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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VIII, sentenza 19/01/2026, n. 548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 548 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 548/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il
22/10/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
NAPOLI MAURIZIO, LA
TI ANNA RITA, Giudice
in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1592/2025 depositato il 26/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Crispano - Sede 80020 Crispano NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10679/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
20 e pubblicata il 02/07/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120239023830052000 TARI 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120170059058366000 TARSU/TIA 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6459/2025 depositato il
28/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 13 novembre 2023 e depositato il 7 marzo 2024, la ricorrente Ricorrente_1 aveva impugnato l'intimazione di pagamento n. 07120239023830052000 relativa alla TARI e al tributo provinciale per l'anno 2016, dell'importo complessivo di euro 132,53, deducendo l'illegittimità dell'atto per due ordini di motivi principali: la mancata notifica della cartella di pagamento presupposta n.
07120170059058366000 e la prescrizione del credito tributario. Sosteneva che la cartella non le fosse mai stata regolarmente notificata e che, in mancanza di tale presupposto, l'intimazione fosse nulla per violazione della sequenza procedimentale imposta dagli articoli 25 e 26 del D.P.R. 602/1973, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 16412 del 2007. In subordine, eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale ai sensi dell'articolo 2948 numero 4 del codice civile, applicabile ai tributi locali di natura periodica, poiché, anche a voler ritenere notificata la cartella nel 2018, il successivo atto interruttivo, ossia l'intimazione del 2023, sarebbe comunque pervenuto oltre il termine di legge. Deduceva inoltre la responsabilità per lite temeraria dell'Agenzia delle Entrate-SI, che, a suo dire, aveva agito con colpa grave nel tentare il recupero di un credito ormai prescritto.
L'Agenzia delle Entrate-SI si era costituita contestando integralmente il ricorso. Aveva sostenuto la piena legittimità e tempestività della notifica della cartella di pagamento, comprovata dall'estratto di ruolo e dalla relata di notifica per irreperibilità assoluta, redatta da pubblico ufficiale e assistita da fede privilegiata.
Aveva eccepito l'inammissibilità delle doglianze per effetto della validità della notifica della cartella, che rendeva la pretesa definitiva e non più contestabile, richiamando la giurisprudenza della Suprema Corte a
Sezioni Unite n. 19704 del 2015 e n. 23397 del 2016. Aveva inoltre rilevato il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto al merito del credito, di competenza del Comune di Crispano, ribadendo che la propria attività è meramente esecutiva. Aveva infine negato la prescrizione, affermando che il termine era stato interrotto dalla regolare notifica della cartella.
In data 30 maggio 2024, e quindi antecedentemente all'udienza dell'11 giugno 2024, la ricorrente aveva depositato memoria illustrativa con la quale insisteva per l'accoglimento del ricorso, ribadendo l'assenza di prova della notifica della cartella di pagamento e sottolineando che l'Agenzia delle Entrate-SI non aveva prodotto l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa (C.A.D.), essenziale per il perfezionamento della notifica postale in caso di irreperibilità relativa. La ricorrente deduceva che la relata di notifica della cartella non recava alcuna attestazione delle ricerche svolte dal messo notificatore né della temporanea irreperibilità del destinatario o dell'assenza di soggetti abilitati alla ricezione. Richiamava la giurisprudenza di legittimità (Cass. nn. 7710/2013, 22333/2021, 5077/2019 e 10012/2021) per sostenere che la mancata produzione della ricevuta di ritorno della seconda raccomandata rendeva nulla la notifica e inefficace l'interruzione della prescrizione. Ribadiva che, anche volendo ritenere notificata la cartella il 29 marzo 2018, la prescrizione quinquennale sarebbe maturata il 29 marzo 2023, data non compresa nel periodo di sospensione previsto per l'emergenza sanitaria da Covid-19, con conseguente estinzione del credito. Concludeva chiedendo la declaratoria di nullità dell'intimazione e della cartella, l'accertamento dell'intervenuta prescrizione e la condanna dell'Agenzia per lite temeraria.
Con sentenza pronunciata l'11 giugno 2024 e depositata il 2 luglio 2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli aveva rigettato il ricorso, ritenendo infondate le eccezioni sollevate. Il giudice aveva riconosciuto la validità della notifica della cartella di pagamento, perfezionata per compiuta giacenza il 29 marzo 2018, e considerato tempestiva la successiva intimazione del 18 settembre 2023, in quanto il periodo intermedio risultava sospeso per effetto delle disposizioni emergenziali Covid-19 (8 marzo 2020 – 31 agosto
2021). Le spese erano state compensate tra le parti.
L'appello è stato notificato in data 31 gennaio 2025 e depositato presso la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania in data 26 febbraio 2025.
L'appellante Ricorrente_1 eccepisce che la sentenza impugnata sia viziata da errori in procedendo e in iudicando, per violazione dell'articolo 8 della legge 890 del 1982, dell'articolo 26 del D.P.R. 602 del 1973 e dell'articolo 2948 del codice civile. Sostiene che il giudice di primo grado abbia erroneamente ritenuto perfezionata la notifica della cartella di pagamento senza che fosse stata prodotta la prova dell'invio e della ricezione della raccomandata informativa prevista in caso di irreperibilità relativa. L'Agenzia avrebbe depositato soltanto l'avviso di ricevimento della prima raccomandata, privo dell'attestazione di consegna della seconda, con conseguente nullità della notifica e inefficacia interruttiva della prescrizione. Ribadisce pertanto che il credito è prescritto e che l'atto impugnato è nullo per mancanza di valido titolo esecutivo.
Chiede la riforma integrale della sentenza con annullamento dell'intimazione di pagamento e condanna delle controparti alle spese.
L'Agenzia delle Entrate-SI, costituendosi, sostiene l'infondatezza dell'appello, rilevando che l'atto di gravame si limita a riprodurre le stesse doglianze già disattese in primo grado, senza formulare specifiche censure alla motivazione della sentenza. Deduce che la cartella di pagamento è stata regolarmente notificata ai sensi dell'articolo 60 del D.P.R. 600 del 1973 e dell'articolo 26 del D.P.R. 602 del 1973, in quanto la contribuente era risultata irreperibile assoluta, con affissione all'albo pretorio comunale e deposito presso la casa comunale di Crispano, modalità pienamente valide e conformi al disposto normativo. Contesta nuovamente la legittimazione passiva rispetto alla prescrizione e al merito del credito, spettanti all'ente impositore. Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma integrale della sentenza impugnata, con vittoria di spese. All'udienza del 22.10.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da Ricorrente_1 è fondato e deve essere accolto.
L'appellante ha censurato la sentenza di primo grado sostenendo la nullità della notifica della cartella di pagamento n. 07120170059058366000, presupposta all'intimazione di pagamento n. 07120239023830052000 per TARI anno 2016, in quanto non sarebbe stata prodotta la comunicazione di avvenuto deposito (C.A.D.) prevista dall'articolo 8 della legge n. 890 del 1982.
Tale doglianza non può essere accolta. Dalla documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate-
SI risulta che la notifica della cartella è stata effettuata per irreperibilità assoluta del destinatario, come attestato dal messo notificatore nella relata, con conseguente deposito dell'atto presso la casa comunale e affissione dell'avviso all'albo pretorio. In tale ipotesi, ai sensi dell'articolo 26, comma 4, del D.
P.R. n. 602 del 1973, non è previsto l'invio della raccomandata informativa (C.A.D.), che è invece necessaria solo nei casi di irreperibilità temporanea o relativa.
La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che, “in caso di irreperibilità assoluta del destinatario, la notifica della cartella di pagamento si perfeziona con il deposito dell'atto presso la casa comunale e l'affissione dell'avviso all'albo pretorio, senza necessità di comunicazione informativa” (Cass., Sez. V, 23 marzo 2021, n. 6395; Cass., Sez. V, 4 luglio 2018, n. 17330; Cass., Sez. VI-5, 12 novembre 2019, n. 29022).
Va accolta, invece, l'ulteriore eccezione, formulata in primo grado nella memoria illustrativa depositata in data 30 maggio 2024, secondo cui la relata non recherebbe l'attestazione delle ricerche svolte per accertare l'irreperibilità assoluta o della mancanza di soggetti abilitati alla ricezione. ll messo notificatore non ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto richiamati in tema di notificazione degli atti distinguendo tra l'ipotesi di irreperibilità relativa, che ricorre quando il contribuente è temporaneamente assente dall'abitazione dove risiede e il caso di irreperibilità assoluta del contribuente che ricorre quando quest'ultimo non abbia più né l'abitazione né l'ufficio o l'azienda nel Comune nel quale aveva il domicilio fiscale.
In tale ultima ipotesi, che consente di effettuare la notifica secondo le modalità previste dall'art. 60 comma
1, Iett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973 in luogo di quella ex art. 140 c.p.c. , non è sufficiente verificare che presso il domicilio fiscale il contribuente risulta sconosciuto, ma occorre effettuare ricerche volte ad escludere che nel Comune di residenza il contribuente non abbia più abitazione o ufficio. Tale principio è stato ribadito da una recentissima sentenza della Suprema Corte che ha affermato il principio secondo cui “… secondo l'interpretazione costante di questa Corte di legittimità (Cass. n. 6911/2017; n. 24260/2014; n. 16696/2013;
n. 14030/2011; n. 3426/2010; n.15856/2009; n. 7067/2008) con riguardo alla notificazione degli atti di accertamento, il combinato disposto degli artt. 137 e 140 c.p.c. e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma
1, lett. e), se il destinatario dell'atto di accertamento è temporaneamente assente dal suo domicilio fiscale e se non è possibile consegnare l'atto per irreperibilità, incapacità o rifiuto delle persone legittimate alla ricezione, cioè nel caso di irreperibilità c.d. relativa", la notifica si perfeziona con il compimento delle attività stabilite dall'art. 140 c.p.c., richiamato dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e). In tal caso debbono essere effettuati il deposito di copia dell'atto nella casa del Comune in cui la notificazione deve eseguirsi, l'affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione e dell'ufficio o dell'azienda del destinatario e la comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dell'avvenuto deposito nella casa comunale dell'atto di accertamento;
la notifica si ha, poi, per perfezionata al ricevimento della lettera raccomandata informativa o, comunque, con il decorso del termine di dieci giorni dalla data di spedizione di tale raccomandata (Cass. n. 11057/2018)….Le modalità di notificazione dell'atto di accertamento previste dal D.P.R. n. 600 del 1990, art. 60, comma 1, lett.e), sono invece applicabili nella - diversa - ipotesi di "irreperibilità assoluta" del destinatario e per il relativo perfezionamento occorrono il deposito di copia dell'atto di accertamento, da parte del notificatore, nella casa comunale, l'affissione dell'avviso di deposito nell'albo del medesimo comune, il decorso del termine di otto giorni dalla data di affissione nell'albo comunale. In caso di irreperibilità assoluta del destinatario è impossibile l'invio della raccomandata informativa dell'avvenuto deposito nella casa comunale sicchè, in tal caso, tale ulteriore adempimento, prescritto per il caso di irreperibilità relativa, non è richiesto e la notifica si perfeziona nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione nell'albo comunale. Dunque la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi, nel sistema delineato dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, va effettuata secondo il rito previsto dall'art. 140 c.p.c. quando siano conosciuti la residenza e l'indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perchè questi, nella circostanza, non è stato ivi rinvenuto, mentre va effettuata secondo la disciplina di cui al citato art. 60, lett. e), quando il messo notificatore non reperisca il contribuente perchè sconosciuto all'indirizzo indicato. A tale accertamento il messo deve pervenire dopo aver effettuato ricerche nel Comune dov'è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che questi non abbia mutato indirizzo nell'ambito dello stesso Comune. Invero è stato affermato che la disciplina della notificazione dell'accertamento regolata dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, non ricalca quella del codice di procedura civile, essendo ispirata ad un rapporto di soggezione del contribuente al potere impositivo dell'amministrazione finanziaria;
ciò implica che in caso di impossibilità di notificazione presso il domicilio fiscale, l'ufficio è tenuto ad effettuare ricerche nel comune dove è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso comune, ma non è tenuto all'espletamento di nuove ulteriori ricerche (Cass.
n. 25272/2014; n. 17064/2006; n. 906/2002; n. 8071/1995)” (Cass. civ. Sez. V, Sent., (ud. 05-02-2020)
18-06-2020, n. 11827)
Va rilevato che, nel caso che ci occupa non risultano effettuate le ricerche anagrafiche presso il Comune, si dà atto esclusivamente della irreperibilità del destinatario attraverso la relata redatta dal messo che attesta che la notifica è stata eseguita con il rito degli irreperibili con deposito casa comunale, senza aver proceduto previamente ad assumere informazioni ulteriori. Significativa su tale punto la sentenza citata della Cassazione n. 11827/2020 laddove spiega che “…è illegittima la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi effettuata ai sensi del D.P.R. n. 600 del
1973, art. 60, comma 1, lett. e), laddove il messo notificatore abbia attestato la sola irreperibilità del destinatario senza ulteriore indicazione delle ricerche compiute per verificare che il trasferimento non fosse un mero mutamento di indirizzo all'interno dello stesso comune, dovendosi procedere secondo le modalità di cui all'art. 140 c.p.c. quando non risulti un'irreperibilità assoluta del notificato all'indirizzo conosciuto (cfr.
Cass. n. 24260/2014). In altri termini, il messo notificatore, prima di procedere alla notifica, deve effettuare nel Comune del domicilio fiscale del contribuente le ricerche volte a verificare la sussistenza dei presupposti per operare la scelta, tra le due citate possibili opzioni, del procedimento notificatorio onde accertare che il mancato rinvenimento del destinatario dell'atto sia dovuto ad irreperibilità relativa ovvero ad irreperibilità assoluta in quanto nel Comune, già sede del domicilio fiscale, il contribuente non ha più nè abitazione, nè ufficio o azienda e, quindi, mancano dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l'atto.
Nel caso di specie, la relata redatta dal messo il 19 luglio 2001 attesta che la notifica è stata eseguita con il rito degli irreperibili (risulta barrata la relativa casella) al civico n. 42, con deposito casa comunale, e null'altro. La giurisprudenza di questa Corte di legittimità (Cass. n. 19958/2018, n. 20425/2007 e n.
19958/2018) ha costantemente affermato, in tema di notifica degli atti impositivi, che la cd. irreperibilità assoluta del destinatario che ne consente il compimento ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. e), presuppone non solo che nel Comune, già sede del domicilio fiscale dello stesso, il contribuente non abbia più abitazione, ufficio o azienda e, quindi, manchino dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l'atto, ma anche che dalla relata si evinca con chiarezza l'effettivo compimento delle relative ricerche. L'operato del messo notificatore, pertanto, non risulta improntato al pieno rispetto delle regole innanzi esposte atteso che, secondo quanto acclarato dalla CTR sulla scorta della documentazione in atti, il superamento della presunzione derivante dai dati anagrafici non può sic et simpliciter ritenersi superata dalla - mera - assenza del destinatario dell'atto, ancorchè attestata sulla base di ripetuti accessi effettuati in occasione dei precedenti tentativi di notifica (la CTP aveva stigmatizzato la condotta del contribuente in quanto "tendente a sottrarsi al pagamento dei debiti d'imposta"), assenza non altrimenti qualificabile in difetto di ulteriori informazioni acquisite all'atto della notifica, da cui risulti il trasferimento in luogo sconosciuto, sulla scorta della previa acquisizione di notizie e/o del previo espletamento di ricerche. Va, infatti, ribadito il principio per cui "nessuna norma prescrive quali attività devono esattamente essere a tal fine compiute nè con quali espressioni verbali ed in quale contesto documentale deve essere espresso il risultato di tali ricerche, purchè emerga chiaramente che le ricerche sono state effettuate, che sono attribuibili al messo notificatore e riferibili alla notifica in esame" (Cass. 20425/2007).”
In applicazione di tali principi, le doglianze formulate dall'appellante risultano fondate. La notifica della cartella deve pertanto ritenersi irregolarmente eseguita. L'appello va accolto con riforma della decisione impugnata e accoglimento dell'iniziale ricorso.
La particolarità della questione trattata giustifica la compensazione delle spese di lite dell'intero giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l'appello del contribuente: spese e competenze dell'intero giudizio compensate
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il
22/10/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
NAPOLI MAURIZIO, LA
TI ANNA RITA, Giudice
in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1592/2025 depositato il 26/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Crispano - Sede 80020 Crispano NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10679/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
20 e pubblicata il 02/07/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120239023830052000 TARI 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120170059058366000 TARSU/TIA 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6459/2025 depositato il
28/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 13 novembre 2023 e depositato il 7 marzo 2024, la ricorrente Ricorrente_1 aveva impugnato l'intimazione di pagamento n. 07120239023830052000 relativa alla TARI e al tributo provinciale per l'anno 2016, dell'importo complessivo di euro 132,53, deducendo l'illegittimità dell'atto per due ordini di motivi principali: la mancata notifica della cartella di pagamento presupposta n.
07120170059058366000 e la prescrizione del credito tributario. Sosteneva che la cartella non le fosse mai stata regolarmente notificata e che, in mancanza di tale presupposto, l'intimazione fosse nulla per violazione della sequenza procedimentale imposta dagli articoli 25 e 26 del D.P.R. 602/1973, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 16412 del 2007. In subordine, eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale ai sensi dell'articolo 2948 numero 4 del codice civile, applicabile ai tributi locali di natura periodica, poiché, anche a voler ritenere notificata la cartella nel 2018, il successivo atto interruttivo, ossia l'intimazione del 2023, sarebbe comunque pervenuto oltre il termine di legge. Deduceva inoltre la responsabilità per lite temeraria dell'Agenzia delle Entrate-SI, che, a suo dire, aveva agito con colpa grave nel tentare il recupero di un credito ormai prescritto.
L'Agenzia delle Entrate-SI si era costituita contestando integralmente il ricorso. Aveva sostenuto la piena legittimità e tempestività della notifica della cartella di pagamento, comprovata dall'estratto di ruolo e dalla relata di notifica per irreperibilità assoluta, redatta da pubblico ufficiale e assistita da fede privilegiata.
Aveva eccepito l'inammissibilità delle doglianze per effetto della validità della notifica della cartella, che rendeva la pretesa definitiva e non più contestabile, richiamando la giurisprudenza della Suprema Corte a
Sezioni Unite n. 19704 del 2015 e n. 23397 del 2016. Aveva inoltre rilevato il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto al merito del credito, di competenza del Comune di Crispano, ribadendo che la propria attività è meramente esecutiva. Aveva infine negato la prescrizione, affermando che il termine era stato interrotto dalla regolare notifica della cartella.
In data 30 maggio 2024, e quindi antecedentemente all'udienza dell'11 giugno 2024, la ricorrente aveva depositato memoria illustrativa con la quale insisteva per l'accoglimento del ricorso, ribadendo l'assenza di prova della notifica della cartella di pagamento e sottolineando che l'Agenzia delle Entrate-SI non aveva prodotto l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa (C.A.D.), essenziale per il perfezionamento della notifica postale in caso di irreperibilità relativa. La ricorrente deduceva che la relata di notifica della cartella non recava alcuna attestazione delle ricerche svolte dal messo notificatore né della temporanea irreperibilità del destinatario o dell'assenza di soggetti abilitati alla ricezione. Richiamava la giurisprudenza di legittimità (Cass. nn. 7710/2013, 22333/2021, 5077/2019 e 10012/2021) per sostenere che la mancata produzione della ricevuta di ritorno della seconda raccomandata rendeva nulla la notifica e inefficace l'interruzione della prescrizione. Ribadiva che, anche volendo ritenere notificata la cartella il 29 marzo 2018, la prescrizione quinquennale sarebbe maturata il 29 marzo 2023, data non compresa nel periodo di sospensione previsto per l'emergenza sanitaria da Covid-19, con conseguente estinzione del credito. Concludeva chiedendo la declaratoria di nullità dell'intimazione e della cartella, l'accertamento dell'intervenuta prescrizione e la condanna dell'Agenzia per lite temeraria.
Con sentenza pronunciata l'11 giugno 2024 e depositata il 2 luglio 2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli aveva rigettato il ricorso, ritenendo infondate le eccezioni sollevate. Il giudice aveva riconosciuto la validità della notifica della cartella di pagamento, perfezionata per compiuta giacenza il 29 marzo 2018, e considerato tempestiva la successiva intimazione del 18 settembre 2023, in quanto il periodo intermedio risultava sospeso per effetto delle disposizioni emergenziali Covid-19 (8 marzo 2020 – 31 agosto
2021). Le spese erano state compensate tra le parti.
L'appello è stato notificato in data 31 gennaio 2025 e depositato presso la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania in data 26 febbraio 2025.
L'appellante Ricorrente_1 eccepisce che la sentenza impugnata sia viziata da errori in procedendo e in iudicando, per violazione dell'articolo 8 della legge 890 del 1982, dell'articolo 26 del D.P.R. 602 del 1973 e dell'articolo 2948 del codice civile. Sostiene che il giudice di primo grado abbia erroneamente ritenuto perfezionata la notifica della cartella di pagamento senza che fosse stata prodotta la prova dell'invio e della ricezione della raccomandata informativa prevista in caso di irreperibilità relativa. L'Agenzia avrebbe depositato soltanto l'avviso di ricevimento della prima raccomandata, privo dell'attestazione di consegna della seconda, con conseguente nullità della notifica e inefficacia interruttiva della prescrizione. Ribadisce pertanto che il credito è prescritto e che l'atto impugnato è nullo per mancanza di valido titolo esecutivo.
Chiede la riforma integrale della sentenza con annullamento dell'intimazione di pagamento e condanna delle controparti alle spese.
L'Agenzia delle Entrate-SI, costituendosi, sostiene l'infondatezza dell'appello, rilevando che l'atto di gravame si limita a riprodurre le stesse doglianze già disattese in primo grado, senza formulare specifiche censure alla motivazione della sentenza. Deduce che la cartella di pagamento è stata regolarmente notificata ai sensi dell'articolo 60 del D.P.R. 600 del 1973 e dell'articolo 26 del D.P.R. 602 del 1973, in quanto la contribuente era risultata irreperibile assoluta, con affissione all'albo pretorio comunale e deposito presso la casa comunale di Crispano, modalità pienamente valide e conformi al disposto normativo. Contesta nuovamente la legittimazione passiva rispetto alla prescrizione e al merito del credito, spettanti all'ente impositore. Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma integrale della sentenza impugnata, con vittoria di spese. All'udienza del 22.10.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da Ricorrente_1 è fondato e deve essere accolto.
L'appellante ha censurato la sentenza di primo grado sostenendo la nullità della notifica della cartella di pagamento n. 07120170059058366000, presupposta all'intimazione di pagamento n. 07120239023830052000 per TARI anno 2016, in quanto non sarebbe stata prodotta la comunicazione di avvenuto deposito (C.A.D.) prevista dall'articolo 8 della legge n. 890 del 1982.
Tale doglianza non può essere accolta. Dalla documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate-
SI risulta che la notifica della cartella è stata effettuata per irreperibilità assoluta del destinatario, come attestato dal messo notificatore nella relata, con conseguente deposito dell'atto presso la casa comunale e affissione dell'avviso all'albo pretorio. In tale ipotesi, ai sensi dell'articolo 26, comma 4, del D.
P.R. n. 602 del 1973, non è previsto l'invio della raccomandata informativa (C.A.D.), che è invece necessaria solo nei casi di irreperibilità temporanea o relativa.
La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che, “in caso di irreperibilità assoluta del destinatario, la notifica della cartella di pagamento si perfeziona con il deposito dell'atto presso la casa comunale e l'affissione dell'avviso all'albo pretorio, senza necessità di comunicazione informativa” (Cass., Sez. V, 23 marzo 2021, n. 6395; Cass., Sez. V, 4 luglio 2018, n. 17330; Cass., Sez. VI-5, 12 novembre 2019, n. 29022).
Va accolta, invece, l'ulteriore eccezione, formulata in primo grado nella memoria illustrativa depositata in data 30 maggio 2024, secondo cui la relata non recherebbe l'attestazione delle ricerche svolte per accertare l'irreperibilità assoluta o della mancanza di soggetti abilitati alla ricezione. ll messo notificatore non ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto richiamati in tema di notificazione degli atti distinguendo tra l'ipotesi di irreperibilità relativa, che ricorre quando il contribuente è temporaneamente assente dall'abitazione dove risiede e il caso di irreperibilità assoluta del contribuente che ricorre quando quest'ultimo non abbia più né l'abitazione né l'ufficio o l'azienda nel Comune nel quale aveva il domicilio fiscale.
In tale ultima ipotesi, che consente di effettuare la notifica secondo le modalità previste dall'art. 60 comma
1, Iett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973 in luogo di quella ex art. 140 c.p.c. , non è sufficiente verificare che presso il domicilio fiscale il contribuente risulta sconosciuto, ma occorre effettuare ricerche volte ad escludere che nel Comune di residenza il contribuente non abbia più abitazione o ufficio. Tale principio è stato ribadito da una recentissima sentenza della Suprema Corte che ha affermato il principio secondo cui “… secondo l'interpretazione costante di questa Corte di legittimità (Cass. n. 6911/2017; n. 24260/2014; n. 16696/2013;
n. 14030/2011; n. 3426/2010; n.15856/2009; n. 7067/2008) con riguardo alla notificazione degli atti di accertamento, il combinato disposto degli artt. 137 e 140 c.p.c. e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma
1, lett. e), se il destinatario dell'atto di accertamento è temporaneamente assente dal suo domicilio fiscale e se non è possibile consegnare l'atto per irreperibilità, incapacità o rifiuto delle persone legittimate alla ricezione, cioè nel caso di irreperibilità c.d. relativa", la notifica si perfeziona con il compimento delle attività stabilite dall'art. 140 c.p.c., richiamato dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e). In tal caso debbono essere effettuati il deposito di copia dell'atto nella casa del Comune in cui la notificazione deve eseguirsi, l'affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione e dell'ufficio o dell'azienda del destinatario e la comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dell'avvenuto deposito nella casa comunale dell'atto di accertamento;
la notifica si ha, poi, per perfezionata al ricevimento della lettera raccomandata informativa o, comunque, con il decorso del termine di dieci giorni dalla data di spedizione di tale raccomandata (Cass. n. 11057/2018)….Le modalità di notificazione dell'atto di accertamento previste dal D.P.R. n. 600 del 1990, art. 60, comma 1, lett.e), sono invece applicabili nella - diversa - ipotesi di "irreperibilità assoluta" del destinatario e per il relativo perfezionamento occorrono il deposito di copia dell'atto di accertamento, da parte del notificatore, nella casa comunale, l'affissione dell'avviso di deposito nell'albo del medesimo comune, il decorso del termine di otto giorni dalla data di affissione nell'albo comunale. In caso di irreperibilità assoluta del destinatario è impossibile l'invio della raccomandata informativa dell'avvenuto deposito nella casa comunale sicchè, in tal caso, tale ulteriore adempimento, prescritto per il caso di irreperibilità relativa, non è richiesto e la notifica si perfeziona nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione nell'albo comunale. Dunque la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi, nel sistema delineato dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, va effettuata secondo il rito previsto dall'art. 140 c.p.c. quando siano conosciuti la residenza e l'indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perchè questi, nella circostanza, non è stato ivi rinvenuto, mentre va effettuata secondo la disciplina di cui al citato art. 60, lett. e), quando il messo notificatore non reperisca il contribuente perchè sconosciuto all'indirizzo indicato. A tale accertamento il messo deve pervenire dopo aver effettuato ricerche nel Comune dov'è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che questi non abbia mutato indirizzo nell'ambito dello stesso Comune. Invero è stato affermato che la disciplina della notificazione dell'accertamento regolata dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, non ricalca quella del codice di procedura civile, essendo ispirata ad un rapporto di soggezione del contribuente al potere impositivo dell'amministrazione finanziaria;
ciò implica che in caso di impossibilità di notificazione presso il domicilio fiscale, l'ufficio è tenuto ad effettuare ricerche nel comune dove è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso comune, ma non è tenuto all'espletamento di nuove ulteriori ricerche (Cass.
n. 25272/2014; n. 17064/2006; n. 906/2002; n. 8071/1995)” (Cass. civ. Sez. V, Sent., (ud. 05-02-2020)
18-06-2020, n. 11827)
Va rilevato che, nel caso che ci occupa non risultano effettuate le ricerche anagrafiche presso il Comune, si dà atto esclusivamente della irreperibilità del destinatario attraverso la relata redatta dal messo che attesta che la notifica è stata eseguita con il rito degli irreperibili con deposito casa comunale, senza aver proceduto previamente ad assumere informazioni ulteriori. Significativa su tale punto la sentenza citata della Cassazione n. 11827/2020 laddove spiega che “…è illegittima la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi effettuata ai sensi del D.P.R. n. 600 del
1973, art. 60, comma 1, lett. e), laddove il messo notificatore abbia attestato la sola irreperibilità del destinatario senza ulteriore indicazione delle ricerche compiute per verificare che il trasferimento non fosse un mero mutamento di indirizzo all'interno dello stesso comune, dovendosi procedere secondo le modalità di cui all'art. 140 c.p.c. quando non risulti un'irreperibilità assoluta del notificato all'indirizzo conosciuto (cfr.
Cass. n. 24260/2014). In altri termini, il messo notificatore, prima di procedere alla notifica, deve effettuare nel Comune del domicilio fiscale del contribuente le ricerche volte a verificare la sussistenza dei presupposti per operare la scelta, tra le due citate possibili opzioni, del procedimento notificatorio onde accertare che il mancato rinvenimento del destinatario dell'atto sia dovuto ad irreperibilità relativa ovvero ad irreperibilità assoluta in quanto nel Comune, già sede del domicilio fiscale, il contribuente non ha più nè abitazione, nè ufficio o azienda e, quindi, mancano dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l'atto.
Nel caso di specie, la relata redatta dal messo il 19 luglio 2001 attesta che la notifica è stata eseguita con il rito degli irreperibili (risulta barrata la relativa casella) al civico n. 42, con deposito casa comunale, e null'altro. La giurisprudenza di questa Corte di legittimità (Cass. n. 19958/2018, n. 20425/2007 e n.
19958/2018) ha costantemente affermato, in tema di notifica degli atti impositivi, che la cd. irreperibilità assoluta del destinatario che ne consente il compimento ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. e), presuppone non solo che nel Comune, già sede del domicilio fiscale dello stesso, il contribuente non abbia più abitazione, ufficio o azienda e, quindi, manchino dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l'atto, ma anche che dalla relata si evinca con chiarezza l'effettivo compimento delle relative ricerche. L'operato del messo notificatore, pertanto, non risulta improntato al pieno rispetto delle regole innanzi esposte atteso che, secondo quanto acclarato dalla CTR sulla scorta della documentazione in atti, il superamento della presunzione derivante dai dati anagrafici non può sic et simpliciter ritenersi superata dalla - mera - assenza del destinatario dell'atto, ancorchè attestata sulla base di ripetuti accessi effettuati in occasione dei precedenti tentativi di notifica (la CTP aveva stigmatizzato la condotta del contribuente in quanto "tendente a sottrarsi al pagamento dei debiti d'imposta"), assenza non altrimenti qualificabile in difetto di ulteriori informazioni acquisite all'atto della notifica, da cui risulti il trasferimento in luogo sconosciuto, sulla scorta della previa acquisizione di notizie e/o del previo espletamento di ricerche. Va, infatti, ribadito il principio per cui "nessuna norma prescrive quali attività devono esattamente essere a tal fine compiute nè con quali espressioni verbali ed in quale contesto documentale deve essere espresso il risultato di tali ricerche, purchè emerga chiaramente che le ricerche sono state effettuate, che sono attribuibili al messo notificatore e riferibili alla notifica in esame" (Cass. 20425/2007).”
In applicazione di tali principi, le doglianze formulate dall'appellante risultano fondate. La notifica della cartella deve pertanto ritenersi irregolarmente eseguita. L'appello va accolto con riforma della decisione impugnata e accoglimento dell'iniziale ricorso.
La particolarità della questione trattata giustifica la compensazione delle spese di lite dell'intero giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l'appello del contribuente: spese e competenze dell'intero giudizio compensate