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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 10/07/2025, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI MASSA Sezione civile unica
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in persona del Giudice Massimo
Ginesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al 702/2023 del Ruolo Generale dell'anno 2023
, trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 10/07/2025
promossa da
rappresentata e difesa dall'avv. SQUASSONI Parte_1 P.IVA_1
FABIO, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore per mandato a margine dell'atto di citazione
Attrice
contro
$$ rappresentato e Controparte_1 CodiceFiscale_1
difeso dall'avv. FREDIANI PAOLO ed elettivamente domiciliato ai fini del presente procedimento in VIA MAZZINI,15 CARRARA presso lo studio del difensore per delega in calce alla copia notificata dell'atto di citazione
Convenuto
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI COME PRECISATE ALL'UDIENZA DEL 201.2025 AI SENSI DELL'ART. 45 L.18.6.2009 N. 69 SI OMETTE L' ESPOSIZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 L'opposizione promossa è risultata infondata e non provata e deve essere respinta.
Parte convenuta, attore sostanziale, ha dimostrato tramite le fatture e i relativi documenti di trasporto (non oggetto di contestazione), di aver effettuato le forniture di cui ha richiesto il pagamento in via monitoria, di talchè ha assolto all'onere probatorio che alla stessa incombeva ex art 2697 comma I c.c.
Era onere della convenuta dimostrare i fatti impeditivi/modificativi ex art 2697
comma II c.c., onere cui non ha assolto poiché pur essendo l'ultimo documento di trasporto del 17.1.2022 non sussiste la benché minima contestazione (o comunque parte opponente non ne ha dato prova) sino all'opposizione a decreto ingiuntivo del 5.4.2023.
Anche a voler tacere della assoluta genericità delle eccezioni avanzate in atto di opposizione (che pongono l'atto introduttivo prossimo al perimetro dell'art. 164
c.p.c.), quale che sia la disciplina applicabile al contratto, ovvero vendita (come parrebbe dai documenti in atto) che prestazione d'opera, l'opponente pare decaduto da ogni forma di garanzia (come eccepito dall'opposto) sia che sia abbia riguardo all'art. 1495 c.c. che all'art. 2226 c.c.
Quanto al lamentato inadempimento per quantità, i documenti di trasporto e l'assoluta assenza di contestazione, in uno con l'adempimento parziale senza alcuna formale denunzia, fanno ritenere insussistente l'eccezione sollevata da parte attrice.
Lo stesso contegno processuale (parte attrice non ha depositato difese finali)
corrobora la valenza meramente dilatoria e pretestuosa della opposizione
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate secono valori emdi di scaglione ex DM 147 /2022
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella
2 causa civile in epigrafe
Respinge l'opposizione proposta da , nonché ogni altra Parte_1
domanda delle parti, e conferma il decreto ingiuntivo 112/2023 emesso da questo
Tribunale
Condanna a rifondere a parte convenuta le spese di lite che Parte_1
liquida in € 5.077,00 oltre a spese generali 15%, iva e cnpa di legge
Così deciso dal Tribunale di Massa il 10/07/2025
Il Giudice
Massimo Ginesi
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