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Sentenza 7 maggio 2024
Sentenza 7 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 07/05/2024, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
____________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente
2) dott.ssa Marialuisa Crucitti Consigliere
3) dott.ssa Stefania Maria Gambino G. A., Relatore ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 586/2016 R.G., introitata in decisione con ordinanza resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 05.12.2022 svoltasi con le modalità di cui all'art. 221, IV comma D.L. 19-5-2020 n. 34 conv. con mod. in L. 7-7-2020 n.
77 e vertente
TRA
nato a [...] il [...] e residente in [...]
Verona 2, c.f. rappresentato e difeso, per procura in calce all'atto di CodiceFiscale_1 citazione introduttivo del giudizio di primo grado, dall'avv. Maria Luisa Franchina, c.f.
, elettivamente domiciliato presso il suo studio Via San Martino 10 C.F._2 C.F._3
Gallico 89135 Reggio Calabria, Pec Email_1
APPELLANTE
e in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA Controparte_1
, con sede legale e direzione in Bologna Via Stalingrado n.45, rappresentata e P.IVA_1 difesa, per procura a margine della comparsa di costituzione in appello, dall'avv. Luigi Ragno del foro di Messina, c.f. , Pec C.F._4 Email_2 elettivamente domiciliata in Reggio Calabria Via Cimino n. 62 presso lo studio dell'Avv.
Francesco Fabbricatore.
P. IVA: , in persona del legale rappresentante p. t., con Parte_2 P.IVA_2 sede legale in Reggio Calabria Viale Calabria n.359, rappresentata e difesa dall'avv. Corrado
Politi (c.f. , giusto mandato in atti, ed elettivamente domiciliata presso C.F._5
1 il suo studio sito in Reggio Calabria, Via S. Caterina 107/D, PEC
Email_3
APPELLATE
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n.1526 /2015 emessa il 20.11.2015 e pubblicata il 25.11.2015 dal
Tribunale di Reggio Calabria in procedimento n. 70/2006 R.G.A.C..
CONCLUSIONI
Alla udienza del 05.12.2022, svoltasi in ossequio al disposto dell'art. 221, commi 2 e 4 della legge n. 77 del 17.07.2020 - con cui si è disciplinato il regime delle udienze civili già dettato dall'articolo 83 del D.L. n. 18 del 17.3.2020 poi convertito, con modificazioni, dalla legge n.
27 del 24.04.2020 in materia di processo civile-, la parte appellante e l'appellata CP_2
precisavano le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi.
L'ulteriore parte appellata aveva precisato le conclusioni in note del 16.11.2021.
Parte appellante così concludeva: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita ogni contraria istanza disattesa e respinta così statuire: 1) Statuire che l'appellante ha diritto ad ottenere per la prestazione professionale di terzo arbitro espletata, meglio in premessa descritta, la restante somma di €. 90.000,00 con gli interessi maturati e maturandi;
2) In via gradata ed in estremo subordine, in parziale riforma dell'appellata sentenza, in via equitativa applicare un più congruo criterio proporzionalistico e disporre che l'appellante ha diritto ad un compenso pari al 70% di quello richiesto;
3) Gradatamente ed in subordine voglia disporre, ai fini del decidere, CTU al fine di fare accertare il compenso dovuto all'appellante. 4) Condannare gli appellati al pagamento delle spese e dei compensi di questo grado di giudizio da distrarre a favore del sottoscritto procuratore ai sensi dell'art. 93 cpc. In via istruttoria si chiede che
l'Ecc.ma Corte di Appello adita voglia ammettere Consulenza Tecnica di Ufficio al fine di fare accertare se con riferimento al valore della perizia contrattuale e della liquidazione del danno, tenuto conto dell'attività professionale espletata dall'appellante, la parcella presentata dall'Ing. appare o meno congrua e, in caso negativo, determinare il compenso Parte_1
spettante al terzo arbitro. L'ammissione di tale mezzo istruttorio, rilevante ai fini della decisione della causa, è stato ripetutamente chiesto e mai ammesso dal Giudice di primo grado.
Tale mezzo istruttorio, inoltre, è da ritenersi assolutamente indispensabile ai fini della decisione della causa e può essere ammesso dall'Ecc.ma Corte di Appello adita in
2 considerazione che la presente controversia è stata instaurata prima dell'entrata in vigore del
D.L. 22/06/2012 n. 83, conv. in L. 7/8/2012 n. 134.”
Per la , si precisavano le conclusioni “riportandosi integralmente a tutto quanto CP_2
chiesto, dedotto ed eccepito in comparsa di risposta, nei verbali di causa nonché nella comparsa conclusionale già depositata. insiste per il rigetto Controparte_1 integrale dell'appello proposto dall'Ing. - il quale risulta essere del tutto privo di Parte_1
qualsiasi pregio e fondamento giuridico – e, nel contestare integralmente le eccezioni ed argomentazioni rappresentate ex adverso, chiede che la causa venga assegnata a sentenza”.
Per la le conclusioni erano state rassegnate in precedente udienza, chiedendo Parte_2 di voler “Rigettare, siccome infondato in fatto ed in diritto, l'appello proposto dall'Ing.
, confermando le statuizioni contenute nella sentenza n. 1526/2015, pubblicata il Parte_1
25.11.2015, del Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile. Rigettare la richiesta istruttoria di CTU ex adverso formulata siccome esplorativa, inammissibile, irrilevante ed inconferente. In ogni caso, condannare parte appellante al pagamento delle spese e competenze del presente grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Come compendiato anche in sentenza di primo grado, con atto di citazione ritualmente notificato l'RE conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Reggio Parte_1
Calabria la società e la per sentire “1) Parte_2 Parte_3 accertare, ritenere e dichiarare la tenutezza della ditta e della Parte_2 Parte_4
in via tra di loro solidale, al pagamento del compenso professionale maturato dall'Ing.
[...]
, quale terzo perito …; 2) condannare, per l'effetto, la Parte_1 Parte_5
e la in solido tra di loro, al pagamento di tutte le somme dovute dall'Ing. Parte_4
a titolo di compenso per la prestazione professionale resa, liquidandole, in Parte_1 suo favore, per le causali esposte, nella misura di € 105.000/00=, nonché degli interessi di legge maturati e maturandi fino all'effettivo soddisfo e della rivalutazione monetaria;
con vittoria di spese e competenza di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art.
93 c.p.c. “
A supporto della pretesa esponeva: - di aver svolto attività professionale quale terzo perito nominato dal Presidente del Tribunale di Reggio Calabria in sostituzione dell'RE
nel procedimento arbitrale instauratosi tra la società e la Controparte_3 Parte_2
giusta polizza n. 0644.0591114.41, al fine di stimare e Parte_3 liquidare i danni subiti all'incendio verificatosi in data 16.08.2004 nei locali di esercizio
3 dell'attività commerciale della società convenuta;
- che nella predetta procedura la società assicuratrice aveva designato quale proprio perito liquidatore il dott. , poi Persona_1 sostituito con il dott. , e la società il dott. ; - Persona_2 Parte_2 Controparte_4 che il collegio arbitrale si era riunito svolgendo l'attività indicata in atti, dal 30.03.2005 al 11 giugno 2005 al fine di procedere al completamento di tutte quelle attività che, nonostante fossero state completate dall'ing. , erano rimaste in fase di esibizione e Controparte_3 deliberazione da parte del precedente collegio, con verifica della documentazione contabile e fiscale della e la valutazione di tutti gli elementi desumibili dagli atti acquisiti Parte_2
e prodotti dal collegio;
- che con verbale di liquidazione danni dell'11.06.2005 i danni erano stati quantificati nella complessiva somma di € 1.845.814,28; - che in pari data l'attore aveva consegnato ai due periti preavviso di parcella per complessivi € 105.000,00 da ripartire al 50% tra le rispettive parti;
- che nulla gli era stato corrisposto.
Si costituiva la compagnia di assicurazione in persona del Parte_3 legale rappresentante p. t., per resistere alla domanda e chiederne il rigetto, precisando anche: che nel corso dell'attività del primo collegio arbitrale, posta in essere dall'ing. , la CP_3 società danneggiata aveva smaltito i residui del sinistro impedendo la identificazione e catalogazione dei restanti elementi, tant'è che nel verbale della seduta del 19 gennaio 2005
l'RE si era astenuta per impossibilità a procedere a perizia;
- che era Controparte_5 stato proposto giudizio per accertamento negativo al fine di sentire dichiarare l'insussistenza di alcun obbligo risarcitorio in capo alla convenuta per violazione degli obblighi contrattuali assunti;
- che il collegio nella nuova composizione procedeva al completamento delle attività già espletate dall'RE , la quale per l'attività svolta aveva avanzato nei confronti CP_3 di essa compagnia la somma di € 109.513,46; - che l'attore non aveva proceduto alla verifica della documentazione contabile e fiscale della società , non aveva partecipato alla Parte_2 riunione del 2 maggio 2005, che la richiesta di pagamento non era stata accettata né supportata da alcuna tariffa. Chiedeva, quindi, il rigetto della domanda e vittoria di spese e competenze di lite.
Rimaneva contumace la Parte_2
La causa veniva istruita con prova documentale e con prova testimoniale e successivamente trattenuta in decisione.
Con la sentenza impugnata il Tribunale così disponeva: “- accertato il diritto dell'ing.
[...]
, nominato terzo perito, ad ottenere il compenso per l'attività professionale prestata Parte_1 in siffatta veste, condanna la società e la compagnia di assicurazione Parte_2
4 in solido tra loro, a pagare all'RE Parte_3 Parte_1 la somma di € 15.000,00 così equitativamente stabilita per le ragioni esposte in parte motiva, cui vanno aggiunti gli interessi, nella misura legale, a decorrere dalla data del verbale conclusivo della perizia contrattuale, rectius di quello liquidazione del danno;
- condanna le società e la in solido tra loro, a Parte_2 Parte_3 rimborsare all'RE , le spese di lite che vengono liquidate, con Parte_1 distrazione in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c., nella somma complessiva di
€ 5.384,01, di cui € 549,01 per spese documentate ed € 4.835,00 per compensi, oltre l'importo corrispondente al 15% della somma liquidata per compensi a titolo di spese forfettarie.”
In parte motiva veniva ricostruita la vicenda relativa alla nomina dei vari membri del Collegio, venivano analizzate le clausole contrattuali ed i provvedimenti di nomina del Tribunale di
Reggio Calabria, si qualificava la prestazione come “perizia contrattuale” o “arbitrato irrituale, come sembrerebbe leggendo l'intestazione del verbale conclusivo di liquidazione danni”, si accertava la regolarità delle nomine dei tre periti rigettando le argomentazioni difensive di parte convenuta in merito, dichiarando “il diritto dell'attore a ricevere il compenso professionale maturato quale terzo perito del collegio”, da “avvenire in siffatta solidale via”.
Il giudice di prime cure individuava l'attività svolta dall'attore per quanto così indicato: “l'ing.
ha partecipato ad otto riunioni del collegio arbitrale, l'ultima delle quali, Parte_1 quella dell'undici giugno 2005, ha prodotto il verbale conclusivo di liquidazione danni. In molte di queste riunioni, come sopra esposto, l'attività del collegio è stata puramente formale, ora di sua ricostituzione, ora di acquisizione di documentazione, ora di informazione, ora di nomina del consulente tecnico. Soltanto nella seduta de 5 aprile 2005, il terzo perito ha risolto un contrasto tra le parti, pronunciandosi a favore della prosecuzione delle attività “di mandato ritenendo che il trasporto a discarica dei residui del sinistro non è da considerarsi inadempienza di obbligo contrattuale e non limita ne condiziona l'accertamento della qualità, quantità e valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro stante la condizione in cui si trovavano al momento dell'inizio delle operazioni di smaltimento e considerate le attività di accertamento che già aveva espletato il collegio (cfr. dichiarazione dei periti in atti
e documentazione acquisita)”, (cfr. processo verbale allegato 2 memoria difensiva istruttoria attorea). Per il resto l'attività è stata, come addotto nell'atto di citazione, di esame e completamento”.
Nel determinare il quantum, sottolineava che era mancata una apposita contrattazione e non erano state indicate le tariffe da utilizzare, per cui si doveva procedere equitativamente “in
5 proporzione alla quantità e qualità delle prestazioni del mandatario e al tempo in cui le stesse sono state eseguite (Cass. Civ., sent. 795/1967) e tenendo conto, inoltre, del risultato utile conseguito (Cass. 352/1970, che sottolinea la natura equitativa delle determinazioni del compenso)”, pervenendo alla determinazione di euro 15.000,00 oltre interessi legali dalla data di conclusione della perizia al saldo.
Avverso detta pronuncia proponeva gravame il HI ritenendola viziata ed errata per errata ammissione di CTU ed errata valutazione del compenso, essendone stata erroneamente disposta la liquidazione in via equitativa senza congrua motivazione sulla natura, qualità e quantità dell'attività svolta per come risultato dagli atti di causa e dall'attività istruttoria, e valutare l'entità del danno liquidato e la intervenuta accettazione del preavviso di fattura.
Parte appellante valorizzava, a supporto, alcune dichiarazioni testimoniali e rilevava l'inattendibilità del teste . Per_1
Eccepiva, inoltre, la mancanza di motivazione congrua a supportare la quantificazione del dovuto, soprattutto, ritenendo necessario l'ausilio di un consulente.
Insisteva, quindi, in via principale nell'accoglimento della domanda come formulata, ed in via subordinata nell'accoglimento nella misura indicata dal CTU di cui chiedeva l'ammissione precisando che era “rilevante ai fini della decisione della causa, e stato ripetutamente chiesto
e mai ammesso dal Giudice di primo grado, Tale mezzo istruttorio, inoltre, è da ritenersi assolutamente indispensabile ai fini della decisione”.
Conveniva le parti per l'udienza del 15.03.2017 e rassegnava le conclusioni prima riportate.
In particolare, chiedeva “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita ogni contraria istanza disattesa e respinta così statuire: 1) Statuire che l'appellante ha diritto ad ottenere per la prestazione professionale di terzo arbitro espletata, meglio in premessa descritta, la restante somma di €. 90.000,00 con gli interessi maturati e maturandi;
2) In via gradata ed in estremo subordine, in parziale riforma dell'appellata sentenza, in via equitativa applicare un più congruo criterio proporzionalistico e disporre che l'appellante ha diritto ad un compenso pari al 70% di quello richiesto;
3) Gradatamente ed in subordine voglia disporre, ai fini del decidere, CTU al fine di fare accertare il compenso dovuto all'appellante. 4) Condannare gli appellati al pagamento delle spese e dei compensi di questo grado di giudizio da distrarre a favore del sottoscritto procuratore ai sensi dell'art. 93 cpc. In via istruttoria si chiede che
l'Ecc.ma Corte di Appello adita voglia ammettere Consulenza Tecnica di Ufficio”.
Si costituiva, con atto depositato il 10.03.2017, la già , Controparte_1 Parte_3 per chiedere in via preliminare, che in sede di udienza filtro l'appello venisse dichiarato
6 inammissibile attesa la plateale infondatezza, ed instando nel merito per il rigetto del gravame, che contestava in fatto ed in diritto, e per la conferma della sentenza impugnata.
Riproponeva tutte le eccezioni già sollevate in primo grado sulla inutilità della consulenza d'ufficio attesa l'inutilità della prestazione svolta, precisando che, a conferma, con sentenza n.
923/2016 del 03.06.2016 il Tribunale aveva accolto l'azione di accertamento negativo e dichiarato l'insussistenza di ogni obbligo risarcitorio, non avendo la società conservato “le tracce ed i residui del sinistro fino alla liquidazione del danno”, anzi avendo proceduto allo sgombero ed allo smaltimento del residuati del sinistro quando ancora le operazioni del collegio dei periti erano in corso. Rilevava, quindi, che mentre ai sensi del contratto intercorso tra le parti, il collegio arbitrale avrebbe dovuto procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese, motivo per il quale si era deciso di “procedere alla identificazione e catalogazione dei residui del sinistro all'interno del fabbricato aziendale”, fissando per il 19.1.2005 una riunione finalizzata alla ricognizione dello stato dei luoghi, la ditta danneggiata aveva smaltito in discarica tutti i residui del sinistro, condotta che aveva impedito una eventuale quantificazione del danno.
Per detto motivo deduceva l'erronea condotta del collegio arbitrale che aveva continuato le operazioni peritali senza tener conto della necessità di porre fine alla propria attività per estinzione del mandato o impossibilità di prosecuzione dello stesso, ritenendo la prestazione non dovuta, come ritenuto in citata sentenza di accertamento negativo.
Ribadiva l'infondatezza della pretesa in quanto non rapportata all'attività effettivamente svolta, poiché di mero completamento.
Sottolineava l'eccessività della pretesa dell'appellate essendosi trattata di mera attività di completamento di quella che era stata svolta dal precedente collegio peritale e contestava le avversarie deduzioni.
Chiedeva il rigetto dell'eccezione di incompatibilità o inattendibilità del teste e Per_1 richiamava le dichiarazioni testimoniali già valorizzate in sentenza gravata, contestando la richiesta di ammissione di CTU.
Concludeva, quindi, come suindicato, chiedendo la conferma integrale della sentenza n.1526/2015 pronunciata dal Tribunale di Reggio Calabria e la condanna dell'appellante al pagamento delle spese e compensi del giudizio.
Si costituiva, inoltre, la con comparsa del 22.03.2017 per contestare la Parte_2 domanda dell'appellante e tutti gli assunti difensivi poiché in contrasto con la ricostruzione fattuale e le risultanze istruttorie emerse nel giudizio di primo grado, nonché per rilevare che la
7 richiesta di liquidazione del compenso era stata vaga e generica, priva di alcuna specifica indicazione della attività posta in essere rapportata all'eccessiva misura richiesta.
Chiedeva, quindi, la conferma della sentenza impugnata, essendo la stessa priva di vizi, e si opponeva alla richiesta di ammissione della CTU.
Concludeva, pertanto, chiedendo alla Corte di voler rigettare l'appello proposto dall'Ing.
, confermare le statuizioni contenute nella sentenza n. 1526/2015, rigettare la Parte_1 richiesta istruttoria di CTU ex adverso formulata siccome esplorativa, inammissibile, irrilevante ed inconferente, condannare parte appellante al pagamento delle spese e competenze del presente grado di giudizio, con distrazione.
Instaurato il contraddittorio, con ordinanza del 14.12.2017 il Collegio, in diversa composizione, in relazione alla richiesta di ammissione di CTU così provvedeva “rilevato preliminarmente che tale istanza istruttoria risulta respinta in primo grado e non specificamente riproposta dall'allora attore in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosene desumere la rinuncia secondo il principio costantemente affermato dalla Suprema Corte …; che, ad ogni buon conto
e volendo prescindere dal suddetto aspetto (data la particolare natura della c. t. u.),
l'accertamento tecnico sollecitato da parte appellante non appare, allo stato degli atti, affatto necessario per la decisione;
che, essendo la causa matura per la decisione, le parti possono essere invitate alla precisazione delle conclusioni;
P. Q. M.
disattesa l'istanza di c. t. u., fissa per la precisazione delle conclusioni”.
In successiva udienza le parti precisavano le conclusioni riportandosi agli atti di causa.
Dopo alcuni differimenti per motivi di ufficio, all'udienza del 05.12.22, svoltasi con le modalità di cui all'art. 221, IV comma, D.L. 19-5-2020 n. 34 conv. con mod. in L. 7-7-2020 n. 77, parte appellata depositava note di trattazione scritta e precisava le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi.
Con successiva ordinanza la Corte poneva la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare si considera rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione per non possedere l'appello ragionevoli probabilità di essere accolto ex art. 348 c.p.c. proposta dalla compagnia di assicurazioni appellata, come già implicitamente disposto nella c.d. valutazione primaria di “filtro” di cui in ordinanza di invito alle parti alla precisazione delle conclusioni, così avendo la Corte già ritenuto l'insussistenza dei presupposti per la declaratoria di inammissibilità dell'appello indicata e superato l'eccezione stessa.
8 Viene anche ulteriormente rigettata la riproposizione dell'istanza di ammissione di CTU, già motivatamente disattesa in ordinanza del 14.12.17 indicata e ribadita negli ulteriori scritti difensivi.
Quanto già disposto in indicata ordinanza viene confermato, con rigetto dell'istanza.
Secondo un principio pacifico, la CTU non è mezzo istruttorio in senso proprio ma rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, cui è rimessa la facoltà di valutarne la necessità o l'opportunità ai fini della decisione nonché l'ambito di estensione, avendo la finalità di coadiuvarlo nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, per cui non può servire per colmare le lacune probatorie della parte su cui grava l'onere probatorio ed è precluso al giudice predisporre indagini tecniche a solo scopo esplorativo alla ricerca di elementi non provati (tra le altre Cass. 7 settembre 2023, n.
26048).
Dagli atti di causa si evince la natura meramente esplorativa della richiesta e la inammissibilità della stessa considerato che l'appellante non ha indicato i criteri in base ai quali è pervenuta alla quantificazione della somma richiesta, non ha articolato singole voci relative alla prestazione se indicata come complesso di specifiche attività né ha indicato se la stessa sia stata indicata in percentuale corrispondente ad un determinato parametro, non ha dato conto dei parametri utilizzati per determinare il dovuto o di alcun criterio di calcolo, e manca una qualsivoglia indicazione atta a comprendere la determinazione del quantum.
Come indicato, infatti, in sentenza di primo grado non contestata espressamente sul punto
“Parte attrice non ha allegato tariffe professionali in vigore al momento del conferimento dell'incarico gestorio valevoli per i componenti di un collegio incaricato di predisporre una perizia contrattuale, né ha esposto ragioni di fatto e di diritto tali da determinare un convincimento del Giudice nel senso di utilizzare in via analogica od estensiva altre tariffe”, ed ancora che “non ha precisato i correlati passaggi. Invero, non è dato sapere, quali siano stati gli atti di perfezione, compiutezza o integrazione posti in essere”.
Né si comprende che cosa si voglia dire rappresentando che le pregresse attività erano rimaste
“in fase di esibizione e deliberazione”.
Ne consegue che essendosi limitato ad indicare un importo complessivo e globale, senza specificazioni, a fronte della contestazione di controparte spettava al creditore dimostrare la correttezza della propria pretesa sulla base di determinati parametri, ossia che l'importo richiesto corrispondeva a quanto effettivamente dovuto, sulla base della convenzione delle parti, delle tariffe professionali applicabili o degli usi.
9 La mancanza, quindi, si supera con la determinazione del giudice ai sensi degli art. 1709 e 2225
c.c., il quale non è tenuto a nominare un consulente.
Il ricorso al consulente, infatti, non può essere ammesso in quanto volto a supplire alle carenze istruttorie delle parti o a svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di circostanze non indicate.
Il presente giudizio, inoltre, non attiene a dati tecnici non diversamente indicabili o acquisibili sicché l'accertamento dei fatti risulterebbe possibile solo a seguito di indagini supportate da specifiche competenze tecniche.
È mancata, altresì, una valida indicazione delle ragioni per le quali la parte ha ritenuto indispensabile e necessaria la CTU, né detta necessità si evince dalla disamina degli atti di causa, come chiarito già da questa Corte in precedente ordinanza in cui è stato rilevato che la stessa non appare necessaria per la decisione.
Parimenti, in primo grado la richiesta non è stata accolta in quanto ritenuta superflua (e parte attrice non ha contestato l'ordinanza chiedendone la revoca né rinnovato la richiesta in precisazione delle conclusioni e comparsa conclusionale) come implicitamente previsto nelle ordinanza e nella stessa sentenza, essendo il giudice ricorso alla determinazione equitativa del compenso sulla base degli elementi acquisiti integrati da presunzioni e da nozioni di comune esperienza e conoscenza, sufficienti a dar conto della decisione adottata.
Viene, pertanto, confermata l'ordinanza di non ammissione della consulenza, non ritenendola necessaria.
Tanto premesso, viene esaminato l'unico, se pur articolato, motivo di gravame avente ad oggetto la censura della determinazione equitativa operata dal Tribunale in quanto ritenuta non motivata, non rapportata alla natura, qualità e quantità dell'attività svolta per come risultato dagli atti di causa e dall'attività istruttoria, nonché effettuata essere senza considerare la intervenuta accettazione del preavviso di fattura.
Si ritengono necessarie alcune valutazioni preliminari alla decisione nel merito.
In particolare, con riferimento all'eccezione di definitività del preavviso di fattura, l'appellante ha evidenziato che l'Ing. ha trasmesso il preavviso di fattura ai periti delle parti Parte_1
senza ricevere in merito alcuna contestazione, asserendo che ciò avrebbe dovuto implicare la conferma della somma richiesta, in conformità anche a quanto disposto in un diverso giudizio nel quale si è affermato che “la presentazione della relativa parcella ai componenti del collegio rende la stessa immodificabile perché chi aveva interesse non ha contestato la congruità della parcella (Ordinanza 04/12/2009 G.I. Dr. Eugenio Scopelliti – Cass. Civ. N. 12231/2007)”.
10 In merito, si precisa che manca in atti la richiamata pronuncia del 2009 al fine di valutarne il contenuto e la fattispecie in esame, mentre la richiamata sentenza della Suprema Corte n. 12231 del 25 maggio 2007 è stata resa in un procedimento avente oggetto differente, essendo stato in essa espresso un principio di diritto che non trova applicazione diretta nel caso de quo in quanto la Cassazione ha affermato che l'onere di specifica contestazione, introdotto per i giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della legge n. 353 del 1990, imponendo al convenuto di prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, comporta che i suddetti fatti, qualora non siano contestati dal convenuto, debbano essere considerati incontroversi e non richiedenti una specifica dimostrazione, statuendo in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, contenuto della comparsa ex art. 167 c.p.c. ed autodeterminazione da parte del CP_6
Nel caso in esame si tratta di mera proposta di compenso consegnata da uno dei componenti del collegio tecnico agli altri, autonomamente predeterminata e senza che sia intervenuta accettazione né espressa né per facta concludentia, non essendo stata fornita alcuna dimostrazione di ciò.
È mancata, quindi, sia una accettazione specifica che il compimento di attività successive tali da potersi individuare presunzioni gravi, precise e concordanti di una accettazione.
Dall'istruttoria, inoltre, non è emersa alcuna accettazione esplicita o implicita delle controparti, anzi nel resistere al giudizio parte convenuta ha espressamente contestato la Controparte_7
pretesa, mentre si esclude che dalla contumacia dell'altra parte convenuta possa trarsi applicazione del principio della non contestazione.
La difesa dell'appellante sul punto deve essere, quindi, rigettata in quanto il preavviso di fattura può essere considerato esclusivamente come una mera proposta che non è diventata vincolate mancando espressa accettazione.
Inoltre, si conviene con parte appellata nella parte in cui ha configurato l'incarico come mandato relativo ad arbitrato irrituale o, meglio, ad una consulenza tecnica, avendo le parti demandato a terzi una dichiarazione di scienza relativa al mero accertamento e rilievo di dati tecnici (esistenza del danno, valore delle cose danneggiate, stima dell'indennizzo).
Tale patto va, infatti, qualificato come “perizia contrattuale”, anche generalmente configurata come specie appartenente al genus dell'arbitrato irrituale.
Da ciò la necessità di applicare le ordinarie regole delle obbligazioni da mandato con applicazione delle ordinarie norme del codice di rito, ed escludendosi le specifiche previsioni in materia di arbitrato.
11 Ne deriva, tra l'altro, l'inapplicabilità anche della procedura descritta dall'art. 814 C.P.C. per l'ipotesi in cui gli arbitri provvedano direttamente alla liquidazione delle spese e dell'onorario e tale liquidazione, di per sé non vincolante, non sia accettata dalle parti, trattandosi di ipotesi particolare connessa alla specialità del rito, differente da quella in esame.
Per detto motivo si ritiene inapplicabile la materia relativa alla modalità di liquidazione del collegio arbitrale dei compensi vantati o di presunti usi arbitrali, rimasti indimostrati, prevedendo l'art. 814 c.c. che, quando gli arbitri provvedono direttamente alla liquidazione delle spese e dell'onorario, tale liquidazione non è vincolante per le parti se esse non l'accettano e non, come asserisce il travisando la norma, che sia vincolante se non si Parte_1
oppongono.
Non è, infatti, sufficiente una mera inerzia, ma necessita una condotta alla quale sia riconducibile una accettazione, mancante nel caso di specie.
Non si ravvede in sentenza impugnata una difforme valutazione e quanto indicato da parte appellante non comporta alcuna incidenza diretta sulla pronuncia sia perché il giudice di prime cure ha valutato l'inquadramento della fattispecie sia perché ha determinato il corrispettivo secondo parametri equitativi che non appaiono in contrasto con la indicata qualificazione.
L'appellante, inoltre, non ha dato conto della rilevanza dell'eccezione nella quantificazione del dovuto.
Inammissibile e priva di rilievo in detta sede è, inoltre, la difesa dell' relativamente alle CP_2
vicende della successione tra i componenti del collegio e della responsabilità del HI per non avere sospeso la valutazione dei danni sussistendo una inutilità ed impossibilità della prosecuzione del mandato in considerazione della intervenuta distruzione del materiale residuo da parte della così ritenendo la prestazione non dovuta, in quanto Parte_2
l'eccezione è già stata rigettata dal Tribunale il quale, dopo ampia motivazione e ricostruzione delle vicende, ha affermato che “può affermarsi certamente il diritto dell'attore a ricevere il compenso professionale maturato quale terzo perito del collegio”, pronuncia passata in giudicato non essendo intervenuto sul punto appello principale né incidentale.
Anche una valutazione di inutilità della prestazione ai fini della determinazione è stata superata dalla sentenza impugnata, in parte non appellata incidentalmente, essendo stato precisato che la valutazione equitativa atteneva anche “al risultato utile, in questo caso, conseguito da entrambe le parti”.
Tanto considerato, l'accertamento di merito attiene unicamente alla presunta erroneità della liquidazione equitativa effettuata.
12 L'appello sul punto è infondato in quanto in sentenza impugnata non solo si è dato conto dell'intervenuta dimostrazione della fondatezza di un compenso relativo all'attività svolta ma anche della circostanza secondo cui il creditore, su cui gravava l'onere della prova, non sia riuscito a dimostrare il "quantum” né abbia prodotto elementi di calcolo idonei a suffragare la misura richiesta, essendo mancata sia la dimostrazione del dovuto corrispettivo proporzionato alla specifica natura, quantità e qualità delle prestazioni concretamente svolte, sia una determinazione contrattuale o una indicazione dei parametri di riferimento, sia l'allegazione di tariffe professionali in vigore al momento del conferimento dell'incarico gestorio valevoli per i componenti di un collegio incaricato di predisporre una perizia contrattuale, sia l'esposizione delle “ragioni di fatto e di diritto tali da determinare un convincimento del Giudice nel senso di utilizzare in via analogica od estensiva altre tariffe. Anzi, parte attrice, dimentica della previsione di cui all'art. 1709 c.c., nulla ha esposto sul punto. L'attore non ha allegato altresì
l'esistenza di usi normativi”, come indicato in sentenza impugnata. Per detto motivo si è ritenuto che “Non resta dunque che procedere a liquidare il compenso in via equitativa facendo riferimento al criterio della natura, quantità, qualità dell'attività svolta, nonché al risultato utile, in questo caso, conseguito da entrambe le parti, in ossequio alla giurisprudenza sopra richiamata.”
Nel determinare il dovuto il giudice di prime cure ha precisato di aver proceduto equitativamente “in proporzione alla quantità e qualità delle prestazioni del mandatario e al tempo in cui le stesse sono state eseguite (Cass. Civ., sent. 795/1967) e tenendo conto inoltre del risultato utile conseguito (Cass. 352/1970, che sottolinea la natura equitativa delle determinazioni del compenso)”, pervenendo alla determinazione di euro 15.000,00 oltre interessi legali dalla data di conclusione della perizia al saldo.
Ha anche ampiamente motivato sulla necessaria individuazione dell'attività concretamente effettuata dal HI, così non accogliendo la indimostrata tesi attorea di una attività di accertamento e valutazione talmente ampia e complessa da giustificare la richiesta di €
105.000,00.
Al fine di accertare in cosa sia consistita l'attività svolta, indicata dall'attore nel corso del giudizio di primo grado come “completamento di tutte quelle attività che, nonostante fossero state completate dall'Ing. , erano rimaste in fase di esibizione e Controparte_3 deliberazione da parte del precedente Collegio, rimettendo all'Ing. la verifica Parte_1
della documentazione contabile e fiscale della e la valutazione di tutti gli Parte_2
elementi desumibili dagli atti acquisiti e prodotti dal Collegio, ritenuti opportuni, necessarie e
13 conducenti per pervenire alla più esatta determinazione dei danni”, “valutazione dei danni esaminando gli innumerevoli, considerevoli e consistenti elementi di valutazione a disposizione del Collegio (dati di preesistenza fiscale, svariate centinaia di rilievi fotografici, filmati, sviluppo dei metri cubi delle merci portate a discarica, dichiarazioni notorie atti e documenti di ogni tipo e genere), che consentivano di pervenire alla precisa e puntuale ricostruzione e determinazione dell'ammontare complessivo dei danni. Inoltre i componenti il collegio sono stati ampiamente agevolati nella valutazione da una molteplicità di elementi tecnici, da raffrontare comparativamente con le risultanze dei dati contabili e fiscali della Parte_2
e “stima e liquidazione del danno e delle spese, procedendo ad un'ampia ed immane
[...]
attività di verifica di tutti gli elementi tecnici ricavabili dalle registrazioni fiscali delle merci, dall'analisi delle tipologie merceologiche esaminate nelle fatture d'acquisto e procedendo anche alla verifica delle numerose dichiarazioni testimoniali”, integralmente contestata dalla convenuta che ne ha rilevato la natura di mero completamento di quanto già ampiamente svolto dal precedente collegio e dall'ing. senza alcun impegno rilevante nei termini ex adverso CP_3
indicati, il Tribunale ha proceduto alla disamina dei verbali di incontro nonché alla valutazione delle dichiarazioni testimoniali acquisite, come riportato in sentenza.
L'attività compiuta dal è stata, quindi, correttamente ricostruita secondo quanto Parte_1
indicato nei verbali di riunione, dai quali si evince quanto segue: 1° riunione collegiale del 30 marzo 2005- ricostituzione del collegio a seguito della cessazione di attività dell'Ing. CP_3
, sopralluogo di ispezione nei luoghi del rischio, acquisizione della documentazione già
[...]
in atti (tra cui verbali redatti dal precedente collegio con allegati inventari e stime, analisi del danno redatta dal dott. , verbali identificazione merci già effettuati, dichiarazioni già CP_4
acquisite); 2° riunione 5 aprile 2005- acquisizione annotazioni già effettuate dal dott. , Per_1
acquisizione di tutta la documentazione contabile della ditta 3° riunione 11 Parte_2
aprile 2005- indicazione di aver acquisito la documentazione fiscale essendosi all'uopo recato presso lo studio del commercialista dell'azienda e determinazione di avvalersi della Dott.ssa commercialista, per le verifiche e valutazioni di tipo fiscale;
4° riunione Persona_3
02.05.2005 – rendiconto attività prestata dalla;
5° riunione 03.05.2005,- prosecuzione CP_3
mandato; 6° riunione 30.05.2005- sostituzione, con provvedimento del Presidente del Tribunale di Reggio Calabria del Perito Dott. con il Dott. ; 7° riunione Per_1 Persona_2
04.06.2005 – ricostituzione collegio e consegna documenti al nuovo membro;
8° riunione
11.06.2005- determinazione danni.
14 Dalla disamina dei verbali precedenti alla nomina del HI si evince che erano già stati effettuati tutti gli accessi, era già stata acquisita la documentazione necessaria, era stata esaminata la contabilità dell'azienda, erano state inventariate le merci ed acquisite le dichiarazioni, nonché era già stato effettuato un calcolo del danno, anche al fine di determinare un anticipo dell'indennizzo in € 500.000,00 (di cui in verbale 29.10.2004).
A conferma, come valorizzato in sentenza di primo grado, in riunione del 5 aprile 2005, il
HI aveva riconosciuto che “il precedente collegio ha svolto attività di mandato per ben sei mesi e più volte, prima del 4 novembre 2004, ha effettuato accertamenti sul luogo del sinistro….durante i sopralluoghi sono state espletate tutte le ragionevoli attività di accertamento possibili in relazione allo stato dei luoghi….accertato che per le merci parzialmente non danneggiate, situate nel cortile esterno al fabbricato, l'attività del collegio era stata approfondita ed era giunta alla identificazione catalogazione della merce non danneggiata e di quella parzialmente danneggiata….accertato che i periti delle parti ed il terzo hanno effettuato particolareggiate riprese filmate e fotografiche del luogo del sinistro e dei particolari dei resti”.
Ulteriori elementi sono stati acquisiti a mezzo dichiarazioni testimoniali.
Infatti, il teste (già nominato collaboratore un commercialista) ha riferito che Testimone_1
“durante l'incarico svolto dall'ing. erano state compiute attività di verifica della CP_3
scritture contabili e delle relative fatture, inventariazione delle merci non distrutte, valutazione dei danni alla struttura ed altre attività alle quali io non partecipavo” ed ha puntualizzato che
“l'attività … svolta era a buon punto per la valutazione del danno”, il dott. , Persona_2
che nominato in sostituzione del dott. ha partecipato alle due riunioni finali, ha Per_1 dichiarato che nella prima delle quali gli “furono chiariti i termini della controversia dall'Ing.
e dal , mentre nella seconda riunione della durata di circa 12 ore, è stato Parte_1 CP_4 deciso il lodo arbitrale” ed ha precisato che “l'attività svolta dall'Ing. è stata Parte_1 effettivamente di completamento delle attività del lodo arbitrale… ho partecipato solo a due riunioni, l'ultima delle quali era effettivamente un completamento del lavoro svolto in precedenza”, la dott.ssa (consulente ha confermato di aver fornito Tes_2 Parte_2 al la documentazione fiscale, pur non avendo conoscenza dell'attività di studio e Parte_1
disamina effettuata, attività che riferiva essere stata svolta l'Ing. , alla quale era stata già CP_3
consegnata la documentazione.
Il teste , perito della società assicuratrice, riferiva che le due riunioni a cui aveva Per_1 partecipato “si sono svolte … nella casa di abitazione dell'Ing. ” precisando Parte_1
15 che “in entrambe le due riferite circostanze, l'Ing. si è limitato ad acquisire dai Parte_1
mandatari delle parti i verbali delle precedenti riunioni del Collegio arbitrale del quale faceva parte l'ing. , oltre che i rilievi fotografici eseguiti in precedenza e le schede di CP_3
smassamento relative alle merci che erano, alla data del sinistro e nei mesi successivi, posizionate nel piazzale antistante il fabbricato commerciale”, e che “le riferite schede di smassamento contenevano articolo per articolo l'annotazione del giudizio espresso da me e dal mio contraddittore dott. circa l'effettività o meno del danneggiamento e la riferibilità CP_4 dello stesso alla causa di incendio e/o evento atmosferico… l'ing. doveva Parte_1 completare la valutazione per la formazione della maggioranza richiesta dal contratto”.
In merito a detta ultima testimonianza si rigetta l'eccezione di incapacità a testimoniare sollevata dall'appellante avendo quest'ultimo prodotto verbali di querela relativa al procedimento RGNR 1051/2008 sporta dal contro il in relazione ad Parte_1 Per_1 affermazioni che si presumevano lesive dell'onore e decoro intervenute in procedimento diverso, in cui era interessata differente ditta.
Il giudice di prime cure ha correttamente già provveduto sul punto escludendo l'incapacità e ravvisando un mero interesse di fatto.
A conferma, deve escludersi un interesse giuridico, personale, concreto del al presente Per_1
giudizio tale da legittimare la sua partecipazione, rimanendo a tale scopo irrilevante un eventuale interesse di detta persona in relazione a situazioni ed a rapporti diversi da quello oggetto della vertenza, rimasto nel caso in esame indimostrato.
Deve escludersi anche una inattendibilità in considerazione della più ampia posizione soggettiva presa di per sé, da valutarsi non aprioristicamente ma in relazione al contenuto della dichiarazione che non appare divergere da quanto risultante documentalmente o riferito dagli altri testi. Infatti, non si ravvedono in atti elementi idonei a supportare la paventata qualità di
“teste ostile, equivale a quella di un teste di parte e non imparziale e, pur se tecnicamente non incompatibile, la sua testimonianza di fatto appare essere compiacente e totalmente asservita alle posizioni della Compagnia assicuratrice della quale, peraltro, è stretto collaboratore in più sinistri”, né si evidenziano nelle dichiarazioni rese elementi di natura oggettiva a supporto dell'eccezione, mancando contraddizioni o incongruenze in quanto riferito e non divergendo ciò dagli ulteriori elementi di prova acquisiti. La credibilità del testimone, inoltre, non può essere automaticamente esclusa dall'esistenza di rapporti professionali con le parti né dall'essere stata contro di lui presentata querela successivamente alla costituzione delle parti
16 per vicende estranee al giudizio, mancando anche la indicazione di un eventuale interesse ad un determinato esito della lite oggetto di testimonianza.
Da ciò il rigetto dell'eccezione e la conferma della sentenza gravata anche sul punto.
Analogamente, viene rigettato l'appello in merito all'inattendibilità del teste Controparte_4
riconosciuta dal Tribunale per essere risultate le dichiarazioni dallo stesso rese contrastanti con quanto emerso documentalmente dai processi verbali delle riunioni e riferita dagli altri testi oltre che generiche, prive di riferimenti temporali, spaziali.
Il teste indicato, infatti, ha dichiarato che l'ing. aveva espletato ampia attività, tra Parte_1
cui rispondere a tutti i quesiti rimasti inevasi del precedente perito, esaminare oltre 1000 fatture ed espletare attività di indagine supplementare relativa alla controversia sulla rimozione dei residui del sinistro, circostanze che non trovano conferma nei verbali, oltre che essere state smentite dagli altri testi e dagli atti di causa, oltre che vaghe, non essendo stato indicato in cosa sia consistita l'attività necessaria a rispondere i quesiti, quanto siano state esaminate le fatture, in cosa sia consistita l'attività supplementare specie a fronte dell'intervenuto smaltimento delle rimanenze che aveva impedito la identificazione e catalogazione dei restanti elementi.
Per detti motivi quanto riferito non può essere prudentemente apprezzato come idoneo a dimostrare in maniera circostanziata l'attività, dovendosi attribuire valore preminente a quanto di diverso emerso dagli atti e dalle dichiarazioni rese dagli altri pesti escussi.
Da quanto indicato consegue la correttezza della sentenza nella parte in cui si è affermato che
“può logicamente dedursi che: l'ing. ha partecipato ad otto riunioni del Parte_1 collegio arbitrale, l'ultima delle quali, quella dell'undici giugno 2005, ha prodotto il verbale conclusivo di liquidazione danni. In molte di queste riunioni, come sopra esposto, l'attività del collegio è stata puramente formale, ora di sua ricostituzione, ora di acquisizione di documentazione, ora di informazione, ora di nomina del consulente tecnico. Soltanto nella seduta de 5 aprile 2005, il terzo perito ha risolto un contrasto tra le parti, pronunciandosi a favore della prosecuzione delle attività di mandato ritenendo che il trasporto a discarica dei residui del sinistro non è da considerarsi inadempienza di obbligo contrattuale e non limita ne condiziona l'accertamento della qualità, quantità e valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro stante la condizione in cui si trovavano al momento dell'inizio delle operazioni di smaltimento e considerate le attività di accertamento che già aveva espletato il collegio (cfr. dichiarazione dei periti in atti e documentazione acquisita)”, (cfr. processo verbale allegato 2 memoria difensiva istruttoria attorea). Per il resto l'attività è stata, come
17 addotto nell'atto di citazione, di esame e completamento rispetto a quanto precedentemente svolto”.
Ad ulteriore conferma, in atto di citazione introduttivo del giudizio l'attore aveva affermato che sin dal primo incontro l'attività era stata “di completamento di tutte quelle attività che, nonostante fossero state completate dall'ing. , erano rimaste in fase di Controparte_3 esibizione e deliberazione da parte del precedente Collegio”, senza dimostrare la incidenza proporzionale dell'apporto professionale dei due tecnici che si erano succeduti nell'unico incarico, le specifiche prestazioni poste in essere, quali attività erano rimaste in fase di
“esibizione e deliberazione” e cosa era stato ulteriormente necessario effettuare, così da giustificare la domanda.
Spettando al creditore dimostrare, a fronte della contestazione dell'altra parte, la correttezza della propria pretesa, come già indicato, l'appellante ha anche nel presente grado di fornire ogni ulteriore elemento atto a dimostrare l'erroneità di quanto già riconosciuto dal giudice di primo grado, a giustificare sia la richiesta che il perché sia ritenuta equa una diversa decurtazione nella minore misura in atto di impugnazione. Le domande nelle misure indicate sono rimaste infondata ed indimostrate.
La Corte ritiene, infatti, infondata la pretesa in quanto la somma di € 105.000,00, che l'appellante indica ammontante “al lordo a circa il 5,5% del valore del danno oggetto della perizia, che al netto si riduce al 4%”, ma invero pari al 5,69 del capitale, non trova corrispondenza in alcuna norma o tabella, è indeterminata e non è dato comprendere secondo quali calcoli si sia pervenuto alla sua quantificazione.
Non è stato, inoltre, provata una esclusiva attività di perizia o un rinnovo di tutto quanto prestato, ma unicamente un completamento rispetto a quanto già posto in essere, così da non potersi equitativamente configurare il diritto ad un unico e complessivo compenso ma doversi equitativamente proporzionare il compenso relativo alla quantità e qualità della prestazione alla minor misura connessa all'avvicendarsi nell'incarico ed all'attività effettivamente prestata dai due ingegneri, con la differente incidenza emersa dagli stessi verbali di riunione in favore del primo consulente.
La misura di compenso deve, comunque, tener conto dell'attività prestata e del risultato finale complessivo, e quindi del valore del danno stimato di € 1.845.814,28.
Giova ricordare che chi invoca una prestazione, anche per consentire l'applicazione dell'esercizio del potere di liquidazione in via equitativa, è sempre tenuto ad offrire elementi di giudizio tali da permettere al giudice non solo di verificarne l'esistenza, ma anche di
18 determinare l'entità in maniera sufficientemente precisa e adeguatamente argomentata secondo criteri logici e razionalmente giustificati, attività mancata, se pur ciò non si applica in caso di prestazioni professionali, per le quali non può essere rigetta la domanda, secondo quanto previsto da pacifico orientamento giurisprudenziale, condiviso in sentenza, in base al quale “In tema di compenso per l'attività svolta dal professionista, il giudice, indipendentemente dalla specifica richiesta del medesimo, a fronte di risultanze processuali carenti sul "quantum" ed in difetto di tariffe professionali e di usi, non può rigettare la domanda di pagamento del compenso, assumendo l'omesso assolvimento di un onere probatorio in ordine alla misura del medesimo, bensì deve determinarlo, ai sensi degli artt. 1709 e 2225 cod. civ., con criterio equitativo ispirato alla proporzionalità del corrispettivo con la natura, quantità e qualità delle prestazioni eseguite e con il risultato utile conseguito dal committente” (ex plurimis, Cass
24/04/2018, n. 1005, Cass. 31/03/2014, n. 7510; Cass. 18/09/1995, n. 9829, Cass. 18/09/1995,
n. 9829).
In base agli indicati elementi, considerata la riconosciuta attività peritale e la mancata indicazione di parametri normativi o contrattuali o di tabelle applicabili, la valutazione è stata, effettuata in conformità delle regole di diritto, utilizzando, come già detto, “un criterio di proporzione con l'entità delle prestazioni eseguite dal mandatario…..con il risultato utile conseguito dai mandanti”, così da pervenire, “in difetto di criteri ulteriori e diversi e di maggiori specificazione sull'incarico e sulle prestazioni rese”, ad una determinazione del compenso in cui non si ravvedono vizi o incongruità.
Il provvedimento impugnato ha, pertanto, correttamente assolto all'onere di verificare la natura e le caratteristiche dell'attività prestata, di individuare secondo il prudente apprezzamento quali erano i criteri idonei ad orientare, sia pure in via orientativa, la liquidazione e dando conto della mancata indicazione di tabelle o parametri ai quali poter ricorrere, così da dover il giudice valutare autonomamente quale fosse la misura del compenso reputata congrua.
Ed invero, l'appellante non ha fornito indicazione di specifiche censure sul perché detta somma sarebbe insufficiente né ha indicato una modalità alternativa di quantificazione che giustificasse la differente pretesa.
La determinazione, quindi, non è carente di motivazione essendo stati indicati, almeno sommariamente e nell'ambito dell'ampio potere discrezionale che è proprio del giudice, le prestazioni in ordine alle quali il compenso spettava, la correlata impossibilità di ricondurne la quantificazione alle specifiche tariffe professionali vigenti o agli usi e della proporzionalità delle somme fissate con il tipo di prestazioni rese e con il vantaggio derivatone per il cliente,
19 l'entità della somma liquidata dal collegio, così dando conto delle ragioni del processo logico sul quale essa è fondata.
La valutazione, inoltre, appare condivisibile anche poiché rapportabile, in via analogica, alle differenti tabelle arbitrali del tempo ed al DM 182/2002, che prevedeva, all'art. 3 che per la perizia o la consulenza tecnica in materia di valutazione di situazioni aziendali, patrimoni, diritti a titolo di risarcimento di danni (come compatibile al caso in esame) “spetta al perito o al consulente tecnico un onorario determinato ai sensi dell'articolo 2 e ridotto della metà”, tale da corrispondere ad un valore proporzionale equitativamente rapportabile a quanto indicato in sentenza, considerando la complessità dell'indagine, il valore della perizia e la durata dell'incarico.
Per i motivi suindicati, l'appello va integralmente rigettato con piena conferma della sentenza impugnata.
In applicazione del principio della soccombenza, va pronunciata, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di questo grado di giudizio in favore delle parti appellate. Le stesse vanno liquidate con applicazione dei parametri di cui al D.M. 13 agosto 2022 n. 147, essendosi le prestazioni professionali concluse dopo la data della sua entrata in vigore, in rapporto al valore della somma che ha formato oggetto dell'impugnazione indicata in sentenza gravata (rientrante nei parametri da 5.000 a 26.000 € ), nella misura, corrispondente ai minimi tariffari attesa la riproposizione dei motivi e delle difese già esposte in primo grado e la mancanza di questioni particolari di diritto, di € 2.906,00 per ogni singola parte, di cui €
567,00 per studio, € 461,00 per fase introduttiva, € 922,00 per fase di trattazione ed € 956,00 per fase decisionale, oltre al rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del legale della ex art. 93 c.p.c., che ne ha fatto espressa Parte_2
richiesta.
Da atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del Dpr 30 maggio 2002, n. 115 in ordine all'obbligo di versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro la e la Parte_1 Controparte_8 Parte_2
in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., avverso la sentenza n.1526 /2015 emessa
[...]
il 20.11.2015 e pubblicata il 25.11.2015 dal Tribunale di Reggio Calabria, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
20 1.- rigetta l'appello confermando la sentenza impugnata;
2- condanna l'appellante alla rifusione delle spese di questo grado di giudizio in favore delle parti appellate, quantificate in € 2.906,00 per ogni singola parte, oltre al rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del legale della ex Parte_2
art. 93 c.p.c. che ne ha fatto espressa richiesta;
3- da atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del Dpr 30 maggio 2002, n. 115 in ordine all'obbligo di versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso, in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della sezione civile della Corte
d'Appello, in data 29.04.2024
La Giudice ausiliario estensore La Presidente
(Dott.ssa Stefania Maria Gambino) (dott.ssa Morabito Patrizia)
21
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
____________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente
2) dott.ssa Marialuisa Crucitti Consigliere
3) dott.ssa Stefania Maria Gambino G. A., Relatore ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 586/2016 R.G., introitata in decisione con ordinanza resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 05.12.2022 svoltasi con le modalità di cui all'art. 221, IV comma D.L. 19-5-2020 n. 34 conv. con mod. in L. 7-7-2020 n.
77 e vertente
TRA
nato a [...] il [...] e residente in [...]
Verona 2, c.f. rappresentato e difeso, per procura in calce all'atto di CodiceFiscale_1 citazione introduttivo del giudizio di primo grado, dall'avv. Maria Luisa Franchina, c.f.
, elettivamente domiciliato presso il suo studio Via San Martino 10 C.F._2 C.F._3
Gallico 89135 Reggio Calabria, Pec Email_1
APPELLANTE
e in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA Controparte_1
, con sede legale e direzione in Bologna Via Stalingrado n.45, rappresentata e P.IVA_1 difesa, per procura a margine della comparsa di costituzione in appello, dall'avv. Luigi Ragno del foro di Messina, c.f. , Pec C.F._4 Email_2 elettivamente domiciliata in Reggio Calabria Via Cimino n. 62 presso lo studio dell'Avv.
Francesco Fabbricatore.
P. IVA: , in persona del legale rappresentante p. t., con Parte_2 P.IVA_2 sede legale in Reggio Calabria Viale Calabria n.359, rappresentata e difesa dall'avv. Corrado
Politi (c.f. , giusto mandato in atti, ed elettivamente domiciliata presso C.F._5
1 il suo studio sito in Reggio Calabria, Via S. Caterina 107/D, PEC
Email_3
APPELLATE
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n.1526 /2015 emessa il 20.11.2015 e pubblicata il 25.11.2015 dal
Tribunale di Reggio Calabria in procedimento n. 70/2006 R.G.A.C..
CONCLUSIONI
Alla udienza del 05.12.2022, svoltasi in ossequio al disposto dell'art. 221, commi 2 e 4 della legge n. 77 del 17.07.2020 - con cui si è disciplinato il regime delle udienze civili già dettato dall'articolo 83 del D.L. n. 18 del 17.3.2020 poi convertito, con modificazioni, dalla legge n.
27 del 24.04.2020 in materia di processo civile-, la parte appellante e l'appellata CP_2
precisavano le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi.
L'ulteriore parte appellata aveva precisato le conclusioni in note del 16.11.2021.
Parte appellante così concludeva: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita ogni contraria istanza disattesa e respinta così statuire: 1) Statuire che l'appellante ha diritto ad ottenere per la prestazione professionale di terzo arbitro espletata, meglio in premessa descritta, la restante somma di €. 90.000,00 con gli interessi maturati e maturandi;
2) In via gradata ed in estremo subordine, in parziale riforma dell'appellata sentenza, in via equitativa applicare un più congruo criterio proporzionalistico e disporre che l'appellante ha diritto ad un compenso pari al 70% di quello richiesto;
3) Gradatamente ed in subordine voglia disporre, ai fini del decidere, CTU al fine di fare accertare il compenso dovuto all'appellante. 4) Condannare gli appellati al pagamento delle spese e dei compensi di questo grado di giudizio da distrarre a favore del sottoscritto procuratore ai sensi dell'art. 93 cpc. In via istruttoria si chiede che
l'Ecc.ma Corte di Appello adita voglia ammettere Consulenza Tecnica di Ufficio al fine di fare accertare se con riferimento al valore della perizia contrattuale e della liquidazione del danno, tenuto conto dell'attività professionale espletata dall'appellante, la parcella presentata dall'Ing. appare o meno congrua e, in caso negativo, determinare il compenso Parte_1
spettante al terzo arbitro. L'ammissione di tale mezzo istruttorio, rilevante ai fini della decisione della causa, è stato ripetutamente chiesto e mai ammesso dal Giudice di primo grado.
Tale mezzo istruttorio, inoltre, è da ritenersi assolutamente indispensabile ai fini della decisione della causa e può essere ammesso dall'Ecc.ma Corte di Appello adita in
2 considerazione che la presente controversia è stata instaurata prima dell'entrata in vigore del
D.L. 22/06/2012 n. 83, conv. in L. 7/8/2012 n. 134.”
Per la , si precisavano le conclusioni “riportandosi integralmente a tutto quanto CP_2
chiesto, dedotto ed eccepito in comparsa di risposta, nei verbali di causa nonché nella comparsa conclusionale già depositata. insiste per il rigetto Controparte_1 integrale dell'appello proposto dall'Ing. - il quale risulta essere del tutto privo di Parte_1
qualsiasi pregio e fondamento giuridico – e, nel contestare integralmente le eccezioni ed argomentazioni rappresentate ex adverso, chiede che la causa venga assegnata a sentenza”.
Per la le conclusioni erano state rassegnate in precedente udienza, chiedendo Parte_2 di voler “Rigettare, siccome infondato in fatto ed in diritto, l'appello proposto dall'Ing.
, confermando le statuizioni contenute nella sentenza n. 1526/2015, pubblicata il Parte_1
25.11.2015, del Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile. Rigettare la richiesta istruttoria di CTU ex adverso formulata siccome esplorativa, inammissibile, irrilevante ed inconferente. In ogni caso, condannare parte appellante al pagamento delle spese e competenze del presente grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Come compendiato anche in sentenza di primo grado, con atto di citazione ritualmente notificato l'RE conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Reggio Parte_1
Calabria la società e la per sentire “1) Parte_2 Parte_3 accertare, ritenere e dichiarare la tenutezza della ditta e della Parte_2 Parte_4
in via tra di loro solidale, al pagamento del compenso professionale maturato dall'Ing.
[...]
, quale terzo perito …; 2) condannare, per l'effetto, la Parte_1 Parte_5
e la in solido tra di loro, al pagamento di tutte le somme dovute dall'Ing. Parte_4
a titolo di compenso per la prestazione professionale resa, liquidandole, in Parte_1 suo favore, per le causali esposte, nella misura di € 105.000/00=, nonché degli interessi di legge maturati e maturandi fino all'effettivo soddisfo e della rivalutazione monetaria;
con vittoria di spese e competenza di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art.
93 c.p.c. “
A supporto della pretesa esponeva: - di aver svolto attività professionale quale terzo perito nominato dal Presidente del Tribunale di Reggio Calabria in sostituzione dell'RE
nel procedimento arbitrale instauratosi tra la società e la Controparte_3 Parte_2
giusta polizza n. 0644.0591114.41, al fine di stimare e Parte_3 liquidare i danni subiti all'incendio verificatosi in data 16.08.2004 nei locali di esercizio
3 dell'attività commerciale della società convenuta;
- che nella predetta procedura la società assicuratrice aveva designato quale proprio perito liquidatore il dott. , poi Persona_1 sostituito con il dott. , e la società il dott. ; - Persona_2 Parte_2 Controparte_4 che il collegio arbitrale si era riunito svolgendo l'attività indicata in atti, dal 30.03.2005 al 11 giugno 2005 al fine di procedere al completamento di tutte quelle attività che, nonostante fossero state completate dall'ing. , erano rimaste in fase di esibizione e Controparte_3 deliberazione da parte del precedente collegio, con verifica della documentazione contabile e fiscale della e la valutazione di tutti gli elementi desumibili dagli atti acquisiti Parte_2
e prodotti dal collegio;
- che con verbale di liquidazione danni dell'11.06.2005 i danni erano stati quantificati nella complessiva somma di € 1.845.814,28; - che in pari data l'attore aveva consegnato ai due periti preavviso di parcella per complessivi € 105.000,00 da ripartire al 50% tra le rispettive parti;
- che nulla gli era stato corrisposto.
Si costituiva la compagnia di assicurazione in persona del Parte_3 legale rappresentante p. t., per resistere alla domanda e chiederne il rigetto, precisando anche: che nel corso dell'attività del primo collegio arbitrale, posta in essere dall'ing. , la CP_3 società danneggiata aveva smaltito i residui del sinistro impedendo la identificazione e catalogazione dei restanti elementi, tant'è che nel verbale della seduta del 19 gennaio 2005
l'RE si era astenuta per impossibilità a procedere a perizia;
- che era Controparte_5 stato proposto giudizio per accertamento negativo al fine di sentire dichiarare l'insussistenza di alcun obbligo risarcitorio in capo alla convenuta per violazione degli obblighi contrattuali assunti;
- che il collegio nella nuova composizione procedeva al completamento delle attività già espletate dall'RE , la quale per l'attività svolta aveva avanzato nei confronti CP_3 di essa compagnia la somma di € 109.513,46; - che l'attore non aveva proceduto alla verifica della documentazione contabile e fiscale della società , non aveva partecipato alla Parte_2 riunione del 2 maggio 2005, che la richiesta di pagamento non era stata accettata né supportata da alcuna tariffa. Chiedeva, quindi, il rigetto della domanda e vittoria di spese e competenze di lite.
Rimaneva contumace la Parte_2
La causa veniva istruita con prova documentale e con prova testimoniale e successivamente trattenuta in decisione.
Con la sentenza impugnata il Tribunale così disponeva: “- accertato il diritto dell'ing.
[...]
, nominato terzo perito, ad ottenere il compenso per l'attività professionale prestata Parte_1 in siffatta veste, condanna la società e la compagnia di assicurazione Parte_2
4 in solido tra loro, a pagare all'RE Parte_3 Parte_1 la somma di € 15.000,00 così equitativamente stabilita per le ragioni esposte in parte motiva, cui vanno aggiunti gli interessi, nella misura legale, a decorrere dalla data del verbale conclusivo della perizia contrattuale, rectius di quello liquidazione del danno;
- condanna le società e la in solido tra loro, a Parte_2 Parte_3 rimborsare all'RE , le spese di lite che vengono liquidate, con Parte_1 distrazione in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c., nella somma complessiva di
€ 5.384,01, di cui € 549,01 per spese documentate ed € 4.835,00 per compensi, oltre l'importo corrispondente al 15% della somma liquidata per compensi a titolo di spese forfettarie.”
In parte motiva veniva ricostruita la vicenda relativa alla nomina dei vari membri del Collegio, venivano analizzate le clausole contrattuali ed i provvedimenti di nomina del Tribunale di
Reggio Calabria, si qualificava la prestazione come “perizia contrattuale” o “arbitrato irrituale, come sembrerebbe leggendo l'intestazione del verbale conclusivo di liquidazione danni”, si accertava la regolarità delle nomine dei tre periti rigettando le argomentazioni difensive di parte convenuta in merito, dichiarando “il diritto dell'attore a ricevere il compenso professionale maturato quale terzo perito del collegio”, da “avvenire in siffatta solidale via”.
Il giudice di prime cure individuava l'attività svolta dall'attore per quanto così indicato: “l'ing.
ha partecipato ad otto riunioni del collegio arbitrale, l'ultima delle quali, Parte_1 quella dell'undici giugno 2005, ha prodotto il verbale conclusivo di liquidazione danni. In molte di queste riunioni, come sopra esposto, l'attività del collegio è stata puramente formale, ora di sua ricostituzione, ora di acquisizione di documentazione, ora di informazione, ora di nomina del consulente tecnico. Soltanto nella seduta de 5 aprile 2005, il terzo perito ha risolto un contrasto tra le parti, pronunciandosi a favore della prosecuzione delle attività “di mandato ritenendo che il trasporto a discarica dei residui del sinistro non è da considerarsi inadempienza di obbligo contrattuale e non limita ne condiziona l'accertamento della qualità, quantità e valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro stante la condizione in cui si trovavano al momento dell'inizio delle operazioni di smaltimento e considerate le attività di accertamento che già aveva espletato il collegio (cfr. dichiarazione dei periti in atti
e documentazione acquisita)”, (cfr. processo verbale allegato 2 memoria difensiva istruttoria attorea). Per il resto l'attività è stata, come addotto nell'atto di citazione, di esame e completamento”.
Nel determinare il quantum, sottolineava che era mancata una apposita contrattazione e non erano state indicate le tariffe da utilizzare, per cui si doveva procedere equitativamente “in
5 proporzione alla quantità e qualità delle prestazioni del mandatario e al tempo in cui le stesse sono state eseguite (Cass. Civ., sent. 795/1967) e tenendo conto, inoltre, del risultato utile conseguito (Cass. 352/1970, che sottolinea la natura equitativa delle determinazioni del compenso)”, pervenendo alla determinazione di euro 15.000,00 oltre interessi legali dalla data di conclusione della perizia al saldo.
Avverso detta pronuncia proponeva gravame il HI ritenendola viziata ed errata per errata ammissione di CTU ed errata valutazione del compenso, essendone stata erroneamente disposta la liquidazione in via equitativa senza congrua motivazione sulla natura, qualità e quantità dell'attività svolta per come risultato dagli atti di causa e dall'attività istruttoria, e valutare l'entità del danno liquidato e la intervenuta accettazione del preavviso di fattura.
Parte appellante valorizzava, a supporto, alcune dichiarazioni testimoniali e rilevava l'inattendibilità del teste . Per_1
Eccepiva, inoltre, la mancanza di motivazione congrua a supportare la quantificazione del dovuto, soprattutto, ritenendo necessario l'ausilio di un consulente.
Insisteva, quindi, in via principale nell'accoglimento della domanda come formulata, ed in via subordinata nell'accoglimento nella misura indicata dal CTU di cui chiedeva l'ammissione precisando che era “rilevante ai fini della decisione della causa, e stato ripetutamente chiesto
e mai ammesso dal Giudice di primo grado, Tale mezzo istruttorio, inoltre, è da ritenersi assolutamente indispensabile ai fini della decisione”.
Conveniva le parti per l'udienza del 15.03.2017 e rassegnava le conclusioni prima riportate.
In particolare, chiedeva “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita ogni contraria istanza disattesa e respinta così statuire: 1) Statuire che l'appellante ha diritto ad ottenere per la prestazione professionale di terzo arbitro espletata, meglio in premessa descritta, la restante somma di €. 90.000,00 con gli interessi maturati e maturandi;
2) In via gradata ed in estremo subordine, in parziale riforma dell'appellata sentenza, in via equitativa applicare un più congruo criterio proporzionalistico e disporre che l'appellante ha diritto ad un compenso pari al 70% di quello richiesto;
3) Gradatamente ed in subordine voglia disporre, ai fini del decidere, CTU al fine di fare accertare il compenso dovuto all'appellante. 4) Condannare gli appellati al pagamento delle spese e dei compensi di questo grado di giudizio da distrarre a favore del sottoscritto procuratore ai sensi dell'art. 93 cpc. In via istruttoria si chiede che
l'Ecc.ma Corte di Appello adita voglia ammettere Consulenza Tecnica di Ufficio”.
Si costituiva, con atto depositato il 10.03.2017, la già , Controparte_1 Parte_3 per chiedere in via preliminare, che in sede di udienza filtro l'appello venisse dichiarato
6 inammissibile attesa la plateale infondatezza, ed instando nel merito per il rigetto del gravame, che contestava in fatto ed in diritto, e per la conferma della sentenza impugnata.
Riproponeva tutte le eccezioni già sollevate in primo grado sulla inutilità della consulenza d'ufficio attesa l'inutilità della prestazione svolta, precisando che, a conferma, con sentenza n.
923/2016 del 03.06.2016 il Tribunale aveva accolto l'azione di accertamento negativo e dichiarato l'insussistenza di ogni obbligo risarcitorio, non avendo la società conservato “le tracce ed i residui del sinistro fino alla liquidazione del danno”, anzi avendo proceduto allo sgombero ed allo smaltimento del residuati del sinistro quando ancora le operazioni del collegio dei periti erano in corso. Rilevava, quindi, che mentre ai sensi del contratto intercorso tra le parti, il collegio arbitrale avrebbe dovuto procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese, motivo per il quale si era deciso di “procedere alla identificazione e catalogazione dei residui del sinistro all'interno del fabbricato aziendale”, fissando per il 19.1.2005 una riunione finalizzata alla ricognizione dello stato dei luoghi, la ditta danneggiata aveva smaltito in discarica tutti i residui del sinistro, condotta che aveva impedito una eventuale quantificazione del danno.
Per detto motivo deduceva l'erronea condotta del collegio arbitrale che aveva continuato le operazioni peritali senza tener conto della necessità di porre fine alla propria attività per estinzione del mandato o impossibilità di prosecuzione dello stesso, ritenendo la prestazione non dovuta, come ritenuto in citata sentenza di accertamento negativo.
Ribadiva l'infondatezza della pretesa in quanto non rapportata all'attività effettivamente svolta, poiché di mero completamento.
Sottolineava l'eccessività della pretesa dell'appellate essendosi trattata di mera attività di completamento di quella che era stata svolta dal precedente collegio peritale e contestava le avversarie deduzioni.
Chiedeva il rigetto dell'eccezione di incompatibilità o inattendibilità del teste e Per_1 richiamava le dichiarazioni testimoniali già valorizzate in sentenza gravata, contestando la richiesta di ammissione di CTU.
Concludeva, quindi, come suindicato, chiedendo la conferma integrale della sentenza n.1526/2015 pronunciata dal Tribunale di Reggio Calabria e la condanna dell'appellante al pagamento delle spese e compensi del giudizio.
Si costituiva, inoltre, la con comparsa del 22.03.2017 per contestare la Parte_2 domanda dell'appellante e tutti gli assunti difensivi poiché in contrasto con la ricostruzione fattuale e le risultanze istruttorie emerse nel giudizio di primo grado, nonché per rilevare che la
7 richiesta di liquidazione del compenso era stata vaga e generica, priva di alcuna specifica indicazione della attività posta in essere rapportata all'eccessiva misura richiesta.
Chiedeva, quindi, la conferma della sentenza impugnata, essendo la stessa priva di vizi, e si opponeva alla richiesta di ammissione della CTU.
Concludeva, pertanto, chiedendo alla Corte di voler rigettare l'appello proposto dall'Ing.
, confermare le statuizioni contenute nella sentenza n. 1526/2015, rigettare la Parte_1 richiesta istruttoria di CTU ex adverso formulata siccome esplorativa, inammissibile, irrilevante ed inconferente, condannare parte appellante al pagamento delle spese e competenze del presente grado di giudizio, con distrazione.
Instaurato il contraddittorio, con ordinanza del 14.12.2017 il Collegio, in diversa composizione, in relazione alla richiesta di ammissione di CTU così provvedeva “rilevato preliminarmente che tale istanza istruttoria risulta respinta in primo grado e non specificamente riproposta dall'allora attore in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosene desumere la rinuncia secondo il principio costantemente affermato dalla Suprema Corte …; che, ad ogni buon conto
e volendo prescindere dal suddetto aspetto (data la particolare natura della c. t. u.),
l'accertamento tecnico sollecitato da parte appellante non appare, allo stato degli atti, affatto necessario per la decisione;
che, essendo la causa matura per la decisione, le parti possono essere invitate alla precisazione delle conclusioni;
P. Q. M.
disattesa l'istanza di c. t. u., fissa per la precisazione delle conclusioni”.
In successiva udienza le parti precisavano le conclusioni riportandosi agli atti di causa.
Dopo alcuni differimenti per motivi di ufficio, all'udienza del 05.12.22, svoltasi con le modalità di cui all'art. 221, IV comma, D.L. 19-5-2020 n. 34 conv. con mod. in L. 7-7-2020 n. 77, parte appellata depositava note di trattazione scritta e precisava le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi.
Con successiva ordinanza la Corte poneva la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare si considera rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione per non possedere l'appello ragionevoli probabilità di essere accolto ex art. 348 c.p.c. proposta dalla compagnia di assicurazioni appellata, come già implicitamente disposto nella c.d. valutazione primaria di “filtro” di cui in ordinanza di invito alle parti alla precisazione delle conclusioni, così avendo la Corte già ritenuto l'insussistenza dei presupposti per la declaratoria di inammissibilità dell'appello indicata e superato l'eccezione stessa.
8 Viene anche ulteriormente rigettata la riproposizione dell'istanza di ammissione di CTU, già motivatamente disattesa in ordinanza del 14.12.17 indicata e ribadita negli ulteriori scritti difensivi.
Quanto già disposto in indicata ordinanza viene confermato, con rigetto dell'istanza.
Secondo un principio pacifico, la CTU non è mezzo istruttorio in senso proprio ma rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, cui è rimessa la facoltà di valutarne la necessità o l'opportunità ai fini della decisione nonché l'ambito di estensione, avendo la finalità di coadiuvarlo nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, per cui non può servire per colmare le lacune probatorie della parte su cui grava l'onere probatorio ed è precluso al giudice predisporre indagini tecniche a solo scopo esplorativo alla ricerca di elementi non provati (tra le altre Cass. 7 settembre 2023, n.
26048).
Dagli atti di causa si evince la natura meramente esplorativa della richiesta e la inammissibilità della stessa considerato che l'appellante non ha indicato i criteri in base ai quali è pervenuta alla quantificazione della somma richiesta, non ha articolato singole voci relative alla prestazione se indicata come complesso di specifiche attività né ha indicato se la stessa sia stata indicata in percentuale corrispondente ad un determinato parametro, non ha dato conto dei parametri utilizzati per determinare il dovuto o di alcun criterio di calcolo, e manca una qualsivoglia indicazione atta a comprendere la determinazione del quantum.
Come indicato, infatti, in sentenza di primo grado non contestata espressamente sul punto
“Parte attrice non ha allegato tariffe professionali in vigore al momento del conferimento dell'incarico gestorio valevoli per i componenti di un collegio incaricato di predisporre una perizia contrattuale, né ha esposto ragioni di fatto e di diritto tali da determinare un convincimento del Giudice nel senso di utilizzare in via analogica od estensiva altre tariffe”, ed ancora che “non ha precisato i correlati passaggi. Invero, non è dato sapere, quali siano stati gli atti di perfezione, compiutezza o integrazione posti in essere”.
Né si comprende che cosa si voglia dire rappresentando che le pregresse attività erano rimaste
“in fase di esibizione e deliberazione”.
Ne consegue che essendosi limitato ad indicare un importo complessivo e globale, senza specificazioni, a fronte della contestazione di controparte spettava al creditore dimostrare la correttezza della propria pretesa sulla base di determinati parametri, ossia che l'importo richiesto corrispondeva a quanto effettivamente dovuto, sulla base della convenzione delle parti, delle tariffe professionali applicabili o degli usi.
9 La mancanza, quindi, si supera con la determinazione del giudice ai sensi degli art. 1709 e 2225
c.c., il quale non è tenuto a nominare un consulente.
Il ricorso al consulente, infatti, non può essere ammesso in quanto volto a supplire alle carenze istruttorie delle parti o a svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di circostanze non indicate.
Il presente giudizio, inoltre, non attiene a dati tecnici non diversamente indicabili o acquisibili sicché l'accertamento dei fatti risulterebbe possibile solo a seguito di indagini supportate da specifiche competenze tecniche.
È mancata, altresì, una valida indicazione delle ragioni per le quali la parte ha ritenuto indispensabile e necessaria la CTU, né detta necessità si evince dalla disamina degli atti di causa, come chiarito già da questa Corte in precedente ordinanza in cui è stato rilevato che la stessa non appare necessaria per la decisione.
Parimenti, in primo grado la richiesta non è stata accolta in quanto ritenuta superflua (e parte attrice non ha contestato l'ordinanza chiedendone la revoca né rinnovato la richiesta in precisazione delle conclusioni e comparsa conclusionale) come implicitamente previsto nelle ordinanza e nella stessa sentenza, essendo il giudice ricorso alla determinazione equitativa del compenso sulla base degli elementi acquisiti integrati da presunzioni e da nozioni di comune esperienza e conoscenza, sufficienti a dar conto della decisione adottata.
Viene, pertanto, confermata l'ordinanza di non ammissione della consulenza, non ritenendola necessaria.
Tanto premesso, viene esaminato l'unico, se pur articolato, motivo di gravame avente ad oggetto la censura della determinazione equitativa operata dal Tribunale in quanto ritenuta non motivata, non rapportata alla natura, qualità e quantità dell'attività svolta per come risultato dagli atti di causa e dall'attività istruttoria, nonché effettuata essere senza considerare la intervenuta accettazione del preavviso di fattura.
Si ritengono necessarie alcune valutazioni preliminari alla decisione nel merito.
In particolare, con riferimento all'eccezione di definitività del preavviso di fattura, l'appellante ha evidenziato che l'Ing. ha trasmesso il preavviso di fattura ai periti delle parti Parte_1
senza ricevere in merito alcuna contestazione, asserendo che ciò avrebbe dovuto implicare la conferma della somma richiesta, in conformità anche a quanto disposto in un diverso giudizio nel quale si è affermato che “la presentazione della relativa parcella ai componenti del collegio rende la stessa immodificabile perché chi aveva interesse non ha contestato la congruità della parcella (Ordinanza 04/12/2009 G.I. Dr. Eugenio Scopelliti – Cass. Civ. N. 12231/2007)”.
10 In merito, si precisa che manca in atti la richiamata pronuncia del 2009 al fine di valutarne il contenuto e la fattispecie in esame, mentre la richiamata sentenza della Suprema Corte n. 12231 del 25 maggio 2007 è stata resa in un procedimento avente oggetto differente, essendo stato in essa espresso un principio di diritto che non trova applicazione diretta nel caso de quo in quanto la Cassazione ha affermato che l'onere di specifica contestazione, introdotto per i giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della legge n. 353 del 1990, imponendo al convenuto di prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, comporta che i suddetti fatti, qualora non siano contestati dal convenuto, debbano essere considerati incontroversi e non richiedenti una specifica dimostrazione, statuendo in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, contenuto della comparsa ex art. 167 c.p.c. ed autodeterminazione da parte del CP_6
Nel caso in esame si tratta di mera proposta di compenso consegnata da uno dei componenti del collegio tecnico agli altri, autonomamente predeterminata e senza che sia intervenuta accettazione né espressa né per facta concludentia, non essendo stata fornita alcuna dimostrazione di ciò.
È mancata, quindi, sia una accettazione specifica che il compimento di attività successive tali da potersi individuare presunzioni gravi, precise e concordanti di una accettazione.
Dall'istruttoria, inoltre, non è emersa alcuna accettazione esplicita o implicita delle controparti, anzi nel resistere al giudizio parte convenuta ha espressamente contestato la Controparte_7
pretesa, mentre si esclude che dalla contumacia dell'altra parte convenuta possa trarsi applicazione del principio della non contestazione.
La difesa dell'appellante sul punto deve essere, quindi, rigettata in quanto il preavviso di fattura può essere considerato esclusivamente come una mera proposta che non è diventata vincolate mancando espressa accettazione.
Inoltre, si conviene con parte appellata nella parte in cui ha configurato l'incarico come mandato relativo ad arbitrato irrituale o, meglio, ad una consulenza tecnica, avendo le parti demandato a terzi una dichiarazione di scienza relativa al mero accertamento e rilievo di dati tecnici (esistenza del danno, valore delle cose danneggiate, stima dell'indennizzo).
Tale patto va, infatti, qualificato come “perizia contrattuale”, anche generalmente configurata come specie appartenente al genus dell'arbitrato irrituale.
Da ciò la necessità di applicare le ordinarie regole delle obbligazioni da mandato con applicazione delle ordinarie norme del codice di rito, ed escludendosi le specifiche previsioni in materia di arbitrato.
11 Ne deriva, tra l'altro, l'inapplicabilità anche della procedura descritta dall'art. 814 C.P.C. per l'ipotesi in cui gli arbitri provvedano direttamente alla liquidazione delle spese e dell'onorario e tale liquidazione, di per sé non vincolante, non sia accettata dalle parti, trattandosi di ipotesi particolare connessa alla specialità del rito, differente da quella in esame.
Per detto motivo si ritiene inapplicabile la materia relativa alla modalità di liquidazione del collegio arbitrale dei compensi vantati o di presunti usi arbitrali, rimasti indimostrati, prevedendo l'art. 814 c.c. che, quando gli arbitri provvedono direttamente alla liquidazione delle spese e dell'onorario, tale liquidazione non è vincolante per le parti se esse non l'accettano e non, come asserisce il travisando la norma, che sia vincolante se non si Parte_1
oppongono.
Non è, infatti, sufficiente una mera inerzia, ma necessita una condotta alla quale sia riconducibile una accettazione, mancante nel caso di specie.
Non si ravvede in sentenza impugnata una difforme valutazione e quanto indicato da parte appellante non comporta alcuna incidenza diretta sulla pronuncia sia perché il giudice di prime cure ha valutato l'inquadramento della fattispecie sia perché ha determinato il corrispettivo secondo parametri equitativi che non appaiono in contrasto con la indicata qualificazione.
L'appellante, inoltre, non ha dato conto della rilevanza dell'eccezione nella quantificazione del dovuto.
Inammissibile e priva di rilievo in detta sede è, inoltre, la difesa dell' relativamente alle CP_2
vicende della successione tra i componenti del collegio e della responsabilità del HI per non avere sospeso la valutazione dei danni sussistendo una inutilità ed impossibilità della prosecuzione del mandato in considerazione della intervenuta distruzione del materiale residuo da parte della così ritenendo la prestazione non dovuta, in quanto Parte_2
l'eccezione è già stata rigettata dal Tribunale il quale, dopo ampia motivazione e ricostruzione delle vicende, ha affermato che “può affermarsi certamente il diritto dell'attore a ricevere il compenso professionale maturato quale terzo perito del collegio”, pronuncia passata in giudicato non essendo intervenuto sul punto appello principale né incidentale.
Anche una valutazione di inutilità della prestazione ai fini della determinazione è stata superata dalla sentenza impugnata, in parte non appellata incidentalmente, essendo stato precisato che la valutazione equitativa atteneva anche “al risultato utile, in questo caso, conseguito da entrambe le parti”.
Tanto considerato, l'accertamento di merito attiene unicamente alla presunta erroneità della liquidazione equitativa effettuata.
12 L'appello sul punto è infondato in quanto in sentenza impugnata non solo si è dato conto dell'intervenuta dimostrazione della fondatezza di un compenso relativo all'attività svolta ma anche della circostanza secondo cui il creditore, su cui gravava l'onere della prova, non sia riuscito a dimostrare il "quantum” né abbia prodotto elementi di calcolo idonei a suffragare la misura richiesta, essendo mancata sia la dimostrazione del dovuto corrispettivo proporzionato alla specifica natura, quantità e qualità delle prestazioni concretamente svolte, sia una determinazione contrattuale o una indicazione dei parametri di riferimento, sia l'allegazione di tariffe professionali in vigore al momento del conferimento dell'incarico gestorio valevoli per i componenti di un collegio incaricato di predisporre una perizia contrattuale, sia l'esposizione delle “ragioni di fatto e di diritto tali da determinare un convincimento del Giudice nel senso di utilizzare in via analogica od estensiva altre tariffe. Anzi, parte attrice, dimentica della previsione di cui all'art. 1709 c.c., nulla ha esposto sul punto. L'attore non ha allegato altresì
l'esistenza di usi normativi”, come indicato in sentenza impugnata. Per detto motivo si è ritenuto che “Non resta dunque che procedere a liquidare il compenso in via equitativa facendo riferimento al criterio della natura, quantità, qualità dell'attività svolta, nonché al risultato utile, in questo caso, conseguito da entrambe le parti, in ossequio alla giurisprudenza sopra richiamata.”
Nel determinare il dovuto il giudice di prime cure ha precisato di aver proceduto equitativamente “in proporzione alla quantità e qualità delle prestazioni del mandatario e al tempo in cui le stesse sono state eseguite (Cass. Civ., sent. 795/1967) e tenendo conto inoltre del risultato utile conseguito (Cass. 352/1970, che sottolinea la natura equitativa delle determinazioni del compenso)”, pervenendo alla determinazione di euro 15.000,00 oltre interessi legali dalla data di conclusione della perizia al saldo.
Ha anche ampiamente motivato sulla necessaria individuazione dell'attività concretamente effettuata dal HI, così non accogliendo la indimostrata tesi attorea di una attività di accertamento e valutazione talmente ampia e complessa da giustificare la richiesta di €
105.000,00.
Al fine di accertare in cosa sia consistita l'attività svolta, indicata dall'attore nel corso del giudizio di primo grado come “completamento di tutte quelle attività che, nonostante fossero state completate dall'Ing. , erano rimaste in fase di esibizione e Controparte_3 deliberazione da parte del precedente Collegio, rimettendo all'Ing. la verifica Parte_1
della documentazione contabile e fiscale della e la valutazione di tutti gli Parte_2
elementi desumibili dagli atti acquisiti e prodotti dal Collegio, ritenuti opportuni, necessarie e
13 conducenti per pervenire alla più esatta determinazione dei danni”, “valutazione dei danni esaminando gli innumerevoli, considerevoli e consistenti elementi di valutazione a disposizione del Collegio (dati di preesistenza fiscale, svariate centinaia di rilievi fotografici, filmati, sviluppo dei metri cubi delle merci portate a discarica, dichiarazioni notorie atti e documenti di ogni tipo e genere), che consentivano di pervenire alla precisa e puntuale ricostruzione e determinazione dell'ammontare complessivo dei danni. Inoltre i componenti il collegio sono stati ampiamente agevolati nella valutazione da una molteplicità di elementi tecnici, da raffrontare comparativamente con le risultanze dei dati contabili e fiscali della Parte_2
e “stima e liquidazione del danno e delle spese, procedendo ad un'ampia ed immane
[...]
attività di verifica di tutti gli elementi tecnici ricavabili dalle registrazioni fiscali delle merci, dall'analisi delle tipologie merceologiche esaminate nelle fatture d'acquisto e procedendo anche alla verifica delle numerose dichiarazioni testimoniali”, integralmente contestata dalla convenuta che ne ha rilevato la natura di mero completamento di quanto già ampiamente svolto dal precedente collegio e dall'ing. senza alcun impegno rilevante nei termini ex adverso CP_3
indicati, il Tribunale ha proceduto alla disamina dei verbali di incontro nonché alla valutazione delle dichiarazioni testimoniali acquisite, come riportato in sentenza.
L'attività compiuta dal è stata, quindi, correttamente ricostruita secondo quanto Parte_1
indicato nei verbali di riunione, dai quali si evince quanto segue: 1° riunione collegiale del 30 marzo 2005- ricostituzione del collegio a seguito della cessazione di attività dell'Ing. CP_3
, sopralluogo di ispezione nei luoghi del rischio, acquisizione della documentazione già
[...]
in atti (tra cui verbali redatti dal precedente collegio con allegati inventari e stime, analisi del danno redatta dal dott. , verbali identificazione merci già effettuati, dichiarazioni già CP_4
acquisite); 2° riunione 5 aprile 2005- acquisizione annotazioni già effettuate dal dott. , Per_1
acquisizione di tutta la documentazione contabile della ditta 3° riunione 11 Parte_2
aprile 2005- indicazione di aver acquisito la documentazione fiscale essendosi all'uopo recato presso lo studio del commercialista dell'azienda e determinazione di avvalersi della Dott.ssa commercialista, per le verifiche e valutazioni di tipo fiscale;
4° riunione Persona_3
02.05.2005 – rendiconto attività prestata dalla;
5° riunione 03.05.2005,- prosecuzione CP_3
mandato; 6° riunione 30.05.2005- sostituzione, con provvedimento del Presidente del Tribunale di Reggio Calabria del Perito Dott. con il Dott. ; 7° riunione Per_1 Persona_2
04.06.2005 – ricostituzione collegio e consegna documenti al nuovo membro;
8° riunione
11.06.2005- determinazione danni.
14 Dalla disamina dei verbali precedenti alla nomina del HI si evince che erano già stati effettuati tutti gli accessi, era già stata acquisita la documentazione necessaria, era stata esaminata la contabilità dell'azienda, erano state inventariate le merci ed acquisite le dichiarazioni, nonché era già stato effettuato un calcolo del danno, anche al fine di determinare un anticipo dell'indennizzo in € 500.000,00 (di cui in verbale 29.10.2004).
A conferma, come valorizzato in sentenza di primo grado, in riunione del 5 aprile 2005, il
HI aveva riconosciuto che “il precedente collegio ha svolto attività di mandato per ben sei mesi e più volte, prima del 4 novembre 2004, ha effettuato accertamenti sul luogo del sinistro….durante i sopralluoghi sono state espletate tutte le ragionevoli attività di accertamento possibili in relazione allo stato dei luoghi….accertato che per le merci parzialmente non danneggiate, situate nel cortile esterno al fabbricato, l'attività del collegio era stata approfondita ed era giunta alla identificazione catalogazione della merce non danneggiata e di quella parzialmente danneggiata….accertato che i periti delle parti ed il terzo hanno effettuato particolareggiate riprese filmate e fotografiche del luogo del sinistro e dei particolari dei resti”.
Ulteriori elementi sono stati acquisiti a mezzo dichiarazioni testimoniali.
Infatti, il teste (già nominato collaboratore un commercialista) ha riferito che Testimone_1
“durante l'incarico svolto dall'ing. erano state compiute attività di verifica della CP_3
scritture contabili e delle relative fatture, inventariazione delle merci non distrutte, valutazione dei danni alla struttura ed altre attività alle quali io non partecipavo” ed ha puntualizzato che
“l'attività … svolta era a buon punto per la valutazione del danno”, il dott. , Persona_2
che nominato in sostituzione del dott. ha partecipato alle due riunioni finali, ha Per_1 dichiarato che nella prima delle quali gli “furono chiariti i termini della controversia dall'Ing.
e dal , mentre nella seconda riunione della durata di circa 12 ore, è stato Parte_1 CP_4 deciso il lodo arbitrale” ed ha precisato che “l'attività svolta dall'Ing. è stata Parte_1 effettivamente di completamento delle attività del lodo arbitrale… ho partecipato solo a due riunioni, l'ultima delle quali era effettivamente un completamento del lavoro svolto in precedenza”, la dott.ssa (consulente ha confermato di aver fornito Tes_2 Parte_2 al la documentazione fiscale, pur non avendo conoscenza dell'attività di studio e Parte_1
disamina effettuata, attività che riferiva essere stata svolta l'Ing. , alla quale era stata già CP_3
consegnata la documentazione.
Il teste , perito della società assicuratrice, riferiva che le due riunioni a cui aveva Per_1 partecipato “si sono svolte … nella casa di abitazione dell'Ing. ” precisando Parte_1
15 che “in entrambe le due riferite circostanze, l'Ing. si è limitato ad acquisire dai Parte_1
mandatari delle parti i verbali delle precedenti riunioni del Collegio arbitrale del quale faceva parte l'ing. , oltre che i rilievi fotografici eseguiti in precedenza e le schede di CP_3
smassamento relative alle merci che erano, alla data del sinistro e nei mesi successivi, posizionate nel piazzale antistante il fabbricato commerciale”, e che “le riferite schede di smassamento contenevano articolo per articolo l'annotazione del giudizio espresso da me e dal mio contraddittore dott. circa l'effettività o meno del danneggiamento e la riferibilità CP_4 dello stesso alla causa di incendio e/o evento atmosferico… l'ing. doveva Parte_1 completare la valutazione per la formazione della maggioranza richiesta dal contratto”.
In merito a detta ultima testimonianza si rigetta l'eccezione di incapacità a testimoniare sollevata dall'appellante avendo quest'ultimo prodotto verbali di querela relativa al procedimento RGNR 1051/2008 sporta dal contro il in relazione ad Parte_1 Per_1 affermazioni che si presumevano lesive dell'onore e decoro intervenute in procedimento diverso, in cui era interessata differente ditta.
Il giudice di prime cure ha correttamente già provveduto sul punto escludendo l'incapacità e ravvisando un mero interesse di fatto.
A conferma, deve escludersi un interesse giuridico, personale, concreto del al presente Per_1
giudizio tale da legittimare la sua partecipazione, rimanendo a tale scopo irrilevante un eventuale interesse di detta persona in relazione a situazioni ed a rapporti diversi da quello oggetto della vertenza, rimasto nel caso in esame indimostrato.
Deve escludersi anche una inattendibilità in considerazione della più ampia posizione soggettiva presa di per sé, da valutarsi non aprioristicamente ma in relazione al contenuto della dichiarazione che non appare divergere da quanto risultante documentalmente o riferito dagli altri testi. Infatti, non si ravvedono in atti elementi idonei a supportare la paventata qualità di
“teste ostile, equivale a quella di un teste di parte e non imparziale e, pur se tecnicamente non incompatibile, la sua testimonianza di fatto appare essere compiacente e totalmente asservita alle posizioni della Compagnia assicuratrice della quale, peraltro, è stretto collaboratore in più sinistri”, né si evidenziano nelle dichiarazioni rese elementi di natura oggettiva a supporto dell'eccezione, mancando contraddizioni o incongruenze in quanto riferito e non divergendo ciò dagli ulteriori elementi di prova acquisiti. La credibilità del testimone, inoltre, non può essere automaticamente esclusa dall'esistenza di rapporti professionali con le parti né dall'essere stata contro di lui presentata querela successivamente alla costituzione delle parti
16 per vicende estranee al giudizio, mancando anche la indicazione di un eventuale interesse ad un determinato esito della lite oggetto di testimonianza.
Da ciò il rigetto dell'eccezione e la conferma della sentenza gravata anche sul punto.
Analogamente, viene rigettato l'appello in merito all'inattendibilità del teste Controparte_4
riconosciuta dal Tribunale per essere risultate le dichiarazioni dallo stesso rese contrastanti con quanto emerso documentalmente dai processi verbali delle riunioni e riferita dagli altri testi oltre che generiche, prive di riferimenti temporali, spaziali.
Il teste indicato, infatti, ha dichiarato che l'ing. aveva espletato ampia attività, tra Parte_1
cui rispondere a tutti i quesiti rimasti inevasi del precedente perito, esaminare oltre 1000 fatture ed espletare attività di indagine supplementare relativa alla controversia sulla rimozione dei residui del sinistro, circostanze che non trovano conferma nei verbali, oltre che essere state smentite dagli altri testi e dagli atti di causa, oltre che vaghe, non essendo stato indicato in cosa sia consistita l'attività necessaria a rispondere i quesiti, quanto siano state esaminate le fatture, in cosa sia consistita l'attività supplementare specie a fronte dell'intervenuto smaltimento delle rimanenze che aveva impedito la identificazione e catalogazione dei restanti elementi.
Per detti motivi quanto riferito non può essere prudentemente apprezzato come idoneo a dimostrare in maniera circostanziata l'attività, dovendosi attribuire valore preminente a quanto di diverso emerso dagli atti e dalle dichiarazioni rese dagli altri pesti escussi.
Da quanto indicato consegue la correttezza della sentenza nella parte in cui si è affermato che
“può logicamente dedursi che: l'ing. ha partecipato ad otto riunioni del Parte_1 collegio arbitrale, l'ultima delle quali, quella dell'undici giugno 2005, ha prodotto il verbale conclusivo di liquidazione danni. In molte di queste riunioni, come sopra esposto, l'attività del collegio è stata puramente formale, ora di sua ricostituzione, ora di acquisizione di documentazione, ora di informazione, ora di nomina del consulente tecnico. Soltanto nella seduta de 5 aprile 2005, il terzo perito ha risolto un contrasto tra le parti, pronunciandosi a favore della prosecuzione delle attività di mandato ritenendo che il trasporto a discarica dei residui del sinistro non è da considerarsi inadempienza di obbligo contrattuale e non limita ne condiziona l'accertamento della qualità, quantità e valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro stante la condizione in cui si trovavano al momento dell'inizio delle operazioni di smaltimento e considerate le attività di accertamento che già aveva espletato il collegio (cfr. dichiarazione dei periti in atti e documentazione acquisita)”, (cfr. processo verbale allegato 2 memoria difensiva istruttoria attorea). Per il resto l'attività è stata, come
17 addotto nell'atto di citazione, di esame e completamento rispetto a quanto precedentemente svolto”.
Ad ulteriore conferma, in atto di citazione introduttivo del giudizio l'attore aveva affermato che sin dal primo incontro l'attività era stata “di completamento di tutte quelle attività che, nonostante fossero state completate dall'ing. , erano rimaste in fase di Controparte_3 esibizione e deliberazione da parte del precedente Collegio”, senza dimostrare la incidenza proporzionale dell'apporto professionale dei due tecnici che si erano succeduti nell'unico incarico, le specifiche prestazioni poste in essere, quali attività erano rimaste in fase di
“esibizione e deliberazione” e cosa era stato ulteriormente necessario effettuare, così da giustificare la domanda.
Spettando al creditore dimostrare, a fronte della contestazione dell'altra parte, la correttezza della propria pretesa, come già indicato, l'appellante ha anche nel presente grado di fornire ogni ulteriore elemento atto a dimostrare l'erroneità di quanto già riconosciuto dal giudice di primo grado, a giustificare sia la richiesta che il perché sia ritenuta equa una diversa decurtazione nella minore misura in atto di impugnazione. Le domande nelle misure indicate sono rimaste infondata ed indimostrate.
La Corte ritiene, infatti, infondata la pretesa in quanto la somma di € 105.000,00, che l'appellante indica ammontante “al lordo a circa il 5,5% del valore del danno oggetto della perizia, che al netto si riduce al 4%”, ma invero pari al 5,69 del capitale, non trova corrispondenza in alcuna norma o tabella, è indeterminata e non è dato comprendere secondo quali calcoli si sia pervenuto alla sua quantificazione.
Non è stato, inoltre, provata una esclusiva attività di perizia o un rinnovo di tutto quanto prestato, ma unicamente un completamento rispetto a quanto già posto in essere, così da non potersi equitativamente configurare il diritto ad un unico e complessivo compenso ma doversi equitativamente proporzionare il compenso relativo alla quantità e qualità della prestazione alla minor misura connessa all'avvicendarsi nell'incarico ed all'attività effettivamente prestata dai due ingegneri, con la differente incidenza emersa dagli stessi verbali di riunione in favore del primo consulente.
La misura di compenso deve, comunque, tener conto dell'attività prestata e del risultato finale complessivo, e quindi del valore del danno stimato di € 1.845.814,28.
Giova ricordare che chi invoca una prestazione, anche per consentire l'applicazione dell'esercizio del potere di liquidazione in via equitativa, è sempre tenuto ad offrire elementi di giudizio tali da permettere al giudice non solo di verificarne l'esistenza, ma anche di
18 determinare l'entità in maniera sufficientemente precisa e adeguatamente argomentata secondo criteri logici e razionalmente giustificati, attività mancata, se pur ciò non si applica in caso di prestazioni professionali, per le quali non può essere rigetta la domanda, secondo quanto previsto da pacifico orientamento giurisprudenziale, condiviso in sentenza, in base al quale “In tema di compenso per l'attività svolta dal professionista, il giudice, indipendentemente dalla specifica richiesta del medesimo, a fronte di risultanze processuali carenti sul "quantum" ed in difetto di tariffe professionali e di usi, non può rigettare la domanda di pagamento del compenso, assumendo l'omesso assolvimento di un onere probatorio in ordine alla misura del medesimo, bensì deve determinarlo, ai sensi degli artt. 1709 e 2225 cod. civ., con criterio equitativo ispirato alla proporzionalità del corrispettivo con la natura, quantità e qualità delle prestazioni eseguite e con il risultato utile conseguito dal committente” (ex plurimis, Cass
24/04/2018, n. 1005, Cass. 31/03/2014, n. 7510; Cass. 18/09/1995, n. 9829, Cass. 18/09/1995,
n. 9829).
In base agli indicati elementi, considerata la riconosciuta attività peritale e la mancata indicazione di parametri normativi o contrattuali o di tabelle applicabili, la valutazione è stata, effettuata in conformità delle regole di diritto, utilizzando, come già detto, “un criterio di proporzione con l'entità delle prestazioni eseguite dal mandatario…..con il risultato utile conseguito dai mandanti”, così da pervenire, “in difetto di criteri ulteriori e diversi e di maggiori specificazione sull'incarico e sulle prestazioni rese”, ad una determinazione del compenso in cui non si ravvedono vizi o incongruità.
Il provvedimento impugnato ha, pertanto, correttamente assolto all'onere di verificare la natura e le caratteristiche dell'attività prestata, di individuare secondo il prudente apprezzamento quali erano i criteri idonei ad orientare, sia pure in via orientativa, la liquidazione e dando conto della mancata indicazione di tabelle o parametri ai quali poter ricorrere, così da dover il giudice valutare autonomamente quale fosse la misura del compenso reputata congrua.
Ed invero, l'appellante non ha fornito indicazione di specifiche censure sul perché detta somma sarebbe insufficiente né ha indicato una modalità alternativa di quantificazione che giustificasse la differente pretesa.
La determinazione, quindi, non è carente di motivazione essendo stati indicati, almeno sommariamente e nell'ambito dell'ampio potere discrezionale che è proprio del giudice, le prestazioni in ordine alle quali il compenso spettava, la correlata impossibilità di ricondurne la quantificazione alle specifiche tariffe professionali vigenti o agli usi e della proporzionalità delle somme fissate con il tipo di prestazioni rese e con il vantaggio derivatone per il cliente,
19 l'entità della somma liquidata dal collegio, così dando conto delle ragioni del processo logico sul quale essa è fondata.
La valutazione, inoltre, appare condivisibile anche poiché rapportabile, in via analogica, alle differenti tabelle arbitrali del tempo ed al DM 182/2002, che prevedeva, all'art. 3 che per la perizia o la consulenza tecnica in materia di valutazione di situazioni aziendali, patrimoni, diritti a titolo di risarcimento di danni (come compatibile al caso in esame) “spetta al perito o al consulente tecnico un onorario determinato ai sensi dell'articolo 2 e ridotto della metà”, tale da corrispondere ad un valore proporzionale equitativamente rapportabile a quanto indicato in sentenza, considerando la complessità dell'indagine, il valore della perizia e la durata dell'incarico.
Per i motivi suindicati, l'appello va integralmente rigettato con piena conferma della sentenza impugnata.
In applicazione del principio della soccombenza, va pronunciata, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di questo grado di giudizio in favore delle parti appellate. Le stesse vanno liquidate con applicazione dei parametri di cui al D.M. 13 agosto 2022 n. 147, essendosi le prestazioni professionali concluse dopo la data della sua entrata in vigore, in rapporto al valore della somma che ha formato oggetto dell'impugnazione indicata in sentenza gravata (rientrante nei parametri da 5.000 a 26.000 € ), nella misura, corrispondente ai minimi tariffari attesa la riproposizione dei motivi e delle difese già esposte in primo grado e la mancanza di questioni particolari di diritto, di € 2.906,00 per ogni singola parte, di cui €
567,00 per studio, € 461,00 per fase introduttiva, € 922,00 per fase di trattazione ed € 956,00 per fase decisionale, oltre al rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del legale della ex art. 93 c.p.c., che ne ha fatto espressa Parte_2
richiesta.
Da atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del Dpr 30 maggio 2002, n. 115 in ordine all'obbligo di versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro la e la Parte_1 Controparte_8 Parte_2
in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., avverso la sentenza n.1526 /2015 emessa
[...]
il 20.11.2015 e pubblicata il 25.11.2015 dal Tribunale di Reggio Calabria, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
20 1.- rigetta l'appello confermando la sentenza impugnata;
2- condanna l'appellante alla rifusione delle spese di questo grado di giudizio in favore delle parti appellate, quantificate in € 2.906,00 per ogni singola parte, oltre al rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del legale della ex Parte_2
art. 93 c.p.c. che ne ha fatto espressa richiesta;
3- da atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del Dpr 30 maggio 2002, n. 115 in ordine all'obbligo di versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso, in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della sezione civile della Corte
d'Appello, in data 29.04.2024
La Giudice ausiliario estensore La Presidente
(Dott.ssa Stefania Maria Gambino) (dott.ssa Morabito Patrizia)
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