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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 11/12/2025, n. 1254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1254 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI BARI
SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati:
Dott. TT AN - Presidente
Dott. Manuela Saracino - Consigliere relatore
Dott. Valeria Spagnoletti - Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia di lavoro iscritta sul ruolo generale al n. 1019/2024
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv.to DI PANTALEO DAVIDE e dall'Avv. RONCONI
NI
APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATO
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza definitiva in data 20.5.2024, il Tribunale di Bari, in funzione di giudice del lavoro, ha accolto in parte la domanda proposta da nei confronti Controparte_1 della società datrice di lavoro Parte_1 accertando il diritto del ricorrente a percepire durante i periodi
[...] di ferie annuali una retribuzione inclusiva di indennità di presenza, fuori nastro, indennità di disponibilità, diarie e trasferte al 50% a far data dal 18.07.2007, condannando la
[...]
[...] [...]
al pagamento in favore del ricorrente delle suddette Parte_1 indennità a titolo di differenze retributive dal 18.07.2007, oltre accessori come per legge, e condannando la resistente soccombente al pagamento in favore del ricorrente di un terzo delle spese di lite, terzo già liquidato in € 700,00 per compenso, oltre r.f., i.v.a. e c.p.a., e di
€ 118,50 per esborsi, da distrarre ai procuratori dichiaratisi antistatari, compensando fra le parti i restanti due terzi.
2. Avverso tale pronuncia, con ricorso depositato in data 15.11.2024, la società ha proposto appello, chiedendo la riforma della sentenza di prime cure.
Con istanza in data 24.7.2025, l'appellante ha dato atto di non aver notificato il ricorso introduttivo, depositando rinuncia agli atti del giudizio ed all'appello e chiedendo dichiararsi estinto il giudizio.
3. All'udienza dell'11.12.2025 è comparsa la sola società appellante, riportandosi alla nota depositata telematicamente.
Quindi, la causa è stata decisa allo stato degli atti con la presente sentenza, comprensiva di dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 436 bis c.p.c., come sostituito dall'art. 3, comma
31 lett. b), del d.lgs. n. 149 del 2022, applicabile ratione temporis al presente giudizio in quanto trattasi di impugnazione proposta successivamente al 28 febbraio 2023 (cfr. art. 35 co. 4 d.lgs. 149/22, come modificato dall'art. 1, comma 380 lettera a, della l. 29 dicembre
2022, n. 197).
4. Va dichiarata l'improcedibilità dell'appello, atteso che l'appellato non si è costituito in giudizio e non vi è prova del fatto che la parte appellante abbia provveduto alla notifica del ricorso in appello e del decreto di fissazione dell'udienza emesso il 3.12.2024 e comunicato in pari data;
del resto, parte appellante ha espressamente dichiarato nell'atto depositato telematicamente di non aver provveduto alla predetta notificazione.
Al riguardo occorre ricordare che, nelle controversie di lavoro in grado d'appello, la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'impugnazione, senza possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi, in quanto tale omissione lede la legittima aspettativa della controparte al consolidamento, entro un termine predefinito e ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso, a differenza di quanto avviene nel processo del lavoro di primo grado, dove la notifica del ricorso assolve unicamente la funzione di consentire l'instaurazione del contraddittorio (v. Cass. sez. un. n. 20604 del 2008; in senso
2 conforme cfr. ex multis Cass. n. 9597 del 2001, n. 20613 del 2013 e n. 6159 del 2018; v. anche Cass. n. 27079 del 2020, relativa a una fattispecie in cui l'improcedibilità per omessa notificazione del ricorso in appello e del decreto di fissazione dell'udienza era stata pronunciata all'udienza di rinvio della causa ai sensi dell'art. 348 c.p.c.).
I giudici di legittimità hanno pure chiarito che la mancata notificazione, intesa come totale omissione dell'adempimento, e l'impossibilità per il giudice di riscontrarne l'esistenza, hanno identico rilievo preclusivo dell'ulteriore corso del procedimento e, pur nella loro ontologica differenza, egualmente si configurano come un non compiuto assolvimento degli oneri di impulso gravanti sulla parte. Pertanto, nel caso in cui il giudice dell'appello si trovi nell'impossibilità di verificare la regolarità dell'instaurazione del contraddittorio, per la mancata produzione dell'atto di appello notificato, senza che sia allegata e comprovata una situazione di legittimo impedimento all'assoluzione del relativo onere anteriormente all'udienza di discussione o nel corso di essa, il procedimento va definito con una pronunzia di mero rito (Cass., Sez.
6 - L, n. 5577/2022).
Né occorre nella specie disporre un rinvio della causa ad una prossima udienza ex art. 348 co. 2 c.p.c. (giusta Cass., sez. L, 19/12/2024, n. 33353), poiché nella specie l'appellante è comparso in udienza, riportandosi agli atti e dichiarando espressamente di non aver notificato il gravame a controparte.
5. Ritiene la Corte che la statuizione di improcedibilità vada emessa in via del tutto preliminare, con ogni conseguenza di legge e debba prevalere sulla rinuncia pure formulata dall'appellante, non potendosi pronunciare l'estinzione di un processo in cui non è stato affatto instaurato il rapporto processuale.
Non giova alla tesi dell'appellante il richiamo a Cass., n. 27631/2022, posto che, in quel caso, come desumibile dall'attenta lettura della motivazione, l'inciso “d'altra parte la rinuncia opera ipso iure e produce immediatamente l'effetto estintivo, seppure dichiarato successivamente, senza necessità non solo di accettazione (C. 5250/2018), ma anche di notificazione, in quanto quando essa è stata posta in essere mancavano parti «costituite» cui la stessa dovesse essere comunicata ai sensi dell'art. 306 c.p.c.” va inteso nel senso che la
“notificazione” non necessaria sia riferibile alla dichiarazione di rinuncia, e non anche al ricorso in appello;
ciò è confermato dal fatto che, dal tenore complessivo della citata pronuncia, si evince che il caso concreto ha riguardato un appello notificato regolarmente a controparte, sebbene non costituita e sebbene la rinuncia all'appello sia intervenuta prima
3 della costituzione (ma dopo la notificazione).
6. Nessuna statuizione va emessa sulle spese del grado, tenuto conto della omessa instaurazione del rapporto processuale e della mancata costituzione della parte appellata.
7. Stante il tenore della presente pronuncia, deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quella prevista per il ricorso di gravame, se dovuto, in applicazione dell'art. 13, comma 1quater, D.P.R. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228/2012. Spetta, peraltro, all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass., sez. un., n. 4315/2020).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato in data
15.11.2024 da in Parte_1 persona del l.r.p.t., nei confronti di avverso la sentenza resa in data Controparte_1
20.5.2024 dal Tribunale di Bari, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
-dichiara improcedibile l'appello;
-nulla per le spese del presente grado di giudizio;
-dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quella prevista per il ricorso di gravame, se dovuto.
Così deciso in Bari, in data 11.12.2025
Il Presidente
Dott. TT AN
Il consigliere est.
Dott. Manuela Saracino
4
In nome del popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI BARI
SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati:
Dott. TT AN - Presidente
Dott. Manuela Saracino - Consigliere relatore
Dott. Valeria Spagnoletti - Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia di lavoro iscritta sul ruolo generale al n. 1019/2024
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv.to DI PANTALEO DAVIDE e dall'Avv. RONCONI
NI
APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATO
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza definitiva in data 20.5.2024, il Tribunale di Bari, in funzione di giudice del lavoro, ha accolto in parte la domanda proposta da nei confronti Controparte_1 della società datrice di lavoro Parte_1 accertando il diritto del ricorrente a percepire durante i periodi
[...] di ferie annuali una retribuzione inclusiva di indennità di presenza, fuori nastro, indennità di disponibilità, diarie e trasferte al 50% a far data dal 18.07.2007, condannando la
[...]
[...] [...]
al pagamento in favore del ricorrente delle suddette Parte_1 indennità a titolo di differenze retributive dal 18.07.2007, oltre accessori come per legge, e condannando la resistente soccombente al pagamento in favore del ricorrente di un terzo delle spese di lite, terzo già liquidato in € 700,00 per compenso, oltre r.f., i.v.a. e c.p.a., e di
€ 118,50 per esborsi, da distrarre ai procuratori dichiaratisi antistatari, compensando fra le parti i restanti due terzi.
2. Avverso tale pronuncia, con ricorso depositato in data 15.11.2024, la società ha proposto appello, chiedendo la riforma della sentenza di prime cure.
Con istanza in data 24.7.2025, l'appellante ha dato atto di non aver notificato il ricorso introduttivo, depositando rinuncia agli atti del giudizio ed all'appello e chiedendo dichiararsi estinto il giudizio.
3. All'udienza dell'11.12.2025 è comparsa la sola società appellante, riportandosi alla nota depositata telematicamente.
Quindi, la causa è stata decisa allo stato degli atti con la presente sentenza, comprensiva di dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 436 bis c.p.c., come sostituito dall'art. 3, comma
31 lett. b), del d.lgs. n. 149 del 2022, applicabile ratione temporis al presente giudizio in quanto trattasi di impugnazione proposta successivamente al 28 febbraio 2023 (cfr. art. 35 co. 4 d.lgs. 149/22, come modificato dall'art. 1, comma 380 lettera a, della l. 29 dicembre
2022, n. 197).
4. Va dichiarata l'improcedibilità dell'appello, atteso che l'appellato non si è costituito in giudizio e non vi è prova del fatto che la parte appellante abbia provveduto alla notifica del ricorso in appello e del decreto di fissazione dell'udienza emesso il 3.12.2024 e comunicato in pari data;
del resto, parte appellante ha espressamente dichiarato nell'atto depositato telematicamente di non aver provveduto alla predetta notificazione.
Al riguardo occorre ricordare che, nelle controversie di lavoro in grado d'appello, la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'impugnazione, senza possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi, in quanto tale omissione lede la legittima aspettativa della controparte al consolidamento, entro un termine predefinito e ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso, a differenza di quanto avviene nel processo del lavoro di primo grado, dove la notifica del ricorso assolve unicamente la funzione di consentire l'instaurazione del contraddittorio (v. Cass. sez. un. n. 20604 del 2008; in senso
2 conforme cfr. ex multis Cass. n. 9597 del 2001, n. 20613 del 2013 e n. 6159 del 2018; v. anche Cass. n. 27079 del 2020, relativa a una fattispecie in cui l'improcedibilità per omessa notificazione del ricorso in appello e del decreto di fissazione dell'udienza era stata pronunciata all'udienza di rinvio della causa ai sensi dell'art. 348 c.p.c.).
I giudici di legittimità hanno pure chiarito che la mancata notificazione, intesa come totale omissione dell'adempimento, e l'impossibilità per il giudice di riscontrarne l'esistenza, hanno identico rilievo preclusivo dell'ulteriore corso del procedimento e, pur nella loro ontologica differenza, egualmente si configurano come un non compiuto assolvimento degli oneri di impulso gravanti sulla parte. Pertanto, nel caso in cui il giudice dell'appello si trovi nell'impossibilità di verificare la regolarità dell'instaurazione del contraddittorio, per la mancata produzione dell'atto di appello notificato, senza che sia allegata e comprovata una situazione di legittimo impedimento all'assoluzione del relativo onere anteriormente all'udienza di discussione o nel corso di essa, il procedimento va definito con una pronunzia di mero rito (Cass., Sez.
6 - L, n. 5577/2022).
Né occorre nella specie disporre un rinvio della causa ad una prossima udienza ex art. 348 co. 2 c.p.c. (giusta Cass., sez. L, 19/12/2024, n. 33353), poiché nella specie l'appellante è comparso in udienza, riportandosi agli atti e dichiarando espressamente di non aver notificato il gravame a controparte.
5. Ritiene la Corte che la statuizione di improcedibilità vada emessa in via del tutto preliminare, con ogni conseguenza di legge e debba prevalere sulla rinuncia pure formulata dall'appellante, non potendosi pronunciare l'estinzione di un processo in cui non è stato affatto instaurato il rapporto processuale.
Non giova alla tesi dell'appellante il richiamo a Cass., n. 27631/2022, posto che, in quel caso, come desumibile dall'attenta lettura della motivazione, l'inciso “d'altra parte la rinuncia opera ipso iure e produce immediatamente l'effetto estintivo, seppure dichiarato successivamente, senza necessità non solo di accettazione (C. 5250/2018), ma anche di notificazione, in quanto quando essa è stata posta in essere mancavano parti «costituite» cui la stessa dovesse essere comunicata ai sensi dell'art. 306 c.p.c.” va inteso nel senso che la
“notificazione” non necessaria sia riferibile alla dichiarazione di rinuncia, e non anche al ricorso in appello;
ciò è confermato dal fatto che, dal tenore complessivo della citata pronuncia, si evince che il caso concreto ha riguardato un appello notificato regolarmente a controparte, sebbene non costituita e sebbene la rinuncia all'appello sia intervenuta prima
3 della costituzione (ma dopo la notificazione).
6. Nessuna statuizione va emessa sulle spese del grado, tenuto conto della omessa instaurazione del rapporto processuale e della mancata costituzione della parte appellata.
7. Stante il tenore della presente pronuncia, deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quella prevista per il ricorso di gravame, se dovuto, in applicazione dell'art. 13, comma 1quater, D.P.R. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228/2012. Spetta, peraltro, all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass., sez. un., n. 4315/2020).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato in data
15.11.2024 da in Parte_1 persona del l.r.p.t., nei confronti di avverso la sentenza resa in data Controparte_1
20.5.2024 dal Tribunale di Bari, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
-dichiara improcedibile l'appello;
-nulla per le spese del presente grado di giudizio;
-dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quella prevista per il ricorso di gravame, se dovuto.
Così deciso in Bari, in data 11.12.2025
Il Presidente
Dott. TT AN
Il consigliere est.
Dott. Manuela Saracino
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