TRIB
Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/11/2025, n. 16665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16665 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Lilla
De Nuccio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 49913/2024 promossa da , nato in [...] il [...], Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Daniela Lombardi;
- ricorrente -
nei confronti del Controparte_1
, in persona del
[...] CP_2
tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;
- resistente -
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 25.11.2024, ex art. 281 decies ss. cpc e contestuale istanza cautelare, il ricorrente , Parte_1
cittadino pakistano titolare di permesso di soggiorno per lavoro, ha lamentato il silenzio inadempimento dell' a Controparte_3
Islamabad (Pakistan) in merito alla procedura di rilascio dei visti per ricongiungimento familiare in favore dei propri figli, entrambi minori all'epoca della domanda. Ha chiesto, in via cautelare, anche con provvedimento inaudita altera parte, di ordinare a parte resistente la pagina 1 fissazione di appuntamento per la formalizzazione della domanda di visto di ingresso;
in via principale e nel merito, accertata l'illegittimità dell'inerzia di parte resistente, di ordinare la fissazione di appuntamento per il rilascio dei suddetti visti.
Il Giudice, non ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 669 sexies cpc, ha fissato udienza per l'esame del cautelare e del merito alla data del 18.04.2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in quella sede rinviata al 31.10.2025 per la regolare instaurazione del contraddittorio.
Il regolarmente convenuto, si è costituito in giudizio in data CP_1
30.10.2025 rappresentando l'avvenuta fissazione dell'appuntamento alla data dell'11.09.2025 e ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con integrale compensazione delle spese di lite in ragione delle dedotte difficoltà organizzative.
Per l'udienza del 31.10.2025 non sono pervenute note di parte ricorrente.
Alla luce di quanto precede e risultando in atti che parte ricorrente ha nelle more conseguito il diritto che ella intendeva far valere nel presente giudizio, va dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- spese compensate.
Così deciso in Roma, 31 ottobre 2025 Il Giudice dott.ssa Lilla De Nuccio
pagina 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Lilla
De Nuccio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 49913/2024 promossa da , nato in [...] il [...], Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Daniela Lombardi;
- ricorrente -
nei confronti del Controparte_1
, in persona del
[...] CP_2
tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;
- resistente -
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 25.11.2024, ex art. 281 decies ss. cpc e contestuale istanza cautelare, il ricorrente , Parte_1
cittadino pakistano titolare di permesso di soggiorno per lavoro, ha lamentato il silenzio inadempimento dell' a Controparte_3
Islamabad (Pakistan) in merito alla procedura di rilascio dei visti per ricongiungimento familiare in favore dei propri figli, entrambi minori all'epoca della domanda. Ha chiesto, in via cautelare, anche con provvedimento inaudita altera parte, di ordinare a parte resistente la pagina 1 fissazione di appuntamento per la formalizzazione della domanda di visto di ingresso;
in via principale e nel merito, accertata l'illegittimità dell'inerzia di parte resistente, di ordinare la fissazione di appuntamento per il rilascio dei suddetti visti.
Il Giudice, non ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 669 sexies cpc, ha fissato udienza per l'esame del cautelare e del merito alla data del 18.04.2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in quella sede rinviata al 31.10.2025 per la regolare instaurazione del contraddittorio.
Il regolarmente convenuto, si è costituito in giudizio in data CP_1
30.10.2025 rappresentando l'avvenuta fissazione dell'appuntamento alla data dell'11.09.2025 e ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con integrale compensazione delle spese di lite in ragione delle dedotte difficoltà organizzative.
Per l'udienza del 31.10.2025 non sono pervenute note di parte ricorrente.
Alla luce di quanto precede e risultando in atti che parte ricorrente ha nelle more conseguito il diritto che ella intendeva far valere nel presente giudizio, va dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- spese compensate.
Così deciso in Roma, 31 ottobre 2025 Il Giudice dott.ssa Lilla De Nuccio
pagina 2