Art. 8.
La Societa' assumera' l'esercizio e la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'acquedotto, ivi comprese le reti di distribuzione interna nei singoli Comuni consorziati.
Al termine di anni 60 dalla data del collaudo finale delle opere di cui all'art. 4, la Societa' consegnera' al Consorzio l'acquedotto e le opere tutte comprese nei progetti, approvati a norma del predetto articolo, in piena funzionalita', senza alcun corrispettivo o indennizzo da parte del Consorzio.
Nel regolamento, di cui all'art. 14, saranno stabilite le necessarie garanzie per assicurare la piena funzionalita' dell'acquedotto e delle opere, di cui al precedente comma, all'atto della consegna al Consorzio.
La Societa' assumera' l'esercizio e la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'acquedotto, ivi comprese le reti di distribuzione interna nei singoli Comuni consorziati.
Al termine di anni 60 dalla data del collaudo finale delle opere di cui all'art. 4, la Societa' consegnera' al Consorzio l'acquedotto e le opere tutte comprese nei progetti, approvati a norma del predetto articolo, in piena funzionalita', senza alcun corrispettivo o indennizzo da parte del Consorzio.
Nel regolamento, di cui all'art. 14, saranno stabilite le necessarie garanzie per assicurare la piena funzionalita' dell'acquedotto e delle opere, di cui al precedente comma, all'atto della consegna al Consorzio.