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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 10/06/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
1
N. R.G. 344/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
IC CA Presidente
Francesco IA Ciaralli Giudice
AL RE Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Mocenigo, n. 16, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Roberta Nocente, che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso
ADOTTANTE
e elettivamente domiciliato in Roma, Via Mocenigo, n. 16, presso lo CP_1 studio dell'Avv. Milena Piccolomini, che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso
ADOTTANDO
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 27.01.2025, ha agito per l'adozione del Parte_1 maggiorenne rappresentando la sussistenza dei requisiti di legge. CP_1
All'udienza del 21.05.2025, sono stati ascoltati l'adottante, l'adottando e la madre dell'adottando, le parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa è stata oggetto di discussione orale e trattenuta in decisione al Collegio. 2
Deve essere dato atto della sussistenza dei requisiti di legge per l'adozione del maggiorenne da parte di . CP_1 Parte_1
In primo luogo, risulta che l'adottante (nato in data [...]) ha Parte_1 compiuto quarantasette anni di età e l'adottando (nato in data [...]) CP_1 diciannove anni di età, con conseguente superamento della differenza di diciotto anni tra l'età dell'adottante e dell'adottando.
In secondo luogo, deve essere dato atto del pieno consenso all'adozione, rappresentato in sede di udienza, sia da parte dell'adottante, sia da parte dell'adottando, sia da parte della madre dell'adottando ( . Testimone_1
Diversamente, il padre dell'adottando ( risulta irreperibile da plurimi Persona_1 anni e dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale, con sentenza del Tribunale di
Roma del 15.07.2016.
Deve aggiungersi che l'adottante non ha figli maggiorenni e l'adottando non è coniugato.
In relazione all'interesse dell'adottando all'adozione e all'instaurazione di un legame giuridico con l'adottante, deve tenersi conto dello stretto legame che è venuto a sorgere tra gli stessi, nato e sviluppatosi fin dai primi incontri tra i medesimi.
Tale legame è stato confermato da tutti i soggetti sentiti, che hanno messo in evidenza il forte legame e la complicità esistente tra gli stessi.
Inoltre, è emerso che l'adottante è in grado di fornire supporto e stabilità economica all'adottando, avendolo assistito e continuando ad assisterlo nel proprio percorso di crescita e di studio.
Dunque, non può che ritenersi sussistente anche il requisito della convenienza dell'adozione per l'adottando, come previsto dall'art. 312, n. 2, c.c.
Alla luce di quanto indicato, la domanda di adozione da parte dell'adottante Pt_1
nei confronti dell'adottando deve essere accolta.
[...] CP_1
Infine, l'adottando ha chiesto di anteporre il cognome del padre adottante al proprio, ai sensi dell'art. 299, comma 1, c.c. Nel caso di specie, nulla osta all'assunzione da parte dell'adottando del cognome del padre adottante, con anteposizione al proprio.
Pertanto, l'adottando si chiamerà . Persona_2
Deve disporsi l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti del giudizio, in considerazione delle domande proposte, della natura e delle specificità del presente procedimento. 3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara l'adozione da parte di (nato in data [...]) nei Parte_1 confronti di (nato in data [...]); CP_1
- Dispone che l'adottato assuma il cognome del padre adottante e lo anteponga al proprio, chiamandosi;
Persona_2
- Manda alla Cancelleria per i conseguenti adempimenti e le previste comunicazioni, di cui all'art. 314 c.c.
- Compensa le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio virtuale teams del 30.05.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
AL RE IC CA
N. R.G. 344/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
IC CA Presidente
Francesco IA Ciaralli Giudice
AL RE Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Mocenigo, n. 16, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Roberta Nocente, che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso
ADOTTANTE
e elettivamente domiciliato in Roma, Via Mocenigo, n. 16, presso lo CP_1 studio dell'Avv. Milena Piccolomini, che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso
ADOTTANDO
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 27.01.2025, ha agito per l'adozione del Parte_1 maggiorenne rappresentando la sussistenza dei requisiti di legge. CP_1
All'udienza del 21.05.2025, sono stati ascoltati l'adottante, l'adottando e la madre dell'adottando, le parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa è stata oggetto di discussione orale e trattenuta in decisione al Collegio. 2
Deve essere dato atto della sussistenza dei requisiti di legge per l'adozione del maggiorenne da parte di . CP_1 Parte_1
In primo luogo, risulta che l'adottante (nato in data [...]) ha Parte_1 compiuto quarantasette anni di età e l'adottando (nato in data [...]) CP_1 diciannove anni di età, con conseguente superamento della differenza di diciotto anni tra l'età dell'adottante e dell'adottando.
In secondo luogo, deve essere dato atto del pieno consenso all'adozione, rappresentato in sede di udienza, sia da parte dell'adottante, sia da parte dell'adottando, sia da parte della madre dell'adottando ( . Testimone_1
Diversamente, il padre dell'adottando ( risulta irreperibile da plurimi Persona_1 anni e dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale, con sentenza del Tribunale di
Roma del 15.07.2016.
Deve aggiungersi che l'adottante non ha figli maggiorenni e l'adottando non è coniugato.
In relazione all'interesse dell'adottando all'adozione e all'instaurazione di un legame giuridico con l'adottante, deve tenersi conto dello stretto legame che è venuto a sorgere tra gli stessi, nato e sviluppatosi fin dai primi incontri tra i medesimi.
Tale legame è stato confermato da tutti i soggetti sentiti, che hanno messo in evidenza il forte legame e la complicità esistente tra gli stessi.
Inoltre, è emerso che l'adottante è in grado di fornire supporto e stabilità economica all'adottando, avendolo assistito e continuando ad assisterlo nel proprio percorso di crescita e di studio.
Dunque, non può che ritenersi sussistente anche il requisito della convenienza dell'adozione per l'adottando, come previsto dall'art. 312, n. 2, c.c.
Alla luce di quanto indicato, la domanda di adozione da parte dell'adottante Pt_1
nei confronti dell'adottando deve essere accolta.
[...] CP_1
Infine, l'adottando ha chiesto di anteporre il cognome del padre adottante al proprio, ai sensi dell'art. 299, comma 1, c.c. Nel caso di specie, nulla osta all'assunzione da parte dell'adottando del cognome del padre adottante, con anteposizione al proprio.
Pertanto, l'adottando si chiamerà . Persona_2
Deve disporsi l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti del giudizio, in considerazione delle domande proposte, della natura e delle specificità del presente procedimento. 3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara l'adozione da parte di (nato in data [...]) nei Parte_1 confronti di (nato in data [...]); CP_1
- Dispone che l'adottato assuma il cognome del padre adottante e lo anteponga al proprio, chiamandosi;
Persona_2
- Manda alla Cancelleria per i conseguenti adempimenti e le previste comunicazioni, di cui all'art. 314 c.c.
- Compensa le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio virtuale teams del 30.05.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
AL RE IC CA