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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 23/06/2025, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 978 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa IA IT Presidente Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice Dott. Antonio Miele Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 978 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] ( ) con il patrocinio CP_1 CodiceFiscale_1 dell'Avv. NOVELLI CINZIA ( ) CodiceFiscale_2
e nato a [...] il [...] (C.F. ) con il patrocinio CP_2 C.F._3 dell'Avv. FOSCHI VIOLA (C.F. ) C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 13/06/2024 con il quale e hanno CP_1 CP_2 proposto domanda congiunta per la separazione personale nonché, contestualmente, per la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 6.09.2014, a Santarcangelo di Romagna (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione sono nati a Rimini (RN), in data 6.11.2016, i gemelli e Per_1 Per_2
- viste le note di trattazione scritta, relativamente alla fase di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositate in data 13.06.2025 e 16.06.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n.2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.898
e succ.mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale nell'ambito del procedimento di ricorso cumulativo;
-considerato che è stata pubblicata sentenza di omologazione della separazione e che essa è divenuta definitiva;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi dei figli minori e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
A. autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
B. pronunciare la separazione personale dei coniugi e, decorso il termine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale
C. ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Santarcangelo di Romagna (RN) l'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio celebrato in data 06.09.2014 con rito concordatario a Santarcangelo di Romagna (RN), trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Santarcangelo di Romagna con atto n. 39 P. II S.A. anno 2014;
D. assegnare la casa coniugale completa di arredi sita in Rimini – fraz. Corpolò (RN), Via Baracchi n. 38, alla SI.ra che continuerà a viverci con i figli minori e fintanto che gli CP_1 Per_1 Per_2 stessi non avranno terminato la scuola elementare e si saranno trasferiti nell'immobile di proprietà della stessa;
E. dare atto che tutte le utenze saranno pagate interamente dalla SI.ra ; CP_1
F. dare atto che il SI. si è già trasferito di fatto altrove, e precisamente in Rimini (RN), Viale CP_2
Somalia n. 18;
G. dare atto che i figli e minorenni, saranno affidati congiuntamente ad entrambi Per_1 Per_2
i genitori con collocazione prevalente degli stessi presso la madre;
H. dare atto che la frequentazione padre-figli avverrà, compatibilmente con i turni di lavoro della SI.ra e gli impegni dei figli, secondo il seguente calendario di massima: almeno una sera a settimana CP_1 dall'uscita dal lavoro alle 18:30 e sino al dopo cena, oltre a weekend alternati dal sabato dall'uscita di scuola e sino alla domenica sera dopo cena ovvero con loro riaccompagno a scuola il lunedì mattina, secondo gli accordi tra i genitori o le eSIenze dei minori.
I minori trascorreranno, inoltre, alternativamente col padre e con la madre le festività civili e religiose, sempre compatibilmente con i turni di lavoro della SI.ra Per le festività natalizie e pasquali, salvo CP_1 diversi accordi, i genitori seguiranno il criterio dell'alternanza dei seguenti periodi: in particolare, per le vacanze di Natale i minori rimarranno con un genitore dalla fine della scuola fino al giorno 30 dicembre e con l'altro genitore dal 30 dicembre fino alla ripresa della scuola;
per le vacanze pasquali, invece, i minori rimarranno con un genitore dalla fine della scuola fino alla sera del giorno di Pasqua e con l'altro genitore dalla sera del giorno di Pasqua fino alla ripresa della scuola, ferma restando la possibilità di modificare previo accordo dette indicazioni qualora sopraggiungano eSIenze lavorative o familiari che impediscano il rispetto di detti criteri.
Durante le vacanze estive, invece, i figli resteranno col padre per due settimane, anche non consecutive, previo accordo con la madre. In ogni caso i genitori dovranno concordare entro il mese di maggio il periodo di vacanza che i figli trascorreranno con l'altro genitore.
Al di fuori di tali periodi, il genitore che intenda portare in vacanza in altre località i figli per più di un giorno, dovrà preavvertire l'altro genitore. Nell'ipotesi di cui sopra, se dovessero essere utilizzati per i predetti viaggi periodi in cui i minori avrebbero dovuto stare con l'altro genitore, quest'ultimo avrà il diritto di recuperare la giornata o/e le giornate di sua spettanza non godute con i figli.
Entrambi i coniugi si impegnano reciprocamente a portare sempre a conoscenza dell'altro eventuali spostamenti in altre località (fuori provincia) dei minori, comunicando il proprio recapito, anche telefonico. Durante le ferie, in caso non fosse assolutamente agevole telefonare, tale contatto dovrà avere periodicità non inferiore ad una volta la settimana.
Nei giorni della “festa della mamma” e del suo compleanno, così come analogamente, nei giorni della
“festa del papà” e del suo compleanno i figli staranno rispettivamente con la madre e con il padre.
Verranno comunicati all'altro coniuge tutti i maggiori fatti, riguardanti i figli (amicizie ed eventi vari che li riguardano ecc..) dei quali si sia venuti a conoscenza.
Entrambi i genitori si impegnano a dotarsi delle credenziali per il monitoraggio del registro scolastico e dell'andamento dei figli, partecipando insieme e/o separatamente ad incontri e riunioni con gli insegnanti,
e a prendere nota in autonomia attraverso le applicazioni scolastiche delle comunicazioni e degli inviti della scuola.
Entrambi i coniugi, allo scopo di mantenere e favorire l'armonia familiare, si impegnano ad organizzare congiuntamente e sostenere economicamente alla pari eventuali festeggiamenti (comunione, cresima e compleanno dei minori), garantendo, ove possibile, la presenza di entrambi i genitori, così evitando la spiacevole duplicazione delle stesse;
in caso non fosse possibile i figli trascorreranno il giorno del proprio compleanno un anno con la madre e l'anno successivo con il padre.
Il padre e la madre si impegnano ad agevolare, in ogni modo possibile, i rapporti tra i figli e l'altro genitore mantenendo così il principio di bigenitorialità; a non denigrare, sminuire o rappresentare in negativo agli occhi dei figli l'immagine dell'altro genitore;
a non coinvolgere i figli in eventuali tensioni tra gli stessi genitori;
ad adottare strategie educative concordemente pianificate affinché i figli non siano disorientati da stili educativi diversi o contraddittori tendendo, ove possibile, a “co-educare” ferme restando le libertà di ciascun genitore di instaurare con i figli un proprio e personale rapporto che non potrà essere sindacato od oggetto di rivalse da parte dell'altro.
I genitori si impegnano ad assumere le decisioni di maggior interesse dei minori aventi carattere di straordinaria amministrazione (riguardanti a titolo esemplificativo, l'istruzione, l'educazione e la salute) come previsto anche per legge, congiuntamente di comune accordo tra loro, tenendo sempre conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli;
potendo invece assumere le decisioni su questioni aventi carattere di ordinaria amministrazione anche disgiuntamente. I medesimi si impegnano alla collaborazione nell'interesse di una sana crescita psico-fisica dei minori.
I coniugi si impegnano a far mantenere i buoni rapporti tra i figli ed i loro ascendenti e parenti.
I coniugi si impegnano altresì a far frequentare ai minori eventuali nuovi compagni solo dopo il raggiungimento di una stabile relazione;
I. dare atto che le parti concordano che l'assegno unico universale (pari attualmente a circa Euro 400,00 mensili) verrà percepito integralmente dalla SI.ra , in favore della quale, pertanto, il SI. CP_1 CP_2 dichiara di cedere la quota di propria spettanza.
Qualora il SI. dovesse contravvenire a tale impegno richiedendo la corresponsione del 50%, CP_2 ovvero nell'ipotesi di revoca o diminuzione nell'ammontare dell'assegno unico, le parti si danno atto che l'assegno di mantenimento dei figli verrà aumentato per la cifra necessaria a garantire un mantenimento mensile di almeno Euro 250,00 ciascuno e così per un totale di Euro 500,00;
J. disporre che il SI. tenuto conto della rinuncia in favore della SI.ra della propria quota CP_2 CP_1 parte di assegno unico, corrisponderà, a titolo di contributo al mantenimento dei figli e Per_1 la somma mensile pari ad € 150,00 (centocinquanta/00) per ciascuno, e così per un totale di Per_2
Euro 300,00 (trecento/00), a decorrere dal deposito della domanda, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla SI.ra , da effettuarsi entro il giorno 15 di ogni mese, somma rivalutabile CP_1 annualmente secondo gli indici Istat, e soggetta ad integrazione secondo quanto previsto al precedente punto I, fino alla concorrenza di Euro 500,00 complessivi, rivalutati con decorrenza dall'emissione della
Sentenza di separazione;
K. disporre che le parti provvederanno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie che verranno regolamentate secondo il protocollo del Tribunale di Bologna in uso presso il Tribunale di
Rimini, da intendersi qui per integralmente trascritto (doc. 14), con la specifica che tra le spese mediche che non richiedono il previo consenso, rientreranno anche quelle relative a visite specialistiche o cure omeopatiche già in uso o che dovessero essere necessarie ai figli in futuro;
L. dare atto che i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti per cui non vi è richiesta di mantenimento né di assegno divorzile;
M. dare atto che le parti, fatto salvo quanto previsto e disciplinato nel presente atto, hanno già definito ogni altra questione patrimoniale tra loro esistente e non hanno, pertanto, l'una nei confronti dell'altra, alcuna pretesa da eSIere o far valere per qualsivoglia ragione, titolo e/o causa;
N. pronunciare, una volta decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3, L. 1° dicembre 1970 n. 898 dalla comparizione dei coniugi davanti al giudice relatore nella causa di separazione e previo il passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle medesime condizioni richieste per la separazione personale, ordinando all'Ufficiale dello
Stato Civile competente di procedere alla annotazione della sentenza.
O. dare atto che le spese legali per la presente procedura saranno integralmente compensate tra le parti.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio del matrimonio contratto da e alle condizioni di cui sopra da intendersi qui CP_1 CP_2 integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Santarcangelo di Romagna (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 39 Parte II Serie A Anno 2014);
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di conSIlio del 19.06.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Antonio Miele Dott.ssa IA IT
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa IA IT Presidente Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice Dott. Antonio Miele Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 978 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] ( ) con il patrocinio CP_1 CodiceFiscale_1 dell'Avv. NOVELLI CINZIA ( ) CodiceFiscale_2
e nato a [...] il [...] (C.F. ) con il patrocinio CP_2 C.F._3 dell'Avv. FOSCHI VIOLA (C.F. ) C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 13/06/2024 con il quale e hanno CP_1 CP_2 proposto domanda congiunta per la separazione personale nonché, contestualmente, per la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 6.09.2014, a Santarcangelo di Romagna (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione sono nati a Rimini (RN), in data 6.11.2016, i gemelli e Per_1 Per_2
- viste le note di trattazione scritta, relativamente alla fase di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositate in data 13.06.2025 e 16.06.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n.2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.898
e succ.mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale nell'ambito del procedimento di ricorso cumulativo;
-considerato che è stata pubblicata sentenza di omologazione della separazione e che essa è divenuta definitiva;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi dei figli minori e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
A. autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
B. pronunciare la separazione personale dei coniugi e, decorso il termine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale
C. ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Santarcangelo di Romagna (RN) l'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio celebrato in data 06.09.2014 con rito concordatario a Santarcangelo di Romagna (RN), trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Santarcangelo di Romagna con atto n. 39 P. II S.A. anno 2014;
D. assegnare la casa coniugale completa di arredi sita in Rimini – fraz. Corpolò (RN), Via Baracchi n. 38, alla SI.ra che continuerà a viverci con i figli minori e fintanto che gli CP_1 Per_1 Per_2 stessi non avranno terminato la scuola elementare e si saranno trasferiti nell'immobile di proprietà della stessa;
E. dare atto che tutte le utenze saranno pagate interamente dalla SI.ra ; CP_1
F. dare atto che il SI. si è già trasferito di fatto altrove, e precisamente in Rimini (RN), Viale CP_2
Somalia n. 18;
G. dare atto che i figli e minorenni, saranno affidati congiuntamente ad entrambi Per_1 Per_2
i genitori con collocazione prevalente degli stessi presso la madre;
H. dare atto che la frequentazione padre-figli avverrà, compatibilmente con i turni di lavoro della SI.ra e gli impegni dei figli, secondo il seguente calendario di massima: almeno una sera a settimana CP_1 dall'uscita dal lavoro alle 18:30 e sino al dopo cena, oltre a weekend alternati dal sabato dall'uscita di scuola e sino alla domenica sera dopo cena ovvero con loro riaccompagno a scuola il lunedì mattina, secondo gli accordi tra i genitori o le eSIenze dei minori.
I minori trascorreranno, inoltre, alternativamente col padre e con la madre le festività civili e religiose, sempre compatibilmente con i turni di lavoro della SI.ra Per le festività natalizie e pasquali, salvo CP_1 diversi accordi, i genitori seguiranno il criterio dell'alternanza dei seguenti periodi: in particolare, per le vacanze di Natale i minori rimarranno con un genitore dalla fine della scuola fino al giorno 30 dicembre e con l'altro genitore dal 30 dicembre fino alla ripresa della scuola;
per le vacanze pasquali, invece, i minori rimarranno con un genitore dalla fine della scuola fino alla sera del giorno di Pasqua e con l'altro genitore dalla sera del giorno di Pasqua fino alla ripresa della scuola, ferma restando la possibilità di modificare previo accordo dette indicazioni qualora sopraggiungano eSIenze lavorative o familiari che impediscano il rispetto di detti criteri.
Durante le vacanze estive, invece, i figli resteranno col padre per due settimane, anche non consecutive, previo accordo con la madre. In ogni caso i genitori dovranno concordare entro il mese di maggio il periodo di vacanza che i figli trascorreranno con l'altro genitore.
Al di fuori di tali periodi, il genitore che intenda portare in vacanza in altre località i figli per più di un giorno, dovrà preavvertire l'altro genitore. Nell'ipotesi di cui sopra, se dovessero essere utilizzati per i predetti viaggi periodi in cui i minori avrebbero dovuto stare con l'altro genitore, quest'ultimo avrà il diritto di recuperare la giornata o/e le giornate di sua spettanza non godute con i figli.
Entrambi i coniugi si impegnano reciprocamente a portare sempre a conoscenza dell'altro eventuali spostamenti in altre località (fuori provincia) dei minori, comunicando il proprio recapito, anche telefonico. Durante le ferie, in caso non fosse assolutamente agevole telefonare, tale contatto dovrà avere periodicità non inferiore ad una volta la settimana.
Nei giorni della “festa della mamma” e del suo compleanno, così come analogamente, nei giorni della
“festa del papà” e del suo compleanno i figli staranno rispettivamente con la madre e con il padre.
Verranno comunicati all'altro coniuge tutti i maggiori fatti, riguardanti i figli (amicizie ed eventi vari che li riguardano ecc..) dei quali si sia venuti a conoscenza.
Entrambi i genitori si impegnano a dotarsi delle credenziali per il monitoraggio del registro scolastico e dell'andamento dei figli, partecipando insieme e/o separatamente ad incontri e riunioni con gli insegnanti,
e a prendere nota in autonomia attraverso le applicazioni scolastiche delle comunicazioni e degli inviti della scuola.
Entrambi i coniugi, allo scopo di mantenere e favorire l'armonia familiare, si impegnano ad organizzare congiuntamente e sostenere economicamente alla pari eventuali festeggiamenti (comunione, cresima e compleanno dei minori), garantendo, ove possibile, la presenza di entrambi i genitori, così evitando la spiacevole duplicazione delle stesse;
in caso non fosse possibile i figli trascorreranno il giorno del proprio compleanno un anno con la madre e l'anno successivo con il padre.
Il padre e la madre si impegnano ad agevolare, in ogni modo possibile, i rapporti tra i figli e l'altro genitore mantenendo così il principio di bigenitorialità; a non denigrare, sminuire o rappresentare in negativo agli occhi dei figli l'immagine dell'altro genitore;
a non coinvolgere i figli in eventuali tensioni tra gli stessi genitori;
ad adottare strategie educative concordemente pianificate affinché i figli non siano disorientati da stili educativi diversi o contraddittori tendendo, ove possibile, a “co-educare” ferme restando le libertà di ciascun genitore di instaurare con i figli un proprio e personale rapporto che non potrà essere sindacato od oggetto di rivalse da parte dell'altro.
I genitori si impegnano ad assumere le decisioni di maggior interesse dei minori aventi carattere di straordinaria amministrazione (riguardanti a titolo esemplificativo, l'istruzione, l'educazione e la salute) come previsto anche per legge, congiuntamente di comune accordo tra loro, tenendo sempre conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli;
potendo invece assumere le decisioni su questioni aventi carattere di ordinaria amministrazione anche disgiuntamente. I medesimi si impegnano alla collaborazione nell'interesse di una sana crescita psico-fisica dei minori.
I coniugi si impegnano a far mantenere i buoni rapporti tra i figli ed i loro ascendenti e parenti.
I coniugi si impegnano altresì a far frequentare ai minori eventuali nuovi compagni solo dopo il raggiungimento di una stabile relazione;
I. dare atto che le parti concordano che l'assegno unico universale (pari attualmente a circa Euro 400,00 mensili) verrà percepito integralmente dalla SI.ra , in favore della quale, pertanto, il SI. CP_1 CP_2 dichiara di cedere la quota di propria spettanza.
Qualora il SI. dovesse contravvenire a tale impegno richiedendo la corresponsione del 50%, CP_2 ovvero nell'ipotesi di revoca o diminuzione nell'ammontare dell'assegno unico, le parti si danno atto che l'assegno di mantenimento dei figli verrà aumentato per la cifra necessaria a garantire un mantenimento mensile di almeno Euro 250,00 ciascuno e così per un totale di Euro 500,00;
J. disporre che il SI. tenuto conto della rinuncia in favore della SI.ra della propria quota CP_2 CP_1 parte di assegno unico, corrisponderà, a titolo di contributo al mantenimento dei figli e Per_1 la somma mensile pari ad € 150,00 (centocinquanta/00) per ciascuno, e così per un totale di Per_2
Euro 300,00 (trecento/00), a decorrere dal deposito della domanda, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla SI.ra , da effettuarsi entro il giorno 15 di ogni mese, somma rivalutabile CP_1 annualmente secondo gli indici Istat, e soggetta ad integrazione secondo quanto previsto al precedente punto I, fino alla concorrenza di Euro 500,00 complessivi, rivalutati con decorrenza dall'emissione della
Sentenza di separazione;
K. disporre che le parti provvederanno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie che verranno regolamentate secondo il protocollo del Tribunale di Bologna in uso presso il Tribunale di
Rimini, da intendersi qui per integralmente trascritto (doc. 14), con la specifica che tra le spese mediche che non richiedono il previo consenso, rientreranno anche quelle relative a visite specialistiche o cure omeopatiche già in uso o che dovessero essere necessarie ai figli in futuro;
L. dare atto che i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti per cui non vi è richiesta di mantenimento né di assegno divorzile;
M. dare atto che le parti, fatto salvo quanto previsto e disciplinato nel presente atto, hanno già definito ogni altra questione patrimoniale tra loro esistente e non hanno, pertanto, l'una nei confronti dell'altra, alcuna pretesa da eSIere o far valere per qualsivoglia ragione, titolo e/o causa;
N. pronunciare, una volta decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3, L. 1° dicembre 1970 n. 898 dalla comparizione dei coniugi davanti al giudice relatore nella causa di separazione e previo il passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle medesime condizioni richieste per la separazione personale, ordinando all'Ufficiale dello
Stato Civile competente di procedere alla annotazione della sentenza.
O. dare atto che le spese legali per la presente procedura saranno integralmente compensate tra le parti.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio del matrimonio contratto da e alle condizioni di cui sopra da intendersi qui CP_1 CP_2 integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Santarcangelo di Romagna (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 39 Parte II Serie A Anno 2014);
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di conSIlio del 19.06.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Antonio Miele Dott.ssa IA IT