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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/04/2025, n. 892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 892 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1107/2025 RG, introdotta da
(FERRANDINA (MT), 27/01/1969), con il Parte_1
patrocinio dell'avv. PONTEDURO MARCO;
(ROMA (RM), 19/05/1969), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. PONTEDURO MARCO;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 23/09/2005 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto,
fermo restando i reciproci obblighi di Legge.
2. Che l'immobile ubicato nel Comune di Roma in Via Galeazzo Alessi
185 Scala B interno 16 rimane nella piena disponibilità della Sig.ra
insieme ai figli. Parte_1
3. Per quanto riguarda il mantenimento dei figli, il padre si impegna a
versare una somma pari a 600,00 euro mensili (euro 300,00 a figlio).
5. Che le spese extra, documentate, riguardante i figli, verranno
suddivise al 50% tra i coniugi.
6. Che i figli rimangono a vivere con la madre nell'appartamento
adibito a dimora coniugale, con il seguente accordo: il lunedì il mercoledì e
il venerdì con padre;
i fine settimana in modo alternato;
le festività saranno
alternate con 15 gironi di ferie da passare in modo alternato con la madre e
il padre.
7. Dato atto che i coniugi al momento della separazione essendo
economicamente autosufficienti, non avanzano reciprocamente pretese
economiche relative a spese alimentari di mantenimento.
8. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei
rispettivi passaporti ai fini della validità per l'espatrio.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale. Nulla osta a recepire le condizioni proposte dalle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto un ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1107/2025 R.G.V.G., così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(FERRANDINA (MT), 27/01/1969) e (ROMA Controparte_1
(RM), 19/05/1969) relativamente al matrimonio contratto in Matera in data
23/09/2005, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Matera al n. 36, Parte II, Serie C, Anno 2005, alle condizioni congiuntamente indicate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma la valenza negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 15/04/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1107/2025 RG, introdotta da
(FERRANDINA (MT), 27/01/1969), con il Parte_1
patrocinio dell'avv. PONTEDURO MARCO;
(ROMA (RM), 19/05/1969), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. PONTEDURO MARCO;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 23/09/2005 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto,
fermo restando i reciproci obblighi di Legge.
2. Che l'immobile ubicato nel Comune di Roma in Via Galeazzo Alessi
185 Scala B interno 16 rimane nella piena disponibilità della Sig.ra
insieme ai figli. Parte_1
3. Per quanto riguarda il mantenimento dei figli, il padre si impegna a
versare una somma pari a 600,00 euro mensili (euro 300,00 a figlio).
5. Che le spese extra, documentate, riguardante i figli, verranno
suddivise al 50% tra i coniugi.
6. Che i figli rimangono a vivere con la madre nell'appartamento
adibito a dimora coniugale, con il seguente accordo: il lunedì il mercoledì e
il venerdì con padre;
i fine settimana in modo alternato;
le festività saranno
alternate con 15 gironi di ferie da passare in modo alternato con la madre e
il padre.
7. Dato atto che i coniugi al momento della separazione essendo
economicamente autosufficienti, non avanzano reciprocamente pretese
economiche relative a spese alimentari di mantenimento.
8. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei
rispettivi passaporti ai fini della validità per l'espatrio.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale. Nulla osta a recepire le condizioni proposte dalle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto un ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1107/2025 R.G.V.G., così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(FERRANDINA (MT), 27/01/1969) e (ROMA Controparte_1
(RM), 19/05/1969) relativamente al matrimonio contratto in Matera in data
23/09/2005, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Matera al n. 36, Parte II, Serie C, Anno 2005, alle condizioni congiuntamente indicate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma la valenza negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 15/04/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi