Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 10/01/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
V.G. N. 7427/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dr.ssa Angiola Arancio Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile promossa ai sensi degli artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c., con ricorso depositato in data 02/12/2024, da:
(C.F. ), nata a [...]_1 C.F._1
(BG) il 30/07/1988, e
(C.F. , nato a [...] il Parte_2 C.F._2
16/05/1983; entrambi con il proc. dom. avv. ZANI ZAIRA, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
BERGAMO
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in data 02/06/2011 a Monasterolo del Castello (BG), in regime di comunione dei beni, dalla cui unione sono nati i figli (n. a Bergamo Persona_1
1
Bergamo il 27/01/2018) e (n. a Bergamo il 24/04/2020). Persona_4
Data la fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti per il giorno
08/01/2025 in trattazione scritta, ex art. 127-ter c.p.c., entrambi i coniugi, per mezzo del difensore comune, hanno dichiarato per iscritto di non volersi riconciliare, confermando l'intenzione di separarsi alle condizioni di cui al ricorso congiunto (v. note depositate il 23/12/2024).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, il Tribunale ritiene che sussistano i presupposti per dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni enunciate in ricorso che si riportano in dispositivo, non ravvisandosi contrasti né con l'interesse superiore della prole, né con norme di legge imperative.
L'ascolto della prole minorenne deve reputarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., atteso che il programma di affidamento concordato dalla coppia genitoriale appare conforme all'interesse attuale dei figli minori.
Il Tribunale osserva, altresì, che con il medesimo ricorso introduttivo le parti hanno chiesto, così come previsto dall'art. 473-bis.49 c.p.c., anche la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, formulando ulteriori domande connesse alla pronunzia divorzile.
Ebbene, essendo la domanda di divorzio improcedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 898/1970 e succ. modif., la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice delegato affinché questi – trascorsi almeno sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2 L.
898/1970, oltre alla prova dell'avvenuto passaggio in giudicato della presente pronunzia.
La statuizione sulle spese di giudizio è riservata alla pronunzia definitiva.
p.q.m.
il Tribunale, non definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero:
- omologa gli accordi di separazione intervenuti tra i coniugi Parte_2
e , alle condizioni enunciate in ricorso, che si trascrivono di Parte_1
seguito:
2 “1) I figli minori (C.F. ), Persona_1 C.F._3 Per_2
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._4 Persona_3
) e (C.F. ) sono C.F._5 Persona_4 C.F._6 affidati ad entrambi i genitori, secondo la disciplina dell'affido condiviso, che s'impegnano reciprocamente a curarne la crescita educativa e scolastica e, più in generale, a curare il loro benessere, seguendone le naturali inclinazioni, con collocamento a carattere paritetico presso entrambi i genitori con le modalità che saranno di seguito specificate;
la prole manterrà la propria formale residenza presso l'attuale casa familiare di AG (BG) alla via XXV Aprile n. 8 con la madre;
2) La casa familiare di AG (BG) via XXV Aprile n. 8 verrà assegnata alla signora che la abiterà unitamente ai figli e sino alla loro autosufficienza Pt_1
onerandosi delle spese di manutenzione ordinaria e dei costi delle utenze e consumi domestici, dandosi atto che il padre avrà cura di prelevare i propri ultimi effetti personali nel momento in cui lascerà la casa coniugale, in ogni caso entro sei mesi decorrenti dall'emanazione della sentenza di separazione;
3) Il signor e la signora stante il collocamento paritetico da loro Pt_2 Pt_1
prescelto, intendono regolamentare i tempi da trascorrere con i bambini con le seguenti modalità: - il signor durante tutto l'anno ad eccezione del mese di Pt_2
agosto allorquando entrambi i genitori godranno del rispettivo periodo di vacanza con i figli, si recherà ogni giorno presso la casa coniugale la mattina presto ed accompagnerà poi i figli presso le rispettive scuole;
in ogni caso il signor Pt_2
potrà vedere e tenere con sé , ed ogni qualvolta lo Per_4 Per_1 Per_3 Per_2
desideri previo accordo con la signora anche al fine di gestire le attività Pt_1
pomeridiane extrascolastiche dei figli;
b) il signor terrà presso di sé i figli Pt_2
a fine settimana alternati cosiddetti “lunghi”, dal venerdì pomeriggio sino al lunedì mattina successivo allorquando accompagnerà i figli a scuola nel corso dell'anno scolastico oppure presso la casa della signora o al centro Pt_1 ricreativo estivo nel resto dell'anno; c) durante le festività natalizie la signora ed il signor terranno con sé i figli una settimana ciascuno, Pt_1 Pt_2
decorrente la prima dal 23 al 30 dicembre e la seconda dal 31 dicembre sino all'Epifania. Per il corrente anno 2024 i bambini trascorreranno la prima settimana di vacanza con il signor In ogni caso il genitore che non avrà Pt_2
3 presso di sé i bambini nel corso della settimana di collocamento continuativo, potrà incontrarli previo accordo con il genitore in quel momento collocatario;
d) i figli trascorreranno la Pasqua ed il lunedì in albis con uno piuttosto che con l'altro genitore. Per l'anno 2025 i figli saranno collocati per il giorno di Pasqua presso la signora e così di anno in anno in base al criterio dell'alternanza; Pt_1 sempre in base al criterio dell'alternanza di anno in anno verranno trascorse le ulteriori festività infrannuali;
d) ciascun genitore terrà con sé i figli per due settimane consecutive nel corso del mese di agosto, secondo modalità e tempi da concordare entro il 30 aprile di ogni anno;
4) in ragione della modalità di collocamento prescelta (collocamento paritetico) e di quanto verrà specificato ai successivi punti 5 e 6 in ordine al pagamento della mensa scolastica e della cessione della quota parte di assegno unico da parte del signor a favore Pt_2
della signora nessun mantenimento verrà versato da un genitore a favore Pt_1 dell'altro poiché entrambi i genitori provvederanno al mantenimento dei figli in via diretta nel periodo di permanenza presso le rispettive abitazioni;
5) il signor nel momento in cui lascerà la casa coniugale nel termine Pt_2 specificato al punto 2) cederà la propria quota dell'assegno unico universale per i figli, pari attualmente ad € 1270 complessivi, alla signora che ne sarà Pt_1 quindi l'esclusiva percettrice;
6) il signor e la signora si obbligano a concorrere al 50% nelle Pt_2 Pt_1 spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal
Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli
4 accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la
Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati
5 nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi. Modalità di concertazione ex ante delle spese: Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Modalità di documentazione e rimborso spese: Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento. Deducibilità fiscale e varie: La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente
Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate. In deroga al suddetto protocollo, la mensa scolastica per la prole verrà pagata esclusivamente dal signor Pt_2
7) I genitori si obbligano a rispettare gli impegni scolastici, extrascolastici e sportivi dei figli, con facoltà per entrambi di presenziare alle attività (quali saggi, recite, tornei ecc.) dei figli aperte a genitori e parenti prescindendo dal calendario
6 di frequentazione sopra riportato;
entrambi i genitori potranno incontrare i bambini e trascorrere con loro il giorno del compleanno di questi ultimi;
8) I genitori si autorizzano - vicendevolmente- al rilascio di passaporto e/o carta d'identità validi per l'espatrio proprio e per i figli minori.”
- provvede, come da separata ordinanza emessa in pari data, alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice delegato per l'ulteriore corso del giudizio;
- riserva la decisione sulle spese al definitivo.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Monasterolo del Castello (BG), affinché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge (dati trascrizione: anno 2011, atto n.2, Parte II, S. A).
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 09/01/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapod
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