TRIB
Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 13/10/2025, n. 3641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3641 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott. Mario
Fiorentino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 6864/2022 R.G., avente ad oggetto: indennità di coordinamento personale sanitario
PROMOSSA DA
, cod. fisc. , con il patrocinio dell'Avv.to Parte_1 C.F._1
RANDAZZO DONATELLA,
RICORRENTE
CONTRO
, con il Patrocinio dell'Avv.to Controparte_1
OR PP IA LU, elettivamente domiciliato/a presso lo Studio sito in VIA SANTA IA LA GRANDE N. 5 95100 CP_1
RESISTENTE/I
_____
Disposta la sostituzione dell'udienza dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127
ter c.p.c., come da precedente decreto, scaduti i termini assegnati e viste le conclusioni delle parti, come in atti, la causa viene decisa mediante il presente provvedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tutti gli atti di causa possono ritenersi richiamati per relationem, apparendone sovrabbondante la loro riproposizione nella presente sede, ancorché in forma sintetica,
anche in considerazione del carattere della controversia ed atteso quanto prevede l'art. 132 c.p.c., come modificato dalla l. 18 giugno 2009 n. 69. TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
Nel merito, il ricorso, volto al riconoscimento dell'indennità di coordinamento ex art. 10 CCNL del personale sanitario 20.9.2021 e ss. modif., è fondato, atteso che:
1) risulta allegato il fatto che parte ricorrente, a far data dal 24.03.2010 e sino all'01.07.2019 (pensionamento), oltre alle mansioni per le quali era stata assunta,
ha svolto la funzione di Capotecnico, occupandosi di ordini, turni di servizio,
referente della qualità, VEQ, coordinatore del personale paramedico, presso il
Presidio Ospedaliero S. MA E S. EN con sede in Via Caronia s.n. Acireale, come da ordine di servizio dell'08.11.2011 a firma del Direttore di di Pt_2
Laboratorio – servizio di Patologia Clinica - Presidio Ospedaliero Acireale;
2) tale allegazione, invero, non è effettivamente contestata in modo specifico e potrebbe già reputarsi provata ex art. 115 c.p.c.: sul punto, le memorie di costituzione della convenuta appaiono generiche, nulla eccependo nello specifico, né fornendo elementi di segno contrario a quanto rappresentato dalla parte attrice, né disconoscendo o prendendo posizione specifica sulla documentazione dalla stessa prodotta;
3) da quest'ultima, peraltro, si evince inequivocabilmente che essa parte sia stata assegnata, già dal 24.3.2010, alle funzioni di Capotecnico presso il laboratorio di analisi del P.O. di Acireale, per sopperire al vuoto di organico causato dalla dipartita del precedente titolare del ruolo (si veda la nota del direttore del reparto dell'8.11.2011), “sino alla soluzione del problema”, e che tale funzione implichi,
oltretutto, compiti di coordinamento del personale paramedico, gestione dei turni, etc.;
4) tale assegnazione di compiti ha dunque riscontro documentale e promana da un organo, quale il direttore del reparto, certamente in grado di conformare l'attività
lavorativa del ricorrente (sul punto, si rinvia alla chiara C. Cass. sez. lav.
27/12/2021 n. 41575; vedi ancora, da ultimo, 10/07/2024 n. 18969);
5) l'assegnazione, per quanto apparentemente temporanea, è inoltre a tempo indeterminato nel quando (“sino alla soluzione del problema”), dando atto
Pagina 2 TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
dell'avvenuta richiesta di attivazione delle relative procedure di selezione, di fatto non allegate e non comprovate dall'azienda sanitaria;
6) nessuna eccezione o difesa ha consentito di provare che le funzioni così
assegnate a parte ricorrente siano cessate per la successiva copertura del posto in organico resosi vacante o per altro motivo;
7) deve dunque ritenersi ampiamente provato lo svolgimento dei compiti descritti in ricorso, risultando superflua ogni ulteriore attività istruttoria;
8) nessuna difesa nega inoltre il diritto all'indennità di coordinamento legata ai compiti di capotecnico, per come del resto risultano descritti nella citata nota del direttore dell'8.11.2011 con riguardo alla persona del ricorrente;
9) nessuna eccezione infine sull'applicabilità del CCNL invocato e documentato, ovvero sulla stessa vigenza dell'indennità di coordinamento richiesta per il periodo di riferimento ovvero sui conteggi prodotti dalla stessa parte;
10) il ricorso deve pertanto ritenersi fondato;
11) considerando che i conteggi allegati e prodotti, peraltro richiamati nel ricorso
(all. 5), non risultano oggetto di specifica contestazione, questi devono considerarsi corretti, non essendo quindi necessario disporre C.T.U..
Le spese seguono la soccombenza ex art 91 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
ACCOGLIE il ricorso e, per l'effetto:
NN l' , con sede in Via S.M. La Controparte_1
Grande n. 5 , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in CP_1
favore della parte ricorrente, della somma di euro 29.907,07, oltre accessori, come per legge;
Pagina 3 TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
NN parte convenuta al pagamento delle spese processuali, in favore della parte ricorrente, che si liquidano in €.3688 per compensi, oltre IVA e CPA, rimborso forfettario al 15%, se dovuti, come per legge;
Così depositato, in Catania, lì 13/10/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Mario Fiorentino
Pagina 4
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott. Mario
Fiorentino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 6864/2022 R.G., avente ad oggetto: indennità di coordinamento personale sanitario
PROMOSSA DA
, cod. fisc. , con il patrocinio dell'Avv.to Parte_1 C.F._1
RANDAZZO DONATELLA,
RICORRENTE
CONTRO
, con il Patrocinio dell'Avv.to Controparte_1
OR PP IA LU, elettivamente domiciliato/a presso lo Studio sito in VIA SANTA IA LA GRANDE N. 5 95100 CP_1
RESISTENTE/I
_____
Disposta la sostituzione dell'udienza dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127
ter c.p.c., come da precedente decreto, scaduti i termini assegnati e viste le conclusioni delle parti, come in atti, la causa viene decisa mediante il presente provvedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tutti gli atti di causa possono ritenersi richiamati per relationem, apparendone sovrabbondante la loro riproposizione nella presente sede, ancorché in forma sintetica,
anche in considerazione del carattere della controversia ed atteso quanto prevede l'art. 132 c.p.c., come modificato dalla l. 18 giugno 2009 n. 69. TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
Nel merito, il ricorso, volto al riconoscimento dell'indennità di coordinamento ex art. 10 CCNL del personale sanitario 20.9.2021 e ss. modif., è fondato, atteso che:
1) risulta allegato il fatto che parte ricorrente, a far data dal 24.03.2010 e sino all'01.07.2019 (pensionamento), oltre alle mansioni per le quali era stata assunta,
ha svolto la funzione di Capotecnico, occupandosi di ordini, turni di servizio,
referente della qualità, VEQ, coordinatore del personale paramedico, presso il
Presidio Ospedaliero S. MA E S. EN con sede in Via Caronia s.n. Acireale, come da ordine di servizio dell'08.11.2011 a firma del Direttore di di Pt_2
Laboratorio – servizio di Patologia Clinica - Presidio Ospedaliero Acireale;
2) tale allegazione, invero, non è effettivamente contestata in modo specifico e potrebbe già reputarsi provata ex art. 115 c.p.c.: sul punto, le memorie di costituzione della convenuta appaiono generiche, nulla eccependo nello specifico, né fornendo elementi di segno contrario a quanto rappresentato dalla parte attrice, né disconoscendo o prendendo posizione specifica sulla documentazione dalla stessa prodotta;
3) da quest'ultima, peraltro, si evince inequivocabilmente che essa parte sia stata assegnata, già dal 24.3.2010, alle funzioni di Capotecnico presso il laboratorio di analisi del P.O. di Acireale, per sopperire al vuoto di organico causato dalla dipartita del precedente titolare del ruolo (si veda la nota del direttore del reparto dell'8.11.2011), “sino alla soluzione del problema”, e che tale funzione implichi,
oltretutto, compiti di coordinamento del personale paramedico, gestione dei turni, etc.;
4) tale assegnazione di compiti ha dunque riscontro documentale e promana da un organo, quale il direttore del reparto, certamente in grado di conformare l'attività
lavorativa del ricorrente (sul punto, si rinvia alla chiara C. Cass. sez. lav.
27/12/2021 n. 41575; vedi ancora, da ultimo, 10/07/2024 n. 18969);
5) l'assegnazione, per quanto apparentemente temporanea, è inoltre a tempo indeterminato nel quando (“sino alla soluzione del problema”), dando atto
Pagina 2 TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
dell'avvenuta richiesta di attivazione delle relative procedure di selezione, di fatto non allegate e non comprovate dall'azienda sanitaria;
6) nessuna eccezione o difesa ha consentito di provare che le funzioni così
assegnate a parte ricorrente siano cessate per la successiva copertura del posto in organico resosi vacante o per altro motivo;
7) deve dunque ritenersi ampiamente provato lo svolgimento dei compiti descritti in ricorso, risultando superflua ogni ulteriore attività istruttoria;
8) nessuna difesa nega inoltre il diritto all'indennità di coordinamento legata ai compiti di capotecnico, per come del resto risultano descritti nella citata nota del direttore dell'8.11.2011 con riguardo alla persona del ricorrente;
9) nessuna eccezione infine sull'applicabilità del CCNL invocato e documentato, ovvero sulla stessa vigenza dell'indennità di coordinamento richiesta per il periodo di riferimento ovvero sui conteggi prodotti dalla stessa parte;
10) il ricorso deve pertanto ritenersi fondato;
11) considerando che i conteggi allegati e prodotti, peraltro richiamati nel ricorso
(all. 5), non risultano oggetto di specifica contestazione, questi devono considerarsi corretti, non essendo quindi necessario disporre C.T.U..
Le spese seguono la soccombenza ex art 91 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
ACCOGLIE il ricorso e, per l'effetto:
NN l' , con sede in Via S.M. La Controparte_1
Grande n. 5 , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in CP_1
favore della parte ricorrente, della somma di euro 29.907,07, oltre accessori, come per legge;
Pagina 3 TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
NN parte convenuta al pagamento delle spese processuali, in favore della parte ricorrente, che si liquidano in €.3688 per compensi, oltre IVA e CPA, rimborso forfettario al 15%, se dovuti, come per legge;
Così depositato, in Catania, lì 13/10/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Mario Fiorentino
Pagina 4