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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/07/2025, n. 2441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2441 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai seguenti magistrati dott. ER CELESTE Presidente relatore dott.ssa Maria Pia DI STEFANO Consigliere dott. Roberto BONANNI Consigliere
a seguito di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza collegiale dell'8/7/2025 riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G. n. 1315/2023 vertente
TRA
Parte_1
(avv.to Pinci)
PARTE APPELLANTE
E
Controparte_1
(Avvocatura generale dello Stato)
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Viterbo n. 455 del 2/12/2022
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata, si rigettava l'opposizione, proposta da avverso Parte_1
l'ordinanza-ingiunzione n. 151/2019, notificata in data 18/2/2020, con cui l Controparte_1 Pa
(d'ora in poi, breviter, ) aveva accertato la violazione dell'art. 18, comma 1, del d.lgs. n.
[...]
276/2003 nei confronti dell'opponente, nella qualità di legale rappresentante della con Controparte_2 ordine di pagare la sanzione amministrativa di € 50.000,00, condannando, altresì, il lla refusione Parte_1 delle spese di lite. Pa Quest'ultimo interponeva appello, cui resisteva l .
Va, preliminarmente, rilevato che le parti non hanno presenziato né alla prima udienza di discussione
(fissata per l'1/7/2025 e proveniente da rinvio d'ufficio del 17/9/2024), né a quella odierna, nonostante abbiano avuto conoscenza di tali rinvii mediante rituale comunicazione da parte della Cancelleria.
In particolare, per il presente giudizio, con provvedimento del 15-17/4/2025 (regolarmente comunicato), si era disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. - come introdotto dall'art. 3, comma 10, del d.lgs. n. 149/2022, e modificato dall'art. 3, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 164/2024 - in sostituzione dell'udienza fissata per il giorno 1/7/2025, assegnando termine per il deposito delle note entro le ore 9,00 di tale udienza (ai sensi del comma 1).
Tuttavia, i contendenti non hanno osservato quest'ultimo incombente che, in forza di tale dettato normativo (comma 4), tiene luogo della comparizione delle parti.
Ne consegue che la mancata presenza delle stesse parti alla prima udienza di discussione (come sopra equiparata) ed in quella successiva (ritualmente comunicata) determina l'estinzione del giudizio, con conseguente cancellazione della causa dal ruolo.
Stante la natura della statuizione (in mero rito) adottata, si ritiene equo compensare le spese del grado.
P.Q.M.
a - dichiara l'estinzione del giudizio;
b - cancella la causa dal ruolo;
c - compensa le spese del grado.
Roma, 8/7/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
(ER CE)