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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 05/06/2025, n. 866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 866 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Giudice del Lavoro
Il Giudice, dott.ssa Cristina Carrara, lette le note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza n. 3342/2024 R.G promossa da
, con il patrocinio dell'avv. Sebastiano Sallemi Parte_1
contro
, con il patrocinio degli avv.ti Manlio Galeano e Lucio Cornelio CP_1
Vigilanti
avente ad oggetto: opposizione avverso ordinanza-ingiunzione
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 13.12.2024, , in proprio Parte_1
e nella qualità di legale rappresentante della Controparte_2 ha proposto tempestiva opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione CP_ ricevuta il 13.11.2024 con cui l ha intimato il pagamento della somma di 15.543,50 a titolo di sanzioni e accessori per la violazione di cui all'art. 1 2, comma 1 bis, d.l.12.09.83 n. 463, contestata per omesso versamento nel termine di legge delle ritenute previdenziali relative all'annualità 2021. CP_ L' , preliminarmente eccepita la tardività dell'opposizione, ha documentato di avere annullato in autotutela l'ordinanza opposta, in quanto “dalle verifiche condotte è emerso che la diffida di accertamento prodromica all'emissione dell'Ordinanza ingiunzione contestata è stata notificata al trasgressore oltre il termine ex art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689”; quindi ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere a spese compensate.
L'opponente si è di fatto associato alla declaratoria invocata dall' , CP_3
tuttavia insistendo per la refusione delle spese di lite secondo il principio della “soccombenza virtuale”.
***
CP_ Va anzitutto rigettata l'eccezione di tardività sollevata dall' , atteso che la causa, ancorché iscritta a ruolo il 16.12.2024, è stata introdotta con ricorso depositato il giorno 13 del mese;
dunque, entro il termine di 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza impugnata, come detto avvenuta il
13.11.2024.
Ciò detto, il giudizio può essere definito nel senso suggerito dalle parti, essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le stesse e, dunque,
l'interesse ad una pronuncia nel merito della lite. Come precisato in giurisprudenza, infatti, “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito” (cfr., ex multis, Cass. civ., n.
10553/09; Cass. civ., n. 22650/08).
Per la regolamentazione delle spese processuali, che presuppone una sommaria delibazione in ordine al merito, va osservato che lo stesso ente
2 previdenziale ha riconosciuto la fondatezza della doglianza attorea relativa alla decadenza ex art. 14 cit. In difetto di elementi che consentano di
CP_ disporre la compensazione anche solo parziale - non avendo l allegato, tantomeno dimostrato, che l'omessa tempestiva notifica dell'atto di accertamento sia dipesa da errore non imputabile all' - le spese CP_3 non possono che essere poste a carico di quest'ultimo, secondo il principio della c.d. soccombenza virtuale.
Dette spese si liquidano nella misura di cui al dispositivo avuto riguardo alla estrema elementarità ed alla serialità della causa, al valore della stessa (scaglione previdenza sino a € 26.000,00) ed alla scarna attività processuale concretamente svolta (di fatto consistita nello studio e nella introduzione della controversia, cui è seguita la mera presa d'atto dell'annullamento in autotutela cui ha immediatamente provveduto l convenuto). CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente decidendo disattese ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
CP_ 2) condanna l a rifondere le spese di lite, che si liquidano in € 854,00 per compensi e € 43,00 per contributo unificato, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15%, con distrazione in favore del procuratore del ricorrente dichiaratosi antistatario.
Ragusa, 3.6.2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Cristina Carrara
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