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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 25/11/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
RG 414/ 2025
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 25/11/2025, davanti al giudice monocratico dott. EL IE sono comparsi, il ricorrente personalmente, assistito dall'avv. Da Ros, e, per la società, l'avv. Moretti, in sostituzione dell'avv. Zaro. I procuratori delle parti insistono come da rispettivi atti.
Il Giudice
pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
EL IE
R.G. 414/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona del dott. EL IE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa r.g. n. 414/2025 promossa da:
rappresentato e difeso, in forza di procura depositata Parte_1 telematicamente, dall'avv. Cristina Da Ros, presso il cui studio è elettivamente domiciliato ricorrente
CONTRO
rappresentata e difesa, in forza di procura depositata Controparte_1 telematicamente, dall'avv. Alberto Zaro, presso il cui studio è elettivamente domiciliata resistente
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 441-bis c.p.c. depositato il 27 settembre 2025, Pt_1 ha convenuto in giudizio - presso la quale ha
[...] Controparte_1 lavorato dal 01.06.2012 con contratto a tempo determinato, poi convertito in tempo indeterminato dal 01.06.2013 - chiedendo l'annullamento del licenziamento per giusta causa intimatogli con lettera del 22.04.2025, con condanna della convenuta a reintegrarlo nel posto di lavoro e a pagargli un'indennità risarcitoria, commisurata alla sua retribuzione di euro 2.369,78, dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi a tale periodo.
1.1. A fondamento della sua pretesa, il lavoratore ha sostenuto che il licenziamento non sarebbe stato preceduto dalla contestazione disciplinare, con conseguente inesistenza del procedimento disciplinare ed applicazione dell'art. 18, co. 4, St. Lav..
1.2. In subordine, ha censurato il recesso per violazione del procedimento disciplinare ed assoluto difetto di motivazione.
2. La società convenuta si è costituita ritualmente in giudizio contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone la reiezione. La società non ha contestato d'aver omesso di procedere alla preventiva contestazione, del cui difetto ha dato atto. Tuttavia, ha sottolineato che i fatti indicati nella lettera di licenziamento – ossia il furto commesso ai danni del datore di lavoro, il cui danno patrimoniale, nella memoria difensiva, viene indicato in euro 50.840,21 a titolo di danno emergente e in circa 20.000,00 a titolo di lucro cessante – hanno condotto all'arresto in flagranza del lavoratore, il quale, già prima di essere licenziato, li ha confessati all'autorità procedente in sede penale. Ne deriverebbe l'assenza di ogni lesione dei diritti difensivi che la preventiva contestazione disciplinare è finalizzata a garantire. Peraltro, a dire della società, l'omissione della contestazione sarebbe riconducibile anche al proprio dovere di non violare il
“segreto istruttorio”. Inoltre, ha evidenziato che il ricorrente, in sede d'istanza di revoca della misura cautelare adottata nei suoi confronti, ebbe ad affermare di aver «impugnato il licenziamento, solo per ragioni derivanti da rapporti economici di dare/avere tra le parti e senza richiesta (nè intenzione alcuna) di ottenere la reintegrazione nel posto di lavoro, il cui rapporto è infatti da ritenersi sciolto a far data dal 22.4.2025», ciò che, secondo la tesi societaria, integrerebbe «una incondizionata acquiescenza al licenziamento e la specifica rinuncia ad essere reintegrato nel posto di lavoro» [p. 10 e 11 memoria difensiva].
* 3. All'udienza del 12.11.2025, il giudice ha esperito il tentativo di conciliazione e il lavoratore ha indicato la propria disponibilità a definire la controversia versando la somma di euro 20.000,00, con contestuale rinuncia all'impugnazione del licenziamento e corrispondente rinuncia della società a far valere la propria pretesa risarcitoria per i fatti di cui al processo penale e comunque indicati nella memoria difensiva. Alla successiva udienza del 20.11.2025, la società ha tuttavia ritenuto di non accogliere questa proposta, sostenendo che il danno patito non sarebbe adeguatamente compensato. Istruita documentalmente, la causa è stata dunque discussa dai difensori delle parti, che hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive conclusioni.
* 4. Così ricostruito l'iter processuale, è pacifico che il ricorrente sia stato licenziato con lettera del 22.04.2025 avente il seguente tenore testuale: «In riferimento ai gravissimi fatti accaduti, per i quali il giorno 17 aprile 2025 i Carabinieri della Compagnia di Gorizia hanno proceduto al Suo arresto in flagranza per quanto da Lei commesso, con la presente siamo a comunicarLe il Suo licenziamento per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 codice civile. Il Suo rapporto di lavoro con la scrivente si intende cassato in data 18 aprile 2025» e pacificamente adottata in totale difetto della preventiva contestazione disciplinare.
4.1. Ciò posto, il ricorso è plasticamente fondato. Premesso che nella presente fattispecie, attinente a rapporto di lavoro sorto anteriormente all'entrata in vigore del d. lgs. n. 23 del 2015, trova applicazione l'art. 18 St. Lav., va ricordato il più che consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità relativamente all'ipotesi di licenziamento disciplinare adottato nel radicale difetto di contestazione dell'infrazione.
Occupandosi funditus della questione, la Cassazione ha spiegato che «nel caso in cui il licenziamento non risulti ingiustificato, ma sia formalmente viziato, e quindi inefficace, per violazione dell' obbligo di motivazione di cui al nuovo testo dell'art. 2, comma 2, della legge n. 604 del 1966 della procedura disciplinare di cui all'art. 7 della legge n. 300 del 1970 o della nuova procedura di preventiva conciliazione di cui all'art. 7 della legge n. 604 del 1966, trova applicazione una sanzione indennitaria (sempre sostitutiva del posto di lavoro) ridotta, perché variabile da un minimo di 6 ad un massimo di 12 mensilità, tenuto conto della gravità della violazione formale commessa (art. 18, comma 6). È pacifico che il regime sanzionatorio in questione è esclusivamente limitato alle violazioni delle disposizioni di legge espressamente citate e non riguarda anche il licenziamento orale, anche perché il requisito della forma scritta è richiesto dall'art. 2, comma 1, della legge n. 604 del 1966. L'impianto di questa parte della disposizione è nei suoi tratti essenziali chiaro, nel senso che, se il licenziamento presenta i vizi formali sopra richiamati, si applica la ridotta tutela indennitaria, ferma restando però l'applicazione delle diverse tutele previste dall'art. 18, commi 4, 5 o 7 - in sostituzione della tutela indennitaria ridotta e non in aggiunta ad essa - nel caso in cui emerga, su domanda del lavoratore, l'ingiustificatezza del licenziamento (ossia l'inesistenza di un giustificato motivo soggettivo, oggettivo o di una giusta causa il cui onere della prova, una volta che il lavoratore ha spiegato la sua domanda, resta comunque in capo al datore di lavoro ai sensi dell'art. 5 della legge n. 604 del 1966). Il problema si pone in relazione alle conseguenze legate ad un'interpretazione letterale della legge, che potrebbe condurre a ritenere operativa questa sanzione ridotta anche in relazione ai casi in cui il licenziamento per motivi soggettivi non sia preceduto da una contestazione disciplinare dei fatti ai sensi dell'art. 7 della legge n. 300 del 1970. Conclusione, quest'ultima, che renderebbe incoerente il funzionamento del meccanismo sanzionatorio dell'art. 18 che, come rilevabile dalla complessiva disciplina delle tutele, distribuisce reintegrazione e tutela economica sostituiva del posto di lavoro facendo perno sulla valutazione dei fatti posti alla base del licenziamento: precisamente, sulla valutazione "del fatto contestato" (art. 18, comma 4). Aderendo ad una tale impostazione ermeneutica, invero, il datore di lavoro potrebbe allegare per la prima volta in giudizio, e dopo aver letto il ricorso del lavoratore, i fatti posti a base del licenziamento, potendo beneficiare, ove tali fatti siano provati ed idonei a configurare un valido motivo di licenziamento, di un regime sanzionatorio contenuto se raffrontato alle ulteriori sanzioni previste dalla medesima disposizione. Appare preferibile, pertanto, la diversa interpretazione secondo la quale, ove il licenziamento venga intimato senza contestazione disciplinare, lo stesso continua, come in passato, ad essere considerato ingiustificato ed è sanzionato con la reintegrazione ad effetti risarcitori limitati. La giustificazione della tutela reintegratoria si rinviene nel fatto che, ai sensi dell'art. 18, comma 4, St. Lav., tale tutela è prevista in caso di "insussitenza del fatto contestato", che implicitamente non può che ricomprendere anche l'ipotesi di inesistenza della contestazione. In conclusione…si ritiene che la previsione normativa, che parla di "fatto contestato" (fatto materiale contestato nel regime del d. Igs. 23/2015), sia indicativa della necessità che il fatto, la cui sussistenza o insussistenza deve essere accertata in giudizio, sia delineato nei suoi esatti termini e contorni in sede di contestazione. Ciò risulta coerente anche con la esigenza di riconoscere idonee garanzie di difesa al lavoratore in sede di giustificazioni, essendo evidente che il fatto da provare da parte del datore di lavoro risenta anche delle giustificazioni fornite dal primo, che, ove esaustive e dirimenti, potrebbero indurre il datore anche a desistere dal proseguire nel procedimento disciplinare ed a non irrogare la sanzione espulsiva rispetto alla quale la contestazione dell'addebito era funzionale» [Cass., n. 4879/2020]. La giurisprudenza di legittimità, sul punto, è unanime: la preventiva contestazione del fatto disciplinarmente rilevante è il presupposto logico e giuridico necessario per la valutazione di illegittimità del recesso in relazione alla necessaria causalità dello stesso [cfr., tra le altre, Cass., n. 28927/2024 e Corte cost. n. 128/2024, § 8]. In ragione di quanto precede, tutte le difese spese dalla società si presentano infondate. La contestazione disciplinare, infatti, è atto essenziale per la validità (rectius, l'esistenza) del procedimento disciplinare. È un atto formale, che non ammette equipollenti [Cass., n. 9768/2025].
4.2. A ciò non osta che il lavoratore sia senz'altro a conoscenza dei motivi di fatto per cui il datore di lavoro intende licenziarlo. Questa conoscenza – consolidata dal fatto che per quei fatti è intervenuto l'arresto in flagranza - può senz'altro esonerare il datore di lavoro dal profondere peculiari sforzi nel dettagliare l'illecito in sede di contestazione, ma non anche sollevarlo dall'onere della contestazione medesima. È poi senz'altro da disattendere la tesi per cui la contestazione del fatto avrebbe potuto compromettere il riserbo delle indagini;
non si vede in che modo esso sarebbe stato intaccato da una contestazione riferita ai nudi fatti che hanno condotto all'arresto del lavoratore.
4.3. Ancora, è da escludere che il lavoratore, con le proprie difese in sede d'istanza di revoca della misura cautelare, abbia inteso prestare acquiescenza al licenziamento intimatogli o abdicare al proprio diritto di essere reintegrato. È in tal senso sufficiente evidenziare il fatto che una tale manifestazione di volontà, per assumere astrattamente rilievo in seno al rapporto di lavoro, avrebbe dovuto essere indirizzata alla controparte datoriale, ciò che senz'altro non è avvenuto.
4.4. Le difese della società vanno perciò integralmente disattese.
* 5. Chiarito quanto precede, deve allora farsi applicazione dell'art. 18, co. 4, St. Lav., a mente del quale «il giudice, nelle ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi…della giusta causa addotti dal datore di lavoro, per insussistenza del fatto contestato…, annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro di cui al primo comma e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione. In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria non può essere superiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale…A seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l'indennità sostitutiva della reintegrazione nel posto di lavoro ai sensi del terzo comma». All'udienza del 20.11.2025, parte ricorrente ha chiesto che, in luogo della reintegrazione, gli venga accordata l'indennità sostitutiva predetta. Come chiarito dalla Corte di cassazione, è possibile domandare l'indennità sostitutiva, in luogo della reintegrazione, già con il ricorso introduttivo del giudizio: in questo caso, se il giudice ritiene illegittimo il licenziamento, condanna il datore di lavoro direttamente al pagamento dell'indennità sostitutiva e non già alla reintegrazione. Il rapporto è da intendersi risolto già al momento della comunicazione dell'opzione del lavoratore, che in tal modo rende partecipe il datore di lavoro del suo disinteresse a proseguire il rapporto ove il licenziamento sia ritenuto illegittimo dai giudice [cfr., Cass., n. 2831/2024] Considerato che l'ultima retribuzione globale di fatto del lavoratore è di euro euro 2.369,78 – cifra indicata in ricorso e non contestata – la domanda va accolta e la società va condannata a versare al lavoratore la somma di euro 35.546,70 a titolo d'indennità sostitutiva delle reintegrazione e la somma di euro 16.588,46, pari alle retribuzioni che il lavoratore avrebbe percepito dal giorno del licenziamento (18.04.025) fino a quello della risoluzione determinata dall'esercizio del diritto d'opzione (20.11.2025), oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della predetta risoluzione.
* Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vengono quantificate considerando il valore della causa, ricadente nello scaglione da euro 52.000,01 ad euro 260.000,00, dovendosi fare riferimento al valore liquidato [cfr., ex multis, Cass., n. 13145/2025] pari all'importo complessivo di euro 52.135,16, nonché la semplicità delle questioni trattate e l'esiguità dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria eccezione, deduzione e conclusione, annulla il licenziamento intimato da nei confronti di Controparte_1 con lettera datata 22.04.2025; Parte_1 condanna a pagare a l'indennità Controparte_1 Parte_1 sostitutiva della reintegrazione nel posto di lavoro, pari ad euro 35.546,70, e l'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto – pari ad euro 2.369,78 - dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, per la complessiva somma di euro 16.588,46, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il medesimo periodo, maggiorati degli interessi nella misura legale, oltre accessori di legge;
condanna a rifondere a le spese di lite, che Controparte_1 Parte_1 liquida in complessivi Euro 5.360,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, oltre rimborso contributo unificato e accessori di legge. Gorizia, 25 novembre 2025
Il Giudice
EL IE
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 25/11/2025, davanti al giudice monocratico dott. EL IE sono comparsi, il ricorrente personalmente, assistito dall'avv. Da Ros, e, per la società, l'avv. Moretti, in sostituzione dell'avv. Zaro. I procuratori delle parti insistono come da rispettivi atti.
Il Giudice
pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
EL IE
R.G. 414/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona del dott. EL IE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa r.g. n. 414/2025 promossa da:
rappresentato e difeso, in forza di procura depositata Parte_1 telematicamente, dall'avv. Cristina Da Ros, presso il cui studio è elettivamente domiciliato ricorrente
CONTRO
rappresentata e difesa, in forza di procura depositata Controparte_1 telematicamente, dall'avv. Alberto Zaro, presso il cui studio è elettivamente domiciliata resistente
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 441-bis c.p.c. depositato il 27 settembre 2025, Pt_1 ha convenuto in giudizio - presso la quale ha
[...] Controparte_1 lavorato dal 01.06.2012 con contratto a tempo determinato, poi convertito in tempo indeterminato dal 01.06.2013 - chiedendo l'annullamento del licenziamento per giusta causa intimatogli con lettera del 22.04.2025, con condanna della convenuta a reintegrarlo nel posto di lavoro e a pagargli un'indennità risarcitoria, commisurata alla sua retribuzione di euro 2.369,78, dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi a tale periodo.
1.1. A fondamento della sua pretesa, il lavoratore ha sostenuto che il licenziamento non sarebbe stato preceduto dalla contestazione disciplinare, con conseguente inesistenza del procedimento disciplinare ed applicazione dell'art. 18, co. 4, St. Lav..
1.2. In subordine, ha censurato il recesso per violazione del procedimento disciplinare ed assoluto difetto di motivazione.
2. La società convenuta si è costituita ritualmente in giudizio contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone la reiezione. La società non ha contestato d'aver omesso di procedere alla preventiva contestazione, del cui difetto ha dato atto. Tuttavia, ha sottolineato che i fatti indicati nella lettera di licenziamento – ossia il furto commesso ai danni del datore di lavoro, il cui danno patrimoniale, nella memoria difensiva, viene indicato in euro 50.840,21 a titolo di danno emergente e in circa 20.000,00 a titolo di lucro cessante – hanno condotto all'arresto in flagranza del lavoratore, il quale, già prima di essere licenziato, li ha confessati all'autorità procedente in sede penale. Ne deriverebbe l'assenza di ogni lesione dei diritti difensivi che la preventiva contestazione disciplinare è finalizzata a garantire. Peraltro, a dire della società, l'omissione della contestazione sarebbe riconducibile anche al proprio dovere di non violare il
“segreto istruttorio”. Inoltre, ha evidenziato che il ricorrente, in sede d'istanza di revoca della misura cautelare adottata nei suoi confronti, ebbe ad affermare di aver «impugnato il licenziamento, solo per ragioni derivanti da rapporti economici di dare/avere tra le parti e senza richiesta (nè intenzione alcuna) di ottenere la reintegrazione nel posto di lavoro, il cui rapporto è infatti da ritenersi sciolto a far data dal 22.4.2025», ciò che, secondo la tesi societaria, integrerebbe «una incondizionata acquiescenza al licenziamento e la specifica rinuncia ad essere reintegrato nel posto di lavoro» [p. 10 e 11 memoria difensiva].
* 3. All'udienza del 12.11.2025, il giudice ha esperito il tentativo di conciliazione e il lavoratore ha indicato la propria disponibilità a definire la controversia versando la somma di euro 20.000,00, con contestuale rinuncia all'impugnazione del licenziamento e corrispondente rinuncia della società a far valere la propria pretesa risarcitoria per i fatti di cui al processo penale e comunque indicati nella memoria difensiva. Alla successiva udienza del 20.11.2025, la società ha tuttavia ritenuto di non accogliere questa proposta, sostenendo che il danno patito non sarebbe adeguatamente compensato. Istruita documentalmente, la causa è stata dunque discussa dai difensori delle parti, che hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive conclusioni.
* 4. Così ricostruito l'iter processuale, è pacifico che il ricorrente sia stato licenziato con lettera del 22.04.2025 avente il seguente tenore testuale: «In riferimento ai gravissimi fatti accaduti, per i quali il giorno 17 aprile 2025 i Carabinieri della Compagnia di Gorizia hanno proceduto al Suo arresto in flagranza per quanto da Lei commesso, con la presente siamo a comunicarLe il Suo licenziamento per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 codice civile. Il Suo rapporto di lavoro con la scrivente si intende cassato in data 18 aprile 2025» e pacificamente adottata in totale difetto della preventiva contestazione disciplinare.
4.1. Ciò posto, il ricorso è plasticamente fondato. Premesso che nella presente fattispecie, attinente a rapporto di lavoro sorto anteriormente all'entrata in vigore del d. lgs. n. 23 del 2015, trova applicazione l'art. 18 St. Lav., va ricordato il più che consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità relativamente all'ipotesi di licenziamento disciplinare adottato nel radicale difetto di contestazione dell'infrazione.
Occupandosi funditus della questione, la Cassazione ha spiegato che «nel caso in cui il licenziamento non risulti ingiustificato, ma sia formalmente viziato, e quindi inefficace, per violazione dell' obbligo di motivazione di cui al nuovo testo dell'art. 2, comma 2, della legge n. 604 del 1966 della procedura disciplinare di cui all'art. 7 della legge n. 300 del 1970 o della nuova procedura di preventiva conciliazione di cui all'art. 7 della legge n. 604 del 1966, trova applicazione una sanzione indennitaria (sempre sostitutiva del posto di lavoro) ridotta, perché variabile da un minimo di 6 ad un massimo di 12 mensilità, tenuto conto della gravità della violazione formale commessa (art. 18, comma 6). È pacifico che il regime sanzionatorio in questione è esclusivamente limitato alle violazioni delle disposizioni di legge espressamente citate e non riguarda anche il licenziamento orale, anche perché il requisito della forma scritta è richiesto dall'art. 2, comma 1, della legge n. 604 del 1966. L'impianto di questa parte della disposizione è nei suoi tratti essenziali chiaro, nel senso che, se il licenziamento presenta i vizi formali sopra richiamati, si applica la ridotta tutela indennitaria, ferma restando però l'applicazione delle diverse tutele previste dall'art. 18, commi 4, 5 o 7 - in sostituzione della tutela indennitaria ridotta e non in aggiunta ad essa - nel caso in cui emerga, su domanda del lavoratore, l'ingiustificatezza del licenziamento (ossia l'inesistenza di un giustificato motivo soggettivo, oggettivo o di una giusta causa il cui onere della prova, una volta che il lavoratore ha spiegato la sua domanda, resta comunque in capo al datore di lavoro ai sensi dell'art. 5 della legge n. 604 del 1966). Il problema si pone in relazione alle conseguenze legate ad un'interpretazione letterale della legge, che potrebbe condurre a ritenere operativa questa sanzione ridotta anche in relazione ai casi in cui il licenziamento per motivi soggettivi non sia preceduto da una contestazione disciplinare dei fatti ai sensi dell'art. 7 della legge n. 300 del 1970. Conclusione, quest'ultima, che renderebbe incoerente il funzionamento del meccanismo sanzionatorio dell'art. 18 che, come rilevabile dalla complessiva disciplina delle tutele, distribuisce reintegrazione e tutela economica sostituiva del posto di lavoro facendo perno sulla valutazione dei fatti posti alla base del licenziamento: precisamente, sulla valutazione "del fatto contestato" (art. 18, comma 4). Aderendo ad una tale impostazione ermeneutica, invero, il datore di lavoro potrebbe allegare per la prima volta in giudizio, e dopo aver letto il ricorso del lavoratore, i fatti posti a base del licenziamento, potendo beneficiare, ove tali fatti siano provati ed idonei a configurare un valido motivo di licenziamento, di un regime sanzionatorio contenuto se raffrontato alle ulteriori sanzioni previste dalla medesima disposizione. Appare preferibile, pertanto, la diversa interpretazione secondo la quale, ove il licenziamento venga intimato senza contestazione disciplinare, lo stesso continua, come in passato, ad essere considerato ingiustificato ed è sanzionato con la reintegrazione ad effetti risarcitori limitati. La giustificazione della tutela reintegratoria si rinviene nel fatto che, ai sensi dell'art. 18, comma 4, St. Lav., tale tutela è prevista in caso di "insussitenza del fatto contestato", che implicitamente non può che ricomprendere anche l'ipotesi di inesistenza della contestazione. In conclusione…si ritiene che la previsione normativa, che parla di "fatto contestato" (fatto materiale contestato nel regime del d. Igs. 23/2015), sia indicativa della necessità che il fatto, la cui sussistenza o insussistenza deve essere accertata in giudizio, sia delineato nei suoi esatti termini e contorni in sede di contestazione. Ciò risulta coerente anche con la esigenza di riconoscere idonee garanzie di difesa al lavoratore in sede di giustificazioni, essendo evidente che il fatto da provare da parte del datore di lavoro risenta anche delle giustificazioni fornite dal primo, che, ove esaustive e dirimenti, potrebbero indurre il datore anche a desistere dal proseguire nel procedimento disciplinare ed a non irrogare la sanzione espulsiva rispetto alla quale la contestazione dell'addebito era funzionale» [Cass., n. 4879/2020]. La giurisprudenza di legittimità, sul punto, è unanime: la preventiva contestazione del fatto disciplinarmente rilevante è il presupposto logico e giuridico necessario per la valutazione di illegittimità del recesso in relazione alla necessaria causalità dello stesso [cfr., tra le altre, Cass., n. 28927/2024 e Corte cost. n. 128/2024, § 8]. In ragione di quanto precede, tutte le difese spese dalla società si presentano infondate. La contestazione disciplinare, infatti, è atto essenziale per la validità (rectius, l'esistenza) del procedimento disciplinare. È un atto formale, che non ammette equipollenti [Cass., n. 9768/2025].
4.2. A ciò non osta che il lavoratore sia senz'altro a conoscenza dei motivi di fatto per cui il datore di lavoro intende licenziarlo. Questa conoscenza – consolidata dal fatto che per quei fatti è intervenuto l'arresto in flagranza - può senz'altro esonerare il datore di lavoro dal profondere peculiari sforzi nel dettagliare l'illecito in sede di contestazione, ma non anche sollevarlo dall'onere della contestazione medesima. È poi senz'altro da disattendere la tesi per cui la contestazione del fatto avrebbe potuto compromettere il riserbo delle indagini;
non si vede in che modo esso sarebbe stato intaccato da una contestazione riferita ai nudi fatti che hanno condotto all'arresto del lavoratore.
4.3. Ancora, è da escludere che il lavoratore, con le proprie difese in sede d'istanza di revoca della misura cautelare, abbia inteso prestare acquiescenza al licenziamento intimatogli o abdicare al proprio diritto di essere reintegrato. È in tal senso sufficiente evidenziare il fatto che una tale manifestazione di volontà, per assumere astrattamente rilievo in seno al rapporto di lavoro, avrebbe dovuto essere indirizzata alla controparte datoriale, ciò che senz'altro non è avvenuto.
4.4. Le difese della società vanno perciò integralmente disattese.
* 5. Chiarito quanto precede, deve allora farsi applicazione dell'art. 18, co. 4, St. Lav., a mente del quale «il giudice, nelle ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi…della giusta causa addotti dal datore di lavoro, per insussistenza del fatto contestato…, annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro di cui al primo comma e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione. In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria non può essere superiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale…A seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l'indennità sostitutiva della reintegrazione nel posto di lavoro ai sensi del terzo comma». All'udienza del 20.11.2025, parte ricorrente ha chiesto che, in luogo della reintegrazione, gli venga accordata l'indennità sostitutiva predetta. Come chiarito dalla Corte di cassazione, è possibile domandare l'indennità sostitutiva, in luogo della reintegrazione, già con il ricorso introduttivo del giudizio: in questo caso, se il giudice ritiene illegittimo il licenziamento, condanna il datore di lavoro direttamente al pagamento dell'indennità sostitutiva e non già alla reintegrazione. Il rapporto è da intendersi risolto già al momento della comunicazione dell'opzione del lavoratore, che in tal modo rende partecipe il datore di lavoro del suo disinteresse a proseguire il rapporto ove il licenziamento sia ritenuto illegittimo dai giudice [cfr., Cass., n. 2831/2024] Considerato che l'ultima retribuzione globale di fatto del lavoratore è di euro euro 2.369,78 – cifra indicata in ricorso e non contestata – la domanda va accolta e la società va condannata a versare al lavoratore la somma di euro 35.546,70 a titolo d'indennità sostitutiva delle reintegrazione e la somma di euro 16.588,46, pari alle retribuzioni che il lavoratore avrebbe percepito dal giorno del licenziamento (18.04.025) fino a quello della risoluzione determinata dall'esercizio del diritto d'opzione (20.11.2025), oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della predetta risoluzione.
* Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vengono quantificate considerando il valore della causa, ricadente nello scaglione da euro 52.000,01 ad euro 260.000,00, dovendosi fare riferimento al valore liquidato [cfr., ex multis, Cass., n. 13145/2025] pari all'importo complessivo di euro 52.135,16, nonché la semplicità delle questioni trattate e l'esiguità dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria eccezione, deduzione e conclusione, annulla il licenziamento intimato da nei confronti di Controparte_1 con lettera datata 22.04.2025; Parte_1 condanna a pagare a l'indennità Controparte_1 Parte_1 sostitutiva della reintegrazione nel posto di lavoro, pari ad euro 35.546,70, e l'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto – pari ad euro 2.369,78 - dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, per la complessiva somma di euro 16.588,46, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il medesimo periodo, maggiorati degli interessi nella misura legale, oltre accessori di legge;
condanna a rifondere a le spese di lite, che Controparte_1 Parte_1 liquida in complessivi Euro 5.360,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, oltre rimborso contributo unificato e accessori di legge. Gorizia, 25 novembre 2025
Il Giudice
EL IE