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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. X, sentenza 21/01/2026, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 260/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ACCONCIA RENATO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4084/2025 depositato il 10/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Casagiove - Piazza Municipio 81022 Casagiove CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIM.PAG. n. 02820259003460204000 IMU 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrenteinsiste per le spese di giudizio
Resistente//
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, come rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, con tempestivo ricorso notificato in data 11 settembre 2025 all'Agenzia delle Entrate – Riscossione e al Comune di Casagiove ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 02820259003460204000, notificata in data 12.06.2025 di complessivi € 144.21, riferita ad IMU annualità 2010.
Con la memoria di costituzione in giudizio in data 10 ottobre 2025 deduce la prescrizione del relativo credito, in quanto l'atto presupposto del provvedimento impugnato e precisamente la cartella di pagamento n.
02820140026839805000 sarebbe stata notificata in data 9 dicembre 2014, il difetto di motivazione del provvedimento impugnato e la mancata indicazione del criterio di calcolo delle sanzioni ed interessi.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione, regolarmente costituita in giudizio in data 22 ottobre 2025 fa in particolare presente che "a seguito di approfondita verifica della posizione debitoria è emersa l'intervenuta prescrizione della cartella di pagamento n. 02820140026839805000, ragione per la quale la pretesa fiscale oggetto di contestazione deve considerarsi non suscettibile di alcuna realizzazione;
di conseguenza, in relazione all'atto n. 02820140026839805000, nulla è dovuto dal ricorrente" e chiede quindi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
Il Comune di Casagiove regolarmente costituito in giudizio in data 22 dicembre 2025 chiede il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La adita Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato per intervenuta prescrizione del credito preteso, prescrizione peraltro riconosciuta anche dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, senza tuttavia annullare il provvedimento impugnato. Assorbite le restanti doglianze.
Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna ciascuna parte resistente al pagamento di euro 100,00 oltre accessori di legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Caserta in data 13 gennaio 2026. Il Giudice monocratico dr. IA AT
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ACCONCIA RENATO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4084/2025 depositato il 10/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Casagiove - Piazza Municipio 81022 Casagiove CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIM.PAG. n. 02820259003460204000 IMU 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrenteinsiste per le spese di giudizio
Resistente//
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, come rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, con tempestivo ricorso notificato in data 11 settembre 2025 all'Agenzia delle Entrate – Riscossione e al Comune di Casagiove ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 02820259003460204000, notificata in data 12.06.2025 di complessivi € 144.21, riferita ad IMU annualità 2010.
Con la memoria di costituzione in giudizio in data 10 ottobre 2025 deduce la prescrizione del relativo credito, in quanto l'atto presupposto del provvedimento impugnato e precisamente la cartella di pagamento n.
02820140026839805000 sarebbe stata notificata in data 9 dicembre 2014, il difetto di motivazione del provvedimento impugnato e la mancata indicazione del criterio di calcolo delle sanzioni ed interessi.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione, regolarmente costituita in giudizio in data 22 ottobre 2025 fa in particolare presente che "a seguito di approfondita verifica della posizione debitoria è emersa l'intervenuta prescrizione della cartella di pagamento n. 02820140026839805000, ragione per la quale la pretesa fiscale oggetto di contestazione deve considerarsi non suscettibile di alcuna realizzazione;
di conseguenza, in relazione all'atto n. 02820140026839805000, nulla è dovuto dal ricorrente" e chiede quindi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
Il Comune di Casagiove regolarmente costituito in giudizio in data 22 dicembre 2025 chiede il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La adita Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato per intervenuta prescrizione del credito preteso, prescrizione peraltro riconosciuta anche dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, senza tuttavia annullare il provvedimento impugnato. Assorbite le restanti doglianze.
Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna ciascuna parte resistente al pagamento di euro 100,00 oltre accessori di legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Caserta in data 13 gennaio 2026. Il Giudice monocratico dr. IA AT