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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 12/07/2025, n. 424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 424 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 402 / 2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel. Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 402 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da: nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
) con il patrocinio dell'Avv. BIZZOCCHI SARA (C.F. ) C.F._1 C.F._2
e
nata in [...] il [...] CP_2 ( ) con il patrocinio dell'Avv. LAGANELLA GIANLUCA CodiceFiscale_3 ( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di scioglimento del matrimonio depositata il 03/03/2025 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione sé nata la figlia , maggiorenne, ma non ancora economicamente Per_1 autosufficiente;
- considerato che i coniugi all'udienza tenutasi in data 4.07.2025 hanno confermato le richieste di cui al ricorso, hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni ivi contenute e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 3 - ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione giudiziale, successivamente trasformata in consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate in udienza siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in Casale Monferrato il
09/11/2004, trascritto nei registri dello stato civile degli atti matrimonio di detto comune con atto n. 82
Parte 2, ordinandone l'annotazione e le ulteriori incombenze;
2. dare atto che la casa coniugale sita in Bellaria – Igea Marina, in Via Ricci n. 19, è oggi di proprietà della Sig.ra a seguito di trasferimento di proprietà giusto atto a firma del Notaio CP_2 Per_2 del 31/05/2024 (Rep. n. 28461 – Racc. n.10162);
[...]
3. dare atto che la figlia della coppia, , ha raggiunto la maggiore età e, pertanto, non viene Per_1 stabilito un calendario di visita della stessa;
incontrerà il padre liberamente, anche spostandosi Per_1
a Casale Monferrato, previo accordo tra i genitori;
4. porre a carico del padre, in considerazione delle attuali condizioni economiche e di salute dello stesso,
a titolo di contributo al mantenimento della figlia , la somma mensile di € 100.00 (cento/00), Per_1 da versare a mani della madre entro il giorno 05 di ogni mese, con rivalutazione ISTAT annuale;
5. porre a carico del padre la quota del 50% delle spese straordinarie da sostenere per la figlia, purché previamente concordate e documentate;
6. dare atto che le parti hanno definito ogni altra posizione di natura economica e personale;
7. spese compensate tra le parti.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
pagina 2 di 3 a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Controparte_1 [...]
il 9.11.2004 in Casale Monferrato (AL) alle condizioni di cui sopra da intendersi qui CP_2 integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Casale Monferrato (AL) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 82 Parte II Serie C Anno 2004 ) ;
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 10.07.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel. Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 402 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da: nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
) con il patrocinio dell'Avv. BIZZOCCHI SARA (C.F. ) C.F._1 C.F._2
e
nata in [...] il [...] CP_2 ( ) con il patrocinio dell'Avv. LAGANELLA GIANLUCA CodiceFiscale_3 ( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di scioglimento del matrimonio depositata il 03/03/2025 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione sé nata la figlia , maggiorenne, ma non ancora economicamente Per_1 autosufficiente;
- considerato che i coniugi all'udienza tenutasi in data 4.07.2025 hanno confermato le richieste di cui al ricorso, hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni ivi contenute e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 3 - ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione giudiziale, successivamente trasformata in consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate in udienza siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in Casale Monferrato il
09/11/2004, trascritto nei registri dello stato civile degli atti matrimonio di detto comune con atto n. 82
Parte 2, ordinandone l'annotazione e le ulteriori incombenze;
2. dare atto che la casa coniugale sita in Bellaria – Igea Marina, in Via Ricci n. 19, è oggi di proprietà della Sig.ra a seguito di trasferimento di proprietà giusto atto a firma del Notaio CP_2 Per_2 del 31/05/2024 (Rep. n. 28461 – Racc. n.10162);
[...]
3. dare atto che la figlia della coppia, , ha raggiunto la maggiore età e, pertanto, non viene Per_1 stabilito un calendario di visita della stessa;
incontrerà il padre liberamente, anche spostandosi Per_1
a Casale Monferrato, previo accordo tra i genitori;
4. porre a carico del padre, in considerazione delle attuali condizioni economiche e di salute dello stesso,
a titolo di contributo al mantenimento della figlia , la somma mensile di € 100.00 (cento/00), Per_1 da versare a mani della madre entro il giorno 05 di ogni mese, con rivalutazione ISTAT annuale;
5. porre a carico del padre la quota del 50% delle spese straordinarie da sostenere per la figlia, purché previamente concordate e documentate;
6. dare atto che le parti hanno definito ogni altra posizione di natura economica e personale;
7. spese compensate tra le parti.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
pagina 2 di 3 a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Controparte_1 [...]
il 9.11.2004 in Casale Monferrato (AL) alle condizioni di cui sopra da intendersi qui CP_2 integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Casale Monferrato (AL) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 82 Parte II Serie C Anno 2004 ) ;
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 10.07.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 3 di 3