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Sentenza 3 agosto 2025
Sentenza 3 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/08/2025, n. 4043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4043 |
| Data del deposito : | 3 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte, in persona dei in persona dei sottoscritti Magistrati dott. Giuseppe De Tullio Presidente dott. Rosanna De Rosa Consigliere rel. dott.Giuseppe Infantini Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al numero 2482 del ruolo generale dell'anno 2020, avente ad oggetto appello avverso l'ordinanza ex art.702 ter c.p.c. emessa dal tribunale di Napoli in data 1.6.2020 (RG
5592/2019), vertente tra
(c.f. , residente in [...]al Corso Europa n° 44, difesa Parte_1 C.F._1
e rappresentata, in forza di procura già apposta in calce all'atto di ricorso ex art. 702 bis di cui al n° di R.G. 5592/2019 del Tribunale di Napoli, dall'avv. Ciro Renino (c.f. ), C.F._2
APPELLANTE
E
(c.f. ) residente in [...] Controparte_1 C.F._3 difeso e rappresentato dall'avv. Eugenio Campese (c.f. ) giusta procura in C.F._4 calce alla comparsa di costituzione
APPELLATO
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. depositate dall'appellante in data 3.2.2025 e dall'appellato in data 29.1.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art.702 bis c.p.c. dell'1.2.2019 agiva nei confronti di Parte_1 CP_1
, suo ex-coniuge chiedendo al tribunale di Napoli di: “accertare e dichiarare l'esistenza in
[...] capo al signor dell'obbligo di lasciare libero l'immobile da lui occupato sine Controparte_1 titulo;
condannare, quindi, il signor all'immediato rilascio;
con vittoria di spese, Controparte_1 diritti ed onorari di causa con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
La ricorrente, a sostegno della domanda, deduceva:
che i signori e si erano uniti in matrimonio in Napoli il 28.11.1983; Parte_1 Controparte_1
che dalla loro unione erano nati due figli, e , oramai maggiorenni;
Per_1 Per_2
che con provvedimento del Tribunale di Napoli n° 658/2009, emesso in data 20.1.2009, i coniugi si separavano consensualmente;
che i patti di cui al decreto di omologa prevedevano, tra le altre cose, che i figli e Per_1 Per_2 avrebbero continuato a vivere con il padre nella casa coniugale sita in Napoli alla Controparte_1
Via Nerva n°54 che veniva, quindi, assegnata allo stesso;
che l'immobile di cui sopra faceva parte di un complesso di alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Napoli (IACP), dal predetto
Ente venduto ai coniugi in data 27.2.2006; Persona_3 che all'art. 6 del richiamato atto di compravendita era previsto l'obbligo per gli acquirenti di non vendere l'immobile per un periodo di tempo di dieci anni e comunque sino a quando non fosse stato pagato l'intero prezzo di acquisto;
che con ricorso ex art. 710 c.p.c presentato da , veniva dichiarata dal Tribunale di Parte_1
Napoli, tra le altre, l'inefficacia del provvedimento di assegnazione della casa coniugale di cui al provvedimento di separazione, in quanto i figli non abitavano più nell'immobile con il padre;
che aveva continuato ad occupare l'immobile pur non avendone più alcun titolo Controparte_1 nulla pagando a titolo di mantenimento del detto immobile, sebbene comproprietario nella misura del
50%; che essa ricorrente , aveva continuato a sopportare il pagamento di tutti gli oneri relativi Parte_1 alla gestione dell'immobile; che con raccomandata del 13.3.2017 la ricorrente, a mezzo del suo legale, aveva chiesto all'ex marito l'immediato rilascio dell'immobile sito in Napoli alla via Nerva 54, e ciò in ottemperanza del provvedimento della Corte di appello di Napoli del 25.5.2012; che aveva continuato ad occupare sine titulo l'immobile. Controparte_1
Si costituiva in giudizio , eccependo, in via preliminare che la domanda era Controparte_1 improcedibile per carenza della mediazione, mancata regolarizzazione della procura attorea, la infondatezza dell'avverso ricorso avendo la ricorrente residenza in Genova, la carenza di ricezione della raccomandata del marzo 2017. Deduceva l'infondatezza dell'azione così come proposta perché la sua qualità di comproprietario faceva sì che non potesse essere considerato un occupante sine titulo.
Si riservava di agire per reclamare nei confronti della ricorrente il 50 % del prezzo di vendita pagato e degli oneri condominiali versati per intero dal 2009 in poi;
deduceva inoltre di essere disoccupato dal 12.05.2017- come da attestazione del Centro per l'Impiego di Napoli del 04.09.2019- mentre viveva a Genova dal 2015 ed aveva una stabile occupazione lavorativa.Il resistente Parte_1 concludeva per l'inammissibilità del ricorso;
nel merito, per il rigetto dello stesso, con vittoria di spese ed attribuzione in favore del difensore antistatario.
Con ordinanza ex art.702- ter c.p.c., emessa in data 1.6.2020, il tribunale di Napoli così statuiva:
“Dichiara inammissibile la domanda così come proposta per le causali di cui in motivazione”, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite ed attribuzione.
In motivazione il tribunale, pur ravvisando la violazione dell'art.1102 c.c.da parte del resistente che aveva precluso in fatto il godimento dell'immobile al coniuge comproprietario, deduceva in particolare che, “In virtù del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato:
a) non può provvedersi alla divisione della casa coniugale perché la relativa domanda non è stata proposta nel ricorso introduttivo;
b) non può provvedersi sulla domanda di rendiconto che neppure è stata proposta nel ricorso introduttivo (per una indennità corrispondente al 50 % dei frutti civili del bene);
c) neppure risulta proposta domanda per ottenere un godimento turnario a norma dell'art. 1102 cod. civ. il quale stabilisce che ciascun partecipante può servirsi della casa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto;
d)non è stata proposta azione di rilascio in favore della comproprietaria fondata sulla Pt_1 violazione dell'art.1102 c.c..
La domanda proposta così come formulata (accertamento occupazione senza titolo e conseguente condanna al rilasciò) appare inammissibile”.
Avverso l'indicato provvedimento ha interposto appello, affidato ai seguenti motivi. Parte_1
Con il primo motivo, la ricorrente ha impugnato l'ordinanza ed ha chiesto, ai sensi dell'art.1102 c.c., trattandosi di immobile in comproprietà , che “sia dichiarata l'ammissibilità della domanda proposta dalla signora e la condanna della controparte all'immediato rilascio della quota del Parte_1
50 % del bene oggetto di causa”. Detta diversa prospettazione, comunque evincibile dalle circostanze di fatto riportate nel ricorso introduttivo, doveva essere intesa come una “riduzione della domanda”; ciò in quanto essa ricorrente nel chiedere il rilascio dell'immobile occupato senza titolo idoneo, aveva inteso chiedere il ripristino di un uso dell'immobile coerente con la previsione dell'art.1102 c.c.
Anche in considerazione del fatto che non aveva titolo per utilizzare in via Controparte_1 esclusiva l'immobile. Ha dedotto quindi, melius re perpensa, la sussistenza del suo diritto ad ottenere la quota di bene, per il quale era scaduto il termine di godimento e cioè la quota determinata nella misura del 50%,
Con ulteriore motivo ha censurato la statuizione relative alle spese di lite, chiedendone Parte_1 la riforma;
secondo la sua prospettazione il tribunale, accertato l'uso improprio dell'immobile da parte dell'appellato, nonché la sua mancata partecipazione al procedimento di mediazione, avrebbe dovuto procedere alla compensazione delle spese di lite (e non ritenere la totalmente Pt_1 soccombente).
Si è costituito in giudizio chiedendo dichiararsi inammissibile l'appello. Ha Controparte_1 rappresentato che la diversa prospettazione posta a base del gravame, integrando una domanda nuova, era preclusa dal disposto dell'art.345 c.p.c. In primo grado la domanda era stata proposta, tout court, senza alcuna accenno alla comproprietà, chiedendo l'immediato rilascio di tutto l'immobile in favore dell'appellante, laddove con il gravame la aveva chiesto l'immediato rilascio del 50% Pt_1 dell'immobile. Ma non si tratterebbe della medesima domanda, come prospettato dall'appellante, bensì di una domanda nuova e in quanto tale, inammissibile (e peraltro, non eseguibile, in quanto in relazione ad un bene comune e pro-indiviso, non frazionabile, non sarebbe attuabile una condanna al rilascio del 50%). Ha precisato che l'appellante avrebbe dovuto chiedere la divisione (ove possibile) ma non aveva formulato richiesta in tal senso: del che l'inammissibilità del gravame, da dichiararsi anche di ufficio, ex art. 345 c.p.c. Nel merito ha comunque contestato la fondatezza dell'appello: in particolare ha affermato di aver provveduto da solo per la rate di mutuo corrisposte dopo la separazione dalla Russo dal febbraio del 2009 e di avere corrisposto oltre 10.000,00 euro.
Con decreto presidenziale dell'8.1.2025 comunicato alle parti costituite, è stato disposto, in applicazione dell'art. 127 ter c.p.c. lo svolgimento dell'udienza del 4.2.2025 mediante il deposito di c.d. note di trattazione scritta.
Depositate le c.d. note di trattazione scritta, all'udienza del 4.2.2025 la causa è stata riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Così riassunti i termini della controversia, rileva la Corte che l'appello è inammissibile ai sensi dell'art. 345 cpc. Con l'atto introduttivo del giudizio in primo grado, instaurato ai sensi dell'art.702 bis c.p.c., Parte_1
, sulla scorta delle premesse di fatto sopra riportate, ha chiesto “accertare e dichiarare l'esistenza
[...] in capo al signor dell'obbligo di lasciare libero l'immobile da lui occupato sine Controparte_1 titulo; condannare, quindi, il signor all'immediato rilascio” . Controparte_1
Tale prospettazione è stata ribadita anche nei successivi atti del giudizio di primo grado.
Il tribunale ha dichiarato inammissibile la domanda. Secondo il primo giudice dagli atti di causa era evincibile la violazione dell'art.1102 c.c.da parte del resistente - comproprietario dell'immobile-
; in ottemperanza al disposto dell'art.112 c.p.c. (principio della corrispondenza tra Controparte_1 chiesto e pronunciato), tenuto conto della formulazione della domanda della ricorrente in termini di occupazione sine titulo e rilascio dell'immobile in danno del resistente, ne ha dichiarato l'inammissibilità.
La sentenza di primo grado è stata impugnata da che ha assunto che il tribunale Parte_1 avrebbe basato il proprio convincimento su un presupposto inesatto, in quanto nella sua domanda di condanna al rilascio del bene doveva essere ricompresa una “riduzione della domanda”; ciò in quanto essa ricorrente nel chiedere il rilascio dell'immobile, occupato senza titolo idoneo dal coniuge comproprietario, aveva inteso chiedere il ripristino di un uso dell'immobile coerente con la previsione dell'art.1102 c.c. Anche in considerazione del fatto che non aveva titolo per Controparte_1 utilizzare in via esclusiva l'immobile. Ha affermato quindi la sussistenza del suo diritto ad ottenere la quota di bene, determinata nella misura del 50%,
Occorre richiamare il dettato dell'art. 345, co. 1, cpc, secondo il quale: “Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio.
Possono tuttavia domandarsi gli interessi, i frutti e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonché il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa.”
Con riferimento alla corretta esegesi di questa disposizione e della nozione di “domanda nuova”, la giurisprudenza di legittimità ha più volte precisato che, tra le altre ipotesi, questa è integrata (ed è, quindi, inammissibile) allorquando si fondi su fatti storici diversi da quelli originariamente allegati.
Secondo l'orientamento della S.C. infatti, l'art.345 c.p.c., al fine di garantire il doppio grado del giudizio, vieta ai contendenti di proporre per la prima volta in appello domande od eccezioni nuove.
La norma è posta a tutela di un interesse di natura pubblicistica, sicché la relativa violazione è rilevabile in sede di legittimità anche d'ufficio, a nulla rilevando che le controparti abbiano accettato il contraddittorio (Cass. S. U. 157/2020).
Pertanto è essenziale stabilire i criteri che consentano di rilevare quando una censura contenga elementi di novità tale da porsi in contrasto con l'art. 345 c.p.c.. Secondo i principi generali e la consolidata giurisprudenza di legittimità è nuova quella domanda che, pur tendendo al medesimo risultato finale ed al conseguimento dell'identico bene della vita oggetto dell'originaria pretesa, tragga però titolo in una diversa causa petendi che attraverso la prospettazione di nuove circostanze o situazioni giuridiche, determini il mutamento dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio, tale da introdurre nel processo un nuovo tema di indagine e di decisione ed alterare così l'oggetto sostanziale dell'azione ed i termini della controversia in uno dei suoi elementi costitutivi: soggetti,
"causa petendi", "petitum" (ex plurimis: Cass. n.12258/2002; Cass.n.10128/2003). In particolare si ha domanda nuova - inammissibile in appello - per modificazione della causa petendi quando i nuovi elementi, dedotti innanzi al giudice di secondo grado, modifichino l'oggetto sostanziale dell'azione ed i termini della controversia, tali da porre in essere, in definitiva, una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado e sulla quale non si è svolto in quella sede il contraddittorio.
Infine, per quanto afferisce al gravame si è chiarito che la mutatio libelli e, dunque, l'inosservanza del divieto dello ius novorum si configura quando sia avanzata una pretesa obiettivamente eterogenea rispetto a quella originaria, mediante l'introduzione nel giudizio di un petitum diverso e più ampio, oppure di una causa petendi incentrata su situazioni giuridiche non prospettate in primo grado e, segnatamente, su fatti costitutivi ontologicamente differenti, con la conseguenza di porre un nuovo thema decidendum. (cfr. Cass.n..4410/2025). Inoltre va evidenziato che "nell'attività di qualificazione
o di riqualificazione dei fatti controversi, il giudice incontra il limite, derivante dall'art. 112 c.p.c., di non modificare il petitum e la causa petendi della domanda, vale a dire di non attribuire alla parte attrice un effetto di giudicato sostanziale diverso da quello richiesto. Pertanto, ove sia domandato
l'accertamento di un diritto autodeterminato, come la proprietà o altro diritto reale, identificandosi tale effetto con lo stesso diritto vantato e non con il contratto che sia stato dedotto per provarne
l'esistenza, il giudice non può a cagione dell'interpretazione di tale contratto attribuire alla parte attrice un diritto reale diverso da quello oggetto della pretesa" (cfr. Cass.n.7502/2014)
Richiamato il disposto dell'art.345 c.p.c., anche alla luce dell'interpretazione della giurisprudenza di legittimità, è evidente che l'appellante sia irrimediabilmente incorsa nel divieto di cui al primo comma della citata disposizione.
La ricostruzione dedotta in primo grado non corrisponde, infatti, a quella in questa sede prospettata: se nel ricorso introduttivo la ha agito come esclusiva proprietaria dell'immobile del quale ha Pt_1 chiesto il rilascio, qualificando l'occupazione del resistente occupazione sine titulo e dunque non riconoscendo la sua qualità di comproprietario (Purtroppo ha continuato ad Controparte_1 occupare l'immobile non avendone più alcun titolo… cfr. ricorso ex art.702 bis cpc ), nell'atto di appello la richiesta si basa sul disposto dell'art.1102 c.c.- ovvero sull'uso della cosa comune - ed è finalizzata ad ottenere la quota del bene immobile, determinata nella misura del 50%,
Dunque i "fatti storici" originariamente allegati a sostegno dell'azione svolta in primo grado dalla sono stati sostituiti od integrati da fatti nuovi e diversi dedotti con i motivi di gravame. Con Pt_1
il motivo di gravame è stato, infatti, introdotto un nuovo tema di indagine sul quale, in primo grado, non si era svolto il contraddittorio, dovendo quindi qualificarsi come nuova la domanda, poiché i
"fatti storici" allegati in primo grado dalla ricorrente postulano una ricostruzione degli accadimenti oggettivamente diversa da quella riscontrabile nei fatti allegati con l'atto di impugnazione in grado di appello.
Ed allora, considerato che, come detto, la domanda si identifica in base ai fatti storici sui quali la stessa si fonda, il descritto mutamento delle allegazioni in fatto svolte dall'appellante Parte_1 si traduce nella proposizione, nell'atto di gravame, di una domanda nuova, differente rispetto a quella proposta in primo grado. E, in quanto tale, inammissibile.
Va disattesa la censura avente ad oggetto la regolamentazione delle spese processuali, in quanto il tribunale ha fatto applicazione del principio della soccombenza ex art.91 c.p.c. In proposito va ribadito che la regola che deve guidare il giudice del merito nella regolazione delle spese processuali è quella fondata sulla soccombenza, mentre la compensazione, parziale o totale, al verificarsi delle ragioni previste dall'art.92, secondo comma, cod. proc. civ. (nella formulazione applicabile ratione temporis) è riservata al prudente apprezzamento del giudice e trova quindi fondamento in un potere di natura discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (Cass. S.U. n.14989/2005). Perfettamente conforme a diritto è, dunque, la statuizione sulle spese contenuta nella sentenza gravata, in quanto la condanna nelle spese è stata formulata in legittima applicazione del principio della soccombenza, e in quanto non sussiste un diritto della parte soccombente ad ottenere la compensazione delle spese medesime (Cass n.16130/2025). Nel caso in esame non si verte in nessuna delle ipotesi di cui all'art.92, comma 2.c.p.c.,né sono ravvisabili le
“gravi ed eccezionali ragioni” previste dalla sentenza n.77/2018 della Corte costituzionale;
del che la statuizione di condanna al pagamento delle spese processuali in favore del resistente vittorioso è corretta, in quanto conseguenziale agli esiti del giudizio.
L'appello va pertanto dichiarato inammissibile.
Le spese del presente grado, poste a carico dell'appellante secondo soccombenza ex art.91 c.p.c., si liquidano come da dispositivo, sulla base del d.m. 55/2014 e successive modifiche (d.m. 147/2022), tenuto conto dei criteri di cui all'art. 4 comma 1, della natura, difficoltà e valore della controversia, come determinato dall'appellante (tabella 12 – giudizi innanzi alla Corte di Appello –). Va disposta l'attribuzione all'avv. Eugenio Campese, difensore antistatario di . Controparte_1
Alla pronuncia di rigetto dell'appello, consegue l'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello (art. 13 co. 1 quater d.p.r.
115/2002, introdotto con legge n. 228 del 24.12.2012).
P.Q.M
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti di , avverso l'ordinanza ex art.702-ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Controparte_1
Napoli in data 1.6.2020, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'appello;
2) condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in Parte_1 favore di in € 3.000,00 per compensi, oltre rimborso delle spese generali nella Controparte_1 misura del 15%, IVA e CPA con attribuzione all'avv.Eugenio Campese dichiaratosi antistatario;
Dà atto ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1 comma
17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 15.7.2025
Il Presidente
dott. Giuseppe De Tullio
Il consigliere rel.
dott. Rosanna De Rosa