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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/07/2025, n. 2322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2322 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai Signori Magistrati:
1) dott. Maria Pia Di Stefano_______ Presidente
2) dott. Eliana Romeo ____________ Consigliere rel.
3) dott. Maria Vittoria Valente __________ Consigliere
All'udienza del primo luglio 2025 celebrata, nelle forme della trattazione cartolare ex art.127 ter, ha deliberato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n.2090/2024 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 7941/2024 emessa in data 4 luglio 2024 dal Tribunale- GL di Roma e vertente tra
(c.f. ) rappresentata e difesa , per mandato Parte_1 C.F._1 in atti, dall'Avv. Giampaolo D'LO PEC
; Email_1 [...]
E
[...]
(C.F. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso , P.IVA_1 in virtù della procura generale alle liti, a rogito Notaio in Fiumicino (RM), Persona_1 del 22/03/2024, Rep. n. 37875, Racc. n.7313, dall'Avv. Loredana Leto PEC:
t; -APPELLATO - Email_2
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il giorno 24 luglio 2024, ha Parte_1 impugnato la sentenza n. 7941/2024 emessa, nelle forme della trattazione cartolare di cui all'art.127 ter cpc, dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, il 4 luglio 2024. Il Tribunale dichiarava la cessazione della materia del contendere e, previa compensazione nella misura della metà delle spese del grado, condannava l' alla restante parte che CP_1 liquidava in euro 700,00.
Con l'appello si censura la statuizione concernente la misura delle spese affermata inferiore ai minimi tariffari.
L' si è costituito ed ha sostenuto che non andasse liquidata la fase decisionale posto CP_1 che non sarebbe stata ravvisabile nessuna della attività di fase previste dal DM 55/2014 quali “le precisazioni delle conclusioni e l'esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche di replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, la redazione e il deposito delle note spese, l'esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese la richiesta di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo,
l'iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso. “Ha, in subordine, chiesto la compensazione delle spese del presente grado.
La causa, fissata per la decisione all'udienza del primo luglio 2025 con trattazione nelle forme cartolari, preso atto del deposito delle note scritte nel termine assegnato, all'esito della Camera di Consiglio, è stata definita dal Collegio con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'originaria domanda, depositata dinnanzi al Tribunale GL di Roma il 5 febbraio 2024,
l'attuale appellante chiedeva la condanna dell'ente previdenziale alla corresponsione dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla domanda amministrativa.
Evidenziava che era stato emesso in suo favore decreto di omologa del 4 luglio 2023 (R.G.
19245/2022) – notificato via pecin data 4 luglio 2023 e che il 22 settembre 2023 aveva provveduto all'inoltro del modello AP70 funzionale alla liquidazione della prestazione, ma che l'ente previdenziale nonostante avesse proceduto all'erogazione dei ratei dal mese di novembre 2023 non aveva liquidato gli arretrati.
Nella contumacia dell'ente previdenziale, regolarmente evocato in giudizio, la Pt_1 documentava nel corso del grado che il pagamento degli arretrati era avvenuto il 2 aprile
2024 dopo che era intervenuta la notifica del ricorso.
Il Tribunale, dunque, dichiarava la cessazione della materia del contendere e, compensando nella misura della metà le spese del grado sulla base del<l'assenza di questioni giuridiche sottese alla presente controversia, che trae fondamento in un ritardo
Pag. 2 di 7 nel pagamento della prestazione da parte dell'ente, nonché la condotta dell' che ha CP_1 provveduto al pagamento nelle more del giudizio>>, le liquidava nella restante frazione in euro 700,00 in favore della con distrazione in favore del suo difensore. Pt_1
L'appellante censura la liquidazione delle spese che sostiene operata in violazione dei minimi tariffari.
Premesso che il valore della causa avrebbe imposto l'applicazione dello scaglione compreso tra € 5.201,01 e € 26.000,00 per cui, considerate le fasi di studio, introduttiva e decisionale, in applicazione della tabella 4 del DM n.55/2014 avrebbe dovuto liquidarsi l'ammontare di
€ 1.775,00 (Studio € 442,50; Fase introduttiva € 370; Fase decisionale € 962,50) sostiene l'inderogabilità dei minimi tariffari, osservando che l'art.4 del Decreto del Ministero della
Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal DM 8.3.2018, entrato in vigore il
27.4.2018, prevede che, ai fini della quantificazione delle spese di lite, “Il Giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, sino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento” .
Tale formulazione del decreto avrebbe escluso una riduzione dei compensi professionali per le voci richieste oltre il 50%.
Il Tribunale avrebbe, infine, motivato erroneamente la riduzione dell'entità dei compensi oltre il limite della metà dei minimi previsti “per mancanza di specifiche questione di diritto (…)” mentre tale ragione non avrebbe potuto giustificare la determinazione.
L'appello è solo parzialmente fondato.
Va premesso che, come già evidenziato, il Tribunale ha proceduto alla liquidazione delle spese previa compensazione parziale (della metà) per cui l'importo di euro 700,00 costituisce la frazione residua dopo la compensazione dell'intero che si ricava con calcolo matematico pari ad euro 1400,00, e di tale regolamento l'appellante mostra di non tenere conto nella redazione dell'atto di impugnazione.
Infatti, dalla lettura dell'atto di appello si evince che l'impugnativa non attiene alla compensazione parziale operata dal primo giudice, avverso la quale non è illustrata alcuna critica.
Viceversa, la parte mostra di avere travisato il contenuto della decisione sia per non avere tenuto conto della statuizione sulla parziale compensazione sia per avere riferito una delle ragioni, poste a sostegno dal Tribunale del riparto così determinato, come riferita alla riduzione dell'entità complessiva dei compensi professionali del grado.
Va da sé che sulla compensazione parziale debba ritenersi caduto il giudicato interno.
Pag. 3 di 7 Va poi precisato che nel processo in primo grado era controverso tra le parti non il diritto alla provvidenza (come si ricava dal fatto che l'ente stava già corrispondendo i ratei) ma unicamente l'entità dello stesso sub specie di arretrati non corrisposti che erano liquidati in corso di causa nell'ammontare di euro 13.250,58.
Ne deriva che è corretto il richiamo dell'appellante all'applicazione dello scaglione compreso fra euro 5.200,01 ed euro 25.000,00.
Pertanto, i minimi tariffari corrispondenti ai valori medi dimidiati per fase di studio, introduttiva e decisionale vanno determinati in euro 1863,00, in applicazione dei parametri per fase di studio (929/2=464,5) introduttiva (777,00/2=388,5) e decisionale (2021/2=
1.010,5) previsti dalla tabella 4 del DM 147/2022 medio tempore intervenuto ad aggiornare l'ammontare dei compensi professionali.
Dunque, a seguito della compensazione della metà avrebbe dovuto essere liquidato a favore della parte originaria ricorrente, con distrazione, l'ammontare di euro 931,75.
Erroneo è poi l'assunto dell'ente previdenziale che nel caso non vadano liquidati compensi per la fase decisionale giacché la stessa è intervenuta anche se svolta nelle forme della trattazione scritta. Infatti, in base al dettato dell'art.127 ter cpc l'udienza di discussione è sostituita dalle note scritte di trattazione che rappresentano, dunque, una modalità alternativa e del tutto equivalente alla discussione orale della causa in pubblica udienza determinando il diritto ai compensi di fase.
Se ne ricava che la liquidazione delle spese contenuta nella sentenza, nella misura ricavata dalla compensazione parziale, pari ad euro 700,00 è inferiore ai minimi di legge.
Corretto è poi il rilevo dell'appellante circa l'inderogabilità dei minimi tariffari.
Infatti, l'originaria formulazione dell'art.4, comma 1, del Dm 55/2014 stabiliva che, ai fini della liquidazione del compenso, il giudice dovesse tener conto dei «valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria
l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento» per l'uso dell'espressione <> aveva consentito l'affermazione della possibilità motivata di scendere al di sotto dei minimi tariffari, non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, fermo soltanto per la riduzione dei valori minimi stabiliti in forza delle percentuali di diminuzione il limite dell'art. 2233, comma 2, c.c., il quale preclude di liquidare somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione (ex plurimis e da ultimo Cass. n. 28325 del 2022).
Pag. 4 di 7 Successivamente, a seguito della modifica operata dall'art. 1, comma 1, lettera a) del d.m. n.
37 del 2018 - applicabile alla presente fattispecie – è stato previsto che i valori medi
<…possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento…>> e per la fase istruttoria che è possibile la < diminuzione in ogni caso non oltre il 70 per cento>>).
Tale modifica del dato testuale ha determinato l'impossibilità, di operare una deroga ai minimi tariffari (come poteva, viceversa, essere disposto nella vigenza del precedente testo), neppure motivatamente (ex multis: Cass. 5 maggio 2023 n.11788, ma anche in precedenza
Cass. nn. 9690 e 1421 del 2021).Su tale aspetto si è pronunciata oramai ripetutamente la
Cassazione evidenziando l'impatto della modifica del dettato del DM n.55/2014 dovuto al
DM 37/2018 .
Si è pertanto affermato che per i compensi sottoposti al regime introdotto dal D.M.
37/2018 non è più consentita la liquidazione di importi risultanti da una riduzione superiore alla percentuale massima prevista dal dm dei parametri medi di una scelta normativa intenzionale, volta a circoscrivere il potere del giudice di quantificare il compenso – o le spese processuali- e a garantire, attraverso una limitata flessibilità del parametri tabellari, l'uniformità e la prevedibilità delle liquidazioni a tutela del decoro della professione e del livello della prestazione professionale. >> evidenziandosi che < I nuovi criteri rispondono inoltre all'interesse generale di introdurre una remunerazione minima in modo da non svilire la professione ed esigere anzi un livello della prestazione adeguato nell'interesse del cliente, secondo un principio ed esigenze comuni ad altri settori professionali (cfr. Corte di giustizia UE 4.7.2019 C-377/17, in tema di tariffe per gli architetti e gli ingegneri), assicurando standard di diligenza appropriati alla natura e al decoro delle attività svolta. (Cass. n. 9815/2023; in questo senso altresì
Cass. n. 11788 del 2023,24363/2024 e 21386/2024.
Come si è detto, ai fini della quantificazione dei compensi deve aversi riguardo al fatto che nelle more è intervenuto il DM 13 agosto 2022 n.147 che ha modificato le misure dei compensi in tabella, per cui la misura degli stessi va definita tenendo conto dei nuovi parametri del resto già operanti al momento della definizione della causa in primo grado.
Alla stregua di quanto precede, il compenso professionale va liquidato, nel complesso, in applicazione dei parametri in precedenza indicati e delle tabelle del DM 147/2022 in euro
1863,50.
Va precisato che a tale liquidazione non osta il limite del domandato di euro 1.175,00 quale misura intera delle spese considerata l'ulteriore richiesta <nella diversa somma che parrà di giustizia>> .
Pag. 5 di 7 Tale espressione, con evidenza, non si riduce ad una mera formula di stile, poiché, con essa,
l'appellante ha inteso evidenziare il valore puramente orientativo dell'importo indicato.
In conclusione, l'importo da liquidare in riferimento al primo grado in favore dell'appellante, ferma restando la compensazione della metà della misura intera delle spese di euro 1863,50, in euro 931,75 oltre accessori.
Le spese del presente grado vanno poste a carico dell' CP_1
Infatti, la soccombenza è comunque prevalente in capo a tale parte sicché non si ravvisano le condizioni per una compensazione.
Esse sono definite avuto riguardo, per la determinazione del valore in appello, al disputatum con il correttivo del decisum e dunque all'importo differenziale fra la misura delle spese accordate-espunta la parte oggetto di compensazione- in questa sede (euro
931,75) e quella già riconosciuta in primo grado (euro 700,00) ossia euro 231,75 con la conseguente applicazione del primo scaglione del dm 147/2023 tabella 12 ad euro 250.
In ordine al criterio per la definizione del valore in appello della causa avente ad oggetto la corretta determinazione dei compensi professionali si richiama Sez. U, n. 19014/2007, conf., ad esempio, da Cass., Sez. 6-1, n. 6345/2020 e Cass. n. 27274/2017 e di recente Cass. n.
35007 del 2023.
In entrambi i gradi va disposta distrazione in favore del difensore dell'appellante che ha formulato rituale richiesta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da con ricorso depositato in data 24 luglio Parte_2
2024 nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, con CP_1 riferimento alla sentenza n. 7941/2024 emessa il giorno 4 luglio 2024 dal Tribunale-GL di
Roma, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) In parziale accoglimento dell'appello, riforma parzialmente la sentenza impugnata, ferma nel resto- ivi inclusa la compensazione della metà disposta in primo grado delle spese, pari nell'intero ad euro 1863,5, e condanna l' alla rifusione della residua frazione della metà CP_1 pari ad euro 931,75 oltre IVA, CPA e spese generali che distrae in favore dell'Avv. Giampaolo
D'LO .
2) Condanna l anche alla rifusione delle spese del presente grado che liquida in euro CP_1
250,00 oltre IVA, CPA e spese generali con distrazione in favore dell'Avv. Giampaolo
Pag. 6 di 7 D'LO.
Roma, primo luglio 2025
Il Consigliere est.
(dott. Eliana Romeo)
Il Presidente
(dott. Maria Pia Di Stefano)
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai Signori Magistrati:
1) dott. Maria Pia Di Stefano_______ Presidente
2) dott. Eliana Romeo ____________ Consigliere rel.
3) dott. Maria Vittoria Valente __________ Consigliere
All'udienza del primo luglio 2025 celebrata, nelle forme della trattazione cartolare ex art.127 ter, ha deliberato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n.2090/2024 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 7941/2024 emessa in data 4 luglio 2024 dal Tribunale- GL di Roma e vertente tra
(c.f. ) rappresentata e difesa , per mandato Parte_1 C.F._1 in atti, dall'Avv. Giampaolo D'LO PEC
; Email_1 [...]
E
[...]
(C.F. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso , P.IVA_1 in virtù della procura generale alle liti, a rogito Notaio in Fiumicino (RM), Persona_1 del 22/03/2024, Rep. n. 37875, Racc. n.7313, dall'Avv. Loredana Leto PEC:
t; -APPELLATO - Email_2
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il giorno 24 luglio 2024, ha Parte_1 impugnato la sentenza n. 7941/2024 emessa, nelle forme della trattazione cartolare di cui all'art.127 ter cpc, dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, il 4 luglio 2024. Il Tribunale dichiarava la cessazione della materia del contendere e, previa compensazione nella misura della metà delle spese del grado, condannava l' alla restante parte che CP_1 liquidava in euro 700,00.
Con l'appello si censura la statuizione concernente la misura delle spese affermata inferiore ai minimi tariffari.
L' si è costituito ed ha sostenuto che non andasse liquidata la fase decisionale posto CP_1 che non sarebbe stata ravvisabile nessuna della attività di fase previste dal DM 55/2014 quali “le precisazioni delle conclusioni e l'esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche di replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, la redazione e il deposito delle note spese, l'esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese la richiesta di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo,
l'iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso. “Ha, in subordine, chiesto la compensazione delle spese del presente grado.
La causa, fissata per la decisione all'udienza del primo luglio 2025 con trattazione nelle forme cartolari, preso atto del deposito delle note scritte nel termine assegnato, all'esito della Camera di Consiglio, è stata definita dal Collegio con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'originaria domanda, depositata dinnanzi al Tribunale GL di Roma il 5 febbraio 2024,
l'attuale appellante chiedeva la condanna dell'ente previdenziale alla corresponsione dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla domanda amministrativa.
Evidenziava che era stato emesso in suo favore decreto di omologa del 4 luglio 2023 (R.G.
19245/2022) – notificato via pecin data 4 luglio 2023 e che il 22 settembre 2023 aveva provveduto all'inoltro del modello AP70 funzionale alla liquidazione della prestazione, ma che l'ente previdenziale nonostante avesse proceduto all'erogazione dei ratei dal mese di novembre 2023 non aveva liquidato gli arretrati.
Nella contumacia dell'ente previdenziale, regolarmente evocato in giudizio, la Pt_1 documentava nel corso del grado che il pagamento degli arretrati era avvenuto il 2 aprile
2024 dopo che era intervenuta la notifica del ricorso.
Il Tribunale, dunque, dichiarava la cessazione della materia del contendere e, compensando nella misura della metà le spese del grado sulla base del<l'assenza di questioni giuridiche sottese alla presente controversia, che trae fondamento in un ritardo
Pag. 2 di 7 nel pagamento della prestazione da parte dell'ente, nonché la condotta dell' che ha CP_1 provveduto al pagamento nelle more del giudizio>>, le liquidava nella restante frazione in euro 700,00 in favore della con distrazione in favore del suo difensore. Pt_1
L'appellante censura la liquidazione delle spese che sostiene operata in violazione dei minimi tariffari.
Premesso che il valore della causa avrebbe imposto l'applicazione dello scaglione compreso tra € 5.201,01 e € 26.000,00 per cui, considerate le fasi di studio, introduttiva e decisionale, in applicazione della tabella 4 del DM n.55/2014 avrebbe dovuto liquidarsi l'ammontare di
€ 1.775,00 (Studio € 442,50; Fase introduttiva € 370; Fase decisionale € 962,50) sostiene l'inderogabilità dei minimi tariffari, osservando che l'art.4 del Decreto del Ministero della
Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal DM 8.3.2018, entrato in vigore il
27.4.2018, prevede che, ai fini della quantificazione delle spese di lite, “Il Giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, sino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento” .
Tale formulazione del decreto avrebbe escluso una riduzione dei compensi professionali per le voci richieste oltre il 50%.
Il Tribunale avrebbe, infine, motivato erroneamente la riduzione dell'entità dei compensi oltre il limite della metà dei minimi previsti “per mancanza di specifiche questione di diritto (…)” mentre tale ragione non avrebbe potuto giustificare la determinazione.
L'appello è solo parzialmente fondato.
Va premesso che, come già evidenziato, il Tribunale ha proceduto alla liquidazione delle spese previa compensazione parziale (della metà) per cui l'importo di euro 700,00 costituisce la frazione residua dopo la compensazione dell'intero che si ricava con calcolo matematico pari ad euro 1400,00, e di tale regolamento l'appellante mostra di non tenere conto nella redazione dell'atto di impugnazione.
Infatti, dalla lettura dell'atto di appello si evince che l'impugnativa non attiene alla compensazione parziale operata dal primo giudice, avverso la quale non è illustrata alcuna critica.
Viceversa, la parte mostra di avere travisato il contenuto della decisione sia per non avere tenuto conto della statuizione sulla parziale compensazione sia per avere riferito una delle ragioni, poste a sostegno dal Tribunale del riparto così determinato, come riferita alla riduzione dell'entità complessiva dei compensi professionali del grado.
Va da sé che sulla compensazione parziale debba ritenersi caduto il giudicato interno.
Pag. 3 di 7 Va poi precisato che nel processo in primo grado era controverso tra le parti non il diritto alla provvidenza (come si ricava dal fatto che l'ente stava già corrispondendo i ratei) ma unicamente l'entità dello stesso sub specie di arretrati non corrisposti che erano liquidati in corso di causa nell'ammontare di euro 13.250,58.
Ne deriva che è corretto il richiamo dell'appellante all'applicazione dello scaglione compreso fra euro 5.200,01 ed euro 25.000,00.
Pertanto, i minimi tariffari corrispondenti ai valori medi dimidiati per fase di studio, introduttiva e decisionale vanno determinati in euro 1863,00, in applicazione dei parametri per fase di studio (929/2=464,5) introduttiva (777,00/2=388,5) e decisionale (2021/2=
1.010,5) previsti dalla tabella 4 del DM 147/2022 medio tempore intervenuto ad aggiornare l'ammontare dei compensi professionali.
Dunque, a seguito della compensazione della metà avrebbe dovuto essere liquidato a favore della parte originaria ricorrente, con distrazione, l'ammontare di euro 931,75.
Erroneo è poi l'assunto dell'ente previdenziale che nel caso non vadano liquidati compensi per la fase decisionale giacché la stessa è intervenuta anche se svolta nelle forme della trattazione scritta. Infatti, in base al dettato dell'art.127 ter cpc l'udienza di discussione è sostituita dalle note scritte di trattazione che rappresentano, dunque, una modalità alternativa e del tutto equivalente alla discussione orale della causa in pubblica udienza determinando il diritto ai compensi di fase.
Se ne ricava che la liquidazione delle spese contenuta nella sentenza, nella misura ricavata dalla compensazione parziale, pari ad euro 700,00 è inferiore ai minimi di legge.
Corretto è poi il rilevo dell'appellante circa l'inderogabilità dei minimi tariffari.
Infatti, l'originaria formulazione dell'art.4, comma 1, del Dm 55/2014 stabiliva che, ai fini della liquidazione del compenso, il giudice dovesse tener conto dei «valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria
l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento» per l'uso dell'espressione <> aveva consentito l'affermazione della possibilità motivata di scendere al di sotto dei minimi tariffari, non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, fermo soltanto per la riduzione dei valori minimi stabiliti in forza delle percentuali di diminuzione il limite dell'art. 2233, comma 2, c.c., il quale preclude di liquidare somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione (ex plurimis e da ultimo Cass. n. 28325 del 2022).
Pag. 4 di 7 Successivamente, a seguito della modifica operata dall'art. 1, comma 1, lettera a) del d.m. n.
37 del 2018 - applicabile alla presente fattispecie – è stato previsto che i valori medi
<…possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento…>> e per la fase istruttoria che è possibile la < diminuzione in ogni caso non oltre il 70 per cento>>).
Tale modifica del dato testuale ha determinato l'impossibilità, di operare una deroga ai minimi tariffari (come poteva, viceversa, essere disposto nella vigenza del precedente testo), neppure motivatamente (ex multis: Cass. 5 maggio 2023 n.11788, ma anche in precedenza
Cass. nn. 9690 e 1421 del 2021).Su tale aspetto si è pronunciata oramai ripetutamente la
Cassazione evidenziando l'impatto della modifica del dettato del DM n.55/2014 dovuto al
DM 37/2018 .
Si è pertanto affermato che per i compensi sottoposti al regime introdotto dal D.M.
37/2018 non è più consentita la liquidazione di importi risultanti da una riduzione superiore alla percentuale massima prevista dal dm dei parametri medi di una scelta normativa intenzionale, volta a circoscrivere il potere del giudice di quantificare il compenso – o le spese processuali- e a garantire, attraverso una limitata flessibilità del parametri tabellari, l'uniformità e la prevedibilità delle liquidazioni a tutela del decoro della professione e del livello della prestazione professionale. >> evidenziandosi che < I nuovi criteri rispondono inoltre all'interesse generale di introdurre una remunerazione minima in modo da non svilire la professione ed esigere anzi un livello della prestazione adeguato nell'interesse del cliente, secondo un principio ed esigenze comuni ad altri settori professionali (cfr. Corte di giustizia UE 4.7.2019 C-377/17, in tema di tariffe per gli architetti e gli ingegneri), assicurando standard di diligenza appropriati alla natura e al decoro delle attività svolta. (Cass. n. 9815/2023; in questo senso altresì
Cass. n. 11788 del 2023,24363/2024 e 21386/2024.
Come si è detto, ai fini della quantificazione dei compensi deve aversi riguardo al fatto che nelle more è intervenuto il DM 13 agosto 2022 n.147 che ha modificato le misure dei compensi in tabella, per cui la misura degli stessi va definita tenendo conto dei nuovi parametri del resto già operanti al momento della definizione della causa in primo grado.
Alla stregua di quanto precede, il compenso professionale va liquidato, nel complesso, in applicazione dei parametri in precedenza indicati e delle tabelle del DM 147/2022 in euro
1863,50.
Va precisato che a tale liquidazione non osta il limite del domandato di euro 1.175,00 quale misura intera delle spese considerata l'ulteriore richiesta <nella diversa somma che parrà di giustizia>> .
Pag. 5 di 7 Tale espressione, con evidenza, non si riduce ad una mera formula di stile, poiché, con essa,
l'appellante ha inteso evidenziare il valore puramente orientativo dell'importo indicato.
In conclusione, l'importo da liquidare in riferimento al primo grado in favore dell'appellante, ferma restando la compensazione della metà della misura intera delle spese di euro 1863,50, in euro 931,75 oltre accessori.
Le spese del presente grado vanno poste a carico dell' CP_1
Infatti, la soccombenza è comunque prevalente in capo a tale parte sicché non si ravvisano le condizioni per una compensazione.
Esse sono definite avuto riguardo, per la determinazione del valore in appello, al disputatum con il correttivo del decisum e dunque all'importo differenziale fra la misura delle spese accordate-espunta la parte oggetto di compensazione- in questa sede (euro
931,75) e quella già riconosciuta in primo grado (euro 700,00) ossia euro 231,75 con la conseguente applicazione del primo scaglione del dm 147/2023 tabella 12 ad euro 250.
In ordine al criterio per la definizione del valore in appello della causa avente ad oggetto la corretta determinazione dei compensi professionali si richiama Sez. U, n. 19014/2007, conf., ad esempio, da Cass., Sez. 6-1, n. 6345/2020 e Cass. n. 27274/2017 e di recente Cass. n.
35007 del 2023.
In entrambi i gradi va disposta distrazione in favore del difensore dell'appellante che ha formulato rituale richiesta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da con ricorso depositato in data 24 luglio Parte_2
2024 nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, con CP_1 riferimento alla sentenza n. 7941/2024 emessa il giorno 4 luglio 2024 dal Tribunale-GL di
Roma, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) In parziale accoglimento dell'appello, riforma parzialmente la sentenza impugnata, ferma nel resto- ivi inclusa la compensazione della metà disposta in primo grado delle spese, pari nell'intero ad euro 1863,5, e condanna l' alla rifusione della residua frazione della metà CP_1 pari ad euro 931,75 oltre IVA, CPA e spese generali che distrae in favore dell'Avv. Giampaolo
D'LO .
2) Condanna l anche alla rifusione delle spese del presente grado che liquida in euro CP_1
250,00 oltre IVA, CPA e spese generali con distrazione in favore dell'Avv. Giampaolo
Pag. 6 di 7 D'LO.
Roma, primo luglio 2025
Il Consigliere est.
(dott. Eliana Romeo)
Il Presidente
(dott. Maria Pia Di Stefano)
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