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Sentenza 12 gennaio 2024
Sentenza 12 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 12/01/2024, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, I Sez. Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati: Dott.ssa Silvia Blasi PRESIDENTE Dott.ssa Giovanna Di Meo GIUDICE rel. Dott.ssa Anna Coletti GIUDICE ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile n. R.G. 3404/2023, avente ad oggetto separazione consensuale
PROMOSSA DA
(nato a [...] il [...] – cod. fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Piano di Sorrento alla piazza C.F._1
Cota n. 8, presso lo studio dell'Avv.to Paola di Gennaro che lo rappresenta e difende, in forza di procura in calce al presente ricorso;
E (nata a [...] il [...]– C.F. Parte_2
), elettivamente domiciliata in Sorrento alla via Santa Lucia C.F._2
n. 12, presso lo studio degli Avv.ti Valeria Giordano e Giuseppe Esposito, che la rappresentano e difendono, in forza di procura in calce al presente ricorso;
NONCHE' Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata.
INTERVENTORE EX LEGE CONCLUSIONI DELLE PARTI All'udienza del 13-12-2023, i coniugi si riportavano alle richieste formulate nei propri scritti, insistendo per la pronuncia di separazione alle condizioni concordate in ricorso e rinunciavano alla richiesta contestuale di pronuncia di divorzio, avanzata nell'istanza depositata il 27-11-2023. Il P.M. in data 19-9-2023 chiedeva dichiararsi la separazione personale dei coniugi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 11.07.2023, Parte_1
e , premettendo di essersi sposati in data 28.08.2005 in Parte_2
Sorrento, e che dalla loro unione sono nati due figli il 04.02.2006 e Per_1 , il 28.11.2012, entrambi minori, chiedevano la pronuncia di Per_2 separazione personale alle seguenti condizioni:
- L'assegnazione della casa coniugale sita in Sorrento alla via Capo n. 10/3 e in comproprietà tra i ricorrenti alla con previsione che Pt_2 le spese di manutenzione straordinaria della casa, preventivamente concordate, verranno ripartite tra i ricorrenti nella misura del 50% ciascuno. Inoltre, poiché sulla casa insiste un mutuo intestato ai ricorrenti, la cui rata mensile è di euro 650,00 circa, tale somma, a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'accordo di separazione e per 12 mesi, verrà versata interamente da mentre allo scadere CP_1 dei 12 mesi tale importo mensile sarà versato al 50% da ciascun ricorrente;
- L'affido condiviso dei figli minori con collocazione presso la madre, con previsione del diritto di visita del padre che potrà tenere con sé i minori il martedì, il giovedì ed il sabato dall'uscita da scuola fino alle ore 21:00. Inoltre, il padre potrà tenere i figli con sé dalle ore 15:00 del sabato fino alle ore 21:00 della domenica a settimane alterne, con la possibilità di concordare preventivamente viaggi o fine settimana fuori con i minori. Inoltre, i minori, ad anni alterni, trascorreranno presso ciascun genitore, le annuali festività natalizie e pasquali. Inoltre, il padre potrà tenere i minori per 15 giorni durante le vacanze estive da concordare entro il 31 maggio di ogni anno con la Pt_2
- Che i ricorrenti concorreranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie dei figli;
- Che il padre verserà quale contributo al mantenimento dei figli un assegno pari ad euro 600,00 (euro 300,00 per ciascun figlio) entro il giorno 5 di ogni mese all'IBAN [...] intestato alla Pt_2
- Che l'assegno unico familiare darà incassato interamente dalla
Pt_2
- Che l' verserà a titolo di mantenimento alla la Parte_1 CP_2 somma di euro 6.000, una tantum, con accredito della stessa all'IBAN [...]. Il Pm, in data 19-9-2023 concludeva affinchè fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi. Con istanza depositata il 27-11-2023 le parti chiedevano disporsi la trattazione scritta della causa e avanzavano per la prima volta istanza di contestuale pronuncia di divorzio. All'udienza di comparizione dei coniugi del 13-12-2023, svoltasi in presenza, le parti ribadivano la volontà di non volersi riconciliare e insistevano per la pronuncia di separazione alle condizioni di cui al ricorso, rinunciando, su rilievo del Tribunale, alla contestuale richiesta di divorzio, formulata nell'istanza del 27- 11-2023. All'esito, il giudice delegato rimetteva la causa al collegio per l'omologa. Ritiene, invero, il Collegio, che la separazione possa essere omologata ai patti e alle condizioni concordate tra le parti che non contrastano con norme inderogabili e soddisfano le esigenze dei figli minori.
Stante la natura della controversia e la proposizione congiunta del ricorso, nulla deve disporsi in ordine alle spese di lite.
P.Q.M
sul ricorso proposto congiuntamente da e , così Parte_1 Parte_2 provvede:
A. omologa la separazione dei coniugi nato a [...] Parte_1
Sorrento il 02.05.1976 e , nata a [...] il [...], ai Parte_2 seguenti patti e condizioni: 1) i figli restano affidati ad entrambi i genitori ma gli stessi continueranno a vivere con la madre presso la casa coniugale sita in Sorrenti alla via Capo n. 10/3 ed il padre, salvo diverso accordo tra i coniugi, avrà con sé i figli nei giorni di martedì, giovedì e sabato dall'uscita di scuola fino alle ore 21.00, compatibilmente con le esigenze e gli impegni scolastici ed extrascolastici degli stessi;
2) la casa coniugale sita in Sorrento alla via Capo n. 10/3 e in comproprietà tra i ricorrenti è assegnata alla con previsione che le spese di Pt_2 manutenzione straordinaria della casa, preventivamente concordate, verranno ripartite tra i ricorrenti nella misura del 50% ciascuno. Inoltre, poiché sulla casa insiste un mutuo intestato ai ricorrenti, la cui rata mensile è di euro 650,00 circa, tale somma, a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'accordo di separazione e per 12 mesi, verrà versata interamente da mentre allo scadere dei 12 mesi tale importo CP_1 mensile sarà versato al 50% da ciascun ricorrente;
3) i figli potranno rimanere continuativamente con il padre dalle ore 15.00 del sabato fino alle ore 21:00 della domenica con pernotto e a settimane alterne, con la possibilità di concordare preventivamente viaggi o fine settimana fuori con i minori. Inoltre, durante le annuali festività natalizie e pasquali, al pari delle altre ricorrenze festive civili o religiose, i figli trascorreranno alternativamente con ciascun genitore tali festività con inversione, anno per anno, dell'ordine di distribuzione tra i coniugi, salvo accordi diversi che preventivamente adotteranno gli stessi e comunque compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli. Ancora, il padre potrà tenere i minori per 15 giorni durante le vacanze estive da concordare entro il 31 maggio di ogni anno con la Pt_2
4) il padre verserà alla madre, quale contributo per il mantenimento dei figli un assegno mensile pari ad euro 600,00 (seicento/ 00), cioè pari ad euro 300,00 (trecento/ 00) per ciascun figlio da versare entro il giorno 5 di ogni mese all'IBAN [...] intestato alla Pt_2 somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici a partire dal Org_1 febbraio 2025; l'assegno unico sarà incassato direttamente dalla Pt_2
5) versa a titolo di mantenimento della la somma Parte_1 Pt_2 di euro 6.000 una tantum, con accredito della stessa somma all'IBAN [...];
6) I ricorrenti si impegnano a concorrere nella misura del 50% cadauno al pagamento delle spese straordinarie dei figli, come definite e regolamentate nel protocollo d'intesa 1934/21, stilato dal Tribunale di Torre Annunziata e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati sulle spese dei figli in materia di separazione;
7) La casa coniugale sita in Sorrento alla via Capo 10/3, di comproprietà dei ricorrenti, nel momento in cui sarà lasciata dai figli perché indipendenti o residenti o domiciliati altrove, potrà essere concessa in locazione mediante contratto di locazione a terzi o a uno dei due ex coniugi e chi ne usufruirà verserà al comproprietario la metà del canone corrente stabilito mediante criteri di mercato;
B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Sorrento per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 151, parte II serie A dei registri di matrimonio dell'anno 2005); C. nulla sulle spese.
Torre Annunziata, camera di consiglio del 09-01-2024.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
(dott.ssa Giovanna Di Meo) (dott.ssa Silvia Blasi)