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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 03/03/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
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N. R.G. 625/2023
Tribunale Ordinario di Chieti
SEZIONE CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gianluca Falco, ha pronunciato, ex art. 437 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado, iscritta al n. r.g. 625/2023, promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti CP_1 Parte_1 C.F._1
Pietro Alfonso Ranieri e Lucia Di Crescenzo, elettivamente domiciliato come in atti.
APPELLANTE contro
(C.F.: ) Controparte_2 P.IVA_1
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Alla odierna udienza di discussione, parte appellante ha discusso e concluso come da relativo verbale. Nessuno è comparso per la contumace.
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
(ART. 132 C.P.C.)
1. ha impugnato personalmente, innanzi al Giudice di Pace di Parte_2 CP_2
una ordinanza ingiunzione della (prot. 651/20222, notificatagli in data Controparte_2
25/5/2022), di pagamento di una sanzione amministrativa per avere superato – mentre era alla guida della sua vettura, sulla Via Fondo Valle Alento SS 649 Km 3.8 e come contestatogli nel verbale di accertamento n. AX4250/2021 R.V. n. 4518/2021, elevato dal Corpo di Polizia locale del CP_3
Torrevecchia Teatina e da lui in precedenza impugnato innanzi al Prefetto - il limite consentito di oltre 10 Km/h e non oltre 40 Km/h (come rilevato dall'apparecchiatura di rilevamento elettronico
“VELOMATIC 512 D”, in dotazione degli agenti della Polizia Locale, nell'occasione presenti in loco).
A sostegno della asserita illegittimità dell'accertamento della infrazione stradale contestatagli opposizione, il ha dedotto, tra i cinque motivi di doglianza e per quanto interessa ai Parte_1 fini del presente gravame, che l'apparecchiatura “VELOMATIC 512 D” non era mai stata omologata dal Ministero dei Trasporti e che non vi era neppure la prova della regolarità della taratura del predetto strumento.
2. La – nel costituirsi in giudizio – ha contestato tutti i motivi di Controparte_2
opposizione, controdeducendo, per quanto d'interessa ai fini del presente reclamo, che l'apparecchiatura “VELOMATIC 512 D” era stata regolarmente approvata dal Ministero dei
Trasporti, con provvedimento del 30.12.10 (prot. n. 103683) e che una tale approvazione equivaleva ad omologazione di tale strumento, come chiarito dallo stesso Ministero con nota 4446/12.
3. Con sentenza n. 426/22, il Giudice di Pace ha rigettato l'opposizione (con compensazione delle spese di lite) ritenendo – per quanto è dato di comprendere dalla lettura della motivazione – che dalle attestazioni degli agenti accertatori (dotati di efficacia fidefacente) contenuti nel verbale contestato dall'opponente si ricavava la prova del perfetto funzionamento della apparecchiatura di rilevazione della infrazione.
4. Il – nel proporre gravame avverso detta sentenza, di cui ha chiesto la riforma Parte_1
integrale, con vittoria delle spese di lite – ha lamentato: la “omessa pronuncia da parte del giudice di
Pace su un punto nevralgico del ricorso introduttivo ovvero la mancata omologazione
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dell'apparecchio Eltraff velomatic 512D con il quale è stata rilevata l'infrazione”; la “violazione e falsa applicazione dell'art. 2700 c.c.”
Ad avviso dell'appellante, il Giudice di Pace da un lato non aveva tenuto conto del fatto che il dispositivo VELOMATIC 512 D non era mai stato omologato dal Ministero dei Trasporti e che tale mancata omologazione non poteva ritenersi sanata dalla “approvazione” di esso fatta dal Direttore
Generale del Ministero, dall'altro aveva illegittimamente attribuito efficacia fidefacente alla parte del verbale di accertamento della infrazione in cui gli Agenti avevano dichiarato che la apparecchiatura era stata omologata dal . CP_4
5. Il processo, nel quale la è rimasta contumace – giunge alla odierna Controparte_2
decisione.
6. L'appello è fondato, per le ragioni di seguito esposte.
7. In primo luogo, va rilevato come deve ritenersi processualmente acclarato il fatto che la apparecchiatura VELOMATIC 512 D, per mezzo della quale è stato rilevato il superamento di velocità contestato al , non ha mai ricevuto una omologazione da parte del Parte_1
Ministero dei Trasporti, bensì soltanto una “approvazione” da parte della Direzione Generale del predetto Ministero.
7.1 Infatti, sul punto è sufficiente rilevare che tale circostanza è stata esplicitamente riconosciuta dalla , senza soluzione di continuità, in tutti gli atti redatti sia in sede stragiudiziale, CP_2
che innanzi al Giudice di Pace: al riguardo, la ha sostenuto la fungibilità tra CP_2
approvazione e omologazione, al fine della regolarità della rilevazione di eccesso di velocità contestata, richiamando altresì una nota del Ministero del Lavoro (prot. n. 4446/12), per la quale “i due termini possono considerarsi equivalenti ai fini della idoneità dei dispositivi all'impiego previsto” (cfr. la memoria difensiva).
7.2 La ha quindi prodotto in prime cure il provvedimento n. 103683 del 30.12.10, con cui CP_2
la Direzione Generale del Ministero dei Trasporti ha approvato la apparecchiatura VELOMATIC
512 D.
7.3 Nel verbale di accertamento della infrazione contestata al , gli agenti accertatori Parte_1
hanno dichiarato che un tale accertamento era stato compiuto con la apparecchiatura VELOMATIC
512 D., la quale “era stata omologata con decreto di approvazione del Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti n. 103683 del 30.12.10”: dunque, anche nel citato verbale si attesta (ovviamente senza alcuna efficacia fidefacente, ex art. 2700 c.c. e con un improprio riferimento al termine
“omologazione”) che il dispositivo in questione aveva ricevuto la approvazione della Direzione
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Generale del Ministero (quella di cui al provvedimento del 30.12.10 più volte richiamato;
per il generale principio per cui “Nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche”, cfr. ex multis Cass. Sez. L,
Sentenza n. 23800 del 07/11/2014).
7.4 Infine, la non ha mai prodotto – nonostante le tempestive contestazioni, anche ante CP_2 causam, del D - alcun decreto del Ministero del Lavoro di omologazione della Parte_1
apparecchiatura in questione (per il generale principio per cui “l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria è sempre a carico dell'Amministrazione”, cfr. ex multis Cass. Sez. 2 - ,
Sentenza n. 1529 del 22/01/2018).
8. Tanto acclarato in punto di fatto, la doglianza con cui l'opponente/appellante lamenta la illegittimità dell'accertamento della infrazione del limite di velocità contestatagli, perché compiuto con un dispositivo omologato, è fondata.
8.1 Infatti, come di recente statuito dalla Suprema Corte – con una pronuncia (Cass. Sez. 2 - ,
Ordinanza n. 10505 del 18/04/2024) resa in un caso analogo a quello di spese e che questo Giudice condivide, per le ampie motivazioni in essa espresse ed alle quali si rinvia – “In tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità, è illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 495 del 1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse”.
8.2 Nella ampia e condivisibile motivazione, la Cassazione - al dichiarato fine di risolvere “la questione di diritto consistente nello stabilire se possa ritenersi, sul piano giuridico, equipollente all'omologazione la sola preventiva approvazione dell'apparecchio (procedimento al quale, invece, lo stesso strumento elettronico era stato - altrettanto incontastatamente – sottoposto nel caso in discorso)” - ha evidenziato, per quanto d'interesse, che:
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-“Per affrontare adeguatamente la specifica tematica che viene in rilievo in questa sede è necessario porre, imprescindibilmente, riferimento alle norme legislative di ordine primario (prevalenti su quelle secondarie e di carattere regolamentare-amministrativo), e, sulla base delle stesse, partire da due argomentazioni indiscutibili: - la prima è che, letteralmente, l'art. 142, comma 6, c.d.s. parla solo di “apparecchiature debitamente omologate”, le cui risultanze – si sottolinea - sono considerate “fonti di prova” per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità (la stessa espressione – sempre in funzione della valutazione della legittimità dell'accertamento – si rinviene, peraltro, nell'art. 25, comma 1, lett. a) della legge n. 120/2010, con la quale ne è stato previsto l'inserimento nel comma 1 dello stesso art. 142 c.d.s., con riguardo ai tratti autostradali); - la seconda è che il complementare ed esplicativo art. 192 del regolamento di esecuzione e di esecuzione del c.d.s. (d.P.R. n. 495/1992) – il quale disciplina i “controlli ed omologazioni” (in attuazione della norma programmatica di cui all'art. 45, comma 6, c.d.s.) – contempla distinte attività e funzioni dei procedimenti di approvazione e di omologazioni (donde la differenza dei conseguenti effetti agli stessi riconducibili). Infatti, il suo secondo comma stabilisce che:
L'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici accerta, anche mediante prove, e avvalendosi, quando ritenuto necessario, del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, la rispondenza e la efficacia dell'oggetto di cui si richiede l'omologazione alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento, e ne omologa il prototipo quando gli accertamenti abbiano dato esito favorevole (…)”
- “Già da questa disposizione si evince che il procedimento di approvazione costituisce un passaggio propedeutico (ma comunque dotato di una propria autonomia) al fine di procedere all'omologazione
(costituente, perciò, frutto di un'attività distinta e consequenziale) dell'apparecchio di rilevazione elettronica della velocità. Il terzo comma dello stesso articolo sancisce che: Quando trattasi di richiesta relativa ad elementi per i quali il presente regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni, il Ministero dei lavori pubblici approva il prototipo seguendo, per quanto possibile, la procedura prevista dal comma 2. Il comma settimo del medesimo articolo prevede, poi, che: Su ogni elemento conforme al prototipo omologato o approvato deve essere riportato il numero e la data del decreto ministeriale di omologazione o di approvazione ed il nome del fabbricante”.
- “E', quindi, condivisibile la motivazione della sentenza impugnata che ha operato la distinzione tra i due procedimenti di approvazione e omologazione del prototipo, siccome aventi caratteristiche, natura e finalità diverse, poiché l'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un
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apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al Ministero per lo sviluppo economico, nel mentre l'approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento. L'omologazione, quindi, consiste in una procedura che – pur essendo amministrativa (come l'approvazione) – ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell'art. 142 c.d.s. (funzionalità che, peraltro, a fronte di contestazione del contravventore, deve essere comprovata dalla P.A. dalla quale dipende l'organo accertatore, secondo l'ormai univoca giurisprudenza di questa Corte: cfr., da ultimo, Cass. n. 14597/2021)”.
- “In caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio di misurazione della velocità, il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate, puntualizzandosi – si badi – che detta prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità né la prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità e sulla stessa affidabilità dello strumento di rilevazione elettronica è ricavabile dal verbale di accertamento” (cfr. Cass. n.
3335/2024)” (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 10505 del 18/04/2024).
- “Naturalmente non possono avere un'influenza sul piano interpretativo – a fronte di una chiara ermeneusi basata sulle fonti normative primarie - le circolari ministeriali evocate dal ricorrente, le quali sembrerebbero avallare una possibile equipollenza tra omologazione ed approvazione, basata, però, su un approccio che, per l'appunto, non trova supporto nelle suddette fonti primarie e che, in quanto tali, non possono derogate da fonti secondarie o da circolari di carattere amministrativo”
(Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 10505 del 18/04/2024). Alla stregua di queste ultime l'art. 142, comma
6, c.d.s. andrebbe “letto in connessione con l'art. 45, comma 6, dello stesso c.d.s., ove si pone riferimento esplicito ai mezzi tecnici atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni, per i quali è prevista la procedura dell'approvazione ovvero dell'omologazione, secondo le modalità indicate dall'art. 192 del regolamento di esecuzione e attuazione”. Senonché, è evidente che il citato art. 45, comma 6, c.d.s. – per quanto già posto in risalto in precedenza - non opera alcuna equiparazione tra approvazione e omologazione. Al contrario, esso distingue nettamente i due termini, da ritenersi perciò differenti sul piano formale e sostanziale, giacché intende riferirsi a tutti i “mezzi tecnici atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni”, taluni dei
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quali destinati ad essere necessariamente omologati (quali, per l'appunto, i dispositivi demandati specificamente al controllo della velocità, stante l'inequivocabile precetto 142, comma 6, c.d.s., laddove l'utilizzo dell'espressione “debitamente omologati” impone necessariamente la preventiva sottoposizione del mezzo di rilevamento elettronico a tale procedura e che, solo se assolta, è idonea a costituire “fonte di prova” per il riscontro del superamento dei prescritti limiti di velocità: in claris non fit interpretatio) e altri per i quali è sufficiente la semplice approvazione (perciò, certamente non bastevole, da sola, per far considerare legittimo l'accertamento della velocità veicolare a mezzo autovelox)”
- “In definitiva, alla stregua delle argomentazioni complessivamente svolte, al quesito va data risposta negativa”.
8.3 Tali principi sono stati successivamente ribaditi dalla Cassazione (ord. n. 26315 del 9.10.24), la quale ha rilevato che “l'esplicito riferimento normativo all'obbligatorietà dell'omologazione è in linea con il più generale principio di garanzia in materia di accertamenti rimessi a mezzi tecnici di rilevamento automatico: l'omologazione, infatti, consiste in una procedura che – pur essendo amministrativa – ha anche natura necessariamente tecnica;
tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato: requisito, questo, che costituisce l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso”.
9. L'appello va quindi accolto, con annullamento della ordinanza ingiunzione impugnata.
10. La disciplina delle spese di lite del presente grado di giudizio segue, ex lege, la soccombenza della appellata, come da dispositivo, con applicazione dei parametri tabellari medi.
Nulla sulle spese di I grado, sia per la novità della decisione della Cassazione (sottolineata anche da quest'ultima nella citata sentenza), sia per il fatto che l'opponente ivi si è difeso in proprio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando nella causa civile di II grado iscritta al RG n.
625/23, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, così decide:
In accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza di I grado
ANNULLA la ordinanza ingiunzione impugnata da . Parte_2
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CONDANNA
l'appellata al rimborso delle spese processuali di questo giudizio sostenute da
[...]
che liquida in €. 662,00 per compensi, €. 91,5 per esborsi, oltre il 15% sui Parte_2
compensi per rimborso forfettario delle spese, oltre ulteriori accessori di legge.
Alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Chieti, 3.3.25
Il Giudice
Dott. Gianluca Falco
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