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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/04/2025, n. 1380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1380 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 11228/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Terza sezione civile
in persona del giudice unico dott. Antonio Cirma, ha pronunciato la seguente
S E N T E N ZA
nella causa civile iscritta al n. 11228/2023 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente
T R A
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Valentina Calvanese (C.F. ), come da mandato allegato all'atto di C.F._2
citazione, con domicilio digitale indicato in atti;
- OPPONENTE –
E
(C.F/P.IVA indicati: , in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_1
pro tempore, procuratrice di Controparte_2
(C.F. ), giusta procura ai rogiti del Notaio
[...] P.IVA_2 [...]
, del 20.02.2019, rep. n. 300893, racc. n. 33380, a sua volta mandataria di Per_1
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_3 P.IVA_3
Alessandro Barbaro (C.F. , congiuntamente e disgiuntamente C.F._3
all'avv. Mario Anzà (C.F. ), giusta procura generale alle liti C.F._4
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autenticata nella firma dal notaio dI Messina il 3.03.2021, rep. n. 14435, Persona_2
con domicilio digitale indicato in atti;
-OPPOSTA –
OGGETTO: contratti bancari
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione iscritto il 22.12.2023 ha convenuto in Parte_1
giudizio nella qualità in epigrafe indicata, al fine di veder revocare il CP_1
decreto ingiuntivo n. 2797/2023, emesso dal Tribunale di Napoli Nord il 15.09.2023,
con cui gli è stato ingiunto il pagamento di € 32.000,00, oltre interessi e spese, per l'inadempimento del contratto di conto corrente con richiesta di fido ed il mutuo chirografario stipulati dalla con il Banco Desio Lazio S.p.A., a Parte_2
garanzia dei quali aveva rilasciato fideiussione fino ad € 32.000,00 e successivamente ceduto ex latere creditoris all'odierna opposta.
In particolare ha lamentato la carenza di legittimazione attiva in capo all'opposta, per non aver dimostrato di essere divenuta titolare del credito, l'insufficienza dell'estratto ex art. 50 TUB ai fini della prova del credito ed ha disconosciuto i documenti prodotti in sede monitoria.
Si è costituita procuratrice di a sua CP_1 Controparte_2
volta mandataria di chiedendo il rigetto dell'opposizione Controparte_3
perché infondata in fatto e in diritto con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La causa è stata trattata senza svolgimento di attività istruttoria e all'udienza del
13.03.2025, svoltasi mediante trattazione scritta, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 189 c.p.c.
2. Deve preliminarmente darsi atto che risulta regolarmente esperito in corso di causa il tentativo obbligatorio di mediazione, sebbene con esito negativo (cfr. verbale in atti) per la mancata presenza del sig. Ausilio. La mancata partecipazione alla mediazione senza giustificato motivo da parte dell'opponente invitato comporta, in applicazione dell'art. 12 bis, comma 2, d.lgs. 28/2010, la condanna al versamento
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all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
3. L'eccezione di carenza di titolarità del credito in capo all'opposta, formulata dall'opponente sin dall'atto introduttivo, è fondata.
Va premesso che l'opposizione a decreto ingiuntivo si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione nel quale va innanzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto, che riveste la posizione sostanziale di attore e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente.
Infatti, com'è noto, "in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore
che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo
termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento
della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della dimostrazione del
fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, o dall'eccezione
d'inadempimento del creditore ex art. 1460 c.c." (Cass. ord. n. 25584/18).
Ciò anche con riferimento alla titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva,
vantata in giudizio, che è “un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della
decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento
di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto” (Cass. S.U. n. 2951/2016;
Cass. Sez. 6 n. 22525/2018), tanto è vero che le contestazioni, da parte del convenuto/opponente, della titolarità del rapporto controverso dedotte dall'attore sostanziale hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità
del diritto non rilevabili dagli atti.
Conseguentemente la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso
“è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa” (cfr. sentenza cit.).
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Nel caso di specie l'opponente, sin dall'atto introduttivo del giudizio, ha contestato la carenza di titolarità del credito in capo all'opposta, la quale ha preso specifica posizione sulla questione nel corso del processo.
Sul punto è il caso di rammentare che in caso di plurime cessioni del credito intervenute nel tempo, l'onere probatorio del creditore non può limitarsi soltanto alla prova della cessione con cui questi ha acquistato il credito, ma deve necessariamente estendersi alle cessioni precedentemente occorse risalendo sino a quella stipulata dall'originario finanziatore risultante dal contratto.
Orbene dall'esame degli atti di causa non risulta neppure chiaro se vi sia stata un'unica cessione o vi siano state due vicende traslative.
CP_ Sia nel ricorso monitorio che nella comparsa di costituzione, la deduce che il
Banco Desio Lazio s.p.a. è poi divenuto Controparte_4
Ciò farebbe pensare ad una intervenuta fusione (e, quindi, ad un precedente evento traslativo), eppure nell'avviso in G.U. si dà notizia che ha acquistato Controparte_3
crediti sia da Banco Desio che dalla . Controparte_5
Non si comprende, quindi, se i crediti verso la garantiti da Parte_2
siano stati ceduti dal Banco Desio alla e Parte_1 Controparte_5
da questa acquistati dalla , o siano stati oggetto di cessione diretta da Banco CP_3
Desio a . CP_3
Soprattutto, però, la documentazione in atti non consente di verificare se tra i crediti ceduti vi siano anche quelli oggetto di ingiunzione.
L'opposta ha prodotto la pubblicazione dell'avviso di cessione per estratto sulla
Gazzetta ufficiale.
Come noto, “ove sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a
quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei
rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale potranno essere
prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e,
in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia
riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette
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caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova
della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo” (Cass.
5478/2024, Cass. 17944/2023).
Nel caso di specie l'avviso pubblicato sulla Gazzetta ufficiale indica che sono stati oggetto di cessione “tutti i crediti pecuniari (derivanti tra le altre cose, da
finanziamenti ipotecari e/o chirografari) che siano stati individuati nel relativo
documento di identificazione dei crediti allegato al Contratto di Cessione e che
siano vantati verso debitori classificati a sofferenza”. Tuttavia non sono stati depositati né il contratto di cessione né il “documento di identificazione” allegato.
La precisazione, contenuta nel periodo successivo, secondo cui “è stata oggetto di
cessione l'intera posizione debitoria dei debitori ceduti esistente verso la relativa Banca
Cedente alle ore 00:01 dell'1 Settembre 2018” serve a delimitare l'ammontare del debito ceduto (come si evince dal riferimento ai “debitori ceduti”) e non all'individuazione del credito.
Neppure soccorre l'indicazione delle pagine web ove le banche cedenti renderanno disponibili fino alla loro estinzione i dati identificativi dei crediti ceduti: sul sito del
Banco Desio è presente il solo elenco dei crediti ceduti il 12.02.2024 (la cessione cui fa riferimento l'opposta è del 28.12.2018), mentre il sito www.bpspoleto.it non è
raggiungibile.
Per le ragioni sopra profuse deve affermarsi la carenza di titolarità del credito in capo a parte opposta in relazione al rapporto per cui è causa, con conseguente accoglimento dell'opposizione e assorbimento di ogni altra questione pur proposta o eccepita dalle parti.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri del DM 55/2014, senza fase istruttoria, che non ha avuto luogo, e con la riduzione del 50%, in ragione del valore del procedimento, di poco superiore al minimo dello scaglione, e della relativa complessità della questione, con attribuzione in favore dell'Avv. Valentina Calvanese, dichiaratasi antistataria.
P. Q. M.
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Il Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe, ogni altra domanda o eccezione respinta, così
provvede:
- accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 2797/2023
emesso dal Tribunale di Napoli Nord il 15.09.2023;
- condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite in favore di Pt_1
liquidate in complessivi € 3.192,00, di cui € 286,00 per spese ed €
[...]
2.906,00 per compensi, con attribuzione in favore dell'Avv. Valentina
Calvanese, dichiaratasi antistataria.
- condanna ai sensi dell'art. 12 bis, comma 2, d.lgs. 28/2010 al Parte_1
pagamento in favore del bilancio dello Stato della somma di € 518,00.
Così deciso in Aversa il 9/04/2025.
il Giudice
dott. Antonio Cirma
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