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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 16/05/2025, n. 998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 998 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 127/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Quarta Sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti Presidente relatore dr. Carmen Arcellaschi Giudice dr. Claudia Bonomi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 127/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] S. Giovanni (MI), il Parte_1 C.F._1
22.08.1989, con il patrocinio degli avv.ti TRASATTI MARCELLO, GUIDO ANTONIO e MIRRA
ANTONIETTA del foro di Monza e con domicilio eletto presso il loro studio come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato ad [...], il [...]; Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: divorzio-scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI
Per Parte_1
- Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Monza.
pagina 1 di 6 2.- Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Bernareggio, in Via
Lanfranconi n.10, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore di Parte_1 nell'interesse dei figli minori ivi stabilmente conviventi fintanto che gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica.
PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI
3.- Confermare l'affidamento dei figli e ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1 Per_2 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4.- Confermare la collocazione prevalente dei figli e presso la dimora materna;
Il padre Per_1 Per_2 potrà esercitare, previo avviso, il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
- 2 volte la settimana nei giorni di martedì e venerdì dopo la scuola.
- 2 weekend al mese, dal sabato mattina dopo la scuola e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando li riporterà presso la dimora materna, considerando che la piccola di 4 anni vuole dormire Per_2 con la mamma.
- durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
- durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 giugno di ogni anno.
5.-Confermare l'assegno di mantenimento per i figli pari nel complesso ad €. 400,00 e, così, €. 200,00 per ciascun figlio,che il padre verserà alla madre entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese e che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio.
6.- Confermare che le spese straordinarie nell'interesse dei figli siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
- le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche,che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
7.- Confermare che nessun contributo a titolo di mantenimento verrà corrisposto da un coniuge all'altro, essendo entrambi economicamente indipendenti,con un proprio reddito da lavoro dipendente;
8.- Confermare che l'automobile Land Rover Discovery Sport Tg.FC496TN, intestata alla signora
, resterà nella disponibilità e di proprietà della stessa;
Parte_1
9.- Confermare che tutti i finanziamenti contratti in costanza di matrimonio dal Sig.
[...]
resteranno ad esclusivo carico dello stesso, che si impegna a estinguerli, liberando la signora CP_1
da ogni obbligo economico;
Parte_1 10.- Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
pagina 2 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta dagli atti che i coniugi e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 CP_1 civile in Monza il 26/11/2011 e che tra le parti è intervenuta separazione con sentenza emessa in data 26.04.24.
Non è poi contestato che da tale data non vi sia mai stata riconciliazione.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre
1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge 55/15. Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Dal matrimonio sono nati due figli, entrambi minori: il 28.12.11 e il 20 Per_1 Per_2 settembre 2019. All'esito del giudizio di separazione, nel quale il resistente è rimasto contumace, il Tribunale ha disposto quanto segue:
- Affida i figli minori e ad entrambi i genitori con collocamento prevalente Per_1 Per_2 presso la madre e rapporti di frequentazione con il padre, previamente concordati con la madre, nei periodi di vacanza scolastica, in Sicilia e un fine settimana al mese in
Bernareggio, ove il vi faccia ritorno per incontrare i figli;
CP_1
- Assegna la casa coniugale sita in Bernareggio, Via Lanfranconi n.10 a Parte_1
con quanto l'arreda;
[...]
- Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 Parte_1 entro il giorno 15 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, l'importo di € 400,00 mensili; detto importo dovrà essere rivalutato annualmente secondo gli indici Istat a decorrere dal mese di aprile 2025; sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby-sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. Pone inoltre a carico del padre il cinqanta per cento delle spese mediche, scolastiche e sportive del figlio, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza pagina 3 di 6 fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo.
In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza.
- L'assegno unico per la prole erogato dall'INPS spetterà interamente a Parte_1
[...] All'udienza del 14.05.25 è comparsa unicamente la ricorrente che ha dichiarato: Il resistente dopo un paio di mesi dalla separazione si è trasferito presso la madre a
. Sottolinea di avere comunque contatti con il resistente anche per far sì che possa Pt_2 incontrare i figli. A volte la ricorrente stessa li accompagna presso il padre.
Il resistente lavora per degli autogrill motivo per cui si sposta e spesso raggiunge i figli. Si accordano di volta in volta: ad esempio a Pasqua i figli son stati con il padre. D'estate i figli si recano anche dal padre, anche per un mese, soprattutto il figlio più grande perchè il resistente ha una casa vicino il mare.
Per quanto riguarda il mantenimento il resistente versa ciò che può in base alla disponibilità. Erano stati previsti 400 € ma non sempre riesce a dare la cifra La ricorrente percepisce interamente l'assegno unico di circa € 400 e lavora presso una scuola. Non ci sono particolari criticità. La ricorrente dichiara che il resistente è a conoscenza dell'atto e del contenuto Alla luce di tali dichiarazioni vanno confermate integralmente le statuizioni della pronuncia di separazione.
pagina 4 di 6 III. Le spese di lite, avuto riguardo all'interesse della ricorrente ad ottenere la pronuncia di divorzio e alla non opposizione del resistente, vanno dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale di Monza, IV^ sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda di Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
[...]
I. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
in Monza il 26 novembre 2011 e iscritto nei registri dello Stato Civile del predetto
[...]
Comune (atti di matrimonio anno2011, Parte I, n.137);
II. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Monza di provvedere alla annotazione della presente sentenza dopo il passaggio in giudicato sui registri dello Stato Civile ed a quant'altro di sua competenza;
III. Affida i figli minori e ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso Per_1 Per_2 la madre e rapporti di frequentazione con il padre, previamente concordati con la madre, nei periodi di vacanza scolastica, in Sicilia e un fine settimana al mese in Bernareggio, ove il CP_1 vi faccia ritorno per incontrare i figli;
IV. Assegna la casa coniugale sita in Bernareggio, Via Lanfranconi n.10 a Parte_1 con quanto l'arreda; V. Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a entro il Controparte_1 Parte_1 giorno 15 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, l'importo di € 400,00 mensili; detto importo dovrà essere rivalutato annualmente secondo gli indici Istat a decorrere dal mese di aprile 2025; sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby-sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. Pone inoltre a carico del padre il cinqanta per cento delle spese mediche, scolastiche e sportive del figlio, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di pagina 5 di 6 studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici- salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto.
Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza. VI. L'assegno unico per la prole erogato dall'INPS spetterà interamente a Pt_1 Parte_1
VII. dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 15/05/2025.
Il Presidente est.
Laura Gaggiotti
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Quarta Sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti Presidente relatore dr. Carmen Arcellaschi Giudice dr. Claudia Bonomi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 127/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] S. Giovanni (MI), il Parte_1 C.F._1
22.08.1989, con il patrocinio degli avv.ti TRASATTI MARCELLO, GUIDO ANTONIO e MIRRA
ANTONIETTA del foro di Monza e con domicilio eletto presso il loro studio come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato ad [...], il [...]; Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: divorzio-scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI
Per Parte_1
- Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Monza.
pagina 1 di 6 2.- Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Bernareggio, in Via
Lanfranconi n.10, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore di Parte_1 nell'interesse dei figli minori ivi stabilmente conviventi fintanto che gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica.
PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI
3.- Confermare l'affidamento dei figli e ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1 Per_2 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4.- Confermare la collocazione prevalente dei figli e presso la dimora materna;
Il padre Per_1 Per_2 potrà esercitare, previo avviso, il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
- 2 volte la settimana nei giorni di martedì e venerdì dopo la scuola.
- 2 weekend al mese, dal sabato mattina dopo la scuola e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando li riporterà presso la dimora materna, considerando che la piccola di 4 anni vuole dormire Per_2 con la mamma.
- durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
- durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 giugno di ogni anno.
5.-Confermare l'assegno di mantenimento per i figli pari nel complesso ad €. 400,00 e, così, €. 200,00 per ciascun figlio,che il padre verserà alla madre entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese e che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio.
6.- Confermare che le spese straordinarie nell'interesse dei figli siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
- le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche,che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
7.- Confermare che nessun contributo a titolo di mantenimento verrà corrisposto da un coniuge all'altro, essendo entrambi economicamente indipendenti,con un proprio reddito da lavoro dipendente;
8.- Confermare che l'automobile Land Rover Discovery Sport Tg.FC496TN, intestata alla signora
, resterà nella disponibilità e di proprietà della stessa;
Parte_1
9.- Confermare che tutti i finanziamenti contratti in costanza di matrimonio dal Sig.
[...]
resteranno ad esclusivo carico dello stesso, che si impegna a estinguerli, liberando la signora CP_1
da ogni obbligo economico;
Parte_1 10.- Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
pagina 2 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta dagli atti che i coniugi e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 CP_1 civile in Monza il 26/11/2011 e che tra le parti è intervenuta separazione con sentenza emessa in data 26.04.24.
Non è poi contestato che da tale data non vi sia mai stata riconciliazione.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre
1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge 55/15. Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Dal matrimonio sono nati due figli, entrambi minori: il 28.12.11 e il 20 Per_1 Per_2 settembre 2019. All'esito del giudizio di separazione, nel quale il resistente è rimasto contumace, il Tribunale ha disposto quanto segue:
- Affida i figli minori e ad entrambi i genitori con collocamento prevalente Per_1 Per_2 presso la madre e rapporti di frequentazione con il padre, previamente concordati con la madre, nei periodi di vacanza scolastica, in Sicilia e un fine settimana al mese in
Bernareggio, ove il vi faccia ritorno per incontrare i figli;
CP_1
- Assegna la casa coniugale sita in Bernareggio, Via Lanfranconi n.10 a Parte_1
con quanto l'arreda;
[...]
- Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 Parte_1 entro il giorno 15 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, l'importo di € 400,00 mensili; detto importo dovrà essere rivalutato annualmente secondo gli indici Istat a decorrere dal mese di aprile 2025; sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby-sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. Pone inoltre a carico del padre il cinqanta per cento delle spese mediche, scolastiche e sportive del figlio, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza pagina 3 di 6 fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo.
In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza.
- L'assegno unico per la prole erogato dall'INPS spetterà interamente a Parte_1
[...] All'udienza del 14.05.25 è comparsa unicamente la ricorrente che ha dichiarato: Il resistente dopo un paio di mesi dalla separazione si è trasferito presso la madre a
. Sottolinea di avere comunque contatti con il resistente anche per far sì che possa Pt_2 incontrare i figli. A volte la ricorrente stessa li accompagna presso il padre.
Il resistente lavora per degli autogrill motivo per cui si sposta e spesso raggiunge i figli. Si accordano di volta in volta: ad esempio a Pasqua i figli son stati con il padre. D'estate i figli si recano anche dal padre, anche per un mese, soprattutto il figlio più grande perchè il resistente ha una casa vicino il mare.
Per quanto riguarda il mantenimento il resistente versa ciò che può in base alla disponibilità. Erano stati previsti 400 € ma non sempre riesce a dare la cifra La ricorrente percepisce interamente l'assegno unico di circa € 400 e lavora presso una scuola. Non ci sono particolari criticità. La ricorrente dichiara che il resistente è a conoscenza dell'atto e del contenuto Alla luce di tali dichiarazioni vanno confermate integralmente le statuizioni della pronuncia di separazione.
pagina 4 di 6 III. Le spese di lite, avuto riguardo all'interesse della ricorrente ad ottenere la pronuncia di divorzio e alla non opposizione del resistente, vanno dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale di Monza, IV^ sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda di Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
[...]
I. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
in Monza il 26 novembre 2011 e iscritto nei registri dello Stato Civile del predetto
[...]
Comune (atti di matrimonio anno2011, Parte I, n.137);
II. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Monza di provvedere alla annotazione della presente sentenza dopo il passaggio in giudicato sui registri dello Stato Civile ed a quant'altro di sua competenza;
III. Affida i figli minori e ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso Per_1 Per_2 la madre e rapporti di frequentazione con il padre, previamente concordati con la madre, nei periodi di vacanza scolastica, in Sicilia e un fine settimana al mese in Bernareggio, ove il CP_1 vi faccia ritorno per incontrare i figli;
IV. Assegna la casa coniugale sita in Bernareggio, Via Lanfranconi n.10 a Parte_1 con quanto l'arreda; V. Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a entro il Controparte_1 Parte_1 giorno 15 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, l'importo di € 400,00 mensili; detto importo dovrà essere rivalutato annualmente secondo gli indici Istat a decorrere dal mese di aprile 2025; sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby-sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. Pone inoltre a carico del padre il cinqanta per cento delle spese mediche, scolastiche e sportive del figlio, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di pagina 5 di 6 studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici- salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto.
Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza. VI. L'assegno unico per la prole erogato dall'INPS spetterà interamente a Pt_1 Parte_1
VII. dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 15/05/2025.
Il Presidente est.
Laura Gaggiotti
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