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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/04/2025, n. 4212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4212 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del G.M., Dott. Marcello Sinisi, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 22228/2021 del R.G.A.C., avente ad oggetto: occupazione sine titulo e altre domande, pendente
TRA
(C.F. ), nella persona del Parte_1 P.IVA_1
Direttore generale p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Monica Laiso, giusta procura speciale ad lites e provvedimento autorizzativo, presso il cui studio elettivamente domicilia, sito in alla via Comunale del Pt_1
Principe n. 13
ATTRICE
E
(C.F. ), elettivamente domiciliata in CP_1 C.F._1
Castel S. Giorgio alla via Crocinola 20/I, presso lo studio dell'Avv.
Antonio Giordano che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in atti
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 19.2.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dall'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69
(pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio
2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dell'integrale svolgimento del processo.
Con ricorso ex art. 702bis c.p.c., depositato il 21.9.2021 e ritualmente notificato, in uno al decreto di fissazione di udienza, in data 24.11.2021, la
- 1 - ha dedotto di essere proprietaria di un immobile, non Parte_1
destinato a fini istituzionali, sito in Napoli (NA) alla Via Maria Longo n.
37, iscritto al N.C.E.U. di sez. SLO, foglio 1, particella 23, sub. Pt_1
655, trasferitole in proprietà ai sensi e per gli effetti dell'art.5 del D.Lgs.
502/1992 e ss.mm.ii. e dell'art. 26 della L.R. 32/1994, come da D.P.G.R.
N.509 del 22.3.2001; che l'immobile era stato occupato sine titulo dalla
Sig.ra la quale non aveva mai stipulato un contratto di CP_1
locazione con la ricorrente ed aveva effettuato solo sporadici pagamenti non congrui;
che il suddetto bene era entrato a far parte del patrimonio immobiliare della con il precipuo obiettivo di essere Parte_1
messo a reddito al fine di assicurare per il territorio le risorse economiche per i livelli uniformi di assistenza sanitaria di cui all'art. 6 della L.R. 32/94; che in data 10.10.2018 la ricorrente aveva messo in mora la Pt_2
Sig.ra relativamente ai canoni non pagati derivanti dall'occupazione CP_1
sine titulo dell'immobile de quo; che in data 14.01.2019, la ricorrente aveva messo nuovamente in mora la Sig.ra che, nonostante le CP_1
diverse intimazioni di pagamento, l'odierna resistente non aveva saldato il suo debito, salvo sporadici ed insufficienti versamenti ed occupava il bene immobile de quo in assenza di alcun titolo;
che la resistente era, pertanto, debitrice della somma complessiva di € 43.331,09 (€ 30.026,18 in qualità di importi maturati ed intimati sino al 31.12.2018 comprensivi di interessi legali al 31.08.2021 pari ad € 255,08, € 5.512,78 per i canoni afferenti l'annualità 2019 comprensivi di interessi legali al 31.08.2021 pari ad €
46,71, € 4.590,65 per i canoni afferenti l'annualità 2020 comprensivi di interessi legali al 31.08.2021 pari ad € 2,60, € 3.202,29 per i canoni afferenti l'annualità 2021 comprensivi di interessi legali al 31.08.2021 pari ad € 0,21). Tanto dedotto, l'istante ha convenuto in giudizio CP_1
per sentir accertare la detenzione sine titulo dell'immobile sito in Napoli
(NA) alla Via Maria Longo n. 37 ed ordinare a quest'ultima il rilascio del richiamato cespite, con la contestuale condanna al risarcimento in favore dell' per la somma di € 43.331,09 (maturata sino al Parte_3
31.8.2021), in conseguenza dell'asserito danno patito per l'illegittima
- 2 - occupazione dell'immobile o per la diversa somma ritenuta di giustizia, vinte le spese di lite. Fissata con decreto la prima udienza per il 23.2.2022 ed instaurato il contraddittorio, la resistente, nel costituirsi in data
16.2.2022 si è opposta alla domanda ed ha eccepito l'improcedibilità della stessa per il rito sommario adottato e in quanto non preceduta dal tentativo di mediazione obbligatoria, la nullità e l'indeterminatezza dell'oggetto delle domande avanzate, anche per la mancanza di prova del titolo di proprietà vantato dall'Ente istante e, nel merito, l'infondatezza in fatto e in diritto della pretesa, deducendo di non essere un occupante abusiva del cespite per cui è causa, stante la formulata richiesta di voltura del contratto di locazione dal sig. (del cui nucleo familiare faceva Persona_1
parte), che aveva pagato diverse somme mensili per l'uso del cespite, ivi comprese quelle da imputare alla controparte;
che la comparente aveva
Parte richiesto all' di rivedere il debito a suo carico, ma non aveva mai avuto un corretto riscontro, così come non aveva mai avuto un concreto riscontro la sua volontà di sottoscrivere un nuovo contratto di locazione;
che l' pur avendo sottoscritto un accordo integrativo ai sensi Pt_4 dell'art. 2 comma 3 legge 9.12.1998 n. 431 e D.M. 16.01.2017 in data
24.01.2018, non aveva mai inteso rispettare tale accordo sottoscritto con le
Associazioni della proprietà e degli inquilini;
che in ordine alla richiesta di risarcimento dei danni per la presunta abusiva occupazione, andava sottolineata l'abnormità della pretesa avanzata oltre che l'infondatezza, anche in considerazione del fatto che non erano stati assolutamente indicati i parametri alla base del preteso risarcimento e considerato che la resistente
Parte aveva, comunque, corrisposto all' istante una somma consistente, pari a circa € 7.000,00; tanto dedotto, la resistente ha chiesto di accertare la legittima detenzione del cespite ed il grave inadempimento della istante al succitato accordo collettivo, rigettando la richiesta di risarcimento danni e, in via subordinata, di dichiarare la prescrizione delle somme eventualmente accordate a titolo di indennità d'uso eccedenti il quinquennio, da conguagliare con le spese sostenute dall'interessata, vinte le spese.
- 3 - Convertito il rito da sommario a locativo ed espletato il tentativo obbligatorio di mediazione, depositate memorie integrative, la causa, dopo alcuni rinvii, è stata assegnata in decisione all'udienza del 19.2.2025, previo nuovo mutamento del rito da locativo ad ordinario con la concessione alle parti di termini ridotti ai sensi dell'art.190 c.p.c.
Ciò posto, in via preliminare, va rilevato che la domanda è procedibile, essendo stato espletato in corso di causa, seppur infruttuosamente, il tentativo obbligatorio di mediazione.
Nel merito, è d'uopo rilevare in punto di diritto che, riguardo alla domanda di accertamento di occupazione di un immobile sine titulo, l'azione de qua con la contestuale richiesta di restituzione del cespite potrebbe fondarsi sia su di un rapporto negoziale di natura obbligatoria (si pensi al comodato o alla locazione) tra le parti, venuto meno per cause che abbiano determinato,
a seconda del vizio, nullità, annullabilità o risoluzione, ovvero semplicemente per la naturale cessazione dell'efficacia del rapporto. Al contempo, però, la medesima domanda potrebbe prescindere del tutto dalla deduzione, ab origine, di alcun rapporto di natura negoziale intercorso tra le parti, per fondarsi esclusivamente sulla dedotta altrui detenzione o possesso privo di alcun titolo giustificativo. Nel primo caso l'azione di restituzione ha natura personale e relativa, e si caratterizza per la semplificazione dell'onere a carico della parte attrice della prova del diritto di proprietà o reale di godimento vantato;
nel secondo caso, invece, essa deve inquadrarsi come azione reale di rivendica, la quale implica l'assolvimento della cd. “probatio diabolica”, ossia l'onere per l'attore di provare il proprio diritto risalendo, se del caso, attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando che l'interessato stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo. In tal senso si pongono le Sezioni Unite della
Suprema Corte, osservando che “…poichè l'azione personale di restituzione, come già dice il nome, è destinata a ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una cosa che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto, in forza di negozi quali
- 4 - la locazione, il comodato, il deposito e così via, che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario, essa non può pertanto surrogare l'azione di rivendicazione, con elusione del relativo rigoroso onere probatorio, quando la condanna al rilascio o alla consegna viene chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo. In questo caso la domanda è tipicamente di rivendicazione, poichè il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione, mediante la probatio diabolica. La tesi opposta comporta la sostanziale vanificazione della stessa previsione legislativa dell'azione di rivendicazione, il cui campo di applicazione resterebbe praticamente azzerato, se si potesse esercitare un'azione personale di restituzione nei confronti del detentore sine titulo” (SS.UU. Cass. Civ. n. 7305 del 2014).
Orbene, alla luce dell'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale appena richiamato, nel caso
Parte di specie, la domanda avanzata dall' è da qualificare come azione di rivendicazione ex art. 948 c.c., in quanto la stessa si è limitata a chiedere la declaratoria di abusiva occupazione di un immobile di sua proprietà da parte della convenuta, con la conseguente condanna della stessa al rilascio del bene (ed al risarcimento dei danni), senza, tuttavia, fondare la propria pretesa sul venire meno di un negozio giuridico sottostante che potesse aver giustificato il godimento del cespite da parte dell'occupante medesima. Ciò posto, non può non evidenziarsi che sull'onere della prova nell'azione di rivendicazione, la giurisprudenza di legittimità, con indirizzo assolutamente costante, afferma che la prima e fondamentale indagine che il giudice del merito deve compiere concerne l'esistenza, la validità e la rilevanza del titolo dedotto dall'attore a fondamento della pretesa e ciò prescindendo da qualsiasi eccezione del convenuto, giacche, investendo essa uno degli elementi costitutivi della domanda, la relativa prova deve essere fornita dall'attore e l'eventuale insussistenza deve essere rilevata dal giudice anche d'ufficio (Cass. n. 991/1977; n. 4704/1985; n. 5131/2009).
- 5 - Si tratta di un onere fondamentale ed assoluto, tanto che il convenuto in rivendicazione non è a sua volta tenuto a fornire alcuna prova e può trincerarsi dietro il possideo quia possideo e, se adduce qualche prova o qualche suo diritto sulla cosa, ciò non deve mai tornare a suo pregiudizio, non implicando, di per sè, rinuncia alla posizione vantaggiosa derivantegli dal possesso e non esonerando l'attore dalla prova a suo carico (Cass. n.
1034/1962; n. 11555/2007; n. 14734/2018).
Nello stesso tempo si riconosce, tuttavia, che, anche in caso di azione di rivendica, la intensità e la estensione della prova a carico dell'attore devono stabilirsi in relazione alla peculiarità di ogni singola controversia, cosicché il criterio di massima secondo cui l'attore deve fornire la prova rigorosa della proprietà sua e dei suoi danti causa fino a coprire il periodo necessario per la usucapione, può subire opportuni temperamenti secondo la linea difensiva adottata dal convenuto (Cass. n. 305/1964; n. 1873/1985;
n. 6592/1986; n. 8394/1990). La giurisprudenza di legittimità può, quindi, dirsi ormai pacificamente orientata nel senso che la probatio diabolica, la dimostrazione, cioè, dell'acquisto legittimo dei danti causa all'infinito fino a trovare un acquisto originario non è sempre mezzo istruttorio necessario per la vittoria giudiziaria del rivendicante. Il limite della esigenza probatoria a carico del rivendicante non è costituito, infatti, da una fattispecie legale tipica ed astratta e cioè da una figura di prova legale, bensì, come per qualsiasi altro istituto giuridico, dalla sufficienza della prova rispetto all'entità giuridica che nelle singole fattispecie deve essere dimostrata, avuto riguardo sempre alle contestazioni tra i contendenti. Si tratta di un limite logico all'onere della prova che deve essere sempre valutato in relazione alle pretese delle parti. In via esemplificativa l'attenuazione è stata ravvisata nelle seguenti ipotesi: a) quando il convenuto ammetta, in modo non equivoco, che, almeno fino a un certo momento, il bene conteso era di proprietà dell'attore o dei suoi danti causa
(Cass. n. 1416/1965): in tale l'attore in revindica è tenuto soltanto ad offrire la prova della successiva continuità dei trapassi sino a quello in suo favore (Cass. n. 1598/1965; Cass. n. 1014/1962); b) quando l'acquisto
- 6 - della proprietà sia un fatto pacifico fra le parti (Cass. n. 1182/1965); c) quando il convenuto ammette che il bene conteso si appartenga all'attore e oppone un titolo di acquisto successivo, che derivi la sua efficacia da quello dedotto dal rivendicante (Cass. n. 1229/1966), mancando in tal caso ogni contestazione sul diritto di proprietà di quest'ultimo e risolvendosi la controversia attraverso la verifica della validità dell'atto di acquisto a favore dell'uno o dell'altro degli stessi contendenti (Cass. n. 6359/1991).
In tale ipotesi, il rivendicante non ha l'onere di provare il diritto dei suoi autori sino ad un acquisto a titolo originario, ma solo che il bene medesimo abbia formato oggetto del proprio titolo di acquisto (Cass. n. 7081/1983);
d) quando le affermazioni del convenuto, volte ad ottenere il riconoscimento a suo favore della proprietà del medesimo bene, risultino basate su asserzioni che presuppongano l'originaria sussistenza del titolo su cui si fonda la domanda dell'attore e ne deducano la sopravvenuta caducazione (Cass. n. 696/2000); e) quando il convenuto non contesti l'originaria appartenenza del bene conteso ad un comune dante causa o ad uno dei danti causa dell'attore, e contrapponga l'esistenza di un suo titolo derivativo di proprietà che abbia per presupposto l'originaria appartenenza del cespite al dante causa indicato dal rivendicante, bastando, in tal caso, al rivendicante dimostrare che il bene medesimo ha formato oggetto del proprio titolo d'acquisto, perchè la proprietà sia attribuita alla parte che ha addotto un titolo prevalente rispetto a quello dell'altra (Cass. n.
13066/1995; Cass. n. 15388/2005; Cass. n. 21829/2007; Cass. n.
22598/2010). In buona sostanza si devia dal rigore probatorio proprio della rivendica se il convenuto abbia fatto delle ammissioni, per esempio quando l'acquisto della proprietà sia un fatto pacifico fra le parti o il convenuto si affermi avente causa dello stesso autore da cui l'attore deriva il suo diritto,
o quando si riconosca che il dante causa è comune o il convenuto riconosca la proprietà in capo ad alcuno dei danti causa dell'attore. Si tratta – è bene ribadirlo - di un limite logico all'onere della prova che deve essere sempre valutato in relazione alle pretese delle parti. Tanto preliminarmente osservato, nel caso che ci occupa, pacifica la detenzione del cespite per cui
- 7 - è in causa in capo all'odierna convenuta, il rigore probatorio proprio dell'azione di rivendicazione rimane senz'altro attenuato in quanto, al di là della formale contestazione operata all'atto della costituzione, la stessa sig.ra ha già in via stragiudiziale ammesso la titolarità CP_1 dell'appartamento in capo all'istante, dichiarandosi occupante dell'alloggio dal 2010 e chiedendo più volte la regolarizzazione del godimento a mezzo della stipula di un contratto di locazione (cfr. richieste di regolarizzazione
Parte in atti indirizzate alla ricorrente nella qualità di proprietaria del medesimo del 13.11.2018 e del 5.1.2022), lamentando per di più anche nel Parte presente giudizio l'inadempimento della stessa all'accordo stipulato dalla medesima con le organizzazioni degli inquilini riguardante, tra l'altro, la stessa possibilità di regolarizzazione delle occupazioni abusive di Parte beni appartenenti al patrimonio della a mezzo della stipula di contratti di locazione a prezzi calmierati (cfr. art. 5 del menzionato accordo).
Inoltre, non può non rilevarsi che la convenuta ha prodotto formale richiesta di “voltura” del contratto di locazione del cespite per cui è causa datata 30.8.2012 (per il canone mensile di € 437,62), indirizzata all'
[...]
, avanzata da tale nato a [...] Pt_1 Persona_1 Pt_1
23.2.1970, dichiaratosi nipote dell'omonimo de cuius (nato a [...] Pt_1
9.12.1913 e deceduto il 3.4.2004 come si evince dalla documentazione prodotta dalla stessa parte convenuta), asserito assegnatario-conduttore ab origine dal 1961 dell'unità immobiliare de qua, con richiesta di intestazione del contratto di locazione alla odierna convenuta parimente ivi residente a far data dall'1.4.2010. Ancora, a ulteriore riscontro e prova
Parte della dedotta attuale titolarità del cespite in capo all' va richiamata anche la documentazione versata agli atti del fascicolo di parte attrice: in particolare dalla visura catastale “storica” si desume l'intestazione dell'immobile prima in capo ad e poi - dal 22 Parte_5
Parte marzo 2001 - all' così come si evince anche dall'atto amministrativo emesso dalla Regione Campania in data 22.3.2001, “Trasferimento ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 50/92”, contemplante per l'appunto il trasferimento
(anche) dell'immobile in oggetto a favore della , come Parte_1
- 8 - decretato dal Presidente della Giunta Regionale della Campania, ai sensi e per gli effetti degli artt. 65 e 66 della legge n. 833/1978 Titolo III - disciplinante l'attribuzione per i servizi delle UU.SS.LL. ora CP_2
dei beni già di pertinenza degli enti mutualistici, delle gestioni sanitarie soppresse e degli enti locali - e ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 502/92 e successive modifiche, dell'art. 26 della L.R.N. 32/94.
Quanto, poi, al lamentato inadempimento da parte dell' Parte_3 dell'accordo integrativo ai sensi dell'ex art. 2, comma 3° - Legge
9.12.1998 n.431 e D.M. 16.01.2017 prodotto in atti dalla convenuta, occorre evidenziare che l'Amministrazione istante ha documentato l'intervenuta revoca in autotutela della presa d'atto del medesimo con delibera del Direttore Generale in atti n. 789/2021 del 10.6.2021, delibera non impugnata, senza trascurare che l'eventuale persistente vigenza di tale accordo legittimerebbe, a tutto voler concedere, un'azione risarcitoria e giammai concretizzerebbe un titolo giustificativo della occupazione abusiva dedotta nella presente lite, in assenza della stipula di un contratto di locazione inter partes, assoggettata necessariamente alla forma scritta ad substantiam (locazione di immobile ad uso abitativo, per di più stipulata con ente pubblico). D'altro canto la convenuta non ha comunque provato di avere titolo al subentro ex art. 6 della legge n. 392/1978 nel contratto di locazione asseritamente stipulato con il sig. deceduto Persona_1
nel 2004 e, quindi, in epoca antecedente al trasferimento in loco della sig.ra verificatosi nell'aprile 2010. CP_1
Dal sin qui argomentato consegue l'accoglimento della domanda di accertamento dell'occupazione sine titulo dell'immobile de quo da parte della convenuta dall'aprile 2010 all'attualità. Ne deriva, altresì,
l'accoglimento della domanda di rilascio proposta da parte attrice con la condanna della alla restituzione immediata dell'immobile per cui è CP_1
lite, libero e vuoto di persone e di cose. Alcun termine ex art. 56 l. n.
392/1978 va, infatti, fissato per l'esecuzione, trattandosi di occupazione sine titulo e, dunque, di materia sottratta all'ambito di operatività della sopra richiamata disposizione.
- 9 - Per quanto riguarda, poi, la domanda di condanna della convenuta al risarcimento dei danni per l'illegittima occupazione del cespite de quo, va preliminarmente evidenziato che la Suprema Corte è intervenuta sul punto con due decisioni – Sez. Un. n. 33645/2022 e Sez. Un. n. 33659/2022 – intese a chiarire il tema dell'ammissibilità del c.d. danno in re ipsa, enunciando tre principi di diritto: “
1.nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta”; 2.“nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato”; 3.“nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, quale quello che, in mancanza dell'occupazione, egli avrebbe concesso il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o che lo avrebbe venduto ad un prezzo più conveniente di quello di mercato”. Le
S.U. hanno, pertanto, riconosciuto la configurabilità di un danno normale o presunto, ammettendo che l'occupazione senza titolo sia fonte del diritto al risarcimento del danno per la sua attitudine a ostacolare o escludere il diritto di godimento. Contemporaneamente, però, è stato inserito un robusto freno alla potenzialità espansiva di tale riconoscimento. Infatti, il danno in questione non solo va inteso quale danno da perdita subita (danno emergente), ma si deve manifestare come perdita della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento del bene atteso che, come chiarito in sentenza, il non uso non è suscettibile di risarcimento. La concreta possibilità di esercizio – che può essere diretto o indiretto (concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo) – indica perciò la necessità di
- 10 - individuare una perdita attuale, ovvero un comportamento effettivamente impedito, dovendosi escludere la risarcibilità della perdita potenziale in quanto meramente connessa allo status di proprietario. Il secondo principio di diritto, sancito dalla Suprema Corte, detta la regola della determinazione del quantum nel caso (frequente) della difficoltà di prova dell'ammontare preciso: in tal caso il danno è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, eventualmente mediante il parametro del canone locativo di mercato. Quanto poi al mancato guadagno, la Corte lo esemplifica nello specifico pregiudizio subito, quale la mancata concessione, a causa dell'occupazione, del godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato, ovvero la mancata vendita ad un prezzo più conveniente di quello di mercato. Questo pregiudizio deve ovviamente essere provato. In altri termini, le Sezioni Unite hanno aperto all'idea del danno in re ipsa (rectius, danno normale o presunto), inteso come effetto del mancato godimento – che deve essere tempestivamente allegato dall'attore – ma ne hanno limitato la portata, riconoscendo al convenuto la possibilità di superare la presunzione relativa di danno con onere a suo
Parte carico di prova contraria. Orbene nella fattispecie in esame l' ha sicuramente assolto l'onere di allegazione del danno subito avendo dedotto di “aver perso l'occasione di locare il bene con effetto immediato e destinare i proventi derivati dal canone di locazione a scopi sanitari” (cfr. pag. 3 del ricorso), destinazione reddituale peraltro confermata anche dalla stipula di accordi con le rappresentanze degli inquilini documentati in atti.
In ordine al quantum debeatur del danno emergente - limitatamente al periodo dedotto in lite, vale a dire dall'aprile 2010 all'agosto 2021 come cristallizzatosi a seguito della disposta trasformazione del rito da sommario a locativo - occorre, in primo luogo evidenziare che la quantificazione
Parte dell'indennità di occupazione mensile operata dalla (€ 297,08 mensili sino al dicembre 2013, come desumibile dal dovuto annuale indicato nel prospetto contabile in atti redatto dalla medesima, ed € 437,62 dal gennaio
2014 all'agosto 2021, canone già proposto nella nota in atti della Romeo
Gestioni del 24.1.2012 indirizzata al sig. con allegata Persona_1
- 11 - analitica “scheda valore locativo unità immobiliare” e valori OMI al secondo semestre 2009) appare più congrua e va riconosciuta in via equitativa, tenuto conto dell'ubicazione del cespite in una zona centrale della città di (zona Piazza Cavour), della sua superficie di circa 90 Pt_1
mq., della categoria catastale (A/4, classe 3), del piano (1°) e della consistenza catastale (5,5 vani) desumibili dalla documentazione prodotta e dalle stesse visure catastali in atti. Ne consegue che, stante l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta
(quinquennale in subiecta materia) a seguito della tardiva costituzione della medesima rispetto al termine fissato dall'art. 702 bis comma 4 c.p.c., tenuto conto dei versamenti effettuati dalla resistente come documentalmente provati dai bollettini postali prodotti oltre che di quelli Parte ammessi nel prospetto contabile dalla stessa (complessivi € 14.219,57 relativamente al periodo in contestazione), la sig.ra va CP_1 condannata al pagamento della somma complessiva di € 39.410,07 (€
53.629,64 dovuti – € 14.219,57 versati nel periodo aprile 2010/agosto
2021) a titolo di risarcimento del danno residuo da occupazione sine titulo, oltre interessi legali codicistici dal 24.11.2021 (data di notifica del ricorso).
Le spese di giudizio, ivi comprese quelle di mediazione, seguono la soccombenza della convenuta e vanno liquidate come da dispositivo, calcolate al minimo, stante la non particolare complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, IX sez. civ., definitivamente pronunciando sulle domande proposte come in narrativa, così provvede:
1) in accoglimento della relativa domanda, dichiara la convenuta CP_1 detentrice senza titolo dell'immobile sito in alla Via Maria
[...] Pt_1
Longo n. 37, iscritto al N.C.E.U. di sez. SLO foglio 1 particella 23, Pt_1
sub. 655;
2) condanna, per l'effetto, la convenuta all'immediato rilascio CP_1
del predetto immobile, libero e vuoto da persone e cose, in favore di parte attrice;
- 12 - 3) condanna, altresì, la convenuta al pagamento in favore della CP_1
della somma complessiva di € 39.410,07 oltre Parte_1
interessi legali codicistici dal 24.11.2021 per la causale di cui in motivazione;
4) condanna, infine, la convenuta alla refusione in favore di CP_1
parte istante delle spese processuali, ivi comprese quelle relative alla fase di mediazione, che si liquidano in € 350,00 per esborsi ed € 4.345,00 per compensi, oltre rimborso spese generali Iva e c.p.a. come per legge.
Napoli, 29/4/2025 Il Giudice
(dott. Marcello Sinisi)
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