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Ordinanza 11 febbraio 2025
Ordinanza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, ordinanza 11/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Piacenza Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori
Dott. Stefano Brusati Presidente
Dott. Paola Bailo Giudice
Dott. Stefano Aldo Tiberti Giudice relatore ha pronunciato il seguente
ORDINANZA sul reclamo rubricato al n. 2583/2024 R.V.G. proposto avverso la convalida del T.S.O. disposta in data 12/09/2024 e della proroga dello stesso disposta nl procedimento V.G. 2525/2024
DA
[C.F. ], in proprio Parte_1 C.F._1
CONTRO
con l'avv. / gli avv.ti BRIDELLI EMILIA e SOAVI Controparte_1
ANNAMARIA;
CON L'INTERVENTO DI
PUBBLICO MINISTERO C/O TRIBUNALE DI PIACENZA
*****
IL TRIBUNALE esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Relatore;
osserva.
IN FATTO
1. In data 11.9.2024 perveniva al Sindaco del Comune di “Proposta di accertamento CP_1 sanitario obbligatorio” a firma del dott.ssa dell'Azienda U.S.L. - Dipartimento Persona_1 salute mentale – di Piacenza che certificava che la sig.ra presentava “scompenso Parte_1 maniacale in disturbo bipolare dopo sospensione della terapia e abuso di sostanze”.
2. Con provvedimento n. 68/2024 del 12.9.2024 il Sindaco del disponeva Controparte_1 porsi in essere un Accertamento Sanitario Obbligatorio avendo accertato che erano state esperite, senza successo, le iniziative volte ad assicurare il consenso e la partecipazione della sig.ra ai trattamenti sanitari. Parte_1
3. La sig.ra veniva accompagnata al Pronto soccorso dagli Agenti della Polizia Parte_1
Locale incaricati, tuttavia, ivi giunta, non attendeva la visita del medico e si allontanava dal pronto soccorso, asseritamente per recarsi presso il proprio medico di famiglia.
Dopo varie insistenze, accompagnata a piedi dagli operatori della Polizia Locale, come da relazione di servizio in data 17 settembre 2024, ritornava presso il Pronto Parte_1
Soccorso di ove veniva visitata dal personale medico. CP_1
4. Il dott. del Dipartimento Di Salute mentale dell'Ausl, certificava la Controparte_2 sussistenza di alterazioni psichiche a carico di tali da richiedere urgenti interventi Parte_1 terapeutici che la paziente non accetta e, non essendovi condizioni e circostanze per adottare idonee misure sanitarie extra ospedaliere, proponeva Trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera
5. In pari data, il certificato della dott. veniva convalidato dalla dott. Controparte_2
dell'Ausl di avendo accertato, a carico della sig.ra Persona_2 CP_1 Parte_1
“la presenza di alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici, che gli stessi non sono stati accettati dalla paziente e che non vi sono condizioni e circostanze che consentano di adottare tempestive ed idonee misure sanitarie extra ospedaliere”
5. Il 12 settembre 2024 il Sindaco del disponeva con provvedimento n. CP_1 CP_1
69/2024 il Trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera da attuarsi presso l'Ospedale Civile di Piacenza – Dipartimento Salute Mentale, per il periodo necessario e consentito, degenza effettivamente posta in essere nella medesima giornata, come attestato dal Responsabile del Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura.
6. Ne conseguiva la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare di Piacenza che formava il fascicolo R.G.V. n. 2525/2024 e convalidava il provvedimento del Sindaco del CP_1 per la durata di giorni 7, a decorrere dal 12 settembre 2024
[...]
ha proposto reclamo ontro il provvedimento che ha disposto e poi prorogato Parte_1 il nei suoi confronti, lamentando, in estrema sintesi, la insussistenza dei presupposti Pt_2 sanitari e fattuali per il Pt_2
Fissata udienza per la discussione in camera di consiglio, si è regolarmente costituito il
, resistendo al reclamo. Controparte_1
Il Pubblico Ministero ha concluso per il rigetto del ricorso.
All'esito della discussione, acquisita relazione della AUSL competente, il Collegio si è riservato la decisione.
IN DIRITTO
Ritiene il Collegio che il reclamo debba essere respinto, per le seguenti ragioni.
Il provvedimento del è stato ritualmente disposto in base alla documentazione prevista CP_1 dagli art. 33 e seguenti della Legge n. 833/1978, in particolare in forza del certificato del dott.
e del certificato di convalida della dott. entrambi Controparte_2 Persona_2 medici dell'Ausl di Piacenza;
in entrambi i documenti, sebbene succintamente, si dava atto della sussistenza dei requisiti sostanziali per proporre il T.S.O., in particolare che la persona interessata si trovasse in una situazione di alterazione tale da necessitare urgenti interventi terapeutici, che non vi fosse il consenso verso i trattamenti sanitari proposti e che non vi fosse spazio per interventi extra ospedalieri.
E la sussistenza di tali elementi viene confermata non solo dai certificati medici agli atti, integranti atti pubblici fidefacenti fino a querela di falso, ma anche dalla dettagliata relazione pervenuta dall'AUSL di in data 13/01/2025, sottoscritta dai Dott.ri CP_1 Per_3
quest'ultimo dirigente del Centro Salute Mentale). CP_3 Persona_2 Per_4
La relazione ricostruisce minuziosamente gli accertamenti che hanno determinato i sanitari a chiedere il T.S.O..; in particolare, in data 11/09 il Dott. proponeva un A.S.O. a Persona_2 seguito di segnalazione pervenuta dai familiari della signora (madre e figlio), i quali Pt_1 riferivano della presenza di uno stato di attivazione maniacale dal mese di agosto, con riferita interruzione delle terapie fino ad allora prescritte. La eniva contattata telefonicamente Pt_1 Part dal per una visita urgente, ma rifiutava di sottoporsi ad una visita immediata.
La eniva poi sottoposta a visita specialistica, dalla quale emergeva: Pt_1
La relazione - che qui non si riassume per brevità - prosegue poi ed espone tutte le vicende rilevanti relative al ricovero forzoso ed alla degenza ospedaliera, fino alla dismissione della paziente in data 02/10/2024.
Sul punto, le dichiarazioni della reclamante non possono essere sufficienti, Parte_1 ad opinione del Collegio, ad inficiare la validità delle assunzioni e delle diagnosi operate dai sanitari coinvolti, il cui iter motivazionale appare pienamente logico e razionale.
Alla luce di quanto sopra esposto, ritiene il Collegio che la proposta di carico di Pt_2 Pt_1
si sia fondata sull'esistenza di problemi psichici tali da richiedere un intervento
[...] terapeutico urgente, non differibile e non accettato dal paziente1, con la conseguenza che la convalida dello stesso e la sua proroga risultano legittimi.
In conclusione, il reclamo deve essere respinto.
Le spese vengono integralmente compensate, stante la particolarità del procedimento e la natura dei diritti oggetto della controversia.
P.Q.M.
1) respinge il reclamo;
2) compensa integralmente tra le parti le spese del procedimento
Così deciso in Piacenza, nella camera di consiglio della Sezione Civile, in data 22/01/2025 .
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Stefano Aldo Tiberti Dott. Stefano Brusati
1 Cass. Civ. n. 3900/2016.
Dott. Stefano Brusati Presidente
Dott. Paola Bailo Giudice
Dott. Stefano Aldo Tiberti Giudice relatore ha pronunciato il seguente
ORDINANZA sul reclamo rubricato al n. 2583/2024 R.V.G. proposto avverso la convalida del T.S.O. disposta in data 12/09/2024 e della proroga dello stesso disposta nl procedimento V.G. 2525/2024
DA
[C.F. ], in proprio Parte_1 C.F._1
CONTRO
con l'avv. / gli avv.ti BRIDELLI EMILIA e SOAVI Controparte_1
ANNAMARIA;
CON L'INTERVENTO DI
PUBBLICO MINISTERO C/O TRIBUNALE DI PIACENZA
*****
IL TRIBUNALE esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Relatore;
osserva.
IN FATTO
1. In data 11.9.2024 perveniva al Sindaco del Comune di “Proposta di accertamento CP_1 sanitario obbligatorio” a firma del dott.ssa dell'Azienda U.S.L. - Dipartimento Persona_1 salute mentale – di Piacenza che certificava che la sig.ra presentava “scompenso Parte_1 maniacale in disturbo bipolare dopo sospensione della terapia e abuso di sostanze”.
2. Con provvedimento n. 68/2024 del 12.9.2024 il Sindaco del disponeva Controparte_1 porsi in essere un Accertamento Sanitario Obbligatorio avendo accertato che erano state esperite, senza successo, le iniziative volte ad assicurare il consenso e la partecipazione della sig.ra ai trattamenti sanitari. Parte_1
3. La sig.ra veniva accompagnata al Pronto soccorso dagli Agenti della Polizia Parte_1
Locale incaricati, tuttavia, ivi giunta, non attendeva la visita del medico e si allontanava dal pronto soccorso, asseritamente per recarsi presso il proprio medico di famiglia.
Dopo varie insistenze, accompagnata a piedi dagli operatori della Polizia Locale, come da relazione di servizio in data 17 settembre 2024, ritornava presso il Pronto Parte_1
Soccorso di ove veniva visitata dal personale medico. CP_1
4. Il dott. del Dipartimento Di Salute mentale dell'Ausl, certificava la Controparte_2 sussistenza di alterazioni psichiche a carico di tali da richiedere urgenti interventi Parte_1 terapeutici che la paziente non accetta e, non essendovi condizioni e circostanze per adottare idonee misure sanitarie extra ospedaliere, proponeva Trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera
5. In pari data, il certificato della dott. veniva convalidato dalla dott. Controparte_2
dell'Ausl di avendo accertato, a carico della sig.ra Persona_2 CP_1 Parte_1
“la presenza di alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici, che gli stessi non sono stati accettati dalla paziente e che non vi sono condizioni e circostanze che consentano di adottare tempestive ed idonee misure sanitarie extra ospedaliere”
5. Il 12 settembre 2024 il Sindaco del disponeva con provvedimento n. CP_1 CP_1
69/2024 il Trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera da attuarsi presso l'Ospedale Civile di Piacenza – Dipartimento Salute Mentale, per il periodo necessario e consentito, degenza effettivamente posta in essere nella medesima giornata, come attestato dal Responsabile del Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura.
6. Ne conseguiva la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare di Piacenza che formava il fascicolo R.G.V. n. 2525/2024 e convalidava il provvedimento del Sindaco del CP_1 per la durata di giorni 7, a decorrere dal 12 settembre 2024
[...]
ha proposto reclamo ontro il provvedimento che ha disposto e poi prorogato Parte_1 il nei suoi confronti, lamentando, in estrema sintesi, la insussistenza dei presupposti Pt_2 sanitari e fattuali per il Pt_2
Fissata udienza per la discussione in camera di consiglio, si è regolarmente costituito il
, resistendo al reclamo. Controparte_1
Il Pubblico Ministero ha concluso per il rigetto del ricorso.
All'esito della discussione, acquisita relazione della AUSL competente, il Collegio si è riservato la decisione.
IN DIRITTO
Ritiene il Collegio che il reclamo debba essere respinto, per le seguenti ragioni.
Il provvedimento del è stato ritualmente disposto in base alla documentazione prevista CP_1 dagli art. 33 e seguenti della Legge n. 833/1978, in particolare in forza del certificato del dott.
e del certificato di convalida della dott. entrambi Controparte_2 Persona_2 medici dell'Ausl di Piacenza;
in entrambi i documenti, sebbene succintamente, si dava atto della sussistenza dei requisiti sostanziali per proporre il T.S.O., in particolare che la persona interessata si trovasse in una situazione di alterazione tale da necessitare urgenti interventi terapeutici, che non vi fosse il consenso verso i trattamenti sanitari proposti e che non vi fosse spazio per interventi extra ospedalieri.
E la sussistenza di tali elementi viene confermata non solo dai certificati medici agli atti, integranti atti pubblici fidefacenti fino a querela di falso, ma anche dalla dettagliata relazione pervenuta dall'AUSL di in data 13/01/2025, sottoscritta dai Dott.ri CP_1 Per_3
quest'ultimo dirigente del Centro Salute Mentale). CP_3 Persona_2 Per_4
La relazione ricostruisce minuziosamente gli accertamenti che hanno determinato i sanitari a chiedere il T.S.O..; in particolare, in data 11/09 il Dott. proponeva un A.S.O. a Persona_2 seguito di segnalazione pervenuta dai familiari della signora (madre e figlio), i quali Pt_1 riferivano della presenza di uno stato di attivazione maniacale dal mese di agosto, con riferita interruzione delle terapie fino ad allora prescritte. La eniva contattata telefonicamente Pt_1 Part dal per una visita urgente, ma rifiutava di sottoporsi ad una visita immediata.
La eniva poi sottoposta a visita specialistica, dalla quale emergeva: Pt_1
La relazione - che qui non si riassume per brevità - prosegue poi ed espone tutte le vicende rilevanti relative al ricovero forzoso ed alla degenza ospedaliera, fino alla dismissione della paziente in data 02/10/2024.
Sul punto, le dichiarazioni della reclamante non possono essere sufficienti, Parte_1 ad opinione del Collegio, ad inficiare la validità delle assunzioni e delle diagnosi operate dai sanitari coinvolti, il cui iter motivazionale appare pienamente logico e razionale.
Alla luce di quanto sopra esposto, ritiene il Collegio che la proposta di carico di Pt_2 Pt_1
si sia fondata sull'esistenza di problemi psichici tali da richiedere un intervento
[...] terapeutico urgente, non differibile e non accettato dal paziente1, con la conseguenza che la convalida dello stesso e la sua proroga risultano legittimi.
In conclusione, il reclamo deve essere respinto.
Le spese vengono integralmente compensate, stante la particolarità del procedimento e la natura dei diritti oggetto della controversia.
P.Q.M.
1) respinge il reclamo;
2) compensa integralmente tra le parti le spese del procedimento
Così deciso in Piacenza, nella camera di consiglio della Sezione Civile, in data 22/01/2025 .
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Stefano Aldo Tiberti Dott. Stefano Brusati
1 Cass. Civ. n. 3900/2016.