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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 21/01/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 4771/2021 R.G.
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
“Note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.”
Oggi 21 gennaio 2025, innanzi alla dott.ssa Giulia Paolini, come da provvedimento dell'08.06.2024, regolarmente comunicato alle parti (comunicazioni telematiche in data 11/6/2024) si procede alla trattazione della causa in forma scritta.
Il Giudice dà atto che per l'avv. LUIGI FORTUNATO ha concluso come da nota Parte_1 depositata in data 13/01/2025 per l'avv. EMANUELA D'ADAMO ha concluso come da nota depositata in CP_1 data 16/01/2025
Il Giudice dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 13:45 pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone pubblica lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 4771/2021 R.G.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Giulia Paolini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 4771/2021 R.G. promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. LUIGI FORTUNATO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Fondi (LT),
Corso Italia, n.40, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
attore contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. EMANUELA CP_1 C.F._2
D'ADAMO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Fondi (LT), Viale Vittorio
Emanuele III, n.11, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuto
OGGETTO: inadempimento contratto d'opera intellettuale;
CONCLUSIONI come da verbale di udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositato in data 20.9.2021, il dottor Parte_1 onveniva in giudizio – innanzi all'intestato Tribunale – il signor
[...] CP_1 al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “A) accertare e dichiarare il diritto del Dott.
ad essere compensato e retribuito per l'attività di consulenza e ed assistenza Parte_1
medico legale prestata in relazione alle lesioni riportate in conseguenza della malpratice medica tenuta dai sanitari dell'Ospedale Policlinico A. Gemelli durante la nascita della stessa minore in data 03.06.2014; B) condannare il sig. nato a [...] il [...] ed ivi CP_1
residente in [...], Cod. Fisc.: , a pagare in favore del sig. Dott. CodiceFiscale_3 la somma complessiva di € 10.000,00, oltre iva, per le prestazioni Parte_1 mediche effettuate come da ricevuta fiscale n. 7 bis del 21.04.2017, oltre gli interessi legali fino al soddisfo, in virtù di contratto di conferimento professionale sottoscritto il 19.10.2015, per le motivazioni suesposte, o comunque la somma maggiore o minore che riterrà congrua ed equa liquidare, oltre interessi legali dal giorno della messa in mora fino al soddisfo, il tutto comunque entro i limiti della sua competenza;
C) condannare la convenuta al pagamento delle spese e competenze professionali del presente giudizio.”.
A fondamento della domanda, il ricorrente deduceva: - di aver prestato assistenza e consulenza medico-legale in favore del convenuto in relazione alle lesioni riportate al momento della nascita dalla di lui figlia minore di età, ascrivibili all'Ospedale Policlinico A. Gemelli di Persona_1
Roma; - che l'incarico professionale, conferito per atto sottoscritto dal convenuto in data 19.10.2015
(all. n. 1, ricorso), prevedeva un compenso pari alla percentuale del 15% dell'importo che sarebbe stato liquidato a titolo di risarcimento del danno e che alcun compenso gli sarebbe stato corrisposto nel caso di mancato risarcimento del danno;
- di aver redatto, in data 5.11.2015, la relazione medico- legale sulla persona della minore (all. n. 2, ricorso) e di aver, successivamente, effettuato molteplici attività, quali lo studio del caso clinico, colloqui con il cliente, partecipazione agli accertamenti medici presso l'Ospedale, contatti con i legali per la definizione del danno (all. 3, ricorso); - che il convenuto gli aveva revocato l'incarico professionale in data 18.1.2017 (all. 4, ricorso); - di aver, pertanto, redatto il preavviso di parcella in data 31.3.2017, rinunciando al patto sottoscritto con il convenuto il 19.1.2015 ed instando per il pagamento della somma omnicomprensiva di euro
12.200,00 (= 10.000,00 euro + i.v.a. al 22%, pari ad euro 2.200,00), quale compenso per l'attività professionale svolta, senza, purtuttavia, riceverne il pagamento (all. 5 – 7, ricorso).
Il convenuto, tempestivamente costituitosi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata il 14.4.2022, contestando recisamente la ricostruzione avversaria, insisteva per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: -In via preliminare, ritenuto che le difese argomentate da parte resistente richiedono un'attività istruttoria non sommaria, fissare, ai sensi dell'art. 702-ter, terzo comma, cod, proc. civ., con ordinanza non impugnabile, l'udienza di cui all'art. 183 cod. proc. civ.. -Nel merito, respingere la domanda avversaria in quanto totalmente infondata in fatto e in diritto e perché comunque integralmente sprovvista di prova per tutti i motivi meglio indicati nel corpo del presente atto. Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato dichiaratosi ANTISTATARIO.”.
Disposto il mutamento del rito, concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa, istruita in via esclusivamente documentale, veniva discussa e decisa all'odierna udienza con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dinanzi a questo G.I., subentrato al precedente a far data dall'1.7.2022, previa concessione alle parti di termine per note difensive fino a dieci giorni prima.
La domanda attorea è infondata e andrà, pertanto, rigettata.
Nel merito, l'odierno deducente ha agito nel presente giudizio al fine di ottenere il pagamento del proprio compenso per la prestazione di assistenza e consulenza medico legale del convenuto, quale genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla minore in relazione alle lesioni Persona_1 riportate in conseguenza della malpractice medica tenuta dai sanitari dell'Ospedale Policlinico A.
Gemelli di Roma durante la nascita della stessa minore in data 03.06.2014.
Ciò premesso, imprescindibile presupposto dell'esistenza di un rapporto di prestazione d'opera professionale ex artt. 2230 ss c.c., qual è quello venutosi ad instaurare tra il professionista istante e il convenuto, è l'avvenuto conferimento da parte del cliente del relativo incarico, in qualsiasi forma idonea a manifestare, inequivocabilmente, la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera
(ex multis: Cass. 24.1.2017, n.1792; Cass. 10.2.2006, n.3016).
Sulla scorta di consolidato indirizzo nomofilattico (per tutte, Cass., Sez. Un., 30.10.2001, n.13533), colui che deduce l'inadempimento altrui, deve dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova dei cui all'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, laddove l'altra parte deve, invece, provare il fatto estintivo, modificativo o impeditivo dello stesso o di una sua parte.
Il creditore, pertanto, è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre a fronte di tale prova, sarà onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni o di non dover ad esse adempiere.
Nella fattispecie che qui occorre, è dato pacifico e documentalmente provato il conferimento dell'incarico professionale al medico istante da parte del convenuto, come emerso per tabulas tramite la produzione della scrittura privata datata 19.10.15 sottoscritta inter partes contenente altresì la relativa pattuizione del compenso professionale (vd. all. 1, ricorso).
Per contro, la difesa della parte convenuta ha eccepito di non dover corrispondere alcunché all'attore per l'opera prestata, in ragione dell'intervenuta revoca del mandato professionale occorsa in data
18.1.2017, oltre al fatto che il pagamento del compenso era sottoposto alla condizione sospensiva della ricezione di una somma a titolo di risarcimento del danno (vd. all. 1, “nulla è dovuto in caso di non risarcimento del danno”).
La tesi di cui sopra merita accoglimento, posto che il professionista attore avrebbe potuto richiedere il compenso solo se la parte convenuta avesse ottenuto una somma a titolo di risarcimento del danno.
Il testo della pattuizione che, qui, per comodità si trascrive (“Io sottoscritto nato a [...]
Fondi il 2.5.1970 papà della piccola conferisco incarico professionale e autorizzo Persona_1 il trattamento dei dati personali dando 0 all'acconto ed il 15% al termine. Nulla è dovuto in caso di non risarcimento del danno”), è di estrema chiarezza e non si presta ad interpretazioni alternative.
Ne consegue, pertanto, che il convenuto avrebbe dovuto pagare la prestazione professionale dell'attore solamente “al termine”, ossia unicamente nel caso in cui il nosocomio avesse risarcito i danni richiesti dal sulla base della relazione medica del Dott. CP_1 Parte_1
È incontestato poi come sia ancora pendente la causa incardinata innanzi al Tribunale civile di Roma per ottenere il giusto ristoro dei danni medici patiti dalla piccola (causa R.G. n. Per_1
35196/2018) e di ciò ne è ben consapevole l'attore (vd. pag. 2, memoria ex art. 183, co. 6, n. 1), c.p.c.:
“pur non essendo..ancora stata definita giudizialmente dalla parte convenuta l'azione di risarcimento del danno intrapresa nei confronti dell' ), il quale, invero, ha espressamente Parte_2 rinunciato a far valere il patto di cui sopra.
Orbene, in ragione della revoca dell'incarico professionale comunicato all'attore da parte convenuta con la missiva datata 18.1.17, è opportuno verificare se quest'ultima sia tenuta se e in che misura a corrispondere il compenso al professionista in forza di quanto statuito dall'art. 2237, co. 1, c.c. secondo cui “Il cliente può recedere dal contratto, rimborsando al prestatore d'opera le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta”.
A tale riguardo, la giurisprudenza, occupatasi in più occasioni della materia, ha statuito che la previsione di cui all'art. 2237 c.c. «il quale pone a carico del cliente che receda dal contratto d'opera il compenso per l'opera svolta (indipendentemente dall'utilità che ne sia derivata), può essere derogato dai contraenti, i quali possono subordinare il diritto del professionista alla realizzazione di un determinato risultato, con la conseguenza che il fatto oggettivo del mancato verificarsi dell'evento dedotto come oggetto della condizione sospensiva comporta l'esclusione del compenso stesso, salvo che il recesso ante tempus da parte del cliente sia stato causa del venir meno del risultato oggetto di tale condizione" (Cass. n. 14510 del 2012; Cass. n. 11497 del 1992).», con il logico corollario che, se tra le parti vi è stata «una valida convenzione nel senso di ancorare non la misura del compenso, ma il diritto stesso al compenso, alla realizzazione di un determinato risultato - ed è nota la piena ammissibilità per i contratti d'opera della previsione di condizioni per l'erogazione dei compensi, sì da determinare per tali contratti la configurazione di contratti aleatori - il fatto oggettivo del mancato verificarsi del risultato utile previsto, secondo le modalità pattuite, comporta necessariamente che nessun diritto al compenso può dirsi mai sorto a favore del professionista, neppure in caso di revoca dell'incarico, nella misura più limitata dell'opera effettivamente prestata è fatto salvo, tuttavia, il caso, come quello in esame, in cui "il recesso ante tempus del cliente sia stato causa del venir meno del risultato"» (cfr. ex multis, Cass. 26.4.2024, n. 11264; ex plurimis: Cass. 21.6.2018, n.16342; Cass.
29.10.2024, n.27938; Cass. 14.8.2012, n.14510; App. Napoli 20.2.2024, n.755).
In ragione di quanto sopra, pertanto, alcun diritto al compenso è maturato in favore del professionista, per essere, invero, la percezione dello stesso subordinata alla condizione sospensiva (i.e., il risarcimento del danno) in favore del signor il cui mancato avveramento non è ascrivibile a CP_1 quest'ultimo, né alla revoca ante tempus dell'incarico professionale.
Conclusivamente, in ragione delle argomentazioni sopra esposte e dell'indirizzo di legittimità sopra richiamato, la domanda attorea va integralmente respinta.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri del D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 (scaglione da euro 5.200,01 ad euro
26.000,00), esclusa la fase istruttoria non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Paolini, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
a) rigetta integralmente la domanda attorea;
b) condanna l'attore a rimborsare al convenuto le spese di lite, che si liquidano in euro 3.397,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c. avv.
Emanuela D'Adamo.
In Latina, allegato al verbale dell'udienza del 21.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Latina, 21 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
“Note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.”
Oggi 21 gennaio 2025, innanzi alla dott.ssa Giulia Paolini, come da provvedimento dell'08.06.2024, regolarmente comunicato alle parti (comunicazioni telematiche in data 11/6/2024) si procede alla trattazione della causa in forma scritta.
Il Giudice dà atto che per l'avv. LUIGI FORTUNATO ha concluso come da nota Parte_1 depositata in data 13/01/2025 per l'avv. EMANUELA D'ADAMO ha concluso come da nota depositata in CP_1 data 16/01/2025
Il Giudice dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 13:45 pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone pubblica lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 4771/2021 R.G.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Giulia Paolini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 4771/2021 R.G. promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. LUIGI FORTUNATO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Fondi (LT),
Corso Italia, n.40, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
attore contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. EMANUELA CP_1 C.F._2
D'ADAMO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Fondi (LT), Viale Vittorio
Emanuele III, n.11, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuto
OGGETTO: inadempimento contratto d'opera intellettuale;
CONCLUSIONI come da verbale di udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositato in data 20.9.2021, il dottor Parte_1 onveniva in giudizio – innanzi all'intestato Tribunale – il signor
[...] CP_1 al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “A) accertare e dichiarare il diritto del Dott.
ad essere compensato e retribuito per l'attività di consulenza e ed assistenza Parte_1
medico legale prestata in relazione alle lesioni riportate in conseguenza della malpratice medica tenuta dai sanitari dell'Ospedale Policlinico A. Gemelli durante la nascita della stessa minore in data 03.06.2014; B) condannare il sig. nato a [...] il [...] ed ivi CP_1
residente in [...], Cod. Fisc.: , a pagare in favore del sig. Dott. CodiceFiscale_3 la somma complessiva di € 10.000,00, oltre iva, per le prestazioni Parte_1 mediche effettuate come da ricevuta fiscale n. 7 bis del 21.04.2017, oltre gli interessi legali fino al soddisfo, in virtù di contratto di conferimento professionale sottoscritto il 19.10.2015, per le motivazioni suesposte, o comunque la somma maggiore o minore che riterrà congrua ed equa liquidare, oltre interessi legali dal giorno della messa in mora fino al soddisfo, il tutto comunque entro i limiti della sua competenza;
C) condannare la convenuta al pagamento delle spese e competenze professionali del presente giudizio.”.
A fondamento della domanda, il ricorrente deduceva: - di aver prestato assistenza e consulenza medico-legale in favore del convenuto in relazione alle lesioni riportate al momento della nascita dalla di lui figlia minore di età, ascrivibili all'Ospedale Policlinico A. Gemelli di Persona_1
Roma; - che l'incarico professionale, conferito per atto sottoscritto dal convenuto in data 19.10.2015
(all. n. 1, ricorso), prevedeva un compenso pari alla percentuale del 15% dell'importo che sarebbe stato liquidato a titolo di risarcimento del danno e che alcun compenso gli sarebbe stato corrisposto nel caso di mancato risarcimento del danno;
- di aver redatto, in data 5.11.2015, la relazione medico- legale sulla persona della minore (all. n. 2, ricorso) e di aver, successivamente, effettuato molteplici attività, quali lo studio del caso clinico, colloqui con il cliente, partecipazione agli accertamenti medici presso l'Ospedale, contatti con i legali per la definizione del danno (all. 3, ricorso); - che il convenuto gli aveva revocato l'incarico professionale in data 18.1.2017 (all. 4, ricorso); - di aver, pertanto, redatto il preavviso di parcella in data 31.3.2017, rinunciando al patto sottoscritto con il convenuto il 19.1.2015 ed instando per il pagamento della somma omnicomprensiva di euro
12.200,00 (= 10.000,00 euro + i.v.a. al 22%, pari ad euro 2.200,00), quale compenso per l'attività professionale svolta, senza, purtuttavia, riceverne il pagamento (all. 5 – 7, ricorso).
Il convenuto, tempestivamente costituitosi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata il 14.4.2022, contestando recisamente la ricostruzione avversaria, insisteva per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: -In via preliminare, ritenuto che le difese argomentate da parte resistente richiedono un'attività istruttoria non sommaria, fissare, ai sensi dell'art. 702-ter, terzo comma, cod, proc. civ., con ordinanza non impugnabile, l'udienza di cui all'art. 183 cod. proc. civ.. -Nel merito, respingere la domanda avversaria in quanto totalmente infondata in fatto e in diritto e perché comunque integralmente sprovvista di prova per tutti i motivi meglio indicati nel corpo del presente atto. Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato dichiaratosi ANTISTATARIO.”.
Disposto il mutamento del rito, concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa, istruita in via esclusivamente documentale, veniva discussa e decisa all'odierna udienza con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dinanzi a questo G.I., subentrato al precedente a far data dall'1.7.2022, previa concessione alle parti di termine per note difensive fino a dieci giorni prima.
La domanda attorea è infondata e andrà, pertanto, rigettata.
Nel merito, l'odierno deducente ha agito nel presente giudizio al fine di ottenere il pagamento del proprio compenso per la prestazione di assistenza e consulenza medico legale del convenuto, quale genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla minore in relazione alle lesioni Persona_1 riportate in conseguenza della malpractice medica tenuta dai sanitari dell'Ospedale Policlinico A.
Gemelli di Roma durante la nascita della stessa minore in data 03.06.2014.
Ciò premesso, imprescindibile presupposto dell'esistenza di un rapporto di prestazione d'opera professionale ex artt. 2230 ss c.c., qual è quello venutosi ad instaurare tra il professionista istante e il convenuto, è l'avvenuto conferimento da parte del cliente del relativo incarico, in qualsiasi forma idonea a manifestare, inequivocabilmente, la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera
(ex multis: Cass. 24.1.2017, n.1792; Cass. 10.2.2006, n.3016).
Sulla scorta di consolidato indirizzo nomofilattico (per tutte, Cass., Sez. Un., 30.10.2001, n.13533), colui che deduce l'inadempimento altrui, deve dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova dei cui all'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, laddove l'altra parte deve, invece, provare il fatto estintivo, modificativo o impeditivo dello stesso o di una sua parte.
Il creditore, pertanto, è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre a fronte di tale prova, sarà onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni o di non dover ad esse adempiere.
Nella fattispecie che qui occorre, è dato pacifico e documentalmente provato il conferimento dell'incarico professionale al medico istante da parte del convenuto, come emerso per tabulas tramite la produzione della scrittura privata datata 19.10.15 sottoscritta inter partes contenente altresì la relativa pattuizione del compenso professionale (vd. all. 1, ricorso).
Per contro, la difesa della parte convenuta ha eccepito di non dover corrispondere alcunché all'attore per l'opera prestata, in ragione dell'intervenuta revoca del mandato professionale occorsa in data
18.1.2017, oltre al fatto che il pagamento del compenso era sottoposto alla condizione sospensiva della ricezione di una somma a titolo di risarcimento del danno (vd. all. 1, “nulla è dovuto in caso di non risarcimento del danno”).
La tesi di cui sopra merita accoglimento, posto che il professionista attore avrebbe potuto richiedere il compenso solo se la parte convenuta avesse ottenuto una somma a titolo di risarcimento del danno.
Il testo della pattuizione che, qui, per comodità si trascrive (“Io sottoscritto nato a [...]
Fondi il 2.5.1970 papà della piccola conferisco incarico professionale e autorizzo Persona_1 il trattamento dei dati personali dando 0 all'acconto ed il 15% al termine. Nulla è dovuto in caso di non risarcimento del danno”), è di estrema chiarezza e non si presta ad interpretazioni alternative.
Ne consegue, pertanto, che il convenuto avrebbe dovuto pagare la prestazione professionale dell'attore solamente “al termine”, ossia unicamente nel caso in cui il nosocomio avesse risarcito i danni richiesti dal sulla base della relazione medica del Dott. CP_1 Parte_1
È incontestato poi come sia ancora pendente la causa incardinata innanzi al Tribunale civile di Roma per ottenere il giusto ristoro dei danni medici patiti dalla piccola (causa R.G. n. Per_1
35196/2018) e di ciò ne è ben consapevole l'attore (vd. pag. 2, memoria ex art. 183, co. 6, n. 1), c.p.c.:
“pur non essendo..ancora stata definita giudizialmente dalla parte convenuta l'azione di risarcimento del danno intrapresa nei confronti dell' ), il quale, invero, ha espressamente Parte_2 rinunciato a far valere il patto di cui sopra.
Orbene, in ragione della revoca dell'incarico professionale comunicato all'attore da parte convenuta con la missiva datata 18.1.17, è opportuno verificare se quest'ultima sia tenuta se e in che misura a corrispondere il compenso al professionista in forza di quanto statuito dall'art. 2237, co. 1, c.c. secondo cui “Il cliente può recedere dal contratto, rimborsando al prestatore d'opera le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta”.
A tale riguardo, la giurisprudenza, occupatasi in più occasioni della materia, ha statuito che la previsione di cui all'art. 2237 c.c. «il quale pone a carico del cliente che receda dal contratto d'opera il compenso per l'opera svolta (indipendentemente dall'utilità che ne sia derivata), può essere derogato dai contraenti, i quali possono subordinare il diritto del professionista alla realizzazione di un determinato risultato, con la conseguenza che il fatto oggettivo del mancato verificarsi dell'evento dedotto come oggetto della condizione sospensiva comporta l'esclusione del compenso stesso, salvo che il recesso ante tempus da parte del cliente sia stato causa del venir meno del risultato oggetto di tale condizione" (Cass. n. 14510 del 2012; Cass. n. 11497 del 1992).», con il logico corollario che, se tra le parti vi è stata «una valida convenzione nel senso di ancorare non la misura del compenso, ma il diritto stesso al compenso, alla realizzazione di un determinato risultato - ed è nota la piena ammissibilità per i contratti d'opera della previsione di condizioni per l'erogazione dei compensi, sì da determinare per tali contratti la configurazione di contratti aleatori - il fatto oggettivo del mancato verificarsi del risultato utile previsto, secondo le modalità pattuite, comporta necessariamente che nessun diritto al compenso può dirsi mai sorto a favore del professionista, neppure in caso di revoca dell'incarico, nella misura più limitata dell'opera effettivamente prestata è fatto salvo, tuttavia, il caso, come quello in esame, in cui "il recesso ante tempus del cliente sia stato causa del venir meno del risultato"» (cfr. ex multis, Cass. 26.4.2024, n. 11264; ex plurimis: Cass. 21.6.2018, n.16342; Cass.
29.10.2024, n.27938; Cass. 14.8.2012, n.14510; App. Napoli 20.2.2024, n.755).
In ragione di quanto sopra, pertanto, alcun diritto al compenso è maturato in favore del professionista, per essere, invero, la percezione dello stesso subordinata alla condizione sospensiva (i.e., il risarcimento del danno) in favore del signor il cui mancato avveramento non è ascrivibile a CP_1 quest'ultimo, né alla revoca ante tempus dell'incarico professionale.
Conclusivamente, in ragione delle argomentazioni sopra esposte e dell'indirizzo di legittimità sopra richiamato, la domanda attorea va integralmente respinta.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri del D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 (scaglione da euro 5.200,01 ad euro
26.000,00), esclusa la fase istruttoria non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Paolini, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
a) rigetta integralmente la domanda attorea;
b) condanna l'attore a rimborsare al convenuto le spese di lite, che si liquidano in euro 3.397,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c. avv.
Emanuela D'Adamo.
In Latina, allegato al verbale dell'udienza del 21.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Latina, 21 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini