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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 10/03/2025, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 627/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
03.2.2025, assunto in decisione in data 3.3.2025 e vertente
tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], con l'Avvocato Maria Parte_1 C.F._1
Antonia Poggi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Monza (MB), via Italia n.50;
e tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], con Parte_2 C.F._2
l'Avvocato Maria Lucia Zurlo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Gorgonzola (MI), via
Arduino Ratti n.16;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 11 CONCLUSIONI
• pronunciare la separazione personale dei coniugi ed;
Parte_1 Parte_2
• ordinare al Comune di Cinisello Balsamo (MI) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di provvedere agli ulteriori incombenti di legge;
• dichiarare compensate le spese legali;
• dare atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza in accoglimento delle conclusioni formulate in questa sede;
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
I) La prole ed i rapporti economici
1. Affido e tempi di permanenza e restano affidati ad entrambi i genitori. Per_1 Per_2
e vivranno insieme al padre ed alla madre presso la casa familiare e, una volta che il padre Per_1 Per_2 avrà rilasciato la stessa secondo quanto più oltre si dirà, ivi continueranno ad abitare prevalentemente insieme alla madre, anche ai fini della residenza anagrafica.
A far tempo da quando il padre avrà rilasciato la casa familiare, il OR vedrà e terrà Parte_2 con sé e Per_1 Per_2
• a fine settimana alternati, dal termine del pranzo del venerdì sino all'inizio dell'orario scolastico del lunedì;
• il mercoledì di ogni settimana, dal termine del pranzo fino alle ore 19:30;
• il lunedì precedente al fine settimana in cui saranno con il padre, dal termine del pranzo sino all'inizio dell'orario scolastico del martedì;
• il giovedì precedente al fine settimana in cui saranno con la madre, dal termine del pranzo sino all'inizio dell'orario scolastico del venerdì;
• durante le vacanze scolastiche estive quattro settimane, di cui almeno due consecutive, fermo restando che pari periodo spetterà alla madre da trascorrere con i figli, durante la pausa scolastica estiva;
i genitori concorderanno le rispettive settimane di competenza entro il 15.03 di ogni anno, tenendo in conto che esse dovranno coincidere, per ciascuno di loro, con i giorni delle rispettive ferie lavorative;
qualora le disponibilità dei giorni di ferie lavorative di entrambi dovessero coincidere, il OR e la ORa si suddivideranno equamente tra loro i giorni Parte_2 Parte_1 da trascorrere con i figli, salva la facoltà di recuperare i giorni di competenza, per raggiungere il totale delle quattro settimane, durante l'arco temporale della sospensione scolastica estiva;
per il resto del tempo verrà applicata la regolamentazione ordinaria, salvo quanto di seguito previsto riguardo alla frequentazione della nonna materna nel periodo feriale estivo;
pagina 2 di 11 • durante le vacanze scolastiche natalizie e di fine anno, ferma la regolamentazione ordinaria fino alle ore 16:00 del 24 dicembre e dalle ore 19:00 del 06 gennaio, ad anni alterni con la madre, il periodo
A) intercorrente dalle ore 17:00 del giorno di Natale alle ore 12:00 del 31 dicembre, oppure il periodo
B) intercorrente dalle ore 12:00 del 31 dicembre alle ore 19:00 del 06 gennaio;
il giorno di Natale sino alle ore 17:00, ad anni alterni con la madre;
quanto alla cena della Vigilia di Natale i genitori si impegnano a promuovere ogni utile iniziativa che possa consentire di trascorrere insieme la cena della
Vigilia di Natale con entrambi i figli, così da proseguire una consuetudine di famiglia;
qualora ciò non fosse possibile i genitori, ad anni alterni, staranno con i figli la cena della Vigilia di Natale o il pranzo di Natale, compatibilmente con le esigenze ed i desideri dei ragazzi;
• nei giorni delle vacanze scolastiche pasquali, ad anni alterni con la madre;
• nei giorni di altre festività nazionali/comunali (Carnevale, 25 aprile, 01 maggio, 02 giugno, 01 novembre, 08 dicembre, festa del Santo Patrono, e così via) se coincidenti con i giorni di propria competenza oppure se determinanti ponti scolastici festivi collegati al fine settimana che gli spetta, nel qual caso la decorrenza del week-end sarà anticipata o il relativo termine posticipato in modo tale da includere l'intero ponte;
tale regime varrà anche per la madre, quando le festività in parola ricorreranno nei giorni di competenza della medesima o determineranno ponti scolastici festivi collegati al fine settimana a lei spettante;
• fatto salvo ogni e più ampio diverso accordo.
Indipendentemente dai tempi di frequentazione dei figli, entrambi i genitori continueranno a gestire gli impegni sportivi dei figli come nell'attualità e quindi la ORa ed il OR Parte_1 Parte_2 si occuperanno l'una di seguire nell'attività sportiva del pattinaggio artistico e l'altro di seguire Per_1 nell'attività sportiva del calcio, curandone anche l'accompagnamento nelle trasferte e nei ritiri, Per_2 fatta salva la possibilità che tali impegni possano comunque essere seguiti da entrambi i genitori, qualora disponibili;
ciascun genitore, in caso di impossibilità ad effettuare l'incombente per motivi lavorativi o altri eventi straordinari, dovrà raccogliere la disponibilità dell'altro a sostituirlo, prima di delegare i genitori dei compagni delle attività sportive dei figli.
e/o qualora lo desiderino, potranno continuare a trascorrere una settimana con la nonna Per_1 Per_2 materna a Montesegale (PV), durante le vacanze scolastiche estive, nel periodo che i genitori avranno concordato in occasione della determinazione dei loro rispettivi periodi “di quattro settimane” di frequentazione estiva dei figli secondo quanto sopra detto e compatibilmente agli impegni di e Per_1
nel rispetto altresì del diritto del OR a non vedersi ridotto tale periodo Per_2 Parte_2 da trascorrere con questi ultimi.
pagina 3 di 11 Ciascun genitore, quando impossibilitato nel proprio periodo di competenza ad occuparsi dei figli per motivi lavorativi o per altri eventi straordinari e laddove lo fosse anche l'altro genitore, potrà affidare e Per_1 alle cure dei nonni materni o paterni, fermo restando che, atteso che ha già compiuto i Per_2 Per_1 sedici anni di età, potrà restare da sola, ed anche insieme a senza i genitori, nelle rispettive Per_2 abitazioni di questi per qualche ora.
2. La casa familiare ed il trasferimento del OR Parte_2
La casa familiare sita a Veduggio con AN (MB), in via Magenta n. 54/A, di proprietà di entrambi i coniugi, resta assegnata alla ORa con i relativi arredi ad eccezione del letto matrimoniale, Parte_1 dell'armadio della camera da letto e del mobile TV del locale sala che restano assegnati al OR
[...]
, il quale provvederà ad asportare detti beni, con i propri effetti personali e con le proprie Parte_2 personali attrezzature sportive/da tempo libero, contestualmente al rilascio della casa familiare.
Il OR , su accordo comune delle parti, trasferirà altrove il proprio domicilio entro il Parte_2
30.06.2025; nel frattempo egli continuerà a vivere presso la casa familiare senza che ciò implichi o possa implicare volontà dei coniugi contraria a quella di separarsi.
Fino al mese in cui il OR resterà nella casa familiare, i costi di natura ordinaria Parte_2 relativi ad essa casa (utenze, manutenzioni ordinarie, e quant'altro) saranno sostenuti dalle parti tramite Per_3 il conto corrente a loro cointestato presso Credem S.p.A, gestito come più oltre si dirà.
Con decorrenza dal mese successivo a quello in cui il OR avrà rilasciato la casa Parte_2 familiare, i suddetti costi resteranno a carico esclusivo della ORa Parte_1
Le spese dipendenti dal titolo di proprietà della casa familiare saranno da suddividere tra le parti al 50% per ciascuna, ad eccezione, in ogni caso, di quelle riferite al depuratore dell'acqua, che indipendentemente dalla loro natura, saranno a carico esclusivo della ORa Parte_1
3. Assegni a favore dei figli e spese straordinarie
Fino al mese in cui il OR resterà nella casa familiare, entrambi i genitori Parte_2 contribuiranno in via diretta al mantenimento dei figli secondo le modalità in essere, tramite il conto corrente a loro cointestato presso Credem S.p.A, gestito come più oltre si dirà; per quanto riguarda, in particolare, il percorso di sostegno psicologico avviato da le parti sono concordi che esso continui per il periodo Per_2 necessario in base alle valutazioni dello psicoterapeuta condivise dai genitori.
Con decorrenza dal mese successivo a quello in cui il OR avrà rilasciato la casa Parte_2 familiare, egli:
- verserà alla ORa a titolo di contributo indiretto al mantenimento dei figli e Parte_1 Per_1
in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese, mediante accredito sul conto corrente della ORa Per_2
la somma mensile di € 600,00 (corrispondente ad € 300,00 per ognuno dei figli), da rivalutarsi Parte_1 annualmente secondo gli indici ISTAT del costo della vita, con prima rivalutazione un anno dopo la sua pagina 4 di 11 decorrenza e tenendo come base di calcolo il mese corrispondente a quello in cui avrà avuto inizio il versamento;
- contribuirà nella misura del 50%, restando l'altro 50% a carico della ORa nelle spese Parte_1 straordinarie relative ai due figli, individuate e regolamentate come da Linee Guida vigenti presso il Tribunale di Monza, prot. 1377/2018, del 07.05.2018, da aversi qui per ritrascritte e che, firmate dalle parti, si allegano al presente ricorso (doc.09), fermo restando che le rette dell'istituto scolastico privato frequentato da per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027 saranno a carico del OR Per_2 Parte_2 nella misura del 100%, mentre le spese per le ricariche dei telefoni cellulari dei figli saranno sostenute dai genitori a mesi fra loro alternati, così da suddividerne il costo a metà. Quanto alle spese sportive dei figli
(iscrizione, corsi, oneri di frequenza, attrezzature, partecipazioni a tornei, ritiri, gare competitive e quant'altro) le parti, dato atto che già pratica il pattinaggio artistico e MA il calcio, per quanto occorrer Per_1 possa, ribadiscono il loro consenso a che i figli continuino a frequentare tali attività sportive.
4. Assegno unico e regime fiscale per i figli
L'assegno unico per i figli sarà ripartito tra i genitori al 50% mediante accredito diretto della rispettiva quota da parte dell'ente erogatore sui rispettivi conti correnti delle parti.
Considerato che attualmente l'assegno unico viene accreditato sul conto corrente cointestato ai coniugi, questi ultimi si impegnano ad effettuare il mutamento delle modalità di pagamento nel senso appena enunciato, entro la data di trasferimento del OR del domicilio attuale. Parte_2
e resteranno fiscalmente a carico dei genitori nella misura del 50% per ciascuno. Per_1 Per_2
5. Consenso all'espatrio
Le parti esprimono reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti per l'espatrio o di ogni altro documento identificativo per sé e per i figli, impegnandosi a non portare questi ultimi all'estero senza l'assenso dell'altro genitore e comunque escludendo che i minori possano espatriare per scopi diversi da quelli turistici o scolastici.
6. Autosufficienza economica dei coniugi
I coniugi dichiarano di essere autonomi economicamente e, pertanto, di non pretendere alcun assegno alimentare e/o di mantenimento o ad altro titolo l'uno dall'altro.
PRENDERE ATTO delle seguenti ulteriori pattuizioni
II) Pattuizioni patrimoniali
Nell'ambito della volontà dei coniugi di regolamentare, in occasione della crisi coniugale intercorsa, i loro rapporti patrimoniali, anche con riferimento alla divisione di beni comuni, la ORa ed il OR Parte_1
convengono quanto segue, dichiarando, al contempo che le disposizioni di seguito Parte_2 previste sono funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione della crisi stessa.
7. Conto Corrente cointest ato n.010/0000849-1 presso Credem S.p.A. pagina 5 di 11 Con riferimento al conto corrente n.010/0000849-1, presso l'istituto di credito Credem S.p.A., cointestato al OR ed alla ORa le parti concordano che, fino al mese in cui il OR Parte_2 Parte_1
resterà nella casa familiare, con tale conto corrente siano pagati i costi relativi alla casa Parte_2 familiare come sopra detto, al ménage familiare (ivi compresi i costi dell'assicurazione della casa familiare, dell'assicurazione vita/infortuni della ORa , al mantenimento dei figli, la rata del Parte_1 finanziamento con per l'acquisto dell'autovettura Dacia Duster, la rata del mutuo fondiario CP_1 cointestato, la rata del finanziamento Findomestic Banca S.p.A. e la rata del finanziamento Credem S.p.A..
A tal fine, le parti concordano di utilizzare il saldo attivo giacente sul conto corrente in parola e si impegnano, ognuna per quanto di rispettiva competenza, a versare sullo stesso conto corrente, dal mese successivo a quello del deposito del presente ricorso presso il Tribunale e fino al mese in cui il OR
[...]
sarà restato nella casa familiare, l'importo di Parte_2
€ 2.000,00 ciascuna ogni mese entro il giorno 10 del mese, e comunque l'importo necessario a garantire il pagamento di quanto sopra detto, ognuna per la quota del 50%.
Le parti concordano altresì che, con decorrenza dal mese successivo a quello in cui il OR
[...]
avrà rilasciato la casa familiare, nessun altro addebito potrà essere effettuato dal conto corrente Parte_2 cointestato diverso da quello relativo al pagamento delle rate mensili del mutuo fondiario cointestato, del finanziamento Findomestic Banca S.p.A., del finanziamento Credem S.p.A. e dei premi dell'assicurazione della casa familiare, e che la parte che avrà violato tale impegno si farà personalmente ed individualmente carico dell'eventuale diverso addebito, sin d'ora mallevando e impegnandosi a tenere indenne l'altra parte.
Le parti si impegnano ad estinguere il conto corrente in parola con l'estinzione del mutuo fondiario cointestato.
8. Abbonamento Sky
Il costo dell'abbonamento a Sky sarà pagato tramite il conto corrente cointestato fino al mese in cui il OR
sarà restato nella casa familiare, dopo di che sarà facoltà della ORa Parte_2 Parte_1 disdire tale abbonamento o mantenerlo in essere sostenendone interamente la relativa spesa.
9. Titoli finanziari presso Credem S.p.A.
Le parti provvederanno ad estinguere i titoli finanziari detenuti presso Credem S.p.A. ed a suddividere in pari misura tra loro la relativa liquidità realizzata entro l'udienza di comparizione personale delle parti, ovvero entro il termine per il deposito di note scritte in sostituzione di detta udienza;
ciascuna parte potrà liberamente disporre della somma riscossa in ragione di tale ripartizione, senza che l'altra abbia più alcunché a pretendere a riguardo.
10. Conto Corrente intestato a n.00349/010/001077428 presso Credem S.p.A. Parte_2
Con riferimento al conto corrente intestato al OR n.00349/010/001077428, presso Parte_2
l'istituto di credito Credem S.p.A., da lui aperto il 30.12.2024, con saldo al 29.01.2025 pari a € 0, le parti pagina 6 di 11 dichiarano che, sul punto, non sussistono contestazioni e/o pretese reciproche;
le parti dichiarano altresì che detto rapporto di conto corrente rimane interamente e definitivamente nella piena ed esclusiva titolarità/proprietà del OR , che potrà disporne come vorrà, fermo restando che le Parte_2 somme giacenti su tale conto corrente, anche al momento dello scioglimento della comunione legale, rimarranno interamente e definitivamente di proprietà esclusiva del OR . Parte_2
Parimenti, le parti dichiarano che i rapporti di conti corrente e di portafogli titoli intestati a una soltanto delle parti che rispettivamente costituiranno rimarranno interamente e definitivamente nella piena ed esclusiva titolarità/proprietà del relativo intestatario, così come le somme giacenti su tali rapporti, anche al momento dello scioglimento della comunione legale.
11. Autovettura Dacia Dus ter targata GR226HX
L'autovettura Dacia Duster targata GR226HX resta in proprietà esclusiva della ORa che potrà Parte_1 disporne come vorrà e che ne sosterrà integralmente tutti i costi necessari all'uso, all'intestazione ed alla materiale disponibilità del mezzo, inclusi il pagamento del bollo e dell'assicurazione.
12. Assicurazione casa familiare polizza n. 400029816 in essere con CP_2
Le parti concordano che il premio annuale dell'assicurazione della casa familiare in essere con CP_2 avente n. di polizza 400029816, resterà a carico di ognuna di loro nella misura del 50% per ciascuna e che, fintanto che il conto corrente a loro cointestato presso Credem S.p.A. rimarrà in essere, verrà pagato tramite tale conto corrente cointestato.
13. Fondo Pensione - Assicurazioni vita/infortuni ORa Parte_1
Il Fondo Pensione Aperto Generali Global aderente ORa codice adesione n.208500, Parte_1
l'assicurazione sulla vita contraente ORa polizza n. 31124821 (Generali smart life – Generali), Parte_1
l'assicurazione per copertura rischi alla persona contraente ORa polizza n. 360834479 Parte_1
(Generali sei in sicurezza – Generali) ed i rispettivi valori rimangono interamente e definitivamente assegnati alla ORa che ne potrà altresì decidere le sorti nel modo che riterrà più opportuno. Le parti Parte_1 concordano che i premi annuali di dette assicurazioni sulla vita e per copertura rischi alla persona, contratti dalla ORa verranno pagati tramite il conto corrente cointestato fino al mese in cui il OR Parte_1
resterà nella casa familiare;
con decorrenza dal mese successivo a quello in cui il OR Parte_2
avrà rilasciato la casa familiare, i pagamenti di detti premi resteranno a carico esclusivo Parte_2 della ORa Parte_1
14. Fondo pensione - Assicurazione vita OR Parte_2
Il piano individuale pensionistico di tipo assicurativo-Fondo pensione aderente OR Parte_2 codice adesione n.22046527-polizza vita n. 30985528 (Vita Retail - Generafuturo - Generali), l'assicurazione sulla vita contraente OR polizza n. 30149484 (Generali – Lunga vita Basic) ed i Parte_2
pagina 7 di 11 rispettivi valori rimangono interamente e definitivamente assegnati al OR che ne Parte_2 potrà altresì decidere le sorti nel modo che riterrà più opportuno.
15. Il mutuo fondiario cointestato ai ORi e , contratto con Credem Parte_1 Parte_2
S.p.A.
Con riferimento al mutuo fondiario cointestato ai ORi e e da loro Parte_1 Parte_2 contratto con Credem S.p.A., le parti si impegnano, ognuna per quanto di rispettiva competenza, a pagare le rate residue nella misura del 50% per ciascuna fino all'estinzione del mutuo medesimo (luglio 2030) e, pertanto, a versare sul conto corrente n.010/0000849-1, presso l'istituto di credito Credem S.p.A., a loro cointestato, la propria quota di provvista;
in ogni caso, con decorrenza dal mese successivo a quello in cui il OR avrà rilasciato la casa familiare fino all'estinzione del mutuo in parola, le parti Parte_2 si impegnano a versare su detto conto corrente l'importo di € 450,00 ciascuna (e comunque la quota pari al
50% della rata mensile del mutuo fondiario cointestato), entro e non oltre il giorno venti di ogni mese e, in ogni caso, secondo modalità e tempistiche che rendano la valuta disponibile il giorno di scadenza della rata.
La parte che avrà versato in ritardo la propria quota, tanto da non rendere disponibile la valuta alla data di scadenza della rata, si accollerà gli eventuali interessi di mora ed ogni altra penalità.
16. Il finanziamento Credem S.p.A.
Le parti si impegnano, ognuna per quanto di rispettiva competenza, a pagare le rate residue del finanziamento
Credem S.p.A. destinato ad esigenze familiari, nella misura del 50% per ciascuna fino all'estinzione del medesimo finanziamento (settembre 2025) e, pertanto, a versare sul conto corrente n.010/0000849-1, presso l'istituto di credito Credem S.p.A., a loro cointestato, la propria quota di provvista;
in ogni caso, con decorrenza dal mese successivo a quello in cui il OR avrà rilasciato la casa familiare Parte_2 fino all'estinzione del finanziamento stesso, le parti si impegnano a versare su detto conto corrente, l'importo di € 65,00 ciascuna, entro e non oltre il giorno venti di ogni mese e, in ogni caso, secondo modalità e tempistiche che rendano la valuta disponibile il giorno di scadenza della rata. La parte che avrà versato in ritardo la propria quota, tanto da non rendere disponibile la valuta alla data di scadenza della rata, si accollerà gli eventuali interessi di mora ed ogni altra penalità.
17. Il finanziamento Findomestic Banca S.p.A.
Le parti si impegnano, ognuna per quanto di rispettiva competenza, a pagare le rate residue del finanziamento
Findomestic Banca S.p.A. destinato all'acquisto del depuratore dell'acqua nella misura del 50% per ciascuna fino all'estinzione del medesimo finanziamento e, pertanto, a versare sul conto corrente n.010/0000849-1, presso l'istituto di credito Credem S.p.A. a loro cointestato, la propria quota di provvista;
in ogni caso, con decorrenza dal mese successivo a quello in cui il OR avrà rilasciato la casa familiare Parte_2 fino all'estinzione del finanziamento stesso, le parti si impegnano a versare su detto conto corrente, l'importo di € 25,00 ciascuna, entro e non oltre il primo giorno di ogni mese e, in ogni caso, secondo modalità e pagina 8 di 11 tempistiche che rendano la valuta disponibile il giorno di scadenza della rata. La parte che avrà versato in ritardo la propria quota, tanto da non rendere disponibile la valuta alla data di scadenza della rata, si accollerà gli eventuali interessi di mora ed ogni altra penalità. Cont
18. Il finanziamento con . CP_1
Le parti concordano che, fino al mese in cui il OR resterà nella casa familiare, la Parte_2 rata mensile del finanziamento contratto con , finalizzato all'acquisto dell'autovettura Dacia CP_1
Duster targata GR226HX, sarà pagata tramite il conto corrente cointestato alle parti presso l'istituto di credito
Credem S.p.A.; con decorrenza dal mese in cui il OR avrà rilasciato la casa familiare, Parte_2 il pagamento di tale finanziamento fino all'estinzione dello stesso resterà a carico esclusivo della ORa
che ne deciderà altresì le sorti, sostenendone interamente i conseguenti costi. Parte_1
19. Il regime patrimoniale
Le parti danno atto che in data 31.10.2024 il OR ha sottoscritto una proposta di
Parte_2 acquisto, accettata lo stesso giorno dai promittenti venditori, di un immobile dove si trasferirà, da consegnargli entro la data del rogito da stipularsi entro il 30.06.2025, e danno altresì atto che per tale operazione il OR andrà a richiedere l'anticipazione sul proprio trattamento di fine
Parte_2 rapporto;
le parti dichiarano che, sul punto, non sussistono contestazioni e/o pretese reciproche e che detto bene immobile dovrà divenire di proprietà piena ed esclusiva del OR , senza che la
Parte_2 ORa abbia alcunché a pretendere anche in ordine all'anticipazione del trattamento di fine Parte_1 rapporto che eventualmente il OR riscuoterà e che non avrà ancora consumato al
Parte_2 momento dello scioglimento della comunione legale;
i coniugi concordano di anticipare lo scioglimento del regime patrimoniale di comunione legale dei beni in tempo utile a tali fini e quindi, laddove necessario, di stipulare la convenzione matrimoniale per atto pubblico di mutamento di tale regime in quello di separazione dei beni, innanzi al notaio che verrà eventualmente indicato dal OR , con l'intesa
Parte_2 che le spese e gli oneri relativi a tale atto notarile saranno a carico esclusivo di quest'ultimo.
In ogni caso, ognuno dei coniugi dichiara di rinunciare, così come rinuncia, ad ogni pretesa sulla quota di trattamento di fine rapporto dell'altro coniuge maturato in costanza di comunione legale, anche in relazione a quanto dovesse essere dall'altro coniuge anticipatamente riscosso e non consumato al momento dello scioglimento della comunione legale stessa.
20. Animali d'affezione
Il cane RA seguirà e a seconda dei tempi e dei luoghi di loro permanenza presso ciascun Per_1 Per_2 genitore. Le parti concordano che ognuna di esse terrà a proprio carico esclusivo le spese per il cibo di Per_4 nel tempo in cui avrà il cane presso di sé, mentre le spese veterinarie saranno suddivise tra loro nella misura del 50% per ciascuno.
21. Compensi e spese legali pagina 9 di 11 I compensi e le spese legali si intendono interamente compensati fra le parti con espressa rinuncia alla solidarietà ex art. 13 L.P..
pagina 10 di 11 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 4.12.2004 a Parte_1 Parte_2
Cinisello Balsamo;
- Dall'unione sono nati , in data 27.2.2009 e , in data 19.7.2013. Persona_5 Persona_6
-l'udienza di comparizione delle parti avanti al Presidente per il tentativo di conciliazione si è svolta in data
3.3.2025 con la modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c. e 473 bis.47 s.s. c.p.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli ( 27.2.2009 e 19.7.2013) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre Per_1 Per_2 un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 [...]
, con ricorso depositato in data 3.2.2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio in Cinisello Balsamo in data 4.12.2004 (Atto n. 122, Parte II, Serie A del registro degli atti di matrimonio del Comune di Cinisello Balsamo), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Cinisello Balsamo, affinché sia annotata ai sensi di legge.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 6.3.2025
Il Presidente est.
Claudia Bonomi
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
03.2.2025, assunto in decisione in data 3.3.2025 e vertente
tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], con l'Avvocato Maria Parte_1 C.F._1
Antonia Poggi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Monza (MB), via Italia n.50;
e tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], con Parte_2 C.F._2
l'Avvocato Maria Lucia Zurlo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Gorgonzola (MI), via
Arduino Ratti n.16;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 11 CONCLUSIONI
• pronunciare la separazione personale dei coniugi ed;
Parte_1 Parte_2
• ordinare al Comune di Cinisello Balsamo (MI) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di provvedere agli ulteriori incombenti di legge;
• dichiarare compensate le spese legali;
• dare atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza in accoglimento delle conclusioni formulate in questa sede;
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
I) La prole ed i rapporti economici
1. Affido e tempi di permanenza e restano affidati ad entrambi i genitori. Per_1 Per_2
e vivranno insieme al padre ed alla madre presso la casa familiare e, una volta che il padre Per_1 Per_2 avrà rilasciato la stessa secondo quanto più oltre si dirà, ivi continueranno ad abitare prevalentemente insieme alla madre, anche ai fini della residenza anagrafica.
A far tempo da quando il padre avrà rilasciato la casa familiare, il OR vedrà e terrà Parte_2 con sé e Per_1 Per_2
• a fine settimana alternati, dal termine del pranzo del venerdì sino all'inizio dell'orario scolastico del lunedì;
• il mercoledì di ogni settimana, dal termine del pranzo fino alle ore 19:30;
• il lunedì precedente al fine settimana in cui saranno con il padre, dal termine del pranzo sino all'inizio dell'orario scolastico del martedì;
• il giovedì precedente al fine settimana in cui saranno con la madre, dal termine del pranzo sino all'inizio dell'orario scolastico del venerdì;
• durante le vacanze scolastiche estive quattro settimane, di cui almeno due consecutive, fermo restando che pari periodo spetterà alla madre da trascorrere con i figli, durante la pausa scolastica estiva;
i genitori concorderanno le rispettive settimane di competenza entro il 15.03 di ogni anno, tenendo in conto che esse dovranno coincidere, per ciascuno di loro, con i giorni delle rispettive ferie lavorative;
qualora le disponibilità dei giorni di ferie lavorative di entrambi dovessero coincidere, il OR e la ORa si suddivideranno equamente tra loro i giorni Parte_2 Parte_1 da trascorrere con i figli, salva la facoltà di recuperare i giorni di competenza, per raggiungere il totale delle quattro settimane, durante l'arco temporale della sospensione scolastica estiva;
per il resto del tempo verrà applicata la regolamentazione ordinaria, salvo quanto di seguito previsto riguardo alla frequentazione della nonna materna nel periodo feriale estivo;
pagina 2 di 11 • durante le vacanze scolastiche natalizie e di fine anno, ferma la regolamentazione ordinaria fino alle ore 16:00 del 24 dicembre e dalle ore 19:00 del 06 gennaio, ad anni alterni con la madre, il periodo
A) intercorrente dalle ore 17:00 del giorno di Natale alle ore 12:00 del 31 dicembre, oppure il periodo
B) intercorrente dalle ore 12:00 del 31 dicembre alle ore 19:00 del 06 gennaio;
il giorno di Natale sino alle ore 17:00, ad anni alterni con la madre;
quanto alla cena della Vigilia di Natale i genitori si impegnano a promuovere ogni utile iniziativa che possa consentire di trascorrere insieme la cena della
Vigilia di Natale con entrambi i figli, così da proseguire una consuetudine di famiglia;
qualora ciò non fosse possibile i genitori, ad anni alterni, staranno con i figli la cena della Vigilia di Natale o il pranzo di Natale, compatibilmente con le esigenze ed i desideri dei ragazzi;
• nei giorni delle vacanze scolastiche pasquali, ad anni alterni con la madre;
• nei giorni di altre festività nazionali/comunali (Carnevale, 25 aprile, 01 maggio, 02 giugno, 01 novembre, 08 dicembre, festa del Santo Patrono, e così via) se coincidenti con i giorni di propria competenza oppure se determinanti ponti scolastici festivi collegati al fine settimana che gli spetta, nel qual caso la decorrenza del week-end sarà anticipata o il relativo termine posticipato in modo tale da includere l'intero ponte;
tale regime varrà anche per la madre, quando le festività in parola ricorreranno nei giorni di competenza della medesima o determineranno ponti scolastici festivi collegati al fine settimana a lei spettante;
• fatto salvo ogni e più ampio diverso accordo.
Indipendentemente dai tempi di frequentazione dei figli, entrambi i genitori continueranno a gestire gli impegni sportivi dei figli come nell'attualità e quindi la ORa ed il OR Parte_1 Parte_2 si occuperanno l'una di seguire nell'attività sportiva del pattinaggio artistico e l'altro di seguire Per_1 nell'attività sportiva del calcio, curandone anche l'accompagnamento nelle trasferte e nei ritiri, Per_2 fatta salva la possibilità che tali impegni possano comunque essere seguiti da entrambi i genitori, qualora disponibili;
ciascun genitore, in caso di impossibilità ad effettuare l'incombente per motivi lavorativi o altri eventi straordinari, dovrà raccogliere la disponibilità dell'altro a sostituirlo, prima di delegare i genitori dei compagni delle attività sportive dei figli.
e/o qualora lo desiderino, potranno continuare a trascorrere una settimana con la nonna Per_1 Per_2 materna a Montesegale (PV), durante le vacanze scolastiche estive, nel periodo che i genitori avranno concordato in occasione della determinazione dei loro rispettivi periodi “di quattro settimane” di frequentazione estiva dei figli secondo quanto sopra detto e compatibilmente agli impegni di e Per_1
nel rispetto altresì del diritto del OR a non vedersi ridotto tale periodo Per_2 Parte_2 da trascorrere con questi ultimi.
pagina 3 di 11 Ciascun genitore, quando impossibilitato nel proprio periodo di competenza ad occuparsi dei figli per motivi lavorativi o per altri eventi straordinari e laddove lo fosse anche l'altro genitore, potrà affidare e Per_1 alle cure dei nonni materni o paterni, fermo restando che, atteso che ha già compiuto i Per_2 Per_1 sedici anni di età, potrà restare da sola, ed anche insieme a senza i genitori, nelle rispettive Per_2 abitazioni di questi per qualche ora.
2. La casa familiare ed il trasferimento del OR Parte_2
La casa familiare sita a Veduggio con AN (MB), in via Magenta n. 54/A, di proprietà di entrambi i coniugi, resta assegnata alla ORa con i relativi arredi ad eccezione del letto matrimoniale, Parte_1 dell'armadio della camera da letto e del mobile TV del locale sala che restano assegnati al OR
[...]
, il quale provvederà ad asportare detti beni, con i propri effetti personali e con le proprie Parte_2 personali attrezzature sportive/da tempo libero, contestualmente al rilascio della casa familiare.
Il OR , su accordo comune delle parti, trasferirà altrove il proprio domicilio entro il Parte_2
30.06.2025; nel frattempo egli continuerà a vivere presso la casa familiare senza che ciò implichi o possa implicare volontà dei coniugi contraria a quella di separarsi.
Fino al mese in cui il OR resterà nella casa familiare, i costi di natura ordinaria Parte_2 relativi ad essa casa (utenze, manutenzioni ordinarie, e quant'altro) saranno sostenuti dalle parti tramite Per_3 il conto corrente a loro cointestato presso Credem S.p.A, gestito come più oltre si dirà.
Con decorrenza dal mese successivo a quello in cui il OR avrà rilasciato la casa Parte_2 familiare, i suddetti costi resteranno a carico esclusivo della ORa Parte_1
Le spese dipendenti dal titolo di proprietà della casa familiare saranno da suddividere tra le parti al 50% per ciascuna, ad eccezione, in ogni caso, di quelle riferite al depuratore dell'acqua, che indipendentemente dalla loro natura, saranno a carico esclusivo della ORa Parte_1
3. Assegni a favore dei figli e spese straordinarie
Fino al mese in cui il OR resterà nella casa familiare, entrambi i genitori Parte_2 contribuiranno in via diretta al mantenimento dei figli secondo le modalità in essere, tramite il conto corrente a loro cointestato presso Credem S.p.A, gestito come più oltre si dirà; per quanto riguarda, in particolare, il percorso di sostegno psicologico avviato da le parti sono concordi che esso continui per il periodo Per_2 necessario in base alle valutazioni dello psicoterapeuta condivise dai genitori.
Con decorrenza dal mese successivo a quello in cui il OR avrà rilasciato la casa Parte_2 familiare, egli:
- verserà alla ORa a titolo di contributo indiretto al mantenimento dei figli e Parte_1 Per_1
in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese, mediante accredito sul conto corrente della ORa Per_2
la somma mensile di € 600,00 (corrispondente ad € 300,00 per ognuno dei figli), da rivalutarsi Parte_1 annualmente secondo gli indici ISTAT del costo della vita, con prima rivalutazione un anno dopo la sua pagina 4 di 11 decorrenza e tenendo come base di calcolo il mese corrispondente a quello in cui avrà avuto inizio il versamento;
- contribuirà nella misura del 50%, restando l'altro 50% a carico della ORa nelle spese Parte_1 straordinarie relative ai due figli, individuate e regolamentate come da Linee Guida vigenti presso il Tribunale di Monza, prot. 1377/2018, del 07.05.2018, da aversi qui per ritrascritte e che, firmate dalle parti, si allegano al presente ricorso (doc.09), fermo restando che le rette dell'istituto scolastico privato frequentato da per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027 saranno a carico del OR Per_2 Parte_2 nella misura del 100%, mentre le spese per le ricariche dei telefoni cellulari dei figli saranno sostenute dai genitori a mesi fra loro alternati, così da suddividerne il costo a metà. Quanto alle spese sportive dei figli
(iscrizione, corsi, oneri di frequenza, attrezzature, partecipazioni a tornei, ritiri, gare competitive e quant'altro) le parti, dato atto che già pratica il pattinaggio artistico e MA il calcio, per quanto occorrer Per_1 possa, ribadiscono il loro consenso a che i figli continuino a frequentare tali attività sportive.
4. Assegno unico e regime fiscale per i figli
L'assegno unico per i figli sarà ripartito tra i genitori al 50% mediante accredito diretto della rispettiva quota da parte dell'ente erogatore sui rispettivi conti correnti delle parti.
Considerato che attualmente l'assegno unico viene accreditato sul conto corrente cointestato ai coniugi, questi ultimi si impegnano ad effettuare il mutamento delle modalità di pagamento nel senso appena enunciato, entro la data di trasferimento del OR del domicilio attuale. Parte_2
e resteranno fiscalmente a carico dei genitori nella misura del 50% per ciascuno. Per_1 Per_2
5. Consenso all'espatrio
Le parti esprimono reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti per l'espatrio o di ogni altro documento identificativo per sé e per i figli, impegnandosi a non portare questi ultimi all'estero senza l'assenso dell'altro genitore e comunque escludendo che i minori possano espatriare per scopi diversi da quelli turistici o scolastici.
6. Autosufficienza economica dei coniugi
I coniugi dichiarano di essere autonomi economicamente e, pertanto, di non pretendere alcun assegno alimentare e/o di mantenimento o ad altro titolo l'uno dall'altro.
PRENDERE ATTO delle seguenti ulteriori pattuizioni
II) Pattuizioni patrimoniali
Nell'ambito della volontà dei coniugi di regolamentare, in occasione della crisi coniugale intercorsa, i loro rapporti patrimoniali, anche con riferimento alla divisione di beni comuni, la ORa ed il OR Parte_1
convengono quanto segue, dichiarando, al contempo che le disposizioni di seguito Parte_2 previste sono funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione della crisi stessa.
7. Conto Corrente cointest ato n.010/0000849-1 presso Credem S.p.A. pagina 5 di 11 Con riferimento al conto corrente n.010/0000849-1, presso l'istituto di credito Credem S.p.A., cointestato al OR ed alla ORa le parti concordano che, fino al mese in cui il OR Parte_2 Parte_1
resterà nella casa familiare, con tale conto corrente siano pagati i costi relativi alla casa Parte_2 familiare come sopra detto, al ménage familiare (ivi compresi i costi dell'assicurazione della casa familiare, dell'assicurazione vita/infortuni della ORa , al mantenimento dei figli, la rata del Parte_1 finanziamento con per l'acquisto dell'autovettura Dacia Duster, la rata del mutuo fondiario CP_1 cointestato, la rata del finanziamento Findomestic Banca S.p.A. e la rata del finanziamento Credem S.p.A..
A tal fine, le parti concordano di utilizzare il saldo attivo giacente sul conto corrente in parola e si impegnano, ognuna per quanto di rispettiva competenza, a versare sullo stesso conto corrente, dal mese successivo a quello del deposito del presente ricorso presso il Tribunale e fino al mese in cui il OR
[...]
sarà restato nella casa familiare, l'importo di Parte_2
€ 2.000,00 ciascuna ogni mese entro il giorno 10 del mese, e comunque l'importo necessario a garantire il pagamento di quanto sopra detto, ognuna per la quota del 50%.
Le parti concordano altresì che, con decorrenza dal mese successivo a quello in cui il OR
[...]
avrà rilasciato la casa familiare, nessun altro addebito potrà essere effettuato dal conto corrente Parte_2 cointestato diverso da quello relativo al pagamento delle rate mensili del mutuo fondiario cointestato, del finanziamento Findomestic Banca S.p.A., del finanziamento Credem S.p.A. e dei premi dell'assicurazione della casa familiare, e che la parte che avrà violato tale impegno si farà personalmente ed individualmente carico dell'eventuale diverso addebito, sin d'ora mallevando e impegnandosi a tenere indenne l'altra parte.
Le parti si impegnano ad estinguere il conto corrente in parola con l'estinzione del mutuo fondiario cointestato.
8. Abbonamento Sky
Il costo dell'abbonamento a Sky sarà pagato tramite il conto corrente cointestato fino al mese in cui il OR
sarà restato nella casa familiare, dopo di che sarà facoltà della ORa Parte_2 Parte_1 disdire tale abbonamento o mantenerlo in essere sostenendone interamente la relativa spesa.
9. Titoli finanziari presso Credem S.p.A.
Le parti provvederanno ad estinguere i titoli finanziari detenuti presso Credem S.p.A. ed a suddividere in pari misura tra loro la relativa liquidità realizzata entro l'udienza di comparizione personale delle parti, ovvero entro il termine per il deposito di note scritte in sostituzione di detta udienza;
ciascuna parte potrà liberamente disporre della somma riscossa in ragione di tale ripartizione, senza che l'altra abbia più alcunché a pretendere a riguardo.
10. Conto Corrente intestato a n.00349/010/001077428 presso Credem S.p.A. Parte_2
Con riferimento al conto corrente intestato al OR n.00349/010/001077428, presso Parte_2
l'istituto di credito Credem S.p.A., da lui aperto il 30.12.2024, con saldo al 29.01.2025 pari a € 0, le parti pagina 6 di 11 dichiarano che, sul punto, non sussistono contestazioni e/o pretese reciproche;
le parti dichiarano altresì che detto rapporto di conto corrente rimane interamente e definitivamente nella piena ed esclusiva titolarità/proprietà del OR , che potrà disporne come vorrà, fermo restando che le Parte_2 somme giacenti su tale conto corrente, anche al momento dello scioglimento della comunione legale, rimarranno interamente e definitivamente di proprietà esclusiva del OR . Parte_2
Parimenti, le parti dichiarano che i rapporti di conti corrente e di portafogli titoli intestati a una soltanto delle parti che rispettivamente costituiranno rimarranno interamente e definitivamente nella piena ed esclusiva titolarità/proprietà del relativo intestatario, così come le somme giacenti su tali rapporti, anche al momento dello scioglimento della comunione legale.
11. Autovettura Dacia Dus ter targata GR226HX
L'autovettura Dacia Duster targata GR226HX resta in proprietà esclusiva della ORa che potrà Parte_1 disporne come vorrà e che ne sosterrà integralmente tutti i costi necessari all'uso, all'intestazione ed alla materiale disponibilità del mezzo, inclusi il pagamento del bollo e dell'assicurazione.
12. Assicurazione casa familiare polizza n. 400029816 in essere con CP_2
Le parti concordano che il premio annuale dell'assicurazione della casa familiare in essere con CP_2 avente n. di polizza 400029816, resterà a carico di ognuna di loro nella misura del 50% per ciascuna e che, fintanto che il conto corrente a loro cointestato presso Credem S.p.A. rimarrà in essere, verrà pagato tramite tale conto corrente cointestato.
13. Fondo Pensione - Assicurazioni vita/infortuni ORa Parte_1
Il Fondo Pensione Aperto Generali Global aderente ORa codice adesione n.208500, Parte_1
l'assicurazione sulla vita contraente ORa polizza n. 31124821 (Generali smart life – Generali), Parte_1
l'assicurazione per copertura rischi alla persona contraente ORa polizza n. 360834479 Parte_1
(Generali sei in sicurezza – Generali) ed i rispettivi valori rimangono interamente e definitivamente assegnati alla ORa che ne potrà altresì decidere le sorti nel modo che riterrà più opportuno. Le parti Parte_1 concordano che i premi annuali di dette assicurazioni sulla vita e per copertura rischi alla persona, contratti dalla ORa verranno pagati tramite il conto corrente cointestato fino al mese in cui il OR Parte_1
resterà nella casa familiare;
con decorrenza dal mese successivo a quello in cui il OR Parte_2
avrà rilasciato la casa familiare, i pagamenti di detti premi resteranno a carico esclusivo Parte_2 della ORa Parte_1
14. Fondo pensione - Assicurazione vita OR Parte_2
Il piano individuale pensionistico di tipo assicurativo-Fondo pensione aderente OR Parte_2 codice adesione n.22046527-polizza vita n. 30985528 (Vita Retail - Generafuturo - Generali), l'assicurazione sulla vita contraente OR polizza n. 30149484 (Generali – Lunga vita Basic) ed i Parte_2
pagina 7 di 11 rispettivi valori rimangono interamente e definitivamente assegnati al OR che ne Parte_2 potrà altresì decidere le sorti nel modo che riterrà più opportuno.
15. Il mutuo fondiario cointestato ai ORi e , contratto con Credem Parte_1 Parte_2
S.p.A.
Con riferimento al mutuo fondiario cointestato ai ORi e e da loro Parte_1 Parte_2 contratto con Credem S.p.A., le parti si impegnano, ognuna per quanto di rispettiva competenza, a pagare le rate residue nella misura del 50% per ciascuna fino all'estinzione del mutuo medesimo (luglio 2030) e, pertanto, a versare sul conto corrente n.010/0000849-1, presso l'istituto di credito Credem S.p.A., a loro cointestato, la propria quota di provvista;
in ogni caso, con decorrenza dal mese successivo a quello in cui il OR avrà rilasciato la casa familiare fino all'estinzione del mutuo in parola, le parti Parte_2 si impegnano a versare su detto conto corrente l'importo di € 450,00 ciascuna (e comunque la quota pari al
50% della rata mensile del mutuo fondiario cointestato), entro e non oltre il giorno venti di ogni mese e, in ogni caso, secondo modalità e tempistiche che rendano la valuta disponibile il giorno di scadenza della rata.
La parte che avrà versato in ritardo la propria quota, tanto da non rendere disponibile la valuta alla data di scadenza della rata, si accollerà gli eventuali interessi di mora ed ogni altra penalità.
16. Il finanziamento Credem S.p.A.
Le parti si impegnano, ognuna per quanto di rispettiva competenza, a pagare le rate residue del finanziamento
Credem S.p.A. destinato ad esigenze familiari, nella misura del 50% per ciascuna fino all'estinzione del medesimo finanziamento (settembre 2025) e, pertanto, a versare sul conto corrente n.010/0000849-1, presso l'istituto di credito Credem S.p.A., a loro cointestato, la propria quota di provvista;
in ogni caso, con decorrenza dal mese successivo a quello in cui il OR avrà rilasciato la casa familiare Parte_2 fino all'estinzione del finanziamento stesso, le parti si impegnano a versare su detto conto corrente, l'importo di € 65,00 ciascuna, entro e non oltre il giorno venti di ogni mese e, in ogni caso, secondo modalità e tempistiche che rendano la valuta disponibile il giorno di scadenza della rata. La parte che avrà versato in ritardo la propria quota, tanto da non rendere disponibile la valuta alla data di scadenza della rata, si accollerà gli eventuali interessi di mora ed ogni altra penalità.
17. Il finanziamento Findomestic Banca S.p.A.
Le parti si impegnano, ognuna per quanto di rispettiva competenza, a pagare le rate residue del finanziamento
Findomestic Banca S.p.A. destinato all'acquisto del depuratore dell'acqua nella misura del 50% per ciascuna fino all'estinzione del medesimo finanziamento e, pertanto, a versare sul conto corrente n.010/0000849-1, presso l'istituto di credito Credem S.p.A. a loro cointestato, la propria quota di provvista;
in ogni caso, con decorrenza dal mese successivo a quello in cui il OR avrà rilasciato la casa familiare Parte_2 fino all'estinzione del finanziamento stesso, le parti si impegnano a versare su detto conto corrente, l'importo di € 25,00 ciascuna, entro e non oltre il primo giorno di ogni mese e, in ogni caso, secondo modalità e pagina 8 di 11 tempistiche che rendano la valuta disponibile il giorno di scadenza della rata. La parte che avrà versato in ritardo la propria quota, tanto da non rendere disponibile la valuta alla data di scadenza della rata, si accollerà gli eventuali interessi di mora ed ogni altra penalità. Cont
18. Il finanziamento con . CP_1
Le parti concordano che, fino al mese in cui il OR resterà nella casa familiare, la Parte_2 rata mensile del finanziamento contratto con , finalizzato all'acquisto dell'autovettura Dacia CP_1
Duster targata GR226HX, sarà pagata tramite il conto corrente cointestato alle parti presso l'istituto di credito
Credem S.p.A.; con decorrenza dal mese in cui il OR avrà rilasciato la casa familiare, Parte_2 il pagamento di tale finanziamento fino all'estinzione dello stesso resterà a carico esclusivo della ORa
che ne deciderà altresì le sorti, sostenendone interamente i conseguenti costi. Parte_1
19. Il regime patrimoniale
Le parti danno atto che in data 31.10.2024 il OR ha sottoscritto una proposta di
Parte_2 acquisto, accettata lo stesso giorno dai promittenti venditori, di un immobile dove si trasferirà, da consegnargli entro la data del rogito da stipularsi entro il 30.06.2025, e danno altresì atto che per tale operazione il OR andrà a richiedere l'anticipazione sul proprio trattamento di fine
Parte_2 rapporto;
le parti dichiarano che, sul punto, non sussistono contestazioni e/o pretese reciproche e che detto bene immobile dovrà divenire di proprietà piena ed esclusiva del OR , senza che la
Parte_2 ORa abbia alcunché a pretendere anche in ordine all'anticipazione del trattamento di fine Parte_1 rapporto che eventualmente il OR riscuoterà e che non avrà ancora consumato al
Parte_2 momento dello scioglimento della comunione legale;
i coniugi concordano di anticipare lo scioglimento del regime patrimoniale di comunione legale dei beni in tempo utile a tali fini e quindi, laddove necessario, di stipulare la convenzione matrimoniale per atto pubblico di mutamento di tale regime in quello di separazione dei beni, innanzi al notaio che verrà eventualmente indicato dal OR , con l'intesa
Parte_2 che le spese e gli oneri relativi a tale atto notarile saranno a carico esclusivo di quest'ultimo.
In ogni caso, ognuno dei coniugi dichiara di rinunciare, così come rinuncia, ad ogni pretesa sulla quota di trattamento di fine rapporto dell'altro coniuge maturato in costanza di comunione legale, anche in relazione a quanto dovesse essere dall'altro coniuge anticipatamente riscosso e non consumato al momento dello scioglimento della comunione legale stessa.
20. Animali d'affezione
Il cane RA seguirà e a seconda dei tempi e dei luoghi di loro permanenza presso ciascun Per_1 Per_2 genitore. Le parti concordano che ognuna di esse terrà a proprio carico esclusivo le spese per il cibo di Per_4 nel tempo in cui avrà il cane presso di sé, mentre le spese veterinarie saranno suddivise tra loro nella misura del 50% per ciascuno.
21. Compensi e spese legali pagina 9 di 11 I compensi e le spese legali si intendono interamente compensati fra le parti con espressa rinuncia alla solidarietà ex art. 13 L.P..
pagina 10 di 11 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 4.12.2004 a Parte_1 Parte_2
Cinisello Balsamo;
- Dall'unione sono nati , in data 27.2.2009 e , in data 19.7.2013. Persona_5 Persona_6
-l'udienza di comparizione delle parti avanti al Presidente per il tentativo di conciliazione si è svolta in data
3.3.2025 con la modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c. e 473 bis.47 s.s. c.p.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli ( 27.2.2009 e 19.7.2013) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre Per_1 Per_2 un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 [...]
, con ricorso depositato in data 3.2.2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio in Cinisello Balsamo in data 4.12.2004 (Atto n. 122, Parte II, Serie A del registro degli atti di matrimonio del Comune di Cinisello Balsamo), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Cinisello Balsamo, affinché sia annotata ai sensi di legge.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 6.3.2025
Il Presidente est.
Claudia Bonomi
pagina 11 di 11