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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 30/10/2025, n. 1084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1084 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D' APPELLO DI CATANZARO
SEZIONE SECONDA CIVILE riunita in camera di consiglio e così composta:
1. Dott.ssa Silvana Ferriero Presidente
2. Dott. Biagio Politano Consigliere
3. Dott.ssa Alessia Dattilo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1907/2019 del ruolo generale contenzioso, assunta in decisione all'esito delle note scritte ex art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del
28.05.2025, vertente
TRA
C.F.: ) in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv.to Enzo Paolini, giusta procura rilasciata su foglio separato in calce all'atto introduttivo del primo grado di giudizio, ma elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.to Giampaolo Furriolo, in Catanzaro alla via
Indipendenza, 13.
- APPELLANTE –
E
Controparte_1
- APPELLATA CONTUMACE–
1 CONCLUSIONI
Per l'appellante: Voglia la Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, accertare e dichiarare che nella fattispecie ricorrono tutti i presupposti previsti dall'art. 2041 c.c., siccome interpretato dalla Suprema Corte di
Cassazione nelle recenti sentenze n. 15243/2018 e n. 24165/2014, posto che tra le parti-per l'esercizio 2017, non è intercorso alcun contratto definitivo e, di conseguenza, la remunerazione o meno dell'extrabudget non è stata oggetto di alcuna regolamentazione contrattuale tra le odierne parti;
indi e per l'effetto condannare l'appellata al pagamento, in favore dell'odierna appellante ed a titolo CP_2
di indennizzo ex art. 2041 c.c., della complessiva somma di € 97.386,13 ovvero di quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi dlgs 231/2002, in alternativa, ex art. 1284, comma 4 c.c. Vinte le spese del doppio grado di giudizio.
1. Il giudizio di primo grado
Con ricorso ex art. 702 bis la società ha chiesto che il tribunale di Parte_1
Cosenza accertasse che ha espletato prestazioni sanitarie nell'anno 2017, pari ad €
157.438,68, ricevendo la minor somma di € 60.051,55, con condanna dell CP_2
al pagamento in suo favore della somma di € 97.386,13 a titolo di indebito
[...]
arricchimento ex art. 2041 c.c., corrispondente all'esubero rispetto al limite di spesa previsto dal contratto sottoscritto fra le parti il 27.09.2016, oltre interessi calcolati ai sensi del d.l. 231/2002. Vinte le spese di lite.
A fondamento del ricorso ha dedotto:
- di essere struttura accreditata con il servizio sanitario nazionale e di erogare prestazioni specialistiche ambulatoriali di medicina fisica e riabilitativa;
- di aver stipulato con l' regolare contratto, ai sensi dell'art. 8, legge CP_2
n. 502/1992, a mezzo del quale è stato stabilito, nella misura di € 60.051,55 il limite massimo di spesa delle prestazioni erogabili, al netto del ticket e quote ricetta;
- che il contratto prevedeva all'art. 9 una clausola di salvaguardia che disponeva testualmente che “Fino alla stipula dell'eventuale successivo contratto …le
2 condizioni oggi convenute con il presente contratto rimangono provvisoriamente confermate”.
- -di aver erogato le prestazioni anche per l'anno 2017 e di aver conseguito l'intero tetto fissato con il contratto del 27.09.2016, rimanendo ancora debitrice del corrispettivo per le somme c.d. extrabudget;
- di vantare il diritto della remunerazione dell'esubero a titolo di ingiustificato arricchimento procurato alla P.A..
Si è costituita in giudizio l' eccependo in via Controparte_1
preliminare il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore della giurisdizione del giudice amministrativo.
Nel merito ha evidenziato l'infondatezza della pretesa della ricorrente per aver corrisposto, per le prestazioni rese nell'anno 2017 l'importo previsto nel contratto del
27.09.2016 in regime di prorogatio.
Ha dedotto che la ricorrente si è rifiutata di sottoscrivere l'accordo per l'anno 2017, con la conseguenza che trova applicazione l'art. 14 comma 3 del contratto, che richiama la previsione di cui all'art. 8 quinquies comma 2 quinquies del d.lgs.
5502/1992 in forza del quale in caso di mancata stipula degli accordi di cui al presente articolo, l'accreditamento istituzionale di cui all'art. 8 quater delle strutture e dei professionisti eroganti prestazioni per conto del servizio sanitario nazionale interessati
è sospeso. Di guisa che nessuna altra somma è dovuta al laboratorio ricorrente in assenza di apposita sottoscrizione per l'anno 2017.
Ha evidenziato in ogni caso che per l'anno 2017 il DCA 128/2018 ha abbattuto del
10% le somme precedentemente stanziate nell'anno 2016 per tutti i laboratori analisi della Regione Calabria, considerate le ristrettezze economiche ed i vincoli di bilancio statali e regionali previsti negli appositi atti.
Tale DCA è stato impugnato dinnanzi al TAR Calabria che lo ha considerato pienamente legittimo.
Da ultimo ha dedotto che non ricorrono gli estremi dell'indebito arricchimento, avendo la pretesa del ricorrente fondamento contrattuale.
3 Con ordinanza del 6 settembre 2019 il giudice di prime cure ha rigettato la domanda di indebito arricchimento.
Innanzitutto con la predetta ordinanza è stata rigettata l'eccezione preliminare di difetto di giurisdizione del giudice adito;
nel merito la domanda è stata rigettata con il richiamo ad altri precedenti del tribunale di Cosenza, nonché alla giurisprudenza di legittimità che ha ritenuto che l'azione di indebito arricchimento non possa essere espletata quando la pretesa, avente fondamento contrattuale, è stata soddisfatta secondo le previsioni contrattuali, come nel caso di specie.
2. Il giudizio di secondo grado
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato l'appellante ha chiesto l'accoglimento della domanda proposta in primo grado, concludendo come in epigrafe.
Quale unico motivo di appello ha dedotto la violazione degli artt. 2041 e 2042 c.c., primo fra tutti il requisito della sussidiarietà, posto che per l'esercizio 2017 le parti non hanno mai sottoscritto un contratto.
Ha evidenziato:
-che l'erogazione delle prestazioni sanitarie è avvenuta sulla base del contratto sottoscritto nell'anno precedente, che confermava in via provvisoria per l'anno 2017, il budget previsto per l'anno 2016;
-che detto budget costituisce un tetto minimo di spesa e che nulla vieta che il contratto definitivo preveda un tetto di spesa maggiore rispetto a quello provvisoriamente pattuito;
-che pur avendo esaurito il budget provvisorio sin dal mese di maggio 2017 ha ritenuto di continuare ad erogare le prestazioni, confidando che in sede di contrattazione Contr definitiva l avrebbe tenuto conto della maggior produzione effettuata;
-che invece l pur ricevendo regolarmente le fatture mensili emesse CP_2
ha ritenuto di non stipulare alcun contratto definitivo, né di effettuare il pagamento delle prestazioni extrabudget, non previste nel contratto 2016;
4 -che non essendo stato stipulato il contratto per l'anno 2017 l'unica tutela esperibile era proprio quella in concreto esperita, ovvero l'azione di ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c.
Ha dedotto, in ordine all'altro requisito richiesto per l'esperibilità dell'azione, la sussistenza dell'ingiustificato arricchimento dell' che ha beneficiato CP_2
delle prestazioni erogate, non sopportandone i relativi costi e senza mai rifiutare la prestazione, provocandole un depauperamento per avere essa sostenuto i costi delle prestazioni erogate.
L' , benché regolarmente citata, è rimasta contumace nella presente fase. CP_2
Sulla base delle conclusioni precisate dall'appellante mediante il deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 28.05.2025, la Corte ha trattenuto la causa in decisione, assegnando termine per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3.Le valutazioni della Corte
Quale unico motivo di appello la società appellante ha lamentato la violazione degli artt. 2041 e 2042 c.c. per non aver riconosciuto il giudice di prime cure l'indebito arricchimento della P.A.
Al fine di decidere tale motivo di appello si impone in via preliminare la disamina delle clausole contrattuali in forza delle quali l'odierna appellante ha erogato le prestazioni per l'anno 2017 in regime di prorogatio, rispetto alle previsioni pattuite con il contratto del 2016.
Innanzitutto in linea con i precedenti dell'intestata Corte d'Appello va osservato che la giurisprudenza amministrativa ha sancito la piena legittimità della clausola di proroga degli accordi di cui all'art. 8-quinquies del D.lgs. n. 502 del 1999, contenuta anche nell'accordo stipulato tra le parti in data 27.09.2016.
Il giudice amministrativo ha precisato che la clausola di proroga automatica dell'accordo nell'anno seguente sino alla stipula dell'eventuale successivo contratto, nel consentire, sia pure con le necessarie garanzie per la finanza pubblica, un regime di proroga per lo svolgimento delle prestazioni, risulta funzionale al sistema e
5 finalizzata al regolare svolgimento del servizio sanitario. Ciò in quanto, nell'attuale assetto ordinamentale non può negarsi che strutture pubbliche e private concorrano, sulla base della richiamata programmazione, a garantire i livelli essenziali di assistenza, espressione del diritto alla salute costituzionalmente garantito. Ne deriva che nessuna interruzione dell'erogazione delle prestazioni può essere ipotizzata. A fronte di ciò, neppure appare possibile delineare, in un sistema fisiologicamente caratterizzato dalla sopravvenienza degli atti di determinazione del budget da parte dell'Amministrazione, un'interruzione delle prestazioni da parte degli erogatori
'privati' accreditati, né tanto meno risulta ipotizzabile che gli stessi operatori continuino ad erogare il servizio in assenza di alcuna previsione contrattuale, seppur provvisoria (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 29 gennaio 2020, n. 724).
Ciò ai fini di ritenere pienamente legittima la clausola che ha consentito di erogare prestazioni sanitarie alla ricorrente, odierna appellante, anche per l'anno 2017, nelle more della nuova stipula contrattuale.
Tanto premesso l'articolo 14 del contratto in atti, rubricato “Clausola di salvaguardia”, al comma 1 testualmente stabilisce che : «Con la sottoscrizione del contratto la struttura accetta espressamente, completamente ed incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di attribuzione dei budget, di determinazione delle tariffe e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto. In conseguenza dell'accettazione, la struttura presta acquiescenza ai medesimi provvedimenti».
Ne consegue che, per effetto della clausola in parola, la struttura privata operante in regime di prorogatio, ha accettato «espressamente, completamente ed incondizionatamente» il contenuto e gli effetti del provvedimento di determinazione dei tetti di spesa per l'anno 2017, adottato con decreto commissariale n. 128 del 2017 provvedimento autoritativo intervenuto nel corso dell'anno 2017 (27.10.2017) ed avente efficacia retroattiva e vincolatività ex lege.
6 Tanto premesso la decisione del giudice di prime cure è corretta, perché l'appellante ha erogato le prestazioni per l'anno 2017 sulla base delle disposizioni contrattuali previste per l'anno 2016 e quindi in presenza di un contratto, debitamente sottoscritto tra le parti.
In ogni caso, anche a voler considerare che mancasse il contratto per l'anno 2017, nel caso di specie non sussistono i presupposti per la sussistenza dell'indebito arricchimento per come già chiarito da questa Corte in diversa composizione.
Giova all'uopo evidenziare che per l'esercizio dell'azione di ingiustificato arricchimento nei confronti della P.A., la giurisprudenza si è chiesta se fosse necessario un requisito ulteriore rispetto a quelli ordinari stabiliti agli artt. 2041 e 2042 c.c. consistente nel riconoscimento, almeno implicito ,da parte degli organi rappresentativi dello stesso ente pubblico dell'utilità dell'opera o della prestazione eseguite dal privato impoverito e della sua rispondenza all'interesse pubblico. Le Sezioni Unite di
Cassazione, con sentenza 26.5.2015, n. 10798, hanno sostenuto che la regola di carattere generale secondo cui non sono ammessi arricchimenti ingiustificati trova applicazione paritaria nei confronti del soggetto privato come dell'ente pubblico e poiché il riconoscimento dell'utilità non costituisce requisito dell'azione di indebito arricchimento, il privato che agisce in giudizio ex art. 2041, nei confronti della P.A., deve provare - e il giudice accertare - il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che l'amministrazione possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso, potendo essa, piuttosto, eccepire e dimostrare che l'arricchimento non fu voluto o non fu consapevole
(C. 10432/2022) e che si trattò, quindi, di "arricchimento imposto” (ex plurimis Cass.
Civ. sezione lavoro ordinanza n. 11067/2023).
Con particolare riferimento alle prestazioni sanitarie extrabudget, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che “l'arricchimento imposto non è un presupposto sostitutivo del riconoscimento della utilitas da parte dell'arricchito; al contrario, “l'imposizione non comporta indennizzo alcuno a chi l'imposizione ha effettuato, secondo i principi generali contrari alla coazione/costrizione nei rapporti tra i soggetti (…). Diversamente, lo strumento indennitario dell'art. 2041 c.c., anziché
7 ripianare una situazione che ha perduto un corretto equilibrio economico, servirebbe per abusare delle capacità patrimoniali del soggetto cui l'indennizzo viene chiesto”.
Al fine di ravvisare l'imposizione è sufficiente che la P.A. abbia deliberato un tetto di spesa, adempiendo ai suoi obblighi di “sana gestione delle finanze pubbliche” e lo abbia comunicato agli interessati;
in ciò ravvisandosi “inequivocabilmente il suo diniego di una spesa superiore, ovvero la sua volontà contraria a prestazioni ulteriori rispetto a quelle il cui corrispettivo sarebbe rientrato nel limite di spesa”: Cass.
24/04/2019, n. 12129)” (cfr. Cass. civ., 29 ottobre 2019, n. 27608).
Ne consegue che nel caso di specie l'ipotetico arricchimento arrecato alla P.A. deve ritenersi imposto, nel senso che alla qualificazione “imposto” deve essere data alla stregua delle coordinate normative ed interpretative sopra evidenziate, il che esclude ogni indennizzo.
Ed infatti, deliberando il tetto di spesa, la pubblica amministrazione ha adempiuto ai suoi obblighi di legge di sana gestione delle finanze pubbliche e, al tempo stesso, comunicando alla struttura privata accreditata il limite di spesa determinato, le ha implicitamente ma inequivocabilmente comunicato pure il suo diniego ad una spesa superiore, ovvero la sua volontà contraria a prestazioni ulteriori rispetto a quelle il cui corrispettivo sarebbe rientrato nel limite di spesa.
Ciò determina il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
4.Le spese di lite
Nulla deve essere disposto sulle spese di lite della presente fase stante la contumacia dell (ex plurimis Cass. Civ. ordinanza n. 14972/2025 nella cui parte CP_2
motiva i giudici di legittimità hanno ribadito che la condanna alle spese processuali,
a norma dell'art. 91 cod. proc. civ., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto, sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto
8 (Cass., Sez. 6-3, 19/06/2018, n. 16174; Cass., Sez. 2, 19/08/2011, n. 17432; Cass., Sez.
1, 25/09/1997, n. 9419).
Occorre, infine, dare atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma I quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per entrambe le impugnazioni.
PQM
La Corte d' Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, sull'appello proposto dall'appellante in epigrafe indicata così decide:
1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza di primo grado;
2) dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n.
115/2002, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso da remoto in data 29.10.2025
Il consigliere estensore il Presidente
Dr.ssa Alessia Dattilo Dr.ssa Silvana Ferriero
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