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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 29/01/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI IMPERIA
VERBALE DI UDIENZA
Addì 29/01/2025 , davanti al GL Paola Cappello, sono comparsi per la parte ricorrente l'Avv. KOSA MARGARETA sostituito dall'Avv. Giannini e per la parte convenuta l'Avv. PISANU RITA ASSUNTA MARIA precariamente sostituita dall'Avv. Lombardi.
I procuratori delle parti insistono come in atti e come nelle conclusioni rassegnate.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e, all'esito, pronuncia la seguente sentenza dando lettura dei motivi.
Il Giudice
Paola Cappello REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IMPERIA
Sezione Unica Civile Lavoro
Il Giudice del Tribunale di Imperia, in funzione di giudice unico, in persona della
Dott.ssa Paola Cappello, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al N. R.G. 323 / 2023
promossa da:
, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso lo Parte_1 studio e la persona dell'Avv. KOSA MARGARETA che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
ricorrente
contro
Pag. 2 di 7 contro
l' (C.F. Controparte_1
), con sede centrale in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, in persona del P.IVA_1
legale rappresentante pro – tempore, sia in proprio che nella qualità di mandatario della ( Controparte_2 CP_3
, con sede in Roma, Via G. B. Vico n. 9, e quindi in nome e per conto della
[...] stessa, rappresentato e difeso dall'Avv. Rita Assunta Pisanu elettivamente domiciliati presso l'indirizzo pec t Email_1 nonché presso l'avv. Francesca Saglietto, con studio in Santo Stefano al Mare, in
Via Aurelia Levante n. 3, giusta delega in atti;
resistente
Conclusioni:
Come da rispettivi atti introduttivi del giudizio.
***
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 22.6.2023, ha chiesto la revoca del Parte_1
provvedimento che ha imposto la tassazione della sua pensione in Italia, pur CP_1
essendo residente anagraficamente ed effettivamente in Bulgaria.
Segnatamente, il ricorrente ha dedotto:
- di essere titolare della pensione INPS n. 001-370010050768 Cat. VO e di essere iscritto all'AIRE, essendo residente, anagraficamente, effettivamente e fiscalmente in Bulgaria;
- che dal 3.4.2023, ha cambiato i criteri di esenzione dal regime impositivo CP_1
italiano, applicabili ai pensionati residenti in [...], per procedere a detassazione,
Pag. 3 di 7 ritenendoli sussistenti solo in caso di “inequivocabile possesso della cittadinanza bulgara”;
- che ha di conseguenza proceduto a ricalcolare il conguaglio fiscale dovuto dal ricorrente quantificandolo in Euro 3.146,17, oltre ad Euro 349,57 per le trattenute ai fini del recupero IRPEF da gennaio a maggio 2023.
Ha concluso chiedendo l'applicazione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Bulgaria intesa ad evitare le doppie imposizioni fiscali ed in particolare l'art. 16 e la conseguente defiscalizzazione della pensione, con conseguente annullamento del provvedimento di riliquidazione dell' . CP_1
Si è costituito che ha chiesto il rigetto del ricorso sulla base CP_1 dell'interpretazione del concetto di “nazionalità” di cui all'art. 16 della
Convenzione.
La causa è stata istruita in via documentale e, all'udienza odierna, è stata discussa e decisa mediante lettura integrale della presente sentenza.
***
La domanda è fondata e deve essere accolta.
Risulta incontestato che il ricorrente è titolare di trattamento da pensione c.d. CP_1
“privata”.
Inoltre, il ricorrente ha documentato la sua residenza fiscale ed effettiva in Bulgaria
(cfr. doc. n. 1 parte ricorrente).
La Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Bulgaria, che ha la finalità di evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio ed a prevenire le evasioni fiscali, ratificata con L. n. 389/1990, all'art. 16 prevede:
“Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 17, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato”.
Il paragrafo 2 dell'art. 17 prevede: “a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente
Pag. 4 di 7 locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una
persona fisica a titolo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione o ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato b) Tuttavia, tali pensioni sono
imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora il beneficiario sia un residente di detto Stato e ne abbia la nazionalità.”
L' , sulla scorta del messaggio del 3 aprile 2023, che recepisce quanto chiarito CP_1 dall'Agenzia delle Entrate con risposta ad interpello n. 244 dell'8 marzo 2023, ha ricostituito la pensione in godimento al ricorrente, sul presupposto che, ai fini dell'applicazione delle citate disposizioni della Convenzione citata, una persona fisica può essere considerata residente in [...]solo se è in possesso della cittadinanza di tale Stato, requisito pacificamente insussistente nel caso in esame, essendo il ricorrente cittadino italiano.
La tesi dell' non si ritiene fondata per le motivazioni espresse dal Tribunale di CP_1
Viterbo e, a seguire, da molti Tribunali italiani tra cui questo ufficio in sede di concessione di sospensiva (ord. Dott. Favalli del 20.8.2023) cui si aderisce.
In particolare, si ritiene che l'interpretazione letterale suggerita dall' non possa CP_1
che condurre a risultati incompatibili con le finalità stesse della Convenzione:
armonizzare il trattamento fiscale tra i Paesi, in modo da assicurare una tassazione coerente evitando sia doppie imposizioni che elusioni fiscali.
In tal senso si condivide quanto affermato dalla giurisprudenza di merito secondo cui:
“[..] Ancorché in base alla lettera dell'art. 1, par. 2, lett. b), della Convenzione i
concetti di residenza fiscale bulgara e cittadinanza bulgara parrebbero coincidere, tale interpretazione non può essere accolta in quanto condurrebbe al risultato,
contrastante con la ratio della Convenzione, di ritenere che un soggetto privo della residenza fiscale in Italia ex art. 2 T.U.IR ed art. 1, par. 2, lett. a) Convenzione e
privo di cittadinanza bulgara andrebbe esentato sia dalla tassazione italiana che da quella bulgara. La ricostruzione ermeneutica dell' , inoltre, risulta incoerente CP_1
alla luce di un'interpretazione sistematica dell'art. 1, par. 2, lett. b), con gli artt. 16
Pag. 5 di 7 e 17 della medesima Convenzione. In forza delle disposizioni da ultimo citate, il
soggetto che percepisca una pensione c.d. privata è soggetto alla tassazione dello
Stato di residenza fiscale, mentre colui che goda di una pensione c.d. pubblica per
servizi resi in favore dello Stato o da una sua divisione o da un ente locale è assoggettato all'imposizione di questo Stato, a meno che non abbia la residenza e la
nazionalità nell'altro Stato contraente. Ciò sta a significare che un soggetto
percettore di una pensione privata da un ente italiano ma avente residenza fiscale in
Bulgaria è assoggettato alla sola tassazione bulgara, mentre un soggetto percettore
di una pensione pubblica dallo Stato italiano è sottoposto alla tassazione italiana, a meno che non risieda ed abbia la cittadinanza bulgara. In quest'ultimo caso sarà
sottoposto alla sola imposizione bulgara. Dunque, il requisito della cittadinanza/nazionalità, in aggiunta a quello della residenza, è richiesto dalla
Convenzione ai fini della sottoposizione alla tassazione bulgara della sola pensione
pubblica erogata dall'Italia, in deroga al principio generale dell'assoggettamento della pensione pubblica alla cassazione dello Stato erogante. Ne consegue che
pretendere, come fa l' , la sussistenza di tale requisito anche per l'esenzione CP_1
della pensione privata dalla tassazione italiana comporterebbe, di fatto,
l'applicazione di una stessa disciplina a situazioni giuridiche diverse (pensione privata e pensione pubblica) e diversamente disciplinate dalla stessa Convenzione,
in violazione degli artt. 16 e 17 [..]” (cfr. tra le altre Tribunale di Viterbo n. 428/22 e
Tribunale di Bologna 72/24)
Ebbene, in base a quanto previsto dall'art. 16 della Convenzione sopra citato, il ricorrente deve essere assoggettato soltanto all'imposizione dello Stato contraente in cui risiede, cioè nella specie in Bulgaria.
Il ricorso promosso da viene pertanto accolto. Parte_1
Viene disposta la compensazione delle spese di lite, stante l'assoluta novità della controversia, la presenza di orientamenti di merito contrastanti e l'assenza di pronunce di legittimità, riferite specificamente al contenzioso gius-lavoristico.
P.Q.M.
Pag. 6 di 7 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
• in accoglimento del ricorso promosso da dichiara il diritto Parte_1 del ricorrente all'esclusione dalla tassazione italiana della pensione in godimento;
• per l'effetto condanna l' alla restituzione delle somme trattenute sulla CP_1
pensione di Parte_1
• compensa integralmente le spese di lite.
Imperia, 29.1.2025
Il GL
Paola Cappello
Pag. 7 di 7
VERBALE DI UDIENZA
Addì 29/01/2025 , davanti al GL Paola Cappello, sono comparsi per la parte ricorrente l'Avv. KOSA MARGARETA sostituito dall'Avv. Giannini e per la parte convenuta l'Avv. PISANU RITA ASSUNTA MARIA precariamente sostituita dall'Avv. Lombardi.
I procuratori delle parti insistono come in atti e come nelle conclusioni rassegnate.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e, all'esito, pronuncia la seguente sentenza dando lettura dei motivi.
Il Giudice
Paola Cappello REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IMPERIA
Sezione Unica Civile Lavoro
Il Giudice del Tribunale di Imperia, in funzione di giudice unico, in persona della
Dott.ssa Paola Cappello, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al N. R.G. 323 / 2023
promossa da:
, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso lo Parte_1 studio e la persona dell'Avv. KOSA MARGARETA che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
ricorrente
contro
Pag. 2 di 7 contro
l' (C.F. Controparte_1
), con sede centrale in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, in persona del P.IVA_1
legale rappresentante pro – tempore, sia in proprio che nella qualità di mandatario della ( Controparte_2 CP_3
, con sede in Roma, Via G. B. Vico n. 9, e quindi in nome e per conto della
[...] stessa, rappresentato e difeso dall'Avv. Rita Assunta Pisanu elettivamente domiciliati presso l'indirizzo pec t Email_1 nonché presso l'avv. Francesca Saglietto, con studio in Santo Stefano al Mare, in
Via Aurelia Levante n. 3, giusta delega in atti;
resistente
Conclusioni:
Come da rispettivi atti introduttivi del giudizio.
***
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 22.6.2023, ha chiesto la revoca del Parte_1
provvedimento che ha imposto la tassazione della sua pensione in Italia, pur CP_1
essendo residente anagraficamente ed effettivamente in Bulgaria.
Segnatamente, il ricorrente ha dedotto:
- di essere titolare della pensione INPS n. 001-370010050768 Cat. VO e di essere iscritto all'AIRE, essendo residente, anagraficamente, effettivamente e fiscalmente in Bulgaria;
- che dal 3.4.2023, ha cambiato i criteri di esenzione dal regime impositivo CP_1
italiano, applicabili ai pensionati residenti in [...], per procedere a detassazione,
Pag. 3 di 7 ritenendoli sussistenti solo in caso di “inequivocabile possesso della cittadinanza bulgara”;
- che ha di conseguenza proceduto a ricalcolare il conguaglio fiscale dovuto dal ricorrente quantificandolo in Euro 3.146,17, oltre ad Euro 349,57 per le trattenute ai fini del recupero IRPEF da gennaio a maggio 2023.
Ha concluso chiedendo l'applicazione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Bulgaria intesa ad evitare le doppie imposizioni fiscali ed in particolare l'art. 16 e la conseguente defiscalizzazione della pensione, con conseguente annullamento del provvedimento di riliquidazione dell' . CP_1
Si è costituito che ha chiesto il rigetto del ricorso sulla base CP_1 dell'interpretazione del concetto di “nazionalità” di cui all'art. 16 della
Convenzione.
La causa è stata istruita in via documentale e, all'udienza odierna, è stata discussa e decisa mediante lettura integrale della presente sentenza.
***
La domanda è fondata e deve essere accolta.
Risulta incontestato che il ricorrente è titolare di trattamento da pensione c.d. CP_1
“privata”.
Inoltre, il ricorrente ha documentato la sua residenza fiscale ed effettiva in Bulgaria
(cfr. doc. n. 1 parte ricorrente).
La Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Bulgaria, che ha la finalità di evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio ed a prevenire le evasioni fiscali, ratificata con L. n. 389/1990, all'art. 16 prevede:
“Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 17, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato”.
Il paragrafo 2 dell'art. 17 prevede: “a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente
Pag. 4 di 7 locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una
persona fisica a titolo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione o ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato b) Tuttavia, tali pensioni sono
imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora il beneficiario sia un residente di detto Stato e ne abbia la nazionalità.”
L' , sulla scorta del messaggio del 3 aprile 2023, che recepisce quanto chiarito CP_1 dall'Agenzia delle Entrate con risposta ad interpello n. 244 dell'8 marzo 2023, ha ricostituito la pensione in godimento al ricorrente, sul presupposto che, ai fini dell'applicazione delle citate disposizioni della Convenzione citata, una persona fisica può essere considerata residente in [...]solo se è in possesso della cittadinanza di tale Stato, requisito pacificamente insussistente nel caso in esame, essendo il ricorrente cittadino italiano.
La tesi dell' non si ritiene fondata per le motivazioni espresse dal Tribunale di CP_1
Viterbo e, a seguire, da molti Tribunali italiani tra cui questo ufficio in sede di concessione di sospensiva (ord. Dott. Favalli del 20.8.2023) cui si aderisce.
In particolare, si ritiene che l'interpretazione letterale suggerita dall' non possa CP_1
che condurre a risultati incompatibili con le finalità stesse della Convenzione:
armonizzare il trattamento fiscale tra i Paesi, in modo da assicurare una tassazione coerente evitando sia doppie imposizioni che elusioni fiscali.
In tal senso si condivide quanto affermato dalla giurisprudenza di merito secondo cui:
“[..] Ancorché in base alla lettera dell'art. 1, par. 2, lett. b), della Convenzione i
concetti di residenza fiscale bulgara e cittadinanza bulgara parrebbero coincidere, tale interpretazione non può essere accolta in quanto condurrebbe al risultato,
contrastante con la ratio della Convenzione, di ritenere che un soggetto privo della residenza fiscale in Italia ex art. 2 T.U.IR ed art. 1, par. 2, lett. a) Convenzione e
privo di cittadinanza bulgara andrebbe esentato sia dalla tassazione italiana che da quella bulgara. La ricostruzione ermeneutica dell' , inoltre, risulta incoerente CP_1
alla luce di un'interpretazione sistematica dell'art. 1, par. 2, lett. b), con gli artt. 16
Pag. 5 di 7 e 17 della medesima Convenzione. In forza delle disposizioni da ultimo citate, il
soggetto che percepisca una pensione c.d. privata è soggetto alla tassazione dello
Stato di residenza fiscale, mentre colui che goda di una pensione c.d. pubblica per
servizi resi in favore dello Stato o da una sua divisione o da un ente locale è assoggettato all'imposizione di questo Stato, a meno che non abbia la residenza e la
nazionalità nell'altro Stato contraente. Ciò sta a significare che un soggetto
percettore di una pensione privata da un ente italiano ma avente residenza fiscale in
Bulgaria è assoggettato alla sola tassazione bulgara, mentre un soggetto percettore
di una pensione pubblica dallo Stato italiano è sottoposto alla tassazione italiana, a meno che non risieda ed abbia la cittadinanza bulgara. In quest'ultimo caso sarà
sottoposto alla sola imposizione bulgara. Dunque, il requisito della cittadinanza/nazionalità, in aggiunta a quello della residenza, è richiesto dalla
Convenzione ai fini della sottoposizione alla tassazione bulgara della sola pensione
pubblica erogata dall'Italia, in deroga al principio generale dell'assoggettamento della pensione pubblica alla cassazione dello Stato erogante. Ne consegue che
pretendere, come fa l' , la sussistenza di tale requisito anche per l'esenzione CP_1
della pensione privata dalla tassazione italiana comporterebbe, di fatto,
l'applicazione di una stessa disciplina a situazioni giuridiche diverse (pensione privata e pensione pubblica) e diversamente disciplinate dalla stessa Convenzione,
in violazione degli artt. 16 e 17 [..]” (cfr. tra le altre Tribunale di Viterbo n. 428/22 e
Tribunale di Bologna 72/24)
Ebbene, in base a quanto previsto dall'art. 16 della Convenzione sopra citato, il ricorrente deve essere assoggettato soltanto all'imposizione dello Stato contraente in cui risiede, cioè nella specie in Bulgaria.
Il ricorso promosso da viene pertanto accolto. Parte_1
Viene disposta la compensazione delle spese di lite, stante l'assoluta novità della controversia, la presenza di orientamenti di merito contrastanti e l'assenza di pronunce di legittimità, riferite specificamente al contenzioso gius-lavoristico.
P.Q.M.
Pag. 6 di 7 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
• in accoglimento del ricorso promosso da dichiara il diritto Parte_1 del ricorrente all'esclusione dalla tassazione italiana della pensione in godimento;
• per l'effetto condanna l' alla restituzione delle somme trattenute sulla CP_1
pensione di Parte_1
• compensa integralmente le spese di lite.
Imperia, 29.1.2025
Il GL
Paola Cappello
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