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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 29/04/2025, n. 658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 658 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3318/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3318/2023 avente ad oggetto opposizione al decreto ingiuntivo n.
988/2023 del 31/07/2023, promossa da:
, nato a [...] il [...], C.F. , e Parte_1 C.F._1 Pt_2
nata ad [...] il [...], C.F. con il patrocinio dell'avv.
[...] C.F._2
IWAN PEDIGLIERI, presso il cui studio in Modica (RG), via Risorgimento n. 217 sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti;
OPPONENTI
CONTRO con sede in Roma, via Carucci n. 131, P.I. e per essa quale Controparte_1 P.IVA_1 mandataria con sede in Verona, viale dell'Agricoltura n. 7, P.I. , con CP_2 P.IVA_2 il patrocinio dell'avv. EGIDIO INCORPORA, e il domicilio eletto in Ragusa presso lo studio dell'avv.
Amalia Marabita, giusta procura in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI All'udienza del 29/04/2025, la causa veniva posta in decisione ex art. 281-sexies c.p.c. sulle seguenti conclusioni delle parti:
OPPONENTI
“Piaccia all'on.le Tribunale di Ragusa
- respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
- ritenere fondato l'eccepito difetto in capo alla creditrice opposta della titolarità attiva del rapporto giuridico sottostante al credito azionato;
disponendo la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto;
Con vittoria di spese e compensi difensivi”.
OPPOSTA
“Piaccia all'ill.mo Giudice Unico adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, preliminarmente munire il d.i. n.988/2023, per le ragioni dedotte in parte narrativa, della clausola di provvisoria esecutorietà; nel merito, ritenere e dichiarare, alla luce di quanto sopra argomentato, la totale infondatezza della proposta opposizione a d.i. e, per l'effetto, rigettarla integralmente, confermando in ogni sua parte il d.i. n.988/2023. Spese e compensi.”.
pagina 1 di 3 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 988/2023 del 31/07/2023 è stato ingiunto a e a Parte_1 Pt_2
di pagare alla parte ricorrente ( e, per essa quale mandataria,
[...] Controparte_1 CP_2 la somma di €. 151.673,10, oltre interessi come da domanda e spese ivi liquidate, e ciò, “in forza dell'atto di mutuo fondiario agli stessi concesso ed erogato in data 5.08.2008” da parte di Banco di Sicilia s.p.a. (vd. all. n. 4 del fascicolo monitorio); si deduceva, poi, nel ricorso monitorio, che Banco di
Sicilia s.p.a., insieme ad altri Istituti di credito, era stato fuso per incorporazione in e Controparte_3 che quest'ultima aveva ceduto a una serie di crediti pecuniari e, fra questi, anche Controparte_1 quello azionato con il decreto ingiuntivo in esame (vd. all. n. 3 del fascicolo monitorio).
Avverso il decreto hanno proposto opposizione entrambi i soggetti ingiunti, eccependo che “la predetta produzione documentale pur dimostrando l'avvenuta cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB;
non è sufficiente a dimostrare in giudizio che il debito degli opponenti oggetto della presente controversia rientri tra quelli oggetto della medesima cessione.”, e che “Difetta pertanto in capo alla società opposta la prova scritta della sua titolarità sostanziale del credito azionato col decreto ingiuntivo opposto!”; l'opponente poi, rilevava “L'esistenza di una polizza Parte_2 assicurativa che tutelerebbe la SI.ra dal rischio invalidità, […] in quanto la manleverebbe Pt_2 dall'obbligo di pagamento quantomeno della metà della somma ingiunta col decreto ingiuntivo opposto.”. Entrambe le doglianze devono essere disattese. In primo luogo, deve ritenersi che l'opposta abbia dimostrato di essere divenuta titolare del credito azionato con il decreto ingiuntivo opposto.
A prescindere dal fatto che gli opponenti hanno comunque contestato non l'esistenza del contratto di cessione di crediti pecuniari stipulato in data 11/10/2019 fra la cedente e la cessionaria Controparte_3 ed opposta quanto piuttosto solo l'inclusione, fra i crediti pecuniari così ceduti, Controparte_1 anche di quello portato dal decreto ingiuntivo opposto, deve comunque rilevarsi che l'opposta ha prodotto non soltanto la G.U. n. 121 del 15/10/2019 in cui è stato pubblicato l'avviso della suddetta cessione, con l'indicazione delle specifiche caratteristiche dei crediti ceduti (vd. all. n. 3 del fascicolo monitorio), ma anche e soprattutto la dichiarazione della stessa cedente con cui la Controparte_3 medesima “DICHIARA E ATTESTA CHE tra i crediti oggetto di cessione a favore di CP_1 rientrano anche i crediti vantati nei confronti dei SI.ri e Parte_1 Parte_2 derivanti dal contratto di mutuo ipotecario del 5/08/2008”. Non possono sussistere dubbi, pertanto, in ordine alla titolarità del credito azionato in capo all'opposta. Come in parte già evidenziato, poi, la sola opponente ha rilevato: Parte_2
- che “in concomitanza con la stipulazione del mutuo avvenuta il 5/08/2008, ha sottoscritto due distinte proposte di polizza, con la , che non le sono state consegnate e la tutelerebbero in CP_4 caso di premorienza e di sopraggiunta invalidità.”;
- come “dopo che è stata dichiarata invalida civile al 75%, non sia stata messa in condizione dalla banca cedente e dalla compagnia assicurativa ad essa collegata di poter verificare se a causa della propria invalidità fosse manlevata dal debito per cui è causa.”;
- che, più in particolare “L'esistenza di una polizza assicurativa che tutelerebbe la SI.ra
dal rischio invalidità, come intuibile, avrebbe una notevole importanza anche nell'ambito del Pt_2 presente procedimento, in quanto la manleverebbe dall'obbligo di pagamento quantomeno della metà della somma ingiunta col decreto ingiuntivo opposto.”. Orbene, tali doglianze sono irrilevanti.
In primo luogo, l'opponente non ha formulato alcuna domanda di manleva nei confronti della compagnia assicurativa di che trattasi e non ha chiesto la chiamata in causa di quest'ultima.
In secondo luogo, deve altresì rilevarsi che all'art. 5 bis del contratto di mutuo fondiario per cui è causa, era stato specificamente convenuto:
pagina 2 di 3 - che “la parte finanziata […] costituisce in pegno il credito nascente dal contratto di assicurazione contro i danni stipulato dal Banco con la società Capitalia Assicurazioni S.p.A.”;
- che “Il pegno permarrà nella sua integrità fino a definitiva estinzione delle obbligazioni derivanti dal mutuo, compresi interessi e spese, fermo ed impregiudicato restando il diritto del Banco all'esercizio delle azioni ad esso spettanti sia verso il mutuatario, sia versi gli altri coobligati.”;
- che “Resta pertanto inteso, anche in conformità a quanto disposto dall'art. 2803 c.c., che il
Banco, nella sua qualità di creditore pignoratizio, è legittimato in via esclusiva a riscuotere il credito oggi costituito in pegno, rinunciando il mutuatario […] a far valere ogni pretesa nei confronti della
Compagnia di Assicurazioni e prestando, sin d'ora, il proprio irrevocabile espresso consenso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1891, comma secondo, c.c. a che il diritto all'indennizzo […] derivante dal citato contratto di assicurazione possa essere fatto valere solo ed esclusivamente dalla parte mutuante
[…]”. Ne discende, dunque, l'irrilevanza dei rilievi sopra esposti, anche sotto il descritto profilo, essendo comunque la banca, nella sua qualità di creditore pignoratizio, legittimata in via esclusiva a riscuotere il credito costituito in pegno, e non già la parte mutuataria, ovvero gli odierni opponenti, che vi avevano appunto espressamente rinunciato.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, l'opposizione deve essere rigettata, confermando l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3318/2023 R.G. RIGETTA l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 988/2023 del 31/07/2023, emesso dal Tribunale di Ragusa nel procedimento n. 2115/2023 R.G., dichiarandolo definitivamente esecutivo.
CONDANNA gli opponenti alla rifusione in favore di parte opposta, delle spese di lite, che si liquidano in €. 8.000,00 per compenso, oltre a rimborso, spese generali, Iva e Cpa. Ragusa, 29/04/2025.
Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3318/2023 avente ad oggetto opposizione al decreto ingiuntivo n.
988/2023 del 31/07/2023, promossa da:
, nato a [...] il [...], C.F. , e Parte_1 C.F._1 Pt_2
nata ad [...] il [...], C.F. con il patrocinio dell'avv.
[...] C.F._2
IWAN PEDIGLIERI, presso il cui studio in Modica (RG), via Risorgimento n. 217 sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti;
OPPONENTI
CONTRO con sede in Roma, via Carucci n. 131, P.I. e per essa quale Controparte_1 P.IVA_1 mandataria con sede in Verona, viale dell'Agricoltura n. 7, P.I. , con CP_2 P.IVA_2 il patrocinio dell'avv. EGIDIO INCORPORA, e il domicilio eletto in Ragusa presso lo studio dell'avv.
Amalia Marabita, giusta procura in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI All'udienza del 29/04/2025, la causa veniva posta in decisione ex art. 281-sexies c.p.c. sulle seguenti conclusioni delle parti:
OPPONENTI
“Piaccia all'on.le Tribunale di Ragusa
- respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
- ritenere fondato l'eccepito difetto in capo alla creditrice opposta della titolarità attiva del rapporto giuridico sottostante al credito azionato;
disponendo la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto;
Con vittoria di spese e compensi difensivi”.
OPPOSTA
“Piaccia all'ill.mo Giudice Unico adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, preliminarmente munire il d.i. n.988/2023, per le ragioni dedotte in parte narrativa, della clausola di provvisoria esecutorietà; nel merito, ritenere e dichiarare, alla luce di quanto sopra argomentato, la totale infondatezza della proposta opposizione a d.i. e, per l'effetto, rigettarla integralmente, confermando in ogni sua parte il d.i. n.988/2023. Spese e compensi.”.
pagina 1 di 3 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 988/2023 del 31/07/2023 è stato ingiunto a e a Parte_1 Pt_2
di pagare alla parte ricorrente ( e, per essa quale mandataria,
[...] Controparte_1 CP_2 la somma di €. 151.673,10, oltre interessi come da domanda e spese ivi liquidate, e ciò, “in forza dell'atto di mutuo fondiario agli stessi concesso ed erogato in data 5.08.2008” da parte di Banco di Sicilia s.p.a. (vd. all. n. 4 del fascicolo monitorio); si deduceva, poi, nel ricorso monitorio, che Banco di
Sicilia s.p.a., insieme ad altri Istituti di credito, era stato fuso per incorporazione in e Controparte_3 che quest'ultima aveva ceduto a una serie di crediti pecuniari e, fra questi, anche Controparte_1 quello azionato con il decreto ingiuntivo in esame (vd. all. n. 3 del fascicolo monitorio).
Avverso il decreto hanno proposto opposizione entrambi i soggetti ingiunti, eccependo che “la predetta produzione documentale pur dimostrando l'avvenuta cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB;
non è sufficiente a dimostrare in giudizio che il debito degli opponenti oggetto della presente controversia rientri tra quelli oggetto della medesima cessione.”, e che “Difetta pertanto in capo alla società opposta la prova scritta della sua titolarità sostanziale del credito azionato col decreto ingiuntivo opposto!”; l'opponente poi, rilevava “L'esistenza di una polizza Parte_2 assicurativa che tutelerebbe la SI.ra dal rischio invalidità, […] in quanto la manleverebbe Pt_2 dall'obbligo di pagamento quantomeno della metà della somma ingiunta col decreto ingiuntivo opposto.”. Entrambe le doglianze devono essere disattese. In primo luogo, deve ritenersi che l'opposta abbia dimostrato di essere divenuta titolare del credito azionato con il decreto ingiuntivo opposto.
A prescindere dal fatto che gli opponenti hanno comunque contestato non l'esistenza del contratto di cessione di crediti pecuniari stipulato in data 11/10/2019 fra la cedente e la cessionaria Controparte_3 ed opposta quanto piuttosto solo l'inclusione, fra i crediti pecuniari così ceduti, Controparte_1 anche di quello portato dal decreto ingiuntivo opposto, deve comunque rilevarsi che l'opposta ha prodotto non soltanto la G.U. n. 121 del 15/10/2019 in cui è stato pubblicato l'avviso della suddetta cessione, con l'indicazione delle specifiche caratteristiche dei crediti ceduti (vd. all. n. 3 del fascicolo monitorio), ma anche e soprattutto la dichiarazione della stessa cedente con cui la Controparte_3 medesima “DICHIARA E ATTESTA CHE tra i crediti oggetto di cessione a favore di CP_1 rientrano anche i crediti vantati nei confronti dei SI.ri e Parte_1 Parte_2 derivanti dal contratto di mutuo ipotecario del 5/08/2008”. Non possono sussistere dubbi, pertanto, in ordine alla titolarità del credito azionato in capo all'opposta. Come in parte già evidenziato, poi, la sola opponente ha rilevato: Parte_2
- che “in concomitanza con la stipulazione del mutuo avvenuta il 5/08/2008, ha sottoscritto due distinte proposte di polizza, con la , che non le sono state consegnate e la tutelerebbero in CP_4 caso di premorienza e di sopraggiunta invalidità.”;
- come “dopo che è stata dichiarata invalida civile al 75%, non sia stata messa in condizione dalla banca cedente e dalla compagnia assicurativa ad essa collegata di poter verificare se a causa della propria invalidità fosse manlevata dal debito per cui è causa.”;
- che, più in particolare “L'esistenza di una polizza assicurativa che tutelerebbe la SI.ra
dal rischio invalidità, come intuibile, avrebbe una notevole importanza anche nell'ambito del Pt_2 presente procedimento, in quanto la manleverebbe dall'obbligo di pagamento quantomeno della metà della somma ingiunta col decreto ingiuntivo opposto.”. Orbene, tali doglianze sono irrilevanti.
In primo luogo, l'opponente non ha formulato alcuna domanda di manleva nei confronti della compagnia assicurativa di che trattasi e non ha chiesto la chiamata in causa di quest'ultima.
In secondo luogo, deve altresì rilevarsi che all'art. 5 bis del contratto di mutuo fondiario per cui è causa, era stato specificamente convenuto:
pagina 2 di 3 - che “la parte finanziata […] costituisce in pegno il credito nascente dal contratto di assicurazione contro i danni stipulato dal Banco con la società Capitalia Assicurazioni S.p.A.”;
- che “Il pegno permarrà nella sua integrità fino a definitiva estinzione delle obbligazioni derivanti dal mutuo, compresi interessi e spese, fermo ed impregiudicato restando il diritto del Banco all'esercizio delle azioni ad esso spettanti sia verso il mutuatario, sia versi gli altri coobligati.”;
- che “Resta pertanto inteso, anche in conformità a quanto disposto dall'art. 2803 c.c., che il
Banco, nella sua qualità di creditore pignoratizio, è legittimato in via esclusiva a riscuotere il credito oggi costituito in pegno, rinunciando il mutuatario […] a far valere ogni pretesa nei confronti della
Compagnia di Assicurazioni e prestando, sin d'ora, il proprio irrevocabile espresso consenso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1891, comma secondo, c.c. a che il diritto all'indennizzo […] derivante dal citato contratto di assicurazione possa essere fatto valere solo ed esclusivamente dalla parte mutuante
[…]”. Ne discende, dunque, l'irrilevanza dei rilievi sopra esposti, anche sotto il descritto profilo, essendo comunque la banca, nella sua qualità di creditore pignoratizio, legittimata in via esclusiva a riscuotere il credito costituito in pegno, e non già la parte mutuataria, ovvero gli odierni opponenti, che vi avevano appunto espressamente rinunciato.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, l'opposizione deve essere rigettata, confermando l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3318/2023 R.G. RIGETTA l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 988/2023 del 31/07/2023, emesso dal Tribunale di Ragusa nel procedimento n. 2115/2023 R.G., dichiarandolo definitivamente esecutivo.
CONDANNA gli opponenti alla rifusione in favore di parte opposta, delle spese di lite, che si liquidano in €. 8.000,00 per compenso, oltre a rimborso, spese generali, Iva e Cpa. Ragusa, 29/04/2025.
Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
pagina 3 di 3