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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 17/03/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
n. 171/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Campobasso - collegio civile riunita in camera di consiglio, nelle persone di: dr. Maria Grazia d'ERRICO presidente rel. dr. Rita CAROSELLA consigliere dr. Gianfranco PLACENTINO consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi al n. 171/2024, di appello avverso la sentenza n. 306/2024 emessa dal Tribunale di Campobasso in composizione collegiale (nel proc. n. 2094/2023 R.G.), avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
TR A
(c.f. ), rappresentato e difeso giusta Parte_1 CodiceFiscale_1 procura allegata all'atto di appello dall'avv. Giovanni Caputo -PEC:
, elettivamente domiciliato presso lo studio del Email_1
difensore in Bojano (CB)
APPELLANTE
E
(c.f. ), rappresentata e difesa, giusta procura CP_1 CodiceFiscale_2
allegata alla comparsa di costituzione in appello, dall'avv. Celestina Terzano -PEC: , elettivamente domiciliata presso lo studio del Email_2
difensore in Campobasso
APPELLATA
con l'intervento del Procuratore generale presso la Corte di Appello di
Campobasso
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI: lette le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 10/12/2024, ed il parere del P.G. espresso l'8/05/2024 in senso favorevole all'accoglimento dell'appello, la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 12/12/2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.-- Con sentenza n. 306 pubblicata il 13/03/2024, il Tribunale di Campobasso in composizione collegiale, nella contumacia del convenuto ed in Parte_1
accoglimento della domanda proposta da , ha dichiarato la cessazione CP_1
degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto fra i suddetti coniugi in data
8/07/2017, confermando integralmente le statuizioni accessorie rese nel giudizio di separazione quanto all'affidamento esclusivo alla madre del figlio minore, collocato presso la stessa, alla regolamentazione delle visite paterne ed all'imposizione al del contributo al mantenimento del figlio, dichiarando inoltre compensate Parte_1
fra le parti le spese di lite.
2.-- ha proposto appello avverso tale pronuncia con ricorso ex art. 473 Parte_1
bis 30 c.p.c. depositato il 6/05/2024, eccependo la nullità della decisione per erronea interpretazione e falsa applicazione degli artt. 101-111-24 Cost. nonché degli artt.115
e 473 bis.16 del c.p.c.; dell'art. 473 bis. 14 comma IV c.p.c.; dell'art. 473 bis.12
c.p.c.; dell'art. 473 bis.21 c.p.c..
A sostegno dell'appello - premesso che il ricorrente aveva ricevuto in data 10/01/2024 la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione del
2 26/03/2024, da trattare in modalità scritta - si deduce che il difensore del , Parte_1
contattato in data 5/03/2024 per la costituzione in giudizio, aveva rilevato che con ordinanza del 5/03/2024 il Tribunale aveva contestualmente anticipato a tale data l'udienza di comparizione, dichiarato la contumacia del convenuto e riservato la causa in decisione, depositando la sentenza in data 13/03/2024.
Sulla base di tali circostanze, si sostiene che l'immotivata anticipazione dell'udienza di comparizione, con provvedimento non comunicatogli, abbia determinato ai danni dell'appellante la violazione del contraddittorio, non consentendogli la costituzione in occasione della prima udienza di comparizione;
neppure sarebbe stato verificato dal primo giudice il rispetto da parte della ricorrente del disposto dell'art. 473 bis. 12, co.
3 c.p.c. che impone l'allegazione al ricorso introduttivo di primo grado della documentazione ivi elencata, né sarebbe stata disposta la comparizione personale delle parti per il tentativo di conciliazione di cui all'art. 473 bis.21 c.p.c.
L'appellante ha quindi chiesto di dichiarare la nullità della sentenza impugnata e per l'effetto di rimettere la causa al giudice di primo grado ex art. 354 c.p.c.
ha chiesto di dichiarare l'appello inammissibile, non ricorrendo i CP_1
presupposti di cui all'art. 354 c.p.c., ed in subordine ne ha chiesto il rigetto.
3. -- L'appello è inammissibile.
Come è stato rilevato dalla parte resistente -la quale ha sollevato una questione comunque rilevabile anche d'ufficio-, si verte in un'ipotesi non rientrante nei tassativi casi di rimessione al primo giudice previste dall'articolo 354 c.p.c.:
- in particolare, non si prospetta la nullità della notificazione dell'atto introduttivo, avendo l'appellante dato atto di avere regolarmente ricevuto la notificazione dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione;
- neppure ricorre la mancata integrazione del contraddittorio nel processo di primo grado, in violazione del litisconsorzio necessario, ex art.102, co.2, c.p.c., che si verifica nel caso di omessa chiamata in giudizio della parte legittimata a resistere alla domanda: l'appellante mostra in proposito di confondere la suddetta situazione con quella della violazione del principio del contraddittorio, garantito dall'art. 101 c.p.c.
3 (ricorrente allorchè, nel corso del processo, non sia rispettato il diritto di difesa di entrambe le parti), violazione non prevista quale causa di rimessione al primo giudice dall'art. 354 c.p.c., che ne individua i presupposti tassativamente e restrittivamente.
La Suprema Corte ha più volte ribadito “l'ammissibilità dell'impugnazione con cui
l'appellante deduca esclusivamente vizi di rito avverso una pronuncia che abbia deciso in senso a lui sfavorevole anche nel merito solo qualora detti vizi comportino, se fondati, la rimessione al primo giudice ex artt. 353 e 354 c.p.c., mentre, al di fuori di tali casi, l'appellante, a pena di inammissibilità del gravame per carenza di interesse nonché per difformità rispetto al modello legale di impugnazione, è tenuto a dedurre, contestualmente a quelle di rito, anche le questioni di merito” (Cass. civ. Sez.
III Sent., 03/12/2015, n. 24612; Cass. civ. Sez. I, 05/02/2016, n. 2302); Cass. Civ. Sez.
Lavoro, ord. n. 14073 del 21/05/2024 ha specificato che: “le norme processuali hanno natura servente, sicché la deduzione dei vizi derivanti dalla loro inosservanza (i cd. vizi formali) non serve a tutelare l'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma a eliminare i pregiudizi conseguenti all'esercizio delle facoltà in cui si esprime il diritto di difesa;
e nel sistema italiano, tale diritto è tutelato dall'effetto devolutivo dell'appello, piuttosto che dal ritorno al grado precedente;
effetto devolutivo che, però, si produce in funzione dei motivi di impugnazione, che esprimono e circoscrivono l'interesse ad agire , quale condizione dell'azione in concreto”.
Nel caso, il ha lamentato la violazione del proprio diritto di difesa e del Parte_1
diritto al contraddittorio (esulanti, come esposto, dalla previsione dell'art. 354 c.p.c.), limitandosi a chiedere a questa corte quale giudice di appello la rimessione al primo giudice e non formulando alcuna richiesta di riforma delle statuizioni di merito contenute nella sentenza impugnata.
4.-- La soluzione adottata comporta la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente grado sostenute dall'appellata, liquidate in dispositivo in base al
D.M. n. 147/2022 per fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale in riferimento al valore indeterminabile della controversia, parametri minimi in considerazione della non novità e difficoltà delle questioni trattate.
4 L'appellata essendo ammessa in via provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, in caso di ammissione definitiva al beneficio le spese liquidate andranno versate in favore dell'Erario, ai sensi dell'art. 133 T.U.S.G. -non può pertanto prendersi in considerazione l'istanza di distrazione avanzata dal difensore della stessa: Cass.
2014/n. 1012; Cass. 2019/n. 30418-, senza la decurtazione di cui all'art. 130 T.U.S.G.
(cfr. Cass. 2018/n. 22017; Cass. 2019/n. 11590; Cass. 2020/n.136).
Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, c. 1-quater del DPR 115/2002 nei confronti dell'appellante, al che non osta il mancato iniziale versamento del contributo unificato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato, situazione in cui versa in via provvisoria anche l'appellante), potendo escludersi la suddetta attestazione solo quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo
(Cass. civ. Sez. Unite, 20/02/2020 n. 4315).
P. Q. M.
La Corte, pronunciando definitivamente sull'appello proposto con ricorso depositato il
6/05/2024 da nei confronti di avverso la sentenza Parte_1 CP_1
n. 306/2024 emessa dal Tribunale di Campobasso in composizione collegiale, con l'intervento del P.G., così provvede:
• dichiara l'appello inammissibile;
• condanna l'appellante a rimborsare alla parte appellata le spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 4.996,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva
e Cpa come per legge, da versare all'Erario ai sensi dell'art. 133 TUSG, in caso di conferma in via definitiva dell'ammissione della al patrocinio a spese dello CP_1
Stato;
• dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, c. 1-quater del DPR 115/2002 nei confronti dell'appellante.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte del 6/03/2025. dr. Maria Grazia d'Errico - presidente est.
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