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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 21/10/2025, n. 860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 860 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1260/2022
RE A PU BBLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Eugenia Di Bella
ha pronunciato ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1260/2022, promossa da:
,nata a [...] il [...], (codice fiscale C.F. 1 Parte 1
rappresentata e difesa dall'Avv. Ferdinando Pietropaolo, presso il cui studio sito in Vibo Valentia,
Via Ruggero Leoncavallo n.13 ha eletto domicilio, giusta procura in atti.
ATTRICE
Contro
Controparte 1
[...] (codice fiscale P.IVA 1 ), in persona del legale rappresentante p.t., con sede in
Catanzaro alla località Germaneto c/o Cittadella Regionale - [...]
Controparte 2
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: usucapione
CONCLUSIONI: All'udienza di discussione ex art. 281 sexsies c.p.c., del 30/09/2025, parte attrice ha concluso come da verbale in atti, e il giudice tratteneva la causa in decisione. IN FATTO ED IN DIRITTO
Parte 1 conveniva in giudizio il [...] Con atto di citazione ritualmente notificato al fine di sentire dichiarare l'avvenuto acquisto per usucapione Controparte 1
della proprietà del terreno sito nel Comune di Vibo Valentia, in località Trainiti di Portosalvo, censito nel catasto del comune di Vibo Valentia al foglio di mappa 5 p.lle 49, 50, 434, 437, 439, 324 e 431,
come meglio indicato per estensione e delimitazione nell'atto introduttivo, deducendo di esercitare sullo stesso il possesso pubblico, pacifico ed ininterrotto da oltre vent'anni, godendone in via esclusiva, provvedendo alla manutenzione ordinaria e straordinaria e coltivandolo.
Nonostante la regolarità della notifica, non si costituiva in giudizio il CP 1 , che va
dichiarato contumace.
La causa veniva istruita mediante l'esame della produzione documentale fornita da parte attrice e la prova testimoniale richiesta da parte attrice. All'esito della udienza del 5.03.2024,
terminata l'istruttoria, e ritenuta la causa matura per la decisione, il sottoscritto Giudice (subentrato nella titolarità del procedimento in data 23.01.2024) rinviava per la discussione ai sensi dell'art. 281
sexsies c.p.c. Dopo una serie di rinvii d'ufficio, per i medesimi incombenti, da parte dei GOP operanti sul ruolo, all'udienza del 30.09.2025, udita la discussione della causa, la sottoscritta tratteneva la causa in decisione.
In via preliminare, dato atto della regolarità della notifica nei confronti del convenuto
"se ne dichiara la contumacia. Controparte_3
Nel merito, la domanda di usucapione di parte attrice è fondata e va accolta.
Come è noto l'usucapione è un modo di acquisto a titolo originario del diritto di proprietà che soggiace alle ordinarie regole in materia di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c.,
in forza del quale colui che agisce in giudizio al fine di ottenere la declaratoria di intervenuto acquisto per usucapione della proprietà o di altro diritto reale, deve fornire una prova rigorosa della sussistenza dei relativi requisiti che investono il corpus possessionis, ossia la cosa oggetto del possesso e del corrispondente diritto reale e lo ius possessionis ossia il permanere del possesso per tutto il tempo utile ad usucapire (cfr. Cassazione civ., Sez. II, 06/09/2002, n. 12984).
La questione della durata del possesso quale presupposto dell'usucapione rientra nel potere -
dovere del giudice di accertare la sussistenza degli elementi costitutivi del diritto fatto valere dall'attore, atteso che l'art. 1158 c.c. pone, tra gli elementi costitutivi dell'usucapione, proprio il protrarsi continuativo del possesso per il previsto periodo ventennale, onde la parte che intenda avvalersene è onerato della prova del decorso di tale periodo. Il giudice, a sua volta, deve accertare l'effettivo protrarsi del possesso per il prescritto ventennio in quanto condizione per l'accoglimento della domanda, a prescindere dal fatto che la controparte abbia sollevato al riguardo eccezione alcuna,
con l'ulteriore conseguenza per cui, ove il protrarsi del possesso per il necessario periodo non risulti univocamente accertato all'esito della compiuta istruttoria, il giudice, quand'anche tale carenza non sia stata dedotta dalla controparte (perché ad esempio rimasta contumace) non può esimersi dal rilevare, "ex actis", il difetto di una condizione di accoglibilità della domanda (cfr. Cass. civ., Sez. II,
18/03/2004, n. 5487).
Ancora, è bene ricordare che “per la sussistenza del possesso utile per usucapire occorre il riscontro di un comportamento continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo prescritto dalla legge, l'esercizio di un potere corrispondente a quello del proprietario;
[...] gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene" (cfr. tra tutte, Cassazione n. 1367/1999; n. 1947872007; n. 4863/2010).
Dai principi sopra esposti, emerge, dunque, che la prova in ordine al maturare dell'usucapione
è rigorosa e deve essere tale da non lasciare spazio e perplessità sulla veridicità delle circostanze asserite, sulla concludenza e sufficienza delle medesime a dimostrare un costante comportamento corrispondente all'esercizio del diritto vantato e, in particolare, a fornire la prova degli specifici atti compiuti, idonei a rivelare in modo non equivoco il concreto possesso esercitato ininterrottamente sul bene. A tal fine, è ammissibile la prova testimoniale ma occorre che i testimoni si esprimano in modo preciso e puntuale, non genericamente, in merito al possesso ad usucapionem. Parte 1 ha dedotto di aver pacificamente,Tanto premesso, nel caso di specie, l'attrice,
ininterrottamente e pubblicamente utilizzato e posseduto come proprietaria per oltre un ventennio ed in via esclusiva, il terreno sito nel Comune di Vibo Valentia (VV), località Trainiti di Porto Salvo,
censito al catasto del comune di Vibo Valentia al foglio di mappa 5 p.lle 49, 50, 434, 437, 439, 324 e
431.
A tal fine, l'attrice ha esposto di aver provveduto a curarne la manutenzione ed a coltivarlo,
sia ad ortaggi che ad alberi da frutto, preoccupandosi di delimitarne i confini e realizzando altresì una serra in legno e plastica, un pozzo, un forno in muratura, oltre a una casetta in mattoni per custodire gli maiali ed una “baracca” per gli attrezzi.
I fatti esposti in narrativa sono stati confermati in sede di prova testimoniale dai testi [...]
e Testimone 2 a diretta conoscenza dei fatti per cui è causa e della cui Testimone 1 "
attendibilità non è dato dubitare, i quali hanno chiarito di avere sempre visto presso il terreno per cui
è causa (riconosciuti dal teste Tes_2 nelle mappe foto prodotte in atti) soltanto l'odierna attrice che con i familiari si occupava della manutenzione e della coltivazione, sia personalmente che con l'aiuto del defunto marito e dei figli.
Testimone 1 ha dichiarato: "Io lavoravo con la ditta diIn particolare, il teste
Parte 2 nell'87 e ci siamo occupati dell'impianto di illuminazione di tutto l'agglomerato nell'89 circa e vedevo che il terreno della signora Pt 1 era già coltivato;
[...] la situazione dall'89
ad oggi è rimasta immutata, il terreno è sempre stato coltivato;
ci sono animali da cortile, c'è anche qualche maiale, cui i signori portano da mangiare;
il figlio prevalentemente si occupa di dare da mangiare agli animali, prima anche il padre"; il teste Testimone 2 dipendente del CP 1 ha و
precisato ulteriormente che “Io sono stato trasferito in quella zona per fare il censimento delle aree circa nell'83, però sono andato a vedere personalmente le aree nell'85 circa e vedevo la signora Parte 1 su questo terreno come indicato, ne era in possesso e lo coltivava ed ha anche costruito una "baracca", una specie di copertura chiusa lateralmente con la lamiera per gli animali;
[...] la delimitazione l'abbiamo fatta noi, assegnando i terreni, per il resto non aveva la necessità di chiudersi con altre recinzioni visto che un lato aveva la strada e dall'altro il parcheggio;
il terreno era coltivato con finocchi, verdure in genere, c'era qualche albero ma non ricordo se da frutto;
[....]
vedevo la signora personalmente tutti i giorni, con il marito ed il figlio che lavorava sul trattore;
[...]
la situazione non è mutata negli anni [...] Io ho lavorato fino al 2019, poco prima del covid. E la situazione era quella che ho descritto."
Inoltre, a sostegno e conforto della domanda, e su richiesta del Giudice, l'attrice ha poi depositato certificazione notarile attestante la titolarità dell'immobile in capo al CORAP e l'assenza di trascrizioni pregiudizievoli.
Infine, il formale proprietario o titolare di diritti reali sui terreni, a conferma del pieno disinteresse per il bene, non è comparso in sede di procedura di mediazione ed è rimasto contumace nel presente procedimento, seppure compiutamente identificato.
La contumacia del convenuto - sebbene non rivesta il carattere di condotta ex se significante,
né con riferimento al riconoscimento del diritto altrui, né in termini di mera non contestazione dei fatti allegati in concorso con le dichiarazioni rese dai testimoni e con la documentazione versata in atti, può ritenersi determinante per il convincimento del giudicante.
Si ritiene che l'attrice abbia provato, sia a mezzo della documentazione prodotta, sia a mezzo dell'istruttoria svolta, i fatti posti a fondamento della domanda di usucapione.
In definitiva, la domanda di usucapione va accolta, essendone stato provato sia l'elemento oggettivo (il materiale possesso per almeno il ventennio necessario ad usucapire) sia l'elemento soggettivo, costituito dalla consapevolezza di possedere il bene quale proprietario. Dunque, vanno ritenuti sussistenti, in capo all'attrice, i requisiti prescritti dall'art. 1158 c.c. per l'acquisto della proprietà dei beni in questione. Alla luce di quanto emerso, argomentato e motivato, va dichiarato che l'attrice ha acquistato per usucapione la proprietà del terreno sito nel Comune di Vibo Valentia, in località Trainiti di
Portosalvo, censito nel catasto del comune di Vibo Valentia al foglio di mappa 5 p.lle 49, 50, 434,
437, 439, 324 e 431, meglio descritto in atti.
Va disposta la trascrizione della presente sentenza presso la competente Conservatoria dei
Registri Immobiliari.
La natura dichiarativa della causa e la mancata partecipazione al giudizio della parte convenuta consentono di compensare integralmente le spese.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, dott.ssa Eugenia Di Bella, in funzione di Giudice unico,
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1260/2022 R.G:
1) dichiara che Parte 1 ha acquistato per usucapione la proprietà del terreno sito nel
Comune di Vibo Valentia, in località Trainiti di Portosalvo, censito nel catasto del comune di Vibo Valentia al foglio di mappa 5 p.lle 49, 50, 324, 431, 434, 437 e 439, come meglio descritto, inedificato e delimitato in atti.
2) ordina alla Competente Conservatoria dei Registri Immobiliari, con esonero da ogni responsabilità, di provvedere, a seguito della presentazione del relativo titolo da parte dell'interessato, alla trascrizione della presente sentenza;
3) compensa integralmente le spese processuali.
Così deciso in Vibo Valentia, il 21 ottobre 2025
II GIUDICE
dott.ssa Eugenia Di Bella
depositato telematicamente ex art. 15 D.M. 44/2011
RE A PU BBLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Eugenia Di Bella
ha pronunciato ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1260/2022, promossa da:
,nata a [...] il [...], (codice fiscale C.F. 1 Parte 1
rappresentata e difesa dall'Avv. Ferdinando Pietropaolo, presso il cui studio sito in Vibo Valentia,
Via Ruggero Leoncavallo n.13 ha eletto domicilio, giusta procura in atti.
ATTRICE
Contro
Controparte 1
[...] (codice fiscale P.IVA 1 ), in persona del legale rappresentante p.t., con sede in
Catanzaro alla località Germaneto c/o Cittadella Regionale - [...]
Controparte 2
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: usucapione
CONCLUSIONI: All'udienza di discussione ex art. 281 sexsies c.p.c., del 30/09/2025, parte attrice ha concluso come da verbale in atti, e il giudice tratteneva la causa in decisione. IN FATTO ED IN DIRITTO
Parte 1 conveniva in giudizio il [...] Con atto di citazione ritualmente notificato al fine di sentire dichiarare l'avvenuto acquisto per usucapione Controparte 1
della proprietà del terreno sito nel Comune di Vibo Valentia, in località Trainiti di Portosalvo, censito nel catasto del comune di Vibo Valentia al foglio di mappa 5 p.lle 49, 50, 434, 437, 439, 324 e 431,
come meglio indicato per estensione e delimitazione nell'atto introduttivo, deducendo di esercitare sullo stesso il possesso pubblico, pacifico ed ininterrotto da oltre vent'anni, godendone in via esclusiva, provvedendo alla manutenzione ordinaria e straordinaria e coltivandolo.
Nonostante la regolarità della notifica, non si costituiva in giudizio il CP 1 , che va
dichiarato contumace.
La causa veniva istruita mediante l'esame della produzione documentale fornita da parte attrice e la prova testimoniale richiesta da parte attrice. All'esito della udienza del 5.03.2024,
terminata l'istruttoria, e ritenuta la causa matura per la decisione, il sottoscritto Giudice (subentrato nella titolarità del procedimento in data 23.01.2024) rinviava per la discussione ai sensi dell'art. 281
sexsies c.p.c. Dopo una serie di rinvii d'ufficio, per i medesimi incombenti, da parte dei GOP operanti sul ruolo, all'udienza del 30.09.2025, udita la discussione della causa, la sottoscritta tratteneva la causa in decisione.
In via preliminare, dato atto della regolarità della notifica nei confronti del convenuto
"se ne dichiara la contumacia. Controparte_3
Nel merito, la domanda di usucapione di parte attrice è fondata e va accolta.
Come è noto l'usucapione è un modo di acquisto a titolo originario del diritto di proprietà che soggiace alle ordinarie regole in materia di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c.,
in forza del quale colui che agisce in giudizio al fine di ottenere la declaratoria di intervenuto acquisto per usucapione della proprietà o di altro diritto reale, deve fornire una prova rigorosa della sussistenza dei relativi requisiti che investono il corpus possessionis, ossia la cosa oggetto del possesso e del corrispondente diritto reale e lo ius possessionis ossia il permanere del possesso per tutto il tempo utile ad usucapire (cfr. Cassazione civ., Sez. II, 06/09/2002, n. 12984).
La questione della durata del possesso quale presupposto dell'usucapione rientra nel potere -
dovere del giudice di accertare la sussistenza degli elementi costitutivi del diritto fatto valere dall'attore, atteso che l'art. 1158 c.c. pone, tra gli elementi costitutivi dell'usucapione, proprio il protrarsi continuativo del possesso per il previsto periodo ventennale, onde la parte che intenda avvalersene è onerato della prova del decorso di tale periodo. Il giudice, a sua volta, deve accertare l'effettivo protrarsi del possesso per il prescritto ventennio in quanto condizione per l'accoglimento della domanda, a prescindere dal fatto che la controparte abbia sollevato al riguardo eccezione alcuna,
con l'ulteriore conseguenza per cui, ove il protrarsi del possesso per il necessario periodo non risulti univocamente accertato all'esito della compiuta istruttoria, il giudice, quand'anche tale carenza non sia stata dedotta dalla controparte (perché ad esempio rimasta contumace) non può esimersi dal rilevare, "ex actis", il difetto di una condizione di accoglibilità della domanda (cfr. Cass. civ., Sez. II,
18/03/2004, n. 5487).
Ancora, è bene ricordare che “per la sussistenza del possesso utile per usucapire occorre il riscontro di un comportamento continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo prescritto dalla legge, l'esercizio di un potere corrispondente a quello del proprietario;
[...] gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene" (cfr. tra tutte, Cassazione n. 1367/1999; n. 1947872007; n. 4863/2010).
Dai principi sopra esposti, emerge, dunque, che la prova in ordine al maturare dell'usucapione
è rigorosa e deve essere tale da non lasciare spazio e perplessità sulla veridicità delle circostanze asserite, sulla concludenza e sufficienza delle medesime a dimostrare un costante comportamento corrispondente all'esercizio del diritto vantato e, in particolare, a fornire la prova degli specifici atti compiuti, idonei a rivelare in modo non equivoco il concreto possesso esercitato ininterrottamente sul bene. A tal fine, è ammissibile la prova testimoniale ma occorre che i testimoni si esprimano in modo preciso e puntuale, non genericamente, in merito al possesso ad usucapionem. Parte 1 ha dedotto di aver pacificamente,Tanto premesso, nel caso di specie, l'attrice,
ininterrottamente e pubblicamente utilizzato e posseduto come proprietaria per oltre un ventennio ed in via esclusiva, il terreno sito nel Comune di Vibo Valentia (VV), località Trainiti di Porto Salvo,
censito al catasto del comune di Vibo Valentia al foglio di mappa 5 p.lle 49, 50, 434, 437, 439, 324 e
431.
A tal fine, l'attrice ha esposto di aver provveduto a curarne la manutenzione ed a coltivarlo,
sia ad ortaggi che ad alberi da frutto, preoccupandosi di delimitarne i confini e realizzando altresì una serra in legno e plastica, un pozzo, un forno in muratura, oltre a una casetta in mattoni per custodire gli maiali ed una “baracca” per gli attrezzi.
I fatti esposti in narrativa sono stati confermati in sede di prova testimoniale dai testi [...]
e Testimone 2 a diretta conoscenza dei fatti per cui è causa e della cui Testimone 1 "
attendibilità non è dato dubitare, i quali hanno chiarito di avere sempre visto presso il terreno per cui
è causa (riconosciuti dal teste Tes_2 nelle mappe foto prodotte in atti) soltanto l'odierna attrice che con i familiari si occupava della manutenzione e della coltivazione, sia personalmente che con l'aiuto del defunto marito e dei figli.
Testimone 1 ha dichiarato: "Io lavoravo con la ditta diIn particolare, il teste
Parte 2 nell'87 e ci siamo occupati dell'impianto di illuminazione di tutto l'agglomerato nell'89 circa e vedevo che il terreno della signora Pt 1 era già coltivato;
[...] la situazione dall'89
ad oggi è rimasta immutata, il terreno è sempre stato coltivato;
ci sono animali da cortile, c'è anche qualche maiale, cui i signori portano da mangiare;
il figlio prevalentemente si occupa di dare da mangiare agli animali, prima anche il padre"; il teste Testimone 2 dipendente del CP 1 ha و
precisato ulteriormente che “Io sono stato trasferito in quella zona per fare il censimento delle aree circa nell'83, però sono andato a vedere personalmente le aree nell'85 circa e vedevo la signora Parte 1 su questo terreno come indicato, ne era in possesso e lo coltivava ed ha anche costruito una "baracca", una specie di copertura chiusa lateralmente con la lamiera per gli animali;
[...] la delimitazione l'abbiamo fatta noi, assegnando i terreni, per il resto non aveva la necessità di chiudersi con altre recinzioni visto che un lato aveva la strada e dall'altro il parcheggio;
il terreno era coltivato con finocchi, verdure in genere, c'era qualche albero ma non ricordo se da frutto;
[....]
vedevo la signora personalmente tutti i giorni, con il marito ed il figlio che lavorava sul trattore;
[...]
la situazione non è mutata negli anni [...] Io ho lavorato fino al 2019, poco prima del covid. E la situazione era quella che ho descritto."
Inoltre, a sostegno e conforto della domanda, e su richiesta del Giudice, l'attrice ha poi depositato certificazione notarile attestante la titolarità dell'immobile in capo al CORAP e l'assenza di trascrizioni pregiudizievoli.
Infine, il formale proprietario o titolare di diritti reali sui terreni, a conferma del pieno disinteresse per il bene, non è comparso in sede di procedura di mediazione ed è rimasto contumace nel presente procedimento, seppure compiutamente identificato.
La contumacia del convenuto - sebbene non rivesta il carattere di condotta ex se significante,
né con riferimento al riconoscimento del diritto altrui, né in termini di mera non contestazione dei fatti allegati in concorso con le dichiarazioni rese dai testimoni e con la documentazione versata in atti, può ritenersi determinante per il convincimento del giudicante.
Si ritiene che l'attrice abbia provato, sia a mezzo della documentazione prodotta, sia a mezzo dell'istruttoria svolta, i fatti posti a fondamento della domanda di usucapione.
In definitiva, la domanda di usucapione va accolta, essendone stato provato sia l'elemento oggettivo (il materiale possesso per almeno il ventennio necessario ad usucapire) sia l'elemento soggettivo, costituito dalla consapevolezza di possedere il bene quale proprietario. Dunque, vanno ritenuti sussistenti, in capo all'attrice, i requisiti prescritti dall'art. 1158 c.c. per l'acquisto della proprietà dei beni in questione. Alla luce di quanto emerso, argomentato e motivato, va dichiarato che l'attrice ha acquistato per usucapione la proprietà del terreno sito nel Comune di Vibo Valentia, in località Trainiti di
Portosalvo, censito nel catasto del comune di Vibo Valentia al foglio di mappa 5 p.lle 49, 50, 434,
437, 439, 324 e 431, meglio descritto in atti.
Va disposta la trascrizione della presente sentenza presso la competente Conservatoria dei
Registri Immobiliari.
La natura dichiarativa della causa e la mancata partecipazione al giudizio della parte convenuta consentono di compensare integralmente le spese.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, dott.ssa Eugenia Di Bella, in funzione di Giudice unico,
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1260/2022 R.G:
1) dichiara che Parte 1 ha acquistato per usucapione la proprietà del terreno sito nel
Comune di Vibo Valentia, in località Trainiti di Portosalvo, censito nel catasto del comune di Vibo Valentia al foglio di mappa 5 p.lle 49, 50, 324, 431, 434, 437 e 439, come meglio descritto, inedificato e delimitato in atti.
2) ordina alla Competente Conservatoria dei Registri Immobiliari, con esonero da ogni responsabilità, di provvedere, a seguito della presentazione del relativo titolo da parte dell'interessato, alla trascrizione della presente sentenza;
3) compensa integralmente le spese processuali.
Così deciso in Vibo Valentia, il 21 ottobre 2025
II GIUDICE
dott.ssa Eugenia Di Bella
depositato telematicamente ex art. 15 D.M. 44/2011