TRIB
Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/07/2025, n. 10061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10061 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 24721/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Anna Multari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.g. 24721/2018 promossa da:
in proprio ed in qualità di erede di Parte_1 Per_1 li Avv.ti Perfrancesco Bruno e Marco
[...] parte attrice contro in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. Gianluca Bravi parte convenuta
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maurizio Barbatelli e Controparte_2
parte convenuta
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Damiano Lipani e Controparte_3
IO LL parte convenuta
, rappresentata e difesa all'Avv. Claudio Scaramella Controparte_4 parte convenuta
che hanno assunto il rischio derivante Controparte_5 sentati e difesi dall'Avv. Opilio Laura terzi chiamati
Pag. 1 di 13 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni ad eccezione di TE che non essendo comparsa deve ritenersi abbia inteso concludere come da ultime conclusioni rassegnate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.1.Con atto di citazione ritualmente notificato ha Parte_1
convenuto in giudizio, in proprio e iure hereditatis, l'TE del CP_1
, Controparte_4 Controparte_3 Controparte_2
rassegnando conclusioni del seguente tenore: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale Civile di
Roma adito, respinta ogni contraria deduzione, argomentazione e istanza, per le ragioni in fatto e in diritto sopra esplicitate ovvero, comunque, per tutte quelle che risulteranno di legge e di giustizia accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti per le causali esposte in narrativa e, pertanto, condannarli a corrispondere all'attrice le somme sotto indicate:
· € 750.000,00 a carico della Controparte_6
· € 750.000,00 a carico dell'Arch. Controparte_4
· € 200.000,00 a carico dell'Arch. Controparte_3
· € 150.000,00 a carico dell'Ing. . Controparte_2
Con ogni consequenziale provvedimento anche in ordine alle spese, competenze ed onorari del presente procedimento”.
1.1.1. In particolare, si deduce dalla lettura complessiva dell'atto di citazione che le predette poste venivano richieste a titolo di danno “a) alla persona, vale a dire alla stessa integrità psicofisica dell'attore quale sia danno biologico giunto alla stessa perdita Per della vita per l'Arch. , sia lesione macroscopica della vita di relazione che intimamente si lega all'integrità psicofisica;
b) all'immagine, con manifesto danno morale soggettivo;
c) agli interessi costituzionalmente garantiti dagli artt. 2, 3, 4, 13, 32 e 35 Cost.; in particolare, si constata come il conculcamento dell'onorabilità dell'attore abbia introdotto un vero e proprio macigno sulle sue attitudini effettive anche di rinvenire possibilità di lavoro nel settore privato, oltre che in quello pubblico”.
Pag. 2 di 13 1.2.Parte attrice ha esposto che i fatti oggetto di causa risalgono al periodo 2005-
2007, durante il quale rivestiva la qualifica di dirigente del Persona_1
servizio di manutenzione ed interventi dell' nonché Controparte_6
svolgeva l'incarico di R.u.p. per una serie di contratti di appalto stipulati dall'azienda per la realizzazione di lavori di manutenzione su alcuni immobili di proprietà dell' stessa. CP_1
1.3.Nel corso di un'indagine in merito alla corretta esecuzione degli appalti, CP_1
aveva rilevato delle irregolarità e delle inadempienze, imputabili in parte alle società appaltatrici in parte ai propri dipendenti, tra i quali appunto Per_1
. Da ciò era derivato il licenziamento disciplinare di quest'ultimo motivato
[...]
sulla base di una relazione – secondo parte attrice errata – redatta dall'Arch.
. Controparte_4
1.4.A sostegno delle proprie domande, parte attrice ha specificato che i due procedimenti penali, rubricati al R.G. n. 55880/2007 e n. 25010/2011 che hanno coinvolto il proprio congiunto, si sono conclusi con sentenza di non Per_ luogo a procedere e assoluzione dello stesso .
2.1.Si è costituita del contestando in fatto e in diritto CP_1 CP_1
le richieste e le deduzioni di parte attrice, negando che le fosse imputabile alcun illecito, avendo provveduto all'adempimento di un obbligo di legge ex artt. 331
c.p.p. e 361 c.p.
2.2.Anche con riferimento al licenziamento disciplinare, parte convenuta ha qualificato la propria condotta come doverosa e, a tal fine, ha richiamato quanto affermato dal Tribunale Civile di Roma, sez. lav., con la sentenza n. Per_ 16348/2009, emessa all'esito del ricorso promosso dall'Arch. in opposizione al licenziamento subito che ha respinto la domanda del ricorrente confermando la legittimità del licenziamento per giusta causa in quanto “la mancanza di puntuali e doverose verifiche …. in ordine al regolare funzionamento degli appalti, comporta l'irreversibile lesione del rapporto fiduciario e la sussistenza della giusta
Pag. 3 di 13 causa di recesso”, confermata in secondo grado, all'esito dell'appello promosso da
, con sentenza. n. 4429/2012, ormai passata in giudicato. Persona_1
2.2. ha, inoltre, contestato la genericità delle rivendicazioni di parte attrice, CP_1
atteso il difetto degli elementi costitutivi della responsabilità aquiliana, difettando anche in punto di allegazione un qualunque nesso tra le condotte imputate ad ed un eventuale abbassamento delle difese immunitarie idoneo CP_1
a generare la patologia oncologica che ha prodotto la morte di . Persona_1
2.3.Ha eccepito, inoltre, l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno posto che stesso sarebbe stato in grado di riferire il Persona_1
pregiudizio subito all'TE, quale presunto autore dello stesso, sin dalle prime contestazioni disciplinari, e cioè dal 2007.
2.6.L'TE di infine, ha affermato l'infondatezza della richiesta di CP_1
manleva sollevata dall'Arch. altra convenuta, posto che Controparte_3
detta azione presuppone che un terzo sia tenuto per legge o per contratto a manlevare il soccombente di quanto egli sia tenuto a pagare al creditore, obbligo asseritamente non rinvenibile nel caso concreto in capo all'azienda TE nei confronti dell'Arch. CP_3
2.7. Ha puntualizzato anche, che, ad ogni modo, la domanda di manleva si sarebbe prescritta come conseguenza della domanda risarcitoria principale da cui dipende.
2.8. L' ha altresì dedotto che, nel caso di specie, la domanda di manleva CP_1
non sarebbe rivolta nei confronti di un terzo, ma di altro soggetto convenuto nel medesimo giudizio – appunto - con la conseguenza che il termine CP_1
prescrizionale comincerebbe a decorrere dal momento in cui la produzione del danno si è manifestata.
3.1. Si è costituito, poi, eccependo: la nullità della citazione Controparte_2
a causa della genericità delle contestazioni in particolare con riferimento alla condotta a lui imputata;
la prescrizione del diritto;
il difetto di legittimazione attiva, non emergendo in atti la prova di un'accettazione dell'eredità, di una
Pag. 4 di 13 chiamata all'eredità o di un rapporto di coniugio;
la propria estraneità, attesa l'assenza di nesso di causalità tra la propria condotta e i presunti fatti illeciti.
3.2.Oltre al rigetto della domanda, ha chiesto, nella denegata Controparte_2
ipotesi di condanna, di essere manlevato dalla Compagnia assicuratrice con la quale ha contratto apposita polizza per responsabilità civile, e cioè Lloyds of
London, previa richiesta al Giudice di poter procedere alla chiamata in garanzia nei confronti della stessa.
4.Si è costituita in giudizio , la quale ha contestato Controparte_4
tutte le deduzioni di parte attrice, eccependo la prescrizione del diritto al risarcimento del danno, affermando che il dies a quo coincide con il momento in cui diviene conoscibile il danno, insieme all'addebitabilità al terzo da farsi decorrere al più dall'anno 2008.
4.1. ha dedotto, inoltre, l'insussistenza dei Controparte_4
presupposti ex art. 2043 c.c. atteso che nessuna prova valida è stata fornita da parte attrice con riguardo al nesso di causalità tra la propria condotta e la Per_ patologia che ha cagionato la morte dello .
4.2.Ha allegato, infine, la violazione del principio del ne bis in idem, in quanto l'infondatezza della tesi persecutoria nei confronti di è stata già Persona_1
accertata con provvedimento passato in giudicato, dal Tribunale di Roma, Sez.
Lavoro, con la sentenza n. 4429/2012.
5. Si sono quindi costituiti chiamati da Controparte_5 Per_2
che hanno assunto il rischio derivante dalla polizza A0130118900 e hanno
[...]
così concluso: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così decidere: 1) in via pregiudiziale: accertare e dichiarare la nullità della citazione avversaria per assoluta indeterminatezza degli elementi costitutivi della domanda, ai sensi dell'art. 164 c.p.c., per i motivi esposti in narrativa;
2) in via preliminare: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto all'indennizzo dell'assicurato ai sensi dell'art.
2952 c.c. e per l'effetto disporre l'immediata estromissione degli Assicuratori che hanno assunto il rischio del certificato n. A0130118900 dal presente giudizio e/o rigettare la
Pag. 5 di 13 domanda di manleva formulata nei loro confronti;
3) sempre in via preliminare: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto azionato dall'attrice; 4) in via principale: rigettare la domanda di manleva formulata dall'Ing. per i motivi dedotti in CP_2
narrativa; 5) sempre in via principale: respingere le domande proposte nei confronti dell'Ing. in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate, con ogni CP_2
consequenziale provvedimento in ordine alla domanda di manleva;
6) in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande proposte nei confronti degli che hanno assunto il rischio del certificato n. A0130118900, CP_5
limitare l'entità dell'indennizzo: a) in considerazione dell'inadempimento degli obblighi di cui agli artt. 1913, 1914 e 1915 c.c., nonché dell'art. 12 di polizza anche in relazione all'impossibilità di gestione del sinistro da parte dei Comparenti;
b) in considerazione della esclusione di cui all'art. 9 di Polizza;
c) in ragione del massimale (Euro 1.000.000) e della franchigia (Euro 5.000) di polizza;
7) in ogni caso, con vittoria di spese, diritti e compensi professionali”.
6.1.In data 10.01.2021 veniva disposta dal Giudice allora assegnatario del procedimento consulenza tecnica d'ufficio al fine di valutare ipotesi di correlazione tra gli avvenimenti che hanno riguardato , coniuge Persona_1
dell'attrice, e le successive patologie, ivi compresa quella oncologica.
6.2.Il nominato c.t.u. dott. in risposta ai quesiti indicati dal Persona_3
Giudice, depositava in data 03.06.2021 il proprio elaborato nel quale concludeva: “Se è vero che gli eventi oggetto di causa, così come descritti, hanno indubbia valenza stressante, è fuori di dubbio che parte attrice non ne ha mai documentato le conseguenze
a livello neuropsichico con certificazioni specialistiche, e neanche a posteriori quando si attribuiva all'aspetto neuropsichico la valenza causale nell'insorgenza della neoplasia”.
7.1. Parte attrice agisce in giudizio sia in proprio che iure hereditatis allegando che i convenuti avrebbero con la loro condotta determinato un fatto illecito che avrebbe causato un danno risarcibile.
7.2. Deve preliminarmente osservarsi che la domanda relativa al risarcimento del danno all'integrità piscofisica difetta, in sede di allegazione ancor prima che
Pag. 6 di 13 in sede probatoria, dell'indicazione della sussistenza degli elementi richiesti, ai fini dell'accoglimento della domanda risarcitoria.
7.3. Parte attrice non ha, infatti, allegato e adeguatamente dimostrato, tra l'altro, il nesso eziologico tra l'evento dannoso e gli asseriti danni conseguenza.
7.4. Lo stesso c.t.u. ha dedotto che: “Se è vero che gli eventi oggetto di causa, così come descritti, hanno indubbia valenza stressante, è fuori di dubbio che parte attrice non ne ha mai documentato le conseguenze a livello neuropsichico con certificazioni specialistiche, e neanche a posteriori quando si attribuiva all'aspetto neuropsichico la valenza causale nell'insorgenza della neoplasia”.
7.5. Difetta, infatti, nel caso di specie, non solo la dimostrazione, che le condotte riferite agli imputati abbiano determinato dei danni neuropsichici ma anche la prova, possibile anche mediante l'impiego di presunzioni, che la sofferenza psichica abbia determinato o contribuito a determinare l'insorgenza della neoplasia che ha condotto poi alla morte di . Persona_1
7.6.In tal senso anche sotto il profilo della miglior scienza medica allo stato disponibile, e anche a tacere del fatto che non è stata offerta prova in atti da parte attrice, non può affermarsi, secondo quanto rilevato dal c.t.u., una correlazione tra i fatti posti a sostegno della domanda e l'insorgenza delle patologie accertate in epoca successiva ai fatti di causa ovvero la polineuropatia sensitivo-motoria demielinizzante cronica certificata nel 2012 e il linfoma diagnosticato nel 2014 che poi ha condotto al decesso. Persona_1
7.7. Lo stesso c.t.u., infatti, ha riscontrato il quesito sul punto formulato dal
Giudice (“dica se la vicenda oggetto di causa abbia o meno contribuito a determinare
l'insorgenza delle patologie indicate al punto 2), quantificandone la percentuale di incidenza”) rilevando che “non si ravvisa alcun elemento che consenta di individuare una correlazione tra vicenda oggetto di causa e patologie indicate al punto 2)” e precisando che alcuna correlazione, sulla scorta degli atti di causa, può essere affermata rispetto ad un'eventuale insorgenza di una patologia di natura pisco-fisica, non ravvisando alcun elemento che consenta di affermare una correlazione tra vicende
Pag. 7 di 13 lavorative e malattie, né elementi che consentano di dedurre un aggravamento della preesistente patologia cardiovascolare di cui soffriva . Persona_1
8.1. La domanda relativa al risarcimento per danno all'immagine benché astrattamente prospettabile solo iure hereditatis (e non di certo iure proprio) è altresì sfornita di prova relativamente al danno conseguenza.
8.2.1. Invero, “Il danno non patrimoniale, costituendo anch'esso pur sempre un danno- conseguenza, deve essere specificamente allegato e provato ai fini risarcitori, anche mediante presunzioni, non potendo mai considerarsi in re ipsa (Cass., sez. U, 11/11/2008, n.
26972; Cass., sez. 3, 08/10/2007, n. 20987; Cass., sez. 3, 13/05/2011, n. 10527;
Cass., sez. 3, 21/06/2011, n. 13614; Cass., sez. 1, 14/05/2012, n. 7471). Il danno all'immagine ed alla reputazione, inteso come ‹‹danno conseguenza››, dunque, non sussiste in re ipsa, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento, e la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice in base, non tanto a valutazioni astratte, bensì al concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e provato (Cass., sez. 3, n. 31537 del 06/12/2018; Cass., sez. 6 - 3, n. 7594 del
28/03/2018; Cass. sez. 3, n. 25420 del 26/10/2017; Cass., sez. 6-3. 31/03/2021,
n. 8861). La sussistenza di un danno non patrimoniale in concreto subìto, dunque, deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima (Cass., sez. 3, 26/10/2017, n. 25420). Il giudice può, quindi, avvalersi di presunzioni gravi, precise e concordanti sulla base, però, di elementi indiziari diversi dal fatto in sé (Cass., sez. 6 - 3, 18/07/2019, n. 19434)” (Cass. sez.
III, n. 19551/2023).
8.2.2.E ancora “il danno all'immagine ed alla reputazione, inteso come "danno conseguenza", non sussiste "in re ipsa", dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento. Sicché la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice in base, non tanto
a valutazioni astratte, bensì al concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e provato (cfr. Sez. 3 -, Ordinanza n. 31537 del 06/12/2018; Sez.
6 - 3, Ordinanza n. 7594 del 28/03/2018; Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 25420 del
Pag. 8 di 13 26/10/2017). La sussistenza di un danno non patrimoniale in concreto subìto, dunque, deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima (cfr. Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 25420 del
26/10/2017). A tal fine il giudice può avvalersi di presunzioni gravi, precise e concordanti sulla base, però, di elementi indiziari diversi dal fatto in sé (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
19434 del 18/07/2019)” (Cass. sez. III n. 4005/2020).
8.3. Nel caso di specie, non è stata offerta prova alcuna rispetto all'immagine asseritamente patito né iure proprio dall'attrice né iure hereditatis, essendosi parte attrice limitata ad allegare che la documentata condotta delle parti avrebbe in sintesi “determinato ingente stress, preoccupazioni, danno all'immagine, umiliazioni e sofferenze psicofisiche in pregiudizio dell'Arch. , con un prolungato, Persona_1
pesantissimo, impegno economico-finanziario, connesso ai molteplici e vari adempimenti defensionali” (pag. 19 della comparsa conclusionale).
8.4. Tali considerazioni rendono non accoglibile la domanda risarcitoria anche sotto tale profilo, consentendo di ritenere assorbita ogni altra questione di merito.
9.1 Quanto alla domanda di risarcimento da perdita di chances professionali si precisa quanto segue.
9.2. La perdita di chance di attività lavorativa consiste in una voce attiva del patrimonio che spetta all'attore dimostrare pur secondo un calcolo probabilistico. In particolare, secondo giurisprudenza di legittimità dalla quale questo Giudice non ha ragione di discostarsi “in tema di risarcimento del danno, il creditore che voglia ottenere i danni derivanti dalla perdita di "chance" - che, come concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, non una mera aspettativa di fatto ma un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione - ha l'onere di provare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita della quale il danno
Pag. 9 di 13 risarcibile dev'essere conseguenza immediata e diretta (così Cass. n. 1752/05 citata in sentenza)” (Cass. sez. III n. 6488/2017). E, infatti, “l'attività del giudice deve tenere distinta la dimensione della causalità da quella dell'evento di danno e deve altresì adeguatamente valutare il grado di incertezza dell'una e dell'altra, muovendo dalla previa e necessaria indagine sul nesso causale tra la condotta e l'evento, secondo il criterio civilistico del più probabile che non, e procedendo, poi, all'identificazione dell'evento di danno, la cui riconducibilità al concetto di chance postula una incertezza del risultato sperato, e non già il mancato risultato stesso, in presenza del quale non è lecito discorrere di una chance perduta, ma di un altro e diverso danno” (Cass. sez. III n. 12906/2020).
9.3. Quanto al calcolo, inoltre, “secondo il costante insegnamento del giudice di legittimità - la liquidazione del danno da perdita di chance deve essere effettuata in ragione di un criterio prognostico basato sulle concrete, ragionevoli possibilità di conseguire il bene oggetto della pretesa, diminuito di un coefficiente di riduzione proporzionato al grado di possibilità di conseguirlo, deducibile dagli elementi costitutivi della singola situazione giuridica dedotta. 5.3.
In sintesi, ribadita la necessità di utilizzo di un coefficiente di riduzione, si argomenta che per procedere alla quantificazione del danno da perdita di chance è quindi necessario procedere nel modo che segue: in primo luogo, va quantificato il vantaggio economico astrattamente conseguibile dal soggetto leso se non fosse stata tenuta la condotta illecita;
successivamente detto importo va ridotto percentualmente in funzione della possibilità percentuale di realizzazione del risultato atteso.
6. I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto in realtà propongono la stessa questione, sebbene sotto angoli prospettici diversi: la mancata proposizione della domanda di risarcimento del danno da perdita di chance nel ricorso ex art.
414 c.p.c. e la conseguente tardività ed inammissibilità dell'istanza di tutela in tal senso formulata solo in appello.
6.1. In via preliminare, occorre precisare che il Collegio condivide integralmente e si riporta anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. all'orientamento del giudice di legittimità secondo cui sussiste una diversità ontologica tra la domanda di risarcimento del danno da perdita di chance e quella di risarcimento del danno da perdita del diritto (cfr., tra le tante, Cass. n. 24050/2022; Cass. n. 22029/2022; Cass. n.
1884/2022; Cass. n. 25885/2022). Più puntualmente il giudice di legittimità afferma che
Pag. 10 di 13 il risarcimento del danno da chance è integrato dalla possibilità di ottenere il risultato sperato, la cui perdita è distinta ed autonoma rispetto al risultato perduto – costituendo una situazione giuridica a sé stante - suscettibile di autonoma valutazione a condizione che ne sia provata la sussistenza. In tema di lesione al diritto alla salute da responsabilità sanitaria, si è altresì precisato che la chance non è una mera aspettativa di fatto, bensì la concreta ed effettiva possibilità di conseguire un determinato risultato o un certo bene, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione, onde la sua perdita configura un danno concreto ed attuale, con la conseguenza che la domanda risarcitoria del danno da perdita dell'occasione perduta è - per l'oggetto - ontologicamente diversa dalla pretesa di risarcimento per mancato raggiungimento del risultato sperato che si caratterizza nell'impossibilità di realizzarlo, caratterizzata da incertezza non causale, ma eventistica. In applicazione di detto principio, la Suprema Corte ha quindi negato che possa proporsi la domanda di risarcimento del danno da perdita della chance per la prima volta in appello (il passo di cui innanzi è quasi integralmente tratto dalla già citata Cass. n. 25886/2022)” (Cass. sez. lav. n.
18568/2024).
9.4.Stante l'assenza di qualunque specifica allegazione in proposito che possa consentire di ritenere, seppur in via presuntiva, il danno da perdita di chance provato, la domanda rispetto a tale voce risarcitoria deve essere rigettata con assorbimento di ogni altra questione.
9.5. Ad abundantiam giova osservare che la domanda sarebbe stata altresì rigettata anche qualificandola in termini di risarcimento per il mancato conseguimento di un altro lavoro specifico, di un determinato risultato, e quindi in termini di lucro cessante, anzi in tal caso lo standard probatorio sarebbe stato ancora più rigoroso Il risarcimento del danno da lucro cessante richiede, infatti, la prova del nesso causale e del pregiudizio effettivo e non può fondarsi solo su un'astratta e ipotetica possibilità di lucro, bensì su una situazione concreta, che consenta di ritenere fondata e attendibile tale possibilità (da ultimo, Cass. sez.
III n. 8758/2025).
Pag. 11 di 13 10.Per le superiori ragioni, assorbita ogni altra questione - ivi inclusa quella relativa al difetto di legittimazione attiva, da ritenersi afferente al merito (inter alia, Cass. sez. VI – 2, n. 31402/2019) - considerato il principio della ragione più liquida e di ragionevole durata del processo, tutte le domande di parte attrice avanzate iure hereditatis e a fortiori in proprio, devono essere rigettate.
11.Quanto alla liquidazione delle spese deve preliminarmente premettersi che l'attrice indicando partitamente l'importo a titolo di risarcimento oggetto di domanda nei confronti di ciascuna parte ha di fatto proposto diverse domande risarcitorie, avendo indicato un importo specifico per l'apporto asseritamente fornito da ciascuno dei convenuti nel generare i danni prospettati.
11.1. Come è noto, l'art. 5 del D.M. 55/2014 deve interpretarsi nel senso che, ove la domanda risarcitoria venga integralmente rigettata, le spese di lite devono essere liquidate assumendo come valore della causa quello della domanda giudiziale (Cass. sez. III, n. 3903/2016).
11.2.Inoltre, ciascuna domanda risarcitoria dovrà essere separatamente considerata (da ultimo Cass. sez. III, n. 10367/2024) con liquidazione delle spese in favore di ciascun convenuto in applicazione dei parametri di cui al D.M.
55/2014 così come aggiornati, tenendo conto della quantità e della qualità dell'attività difensiva svolta dai convenuti e dai terzi, considerato che gli importi oggetto delle singole domande, benché elevati, non hanno inciso sulla complessità della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta le domande di parte attrice sia in nome proprio che iure hereditatis verso i convenuti;
condanna parte attrice a rimborsare ad le spese di lite che liquida in € CP_1
15.000 per compensi, oltre esborsi, rimborso forfettario al 15% per spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge;
Pag. 12 di 13 condanna parte attrice a rimborsare a le spese di lite Controparte_4
che liquida in € 15.000 per compensi, oltre esborsi, rimborso forfettario al 15% per spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge;
condanna parte attrice a rifondere le spese di lite a che Controparte_3
liquida in € 7.200 per compensi, oltre esborsi, rimborso forfettario al 15% per spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge;
condanna parte attrice a rifondere le spese di lite a che Controparte_2
liquida in € 7.150 per compensi, oltre esborsi, rimborso forfettario al 15% per spese generali, i.v.a., c.p.a. se dovute;
condanna parte attrice a rifondere le spese di lite alla terza chiamata
[...]
che hanno assunto il rischio derivante dalla polizza A0130118900 CP_5
che liquida in € 7.150 per compensi, oltre esborsi, rimborso forfettario al 15% per spese generali, i.v.a., c.p.a. se dovute;
pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di c.t.u. liquidate come da separato provvedimento;
Così è deciso in Roma in data 23.06.2025
Il Giudice dott.ssa Anna Multari
Pag. 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Anna Multari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.g. 24721/2018 promossa da:
in proprio ed in qualità di erede di Parte_1 Per_1 li Avv.ti Perfrancesco Bruno e Marco
[...] parte attrice contro in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. Gianluca Bravi parte convenuta
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maurizio Barbatelli e Controparte_2
parte convenuta
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Damiano Lipani e Controparte_3
IO LL parte convenuta
, rappresentata e difesa all'Avv. Claudio Scaramella Controparte_4 parte convenuta
che hanno assunto il rischio derivante Controparte_5 sentati e difesi dall'Avv. Opilio Laura terzi chiamati
Pag. 1 di 13 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni ad eccezione di TE che non essendo comparsa deve ritenersi abbia inteso concludere come da ultime conclusioni rassegnate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.1.Con atto di citazione ritualmente notificato ha Parte_1
convenuto in giudizio, in proprio e iure hereditatis, l'TE del CP_1
, Controparte_4 Controparte_3 Controparte_2
rassegnando conclusioni del seguente tenore: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale Civile di
Roma adito, respinta ogni contraria deduzione, argomentazione e istanza, per le ragioni in fatto e in diritto sopra esplicitate ovvero, comunque, per tutte quelle che risulteranno di legge e di giustizia accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti per le causali esposte in narrativa e, pertanto, condannarli a corrispondere all'attrice le somme sotto indicate:
· € 750.000,00 a carico della Controparte_6
· € 750.000,00 a carico dell'Arch. Controparte_4
· € 200.000,00 a carico dell'Arch. Controparte_3
· € 150.000,00 a carico dell'Ing. . Controparte_2
Con ogni consequenziale provvedimento anche in ordine alle spese, competenze ed onorari del presente procedimento”.
1.1.1. In particolare, si deduce dalla lettura complessiva dell'atto di citazione che le predette poste venivano richieste a titolo di danno “a) alla persona, vale a dire alla stessa integrità psicofisica dell'attore quale sia danno biologico giunto alla stessa perdita Per della vita per l'Arch. , sia lesione macroscopica della vita di relazione che intimamente si lega all'integrità psicofisica;
b) all'immagine, con manifesto danno morale soggettivo;
c) agli interessi costituzionalmente garantiti dagli artt. 2, 3, 4, 13, 32 e 35 Cost.; in particolare, si constata come il conculcamento dell'onorabilità dell'attore abbia introdotto un vero e proprio macigno sulle sue attitudini effettive anche di rinvenire possibilità di lavoro nel settore privato, oltre che in quello pubblico”.
Pag. 2 di 13 1.2.Parte attrice ha esposto che i fatti oggetto di causa risalgono al periodo 2005-
2007, durante il quale rivestiva la qualifica di dirigente del Persona_1
servizio di manutenzione ed interventi dell' nonché Controparte_6
svolgeva l'incarico di R.u.p. per una serie di contratti di appalto stipulati dall'azienda per la realizzazione di lavori di manutenzione su alcuni immobili di proprietà dell' stessa. CP_1
1.3.Nel corso di un'indagine in merito alla corretta esecuzione degli appalti, CP_1
aveva rilevato delle irregolarità e delle inadempienze, imputabili in parte alle società appaltatrici in parte ai propri dipendenti, tra i quali appunto Per_1
. Da ciò era derivato il licenziamento disciplinare di quest'ultimo motivato
[...]
sulla base di una relazione – secondo parte attrice errata – redatta dall'Arch.
. Controparte_4
1.4.A sostegno delle proprie domande, parte attrice ha specificato che i due procedimenti penali, rubricati al R.G. n. 55880/2007 e n. 25010/2011 che hanno coinvolto il proprio congiunto, si sono conclusi con sentenza di non Per_ luogo a procedere e assoluzione dello stesso .
2.1.Si è costituita del contestando in fatto e in diritto CP_1 CP_1
le richieste e le deduzioni di parte attrice, negando che le fosse imputabile alcun illecito, avendo provveduto all'adempimento di un obbligo di legge ex artt. 331
c.p.p. e 361 c.p.
2.2.Anche con riferimento al licenziamento disciplinare, parte convenuta ha qualificato la propria condotta come doverosa e, a tal fine, ha richiamato quanto affermato dal Tribunale Civile di Roma, sez. lav., con la sentenza n. Per_ 16348/2009, emessa all'esito del ricorso promosso dall'Arch. in opposizione al licenziamento subito che ha respinto la domanda del ricorrente confermando la legittimità del licenziamento per giusta causa in quanto “la mancanza di puntuali e doverose verifiche …. in ordine al regolare funzionamento degli appalti, comporta l'irreversibile lesione del rapporto fiduciario e la sussistenza della giusta
Pag. 3 di 13 causa di recesso”, confermata in secondo grado, all'esito dell'appello promosso da
, con sentenza. n. 4429/2012, ormai passata in giudicato. Persona_1
2.2. ha, inoltre, contestato la genericità delle rivendicazioni di parte attrice, CP_1
atteso il difetto degli elementi costitutivi della responsabilità aquiliana, difettando anche in punto di allegazione un qualunque nesso tra le condotte imputate ad ed un eventuale abbassamento delle difese immunitarie idoneo CP_1
a generare la patologia oncologica che ha prodotto la morte di . Persona_1
2.3.Ha eccepito, inoltre, l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno posto che stesso sarebbe stato in grado di riferire il Persona_1
pregiudizio subito all'TE, quale presunto autore dello stesso, sin dalle prime contestazioni disciplinari, e cioè dal 2007.
2.6.L'TE di infine, ha affermato l'infondatezza della richiesta di CP_1
manleva sollevata dall'Arch. altra convenuta, posto che Controparte_3
detta azione presuppone che un terzo sia tenuto per legge o per contratto a manlevare il soccombente di quanto egli sia tenuto a pagare al creditore, obbligo asseritamente non rinvenibile nel caso concreto in capo all'azienda TE nei confronti dell'Arch. CP_3
2.7. Ha puntualizzato anche, che, ad ogni modo, la domanda di manleva si sarebbe prescritta come conseguenza della domanda risarcitoria principale da cui dipende.
2.8. L' ha altresì dedotto che, nel caso di specie, la domanda di manleva CP_1
non sarebbe rivolta nei confronti di un terzo, ma di altro soggetto convenuto nel medesimo giudizio – appunto - con la conseguenza che il termine CP_1
prescrizionale comincerebbe a decorrere dal momento in cui la produzione del danno si è manifestata.
3.1. Si è costituito, poi, eccependo: la nullità della citazione Controparte_2
a causa della genericità delle contestazioni in particolare con riferimento alla condotta a lui imputata;
la prescrizione del diritto;
il difetto di legittimazione attiva, non emergendo in atti la prova di un'accettazione dell'eredità, di una
Pag. 4 di 13 chiamata all'eredità o di un rapporto di coniugio;
la propria estraneità, attesa l'assenza di nesso di causalità tra la propria condotta e i presunti fatti illeciti.
3.2.Oltre al rigetto della domanda, ha chiesto, nella denegata Controparte_2
ipotesi di condanna, di essere manlevato dalla Compagnia assicuratrice con la quale ha contratto apposita polizza per responsabilità civile, e cioè Lloyds of
London, previa richiesta al Giudice di poter procedere alla chiamata in garanzia nei confronti della stessa.
4.Si è costituita in giudizio , la quale ha contestato Controparte_4
tutte le deduzioni di parte attrice, eccependo la prescrizione del diritto al risarcimento del danno, affermando che il dies a quo coincide con il momento in cui diviene conoscibile il danno, insieme all'addebitabilità al terzo da farsi decorrere al più dall'anno 2008.
4.1. ha dedotto, inoltre, l'insussistenza dei Controparte_4
presupposti ex art. 2043 c.c. atteso che nessuna prova valida è stata fornita da parte attrice con riguardo al nesso di causalità tra la propria condotta e la Per_ patologia che ha cagionato la morte dello .
4.2.Ha allegato, infine, la violazione del principio del ne bis in idem, in quanto l'infondatezza della tesi persecutoria nei confronti di è stata già Persona_1
accertata con provvedimento passato in giudicato, dal Tribunale di Roma, Sez.
Lavoro, con la sentenza n. 4429/2012.
5. Si sono quindi costituiti chiamati da Controparte_5 Per_2
che hanno assunto il rischio derivante dalla polizza A0130118900 e hanno
[...]
così concluso: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così decidere: 1) in via pregiudiziale: accertare e dichiarare la nullità della citazione avversaria per assoluta indeterminatezza degli elementi costitutivi della domanda, ai sensi dell'art. 164 c.p.c., per i motivi esposti in narrativa;
2) in via preliminare: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto all'indennizzo dell'assicurato ai sensi dell'art.
2952 c.c. e per l'effetto disporre l'immediata estromissione degli Assicuratori che hanno assunto il rischio del certificato n. A0130118900 dal presente giudizio e/o rigettare la
Pag. 5 di 13 domanda di manleva formulata nei loro confronti;
3) sempre in via preliminare: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto azionato dall'attrice; 4) in via principale: rigettare la domanda di manleva formulata dall'Ing. per i motivi dedotti in CP_2
narrativa; 5) sempre in via principale: respingere le domande proposte nei confronti dell'Ing. in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate, con ogni CP_2
consequenziale provvedimento in ordine alla domanda di manleva;
6) in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande proposte nei confronti degli che hanno assunto il rischio del certificato n. A0130118900, CP_5
limitare l'entità dell'indennizzo: a) in considerazione dell'inadempimento degli obblighi di cui agli artt. 1913, 1914 e 1915 c.c., nonché dell'art. 12 di polizza anche in relazione all'impossibilità di gestione del sinistro da parte dei Comparenti;
b) in considerazione della esclusione di cui all'art. 9 di Polizza;
c) in ragione del massimale (Euro 1.000.000) e della franchigia (Euro 5.000) di polizza;
7) in ogni caso, con vittoria di spese, diritti e compensi professionali”.
6.1.In data 10.01.2021 veniva disposta dal Giudice allora assegnatario del procedimento consulenza tecnica d'ufficio al fine di valutare ipotesi di correlazione tra gli avvenimenti che hanno riguardato , coniuge Persona_1
dell'attrice, e le successive patologie, ivi compresa quella oncologica.
6.2.Il nominato c.t.u. dott. in risposta ai quesiti indicati dal Persona_3
Giudice, depositava in data 03.06.2021 il proprio elaborato nel quale concludeva: “Se è vero che gli eventi oggetto di causa, così come descritti, hanno indubbia valenza stressante, è fuori di dubbio che parte attrice non ne ha mai documentato le conseguenze
a livello neuropsichico con certificazioni specialistiche, e neanche a posteriori quando si attribuiva all'aspetto neuropsichico la valenza causale nell'insorgenza della neoplasia”.
7.1. Parte attrice agisce in giudizio sia in proprio che iure hereditatis allegando che i convenuti avrebbero con la loro condotta determinato un fatto illecito che avrebbe causato un danno risarcibile.
7.2. Deve preliminarmente osservarsi che la domanda relativa al risarcimento del danno all'integrità piscofisica difetta, in sede di allegazione ancor prima che
Pag. 6 di 13 in sede probatoria, dell'indicazione della sussistenza degli elementi richiesti, ai fini dell'accoglimento della domanda risarcitoria.
7.3. Parte attrice non ha, infatti, allegato e adeguatamente dimostrato, tra l'altro, il nesso eziologico tra l'evento dannoso e gli asseriti danni conseguenza.
7.4. Lo stesso c.t.u. ha dedotto che: “Se è vero che gli eventi oggetto di causa, così come descritti, hanno indubbia valenza stressante, è fuori di dubbio che parte attrice non ne ha mai documentato le conseguenze a livello neuropsichico con certificazioni specialistiche, e neanche a posteriori quando si attribuiva all'aspetto neuropsichico la valenza causale nell'insorgenza della neoplasia”.
7.5. Difetta, infatti, nel caso di specie, non solo la dimostrazione, che le condotte riferite agli imputati abbiano determinato dei danni neuropsichici ma anche la prova, possibile anche mediante l'impiego di presunzioni, che la sofferenza psichica abbia determinato o contribuito a determinare l'insorgenza della neoplasia che ha condotto poi alla morte di . Persona_1
7.6.In tal senso anche sotto il profilo della miglior scienza medica allo stato disponibile, e anche a tacere del fatto che non è stata offerta prova in atti da parte attrice, non può affermarsi, secondo quanto rilevato dal c.t.u., una correlazione tra i fatti posti a sostegno della domanda e l'insorgenza delle patologie accertate in epoca successiva ai fatti di causa ovvero la polineuropatia sensitivo-motoria demielinizzante cronica certificata nel 2012 e il linfoma diagnosticato nel 2014 che poi ha condotto al decesso. Persona_1
7.7. Lo stesso c.t.u., infatti, ha riscontrato il quesito sul punto formulato dal
Giudice (“dica se la vicenda oggetto di causa abbia o meno contribuito a determinare
l'insorgenza delle patologie indicate al punto 2), quantificandone la percentuale di incidenza”) rilevando che “non si ravvisa alcun elemento che consenta di individuare una correlazione tra vicenda oggetto di causa e patologie indicate al punto 2)” e precisando che alcuna correlazione, sulla scorta degli atti di causa, può essere affermata rispetto ad un'eventuale insorgenza di una patologia di natura pisco-fisica, non ravvisando alcun elemento che consenta di affermare una correlazione tra vicende
Pag. 7 di 13 lavorative e malattie, né elementi che consentano di dedurre un aggravamento della preesistente patologia cardiovascolare di cui soffriva . Persona_1
8.1. La domanda relativa al risarcimento per danno all'immagine benché astrattamente prospettabile solo iure hereditatis (e non di certo iure proprio) è altresì sfornita di prova relativamente al danno conseguenza.
8.2.1. Invero, “Il danno non patrimoniale, costituendo anch'esso pur sempre un danno- conseguenza, deve essere specificamente allegato e provato ai fini risarcitori, anche mediante presunzioni, non potendo mai considerarsi in re ipsa (Cass., sez. U, 11/11/2008, n.
26972; Cass., sez. 3, 08/10/2007, n. 20987; Cass., sez. 3, 13/05/2011, n. 10527;
Cass., sez. 3, 21/06/2011, n. 13614; Cass., sez. 1, 14/05/2012, n. 7471). Il danno all'immagine ed alla reputazione, inteso come ‹‹danno conseguenza››, dunque, non sussiste in re ipsa, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento, e la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice in base, non tanto a valutazioni astratte, bensì al concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e provato (Cass., sez. 3, n. 31537 del 06/12/2018; Cass., sez. 6 - 3, n. 7594 del
28/03/2018; Cass. sez. 3, n. 25420 del 26/10/2017; Cass., sez. 6-3. 31/03/2021,
n. 8861). La sussistenza di un danno non patrimoniale in concreto subìto, dunque, deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima (Cass., sez. 3, 26/10/2017, n. 25420). Il giudice può, quindi, avvalersi di presunzioni gravi, precise e concordanti sulla base, però, di elementi indiziari diversi dal fatto in sé (Cass., sez. 6 - 3, 18/07/2019, n. 19434)” (Cass. sez.
III, n. 19551/2023).
8.2.2.E ancora “il danno all'immagine ed alla reputazione, inteso come "danno conseguenza", non sussiste "in re ipsa", dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento. Sicché la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice in base, non tanto
a valutazioni astratte, bensì al concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e provato (cfr. Sez. 3 -, Ordinanza n. 31537 del 06/12/2018; Sez.
6 - 3, Ordinanza n. 7594 del 28/03/2018; Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 25420 del
Pag. 8 di 13 26/10/2017). La sussistenza di un danno non patrimoniale in concreto subìto, dunque, deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima (cfr. Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 25420 del
26/10/2017). A tal fine il giudice può avvalersi di presunzioni gravi, precise e concordanti sulla base, però, di elementi indiziari diversi dal fatto in sé (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
19434 del 18/07/2019)” (Cass. sez. III n. 4005/2020).
8.3. Nel caso di specie, non è stata offerta prova alcuna rispetto all'immagine asseritamente patito né iure proprio dall'attrice né iure hereditatis, essendosi parte attrice limitata ad allegare che la documentata condotta delle parti avrebbe in sintesi “determinato ingente stress, preoccupazioni, danno all'immagine, umiliazioni e sofferenze psicofisiche in pregiudizio dell'Arch. , con un prolungato, Persona_1
pesantissimo, impegno economico-finanziario, connesso ai molteplici e vari adempimenti defensionali” (pag. 19 della comparsa conclusionale).
8.4. Tali considerazioni rendono non accoglibile la domanda risarcitoria anche sotto tale profilo, consentendo di ritenere assorbita ogni altra questione di merito.
9.1 Quanto alla domanda di risarcimento da perdita di chances professionali si precisa quanto segue.
9.2. La perdita di chance di attività lavorativa consiste in una voce attiva del patrimonio che spetta all'attore dimostrare pur secondo un calcolo probabilistico. In particolare, secondo giurisprudenza di legittimità dalla quale questo Giudice non ha ragione di discostarsi “in tema di risarcimento del danno, il creditore che voglia ottenere i danni derivanti dalla perdita di "chance" - che, come concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, non una mera aspettativa di fatto ma un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione - ha l'onere di provare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita della quale il danno
Pag. 9 di 13 risarcibile dev'essere conseguenza immediata e diretta (così Cass. n. 1752/05 citata in sentenza)” (Cass. sez. III n. 6488/2017). E, infatti, “l'attività del giudice deve tenere distinta la dimensione della causalità da quella dell'evento di danno e deve altresì adeguatamente valutare il grado di incertezza dell'una e dell'altra, muovendo dalla previa e necessaria indagine sul nesso causale tra la condotta e l'evento, secondo il criterio civilistico del più probabile che non, e procedendo, poi, all'identificazione dell'evento di danno, la cui riconducibilità al concetto di chance postula una incertezza del risultato sperato, e non già il mancato risultato stesso, in presenza del quale non è lecito discorrere di una chance perduta, ma di un altro e diverso danno” (Cass. sez. III n. 12906/2020).
9.3. Quanto al calcolo, inoltre, “secondo il costante insegnamento del giudice di legittimità - la liquidazione del danno da perdita di chance deve essere effettuata in ragione di un criterio prognostico basato sulle concrete, ragionevoli possibilità di conseguire il bene oggetto della pretesa, diminuito di un coefficiente di riduzione proporzionato al grado di possibilità di conseguirlo, deducibile dagli elementi costitutivi della singola situazione giuridica dedotta. 5.3.
In sintesi, ribadita la necessità di utilizzo di un coefficiente di riduzione, si argomenta che per procedere alla quantificazione del danno da perdita di chance è quindi necessario procedere nel modo che segue: in primo luogo, va quantificato il vantaggio economico astrattamente conseguibile dal soggetto leso se non fosse stata tenuta la condotta illecita;
successivamente detto importo va ridotto percentualmente in funzione della possibilità percentuale di realizzazione del risultato atteso.
6. I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto in realtà propongono la stessa questione, sebbene sotto angoli prospettici diversi: la mancata proposizione della domanda di risarcimento del danno da perdita di chance nel ricorso ex art.
414 c.p.c. e la conseguente tardività ed inammissibilità dell'istanza di tutela in tal senso formulata solo in appello.
6.1. In via preliminare, occorre precisare che il Collegio condivide integralmente e si riporta anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. all'orientamento del giudice di legittimità secondo cui sussiste una diversità ontologica tra la domanda di risarcimento del danno da perdita di chance e quella di risarcimento del danno da perdita del diritto (cfr., tra le tante, Cass. n. 24050/2022; Cass. n. 22029/2022; Cass. n.
1884/2022; Cass. n. 25885/2022). Più puntualmente il giudice di legittimità afferma che
Pag. 10 di 13 il risarcimento del danno da chance è integrato dalla possibilità di ottenere il risultato sperato, la cui perdita è distinta ed autonoma rispetto al risultato perduto – costituendo una situazione giuridica a sé stante - suscettibile di autonoma valutazione a condizione che ne sia provata la sussistenza. In tema di lesione al diritto alla salute da responsabilità sanitaria, si è altresì precisato che la chance non è una mera aspettativa di fatto, bensì la concreta ed effettiva possibilità di conseguire un determinato risultato o un certo bene, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione, onde la sua perdita configura un danno concreto ed attuale, con la conseguenza che la domanda risarcitoria del danno da perdita dell'occasione perduta è - per l'oggetto - ontologicamente diversa dalla pretesa di risarcimento per mancato raggiungimento del risultato sperato che si caratterizza nell'impossibilità di realizzarlo, caratterizzata da incertezza non causale, ma eventistica. In applicazione di detto principio, la Suprema Corte ha quindi negato che possa proporsi la domanda di risarcimento del danno da perdita della chance per la prima volta in appello (il passo di cui innanzi è quasi integralmente tratto dalla già citata Cass. n. 25886/2022)” (Cass. sez. lav. n.
18568/2024).
9.4.Stante l'assenza di qualunque specifica allegazione in proposito che possa consentire di ritenere, seppur in via presuntiva, il danno da perdita di chance provato, la domanda rispetto a tale voce risarcitoria deve essere rigettata con assorbimento di ogni altra questione.
9.5. Ad abundantiam giova osservare che la domanda sarebbe stata altresì rigettata anche qualificandola in termini di risarcimento per il mancato conseguimento di un altro lavoro specifico, di un determinato risultato, e quindi in termini di lucro cessante, anzi in tal caso lo standard probatorio sarebbe stato ancora più rigoroso Il risarcimento del danno da lucro cessante richiede, infatti, la prova del nesso causale e del pregiudizio effettivo e non può fondarsi solo su un'astratta e ipotetica possibilità di lucro, bensì su una situazione concreta, che consenta di ritenere fondata e attendibile tale possibilità (da ultimo, Cass. sez.
III n. 8758/2025).
Pag. 11 di 13 10.Per le superiori ragioni, assorbita ogni altra questione - ivi inclusa quella relativa al difetto di legittimazione attiva, da ritenersi afferente al merito (inter alia, Cass. sez. VI – 2, n. 31402/2019) - considerato il principio della ragione più liquida e di ragionevole durata del processo, tutte le domande di parte attrice avanzate iure hereditatis e a fortiori in proprio, devono essere rigettate.
11.Quanto alla liquidazione delle spese deve preliminarmente premettersi che l'attrice indicando partitamente l'importo a titolo di risarcimento oggetto di domanda nei confronti di ciascuna parte ha di fatto proposto diverse domande risarcitorie, avendo indicato un importo specifico per l'apporto asseritamente fornito da ciascuno dei convenuti nel generare i danni prospettati.
11.1. Come è noto, l'art. 5 del D.M. 55/2014 deve interpretarsi nel senso che, ove la domanda risarcitoria venga integralmente rigettata, le spese di lite devono essere liquidate assumendo come valore della causa quello della domanda giudiziale (Cass. sez. III, n. 3903/2016).
11.2.Inoltre, ciascuna domanda risarcitoria dovrà essere separatamente considerata (da ultimo Cass. sez. III, n. 10367/2024) con liquidazione delle spese in favore di ciascun convenuto in applicazione dei parametri di cui al D.M.
55/2014 così come aggiornati, tenendo conto della quantità e della qualità dell'attività difensiva svolta dai convenuti e dai terzi, considerato che gli importi oggetto delle singole domande, benché elevati, non hanno inciso sulla complessità della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta le domande di parte attrice sia in nome proprio che iure hereditatis verso i convenuti;
condanna parte attrice a rimborsare ad le spese di lite che liquida in € CP_1
15.000 per compensi, oltre esborsi, rimborso forfettario al 15% per spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge;
Pag. 12 di 13 condanna parte attrice a rimborsare a le spese di lite Controparte_4
che liquida in € 15.000 per compensi, oltre esborsi, rimborso forfettario al 15% per spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge;
condanna parte attrice a rifondere le spese di lite a che Controparte_3
liquida in € 7.200 per compensi, oltre esborsi, rimborso forfettario al 15% per spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge;
condanna parte attrice a rifondere le spese di lite a che Controparte_2
liquida in € 7.150 per compensi, oltre esborsi, rimborso forfettario al 15% per spese generali, i.v.a., c.p.a. se dovute;
condanna parte attrice a rifondere le spese di lite alla terza chiamata
[...]
che hanno assunto il rischio derivante dalla polizza A0130118900 CP_5
che liquida in € 7.150 per compensi, oltre esborsi, rimborso forfettario al 15% per spese generali, i.v.a., c.p.a. se dovute;
pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di c.t.u. liquidate come da separato provvedimento;
Così è deciso in Roma in data 23.06.2025
Il Giudice dott.ssa Anna Multari
Pag. 13 di 13