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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Prato, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Prato |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 7/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PRATO Sezione 2, riunita in udienza il 20/10/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
GLENDI GRAZIELLA, Presidente TOCCAFONDI ALBERTO, Relatore PIERAGNOLI GIACOMO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 197/2025 depositato il 17/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 RL - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Dott. -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Prato
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO RECUPERO n. T8TCRI100033/2025 CREDITO R & S 2017
- ATTO RECUPERO n. T8TCRI100033/2025 CREDITO R & S 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 250/2025 depositato il 18/12/2025
Richieste delle parti: Il difensore espone i fatti in causa e si riporta alle conclusioni in atti chiedendo l'accoglimento del ricorso. Il rappresentante dell'Ufficio espone i fatti in causa e si riporta alle conclusioni in atti, di cui alla propria memoria, chiedendo il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 SRL impugnava l'Atto di recupero Credito di Imposta n. T8TCRI100033/2025 emesso dall'Agenzia delle Entrate D.P. di Prato per attività di Ricerca e Sviluppo svolte negli anni 2017 e 2018, ritenuto indebitamente utilizzato in compensazione per versamenti nel 2018 e 2019, imposta € 75.837,40 oltre interessi;
sanzioni di € 75.837,40.
L'Agenzia, facendo seguito all'invito n. I00039-2024, allo schema di atto n. T8TCRI100065-2024 notificato in data 17/12/2024 ed alle osservazioni presentate dalla contribuente in sede di contraddittorio, ha preso in esame l'attività di R&S svolta del 2017 e 2018, consistita nella progettazione e studio di fattibilità di una Pressa Vulcanizzatrice, ed ha ritenuto che parte dei costi dichiarati, riferiti al legale rappresentante, ad alcuni dipendenti e all'acquisto del “Società_1”, non fossero inerenti all'attività di R&S nell'accezione del credito d'imposta. L'Agenzia ha pertanto ricalcolato il Credito di Imposta R&S ammissibile per l'anno 2017 in € 15.234,39 e per l'anno 2018 in
€ 21.059,02 e per il resto ha ritenuto utilizzato indebitamente un credito inesistente in quanto privo dei presupposti costitutivi.
La ricorrente chiedeva di annullare l'atto impugnato, previa sospensione dell'esecutività, eccependo: la prescrizione (ndr: rectius, la decadenza) dell'attività accertativa;
l'infondatezza del mancato svolgimento dell'attività di ricerca e sviluppo, che ha portato alla realizzazione di un macchinario ad alto contenuto innovativo brevettabile;
il mancato coinvolgimento del MISE per le valutazioni di natura tecnica;
la violazione del principio del contraddittorio, non avendo dato adeguata risposata alle proprie osservazioni.
All'udienza cautelare del 21 agosto 2025 la Corte accoglieva l'istanza di sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia, la quale contestava tutto quanto ex adverso dedotto e allegato, confermando la legittimità e fondatezza del proprio operato, facendo presente che è stata negata la spettanza del credito afferente alle spese sostenute per l'attività di collaudo e realizzazione del progetto, di cui non v'era prova e che, anzi, per stessa ammissione della parte, non aveva mai trovato esecuzione;
chiedeva quindi il rigetto del ricorso e dell'istanza di sospensione.
All'udienza del 10 ottobre 2025 la Corte si riservava la decisione, che veniva presa il 15 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le eccezioni poste dalla ricorrente, in ordine al mancato coinvolgimento del MISE per le valutazioni di natura tecnica e alla violazione del principio del contraddittorio, appaiono infondate e vanno respinte.
La richiesta di parere al Ministero dello Sviluppo Economico costituisce una facoltà attribuita all'Agenzia delle Entrate, che è l'unico Ente preposto al controllo ed all'accertamento in materia di sussistenza e spettanza del Credito di Imposta per Ricerca e Sviluppo;
nel caso di specie l'Agenzia con tutta evidenza ha ritenuto di non acquisire il parere del Ministero o di altro Organo Tecnico interno alla Amministrazione, vertendo il recupero sulla carenza di prove in ordine all'esecuzione delle attività eseguite ed ai costi per esse sostenute, rimanendo escluso ogni ulteriore approfondimento tecnico specifico.
L'avviso di accertamento descrive analiticamente lo svolgimento dell'istruttoria, ripercorrendo le motivazioni contenute nello schema d'atto (avviso, p. 7-9), le contestazioni sollevate dal contribuente nelle memorie (avviso, p. 10), le motivazioni della riduzione della pretesa erariale alla luce della documentazione esibita dal contribuente (avviso, pp. 10 e ss.) e l'indicazione dell'ammontare del recupero, come ridotto in virtù di detta documentazione (avviso, p. 12).
Anche l'eccezione in ordine alla decadenza dell'attività accertativa dell'Amministrazione è infondata e va respinta, in quanto oggetto dell'accertamento qui impugnato è un credito di imposta ritenuto inesistente, per il cui recupero vale il termine decadenziale di otto anni, mentre il termine decadenziale ordinario quadriennale, di cui all'art. 43 del D.P.R. 600/1973, trova applicazione per il recupero dei crediti di imposta esistenti ma non spettanti, come affermato da Cassazione, Sez. Un., 11 dicembre 2023, n. 34419. Nella fattispecie in esame, non si verte in caso di inutilizzabilità del credito, in quanto, con specifico riferimento alle ore lavorate dai tecnici e ad alcune consulenze esterne, l'Agenzia ha contestato la radicale inesistenza del credito, non esistendo alcuna prova circa l'effettività e la natura dell'apporto da essi prestato all'attività di ricerca;
dunque, l'Ufficio ha contestato la loro inesistenza in quanto “manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo "e" tale inesistenza non è riscontrabile con controlli cd. Automatizzati” (Cass., 17 settembre 2024, n. 25018).
Ricorrente_1La contribuente RL svolge l'attività di “fabbricazione di altri prodotti in gomma nca”. Nello specifico la società ha illustrato di realizzare, trasformare ed effettuare lavorazioni speciali su nastri trasportatori, cinghie di trasporto e di trasmissione per i processi di lavorazione dell'industria. Ricorrente_1 RL fornisce un'ampia gamma di nastri trasportatori per processi di lavorazione e nastri modulari sintetici oltre a cinghie piane ad alto rendimento di trasporto e piegatura, cinghie e manicotti dentati.
Ricorrente_1Nel 2018 e nel 2019 RL utilizzava i crediti d'imposta maturati negli anni 2017 e 2018 per il pagamento di imposte a debito, tramite compensazione esposta nei modelli di pagamento F24, rispettivamente nel 2018 per € 39.418,87 e nel 2019 per € 72.711,84.
Nella relazione tecnica presentata, la contribuente ha dichiarato che l'attività di R&S del 2017 è consistita nella progettazione e studio di fattibilità di una Pressa Vulcanizzatrice, indicandone lo Ricorrente_1scopo, le caratteristiche tecniche, le modalità di funzionamento. In merito a quest'ultimo,
RL ha specificato che “la vulcanizzatrice sarà dotata di un controllo hardware e software che permetterà il controllo tutti i parametri e la possibilità di collegarla alla rete eternet aziendale per potere controllare da remoto le funzioni e eseguire teleassistenza”.
Per realizzare tale progetto Ricorrente_1 RL ha dichiarato di avere impiegato per il 2017 tre dipendenti appartenenti alle proprie maestranze sostenendo costi per € 80.912,68 (da cui un credito di imposta 50% € 40.456,34) e per il 2018 quattro dipendenti appartenenti alle proprie maestranze, il sig. Nominativo_2 in qualità di Amministratore con delega R&S e tre collaboratori esterni, sostenendo costi per € 136.331,01 (da cui un credito di imposta 50% € 68.165,51 + costo di perizia € 2.600,00 per un totale di € 70.765,51). Dall'analisi della documentazione presentata l'Agenzia ha rilevato la mancanza del presupposto costitutivo del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo per le seguenti ragioni: 1) le Relazioni tecnico-illustrative sono una mera descrizione di un macchinario;
non sono indicati né gli elementi concorrenti alla realizzazione del progetto, né le ipotesi fatte, né gli step previsti, né gli obiettivi intermedi attesi;
2) la mancanza di rendicontazione dettagliata dell'attività di Ricerca e Sviluppo, non essendo stati esibiti report a consuntivo di step intermedi, né sono state identificate e documentate difficoltà di superare ostacoli tecnologici e relative proposte di azioni da intraprendere per superarli, relativi fallimenti e/o successi, nonché eventuali ridefinizioni degli obiettivi intermedi e finali;
3) non è stata fornita prova tangibile dell'esistenza dell'attività di ricerca e sviluppo effettuata, avendo la contribuente affermato di non possedere foto del macchinario e relativamente al brevetto ha dichiarato che il progetto includeva anche il Brevetto, ma è stato interrotto;
4) non è stato ritenuto verosimile che il capo officina abbia lavorato per il 90% delle proprie ore all'attività di ricerca e solo per il 10% all'attività ordinaria.
Sulla base della documentazione presentata durante il contraddittorio amministrativo, l'Agenzia ha accertato che nel 2017 e nel 2018 è stata effettuata solo l'attività di progettazione del macchinario in questione e, come dichiarato dalla contribuente, “al momento è al lavoro di uno Studio apposito per la relativa brevettazione. Se positiva, sarà costruita la macchina (farlo prima avrebbe aumentato il rischio finanziario)”.
In definitiva, l'Agenzia ha riconosciuto quali costi, sostenuti ed eleggibili ad attività di R&S ai fini del credito d'imposta ricerca e sviluppo, esclusivamente quelli afferenti all'attività di progettazione svolta nel 2017 e nel 2018, e costituiti rispettivamente:
- nel 2017, dal costo di € 30.468,78 del dipendente sig. Nominativo_3, impiegato tecnico studi e progettazione nella misura indicata da Ricorrente_1 nella relazione tecnica-amministrativa (Credito di Imposta 2017 ricalcolato in € 15.234,39);
- nel 2018, dal costo di € 31.354,04 del dipendente sig. Nominativo_3, impiegato tecnico studi e Nominativo_4 Ricorrente_1progettazione e di € 5.564,00 dell'ingegner nella misura indicata da
RL nella relazione tecnica-amministrativa oltre al costo della perizia di € 2.600,00 (Credito di Imposta 2018 ricalcolato in € 36.293,41).
L'Ufficio ha invece ritenuto non imputabili alle attività di R&S gli altri costi di seguito indicati, Ricorrente_1conteggiati da RL nella autoliquidazione del credito d'imposta e relativi a:
- Capo officina (sig. Nominativo_5), dipendente addetto ai collaudi (sig. Nominativo_6), dipendente Nominativo_7 Nominativo_8addetto alle prove (sig. ), operaio addetto alla lavorazione (sig. ): non si capisce quale apporto abbiano dato i dipendenti in questione, considerata la mansione a cui sono adibiti alla luce del fatto che il macchinario non è stato realizzato e la società non ha fornito prove in merito alla realizzazione di prototipi di parti componenti e in merito a loro apporti concreti nel progetto;
Nominativo_9- non è mai stato né un imprenditore né un lavoratore autonomo;
nel 2018 è stato, per l'intero anno, dipendente a tempo pieno della società “Società_2 SRL”, dunque non si capiscono né i tempi, né l'apporto che possa avere dato al progetto di R&S; la società non ha fornito prove concrete in merito ad apporti concreti nel progetto;
- la Società_3 di Nominativo_10 nel 2018 effettuava l'attività di “elaborazione dati contabili escluso CAF” (codice ateco 631111 risultante da dichiarazione redditi, iva e ISA), dunque non si comprende il tipo di apporto che possa avere dato al progetto di R&S; la società non ha fornito prove concrete in merito all'apporto concreto al progetto tecnico;
Nominativo_2 Ricorrente_1- , legale rappresentante di RL nel 2017 e nel 2018, viene qualificato come l'ideatore del progetto di ricerca e sviluppo, ma non ne è stata fornita alcuna prova;
- per quanto concerne il costo di € 2.636,25 sostenuto per il “Società_1 860 CON PROTEZIONI LATERALI MATRICOLA 3438-S.C. TRADING”, indicato nella relazione illustrativa relativa al 2018, la contribuente non ne ha provato l'utilizzo nel progetto di ricerca e sviluppo.
Col presente ricorso, la ricorrente ha contestato il fatto di aver svolto attività di ricerca e sviluppo soltanto per la parte relativa alla progettazione del macchinario e non anche in tutte le operazioni successive e connesse alla fabbricazione del medesimo macchinario, affermando che ciò è dimostrato anche dalle riunioni svolte periodicamente, a cui hanno partecipato tutte le persone coinvolte, e di cui ha allegato i verbali;
inoltre, seppure il macchinario non sia stato ancora ultimato, si sono rese necessarie prove e collaudi con l'intervento delle persone che hanno partecipato alla attività; a sostegno di quanto esposto ha allegato un estratto della dispensa scritta dal prof. Nominativo_11 Luogo_1, docente ordinario in “costruzione di macchine” presso l'Università degli Studi di (allegato n. 5), da cui si desume che i materiali e i componenti devono essere sottoposti a prove e collaudi prima del loro assemblamento e poi consegnati alle persone che vi hanno partecipato;
allegava la relazione tecnica originaria (allegato n. 10), dalla quale risulta che non vi è stata soltanto attività di progettazione, e una memoria difensiva tecnica (allegato n. 6) nonché il progetto di brevettabilità del macchinario oggetto dell'attività di Ricerca e Sviluppo (allegati n. 8 e n. 8.1).
Nella memoria difensiva tecnica, allegata dalla ricorrente, viene affermato che “il personale contestato e cioè quello addetto ai collaudi, alle prove, alla lavorazione è stato necessario poiché negli stati di avanzamento della ricerca tali attività si fanno in piccolo, senza la macchina ma simulandone una piccolissima parte. La Ricerca & Sviluppo è fatta di continue prove poiché al momento della sua costruzione dovremo essere sicuri che ogni piccola parte assolva allo scopo per il quale è stata costruita con successo. Altrimenti il rischio finanziario sarebbe catastrofico e nessuno investirebbe. Nominativo_9 ha effettuato una piccola prestazione occasionale, attività che non confligge con la posizione di lavoratore dipendente, e sul documento si evince cosa ha effettuato rispetto al progetto (ha disegnato in 3D un particolare della macchina).Passiamo a descrivere l'Attività svolta dalla Nominativo_10Signora : dal 1988 in ambito Ricerca & Sviluppo (quasi 40 anni) è Consulente tecnica R & S e Brevettuale (e ha adesso codice ATECO 749093 - ALTRE ATTIVITA' DI CONSULENZA TECNICA NCA visto che tale attività non ha un codice preciso e per questo prima usava quello citato nell'atto) e ci ha accompagnato in questi anni in cui volevamo essere sicuri della natura delle nostre attività. La Sig.ra ha formato l'Ufficio Ricerca & Sviluppo del POLO BIOMEDICO E TECNOLOGICO dell'Università di Firenze, ha insegnato per lo Ateneo a contratto in una serie di Corsi universitari organizzati con la REGIONE TOSCANA denominati “INNOVARE PER COMPETERE” e formato “DONNE IMPRENDITRICI” per conto del P.I.N., sede di Prato Nominativo_2dell'Università di Firenze. Negli anni novanta il Sig. progetta personalmente ed in seguito brevetta un prodotto unico nel settore: “gomma LILIUM “, con alta resistenza all'abrasione, utilizzata nel confezionamento verticale e in cartiera. Nel 1993 è inventore di un Brevetto per INVENZIONE INDUSTRIALE denominato MODULO DI SUPPORTO PER TAPPETI DI NASTRI TRASPORTATORI E METODO DI REALIZZAZIONE DI DETTO MODULO.”.
Osservato quanto sopra, la Corte ritiene che sul punto il ricorso meriti parziale accoglimento. Gli atti dimostrano che l'Agenzia ha ritenuto sussistere effettivamente l'attività di Ricerca e Sviluppo rendicontata dalla società, ma solo in relazione ad alcune spese, considerando invece non provate le attività per le quali mancava la documentazione relativa a “report a consuntivo di step intermedi, né sono state identificate e documentate difficoltà di superare ostacoli tecnologici e relative proposte di azioni da intraprendere per superarli, relativi fallimenti e/o successi, nonché eventuali ridefinizioni degli obiettivi intermedi e finali”. Anche in questo giudizio permane la carenza documentale rilavata dall'Agenzia, a dimostrazione dell'intero evolversi dell'attività di Ricerca e Sviluppo dopo la fase di progettazione del macchinario. Trattandosi prevalentemente di spese sostenute per il personale, era indispensabile che fossero prodotte tutte le schede orarie/tecniche firmate da ciascun operatore, contenenti almeno la descrizione ed i tempi delle attività svolte, ma ciò non è mai avvenuto, salvo che per ciò che riguarda alcuna sporadica riunione o qualche @mail intercorsa.
D'altro canto, come risultante dalla memoria difensiva tecnica allegata al ricorso, è innegabile che Nominativo_3all'attività di progettazione, svolta del dipendente sig. , impiegato tecnico studi e progettazione e dall'ingegner Nominativo_4 , riconosciuta dall'Agenzia, sia stata connessa un'attività di prove e collaudi, almeno dei materiali da impiegare nella futura costruzione del macchinario, svolta da altro personale dipendente ed in questo appare significativa la figura del sig. Nominativo_6, addetto alle prove e collaudi, il quale è stato impiegato nel 2017 con un costo Nominativo_7complessivo di € 21.986,08 e del sig. addetto alle prove nel 2018, con un costo complessivo di € 10.701. Non è però ragionevolmente quantificabile l'impiego diretto nell'attività di Ricerca e Sviluppo degli altri Operatori dichiarati nel progetto, siano essi i dipendenti o il legale rappresentante o altri soggetti coinvolti, a causa della generalità propria delle mansioni concernenti i loro incarichi a favore della società. Infatti, seppure sia naturale ritenere che anche questi soggetti possano avere avuto un ruolo nell'attività di ricerca della società, l'afferenza propria delle loro mansioni a tutti i settori della produzione di una azienda che fatturava all'epoca circa 2 milioni di Euro impedisce di determinare il costo/utilità direttamente apportato allo sviluppo dello specifico progetto di cui è causa.
La Corte ammette quindi al beneficio del credito di imposta, oltre a quelli già riconosciuti dall'Agenzia, anche i costi sostenuti per le retribuzioni dei dipendenti Nominativo_6, addetto alle prove e collaudi, il Nominativo_7quale è stato impiegato nel 2017 con un costo complessivo di € 21.986,08 e , addetto alle prove nel 2018 con un costo complessivo di € 10.701 e riduce proporzionalmente l'importo del credito di imposta recuperato, da considerarsi per la parte residua inesistente.
La Corte conferma la sanzione da applicarsi nella misura del cento per cento del credito inesistente, nell'importo come sopra rideterminato, ai sensi dell'art. 13 comma 5 D. Lgs. 471/97.
Spese compensate in considerazione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Prato, sez. II, sciolta la riserva, in parziale accoglimento del ricorso ammette al beneficio del credito di imposta parte dei costi sostenuti per le retribuzioni del personale dipendente nei limiti esposti in motivazione e per l'effetto annulla parzialmente l'atto riducendo proporzionalmente l'importo del credito di imposta recuperato, sanzioni conseguenti;
respinge nel resto. Spese compensate.
Prato, 15 dicembre 2025.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PRATO Sezione 2, riunita in udienza il 20/10/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
GLENDI GRAZIELLA, Presidente TOCCAFONDI ALBERTO, Relatore PIERAGNOLI GIACOMO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 197/2025 depositato il 17/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 RL - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Dott. -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Prato
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO RECUPERO n. T8TCRI100033/2025 CREDITO R & S 2017
- ATTO RECUPERO n. T8TCRI100033/2025 CREDITO R & S 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 250/2025 depositato il 18/12/2025
Richieste delle parti: Il difensore espone i fatti in causa e si riporta alle conclusioni in atti chiedendo l'accoglimento del ricorso. Il rappresentante dell'Ufficio espone i fatti in causa e si riporta alle conclusioni in atti, di cui alla propria memoria, chiedendo il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 SRL impugnava l'Atto di recupero Credito di Imposta n. T8TCRI100033/2025 emesso dall'Agenzia delle Entrate D.P. di Prato per attività di Ricerca e Sviluppo svolte negli anni 2017 e 2018, ritenuto indebitamente utilizzato in compensazione per versamenti nel 2018 e 2019, imposta € 75.837,40 oltre interessi;
sanzioni di € 75.837,40.
L'Agenzia, facendo seguito all'invito n. I00039-2024, allo schema di atto n. T8TCRI100065-2024 notificato in data 17/12/2024 ed alle osservazioni presentate dalla contribuente in sede di contraddittorio, ha preso in esame l'attività di R&S svolta del 2017 e 2018, consistita nella progettazione e studio di fattibilità di una Pressa Vulcanizzatrice, ed ha ritenuto che parte dei costi dichiarati, riferiti al legale rappresentante, ad alcuni dipendenti e all'acquisto del “Società_1”, non fossero inerenti all'attività di R&S nell'accezione del credito d'imposta. L'Agenzia ha pertanto ricalcolato il Credito di Imposta R&S ammissibile per l'anno 2017 in € 15.234,39 e per l'anno 2018 in
€ 21.059,02 e per il resto ha ritenuto utilizzato indebitamente un credito inesistente in quanto privo dei presupposti costitutivi.
La ricorrente chiedeva di annullare l'atto impugnato, previa sospensione dell'esecutività, eccependo: la prescrizione (ndr: rectius, la decadenza) dell'attività accertativa;
l'infondatezza del mancato svolgimento dell'attività di ricerca e sviluppo, che ha portato alla realizzazione di un macchinario ad alto contenuto innovativo brevettabile;
il mancato coinvolgimento del MISE per le valutazioni di natura tecnica;
la violazione del principio del contraddittorio, non avendo dato adeguata risposata alle proprie osservazioni.
All'udienza cautelare del 21 agosto 2025 la Corte accoglieva l'istanza di sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia, la quale contestava tutto quanto ex adverso dedotto e allegato, confermando la legittimità e fondatezza del proprio operato, facendo presente che è stata negata la spettanza del credito afferente alle spese sostenute per l'attività di collaudo e realizzazione del progetto, di cui non v'era prova e che, anzi, per stessa ammissione della parte, non aveva mai trovato esecuzione;
chiedeva quindi il rigetto del ricorso e dell'istanza di sospensione.
All'udienza del 10 ottobre 2025 la Corte si riservava la decisione, che veniva presa il 15 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le eccezioni poste dalla ricorrente, in ordine al mancato coinvolgimento del MISE per le valutazioni di natura tecnica e alla violazione del principio del contraddittorio, appaiono infondate e vanno respinte.
La richiesta di parere al Ministero dello Sviluppo Economico costituisce una facoltà attribuita all'Agenzia delle Entrate, che è l'unico Ente preposto al controllo ed all'accertamento in materia di sussistenza e spettanza del Credito di Imposta per Ricerca e Sviluppo;
nel caso di specie l'Agenzia con tutta evidenza ha ritenuto di non acquisire il parere del Ministero o di altro Organo Tecnico interno alla Amministrazione, vertendo il recupero sulla carenza di prove in ordine all'esecuzione delle attività eseguite ed ai costi per esse sostenute, rimanendo escluso ogni ulteriore approfondimento tecnico specifico.
L'avviso di accertamento descrive analiticamente lo svolgimento dell'istruttoria, ripercorrendo le motivazioni contenute nello schema d'atto (avviso, p. 7-9), le contestazioni sollevate dal contribuente nelle memorie (avviso, p. 10), le motivazioni della riduzione della pretesa erariale alla luce della documentazione esibita dal contribuente (avviso, pp. 10 e ss.) e l'indicazione dell'ammontare del recupero, come ridotto in virtù di detta documentazione (avviso, p. 12).
Anche l'eccezione in ordine alla decadenza dell'attività accertativa dell'Amministrazione è infondata e va respinta, in quanto oggetto dell'accertamento qui impugnato è un credito di imposta ritenuto inesistente, per il cui recupero vale il termine decadenziale di otto anni, mentre il termine decadenziale ordinario quadriennale, di cui all'art. 43 del D.P.R. 600/1973, trova applicazione per il recupero dei crediti di imposta esistenti ma non spettanti, come affermato da Cassazione, Sez. Un., 11 dicembre 2023, n. 34419. Nella fattispecie in esame, non si verte in caso di inutilizzabilità del credito, in quanto, con specifico riferimento alle ore lavorate dai tecnici e ad alcune consulenze esterne, l'Agenzia ha contestato la radicale inesistenza del credito, non esistendo alcuna prova circa l'effettività e la natura dell'apporto da essi prestato all'attività di ricerca;
dunque, l'Ufficio ha contestato la loro inesistenza in quanto “manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo "e" tale inesistenza non è riscontrabile con controlli cd. Automatizzati” (Cass., 17 settembre 2024, n. 25018).
Ricorrente_1La contribuente RL svolge l'attività di “fabbricazione di altri prodotti in gomma nca”. Nello specifico la società ha illustrato di realizzare, trasformare ed effettuare lavorazioni speciali su nastri trasportatori, cinghie di trasporto e di trasmissione per i processi di lavorazione dell'industria. Ricorrente_1 RL fornisce un'ampia gamma di nastri trasportatori per processi di lavorazione e nastri modulari sintetici oltre a cinghie piane ad alto rendimento di trasporto e piegatura, cinghie e manicotti dentati.
Ricorrente_1Nel 2018 e nel 2019 RL utilizzava i crediti d'imposta maturati negli anni 2017 e 2018 per il pagamento di imposte a debito, tramite compensazione esposta nei modelli di pagamento F24, rispettivamente nel 2018 per € 39.418,87 e nel 2019 per € 72.711,84.
Nella relazione tecnica presentata, la contribuente ha dichiarato che l'attività di R&S del 2017 è consistita nella progettazione e studio di fattibilità di una Pressa Vulcanizzatrice, indicandone lo Ricorrente_1scopo, le caratteristiche tecniche, le modalità di funzionamento. In merito a quest'ultimo,
RL ha specificato che “la vulcanizzatrice sarà dotata di un controllo hardware e software che permetterà il controllo tutti i parametri e la possibilità di collegarla alla rete eternet aziendale per potere controllare da remoto le funzioni e eseguire teleassistenza”.
Per realizzare tale progetto Ricorrente_1 RL ha dichiarato di avere impiegato per il 2017 tre dipendenti appartenenti alle proprie maestranze sostenendo costi per € 80.912,68 (da cui un credito di imposta 50% € 40.456,34) e per il 2018 quattro dipendenti appartenenti alle proprie maestranze, il sig. Nominativo_2 in qualità di Amministratore con delega R&S e tre collaboratori esterni, sostenendo costi per € 136.331,01 (da cui un credito di imposta 50% € 68.165,51 + costo di perizia € 2.600,00 per un totale di € 70.765,51). Dall'analisi della documentazione presentata l'Agenzia ha rilevato la mancanza del presupposto costitutivo del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo per le seguenti ragioni: 1) le Relazioni tecnico-illustrative sono una mera descrizione di un macchinario;
non sono indicati né gli elementi concorrenti alla realizzazione del progetto, né le ipotesi fatte, né gli step previsti, né gli obiettivi intermedi attesi;
2) la mancanza di rendicontazione dettagliata dell'attività di Ricerca e Sviluppo, non essendo stati esibiti report a consuntivo di step intermedi, né sono state identificate e documentate difficoltà di superare ostacoli tecnologici e relative proposte di azioni da intraprendere per superarli, relativi fallimenti e/o successi, nonché eventuali ridefinizioni degli obiettivi intermedi e finali;
3) non è stata fornita prova tangibile dell'esistenza dell'attività di ricerca e sviluppo effettuata, avendo la contribuente affermato di non possedere foto del macchinario e relativamente al brevetto ha dichiarato che il progetto includeva anche il Brevetto, ma è stato interrotto;
4) non è stato ritenuto verosimile che il capo officina abbia lavorato per il 90% delle proprie ore all'attività di ricerca e solo per il 10% all'attività ordinaria.
Sulla base della documentazione presentata durante il contraddittorio amministrativo, l'Agenzia ha accertato che nel 2017 e nel 2018 è stata effettuata solo l'attività di progettazione del macchinario in questione e, come dichiarato dalla contribuente, “al momento è al lavoro di uno Studio apposito per la relativa brevettazione. Se positiva, sarà costruita la macchina (farlo prima avrebbe aumentato il rischio finanziario)”.
In definitiva, l'Agenzia ha riconosciuto quali costi, sostenuti ed eleggibili ad attività di R&S ai fini del credito d'imposta ricerca e sviluppo, esclusivamente quelli afferenti all'attività di progettazione svolta nel 2017 e nel 2018, e costituiti rispettivamente:
- nel 2017, dal costo di € 30.468,78 del dipendente sig. Nominativo_3, impiegato tecnico studi e progettazione nella misura indicata da Ricorrente_1 nella relazione tecnica-amministrativa (Credito di Imposta 2017 ricalcolato in € 15.234,39);
- nel 2018, dal costo di € 31.354,04 del dipendente sig. Nominativo_3, impiegato tecnico studi e Nominativo_4 Ricorrente_1progettazione e di € 5.564,00 dell'ingegner nella misura indicata da
RL nella relazione tecnica-amministrativa oltre al costo della perizia di € 2.600,00 (Credito di Imposta 2018 ricalcolato in € 36.293,41).
L'Ufficio ha invece ritenuto non imputabili alle attività di R&S gli altri costi di seguito indicati, Ricorrente_1conteggiati da RL nella autoliquidazione del credito d'imposta e relativi a:
- Capo officina (sig. Nominativo_5), dipendente addetto ai collaudi (sig. Nominativo_6), dipendente Nominativo_7 Nominativo_8addetto alle prove (sig. ), operaio addetto alla lavorazione (sig. ): non si capisce quale apporto abbiano dato i dipendenti in questione, considerata la mansione a cui sono adibiti alla luce del fatto che il macchinario non è stato realizzato e la società non ha fornito prove in merito alla realizzazione di prototipi di parti componenti e in merito a loro apporti concreti nel progetto;
Nominativo_9- non è mai stato né un imprenditore né un lavoratore autonomo;
nel 2018 è stato, per l'intero anno, dipendente a tempo pieno della società “Società_2 SRL”, dunque non si capiscono né i tempi, né l'apporto che possa avere dato al progetto di R&S; la società non ha fornito prove concrete in merito ad apporti concreti nel progetto;
- la Società_3 di Nominativo_10 nel 2018 effettuava l'attività di “elaborazione dati contabili escluso CAF” (codice ateco 631111 risultante da dichiarazione redditi, iva e ISA), dunque non si comprende il tipo di apporto che possa avere dato al progetto di R&S; la società non ha fornito prove concrete in merito all'apporto concreto al progetto tecnico;
Nominativo_2 Ricorrente_1- , legale rappresentante di RL nel 2017 e nel 2018, viene qualificato come l'ideatore del progetto di ricerca e sviluppo, ma non ne è stata fornita alcuna prova;
- per quanto concerne il costo di € 2.636,25 sostenuto per il “Società_1 860 CON PROTEZIONI LATERALI MATRICOLA 3438-S.C. TRADING”, indicato nella relazione illustrativa relativa al 2018, la contribuente non ne ha provato l'utilizzo nel progetto di ricerca e sviluppo.
Col presente ricorso, la ricorrente ha contestato il fatto di aver svolto attività di ricerca e sviluppo soltanto per la parte relativa alla progettazione del macchinario e non anche in tutte le operazioni successive e connesse alla fabbricazione del medesimo macchinario, affermando che ciò è dimostrato anche dalle riunioni svolte periodicamente, a cui hanno partecipato tutte le persone coinvolte, e di cui ha allegato i verbali;
inoltre, seppure il macchinario non sia stato ancora ultimato, si sono rese necessarie prove e collaudi con l'intervento delle persone che hanno partecipato alla attività; a sostegno di quanto esposto ha allegato un estratto della dispensa scritta dal prof. Nominativo_11 Luogo_1, docente ordinario in “costruzione di macchine” presso l'Università degli Studi di (allegato n. 5), da cui si desume che i materiali e i componenti devono essere sottoposti a prove e collaudi prima del loro assemblamento e poi consegnati alle persone che vi hanno partecipato;
allegava la relazione tecnica originaria (allegato n. 10), dalla quale risulta che non vi è stata soltanto attività di progettazione, e una memoria difensiva tecnica (allegato n. 6) nonché il progetto di brevettabilità del macchinario oggetto dell'attività di Ricerca e Sviluppo (allegati n. 8 e n. 8.1).
Nella memoria difensiva tecnica, allegata dalla ricorrente, viene affermato che “il personale contestato e cioè quello addetto ai collaudi, alle prove, alla lavorazione è stato necessario poiché negli stati di avanzamento della ricerca tali attività si fanno in piccolo, senza la macchina ma simulandone una piccolissima parte. La Ricerca & Sviluppo è fatta di continue prove poiché al momento della sua costruzione dovremo essere sicuri che ogni piccola parte assolva allo scopo per il quale è stata costruita con successo. Altrimenti il rischio finanziario sarebbe catastrofico e nessuno investirebbe. Nominativo_9 ha effettuato una piccola prestazione occasionale, attività che non confligge con la posizione di lavoratore dipendente, e sul documento si evince cosa ha effettuato rispetto al progetto (ha disegnato in 3D un particolare della macchina).Passiamo a descrivere l'Attività svolta dalla Nominativo_10Signora : dal 1988 in ambito Ricerca & Sviluppo (quasi 40 anni) è Consulente tecnica R & S e Brevettuale (e ha adesso codice ATECO 749093 - ALTRE ATTIVITA' DI CONSULENZA TECNICA NCA visto che tale attività non ha un codice preciso e per questo prima usava quello citato nell'atto) e ci ha accompagnato in questi anni in cui volevamo essere sicuri della natura delle nostre attività. La Sig.ra ha formato l'Ufficio Ricerca & Sviluppo del POLO BIOMEDICO E TECNOLOGICO dell'Università di Firenze, ha insegnato per lo Ateneo a contratto in una serie di Corsi universitari organizzati con la REGIONE TOSCANA denominati “INNOVARE PER COMPETERE” e formato “DONNE IMPRENDITRICI” per conto del P.I.N., sede di Prato Nominativo_2dell'Università di Firenze. Negli anni novanta il Sig. progetta personalmente ed in seguito brevetta un prodotto unico nel settore: “gomma LILIUM “, con alta resistenza all'abrasione, utilizzata nel confezionamento verticale e in cartiera. Nel 1993 è inventore di un Brevetto per INVENZIONE INDUSTRIALE denominato MODULO DI SUPPORTO PER TAPPETI DI NASTRI TRASPORTATORI E METODO DI REALIZZAZIONE DI DETTO MODULO.”.
Osservato quanto sopra, la Corte ritiene che sul punto il ricorso meriti parziale accoglimento. Gli atti dimostrano che l'Agenzia ha ritenuto sussistere effettivamente l'attività di Ricerca e Sviluppo rendicontata dalla società, ma solo in relazione ad alcune spese, considerando invece non provate le attività per le quali mancava la documentazione relativa a “report a consuntivo di step intermedi, né sono state identificate e documentate difficoltà di superare ostacoli tecnologici e relative proposte di azioni da intraprendere per superarli, relativi fallimenti e/o successi, nonché eventuali ridefinizioni degli obiettivi intermedi e finali”. Anche in questo giudizio permane la carenza documentale rilavata dall'Agenzia, a dimostrazione dell'intero evolversi dell'attività di Ricerca e Sviluppo dopo la fase di progettazione del macchinario. Trattandosi prevalentemente di spese sostenute per il personale, era indispensabile che fossero prodotte tutte le schede orarie/tecniche firmate da ciascun operatore, contenenti almeno la descrizione ed i tempi delle attività svolte, ma ciò non è mai avvenuto, salvo che per ciò che riguarda alcuna sporadica riunione o qualche @mail intercorsa.
D'altro canto, come risultante dalla memoria difensiva tecnica allegata al ricorso, è innegabile che Nominativo_3all'attività di progettazione, svolta del dipendente sig. , impiegato tecnico studi e progettazione e dall'ingegner Nominativo_4 , riconosciuta dall'Agenzia, sia stata connessa un'attività di prove e collaudi, almeno dei materiali da impiegare nella futura costruzione del macchinario, svolta da altro personale dipendente ed in questo appare significativa la figura del sig. Nominativo_6, addetto alle prove e collaudi, il quale è stato impiegato nel 2017 con un costo Nominativo_7complessivo di € 21.986,08 e del sig. addetto alle prove nel 2018, con un costo complessivo di € 10.701. Non è però ragionevolmente quantificabile l'impiego diretto nell'attività di Ricerca e Sviluppo degli altri Operatori dichiarati nel progetto, siano essi i dipendenti o il legale rappresentante o altri soggetti coinvolti, a causa della generalità propria delle mansioni concernenti i loro incarichi a favore della società. Infatti, seppure sia naturale ritenere che anche questi soggetti possano avere avuto un ruolo nell'attività di ricerca della società, l'afferenza propria delle loro mansioni a tutti i settori della produzione di una azienda che fatturava all'epoca circa 2 milioni di Euro impedisce di determinare il costo/utilità direttamente apportato allo sviluppo dello specifico progetto di cui è causa.
La Corte ammette quindi al beneficio del credito di imposta, oltre a quelli già riconosciuti dall'Agenzia, anche i costi sostenuti per le retribuzioni dei dipendenti Nominativo_6, addetto alle prove e collaudi, il Nominativo_7quale è stato impiegato nel 2017 con un costo complessivo di € 21.986,08 e , addetto alle prove nel 2018 con un costo complessivo di € 10.701 e riduce proporzionalmente l'importo del credito di imposta recuperato, da considerarsi per la parte residua inesistente.
La Corte conferma la sanzione da applicarsi nella misura del cento per cento del credito inesistente, nell'importo come sopra rideterminato, ai sensi dell'art. 13 comma 5 D. Lgs. 471/97.
Spese compensate in considerazione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Prato, sez. II, sciolta la riserva, in parziale accoglimento del ricorso ammette al beneficio del credito di imposta parte dei costi sostenuti per le retribuzioni del personale dipendente nei limiti esposti in motivazione e per l'effetto annulla parzialmente l'atto riducendo proporzionalmente l'importo del credito di imposta recuperato, sanzioni conseguenti;
respinge nel resto. Spese compensate.
Prato, 15 dicembre 2025.