Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 23/05/2025, n. 749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 749 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G.22783/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI Presidente est.
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g.22783/2024 R.G. promossa da:
(c.f. , con l'avv. BORRA MICHELA, elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso lo studio DE difensore in Brescia, via G. Romanino n. 1
e
(c.f. ), con l'avv. CARUNA LAURA, elettivamente Parte_2 C.F._2 domiciliata presso lo studio DE difensore in Brescia, via IV Novembre n. 3
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale e divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
In data 19.3.25 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
PER LA SEPARAZIONE:
«1. I sottoscritti vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
2. I figli vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione presso la residenza di
EG DE RD (BS) via Giorgio La Pira n. 40. I minori rimarranno residenti ed effettivamente domiciliati nella casa familiare che sarà loro assegnata, come infra meglio precisato, e saranno i genitori a ruotare nell'occupazione DEla casa in alternanza avendo la stessa le caratteristiche per tale possibilità, così da evitare per i figli lo spostamento tra un'abitazione e l'altra.
I coniugi riserveranno ad uso personale le due camere da letto che già oggi utilizzano distintamente, pertanto il dott. errà la camera nel piano inferiore, mentre la sig.ra i riserverà la camera Parte_1 Parte_2 da letto matrimoniale. Le altre zone risulteranno in comune, ma con l'alternanza di cui all'art.3.
3. I coniugi hanno regolamentato le modalità di visita/convivenza con i figli minori nel seguente modo:
E MERCOLEDI' fino alle 14.00 i minori staranno con il padre mentre con la madre da Persona_1
[...]
Nel periodo natalizio le vacanze saranno divise a metà tra i genitori con il metodo DEl'alternanza, qualora i minori stessero con un genitore il Natale con l'altro staranno la Vigilia. Le vacanze Pasquali saranno sempre divise a metà con il metodo DEl'alternanza, chi li terrà a Pasqua non li terrà a Pasquetta. Gli altri giorni di festa e relativi ponti durante il periodo scolastico verranno alternati tra i genitori di anno in anno. Durante il periodo DEle ferie estive il padre terrà con sé i minori per due settimane, anche non consecutive, mentre la madre per tre settimane, anche non consecutive;
il tutto compatibilmente con gli impegni di lavoro di entrambi e comunque da concordarsi e comunicarsi entro la fine DEla mensilità di maggio di ciascun anno.
Le modalità sopra concordate potranno subire DEle variazioni. Infatti, i coniugi potranno in qualsiasi momento prevedere consensualmente diverse e più ampie modalità di visita, compatibilmente con gli obblighi scolastici e gli impegni sociali dei figli e nel rispetto DEla reciproca libertà di movimento e di organizzazione.
I coniugi si trasferiranno in un'altra abitazione, diversa dalla casa familiare, per i giorni in cui i minori staranno con l'altro genitore, pagando le relative spese.
4. In considerazione DEle modalità di frequentazione e di collocamento come sopra illustrate, che prevedono tempi di permanenza pressoché paritari dei figli con ciascun genitore, nessun assegno a titolo di contributo al mantenimento dei figli viene posto a carico di uno o di entrambi i coniugi.
I coniugi convengono espressamente che le spese ordinarie nell'interesse dei figli (abbigliamento, calzature, ricarica cellulare, uscite serali ecc.), eccetto il vitto e le vacanze con i singoli genitori, dovranno essere previamente concordate tra i genitori e saranno suddivise tra gli stessi, in ragione DE 70% a carico DE padre e DE 30% a carico DEla madre;
le spese straordinarie, sempre nell'interesse dei figli, seguiranno la regolamentazione DE Protocollo in vigore (Doc.10) e saranno suddivise al 70% al dott. entre Parte_1 il 30% alla sig.ra con pagamento diretto;
le detrazioni fiscali competeranno al Dott. Parte_2
l 100%, mentre bonus e assegno unico spetteranno alla sig.ra l 100%. Parte_1 Parte_2
Tutte le spese ordinarie DEl'abitazione, compresi i costi tutti DEle utenze, saranno a carico DE Dott.
Parte_1
Il costo DEla babysitter verrà sostenuto da chi ne usufruisce.
Le spese DEle vacanze dei minori saranno a carico al 100% DE genitore che li avrà con sè.
5. La casa coniugale di proprietà DE dott. sita in EG DE RD (BS), via Giorgio Parte_1
La Pira n. 40, per espresso accordo tra le Parti, rimarrà assegnata ai figli (con le modalità di visita/convivenza concordate) sino al compimento DEla maggiore età DEla figlia (06.11.2031); dopo tale data, Per_7
l'abitazione verrà assegnata in via esclusiva al sig. con impegno DEla sig.ra a liberare Parte_1 Parte_2 la stessa. I figli decideranno se rimanere nella casa familiare o trasferirsi in altra abitazione con la madre.
Qualora decidano di trasferirsi con la madre, ovvero se -anche prima DE compimento dei 18 anni di Per_7 le condizioni e le esigenze dei figli dovessero mutare, le Parti si impegnano a concordare pacificamente nuove condizioni che tengano conto comunque di quanto previsto in sede di separazione e divorzio e DEla volontà dei figli.
Nell'ipotesi in cui i figli (o uno dei figli) dovessero rimanere col padre nella casa coniugale, anche prima DE compimento DEla maggiore età di , il dott. rinuncia sin da ora a richiedere alla moglie il Per_7 Parte_1 contributo al mantenimento dei figli o DE figlio/a, assumendosi il padre detto onere, salva la ripartizione (70% padre-30% madre) DEle spese straordinarie.
Resta inteso che, nell'ipotesi in cui i figli (o uno dei figli) dovessero rimanere col padre nella casa coniugale, anche prima DE compimento DEla maggiore età di , e, pertanto, la casa coniugale venisse assegnata Per_7 in via esclusiva al sig. la sig.ra provvederà ad asportare dall'unità predetta i propri effetti Parte_1 Parte_2 personali e gli arredi e suppellettili di sua esclusiva proprietà (indicativamente: camera matrimoniale;
sala con quadri e soprammobili;
mobile atrio scala;
tavolo, vetrinetta, cassettone con libreria DEla taverna).
Nella casa coniugale i coniugi manterranno la residenza, così come i figli minori e . Per_8 Per_7
6. Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di rinunciare reciprocamente all'assegno di mantenimento.
7. I genitori collaboreranno nella gestione dei figli in attuazione DE principio di bi-genitorialità ex art. 337 ter terzo comma c.c. e saranno tenuti a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo DEla prole con ciascuno di essi, tutelando entrambi la figura DEl'altro genitore, evitando, cioè, di esprimere giudizi lesivi DEl'onere e DEla reputazione l'uno DEl'altro alla presenza dei figli;
8. I coniugi dichiarano che con il presente accordo cumulativo di separazione e di divorzio hanno definito ogni ulteriore e diversa questione di natura patrimoniale pendente tra gli stessi, con divisione già avvenuta sia dei beni mobili (tranne per quelli indicati alla fine DE punto 5, da intendersi di proprietà esclusiva DEla moglie) che di conti correnti, non avendo più nulla a pretendere l'uno dall'altro essendo peraltro entrambi autosufficienti. Le parti provvederanno a chiudere il conto corrente comune acceso presso Banca Popolare di
Sondrio, ed il saldo attivo ivi presente sarà di competenza esclusiva DE marito.
9. I coniugi danno reciproco assenso al rilascio/rinnovo DEla carta d'identità e DE passaporto o qualsiasi documento equipollente valido per l'espatrio anche dei figli minori e Per_8 Persona_9 autorizzando già l'altro genitore ai viaggi all'estero con i figli.
10. I coniugi dichiarano di rinunciare all'impugnazione DEl'emananda sentenza di separazione, se emessa alle condizioni sopra riportate.
PER IL DIVORZIO:
1. I figli vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione presso la residenza di
EG DE RD (BS) via Giorgio La Pira n. 40. I minori rimarranno residenti ed effettivamente domiciliati nella casa familiare che sarà loro assegnata, come infra meglio precisato, e saranno i genitori a ruotare nell'occupazione DEla casa in alternanza avendo la stessa le caratteristiche per tale possibilità, così da evitare per i figli lo spostamento tra un'abitazione e l'altra. I coniugi riserveranno ad uso personale le due camere da letto che già oggi utilizzano distintamente, pertanto il dott. errà la camera nel piano inferiore, mentre la sig.ra i riserverà la camera Parte_1 Parte_2 da letto matrimoniale. Le altre zone risulteranno in comune, ma con l'alternanza di cui all'art.3.
2. I coniugi hanno regolamentato le modalità di visita/convivenza con i figli minori nel seguente modo:
E MERCOLEDI' fino alle 14.00 i minori staranno con il padre mentre con la madre da Persona_1
MERCOLEDÌ dalle ore 14.00, il il VENERDI' il e la fino alle ore 20.00; Per_2 Per_3 Per_4 la settimana successiva LUNEDI', e fino alle 14.00 con il padre, mentre da Per_1 Per_5 dalle ore 14.00, GIOVEDI' e fino alle ore 20.00 con la madre e Per_5 Per_6 CP_1 con il padre che li porterà. a scuola il lunedì mattina.
[...]
Nel periodo natalizio le vacanze saranno divise a metà tra i genitori con il metodo DEl'alternanza, qualora i minori stessero con un genitore il Natale con l'altro staranno la Vigilia. Le vacanze Pasquali saranno sempre divise a metà con il metodo DEl'alternanza, chi li terrà a Pasqua non li terrà a Pasquetta. Gli altri giorni di festa e relativi ponti durante il periodo scolastico verranno alternati tra i genitori di anno in anno. Durante il periodo DEle ferie estive il padre terrà con sé i minori per due settimane, anche non consecutive, mentre la madre per tre settimane, anche non consecutive;
il tutto compatibilmente con gli impegni di lavoro di entrambi e comunque da concordarsi e comunicarsi entro la fine DEla mensilità di maggio di ciascun anno.
Le modalità sopra concordate potranno subire DEle variazioni. Infatti, i coniugi potranno in qualsiasi momento prevedere consensualmente diverse e più ampie modalità di visita, compatibilmente con gli obblighi scolastici e gli impegni sociali dei figli e nel rispetto DEla reciproca libertà di movimento e di organizzazione.
I coniugi si trasferiranno in un'altra abitazione, diversa dalla casa familiare, per i giorni in cui i minori staranno con l'altro genitore, pagando le relative spese.
3. In considerazione DEle modalità di frequentazione e di collocamento come sopra illustrate, che prevedono tempi di permanenza pressoché paritari dei figli con ciascun genitore, nessun assegno a titolo di contributo al mantenimento dei figli viene posto a carico di uno o di entrambi i coniugi.
I coniugi convengono espressamente che le spese ordinarie nell'interesse dei figli (abbigliamento, calzature, ricarica cellulare, uscite serali ecc.), eccetto il vitto e le vacanze con i singoli genitori, dovranno essere previamente concordate tra i genitori e saranno suddivise tra gli stessi, in ragione DE 70% a carico DE padre e DE 30% a carico DEla madre;
le spese straordinarie, sempre nell'interesse dei figli, seguiranno la regolamentazione DE Protocollo in vigore (Doc.10) e saranno suddivise al 70% al dott. entre Parte_1 il 30% alla sig.ra con pagamento diretto;
le detrazioni fiscali competeranno al Dott. Parte_2
l 100%, mentre bonus e assegno unico spetteranno alla sig.ra l 100%. Parte_1 Parte_2
Tutte le spese ordinarie DEl'abitazione, compresi i costi tutti DEle utenze, saranno a carico DE Dott.
Parte_1
Il costo DEla babysitter verrà sostenuto da chi ne usufruisce.
Le spese DEle vacanze dei minori saranno a carico al 100% DE genitore che li avrà con sè.
4. La casa coniugale di proprietà DE dott. sita in EG DE RD (BS), via Giorgio Parte_1
La Pira n. 40, per espresso accordo tra le Parti, rimarrà assegnata ai figli (con le modalità di visita/convivenza concordate) sino al compimento DEla maggiore età DEla figlia (06.11.2031); dopo tale data, Per_7
l'abitazione verrà assegnata in via esclusiva al sig. con impegno DEla sig.ra a liberare Parte_1 Parte_2 la stessa. I figli decideranno se rimanere nella casa familiare o trasferirsi in altra abitazione con la madre.
Qualora decidano di trasferirsi con la madre, ovvero se -anche prima DE compimento dei 18 anni di Per_7 le condizioni e le esigenze dei figli dovessero mutare, le Parti si impegnano a concordare pacificamente nuove condizioni che tengano conto comunque di quanto previsto in sede di separazione e divorzio e DEla volontà dei figli.
Nell'ipotesi in cui i figli (o uno dei figli) dovessero rimanere col padre nella casa coniugale, anche prima DE compimento DEla maggiore età di , il dott. rinuncia sin da ora a richiedere alla moglie il Per_7 Parte_1 contributo al mantenimento dei figli o DE figlio/a, assumendosi il padre detto onere, salva la ripartizione (70% padre-30% madre) DEle spese straordinarie.
Resta inteso che, nell'ipotesi in cui i figli (o uno dei figli) dovessero rimanere col padre nella casa coniugale, anche prima DE compimento DEla maggiore età di , e pertanto la casa coniugale venisse assegnata in Per_7 via esclusiva al sig. la sig.ra provvederà ad asportare dall'unità predetta i propri effetti Parte_1 Parte_2 personali e gli arredi e suppellettili di sua esclusiva proprietà (indicativamente: camera matrimoniale;
sala con quadri e soprammobili;
mobile atrio scala;
tavolo, vetrinetta, cassettone con libreria DEla taverna).
Nella casa coniugale i coniugi manterranno la residenza, così come i figli minori e . Per_8 Per_7
5. Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di rinunciare reciprocamente all'assegno divorzile.
6. I genitori collaboreranno nella gestione dei figli in attuazione DE principio di bi-genitorialità ex art. 337 ter terzo comma c.c. e saranno tenuti a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo DEla prole con ciascuno di essi, tutelando entrambi la figura DEl'altro genitore, evitando, cioè, di esprimere giudizi lesivi DEl'onere e DEla reputazione l'uno DEl'altro alla presenza dei figli;
7. I coniugi dichiarano che con le condizioni contenute nel ricorso di separazione e divorzio hanno definito ogni ulteriore e diversa questione di natura patrimoniale pendente tra gli stessi, con divisione già avvenuta sia dei beni mobili (tranne per quelli indicati alla fine DE punto 5, da intendersi di proprietà esclusiva DEla moglie) che dei conti correnti, non avendo più nulla a pretendere l'uno dall'altro essendo peraltro entrambi autosufficienti.
8. I coniugi danno reciproco assenso al rilascio/rinnovo DEla carta d'identità e DE passaporto o qualsiasi documento equipollente valido per l'espatrio anche dei figli minori e Per_8 Persona_9 autorizzando già l'altro genitore ai viaggi all'estero con i figli.
9. I coniugi dichiarano di rinunciare all'impugnazione DEl'emananda sentenza di divorzio, se emessa alle condizioni sopra riportate.
Le spese DEl'intero giudizio sono integralmente compensate fra le parti.»
Concisa esposizione DEle ragioni di fatto e di diritto DEla decisione Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 05.9.2009, trascritto presso il registro DElo stato civile DE comune di ROVATO (anno 2009, parte II^, serie A, n.37).
Con dichiarazione resa ai sensi DEl'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione DEla separazione.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione DEl'emananda sentenza.
Le parti, ai sensi DEl'art. 473-bis.49 c.p.c., hanno chiesto anche la pronuncia DEla cessazione degli effetti civili DE matrimonio formulando le relative conclusioni. Non essendo tale domanda ancora procedibile stante il mancato decorso DE termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970, la causa deve essere rimessa al
Giudice relatore affinché questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza DE termine di deposito DEle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire la dichiarazione DEle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma DEle condizioni con riferimento alla cessazione degli effetti civili DE matrimonio che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473-bis.19, comma 2, c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt.150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.: omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura DEla Cancelleria, all'Ufficiale DElo Stato Civile DE
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi DEl'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; provvede come da separata ordinanza per la rimessione DEla causa sul ruolo DE Giudice relatore.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio DE giorno 15/05/2025
Il Presidente est.
Costanza Teti