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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 07/07/2025, n. 834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 834 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile
così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 750 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
Sabazia, rappresentato e difeso dall'Avv. Fabrizio Amelia e dall'Avv. Giovanni Del
Re, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
, nata a [...] il [...] e residente in [...]Controparte_1
(RM), rappresentata e difesa dall'Avv. Piero Faletti, giusta procura speciale in atti;
- resistente
Con l'Intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio. CONCLUSIONI
All'udienza del 25.10.2024 il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione assegnando i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 08 marzo 2021, ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al decreto di fissazione d'udienza, Parte_1 deduceva:
- di avere contratto matrimonio civile in data 18.10.1998 con CP_1 in Roma, registrato agli atti di matrimonio del medesimo Comune all'anno
[...]
1998, atto n. 2296, parte 1, serie 02;
- che dalla loro unione nascevano i figli (il 22.05.1998) e (il Per_1 Per_2
23.02.2003);
- che in data 03.12.2009 il Tribunale di Civitavecchia omologava la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate dalle parti, disponendo, tra l'altro, la vendita della casa coniugale con divisione del ricavato al 50% tra le parti, un assegno di mantenimento in favore della figlia a carico del di euro Per_2 Parte_1
700,00 mensili e il versamento alla moglie della somma di euro 100,00 mensili pari al
50% della rata di un finanziamento contratto per spese familiari;
- di essere socio e lavoratore, con contratto di collaboratore, presso la ditta
Salvatori Autotrasporti custodia mobili Srl e di percepire euro 1.1.50,00 mensili e di versare euro 400,00 annui per il pagamento della polizza assicurativa personale per infortuni obbligatoria;
- che la propria situazione economica era peggiorata rispetto all'epoca della separazione a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19 e, per fronteggiare la grave crisi di liquidità della propria attività, aveva dovuto richiedere numerosi prestiti- finanziamenti;
- che nelle more della separazione la figlia era divenuta maggiorenne, Per_2 ma non aveva raggiunto l'indipendenza economica;
- che dopo la separazione non era ripresa la convivenza, né si era ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi ed erano decorsi i termini di legge per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con ogni conseguente
2 statuizione.
Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva emettersi sentenza di scioglimento del matrimonio, disporsi la riduzione dell'assegno di mantenimento in favore della figlia ad euro 400,00 mensili da versarsi direttamente alla stessa oltre al pagamento delle spese straordinarie al 50% tra le parti, il versamento di una “paghetta” settimanale in favore della figlia nella misura del 50% tra le parti e il versamento alla della CP_1 somma di euro 100,00 mensili pari al 50% della rata di un finanziamento contratto per spese familiari.
Con memoria difensiva del 16.09.2021 si costituiva in giudizio la che CP_1 aderiva alla domanda di divorzio, contestava gli avversi assunti e deduceva:
- che le condizioni della separazione erano state concordate sulla base delle dichiarazioni reddituali delle parti all'udienza presidenziale che prevedevano per la ricorrente un reddito da lavoro dipendente presso la ditta del marito pari ad euro
1.200,00 per quattordici mensilità e per il marito un reddito pari ad euro 1.300,00 per dodici mensilità;
- che l'assetto economico stabilito si fondava sull'assunzione della stessa ricorrente presso la società Controparte_2 riconducibile al marito e al cognato presso la quale la aveva sempre lavorato, CP_1 risultando regolarizzata solo poco prima del deposito degli accordi di separazione;
- che in data 5.2.2021 la era stata licenziata dalla società e non poteva CP_1 più contare sul reddito così conseguito;
- che la vertenza lavorativa veniva definita con un accordo transattivo sottoscritto in sede sindacale che prevedeva il riconoscimento di tutti gli emolumenti di chiusura del rapporto di lavoro ed un risarcimento per il grave danno psicofisico subito dalla a causa del mobbing patito dopo la separazione dal marito che CP_1
l'aveva costretta ad assumere psicofarmaci e ad effettuare psicoterapia;
- che con la sottoscrizione di tale accordo la resistente aveva dovuto cedere le quote societarie di una società riconducibile alla famiglia secondo il valore Parte_1 nominale e rassegnare le dimissioni da amministratore, incarico successivamente assunto dallo stesso ricorrente;
- di avere accettato di ricevere ratealmente in 30 mesi dal mese di aprile 2021 il pagamento concordato per la rifusione del danno biologico e morale subito in costanza di rapporto di lavoro per il grave stato di stress patito a causa del mobbing e del demansionamento patito;
- di avere reperito documentazione contabile che testimoniava ingenti ricavi
3 in nero della società datrice di lavoro e del resistente che ne era socio e che tanto lasciava ritenere la sussistenza di redditi molto elevati prodotti dal marito e tali da giustificare una netta sproporzione tra i due coniugi;
- di avere precedentemente iscritto un ricorso per la modifica delle condizioni di separazione R.G.V.G. n. 580/2021 con cui richiedeva il riconoscimento in suo favore di un assegno di mantenimento di euro 2.000,00 mensili e un aumento dell'assegno di mantenimento in favore della figlia;
- che il era solito trascorrere periodi di vacanza in posti esotici e Parte_1 rifiutava di corrispondere le spese straordinarie per la figlia.
Tanto dedotto, la resistente concludeva e chiedeva dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto con il ponendo a carico dello stesso un assegno Parte_1 divorzile di euro 2.000,00 mensili e un assegno di mantenimento per la figlia di euro
1.500,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie e disporsi CTU e indagini di
Polizia Tributaria al fine di accertare la reale condizione reddituale e patrimoniale di parte ricorrente.
All'udienza presidenziale del 28.09.2021 le parti richiedevano congiuntamente un differimento dell'udienza per trattative in corso di bonario componimento e il Presidente rinviava la causa all'udienza del 26.10.2021.
In data 05.10.2021 veniva rigettato il ricorso per modifica delle condizioni di separazione proposto dalla CP_1
In data 12.10.2021 si costituiva, in aggiunta al precedente il nuovo difensore del ricorrente che si riportava alle richieste formulate nella memoria difensiva del precedente procuratore.
All'udienza presidenziale del 26.10.2021 comparivano le parti personalmente ed il Presidente, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, confermava le condizioni della separazione vigenti e rinviava per il prosieguo avanti al Giudice istruttore.
Il Giudice, lette le memorie e le note depositate con cui parte ricorrente richiedeva la concessione dei termini ex art. 183, VI comma, c.p.c. e parte resistente richiedeva la pronuncia di una sentenza parziale di divorzio e la concessione dei termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c., all'udienza cartolare del 17.02.2022 si riservava.
In data 17.02.2022 veniva emessa sentenza non definitiva con cui veniva dichiarato lo scioglimento del matrimonio e, con separata ordinanza, concedeva i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c.
4 All'udienza cartolare del 18.01.23 il Giudice, al fine di accertare la reale condizione reddituale e patrimoniale di parte ricorrente, disponeva accertamenti della Polizia Tributaria.
All'udienza del 13.09.2023 il Giudice, rilevato che parte resistente rappresentava che dopo l'emissione dei provvedimenti assunti la Società del ricorrente era stata venduta e messa in liquidazione e che era stata aperta una nuova società che lavorava al posto della precedente e che gli immobili erano stati venduti ad un trust di diritto inglese e richiedeva l'acquisizione dell'indagine della Guardia di
ZA ai sensi dell'art. 210 c.p.c., disponeva un ordine di esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. ed indagini alla Guardia di ZA.
In data 16.11.2023 veniva instaurato da parte resistente un procedimento cautelare in corso di causa RGNR 750-1/2021, con il quale la resistente richiedeva una modifica dell'ordinanza presidenziale disponendo, anche in via provvisoria, un assegno di mantenimento a carico del ricorrente in suo favore di euro 1.500,00 mensili.
Tale istanza veniva parzialmente accolta e veniva disposto un assegno di mantenimento a carico del per la Spina di euro 600,00 mensili e il fascicolo Parte_1
750-1/2021 veniva riunito al fascicolo principale.
In data 23.09.2024 veniva instaurato da parte ricorrente un procedimento cautelare in corso di causa RGNR 750-2/2021, con il quale il ricorrente richiedeva una modifica dell'ordinanza del 13.08.2024 resa nel sub-procedimento RGNR 750-
1/2021 revocando l'assegno di mantenimento disposto in favore della resistente e riducendo quello in favore della figlia ad euro 250,00 mensili.
Tale istanza veniva rigettata e il fascicolo 750-2/2021 veniva riunito al fascicolo principale.
All'udienza del 25.10.2024 il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione assegnando i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Le parti provvedevano, quindi, al deposito delle comparse conclusionali con richiesta di accoglimento delle loro istanze.
Motivi della decisione
In questa sede deve statuirsi solo in ordine alle ulteriori domande delle parti essendo già stata emessa sentenza parziale con la quale veniva pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti.
5
Statuizioni economiche
Il ricorrente ha richiesto disporsi una riduzione dell'assegno di mantenimento alla figlia da € 700,00 ad € 400,00 oltre al 50% delle spese straordinarie, mentre la ha richiesto disporsi a carico del ricorrente un CP_1 assegno divorzile di € 2.000,00 mensili e un assegno di mantenimento per la figlia di euro 1.500,00.
Occorre in primo luogo rammentare che l'accertamento circa la ricorrenza dei presupposti per la percezione dell'assegno divorzile non può che svolgersi, ad avviso del Collegio, in virtù dei criteri offerti dalle Sezioni Unite n. 18827 del 2018.
La Corte di Cassazione disegna il seguente percorso partendo dalla consapevolezza che la dissoluzione della comunità familiare determina un complessivo peggioramento delle condizioni economiche di entrambi i coniugi: si tratta in primo luogo: “di accertare, preliminarmente, l'esistenza e l'entità dello squilibrio determinato dal divorzio (..) all'esito di tale preliminare doveroso accertamento può venire già in evidenza il profilo strettamente assistenziale dell'assegno qualora una sola delle parti non sia titolare di redditi propri
e sia priva di redditi da lavoro”.
Il presupposto per il riconoscimento dell'assegno è la sussistenza di una sproporzione patrimoniale e/o reddituale tra l'ex-coniuge più debole economicamente e quello dotato delle maggiori potenzialità e occorre che tale sproporzione trovi ragione e motivo nelle differenti scelte personali e professionali condotte nella vita matrimoniale.
Si dovrà quindi procedere ad una comparazione delle condizioni economico- patrimoniali delle parti e qualora risultasse che il richiedente l'assegno è privo di mezzi adeguati propri, altrimenti oggettivamente impossibilitato a procurarseli, dovranno accertarsi le cause di questa sperequazione alla luce dei parametri indicati all'art. 5 sesto comma della Legge n. 898/1970.
All'esito di tali valutazioni dovrà quantificarsi l'assegno divorzile, non rapportandolo (più) al pregresso tenore di vita familiare, né all'autosufficienza economica del richiedente, ma assicurando all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo fornito al nucleo familiare, alla creazione del patrimonio comune, con l'eventuale sacrificio di proprie aspettative personali e professionali, nonché in relazione alla età, alla durata del matrimonio e ad una prognosi probabilistica futura.
6 Il ricorrente ha dichiarato all'udienza presidenziale di vivere in una abitazione di sua proprietà e di percepire euro 2.000,00 mensili circa quale socio al 50% della
Salvatori Autotrasporti custodia mobili Srl. La resistente ha dichiarato di vivere insieme alla figlia in una casa di affitto per la quale corrisponde euro 400,00 Per_2 mensili e di percepire euro 1.017,00 mensili a titolo di Naspi avendo in precedenza lavorato nella società del marito.
Deve osservarsi che all'esito dell'udienza presidenziale sono state confermate le condizioni della separazione, prevedendo un assegno di mantenimento a carico del padre per la figlia di euro 700,00 mensili.
In sede di istruttoria il Giudice delegato ha disposto accertamenti da parte della Polizia Tributaria al fine di accertare la reale condizione reddituale e patrimoniale di parte ricorrente e, all'udienza del 13.09.2023, rilevato che parte resistente rappresentava che dopo l'emissione dei provvedimenti assunti la Società del ricorrente era stata venduta e messa in liquidazione e che era stata aperta una nuova società che lavorava al posto della precedente e che gli immobili erano stati venduti ad un trust di diritto inglese, ha emesso ordine di esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. alla Guardia di ZA per depositare l'esito degli accertamenti effettuati a seguito di un esposto depositato dalla ricorrente.
Il collegio ritiene di condividere le motivazioni poste alla base della ordinanza di modifica dei provvedimenti vigenti emessi dal Giudice delegato in data 13.8.2024
e relativamente alla quale è stata rigettata la richiesta di revoca avanzata dal difensore del resistente.
Dalla documentazione depositata dalle parti in merito alla loro situazione reddituale e patrimoniale risulta che dagli accertamenti svolti dalla Guardia di
ZA il resistente ha percepito retribuzioni “in nero” come amministratore della società Salvatori Autotrasporti Custodia Mobili s.r.l., dall'anno 2017 all'anno 2020
e tale elemento può considerarsi sopravvenuto non essendo stato dichiarato in corso di causa ed inoltre la vendita della società dal presenta numerose Parte_1 incongruenze per come rilevato dalla Guardia di ZA (la vendita al sig. Per_3
risulterebbe non conveniente in quanto dopo pochi mesi la società è stata
[...] messa in liquidazione ed inoltre non vi è chiarezza in merito all'acquisizione degli assegno versati per acquisto di partecipazioni sociali).
Deve rilevarsi che il difensore del ha depositato in data 28.10.2024 Parte_1 una sentenza della commissione Tributaria che ha accolto il ricorso del medesimo
7 avverso gli accertamenti della Guardia di finanza in merito al nero contestato a seguito dell'esposto depositato dalla in quanto, secondo la Commissione, CP_1 non sono state effettuare dalla ZA verifiche mirate che riguardassero anche i terzi nei cui confronti sono state effettuate le prestazioni di lavoro.
Deve ritenersi tuttavia che tale conclusione della Commissione Tributaria non può ritenersi rilevante ai fini della decisione della causa, in quanto la medesima ha riguardato la contabilità depositata dalla esponente che doveva essere riscontrata dalla Guardia di finanza costituendo esclusivamente mero indizio di prestazioni in nero, ma tuttavia ciò rileva ai fini del recupero dell'imponibile ma non per ricostruire la situazione economica delle parti.
In tal senso, deve rilevarsi che restano ferme le ulteriori considerazioni già svolte in corso di causa.
Il ha dichiarato nell'atto notorio del 5.4.2024 di lavorare come Parte_1
Co.co.co. per la società guadagnando mensilmente Parte_2 euro 500,00 mensili e di non avere altre fonti di reddito;
dalla documentazione depositata risulta reddito da lavoro per l'anno 2022 di euro 28.155,00 e per l'anno
2021 di euro 16.019,00 ma la documentazione depositata è incompleta in quanto dagli accertamenti svolti dalla guardia di finanza sono risultati numerosi conti correnti di cui non risulta il deposito.
Alla luce della ricostruzione sommaria della condizione delle parti deve ritenersi non verosimile che il che ha gestito per anni con il fratello una Parte_1 società di trasporti con ingenti fatturati, abbia ceduto a terzi (operazione anche contestata dalla guardia di finanza) ed attualmente percepisca esclusivamente euro
500,00 con contratto di co.co.co, per società di famiglia. Inoltre, dagli accertamenti della ZA risultano compensi in nero a favore del (non presi in Parte_1 considerazione dalla sentenza della commissione Tributaria per importi di euro
58.000,00 nell'anno 2017, di euro 49.000,00 nel 2018 e di euro 35.000,00 circa negli anni 2019 e 2020)
Infine, le dichiarazioni rese nel sub procedimento R.G.N.R. 750-1/2021 sono totalmente incongruenti con le spese del resistente che provvede regolarmente al mantenimento ordinario per la figlia (sebbene abbia dichiaro di essere sostenuto dalla madre, attualmente deceduta non avendo mai chiarito con quali entrate) e paga un affitto oltre a sostenersi con le modeste entrate dichiarate e che non risulta documentato uno stato di invalidità che gli impedisca di lavorare.
8 Deve rilevarsi, inoltre, che – sebbene nel giudizio di divorzio non rilevi il tenore di vita per l'assegno divorzile, ma esclusivamente per il mantenimento a favore dei figli – la ha documentato una serie di viaggi effettuati dalla coppia in costanza CP_1 di matrimonio oltre che di spese molto rilevanti anche per le esigenze abitative e dei figli (v. documentazione allegata in atti dalla resistente) assolutamente incongruenti con i redditi dichiarati dal e che sono tuttora oggetto di Parte_1 accertamenti da parte della Guardia di finanza anche in relazione alle recenti operazioni societarie.
La condotta tenuta dal ricorrente deve essere valutata ai sensi dell'art. 116 e
118 c.p.c. e pertanto deve ritenersi che lo stesso abbia inteso occultare entrate non dichiarate e comunque tenuto una condotta finalizzata a non consentire una adeguata ricostruzione della situazione economica.
La resistente ha dichiarato redditi lordi per il 2022 di euro 4.504,00 complessivi, per l'anno 2021 di euro 15.080,00 e per l'anno 2020 di euro 20.253,00
e possiede titoli e fondi per euro 78.000,00. Risulta, inoltre, l'acquisto di un'abitazione da parte della Spina di cui tuttavia euro 60.000,00 sono stati versati con il rogito mentre i restanti euro 60.000,00 tramite un mutuo con rata di euro
287,00 mensili e dagli estratti conti risulta che dal mese di giugno 2023 il Parte_1 ha smesso di versare la somma di euro 2.340,00 a titolo di conciliazione per vertenza di lavoro con ciò riducendo ulteriormente le entrate della resistente.
Va evidenziato, tuttavia, che non può essere accolta la domanda della ricorrente di disporre un assegno divorzile di euro 2.000,00 mensili atteso che la non ha documentato in maniera adeguata di essersi attivata per tentare di Pt_3 reperire una occupazione essendosi occupata di contabilità nella ditta del marito per diversi anni ed avendo dunque delle capacità lavorative che possono essere messe a frutto, nonostante l'età raggiunta di 58 anni, anche tenendo conto che ormai i figli sono grandi e che non richiedono accudimento come quando erano minorenni.
Il Collegio, pertanto, ritiene di dovere confermare un assegno divorzile a favore della resistente di euro 600,00 mensili con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza e con aumento Istat dal medesimo mese, essendo stata dimostrata la riduzione delle entrate e un assegno di mantenimento a carico del padre per la figlia di euro 700,00 mensili con decorrenza dalla separazione, confermando le disposizioni adottate con ordinanza del 13.08.2024.
9 Le spese straordinarie relative alla figlia, con le specificazioni di cui al vigente
Protocollo del Tribunale di Civitavecchia, devono essere poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto della presente controversia ed alla soccombenza parziale reciproca, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 750/2021 R.G.A.C., vista la sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio del 17.02.2022, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
1) pone a carico di l'obbligo di contribuire, entro il giorno 5 Parte_1 di ogni mese, al mantenimento della moglie attraverso la Controparte_1 corresponsione mensile della somma di euro 600,00, annualmente rivalutata secondo indici Istat, con decorrenza dal mese di dicembre 2023;
2) pone a carico di l'obbligo di contribuire, entro il giorno 5 Parte_1 di ogni mese, al mantenimento della figlia attraverso la corresponsione della Per_2 somma di euro 700,00, a far data dalla sentenza di separazione, annualmente rivalutata secondo gli indici Istat;
3) pone a carico di entrambe le parti in eguale misura le spese straordinarie (mediche, di istruzione, sportive e ricreative) afferenti la figlia secondo le disposizioni Per_2 del Protocollo in vigore presso il Tribunale di Civitavecchia;
4) rigetta le ulteriori domande delle parti per i motivi sopra esposti;
5) dichiara la compensazione integrale delle spese del giudizio.
Manda alla cancelleria
Così deciso, in Civitavecchia il 24 giugno 2025
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
10 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile
così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 750 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
Sabazia, rappresentato e difeso dall'Avv. Fabrizio Amelia e dall'Avv. Giovanni Del
Re, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
, nata a [...] il [...] e residente in [...]Controparte_1
(RM), rappresentata e difesa dall'Avv. Piero Faletti, giusta procura speciale in atti;
- resistente
Con l'Intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio. CONCLUSIONI
All'udienza del 25.10.2024 il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione assegnando i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 08 marzo 2021, ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al decreto di fissazione d'udienza, Parte_1 deduceva:
- di avere contratto matrimonio civile in data 18.10.1998 con CP_1 in Roma, registrato agli atti di matrimonio del medesimo Comune all'anno
[...]
1998, atto n. 2296, parte 1, serie 02;
- che dalla loro unione nascevano i figli (il 22.05.1998) e (il Per_1 Per_2
23.02.2003);
- che in data 03.12.2009 il Tribunale di Civitavecchia omologava la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate dalle parti, disponendo, tra l'altro, la vendita della casa coniugale con divisione del ricavato al 50% tra le parti, un assegno di mantenimento in favore della figlia a carico del di euro Per_2 Parte_1
700,00 mensili e il versamento alla moglie della somma di euro 100,00 mensili pari al
50% della rata di un finanziamento contratto per spese familiari;
- di essere socio e lavoratore, con contratto di collaboratore, presso la ditta
Salvatori Autotrasporti custodia mobili Srl e di percepire euro 1.1.50,00 mensili e di versare euro 400,00 annui per il pagamento della polizza assicurativa personale per infortuni obbligatoria;
- che la propria situazione economica era peggiorata rispetto all'epoca della separazione a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19 e, per fronteggiare la grave crisi di liquidità della propria attività, aveva dovuto richiedere numerosi prestiti- finanziamenti;
- che nelle more della separazione la figlia era divenuta maggiorenne, Per_2 ma non aveva raggiunto l'indipendenza economica;
- che dopo la separazione non era ripresa la convivenza, né si era ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi ed erano decorsi i termini di legge per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con ogni conseguente
2 statuizione.
Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva emettersi sentenza di scioglimento del matrimonio, disporsi la riduzione dell'assegno di mantenimento in favore della figlia ad euro 400,00 mensili da versarsi direttamente alla stessa oltre al pagamento delle spese straordinarie al 50% tra le parti, il versamento di una “paghetta” settimanale in favore della figlia nella misura del 50% tra le parti e il versamento alla della CP_1 somma di euro 100,00 mensili pari al 50% della rata di un finanziamento contratto per spese familiari.
Con memoria difensiva del 16.09.2021 si costituiva in giudizio la che CP_1 aderiva alla domanda di divorzio, contestava gli avversi assunti e deduceva:
- che le condizioni della separazione erano state concordate sulla base delle dichiarazioni reddituali delle parti all'udienza presidenziale che prevedevano per la ricorrente un reddito da lavoro dipendente presso la ditta del marito pari ad euro
1.200,00 per quattordici mensilità e per il marito un reddito pari ad euro 1.300,00 per dodici mensilità;
- che l'assetto economico stabilito si fondava sull'assunzione della stessa ricorrente presso la società Controparte_2 riconducibile al marito e al cognato presso la quale la aveva sempre lavorato, CP_1 risultando regolarizzata solo poco prima del deposito degli accordi di separazione;
- che in data 5.2.2021 la era stata licenziata dalla società e non poteva CP_1 più contare sul reddito così conseguito;
- che la vertenza lavorativa veniva definita con un accordo transattivo sottoscritto in sede sindacale che prevedeva il riconoscimento di tutti gli emolumenti di chiusura del rapporto di lavoro ed un risarcimento per il grave danno psicofisico subito dalla a causa del mobbing patito dopo la separazione dal marito che CP_1
l'aveva costretta ad assumere psicofarmaci e ad effettuare psicoterapia;
- che con la sottoscrizione di tale accordo la resistente aveva dovuto cedere le quote societarie di una società riconducibile alla famiglia secondo il valore Parte_1 nominale e rassegnare le dimissioni da amministratore, incarico successivamente assunto dallo stesso ricorrente;
- di avere accettato di ricevere ratealmente in 30 mesi dal mese di aprile 2021 il pagamento concordato per la rifusione del danno biologico e morale subito in costanza di rapporto di lavoro per il grave stato di stress patito a causa del mobbing e del demansionamento patito;
- di avere reperito documentazione contabile che testimoniava ingenti ricavi
3 in nero della società datrice di lavoro e del resistente che ne era socio e che tanto lasciava ritenere la sussistenza di redditi molto elevati prodotti dal marito e tali da giustificare una netta sproporzione tra i due coniugi;
- di avere precedentemente iscritto un ricorso per la modifica delle condizioni di separazione R.G.V.G. n. 580/2021 con cui richiedeva il riconoscimento in suo favore di un assegno di mantenimento di euro 2.000,00 mensili e un aumento dell'assegno di mantenimento in favore della figlia;
- che il era solito trascorrere periodi di vacanza in posti esotici e Parte_1 rifiutava di corrispondere le spese straordinarie per la figlia.
Tanto dedotto, la resistente concludeva e chiedeva dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto con il ponendo a carico dello stesso un assegno Parte_1 divorzile di euro 2.000,00 mensili e un assegno di mantenimento per la figlia di euro
1.500,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie e disporsi CTU e indagini di
Polizia Tributaria al fine di accertare la reale condizione reddituale e patrimoniale di parte ricorrente.
All'udienza presidenziale del 28.09.2021 le parti richiedevano congiuntamente un differimento dell'udienza per trattative in corso di bonario componimento e il Presidente rinviava la causa all'udienza del 26.10.2021.
In data 05.10.2021 veniva rigettato il ricorso per modifica delle condizioni di separazione proposto dalla CP_1
In data 12.10.2021 si costituiva, in aggiunta al precedente il nuovo difensore del ricorrente che si riportava alle richieste formulate nella memoria difensiva del precedente procuratore.
All'udienza presidenziale del 26.10.2021 comparivano le parti personalmente ed il Presidente, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, confermava le condizioni della separazione vigenti e rinviava per il prosieguo avanti al Giudice istruttore.
Il Giudice, lette le memorie e le note depositate con cui parte ricorrente richiedeva la concessione dei termini ex art. 183, VI comma, c.p.c. e parte resistente richiedeva la pronuncia di una sentenza parziale di divorzio e la concessione dei termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c., all'udienza cartolare del 17.02.2022 si riservava.
In data 17.02.2022 veniva emessa sentenza non definitiva con cui veniva dichiarato lo scioglimento del matrimonio e, con separata ordinanza, concedeva i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c.
4 All'udienza cartolare del 18.01.23 il Giudice, al fine di accertare la reale condizione reddituale e patrimoniale di parte ricorrente, disponeva accertamenti della Polizia Tributaria.
All'udienza del 13.09.2023 il Giudice, rilevato che parte resistente rappresentava che dopo l'emissione dei provvedimenti assunti la Società del ricorrente era stata venduta e messa in liquidazione e che era stata aperta una nuova società che lavorava al posto della precedente e che gli immobili erano stati venduti ad un trust di diritto inglese e richiedeva l'acquisizione dell'indagine della Guardia di
ZA ai sensi dell'art. 210 c.p.c., disponeva un ordine di esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. ed indagini alla Guardia di ZA.
In data 16.11.2023 veniva instaurato da parte resistente un procedimento cautelare in corso di causa RGNR 750-1/2021, con il quale la resistente richiedeva una modifica dell'ordinanza presidenziale disponendo, anche in via provvisoria, un assegno di mantenimento a carico del ricorrente in suo favore di euro 1.500,00 mensili.
Tale istanza veniva parzialmente accolta e veniva disposto un assegno di mantenimento a carico del per la Spina di euro 600,00 mensili e il fascicolo Parte_1
750-1/2021 veniva riunito al fascicolo principale.
In data 23.09.2024 veniva instaurato da parte ricorrente un procedimento cautelare in corso di causa RGNR 750-2/2021, con il quale il ricorrente richiedeva una modifica dell'ordinanza del 13.08.2024 resa nel sub-procedimento RGNR 750-
1/2021 revocando l'assegno di mantenimento disposto in favore della resistente e riducendo quello in favore della figlia ad euro 250,00 mensili.
Tale istanza veniva rigettata e il fascicolo 750-2/2021 veniva riunito al fascicolo principale.
All'udienza del 25.10.2024 il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione assegnando i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Le parti provvedevano, quindi, al deposito delle comparse conclusionali con richiesta di accoglimento delle loro istanze.
Motivi della decisione
In questa sede deve statuirsi solo in ordine alle ulteriori domande delle parti essendo già stata emessa sentenza parziale con la quale veniva pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti.
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Statuizioni economiche
Il ricorrente ha richiesto disporsi una riduzione dell'assegno di mantenimento alla figlia da € 700,00 ad € 400,00 oltre al 50% delle spese straordinarie, mentre la ha richiesto disporsi a carico del ricorrente un CP_1 assegno divorzile di € 2.000,00 mensili e un assegno di mantenimento per la figlia di euro 1.500,00.
Occorre in primo luogo rammentare che l'accertamento circa la ricorrenza dei presupposti per la percezione dell'assegno divorzile non può che svolgersi, ad avviso del Collegio, in virtù dei criteri offerti dalle Sezioni Unite n. 18827 del 2018.
La Corte di Cassazione disegna il seguente percorso partendo dalla consapevolezza che la dissoluzione della comunità familiare determina un complessivo peggioramento delle condizioni economiche di entrambi i coniugi: si tratta in primo luogo: “di accertare, preliminarmente, l'esistenza e l'entità dello squilibrio determinato dal divorzio (..) all'esito di tale preliminare doveroso accertamento può venire già in evidenza il profilo strettamente assistenziale dell'assegno qualora una sola delle parti non sia titolare di redditi propri
e sia priva di redditi da lavoro”.
Il presupposto per il riconoscimento dell'assegno è la sussistenza di una sproporzione patrimoniale e/o reddituale tra l'ex-coniuge più debole economicamente e quello dotato delle maggiori potenzialità e occorre che tale sproporzione trovi ragione e motivo nelle differenti scelte personali e professionali condotte nella vita matrimoniale.
Si dovrà quindi procedere ad una comparazione delle condizioni economico- patrimoniali delle parti e qualora risultasse che il richiedente l'assegno è privo di mezzi adeguati propri, altrimenti oggettivamente impossibilitato a procurarseli, dovranno accertarsi le cause di questa sperequazione alla luce dei parametri indicati all'art. 5 sesto comma della Legge n. 898/1970.
All'esito di tali valutazioni dovrà quantificarsi l'assegno divorzile, non rapportandolo (più) al pregresso tenore di vita familiare, né all'autosufficienza economica del richiedente, ma assicurando all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo fornito al nucleo familiare, alla creazione del patrimonio comune, con l'eventuale sacrificio di proprie aspettative personali e professionali, nonché in relazione alla età, alla durata del matrimonio e ad una prognosi probabilistica futura.
6 Il ricorrente ha dichiarato all'udienza presidenziale di vivere in una abitazione di sua proprietà e di percepire euro 2.000,00 mensili circa quale socio al 50% della
Salvatori Autotrasporti custodia mobili Srl. La resistente ha dichiarato di vivere insieme alla figlia in una casa di affitto per la quale corrisponde euro 400,00 Per_2 mensili e di percepire euro 1.017,00 mensili a titolo di Naspi avendo in precedenza lavorato nella società del marito.
Deve osservarsi che all'esito dell'udienza presidenziale sono state confermate le condizioni della separazione, prevedendo un assegno di mantenimento a carico del padre per la figlia di euro 700,00 mensili.
In sede di istruttoria il Giudice delegato ha disposto accertamenti da parte della Polizia Tributaria al fine di accertare la reale condizione reddituale e patrimoniale di parte ricorrente e, all'udienza del 13.09.2023, rilevato che parte resistente rappresentava che dopo l'emissione dei provvedimenti assunti la Società del ricorrente era stata venduta e messa in liquidazione e che era stata aperta una nuova società che lavorava al posto della precedente e che gli immobili erano stati venduti ad un trust di diritto inglese, ha emesso ordine di esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. alla Guardia di ZA per depositare l'esito degli accertamenti effettuati a seguito di un esposto depositato dalla ricorrente.
Il collegio ritiene di condividere le motivazioni poste alla base della ordinanza di modifica dei provvedimenti vigenti emessi dal Giudice delegato in data 13.8.2024
e relativamente alla quale è stata rigettata la richiesta di revoca avanzata dal difensore del resistente.
Dalla documentazione depositata dalle parti in merito alla loro situazione reddituale e patrimoniale risulta che dagli accertamenti svolti dalla Guardia di
ZA il resistente ha percepito retribuzioni “in nero” come amministratore della società Salvatori Autotrasporti Custodia Mobili s.r.l., dall'anno 2017 all'anno 2020
e tale elemento può considerarsi sopravvenuto non essendo stato dichiarato in corso di causa ed inoltre la vendita della società dal presenta numerose Parte_1 incongruenze per come rilevato dalla Guardia di ZA (la vendita al sig. Per_3
risulterebbe non conveniente in quanto dopo pochi mesi la società è stata
[...] messa in liquidazione ed inoltre non vi è chiarezza in merito all'acquisizione degli assegno versati per acquisto di partecipazioni sociali).
Deve rilevarsi che il difensore del ha depositato in data 28.10.2024 Parte_1 una sentenza della commissione Tributaria che ha accolto il ricorso del medesimo
7 avverso gli accertamenti della Guardia di finanza in merito al nero contestato a seguito dell'esposto depositato dalla in quanto, secondo la Commissione, CP_1 non sono state effettuare dalla ZA verifiche mirate che riguardassero anche i terzi nei cui confronti sono state effettuate le prestazioni di lavoro.
Deve ritenersi tuttavia che tale conclusione della Commissione Tributaria non può ritenersi rilevante ai fini della decisione della causa, in quanto la medesima ha riguardato la contabilità depositata dalla esponente che doveva essere riscontrata dalla Guardia di finanza costituendo esclusivamente mero indizio di prestazioni in nero, ma tuttavia ciò rileva ai fini del recupero dell'imponibile ma non per ricostruire la situazione economica delle parti.
In tal senso, deve rilevarsi che restano ferme le ulteriori considerazioni già svolte in corso di causa.
Il ha dichiarato nell'atto notorio del 5.4.2024 di lavorare come Parte_1
Co.co.co. per la società guadagnando mensilmente Parte_2 euro 500,00 mensili e di non avere altre fonti di reddito;
dalla documentazione depositata risulta reddito da lavoro per l'anno 2022 di euro 28.155,00 e per l'anno
2021 di euro 16.019,00 ma la documentazione depositata è incompleta in quanto dagli accertamenti svolti dalla guardia di finanza sono risultati numerosi conti correnti di cui non risulta il deposito.
Alla luce della ricostruzione sommaria della condizione delle parti deve ritenersi non verosimile che il che ha gestito per anni con il fratello una Parte_1 società di trasporti con ingenti fatturati, abbia ceduto a terzi (operazione anche contestata dalla guardia di finanza) ed attualmente percepisca esclusivamente euro
500,00 con contratto di co.co.co, per società di famiglia. Inoltre, dagli accertamenti della ZA risultano compensi in nero a favore del (non presi in Parte_1 considerazione dalla sentenza della commissione Tributaria per importi di euro
58.000,00 nell'anno 2017, di euro 49.000,00 nel 2018 e di euro 35.000,00 circa negli anni 2019 e 2020)
Infine, le dichiarazioni rese nel sub procedimento R.G.N.R. 750-1/2021 sono totalmente incongruenti con le spese del resistente che provvede regolarmente al mantenimento ordinario per la figlia (sebbene abbia dichiaro di essere sostenuto dalla madre, attualmente deceduta non avendo mai chiarito con quali entrate) e paga un affitto oltre a sostenersi con le modeste entrate dichiarate e che non risulta documentato uno stato di invalidità che gli impedisca di lavorare.
8 Deve rilevarsi, inoltre, che – sebbene nel giudizio di divorzio non rilevi il tenore di vita per l'assegno divorzile, ma esclusivamente per il mantenimento a favore dei figli – la ha documentato una serie di viaggi effettuati dalla coppia in costanza CP_1 di matrimonio oltre che di spese molto rilevanti anche per le esigenze abitative e dei figli (v. documentazione allegata in atti dalla resistente) assolutamente incongruenti con i redditi dichiarati dal e che sono tuttora oggetto di Parte_1 accertamenti da parte della Guardia di finanza anche in relazione alle recenti operazioni societarie.
La condotta tenuta dal ricorrente deve essere valutata ai sensi dell'art. 116 e
118 c.p.c. e pertanto deve ritenersi che lo stesso abbia inteso occultare entrate non dichiarate e comunque tenuto una condotta finalizzata a non consentire una adeguata ricostruzione della situazione economica.
La resistente ha dichiarato redditi lordi per il 2022 di euro 4.504,00 complessivi, per l'anno 2021 di euro 15.080,00 e per l'anno 2020 di euro 20.253,00
e possiede titoli e fondi per euro 78.000,00. Risulta, inoltre, l'acquisto di un'abitazione da parte della Spina di cui tuttavia euro 60.000,00 sono stati versati con il rogito mentre i restanti euro 60.000,00 tramite un mutuo con rata di euro
287,00 mensili e dagli estratti conti risulta che dal mese di giugno 2023 il Parte_1 ha smesso di versare la somma di euro 2.340,00 a titolo di conciliazione per vertenza di lavoro con ciò riducendo ulteriormente le entrate della resistente.
Va evidenziato, tuttavia, che non può essere accolta la domanda della ricorrente di disporre un assegno divorzile di euro 2.000,00 mensili atteso che la non ha documentato in maniera adeguata di essersi attivata per tentare di Pt_3 reperire una occupazione essendosi occupata di contabilità nella ditta del marito per diversi anni ed avendo dunque delle capacità lavorative che possono essere messe a frutto, nonostante l'età raggiunta di 58 anni, anche tenendo conto che ormai i figli sono grandi e che non richiedono accudimento come quando erano minorenni.
Il Collegio, pertanto, ritiene di dovere confermare un assegno divorzile a favore della resistente di euro 600,00 mensili con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza e con aumento Istat dal medesimo mese, essendo stata dimostrata la riduzione delle entrate e un assegno di mantenimento a carico del padre per la figlia di euro 700,00 mensili con decorrenza dalla separazione, confermando le disposizioni adottate con ordinanza del 13.08.2024.
9 Le spese straordinarie relative alla figlia, con le specificazioni di cui al vigente
Protocollo del Tribunale di Civitavecchia, devono essere poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto della presente controversia ed alla soccombenza parziale reciproca, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 750/2021 R.G.A.C., vista la sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio del 17.02.2022, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
1) pone a carico di l'obbligo di contribuire, entro il giorno 5 Parte_1 di ogni mese, al mantenimento della moglie attraverso la Controparte_1 corresponsione mensile della somma di euro 600,00, annualmente rivalutata secondo indici Istat, con decorrenza dal mese di dicembre 2023;
2) pone a carico di l'obbligo di contribuire, entro il giorno 5 Parte_1 di ogni mese, al mantenimento della figlia attraverso la corresponsione della Per_2 somma di euro 700,00, a far data dalla sentenza di separazione, annualmente rivalutata secondo gli indici Istat;
3) pone a carico di entrambe le parti in eguale misura le spese straordinarie (mediche, di istruzione, sportive e ricreative) afferenti la figlia secondo le disposizioni Per_2 del Protocollo in vigore presso il Tribunale di Civitavecchia;
4) rigetta le ulteriori domande delle parti per i motivi sopra esposti;
5) dichiara la compensazione integrale delle spese del giudizio.
Manda alla cancelleria
Così deciso, in Civitavecchia il 24 giugno 2025
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
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