TRIB
Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 03/04/2025, n. 767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 767 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Fabio D'Amore,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 912 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno
2024, promossa da
, nato in [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Lavinia Gobich in forza di procura allegata al ricorso;
opponente
contro
(C.F.: Controparte_1 P.IVA_1
Controparte_2
In punto: patrocinio a spese dello Stato;
Conclusioni delle parti: come a verbale d'udienza del 12.12.2024, in atti;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che la presente sentenza – pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3 c.p.c. (aggiunto dal d.lgs n. 149/2022) – viene redatta senza “la concisa esposizione dello svolgimento del processo” e con motivazione consistente nella
“succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”, così come previsto dagli artt.
132, comma 4, c.p.c. e 118, comma 1, disp. att. c.p.c. nel testo introdotto dagli artt. 45, comma 17, e 52, comma 5, della legge 18 giugno 2009 n. 69;
considerato che per consolidata giurisprudenza, nel motivare concisamente la sentenza ai sensi delle norme citate, il giudice non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le tesi prospettate e le prove prodotte o acquisite dalle parti, ben potendosi limitare ad esporre in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla (Cass. 17145/2006);
richiamata la pronuncia della Suprema Corte (S.U. 642/2015), secondo la quale nel processo civile non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata;
rilevato che il e l non si sono costituiti Controparte_1 Controparte_2 in giudizio benché ritualmente notificati;
richiamato il contenuto del ricorso ed esaminati i documenti allegati ed osservato;
- che con ricorso ex art. 99 del D.P.R. 115/2002 depositato in data 29.1.2024
, imputato nel procedimento penale iscritto al n. 3008/2022 RGNR, Parte_1
7302/2022 RG. GIP di questo Tribunale, ha proposto opposizione avverso il decreto emesso in data 8.1.2024, ad esso notificato in pari data, di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato da esso presentata in data 24.3.2023 ed ha chiesto l'annullamento del decreto impugnato e l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato a far data dalla presentazione della relativa istanza;
- che dal decreto di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata dall'odierno opponente risulta che la stessa è stata rigettata perché:
i) “dagli atti emerge che l'imputato gode di entrate non denunciate essendo già stato condannato due volte per reati contro il patrimonio”; ii) “non è stata resa alcuna dichiarazione in ordine all'eventuale titolarità di diritti reali su beni immobili o beni mobili registrati e/o sulla percezione del reddito di cittadinanza”; iii) l'opponente è imputato “in relazione al delitto punito dall'art. 648, comma primo c.p.”;
- che per legge può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi (eventualmente cumulato con quelli di familiari conviventi) non superiore al limite indicato dagli artt. 76, comma 1, e 92 del DPR n. 115/2002;
- che ai fini della verifica del limite di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale devono essere considerati anche eventuali redditi che non siano stati assoggettati ad imposte perché non dichiarati;
- che l'accertamento dell'eventuale superamento del limite di reddito ben può avvenire anche in via presuntiva: l'art. 96, comma 2, del DPR n. 115/2002 prevede, infatti, che l'istanza di ammissione debba essere respinta “se vi sono fondati motivi per ritenere che l'interessato non versa nelle condizioni di cui agli articoli 76 e 92, tenuto conto delle risultanze del casellario giudiziale, del tenore di vita, delle condizioni personali e familiari, e delle attività economiche eventualmente svolte”;
- che, in particolare, in base alla giurisprudenza di legittimità richiamata da parte opponente “l'indicazione, ad opera della legge, di un limite reddituale al di sotto del quale l'imputato ha diritto al beneficio, impone al giudice di indicare in modo puntuale sulla scorta di quali elementi si possa ritenere superata tale soglia” (ex plurimis: Cass. pen. n. 7032/2023; Cass. pen. n. 15338/2020; Cass. pen. n. 26056/2020; Cass. pen.
n. 44900/2018);
- che, con riferimento ai motivi di opposizione sopra indicati sub i) e iii), va osservato che il mero riferimento a precedenti contro il patrimonio a carico dell'istante ed in particolare la circostanza, evidenziata nel decreto impugnato, che l'opponente sia stato condannato due volte per reati contro il patrimonio non appaiono sufficienti a dimostrare il superamento del limite predetto, tanto più ove si consideri che dal certificato del Casellario Giudiziale prodotto da parte opponente risulta che i due precedenti in questione risalgono a vari anni addietro (uno al 2012 e l'altro al 2017) e che solo uno di essi può essere stato produttivo di reddito perché l'altro si è arrestato alla fase del tentativo, né può rilevare la circostanza che l'odierno opponente sia imputato per il delitto di cui all'art. 648, comma 1, c.p., per il quale lo stesso non risulta ancora condannato al momento della istanza di ammissione;
- che, con riferimento al motivo di opposizione sopra indicato sub ii), va invece osservato che la rilevata carenza di autocertificazione dell'eventuale titolarità di diritti reali su beni immobili o beni mobili registrati e/o sulla percezione del reddito di cittadinanza non può determinare il rigetto dell'istanza perché l'art. 79 del DPR n.
115/2002 non richiede che l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato sia corredata da tale autocertificazione ma solo che la stessa contenga a pena di inammissibilità “una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato
(…) attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell'articolo 76” (lett. c) e “l'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione” (lett. d). Inoltre, l'art. 79, comma 2 del DPR n. 115/2002 prevede che in relazione ai redditi prodotti all'estero il cittadino di Stati extra UE debba corredare l'istanza con “una certificazione dell'autorità consolare competente, attestante la veridicità di quanto in essa indicato” mentre l'art. 94, comma 2, del medesimo DPR, in materia di patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, prevede che «in caso di impossibilità a produrre la documentazione richiesta ai sensi dell'art. 79, comma 2, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, la sostituisce, a pena di inammissibilità, con una dichiarazione sostitutiva di certificazione».
- che la fondatezza dei motivi di opposizione impone di verificare la sussistenza dei presupposti per l'ammissione dell'opponente al patrocinio a spese dello Stato;
- che, sotto questo profilo, va osservato che l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, depositata via pec in data 24.3.2023, non risulta corredata dalla certificazione dell'autorità consolare competente ma ad essa è allegata la richiesta di certificazione inviata via fax al Consolato Generale della Tunisia in data 20.3.2023.
Dal chiaro tenore delle norme richiamate (nonché dalla sentenza n. 157/2021, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 79, comma 2 nella parte in cui “non consente al cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, in caso di impossibilità a presentare la documentazione richiesta ai sensi dell'art. 79, comma 2, di produrre, a pena di inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di tale documentazione") si desume tuttavia che ai fini dell'ammissibilità dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato l'autocertificazione dei redditi prodotti all'estero è consentita solo in caso di impossibilità a produrre la documentazione richiesta ai sensi dell'art. 79, comma 2. Secondo la giurisprudenza di legittimità maggioritaria, per integrare il requisito della «impossibilità a produrre la documentazione richiesta ai sensi dell'art. 79, comma 2», che consente di sostituire la stessa con la produzione della autocertificazione da parte dell'istante, non è necessaria l'assoluta impossibilità di produrre la certificazione consolare ma deve ritenersi sufficiente anche la mera omissione di certificazione da parte dell'autorità consolare richiesta, per inerzia o ritardo (Cass. 8617/18), perché altrimenti l'inadempienza dello Stato interpellato, eventualmente dovuta a motivi organizzativi, finirebbe per impedire la difesa a coloro che siano privi di mezzi di sollecitazione dell'autorità competente, idonei ad ottenere il pronto adempimento.
Nella specie risulta che il deposito dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è avvenuto a distanza di soli 4 giorni dalla richiesta della certificazione consolare. Non è pertanto ravvisabile un inadempimento del , apprezzabile Parte_2 in termini di inerzia o ritardo, equiparabile alla «impossibilità» di cui al richiamato art. 94, comma 2, che legittimerebbe l'istante ad autocertificare i propri redditi all'estero in luogo del deposito della certificazione consolare, non apparendo meritevole di tutela, in un'ottica di equo contemperamento degli interessi coinvolti, la pretesa che il richiesto evada le richieste ricevute nel ristretto giro di pochi giorni, tanto Parte_2 più ove, come nel caso di specie, non sia rappresentata una particolare urgenza del caso concreto;
- che pertanto il ricorso non può essere accolto;
- che in ragione dell'esito del giudizio sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni contraria domanda, eccezione ed istanza disattese o assorbite, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) spese compensate.
Così deciso in Verona, il 3.4.2025
Il Giudice
(dott. Fabio D'Amore)