Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 21/02/2025, n. 838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 838 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 11062 /2021 RG
Alla udienza del 21.02.2025, viene aperto il verbale ed il Giudice
accerta la regolare comunicazione alle parti del provvedimento con cui
è stata disposta la trattazione scritta del presente procedimento, e disposto lo scambio in telematico di note scritte ex art 127 ter cpc prima della presente udienza.
Prende atto delle note conclusive nonché del contenuto delle note scritte, depositate dalle parti che valgono come presenza in udienza
IL GOP
provvede come di seguito alle ore 15.30
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Valentina
Cimino della 3° Sezione Civile, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento portante il n° 11062 ruolo generale degli affari civili dell'anno 2021
TRA
1
( ) avv. Rosaria Pisciotta CodiceFiscale_1
ATTORE
CONTRO
IL , in persona del Sindaco pro-tempore Controparte_1
(avv. Laura Salvatrice Marussia Piscitello)
CONVENUTO
IL Giudice
Respinta ogni contraria istanza ed eccezione e definitivamente pronunziando;
In accoglimento della domanda attorea, condanna il CP_1
, in persona del Sindaco pro-tempore, al risarcimento dei danni
[...]
subiti dall'istante e quantificati nella complessiva somma pari a
6.439,00 espressa in moneta attuale(di cui 250,00 euro per spese mediche) oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo, e rivalutazione monetaria solo sulle spese mediche.
Pone a carico del in persona del Sindaco pro- Controparte_1
tempore, le spese processuali in favore di parte attrice, da distrarsi al procuratore antistatario, nella complessiva somma di 2.500,00 euro, di cui 237,00 euro per spese, oltre rimborso forfettario del 15% ex DM
giustizia n. 55/2014, IVA, CPA, nonché le spese della espletata c.t.u.,
così come liquidate da separato decreto
2
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea, alla luce della attività istruttoria espletata, si appalesa meritevole di accoglimento , entro i limiti di quanto accertato dal ctu nominato
Prima di entrare nel merito della fattispecie per cui è causa, necessita premettere che la presente istanza va inquadrata nell'alveo della responsabilità del custode ex art. 2051 c.c., configurandosi nel caso di specie, una carenza di manutenzione presente sul marciapiede della via del Levriere in , a causa della disconnessione provocata dal CP_1
sollevamento delle radici di un albero, ivi piantumato, priva di segnaletica e non visibile.
Specificatamente dalla analisi della deposizione testimoniale resa dalla teste escussa può ritenersi raggiunta la prova in ordine alla riconducibilità della caduta dell'istante allo stato del marciapiede considerato che letteralmente la teste, ha dichiarato : “premetto che
io mi trovavo il giorno del sinistro, in automobile da dove ho assistito
allo stesso, in particolare ho visto che mio marito, sceso dalla vettura,
e salito sul marciapiede a dopo aver dato un paio di passi è inciampato
e finito in terra. Lo stesso si è fatto molto male al piede sinistro, a quel
punto io gli ho prestato soccorso anche aiutato da un ragazzo di nome
, passante sul posto, e lo ho condotto all'Ospedale Civico. Persona_1
3 Preciso che l'anomalia sul marciapiede era una sorta di rialzo sullo
stesso, che non risultava visibile in quanto dello stesso colore grigio del
marciapiede. Aggiungo anche che era privo di ogni segnalazione . Quel
giorno, alle ore 15,00, c'era luminosità naturale. Aggiungo anche che il
luogo dell'occorso è distante da casa nostra. Noi ci eravamo fermati li
per fare la spesa..
Ciò posto, è di tutta evidenza come la responsabilità della caduta dell'attore debba ricondursi in capo all' Civico per la sua qualità di CP_2
proprietario, custode ed al tempo stesso manutentore delle vie pubbliche il quale, nella fattispecie oggetto del presente giudizio, ha omesso di provvedere alla cura e manutenzione del bene pubblico non provvedendo alla opportuna verifica dello stato del marciapiede di una via cittadina, sollevato a causa di una radice di albero, non visibile in quanto del medesimo colore della pavimentazione, e tale da costituire un gradino, ritenuta quindi situazione di pericolo per gli utenti .
A tal uopo, al di là di tutte le argomentazioni già esplicitate ed attinenti la responsabilità dell'ente Civico, appare altresì confacente al caso di specie, una decisione espressa dai Giudici di Legittimità, a tenore della quale:
“Gli enti proprietari delle strade, ai sensi dell'art. 14 del d. lgs. 30
aprile 1992, n. 285, devono - salvo che nell'ipotesi di concessione
prevista dal comma 3 della predetta norma - provvedere: a) alla
4 manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e
arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
b) al controllo
tecnico dell'efficienza delle strade e delle relative pertinenze;
c)
all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta. Trattasi di
obbligo derivante dal mero fatto di essere proprietari il quale può
concorrere con ulteriori obblighi (e, quindi, con ulteriori cause di
responsabilità) del medesimo ente o di altri, derivanti da altre
normative e, in particolare, dalla disciplina dettata dall'art. 2051( Cfr.
Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 9527 del 22/04/2010)
Passando alla valutazione del quantum debeatur, ai fini della valutazione dei postumi invalidanti residuati nonché dei giorni di invalidità temporanea ed assoluta si è proceduto alla disposizione di ctu medico legale il quale ha concluso nel senso che l'istante ha riportato, in conseguenza del sinistro per cui è causa, una infrazione
apice malleolo peroneale T-T sinistro come da referto del pronto
soccorso ospedale Civico Palermo.
Il Ctu ha concluso precisando che l'attore ha riportato dei postumi invalidanti residuati nella misura del 2%; con un periodo di invalidità
temporanea parziale di 25 gg al 75%, 15 gg di ITP al 50%, e 15 gg di
ITP al 25%.
In merito alla liquidazione dei suddetti danni necessita premettere che alla luce di una evoluzione maturatasi presso i Giudici di Legittimità,
5 appare opportuno applicare le Tabelle del Tribunale di Milano ai fini della determinazione.
Sulla scorta delle su esposte argomentazioni, tenuto conto dei postumi permanenti accertati dal CTU in capo al sig. (2%), dell'età Parte_1
della parte lesa all'epoca del sinistro (53 anni), può essere liquidata all'istante la somma espressa in moneta attuale pari a 6.189,00 euro comprensiva del danno biologico, dei gg. di I.T.P. per il periodo riconosciuto dal ctu nominato nonché della percentuale prevista a titolo di danno morale (inclusa automaticamente nelle tabelle di Milano) oltre interessi legali, da calcolarsi dal fatto fino all'effettivo soddisfo.
Per quanto attiene al danno patrimoniale sono documentati esborsi a titolo di spese mediche, pari a 250,00 euro.
Pertanto, in accoglimento della domanda attorea, si condanna il in persona del Sindaco pro-tempore, al Controparte_1
risarcimento dei danni subiti dall'attrice e quantificati nella complessiva somma di 6.439,00 euro espressa in moneta attuale, oltre interessi legali dal fatto all'effettivo soddisfo, e rivalutazione monetaria solo sulle spese mediche.
In merito alle spese legali spettanti a parte attrice, da distrarsi al procuratore antistatario, seguendo il criterio della soccombenza, vanno poste a carico dell'ente Civico convenuto, e per la liquidazione si rimanda al dispositivo.
Così deciso.
6 Pa, lì 21.02. 2025 Dr.ssa
Valentina Cimino
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