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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 09/10/2025, n. 1376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1376 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 4484/2024 R.G.
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori
Magistrati:
dott. Alina Rossato Presidente rel. dott. Barbara De Munari Giudice dott. Luisa Bettio Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. al n° 4484/2024, promossa con ricorso depositato il
24/09/2024 da
, con l'avv. CRACCO LORENZA Parte_1 ricorrente nei confronti di
, con l'avv. DONÀ FEDERICA Controparte_1
resistente e con l'intervento del P.M. oggetto: separazione giudiziale
All'udienza cartolare del 2/10/2025 i coniugi, tramite i rispettivi procuratori, precisavano conclusioni congiunte, chiedendo la separazione alle seguenti condizioni:
1) Dichiarare la separazione tra i coniugi, dando atto che gli stessi hanno già dichiarato di non volersi riconciliare;
Affidamento del minore e regolamentazione dei tempi di frequentazione Per_1
2) Affidare ad entrambi i genitori, con residenza presso la madre in Toscana, con Per_1 impegno delle parti ad assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione 2 naturale e delle aspirazioni del figlio, esercitando la propria responsabilità genitoriale in via separata limitatamente alle decisioni relative a questioni di ordinaria amministrazione;
3) Disporre che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio:
- a weekend alternati dal venerdì all'uscita da scuola ( in periodo non scolastico dall'uscita dai centri estivi o, in caso di non frequentazione, dalle ore 16,00) alla domenica sera con riaccompagnamento entro le ore 20,30 a casa della madre;
- metà delle vacanze natalizie alternando di anno in anno i seguenti periodi: dal 24 dicembre sino al 30 dicembre, e dal 31 dicembre sino al 6 gennaio;
- l'intero periodo di vacanze pasquali;
- i ponti e le altre festività infrannuali;
- ventuno giorni (tre settimane) durante l'astensione scolastica estiva, distribuiti come segue: undici giorni saranno sempre collocati nella seconda e nella terza settimana di agosto (con individuazione da concordare entro il 30 aprile di ciascun anno), con prelievo la mattina del primo giorno e riconsegna l'undicesimo entro le 20.30, salvo diverso accordo tra i genitori, che potranno accordarsi diversamente secondo le rispettive esigenze. I restanti dieci giorni saranno da trascorsi con il padre in altro periodo da concordare con la madre, sempre entro il 30 Per_1 aprile, nei mesi di giugno, luglio o settembre;
4) Il giorno del compleanno dei genitori (signora 3 settembre e sig. 18 Pt_1 CP_1 settembre) sarà da trascorso con il genitore che festeggia il compleanno, con prelievo del Per_1 bambino dall'uscita di scuola se frequentata in quel giorno oppure dal mattino ore 10,00 se in periodo di astensione scolastica oppure se il giorno risulta festivo. Il giorno del compleanno di
(10 aprile) il minore lo trascorrerà con ciascun genitore, ad anni alterni. Nel caso in cui Per_1 il giorno del compleanno del minore cada infrasettimanalmente, si farà riferimento non al giorno, ma al weekend del compleanno, senza che ciò modifichi l'alternanza dei weekend già calendarizzata, salvo diverso accordo tra i genitori, che potranno accordarsi diversamente di volta in volta. Lo stesso avverrà qualora sia il compleanno del padre a cadere infrasettimanalmente.
5) In caso di impossibilità del padre di esercitare la frequentazione per cause di forza maggiore
(es. malattia del minore o del padre), egli avrà la possibilità di recuperare il weekend perso, senza per questo alterare il regime di alternanza già calendarizzato, salvo diverso accordo tra i genitori, che potranno accordarsi diversamente di volta in volta;
6) Tutti i viaggi, sia di andata sia di ritorno, per prelevare e riportare a casa della madre Per_1 saranno effettuati a totale cura e spese del padre. In caso di impedimento/malattia del padre, le parti concordano che potrà essere prelevato dai nonni paterni o da persona di fiducia di Per_1 famiglia, comunicando preventivamente il nominativo alla madre;
In ordine al mantenimento del minore
7) Tenuto conto che il padre si fa carico di tutte le spese di trasporto del minore tra la residenza di in Toscana e l'abitazione paterna in Veneto, disporre che egli contribuisca al Per_1
2 3 mantenimento del figlio con la somma di € 300,00 mensili, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, da individuarsi con riferimento al Protocollo del Tribunale di Padova
(17.01.2017);
Ulteriori accordi tra i coniugi
8) La sig.ra e il sig. rinunciano reciprocamente ai reciproci rapporti di Pt_1 CP_1 debito/credito con riguardo alle utenze della ex casa familiare e all'assegno di mantenimento maturato tra il deposito del ricorso di separazione e la pronuncia dei provvedimenti provvisori;
Spese
9) Spese di lite integralmente compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sig.ra e il sig. hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio civile in data 21/11/2020 in San Martino di Lupari (PD), successivamente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di San Martino di Lupari
(PD) al n. 11, Parte I, anno 2020.
Dalla loro unione è nato il figlio , in data 10.04.2021. Per_1
Cessata l'affectio coniugalis e divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza, la sig.ra decideva di radicare, con ricorso depositato il 24/09/2024 dinanzi al Pt_1 presente Tribunale, un procedimento di separazione giudiziale avverso il coniuge resistente, il quale si costituiva in giudizio in data 20.12.2024.
Entrambe le parti depositavano memorie difensive ex art. 473-bis.17 c.p.c..
All'udienza di prima comparizione del 29/01/2025, i coniugi confermavano la volontà di separarsi e insistevano nell'accoglimento delle domante contenute nei rispettivi atti difensivi.
Con Ordinanza del 24.03.2025, a scioglimento della riserva assunta in udienza, il
Giudice pronunciava i provvedimenti provvisori e rinviava all'udienza del 26.06.2025 per lo svolgimento della fase istruttoria.
In data 7.04.2025 parte ricorrente proponeva istanza di modifica dei provvedimenti provvisori;
pertanto, il Giudice fissava udienza al 22.05.2025 per instaurare il contraddittorio sul punto. In data 28.04.2025, parte resistente chiedeva di essere autorizzata al deposito di documentazione in via istruttoria.
Preso atto della parziale riforma dei provvedimenti provvisori, disposta in sede di reclamo con Ordinanza del 10.04.2025 della Corte d'Appello di Venezia, il Giudice scioglieva la riserva rigettando l'istanza di parte resistente del 28.04.2025 e rinviava all'udienza del 26.06.2025 per lo svolgimento dell'istruttoria.
Nelle more della successiva udienza, le parti chiedevano congiuntamente un rinvio, pendenti trattative per la consensualizzazione del procedimento. Con Ordinanza del
3 4
26.06.2025, il Giudice rinviava all'udienza del 2/10/2025 in trattazione scritta per precisazione delle conclusioni congiunte, le quali venivano depositate con note dell'1.10.2025.
La domanda di separazione merita di essere accolta.
Dalle reciproche allegazioni e dalle conclusioni conformi sul punto è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
I coniugi hanno proposto conclusioni congiunte in ordine a tutte le questioni da regolamentare e, in assenza di profili d'illegittimità, delle condizioni proposte congiuntamente va preso atto, non emergendo ragioni ostative ed essendo conformi all'interesse del figlio minore . La condizione di cui al n. 8), pur facendo parte Per_1 dell'accordo e regolamentazione dei propri reciproci interessi, costituisce espressione della libertà negoziale delle parti.
Spese compensate, stante l'esito del procedimento.
P.Q.M.
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, autorizzandoli a vivere separati nel reciproco rispetto;
Controparte_1
2. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Martino di Lupari (PD) di annotare la presente Sentenza nel relativo Registro degli Atti di Matrimonio al n. 11, Parte I, anno 2020;
3. prende atto delle condizioni di separazione precisate congiuntamente dalle parti;
4. Spese compensate.
Padova, 7.10.2025
Il Presidente Rel.
Dott.ssa Alina Rossato
4
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori
Magistrati:
dott. Alina Rossato Presidente rel. dott. Barbara De Munari Giudice dott. Luisa Bettio Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. al n° 4484/2024, promossa con ricorso depositato il
24/09/2024 da
, con l'avv. CRACCO LORENZA Parte_1 ricorrente nei confronti di
, con l'avv. DONÀ FEDERICA Controparte_1
resistente e con l'intervento del P.M. oggetto: separazione giudiziale
All'udienza cartolare del 2/10/2025 i coniugi, tramite i rispettivi procuratori, precisavano conclusioni congiunte, chiedendo la separazione alle seguenti condizioni:
1) Dichiarare la separazione tra i coniugi, dando atto che gli stessi hanno già dichiarato di non volersi riconciliare;
Affidamento del minore e regolamentazione dei tempi di frequentazione Per_1
2) Affidare ad entrambi i genitori, con residenza presso la madre in Toscana, con Per_1 impegno delle parti ad assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione 2 naturale e delle aspirazioni del figlio, esercitando la propria responsabilità genitoriale in via separata limitatamente alle decisioni relative a questioni di ordinaria amministrazione;
3) Disporre che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio:
- a weekend alternati dal venerdì all'uscita da scuola ( in periodo non scolastico dall'uscita dai centri estivi o, in caso di non frequentazione, dalle ore 16,00) alla domenica sera con riaccompagnamento entro le ore 20,30 a casa della madre;
- metà delle vacanze natalizie alternando di anno in anno i seguenti periodi: dal 24 dicembre sino al 30 dicembre, e dal 31 dicembre sino al 6 gennaio;
- l'intero periodo di vacanze pasquali;
- i ponti e le altre festività infrannuali;
- ventuno giorni (tre settimane) durante l'astensione scolastica estiva, distribuiti come segue: undici giorni saranno sempre collocati nella seconda e nella terza settimana di agosto (con individuazione da concordare entro il 30 aprile di ciascun anno), con prelievo la mattina del primo giorno e riconsegna l'undicesimo entro le 20.30, salvo diverso accordo tra i genitori, che potranno accordarsi diversamente secondo le rispettive esigenze. I restanti dieci giorni saranno da trascorsi con il padre in altro periodo da concordare con la madre, sempre entro il 30 Per_1 aprile, nei mesi di giugno, luglio o settembre;
4) Il giorno del compleanno dei genitori (signora 3 settembre e sig. 18 Pt_1 CP_1 settembre) sarà da trascorso con il genitore che festeggia il compleanno, con prelievo del Per_1 bambino dall'uscita di scuola se frequentata in quel giorno oppure dal mattino ore 10,00 se in periodo di astensione scolastica oppure se il giorno risulta festivo. Il giorno del compleanno di
(10 aprile) il minore lo trascorrerà con ciascun genitore, ad anni alterni. Nel caso in cui Per_1 il giorno del compleanno del minore cada infrasettimanalmente, si farà riferimento non al giorno, ma al weekend del compleanno, senza che ciò modifichi l'alternanza dei weekend già calendarizzata, salvo diverso accordo tra i genitori, che potranno accordarsi diversamente di volta in volta. Lo stesso avverrà qualora sia il compleanno del padre a cadere infrasettimanalmente.
5) In caso di impossibilità del padre di esercitare la frequentazione per cause di forza maggiore
(es. malattia del minore o del padre), egli avrà la possibilità di recuperare il weekend perso, senza per questo alterare il regime di alternanza già calendarizzato, salvo diverso accordo tra i genitori, che potranno accordarsi diversamente di volta in volta;
6) Tutti i viaggi, sia di andata sia di ritorno, per prelevare e riportare a casa della madre Per_1 saranno effettuati a totale cura e spese del padre. In caso di impedimento/malattia del padre, le parti concordano che potrà essere prelevato dai nonni paterni o da persona di fiducia di Per_1 famiglia, comunicando preventivamente il nominativo alla madre;
In ordine al mantenimento del minore
7) Tenuto conto che il padre si fa carico di tutte le spese di trasporto del minore tra la residenza di in Toscana e l'abitazione paterna in Veneto, disporre che egli contribuisca al Per_1
2 3 mantenimento del figlio con la somma di € 300,00 mensili, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, da individuarsi con riferimento al Protocollo del Tribunale di Padova
(17.01.2017);
Ulteriori accordi tra i coniugi
8) La sig.ra e il sig. rinunciano reciprocamente ai reciproci rapporti di Pt_1 CP_1 debito/credito con riguardo alle utenze della ex casa familiare e all'assegno di mantenimento maturato tra il deposito del ricorso di separazione e la pronuncia dei provvedimenti provvisori;
Spese
9) Spese di lite integralmente compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sig.ra e il sig. hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio civile in data 21/11/2020 in San Martino di Lupari (PD), successivamente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di San Martino di Lupari
(PD) al n. 11, Parte I, anno 2020.
Dalla loro unione è nato il figlio , in data 10.04.2021. Per_1
Cessata l'affectio coniugalis e divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza, la sig.ra decideva di radicare, con ricorso depositato il 24/09/2024 dinanzi al Pt_1 presente Tribunale, un procedimento di separazione giudiziale avverso il coniuge resistente, il quale si costituiva in giudizio in data 20.12.2024.
Entrambe le parti depositavano memorie difensive ex art. 473-bis.17 c.p.c..
All'udienza di prima comparizione del 29/01/2025, i coniugi confermavano la volontà di separarsi e insistevano nell'accoglimento delle domante contenute nei rispettivi atti difensivi.
Con Ordinanza del 24.03.2025, a scioglimento della riserva assunta in udienza, il
Giudice pronunciava i provvedimenti provvisori e rinviava all'udienza del 26.06.2025 per lo svolgimento della fase istruttoria.
In data 7.04.2025 parte ricorrente proponeva istanza di modifica dei provvedimenti provvisori;
pertanto, il Giudice fissava udienza al 22.05.2025 per instaurare il contraddittorio sul punto. In data 28.04.2025, parte resistente chiedeva di essere autorizzata al deposito di documentazione in via istruttoria.
Preso atto della parziale riforma dei provvedimenti provvisori, disposta in sede di reclamo con Ordinanza del 10.04.2025 della Corte d'Appello di Venezia, il Giudice scioglieva la riserva rigettando l'istanza di parte resistente del 28.04.2025 e rinviava all'udienza del 26.06.2025 per lo svolgimento dell'istruttoria.
Nelle more della successiva udienza, le parti chiedevano congiuntamente un rinvio, pendenti trattative per la consensualizzazione del procedimento. Con Ordinanza del
3 4
26.06.2025, il Giudice rinviava all'udienza del 2/10/2025 in trattazione scritta per precisazione delle conclusioni congiunte, le quali venivano depositate con note dell'1.10.2025.
La domanda di separazione merita di essere accolta.
Dalle reciproche allegazioni e dalle conclusioni conformi sul punto è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
I coniugi hanno proposto conclusioni congiunte in ordine a tutte le questioni da regolamentare e, in assenza di profili d'illegittimità, delle condizioni proposte congiuntamente va preso atto, non emergendo ragioni ostative ed essendo conformi all'interesse del figlio minore . La condizione di cui al n. 8), pur facendo parte Per_1 dell'accordo e regolamentazione dei propri reciproci interessi, costituisce espressione della libertà negoziale delle parti.
Spese compensate, stante l'esito del procedimento.
P.Q.M.
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, autorizzandoli a vivere separati nel reciproco rispetto;
Controparte_1
2. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Martino di Lupari (PD) di annotare la presente Sentenza nel relativo Registro degli Atti di Matrimonio al n. 11, Parte I, anno 2020;
3. prende atto delle condizioni di separazione precisate congiuntamente dalle parti;
4. Spese compensate.
Padova, 7.10.2025
Il Presidente Rel.
Dott.ssa Alina Rossato
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