
5 alternativo all'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (quota IVS) a carico del lavoratore previsto dall'articolo 1, comma 15, della medesima legge non osta ad una sua concessione”), interpretativo dell'inciso del comma 180 dell'art. 1 della L. n. 213/2023: “fermo restando quanto previsto al comma 15 […]”, non osta ad un suo eventuale riconoscimento, posto che trattasi di misure differenti e tra loro opzionabili da parte della lavoratrice madre con figli minorenni.
Che la lavoratrice assunta con contratto a termine, madre di due figli, opzioni l'estensione al proprio caso del beneficio dell'esonero contributivo ex lege di Bilancio 2024, art. 1 commi 180 e 181, non deve distogliere dal fatto che tale è la scelta della stessa, manifestata nel rispetto del divieto di cumulo dei benefici e della strutturale alternatività degli stessi. Per ciò solo la tesi ministeriale non coglie nel segno.
Infatti, nel presente giudizio la ricorrente, docente assunta a termine per l'a.s. 2023/2024 con contratto al
30.06.2024, domanda l'accertamento dell'illegittimità della trattenuta operata dal perché foriera di CP_1 una disparità di trattamento rispetto al docente madre assunto a tempo indeterminato, in quanto, secondo la tesi, l'esonero contributivo rappresenterebbe “condizione di impiego” ai sensi della clausola 4 comma 1 dell'accordo quadro allegato alla direttiva UE n. 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999.
3.Stando così le cose, è opportuno rammentare che:
a) l'accordo quadro ha una applicazione estensiva nei confronti di tutti i lavoratori che forniscono prestazioni retribuite nell'ambito di un rapporto di lavoro determinato che li vincola al loro datore di lavoro (v., in tal senso, sentenza del 30 giugno 2022, Comunidad de Castilla y León, C-192/21,
EU:C:2022:513, punto 26 e giurisprudenza ivi citata);
b) il divieto di un trattamento meno favorevole dei lavoratori a tempo determinato rispetto a quello riservato ai lavoratori a tempo indeterminato, di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro, riguarda le
“condizioni di impiego” dei lavoratori;
c) secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, il criterio decisivo per stabilire se una misura introdotta da una normativa nazionale rientri nella nozione di “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4 dell'accordo quadro è proprio quello dell'impiego, vale a dire il rapporto di lavoro sussistente tra un lavoratore e il suo datore di lavoro (ordinanza del 18 maggio
2022, Ministero dell'Istruzione (Carta elettronica), C-450/21, EU:C:2022:411, punto 33 e giurisprudenza ivi citata);
d) ai sensi della clausola 1, lettera a), dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, uno degli obiettivi di quest'ultimo è di migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato garantendo il rispetto del principio di non discriminazione. Del pari, al suo terzo comma, il preambolo dell'accordo quadro precisa che esso “indica la volontà delle parti sociali di stabilire un quadro generale che garantisca la parità di trattamento ai lavoratori a tempo determinato, proteggendoli dalle discriminazioni”. Il considerando 14 della direttiva 1999/70 precisa, a tal fine, che l'obiettivo dell'accordo quadro
6 consiste, in particolare, nel migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato, fissando “requisiti minimi” atti a garantire l'applicazione del principio di non discriminazione (sentenza del 17 marzo
2021, Consulmarketing, C-652/19, EU:C:2021:208, punto 48 e giurisprudenza ivi citata);
e) detta clausola dev'essere intesa nel senso che esprime un principio di diritto sociale dell'Unione che non può essere interpretato in modo restrittivo (v., in tal senso, sentenza del 19 ottobre 2023,
C-660/20, EU:C:2023:789, punto 38 e giurisprudenza ivi citata). Controparte_7
f) detta clausola, che ha effetto diretto, enuncia, al punto 1, un divieto di trattare, per quanto riguarda le “condizioni di impiego”, i lavoratori a tempo determinato in un modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per l'unico motivo che lavorano a tempo determinato, a meno che un trattamento diverso non sia giustificato da “ragioni oggettive” (v., in tal senso, sentenze dell'8 settembre 2011, C-177/10, EU:C:2011:557 punti 56 e 64, Persona_2 nonché del 5 giugno 2018, C-677/16, EU:C:2018:393, punto 42); Persona_3
g) è compito dello Stato membro e del giudice nazionale, in ossequio al principio di leale cooperazione
(art.
4.3 del Trattato sull'Unione Europea), garantire un obbligo di interpretazione conforme al significato ed alla portata di una direttiva avente effetti diretti nell'ordinamento interno (quale la clausola 4.1 dell'accordo quadro sopra citata) della normativa interna nazionale. Il canone ermeneutico dell'obbligo di interpretazione conforme, come è noto, si estende a tutti i giudici nazionali, grava su tutte le norme interne, si impone rispetto al diritto comunitario nel suo complesso.
Come è stato ripetutamente affermato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, altresì di recente nella pronuncia resa nel procedimento C-582/21, “occorre ricordare che il principio di interpretazione conforme del diritto nazionale è inerente al sistema dei Trattati, in quanto consente ai giudici nazionali di assicurare, nell'ambito delle loro competenze, la piena efficacia del diritto dell'Unione quando risolvono la controversia ad essi sottoposta (sentenza del 21 gennaio 2021, Whiteland Import Export, C‑308/19,
EU:C:2021:47, punto 61 e giurisprudenza ivi citata). […] In forza di tale principio, spetta ai giudici nazionali, tenendo conto di tutte le norme del diritto nazionale e applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest'ultimo, decidere se e in quale misura una disposizione di diritto nazionale possa essere interpretata conformemente alle disposizioni pertinenti del diritto dell'Unione (sentenza del 17 aprile 2018, Egenberger,
C‑414/16, EU:C:2018:257, punto 71 e giurisprudenza ivi citata)” (cfr. sentenza della Corte (Grande
Sezione) del 9 aprile 2024, capitoli 61-62)(cfr. capitolo 30 della pronuncia resa dalla Corte (Seconda
Sezione) nel procedimento C-308/19, sentenza del 21 gennaio 2021, in cui il dovere di interpretazione conforme del diritto nazionale viene esteso pure ad atti comunitari non aventi efficacia vincolante, come le decisioni quadro;
in senso conforme, si veda quanto a suo tempo esposto dalla Corte di Giustizia nella causa C-106/89 con sentenza del 13 novembre 1990, “l'obbligo
7 degli Stati membri, derivante da una direttiva, di conseguire il risultato da questa contemplato, come pure l'obbligo loro imposto dall'art. 5 del Trattato, di adottare tutti i provvedimenti generali o particolari atti a garantire
l'adempimento di tale obbligo, valgono per tutti gli organi degli Stati membri, ivi compresi, nell'ambito di loro competenza, quelli giurisdizionali. Ne consegue che nell'applicare il diritto nazionale, a prescindere dal fatto che si tratti di norme precedenti o successive alla direttiva, il giudice nazionale deve interpretare il proprio diritto nazionale alla luce della lettera e dello scopo della direttiva onde conseguire il risultato perseguito da quest'ultima e conformarsi pertanto all'art. 189, terzo comma, del Trattato”).
4.Consimili e granitiche coordinate ermeneutiche comunitarie non lasciano dubbi interpretativi atti a far ritenere necessario un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea;
sicché una interpretazione conforme alla clausola della direttiva auto-esecutiva non può che far propendere per l'accoglimento della pretesa, avuto riguardo a quelli che i seguenti elementi così riepilogati:
- è una docente di scuola superiore di II grado, assunta con contratto a tempo Parte_1 determinato, in servizio presso l'I.P. “Luigi Einaudi” di Lodi per il periodo dal 01.09.2023 al
30.06.2024 (docc. nn. 1 e 3 ric.);
- le rispettive condizioni di lavoro sono comparabili con l'assunto a tempo indeterminato, non avendo il MIM addotto ragioni per ritenere il contrario;
dunque, risulta svolgere Parte_1 medesime mansioni in Scuole Primarie con orario settimanale completo, alle medesime condizioni di un assunto a tempo indeterminato di ruolo (si vedano altresì i dati di cui allo stato matricolare prodotto dal stesso, doc. n. 1 fasc. res.); CP_1
- è madre di due figli di circa 7 anni e di circa 10 anni, nata il Parte_1 Controparte_2
15.12.2013 e nata il [...] (doc. n. 3 ric., “stato di famiglia” della ricorrente); Persona_1
- ha presentato domanda in data 06.04.2024 comunicando al Ministero la volontà Parte_1 di fruire dell'esonero contributivo per il periodo paga di legge, ovvero dal 01.01.2024 al 31.12.2024, documentando lo stato di famiglia ai sensi del comma 181, art. 1 della L. n. 213/2023, rappresentando di essere esclusa dal beneficio (doc. n. 6 ric., “diffida bonus mamme ); Parte_1
- la possibilità di chiedere l'esonero contributivo totale della quota a carico del lavoratore fino alla concorrenza della soglia massima introdotta dalla legge è un diritto che la legge riconosce alle lavoratrici madri assunte a tempo indeterminato;
- l'esonero non può che rappresentare una “condizione di impiego”, dacché riguarda direttamente un elemento del rapporto di impiego della lavoratrice alle dipendenze del datore pubblico (MIM) incentrato sulla retribuzione (si veda il cedolino paga e le colonne delle ritenute e delle competenze), consistente nell'esonero dalla trattenuta in busta paga dei contributi previdenziali;
si tratta pertanto di una previsione che deve essere attratta nella portata – come ripetute volte affermato dalla giurisprudenza, non restrittiva ma espansiva- della clausola self executing n. 4 comma
8 1 dell'accordo quadro allegato alla Direttiva CE del 1999 in materia di principio di non discriminazione, che vieta che i lavoratori a termine possano essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili;
- la “condizione di impiego” consiste, per la precisione, nell'incremento retributivo dello stipendio di cui godrebbe la lavoratrice, perseguendo la normativa una finalità latamente assistenziale del nucleo familiare della lavoratrice madre;
- proprio la nozione di “condizione di impiego” di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro menzionato, invocata dalla ricorrente, deve essere interpretata nel senso da servire come base per una pretesa quale quella avanzata con il presente ricorso (si veda pur sempre, la Sentenza della Corte di
Giustizia dell'Unione Europea, del 15 aprile 2008, resa nella causa C-268/06, il cui principio è il seguente: “la clausola 4 dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che le condizioni di impiego ai sensi di quest'ultima inglobano le condizioni relative alle retribuzioni nonché alle pensioni dipendenti dal rapporto di lavoro, ad esclusione delle condizioni relative alle pensioni derivanti da un regime legale di previdenza sociale”; si veda quanto argomentato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nel procedimento C-307/05, sentenza resa il 13.09.2007, capitoli da 37 a 42 compresi: “ne consegue che l'accordo quadro mira a dare applicazione al divieto di discriminazione nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, al fine di impedire che un rapporto di impiego di tale natura venga utilizzato da un datore di lavoro per privare questi lavoratori di diritti riconosciuti ai lavoratori a tempo indeterminato. 38 Orbene, tale principio di diritto sociale comunitario non può essere interpretato in modo restrittivo. 39 In secondo luogo, poiché l'art. 137, n. 5, CE introduce una deroga alle norme di cui ai nn. 1‑4 dello stesso articolo, le materie per le quali il detto numero introduce una riserva devono formare oggetto di interpretazione restrittiva, in modo da non incidere indebitamente sulla portata dei suddetti nn.1‑4, né rimettere in causa gli obiettivi perseguiti dall'art. 136 CE. 40 Per quanto riguarda in particolare
l'eccezione relativa alle «retribuzioni», di cui all'art. 137, n. 5, CE, essa trova la sua ragion d'essere nel fatto che la determinazione del livello degli stipendi rientra nell'autonomia contrattuale delle parti sociali su scala nazionale, nonché nella competenza degli Stati membri in materia. Ciò posto, è stato giudicato appropriato, allo stato attuale del diritto comunitario, escludere la determinazione del livello delle retribuzioni da un'armonizzazione in base agli artt.
136 CE e seguenti. 41 Tuttavia, la detta eccezione non può essere estesa a ogni questione avente un nesso qualsiasi con la retribuzione, pena svuotare taluni settori contemplati dall'art. 137, n. 1, CE, di gran parte dei loro contenuti. 42 Ne consegue che la riserva di cui all'art. 137, n. 5, CE, non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione”);
- la ricorrente, lavoratrice a termine, esclusa dal beneficio senza ragione obiettiva, ogni mese soffre di una trattenuta previdenziale mensile di € 264,07 in busta paga (v. dati di cui al doc. n. 3 ric.), con un
9 peggioramento delle condizioni retributive rispetto al lavoratore assunto a tempo indeterminato che può godere dell'esonero totale con un incremento – fino al tetto massimo annuo, parametrato su base mensile- dello stipendio netto mensile;
lo stesso riconosce l'aumento dello stipendio CP_1 netto in virtù della “decontribuzione” (v. memoria difensiva, pag. 9) e dunque il beneficio di carattere retributivo (la “differenza di retribuzione” secondo le parole della CGUE) è consistente, immediatamente percepibile e previsto – per gli assunti a tempo indeterminato- dalla relazione tecnica che accompagna la legge di bilancio;
inconferente è qualsiasi altra argomentazione spesa dal sull'impossibilità per la ricorrente – in caso di esito favorevole- di accedere ad altri CP_1 benefici connessi al reddito, trattandosi di conseguenze a posteriori di una eventuale pronuncia accertativa del diritto, diverse dalla questione del rispetto della normativa comunitaria, chiara, precisa e incondizionata;
- il predetto beneficio dell'esonero contributivo introdotto dalla norma interna, infatti, riguardando la quota a carico del lavoratore, permette in sostanza un “supplemento retributivo” a cui la ricorrente non può accedere a causa della tipologia di contratto a termine stipulato con il MIM;
- la legge assegna lo sgravio mensile (non oggetto di trattenuta) alla lavoratrice madre con figli, tracciando una distinzione normativa con riferimento alla tipologia del rapporto di lavoro – se a termine o se a tempo indeterminato-;
- il MIM, non contestando i fatti costitutivi della pretesa della ricorrente ex art. 115 comma 1 c.p.c., non eccepisce, peraltro, alcuna evidente ragione oggettiva atta a giustificare tale differenziazione di trattamento, alla luce della normativa interna e comunitaria;
- una differente interpretazione che promuova la non disapplicazione della normativa interna sarebbe foriera di un risultato concreto (ovvero: esclusione, priva di ragione, del lavoratore dal beneficio a causa dell'assunzione a termine) che la direttiva mira espressamente ad escludere.
Consegue da tali considerazioni e dal dovere di interpretazione conforme alla direttiva ed al divieto di discriminazioni, che la domanda merita di essere accolta e che deve essere accertato il diritto di
[...] ad usufruire dello sgravio contributivo previsto dalla L. n. 213/2023 art. 1 commi 180 e 181, Parte_1 con condanna del MIM al pagamento della quota trattenuta, fino alla concorrenza del massimo di €
3.000,00 annui.
5.Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c. a causa dell'assoluta novità della questione trattata, dell'assenza di precedenti giurisprudenziali, di legittimità e di merito, rilevanti, della controvertibilità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta il diritto della ricorrente in epigrafe indicata a fruire dell'esonero contributivo previsto
10 dall'art. 1 commi 180 e 181 della L. n. 213/23 del 30 dicembre 2023 (“bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”) e condanna il CP_1 resistente a riconoscere alla ricorrente la quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti trattenuta in busta paga, sino al tetto massimo di € 3.000,00 riparametrato su base mensile come previsto dal comma 180 dell'art. 1 cit. per gli assunti a tempo indeterminato;
- compensa integralmente le spese del giudizio tra le parti ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Così deciso in Lodi, il 7 novembre 2024
Il Giudice del Lavoro dott. Francesco Manfredi NOTA La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30.6.2003 n. 196 e ss. modificazioni e integrazioni.
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