TRIB
Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 04/04/2025, n. 522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 522 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2837/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo Pulvirenti Presidente dott.ssa Sandra Levanti Giudice
dott.ssa Emanuela Antonia Favara Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2837/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MARGHERITA Parte_1 C.F._1
DI CARO
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come in atti, qui da intendersi integralmente richiamati.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato, ha domandato la modifica del Parte_1
decreto n. 7182/2023 del 2.5.2023 di Questo Tribunale, reso su accordo delle parti, in particolare chiedendo disporsi l'affidamento esclusivo in proprio favore del figlio Per_1
(3.1.2019), nato dalla relazione more uxorio con rappresentando, a far Controparte_1
pagina 1 di 3 data dall'inizio del 2'23, la madre non ha più visto né sentito il minore, fatta eccezione per qualche sporadica telefonata, fatta peraltro su richiesta del bambino e non ha mai contribuito al mantenimento del minore. Il ricorrente ha altresì domandato che, a modifica delle precedenti condizioni, vengano esclusi i pernottamenti del minore con la madre e che la stessa venga onerata della corresponsione di un contributo di mantenimento in favore del minore.
Sentito personalmente all'udienza del 4.12.2024, il ricorrente ha dichiarato “mio figlio vive stabilmente con me e non vede la madre da novembre 2022. Non so dove si trovi la madre.
è seguito da una psicologa che lo sta aiutando a superare questa situazione. E' un Per_1
bambino tranquillo. Preciso che il bambino vede la nonna materna, la quale neppure sa dove si trovi la figlia, che ha cambiato numero di telefono”.
Pur ritualmente citata, non si è costituita in giudizio. CP_1
****
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che il disinteresse mostrato dalla madre per l'effettivo esercizio della responsabilità genitoriale, sotto forma di omissioni nell'esercizio del diritto di visita (secondo quanto dichiarato dal padre, la madre non vede da novembre Per_1
2022 e si è resa del tutto irreperibile) e nel versamento del contributo di mantenimento sia indicativo di una condizione di scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale nei confronti del figlio.
E infatti, è ben vero che, nel decidere sull'affidamento della prole, il giudice deve far riferimento in via prioritaria al principio della bi-genitorialità, con conseguente affidamento dei figli a entrambi i genitori, mentre deve disporre l'affidamento esclusivo solo se l'affidamento condiviso risulti in contrasto con il supremo interesse dei minori, ma l'adozione da parte di un genitore di condotte gravemente omissive nei confronti dei minori legittima certamente la pronuncia di affido esclusivo all'altro genitore
In definitiva, va disposto l'affidamento esclusivo del figlio al padre, disponendo che la madre eserciti il diritto di visita per due pomeriggi a settimana, dall'uscita da scuola e sino alle
19 e, a settimane alternate, o l'intera giornata del sabato o l'intera giornata della domenica
(inizialmente, alla presenza del padre), confermando, per il resto, le statuizioni di cui pagina 2 di 3 all'accordo ratificato dal Tribunale, anche con riguardo al contributo di mantenimento, non avendo il ricorrente in alcun modo comprovato un mutamento delle condizioni patrimoniali e reddituali di a far data dall'accordo succitato, il quale solo legittimerebbe la CP_1
chiesta modifica.
Le spese di lite seguono la soccombenza di Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, a parziale modifica del proprio decreto n. 7182/2023 del 2.5.2023 (proc. 795/2022
R.G.V.G.), così dispone:
- affida il minore in via esclusiva al padre Persona_2 [...]
; Parte_1
- rigetta ogni altra domanda proposta da;
Parte_1
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1 [...]
, che si liquidano in € 2.000,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali. Parte_1
Ragusa, 4 aprile 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Emanuela Antonia Favara dott. Massimo Pulvirenti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo Pulvirenti Presidente dott.ssa Sandra Levanti Giudice
dott.ssa Emanuela Antonia Favara Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2837/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MARGHERITA Parte_1 C.F._1
DI CARO
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come in atti, qui da intendersi integralmente richiamati.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato, ha domandato la modifica del Parte_1
decreto n. 7182/2023 del 2.5.2023 di Questo Tribunale, reso su accordo delle parti, in particolare chiedendo disporsi l'affidamento esclusivo in proprio favore del figlio Per_1
(3.1.2019), nato dalla relazione more uxorio con rappresentando, a far Controparte_1
pagina 1 di 3 data dall'inizio del 2'23, la madre non ha più visto né sentito il minore, fatta eccezione per qualche sporadica telefonata, fatta peraltro su richiesta del bambino e non ha mai contribuito al mantenimento del minore. Il ricorrente ha altresì domandato che, a modifica delle precedenti condizioni, vengano esclusi i pernottamenti del minore con la madre e che la stessa venga onerata della corresponsione di un contributo di mantenimento in favore del minore.
Sentito personalmente all'udienza del 4.12.2024, il ricorrente ha dichiarato “mio figlio vive stabilmente con me e non vede la madre da novembre 2022. Non so dove si trovi la madre.
è seguito da una psicologa che lo sta aiutando a superare questa situazione. E' un Per_1
bambino tranquillo. Preciso che il bambino vede la nonna materna, la quale neppure sa dove si trovi la figlia, che ha cambiato numero di telefono”.
Pur ritualmente citata, non si è costituita in giudizio. CP_1
****
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che il disinteresse mostrato dalla madre per l'effettivo esercizio della responsabilità genitoriale, sotto forma di omissioni nell'esercizio del diritto di visita (secondo quanto dichiarato dal padre, la madre non vede da novembre Per_1
2022 e si è resa del tutto irreperibile) e nel versamento del contributo di mantenimento sia indicativo di una condizione di scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale nei confronti del figlio.
E infatti, è ben vero che, nel decidere sull'affidamento della prole, il giudice deve far riferimento in via prioritaria al principio della bi-genitorialità, con conseguente affidamento dei figli a entrambi i genitori, mentre deve disporre l'affidamento esclusivo solo se l'affidamento condiviso risulti in contrasto con il supremo interesse dei minori, ma l'adozione da parte di un genitore di condotte gravemente omissive nei confronti dei minori legittima certamente la pronuncia di affido esclusivo all'altro genitore
In definitiva, va disposto l'affidamento esclusivo del figlio al padre, disponendo che la madre eserciti il diritto di visita per due pomeriggi a settimana, dall'uscita da scuola e sino alle
19 e, a settimane alternate, o l'intera giornata del sabato o l'intera giornata della domenica
(inizialmente, alla presenza del padre), confermando, per il resto, le statuizioni di cui pagina 2 di 3 all'accordo ratificato dal Tribunale, anche con riguardo al contributo di mantenimento, non avendo il ricorrente in alcun modo comprovato un mutamento delle condizioni patrimoniali e reddituali di a far data dall'accordo succitato, il quale solo legittimerebbe la CP_1
chiesta modifica.
Le spese di lite seguono la soccombenza di Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, a parziale modifica del proprio decreto n. 7182/2023 del 2.5.2023 (proc. 795/2022
R.G.V.G.), così dispone:
- affida il minore in via esclusiva al padre Persona_2 [...]
; Parte_1
- rigetta ogni altra domanda proposta da;
Parte_1
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1 [...]
, che si liquidano in € 2.000,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali. Parte_1
Ragusa, 4 aprile 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Emanuela Antonia Favara dott. Massimo Pulvirenti
pagina 3 di 3