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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 16/10/2025, n. 902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 902 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
1
N. R.G. 1702/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Valerio Ceccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, elettivamente domiciliata in Mentana, Via Amendola, n. 23, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Emanuele Urbani, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla citazione OPPONENTE contro
Controparte_1
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 15.10.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ha proposto opposizione al Decreto Ingiuntivo Parte_1 del Tribunale di Tivoli, n. 353 del 08.03.2024, emesso per l'importo di Euro 35.481,43, oltre interessi e spese della procedura monitoria, in relazione al dovuto per il rapporto contrattuale intercorso con l'opposta.
Con ordinanza del 16.12.2024, evidenziato il mancato deposito di documentazione idonea ad attestare l'esito della notifica dell'atto introduttivo nei confronti dell'opposta, è stato assegnato a parte attrice termine per provvedere al deposito della relativa documentazione. 2
Con successivi provvedimenti del 08.01.2025 e 09.04.2025, a fronte del persistente mancato deposito di documentazione idonea ad attestare il positivo esito della notifica dell'atto introduttivo, è stato sollecitato all'opponente il deposito della documentazione richiesta, senza esito positivo.
All'udienza del 15.10.2025, l'opponente ha precisato le conclusioni e la causa è stata oggetto di discussione orale e trattenuta in decisione.
In relazione alla regolarità della notifica dell'atto introduttivo, deve evidenziarsi che l'opponente ha effettuato la notifica tramite posta elettronica certificata e ha depositato copia analogica ad immagine della ricevuta di accettazione e della ricevuta di avvenuta consegna. Con riguardo al deposito in formato analogico della mera scansione ad immagine della ricevuta di accettazione e della ricevuta di avvenuta consegna, va osservato che l'art. 9, comma 1 bis, della L. n. 53 del 1994, prevede tale modalità di deposito solo “qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'articolo 3 bis”. Invece, il deposito con modalità telematiche deve ritenersi possibile ai sensi dell'art. 18 del D.M. n. 44 del 2011 e succ. mod. e degli artt. 13 lett. h) e i) e 19 bis, comma 5, del Decreto DGSIA del 16.04.2014 (recante la disciplina specifica tecnica di cui all'art. 34 del D.M. n. 44 del 2011). Conseguentemente, va evidenziato che “solo qualora il notificante abbia depositato l'originale (o il duplicato informatico) della notificazione mediante posta elettronica certificata il giudice è messo nelle condizioni di verificare se la notificazione stessa si sottragga alla nullità prevista dall'art. 11 della L. n. 53 del 1994 […]. La prova della notifica non può essere fornita, d'altra parte, attraverso documenti che riproducano analogicamente le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna, come risulta nel caso di specie, visto che essi consistono nella riproduzione grafica di file in formato pdf che normalmente rappresenta documenti di testo o immagini in maniera indipendente dai programmi utilizzati per generarli o per visualizzarli, non idoneo, come tale, a dimostrare con certezza che l'immagine o il testo riprodotto corrisponda al suo reale contenuto” (Corte App. Messina, 04.04.2023, n. 292, conf. Corte App. Messina, 17.01.2023, n. 30, Corte App. Napoli, 09.06.2020, n. 2043, Corte App. Napoli 06.02.2023, n. 472). Inoltre, in relazione all'individuazione delle conseguenze della violazione delle forme digitali del deposito, deve osservarsi “nel caso di notifica di un atto a mezzo di posta elettronica certificata, qualora la parte non sia in grado di fornirne la prova ai sensi dell'art. 9 della L. n. 53 del 1994, la violazione delle forme digitali non integra l'inesistenza della notifica del medesimo, bensì la sua nullità che pertanto può essere sanata dal raggiungimento dello scopo” (Cass. 21.05.2024, n. 14063, conf. Cass. 3
19.09.2022, n. 27388, Cass. 16.01.2025, n. 1031, Cass. 13.09.2022, n. 33601, Cass. 04.04.2023, n. 9269, Cass. 21.06.2023, n. 17711). Nel caso di specie, deve ritenersi che il deposito del solo formato analogico della scansione ad immagine della ricevuta di accettazione e della ricevuta di avvenuta consegna, in relazione alla notifica dell'atto introduttivo del giudizio, impedisca di verificare il positivo esito della notifica, risultando impossibile finanche affermare il raggiungimento dello scopo dell'atto. In primo luogo, deve rilevarsi che il formato del documento depositato risulta inidoneo ad affermare la certezza della rispondenza tra l'immagine scansionata e l'effettività dell'esito della notifica, in relazione alla specificità della procedura di notifica mediante posta elettronica certificata. Infatti, “secondo le regole tecniche previste dalla normativa, anche regolamentare, che disciplina queste notificazioni, per effetto della loro spedizione il gestore del mittente genera la cd. “busta di trasporto” del messaggio, al cui interno e contenuto il file, generalmente denominato “postacert.eml”, che a sua volta contiene il messaggio originale ed i relativi allegati, nonché il file “daticert.xml”, che invece riproduce l'insieme di tutte le informazioni relative all'invio: mittente, gestore del mittente, destinatari, data e ora dell'invio. Per effetto della loro consegna il gestore del destinatario genera, invece, la ricevuta di avvenuta consegna, cui risultano allegati il messaggio attestante la consegna, il file
“postacert.eml” (che contiene gli stessi files del messaggio inoltrato dal mittente) ed il file “daticert.xml” (che contiene invece le informazioni tecniche relative al messaggio generato dal gestore del destinatario). Unicamente la consultazione di questi files nel loro originario formato digitale consente la verifica dell'effettivo contenuto del messaggio di posta elettronica certificata spedito e recapitato;
unicamente questa positiva verifica offre la prova della corrispondenza degli atti e documenti inoltrati dal mittente agli atti e documenti consegnati al destinatario […]. Questa prova non può, evidentemente, essere surrogata da documenti cartacei riproduttivi […] delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna, dal momento che essi consistono nella riproduzione grafica di pagine di files pdf. L'acronimo di “portable document format” designa un formato di file basato su un linguaggio di descrizione di pagina avente lo scopo di rappresentare documenti di testo e immagini in modo indipendente dall'hardware e dal software utilizzati per generarli o per visualizzarli. Si tratta, quindi, di un formato informatico che, se rende “portable” e immodificabile (peraltro solo a determinate condizioni tecniche) l'immagine e/o il testo rappresentato, è funzionalmente e strutturalmente affatto inidoneo ad attribuire qualsivoglia certezza che l'immagine e/o il testo rappresentato siano rispondenti, secondo il loro contenuto, al vero” (Corte App. Napoli, 09.06.2020, n. 2043, conf. Corte App. Napoli 06.02.2023, n. 472, Cass. 04.04.2023, n. 9269). 4
In secondo luogo, va aggiunto che la mera indicazione testuale dei documenti allegati e oggetto di notifica, all'interno delle scansioni ad immagine depositate dall'opponente, non consente evidentemente la visualizzazione e la consultazione degli stessi, così precludendo ogni controllo in ordine all'effettivo contenuto della notifica effettuata nei confronti della convenuta. Pertanto, non risulta possibile affermare che abbia formato effettivamente oggetto di notifica nei confronti dell'opposta l'atto di citazione, la procura alle liti e la relata di notifica, come depositate nel fascicolo telematico dall'opponente. Neppure può riscontrarsi il raggiungimento dello scopo dell'atto alla luce della costituzione dell'opposta, la mancata costituzione della quale ha impedito ogni analisi relativa all'effettivo esito della notifica. In terzo luogo, deve anche osservarsi che la mancata documentazione dell'esito della notifica dell'atto introduttivo nei confronti dell'opposta preclude ogni possibilità di controllo in ordine alla tempestiva costituzione dell'attore, non essendovi alcuna certezza in ordine alla data effettiva della notificazione della citazione al convenuto, ai sensi dell'art. 165 c.p.c. In quarto luogo, venendo in rilievo giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, va evidenziato che la mancata documentazione da parte dell'opponente dell'esito effettivo della notificazione dell'atto di citazione in opposizione impedisca la necessaria verifica del rispetto del termine di decadenza fissato dall'art. 641 c.p.c. Infatti, non risulta evidentemente possibile, in siffatto contesto di lacuna documentale, verificare il rispetto del termine indicato e così escludere la formazione di giudicato interno (cfr. Cass. 10.4.2008, n. 9419, Cass. 28.12.2004, n. 24048).
A quanto precede va aggiunto che, a fronte della inidoneità dei documenti depositati dall'opponente a dare atto del positivo esito della notifica, nonché delle plurime segnalazioni alla parte, la stessa non in alcun modo provveduto al deposito della documentazione richiesta, neppure proponendo istanza di rimessione in termini o riavviando il procedimento notificatorio, con conseguente imputabilità del mancato raggiungimento dello scopo dell'atto all'inerzia della parte. A tal riguardo, va osservato che “in caso di notifica, da compiersi entro un termine perentorio, di un atto processuale all'interno del processo e non andata a buon fine, il notificante ha l'onere di riprendere, immediatamente e tempestivamente, il procedimento notificatorio, non potendo ritenersi dipendente da causa non imputabile la decadenza che può essere ovviata col completamento della procedura di notificazione ad iniziativa della parte stessa, salva la necessità di richiedere l'intervento del giudice per la rimessione in termini ai sensi dell'art. 153, comma 2, c.p.c.” (Cass. 13.11.2023, n. 31438, conf. Cass. 04.08.2022, n. 24172). Pertanto, a fronte della reiterata inerzia della parte, neppure poteva ipotizzarsi l'assegnazione di nuovo termine per la notifica. 5
In base a quanto indicato, stante la mancata documentazione della notifica dell'atto introduttivo nei confronti dell'opposta e la mancata costituzione della stessa, l'opposizione a decreto ingiuntivo deve dichiararsi inammissibile.
Nulla sulla spese di lite, stante la non costituzione dell'opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara inammissibile l'opposizione;
- Nulla sulle spese di lite
Tivoli, 16.10.2025
Il Giudice Valerio Ceccarelli
N. R.G. 1702/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Valerio Ceccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, elettivamente domiciliata in Mentana, Via Amendola, n. 23, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Emanuele Urbani, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla citazione OPPONENTE contro
Controparte_1
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 15.10.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ha proposto opposizione al Decreto Ingiuntivo Parte_1 del Tribunale di Tivoli, n. 353 del 08.03.2024, emesso per l'importo di Euro 35.481,43, oltre interessi e spese della procedura monitoria, in relazione al dovuto per il rapporto contrattuale intercorso con l'opposta.
Con ordinanza del 16.12.2024, evidenziato il mancato deposito di documentazione idonea ad attestare l'esito della notifica dell'atto introduttivo nei confronti dell'opposta, è stato assegnato a parte attrice termine per provvedere al deposito della relativa documentazione. 2
Con successivi provvedimenti del 08.01.2025 e 09.04.2025, a fronte del persistente mancato deposito di documentazione idonea ad attestare il positivo esito della notifica dell'atto introduttivo, è stato sollecitato all'opponente il deposito della documentazione richiesta, senza esito positivo.
All'udienza del 15.10.2025, l'opponente ha precisato le conclusioni e la causa è stata oggetto di discussione orale e trattenuta in decisione.
In relazione alla regolarità della notifica dell'atto introduttivo, deve evidenziarsi che l'opponente ha effettuato la notifica tramite posta elettronica certificata e ha depositato copia analogica ad immagine della ricevuta di accettazione e della ricevuta di avvenuta consegna. Con riguardo al deposito in formato analogico della mera scansione ad immagine della ricevuta di accettazione e della ricevuta di avvenuta consegna, va osservato che l'art. 9, comma 1 bis, della L. n. 53 del 1994, prevede tale modalità di deposito solo “qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'articolo 3 bis”. Invece, il deposito con modalità telematiche deve ritenersi possibile ai sensi dell'art. 18 del D.M. n. 44 del 2011 e succ. mod. e degli artt. 13 lett. h) e i) e 19 bis, comma 5, del Decreto DGSIA del 16.04.2014 (recante la disciplina specifica tecnica di cui all'art. 34 del D.M. n. 44 del 2011). Conseguentemente, va evidenziato che “solo qualora il notificante abbia depositato l'originale (o il duplicato informatico) della notificazione mediante posta elettronica certificata il giudice è messo nelle condizioni di verificare se la notificazione stessa si sottragga alla nullità prevista dall'art. 11 della L. n. 53 del 1994 […]. La prova della notifica non può essere fornita, d'altra parte, attraverso documenti che riproducano analogicamente le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna, come risulta nel caso di specie, visto che essi consistono nella riproduzione grafica di file in formato pdf che normalmente rappresenta documenti di testo o immagini in maniera indipendente dai programmi utilizzati per generarli o per visualizzarli, non idoneo, come tale, a dimostrare con certezza che l'immagine o il testo riprodotto corrisponda al suo reale contenuto” (Corte App. Messina, 04.04.2023, n. 292, conf. Corte App. Messina, 17.01.2023, n. 30, Corte App. Napoli, 09.06.2020, n. 2043, Corte App. Napoli 06.02.2023, n. 472). Inoltre, in relazione all'individuazione delle conseguenze della violazione delle forme digitali del deposito, deve osservarsi “nel caso di notifica di un atto a mezzo di posta elettronica certificata, qualora la parte non sia in grado di fornirne la prova ai sensi dell'art. 9 della L. n. 53 del 1994, la violazione delle forme digitali non integra l'inesistenza della notifica del medesimo, bensì la sua nullità che pertanto può essere sanata dal raggiungimento dello scopo” (Cass. 21.05.2024, n. 14063, conf. Cass. 3
19.09.2022, n. 27388, Cass. 16.01.2025, n. 1031, Cass. 13.09.2022, n. 33601, Cass. 04.04.2023, n. 9269, Cass. 21.06.2023, n. 17711). Nel caso di specie, deve ritenersi che il deposito del solo formato analogico della scansione ad immagine della ricevuta di accettazione e della ricevuta di avvenuta consegna, in relazione alla notifica dell'atto introduttivo del giudizio, impedisca di verificare il positivo esito della notifica, risultando impossibile finanche affermare il raggiungimento dello scopo dell'atto. In primo luogo, deve rilevarsi che il formato del documento depositato risulta inidoneo ad affermare la certezza della rispondenza tra l'immagine scansionata e l'effettività dell'esito della notifica, in relazione alla specificità della procedura di notifica mediante posta elettronica certificata. Infatti, “secondo le regole tecniche previste dalla normativa, anche regolamentare, che disciplina queste notificazioni, per effetto della loro spedizione il gestore del mittente genera la cd. “busta di trasporto” del messaggio, al cui interno e contenuto il file, generalmente denominato “postacert.eml”, che a sua volta contiene il messaggio originale ed i relativi allegati, nonché il file “daticert.xml”, che invece riproduce l'insieme di tutte le informazioni relative all'invio: mittente, gestore del mittente, destinatari, data e ora dell'invio. Per effetto della loro consegna il gestore del destinatario genera, invece, la ricevuta di avvenuta consegna, cui risultano allegati il messaggio attestante la consegna, il file
“postacert.eml” (che contiene gli stessi files del messaggio inoltrato dal mittente) ed il file “daticert.xml” (che contiene invece le informazioni tecniche relative al messaggio generato dal gestore del destinatario). Unicamente la consultazione di questi files nel loro originario formato digitale consente la verifica dell'effettivo contenuto del messaggio di posta elettronica certificata spedito e recapitato;
unicamente questa positiva verifica offre la prova della corrispondenza degli atti e documenti inoltrati dal mittente agli atti e documenti consegnati al destinatario […]. Questa prova non può, evidentemente, essere surrogata da documenti cartacei riproduttivi […] delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna, dal momento che essi consistono nella riproduzione grafica di pagine di files pdf. L'acronimo di “portable document format” designa un formato di file basato su un linguaggio di descrizione di pagina avente lo scopo di rappresentare documenti di testo e immagini in modo indipendente dall'hardware e dal software utilizzati per generarli o per visualizzarli. Si tratta, quindi, di un formato informatico che, se rende “portable” e immodificabile (peraltro solo a determinate condizioni tecniche) l'immagine e/o il testo rappresentato, è funzionalmente e strutturalmente affatto inidoneo ad attribuire qualsivoglia certezza che l'immagine e/o il testo rappresentato siano rispondenti, secondo il loro contenuto, al vero” (Corte App. Napoli, 09.06.2020, n. 2043, conf. Corte App. Napoli 06.02.2023, n. 472, Cass. 04.04.2023, n. 9269). 4
In secondo luogo, va aggiunto che la mera indicazione testuale dei documenti allegati e oggetto di notifica, all'interno delle scansioni ad immagine depositate dall'opponente, non consente evidentemente la visualizzazione e la consultazione degli stessi, così precludendo ogni controllo in ordine all'effettivo contenuto della notifica effettuata nei confronti della convenuta. Pertanto, non risulta possibile affermare che abbia formato effettivamente oggetto di notifica nei confronti dell'opposta l'atto di citazione, la procura alle liti e la relata di notifica, come depositate nel fascicolo telematico dall'opponente. Neppure può riscontrarsi il raggiungimento dello scopo dell'atto alla luce della costituzione dell'opposta, la mancata costituzione della quale ha impedito ogni analisi relativa all'effettivo esito della notifica. In terzo luogo, deve anche osservarsi che la mancata documentazione dell'esito della notifica dell'atto introduttivo nei confronti dell'opposta preclude ogni possibilità di controllo in ordine alla tempestiva costituzione dell'attore, non essendovi alcuna certezza in ordine alla data effettiva della notificazione della citazione al convenuto, ai sensi dell'art. 165 c.p.c. In quarto luogo, venendo in rilievo giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, va evidenziato che la mancata documentazione da parte dell'opponente dell'esito effettivo della notificazione dell'atto di citazione in opposizione impedisca la necessaria verifica del rispetto del termine di decadenza fissato dall'art. 641 c.p.c. Infatti, non risulta evidentemente possibile, in siffatto contesto di lacuna documentale, verificare il rispetto del termine indicato e così escludere la formazione di giudicato interno (cfr. Cass. 10.4.2008, n. 9419, Cass. 28.12.2004, n. 24048).
A quanto precede va aggiunto che, a fronte della inidoneità dei documenti depositati dall'opponente a dare atto del positivo esito della notifica, nonché delle plurime segnalazioni alla parte, la stessa non in alcun modo provveduto al deposito della documentazione richiesta, neppure proponendo istanza di rimessione in termini o riavviando il procedimento notificatorio, con conseguente imputabilità del mancato raggiungimento dello scopo dell'atto all'inerzia della parte. A tal riguardo, va osservato che “in caso di notifica, da compiersi entro un termine perentorio, di un atto processuale all'interno del processo e non andata a buon fine, il notificante ha l'onere di riprendere, immediatamente e tempestivamente, il procedimento notificatorio, non potendo ritenersi dipendente da causa non imputabile la decadenza che può essere ovviata col completamento della procedura di notificazione ad iniziativa della parte stessa, salva la necessità di richiedere l'intervento del giudice per la rimessione in termini ai sensi dell'art. 153, comma 2, c.p.c.” (Cass. 13.11.2023, n. 31438, conf. Cass. 04.08.2022, n. 24172). Pertanto, a fronte della reiterata inerzia della parte, neppure poteva ipotizzarsi l'assegnazione di nuovo termine per la notifica. 5
In base a quanto indicato, stante la mancata documentazione della notifica dell'atto introduttivo nei confronti dell'opposta e la mancata costituzione della stessa, l'opposizione a decreto ingiuntivo deve dichiararsi inammissibile.
Nulla sulla spese di lite, stante la non costituzione dell'opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara inammissibile l'opposizione;
- Nulla sulle spese di lite
Tivoli, 16.10.2025
Il Giudice Valerio Ceccarelli