Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 27/03/2025, n. 1363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1363 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice onorario del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Maria Letizia Leonardi, all'esito dell'udienza del 27 marzo 2025, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.8459/2024 R.G. Lavoro, promossa
DA
, nata a [...], il [...] e residente in [...], Parte_1
C.F.: , erede di rappresentata e difesa, giusta procura CodiceFiscale_1 Persona_1 rilasciata su foglio separato allegato al ricorso introduttivo, dall'avvocato Giuseppe Succi.
RICORRENTE -
CONTRO
in persona del suo Presidente legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, COD. FISC. – con sede in Roma Via Ciro il Grande, 21, P.IVA_1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avvocati Marta Odorizzi e Pier Luigi Tomaselli;
-RESISTENTE-
Oggetto: indebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 La ricorrente, con ricorso depositato il dì 11.09.2024, ha impugnato la nota del 12.04.2024, con la quale l' di Catania, ha comunicato, di aver accertato per il periodo 01.01.2021 - 30.09.2022, CP_1
l'erogazione, sulla pensione della sua dante causa, di somme non dovute per complessivi € 8.233,75, in quanto corrisposte in misura superiore a quella spettante, e ne ha chiesto la restituzione. Ha eccepito l'illegittimità del provvedimento di recupero precisando che nella fattispecie trattandosi di pensione
Cat. AS (assegno sociale), ricorre la fattispecie di indebito assistenziale, con conseguente applicazione della relativa disciplina. Ha, ulteriormente precisato che l'indebito assistenziale scaturirebbe, come è dato presumere dalla motivazione del provvedimento, dal superamento del limite reddituale previsto per godere per intero della prestazione. Richiamando i recenti pronunciamenti della Suprema corte in materia di indebito assistenziale, ha dedotto che, in presenza di determinate condizioni, l'accipiens non è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite a titolo di pensione sociale e ciò in deroga al principio generale, sancito dall'art. 2033 c.c..
momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti reddituali, tramite l'emissione di un formale provvedimento ad hoc, a meno che non ricorrano ipotesi che, a priori, escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta, oppure nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o in caso di dolo comprovato dell'accipiens, Pertanto, in presenza di un legittimo affidamento del beneficiario, l'indebito assistenziale derivante dal superamento dei limiti reddituali è ripetibile solamente dopo che il provvedimento che accerta il predetto superamento dei limiti reddituali, sia stato formalmente comunicato al percettore. Di tal che lo stesso abbia piena contezza dell'indebita percezione delle erogazioni pervenutegli successivamente;
ciò in applicazione del generale principio di tutela dell'affidamento e per converso del principio di buona fede. Pertanto, nel caso di specie, sarebbero ripetibili soltanto le somme eventualmente erogate dopo il 12.04.2024, peraltro mai erogate dopo tale data. Ha escluso la sussistenza del dolo in capo alla dante causa,
stante che la stessa ha sempre puntualmente adempiuto alle obbligazioni fiscali, Persona_1
attraverso la presentazione delle dichiarazioni dei redditi, alle scadenze previste, consentendo, così, all' , di verificare i redditi, ai fini dell'erogazione della prestazione. Ha concluso chiedendo: CP_1
ritenere e dichiarare che nessuna delle somme reclamate da parte dell' , alla Sig.ra CP_1 Parte_1
quale avente causa della Sig.ra con racc. a/r del 12.04.2024, meglio
[...] Persona_1 descritta per € 8.233,75, è ripetibile da parte dell'Istituto, atteso che riguardanti prestazioni assistenziali erogate alla de cuius che le aveva percepite in perfetta buona fede e comunque senza alcun dolo comprovato, atteso che peraltro, nessuna di dette somme è stata erogata in data successiva a quell'adozione del provvedimento di revoca da parte dell'Istituto.
Si è costituito, con memorie depositate il 28.01.2025, l' il quale, ha premesso che l'indebito, CP_1
attiene al periodo dal 1.1.2021 al 30.9.2022 e scaturisce dal superamento del limite reddituale, per poter godere integralmente dell'assegno sociale, determinato dalla pensione di reversibilità attribuita alla madre della ricorrente dal 09/2020.
Ha eccepito che è onere del ricorrente provare, per il periodo oggetto di causa, la sussistenza dei requisiti di legge per poter fruire della prestazione richiesta, e quindi nella specie la inesistenza di redditi incompatibili con l'assegno sociale. Ha rappresentato di non ignorare i principi espressi dalla
Suprema corte richiamati dal ricorrente ed ha precisato, richiamando a sua volta la giurisprudenza di legittimità, che il dolo configura uno stato soggettivo consistente nella semplice consapevolezza della effettiva insussistenza del diritto, non richiedendosi, il compimento di atti diretti ad ingannare l'ente erogatore, ed essendo configurabile anche nel caso in cui il pagamento non dovuto sia stato effettuato per errore, determinato da negligenza dell'ente. Ha altresì, rilevato che la condotta del percipiente, affinchè nella stessa sia rilevabile la buona fede, deve essere connotata dall'assenza di qualsiasi violazione dei doveri di correttezza su di lui gravanti, in coerenza con il principio generale secondo cui ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio ha il dovere di tutelare l'utilità e gli interessi dell'altra, nei limiti in cui ciò possa avvenire senza un apprezzabile sacrificio. Ha concluso chiedendo il rigetto della domanda di parte ricorrente, perché infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese di lite.
Con provvedimento del 19.02.2025, comunicato alle parti, è stata disposta la trattazione della causa nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Solo parte ricorrente ha depositato le note scritte ai sensi della citata normativa, insistendo nelle conclusioni, ivi formulate. La causa istruita mediante produzione documentale, ritenuta matura, è stata trattenuta per la decisione.
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2. Nella specie si controverte di indebito assistenziale per superamento del limite reddituale. In dette fattispecie, non essendo applicabili i limiti di ripetibilità propri dell'indebito previdenziale, trovano applicazione i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza della Suprema Corte.
Va ricordato che gli stessi giudici di legittimità hanno evidenziato e ribadito (cfr. Cass. 28771/2018) che "il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'"affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede" in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua "alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile" al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431)" (nel medesimo senso Cass. n. 1446/2008).
Con riguardo all'indebito assistenziale, non trova applicazione il principio di generale ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c., ma i principi di settore suoi propri, ricostruiti dalla giurisprudenza di legittimità, che ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, un'articolata disciplina, che distingue vari casi a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come, ad esempio, l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento o come nel caso in oggetto di prestazioni tra loro incompatibili). Trattasi di un sottosistema che, pur con riguardo a molteplici e diverse fattispecie in concreto, ha come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente dell'erogazione non dovuta e l'idoneità della situazione di fatto a generare affidamento. Gli stessi
Giudici della Consulta, in tema di indebito assistenziale (cfr. ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000) hanno sottolineato che pur inesistente un principio che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, operi anche in questa materia un principio di settore, che sottrae tendenzialmente la regolamentazione della ripetizione dell'indebito al regime generale del codice civile. Il canone dell'art. 38 Cost. appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dall'indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione -e nei limiti- della loro destinazione alimentare
(Corte Cost. n. 39/1993, n. 431/1993). In conformità ai suddetti canoni, i Giudici di legittimità hanno dunque ritenuto che in ipotesi di indebito assistenziale, ed in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, l'indebito, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, a meno che non ricorrano ipotesi che, a priori, escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione della prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale né ne abbia mai fatto richiesta, nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o in caso di dolo comprovato dell'accipiens, in quanto coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito (Cass. n. 28771 del 2018 e Cass. n. 10642 del 2019).
Si è infatti affermato che l'irripetibilità presuppone la buona fede del percettore. Pertanto, configura una condotta dolosa, che legittima la ripetizione dei ratei erogati anche in epoca anteriore all'accertamento compiuto dall'istituto, l'omessa comunicazione dei dati reddituali che l'assistito sia obbligato a comunicare all'ente, dovendosi peraltro tener conto dell'art. 15 del d.l. n. 78 del 2009, che ha imposto all'Amministrazione finanziaria di fornire all' i dati reddituali dei titolari di CP_1 prestazioni pensionistiche od assistenziali utili a determinare l'importo delle prestazioni medesime collegate al reddito dei beneficiari. Pertanto, l'obbligo di rendere all' informazioni relative alle CP_1
condizioni economiche sussiste oramai per i soli assistiti che non siano tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi, ovvero in relazione a quei redditi la cui produzione non risulti già nota all'istituto (Cass. 25 giugno 2020 n. 12608).
Nel caso in esame la GN , dante causa della ricorrente, ha sempre provveduto, come è Per_1
dato riscontrare dalla documentazione in atti (doc 2 e 3 fasc. di parte ricorrente), a dichiarare i propri redditi alla PA. L ha continuato ad erogare la prestazione fino a settembre 2022, pur essendo CP_1
CP_ nella condizione di conoscere i dati della ricorrente (si veda anche doc, 5 e 6 c.u fasc. .
Deve pertanto concludersi che la condotta dell‟accipiens sia stata in questo caso connotata da buona fede e va senz'altro esclusa la ipotesi di dolo. Trova pertanto applicazione la regola, desumibile dall'insieme delle norme e delle pronunce sopra indicate, secondo cui, non ricorrendo nella specie alcuna delle ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, i ratei della prestazione assistenziale indebitamente erogati non sono ripetibili per il periodo anteriore all'accertamento dell'indebito.
Nella specie l'unico atto di accertamento di indebito che risulta essere stato notificato è il provvedimento di recupero comunicato con nota del 12.04.2024 oggetto di impugnazione ne consegue che, afferendo l'indebito al periodo da gennaio 2021 a settembre 2022, il provvedimento di recupero dell'indebito, è illegittimo riguardando il periodo anteriore all'accertamento del venir meno delle condizioni di legge.
3. Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza, e, liquidate come in dispositivo vanno poste a carico di parte resistente e distratte ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente, avvocato, Giuseppe Succi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 8459/2024 R.G. così statuisce: in accoglimento del ricorso dichiara irripetibile l'indebito dell'importo di € 8.233,75, comunicato, a mezzo racc. a/r, con Nota del 12.04.2024;
CP_ condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente delle spese processuali, che si liquidano in complessivi €. 1.863,50 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge, disponendone ex art. 93 c.p.c. la distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Catania, 27 marzo 2025
Il Giudice onorario
dott.ssa Maria Letizia Leonardi