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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/03/2025, n. 3028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3028 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
I SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Anna Maria La Marra, dopo il deposito delle note di trattazione scritta ai sensi dell'art 127 ter cpc , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.23671/2022 promossa
DA
Parte_1
Con l'avvocato ZOFREA FRANCESCO
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
Con l'avvocato VITALE ISABELLA
RESISTENTE
Conclusioni : come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato e regolarmente notificato premesso di essere stata assunta Parte_1 dalla società resistente con contratto a tempo indeterminato con qualifica di cassiera riconducibili al livello 4 del CCL, con orario dalle 9 alle 12.00 per 6 giorni a settimana;
di aver, di fatto, osservato un orario pari a 10 ore giornaliere per sette giorni alla settimana;
di aver svolto le mansioni riportate a pag 2 e 3 del ricorso, di essere stata retribuita in maniera inferiore rispetto all'orario osservato;
di non aver goduto di ferie, permessi e festività ; di nona ver percepito le relative indennità sostitutive;
di essere stata licenziata per motivo oggettivo con lettera del 25.11.2021 ha convenuto in giudizio la resistente per sentir accogliere le seguenti conclusioni ““In via principale: a) Accertare e CP_2 conseguentemente dichiarare la ritorsività del provvedimento di licenziamento per mancato superamento del periodo di prova, notificato alla Sig.ra da per le Parte_1 Controparte_1 motivazioni tutte di cui in parte motiva del presente atto. a.a) Per l'effetto, dichiarare e disporre la reintegrazione della Sig.ra nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo Parte_1 formalmente addotto. a.b) Condannare altresì alla corresponsione in favore della Controparte_1
Sig.ra delle retribuzioni maturate medio tempore a far data dall'illegittimo Parte_1 licenziamento e fino all'effettivo ripristino del rapporto, sulla base dell'inquadramento contrattuale collettivo di cui al livello 4 CCNL Terziario Confcommercio, con ogni e qualunque pronuncia caducatoria o di riconoscimento dovuta. In via subordinata: b) Accertare e conseguentemente dichiarare che il provvedimento di licenziamento intimato alla ricorrente è illegittimo e/o nullo e/o comunque inefficace e/o invalido, stante l'insussistenza degli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, per le motivazioni tutte di cui in parte motiva del presente atto. b.a) Per
l'effetto, dichiarare tenuto e così condannare in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, odierno resistente, ex art. 3 comma 1 del D.Lgs. 4 marzo 2015 n. 23, previa ove d'uopo dichiarazione di estinzione del rapporto di lavoro alla data del licenziamento, al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a 6 mensilità, o alla diversa quantità maggiore o minore dal Giudice meglio ritenuta, dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, con ogni e qualunque pronuncia caducatoria o di riconoscimento dovuta. In via ulteriormente subordinata: c) Accertare e conseguentemente dichiarare che il provvedimento di licenziamento intimato alla ricorrente è illegittimo e/o nullo e/o comunque inefficace e/o invalido, stante la violazione del requisito di motivazione di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n. 604 del 1966, per le motivazioni tutte di cui in parte motiva del presente atto. c.a) Per l'effetto, dichiarare tenuto e così condannare
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, odierno resistente, ex art. 4 del CP_1
D.Lgs. 4 marzo 2015 n. 23, previa ove d'uopo dichiarazione di estinzione del rapporto di lavoro alla data del licenziamento, al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a 4 mensilità, o alla diversa quantità maggiore o minore dal Giudice meglio ritenuta, dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, con ogni e qualunque pronuncia caducatoria o di riconoscimento dovuta. In ogni caso: d) Accertare e dichiarare che il rapporto di lavoro intercorso tra la ricorrente, Sig.ra e la Parte_1 resistente, per il periodo dal 11 giugno 2021, al 25 novembre 2021, ovvero per il Controparte_1 differente periodo che verrà accertato in corso di causa, si è svolto con orario di lavoro e retribuzione esposta nella parte motiva del presente atto, ovvero con diverso orario di lavoro e con la diversa retribuzione che risulteranno in corso di causa. d.a) Per l'effetto, condannare in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, alla corresponsione in favore della Sig.ra Parte_1 elle differenze retributive tutte, per come risultanti dagli allegati conteggi e pertanto in misura
[...] pari ad Euro 12.299,82 (dodicimiladuecentonovantanove,82), o di quella diversa somma, maggiore
o minore meglio vista in corso di causa dal Giudicante, ove occorra mediante CTU tecnica.”
Si è costituita la società ed ha contestato le allegazioni attoree e chiesto il rigetto del ricorso, deducendo: che, la ricorrente e la madre della stessa si trattenevano oltre l'orario per svolgere autonomamente un'attività di spedizione pacchi per proprio tornaconto personale ed al di fuori delle operazioni eseguite per la Società; di aver più volte richiesto alla ricorrente di rispettare l'orario di lavoro e a limitarsi ad eseguire solo le attività di money transfer e le ricariche telefoniche;
che, la
Società, in ragione della condotta tenuta dalla lavoratrice ha deciso di chiudere l'unità operativa a
Roma, riaprendola solo a fine maggio 2022. Concludeva , pertanto, chiedendo il rigetto del ricorso con condanna alle spese di lite.
All'udienza odierna, dopo il deposito delle note di trattazione scritta ex art 127 ter cpc , la causa veniva decisa con sentenza.
Il ricorso è parzialmente fondato.
E' documentato, come da lettera di assunzione, comunicazione e buste paga in atti, che a CP_3 decorrere dall'11.06.2021 la ricorrente è stata assunta a tempo indeterminato con la mansione di cassiera alle dipendenze della ed inquadrata al 4° livello del CCNL Terziario Controparte_1
Conf-Commercio.
Sostiene la ricorrente di aver subito un licenziamento discriminatorio o ritorsivo o comunque illegittimo per difetto del giustificato motivo oggettivo.
Riguardo il dedotto licenziamento discriminatorio, la ricorrente si è limitata ad asserire di aver ricevuto un licenziamento discriminatorio o ritorsivo a seguito di presunti contrasti verbali con la legale rappresentante della Società determinati dalle richieste di pagamento degli straordinari e dell'indennità di cassa e maneggio denaro.
A tal riguardo, dall'istruttoria documentale e dalla prova testimoniale espletata, nulla è emerso a sostegno di tale tesi attorea, non essendo stato allegato alcunchè dalla ricorrente, sulla quale invero gravava invece l'onere della prova in punto di discriminazione.
Posto che sussiste una discriminazione quando, sulla base di uno dei fattori protetti, la cui elencazione
è tipica e tassativa, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia stato o sarebbe trattato un terzo comparabile, la lavoratrice avrebbe dovuto dimostrare la ricorrenza di uno dei fattori di protezione, il trattamento meno favorevole assunto nei suoi confronti e l'insussistenza del fattore di rischio in capo ai soggetti che avrebbero beneficiato del trattamento più favorevole, nonchè la compatibilità del trattamento meno favorevole con il fattore medesimo.
Nelle allegazioni attoree non è ravvisabile alcuno degli elementi sopra esplicitati, di talchè non può ritenersi raggiunta la prova dell'assunto attoreo della discriminatorietà propriamente detta del licenziamento.
Sostiene altresì la lavoratrice che il licenziamento operato dalla Società convenuta sia comunque affetto da nullità poichè ritorsivo.
Occorre premettere che, come acclarato dalla Suprema Corte di Cassazione, il licenziamento ritorsivo costituisce l'ingiusta e arbitraria reazione ad un comportamento legittimo del lavoratore colpito (diretto) o di altra persona ad esso legata e pertanto accomunata nella reazione (indiretto), che attribuisce al licenziamento il connotato della vendetta ingiustificata. Siffatto tipo di licenziamento è riconducibile, data l'analogia di struttura, alla fattispecie del licenziamento discriminatorio, vietato dalla L. n. 604 del 1966, art. 4, della L. n. 300 del 1970, art. 15 e della L. n. 108 del 1990, art.
3 - interpretate in maniera estensiva. (cfr. Cass. sent. n. 17087/2011).
Il licenziamento per ritorsione, diretta o indiretta, è un licenziamento nullo quando il motivo ritorsivo, come tale illecito, sia stato l'unico determinante dello stesso, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1418 c.c., comma 2, artt. 1345 e 1324 c.c.
La Corte di Cassazione, infatti, ha ribadito che “il divieto di licenziamento discriminatorio … è suscettibile di interpretazione estensiva sicché l'area dei singoli motivi vietati comprende anche il licenziamento per ritorsione o rappresaglia, che costituisce cioè l'ingiusta e arbitraria reazione, quale unica ragione del provvedimento espulsivo, essenzialmente quindi di natura vendicativa. In tali casi, tuttavia, è necessario dimostrare che il recesso sia stato motivato esclusivamente dall'intento ritorsivo” (Cass. sent. n. 6282/2011).
Ciò posto, incombe sul lavoratore l'onere di dimostrare l'intento ritorsivo e, dunque, l'illiceità del motivo unico e determinante del recesso. (Cass. sent. n. 26035/2018, n.26035; Cass. Civ., sez. lav, sent. 14 marzo 2013, n. 6501). Alla luce del richiamato orientamento giurisprudenziale deve escludersi che le generiche asserzioni della ricorrente siano idonee a configurare il dedotto motivo ritorsivo ovvero discriminatorio determinante.
Non è stata fornita prova alcuna di qualsivoglia doglianza espressa dalla ricorrente nei confronti della parte datoriale e volte ad ottenere il pagamento dell'orario straordinario e asseritamente osservato nel corso del rapporto e dell'indennità di cassa e maneggio di denaro, oggetto dell'assunto attoreo.
In ragione pertanto della mancata prova del motivo ritorsivo o discriminatorio quale unica ragione del licenziamento, la domanda di una declaratoria di nullità del licenziamento per i motivi dedotti deve essere respinta.
Di contro, il tenore letterale della lettera di licenziamento del 25.11.2021 depone inequivocabilmente per un recesso per motivo oggettivo. Si legge all'uopo in tale lettera “ ……..siamo spiacenti di comunicarLe che la società ha deciso di risolvere il rapporto di lavoro in corso “ per soppressione della sua posizione lavorativa “ la cessazione del rapporto di lavoro ha efficacia immediata. La decisione di risolvere il suo rapporto di lavoro è maturata in relazione all'esigenza improcrastinabile di procedere alla riorganizzazione aziendale che vedrà anche la sospensione dell'attività lavorativa CP_ della sede presso cui la è impiegata. Si comunica che nonostante tutti gli sforzi non è stato possibile ricollocarLa in altra mansione equivalente o anche inferiore rispetto a quella sua propria presente all'interno della nostra organizzazione. ( cfr doc.10 fascicolo ricorrente).
Ebbene, riguardo al licenziamento per motivo oggettivo, occorre premettere, in linea generale che il giustificato motivo oggettivo di cui all'art. 3 della L. n. 604 del 1966 deve essere valutato, in sede giudiziale, sulla base degli elementi di fatto esistenti al momento della comunicazione del recesso
(così testualmente Cassazione civile sez. lav., 22 aprile 2000, n. 5301), gravando sul datore di lavoro l'onere di provare:
1) l'effettività della dedotta crisi aziendale (fatto storico reale);
2) la sua incidenza sulla posizione rivestita in azienda dal lavoratore licenziato (nesso di causalità);
3) la non utilizzabilità di quest'ultimo in un altro settore aziendale: la prova di tale ultima circostanza può essere fornita anche attraverso fatti positivi, tali da determinare presunzioni semplici, come ad esempio il fatto che i residui posti di lavoro riguardanti mansioni equivalenti fossero stabilmente occupati da altri lavoratori o il fatto che dopo il licenziamento e per un congruo periodo non vi siano state nuove assunzioni nella stessa qualifica del lavoratore licenziato (in argomento si vedano, tra le altre, Cassazione civile, sez. lav., 22.8.2003 n. 12367 e successive conformi).
Tuttavia, sebbene il licenziamento si giustifichi solo come extrema ratio, tale valutazione non può mai estendersi ad un sindacato sull'opportunità e la congruità delle scelte in materia di assetti produttivi ed organizzativi, rispetto ai quali l'imprenditore gode di una riserva di autonomia garantita dall'art. 41 Cost. e non limitata da una contrapposta posizione di vantaggio attribuita al lavoratore dalla legge ordinaria (in questi termini, tra le tante, si vedano Cassazione civile sez. lav., 16 dicembre
2000, n. 15894;).
Ciò premesso, nel caso di specie, la società resistente ha deciso di risolvere il rapporto di lavoro in corso “per soppressione della posizione lavorativa” determinata da una “esigenza improcrastinabile di procedere ad una riorganizzazione aziendale” . Era, dunque, onere del datore di lavoro dimostrare di aver, di fatto, proceduto a riorganizzare la società dovendo così, causalmente, sopprimere la posizione lavorativa della ricorrente senza d'altro canto aver alcuna possibilità di ricollocarla in altre mansioni equivalente o anche inferiori.
Tale onere non risulta assolto.
Al riguardo infatti non vi sono prove né della effettiva riorganizzazione della società né tantomeno dell'impossibilità di ricollocare la ricorrente in altra mansioni.
Deve pertanto ritenersi illegittimo il licenziamento intimato con lettera del 25.11.2921 .
Quanto alle conseguenze.
E' documentato che la ricorrente sia stata assunta in data 10.6.2021 con contratto a tempo indeterminato, e che quindi sia soggetto, al regime del D.Lgs 23/2015 (c.d. Jobs act.) e segnatamente all'art 3 comma 1 .
Com'è noto, con le modifiche introdotte con il D.lgs. n. 23/2015, che trovano applicazione ai rapporti di lavoro - come quello dell'odierno ricorrente - instauratisi successivamente alla sua entrata in vigore, la tutela reintegratoria ha assunto carattere residuale mentre, nella generalità dei casi, quando non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo (o per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo), il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità di importo variabile, di misura non inferiore a 6 e non superiore a 36 mensilità. Infatti, l'art. 3 del Dlgs. n. 23 del 2015 così recita: “
1. Salvo quanto disposto dal comma 2, nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità….
Nella specie, va, dunque, dichiarata l'estinzione del rapporto di lavoro di cui è causa e la società, in considerazione della durata alquanto breve del rapporto di lavoro- 10.6.2021 24.11.2021 si ritiene debba essere condannata a liquidare un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
Quanto all'orario di lavoro osservato dalla ricorrente .
Sul punto la ricorrente sostiene che, sebbene il contratto prevedesse un orario di diciotto ore settimanali dalle ore 9.00 alle 12.00 per sei giorni a settimana, sin dall'inizio del rapporto, ha lavorato per dieci ore giornaliere per sette giorni alla settimana, comprese le domeniche e le festività.
Tale onere non risulta assolto.
Al riguardo, infatti, le deposizioni testimoniali sono state talmente generiche da non poter dimostrare che, di fatto, la ricorrente abbia osservato un orario diverso da quello indicato nel contratto di assunzione.
Ed invero, il primo teste intimato dalla lavoratrice, ha dimostrato di non aver una Testimone_1 cognizione precisa e puntuale sull'orario osservato dalla lavoratrice. Al riguardo, infatti, si è limitata confermare che la ricorrente fosse cassiera e sull'orario pur dichiarando " mi capitava di andare anche di pomeriggio e trovavo la ricorrente”, tuttavia, l'assenza di qualsiasi precisazione sia sull'orario di inizio della giornata, sull'orario pomeridiano, sui giorni della settimana nonché sulla frequenza non può che rilevarsi insufficiente per acclarare l'osservanza dell'asserito orario dinnanzi, giova ribadire, ad un 'assunzione formale per 18 ore settimanali. Del pari estremamente generiche sono risultate le deposizioni del secondo teste il quale si è limitato a riferire che “ io Tes_2 andavo a portare i soldi sia di mattina che di pomeriggio e quando andavo la ricorrente e la madre stavano sempre lì” senza fornire, anche lui, alcun elemento per contestualizzare e far comprendere quando ciò sia avvenuto , in che giorni e in che orari.
Alla luce di quanto sopra la domanda di pagamento delle differenze retributive per l'osservanza di un orario maggiore rispetto a quello indicato nel contratto di assunzione deve essere rigettata.
Del pari alcun prova è stata fornita dalla lavoratrice in ordine all'asserito mancato godimenti di ferie
, permessi ed allo svolgimento di attività lavorativa nelle festività e durante le giornate della domenica
L'accoglimento parziale del ricorso giustifica la compensazione per metà delle spese di lite che seguono la soccombenza e, vengono liquidate come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta e dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato dalla resistente alla ricorrente CP_2 con lettera in data 25.11.2021;
2) dichiara estinto il rapporto di lavoro della ricorrente con la alla data Controparte_5 del licenziamento;
3) e conseguentemente condanna la Società a corrispondere alla ricorrente Controparte_1 un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre accessori di legge;
4) condanna la società convenuta a rifondere al ricorrente le spese del giudizio , che già compensate per metà, liquida nella misura di complessivi € 4.500,00 oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% , con distrazione.
Così deciso, in Roma, 12.3.2025
Il Giudice
Redatta in collaborazione con il GOP Manuela Ruggeri;