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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/11/2025, n. 8362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8362 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 35520/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Sezione Quarta civile Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Susanna Terni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 35520/2022 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Simone Forte, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Milano, Galleria San Babila n. 4/a, presso il difensore
ATTORE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. Gioia Vaccari, elettivamente domiciliata in Roma, via Gioacchino Rossini n. 18, presso il difensore
CONVENUTA
CONCLUSIONI per Parte_1
“1) in via preliminare, dichiarare la nullità della costituzione di Controparte_1 avvenuta a mezzo di avvocato del libero foro;
2) nel merito : accertare e dichiarare : la nullità dell'iscrizione ipotecaria n. rep. 106720/21406 del 18/07/2022, stante la mancata notifica degli atti del procedimento ad essa prodromici ossia la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, e per
l'effetto revocarla e/o annullarla;
3) per tutti i motivi sopra esposti : ordinare all'
[...]
, Agente della Riscossione per la provincia di Milano, di provvedere alla Controparte_1 cancellazione dell'iscrizione ipotecaria n. 06820191460002413005 n. rep. 106720/21406 del
18/07/2022, notificata in data 26.08.2022; 4) in ogni caso, dichiarare vinte le spese del presente giudizio con ogni conseguenza di legge, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore .”
per Controparte_1
“Si insite per il rigetto della domanda con vittoria di spese, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario.”
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 23.09.2022 conveniva in giudizio Pt_1 [...]
. Controparte_2
pagina 1 di 6 Esponeva che:
- in data 26.08.2022 la convenuta gli aveva notificato la comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria n. 06820191460002413005, di cui alla nota di iscrizione rep. n. 106720/21406 del
18.07.2022;
- l'iscrizione ipotecaria era illegittima e pertanto nulla poiché la convenuta aveva omesso la preventiva notificazione dell'ingiunzione di pagamento ex art. 50, D.P.R. 602/1973 e della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77, D.P.R. 602/1973.
Concludeva chiedendo l'accertamento e la dichiarazione della nullità di detta iscrizione ipotecaria con conseguente ordine di cancellazione a carico della convenuta.
Instauratosi il contraddittorio con comparsa di costituzione e risposta, Controparte_2
preliminarmente eccepiva il difetto di giurisdizione del Tribunale in favore del Giudice
[...]
Tributaria con riguardo alle cartelle esattoriali contenenti crediti tributari;
la competenza del Tribunale di Milano, in funzione di giudice del Lavoro con riguardo a tutte le altre cartelle relative a crediti CP_ previdenziali dell' e dell'Inail nonché alle sanzioni dell' . Controparte_4
Nel merito, contestava la fondatezza della domanda attrice chiedendone il rigetto, allegando di aver notificato in data 13.01.2020 la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
0687620190001232800, come richiesto dall'art. 77, D.P.R. 602/1973 al fine di preavvisare il debitore della futura iscrizione ipotecaria in caso di mancato pagamento entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione: atteso il perdurante inadempimento – proseguiva- in data 26.08.2022 gli comunicava l'avvenuta iscrizione di ipoteca sugli immobili di sua proprietà, siti in Melzo.
Confermava di non aver notificato l'ingiunzione di pagamento ex art. 50, D.P.R. 602/1973, rilevando che tale atto era richiesto solo unicamente per l'ipotesi di espropriazione forzata e non per l'iscrizione ipotecaria.
Evidenziava infine che l'attore nulla aveva contestato in relazione alle cartelle di pagamento e/o agli avvisi di addebito sottesi all'ipoteca, che ne avevano legittimato l'iscrizione.
Quindi svoltasi l'udienza di prima comparizione, il Giudice con sentenza non definitiva ex art 281 sexies del 6.4.2023 statuiva come di seguito
“dichiara la carenza di giurisdizione del Tribunale Ordinario adito, in relazione alla domanda di accertamento negativo dei crediti -relativi a imposte- portati dalle cartelle di pagamento n.
06820110414473837000, 06820120211069775000, 06820150021806535000 e
06820160075106636000, per essere competente la Corte di Giustizia Tributaria di Milano, dinanzi pagina 2 di 6 alla quale la causa deve essere riassunta nei termini di legge (tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza); altresì, letto l'art. 7, dlgs.150/2011, dichiara l'incompetenza del Tribunale di Milano in relazione alla domanda di accertamento negativo dei crediti -relativi a sanzioni del Codice della strada- portati dalla cartella di pagamento n.
06820170017930017000, per essere competente il Giudice di Pace di Mantova;
”. assegna alla parte interessata il termine di mesi 3 (tre), decorrenti da oggi, per la riassunzione della causa relativa alla domanda di accertamento negativo dei crediti portati dalla cartella di pagamento
n. 06820170017930017000, avanti al Giudice di Pace dichiarato competente. letti gli artt. 24 d. lgs. 46/1999 e 444 cpc, provvede come da separata ordinanza, in relazione alla domanda di accertamento negativo dei crediti
-previdenziali INAIL e sanzioni per violazioni delle norme sul lavoro- portati dalle cartelle di pagamento n. 06820110414473837000, 06820130002805861000, 36820112000672629000,
36820112002418302000, 36820120001235078000, 36820120002744716000,
36820120014199884000, 36820130005503357000, 36820130010014564000,
36820140000847474000, 36820140007870085000, 36820150004327677000,
06820170017930118000.
Spese alla sentenza definitiva.”
Disposta con separata ordinanza di mutamento del rito - da ordinario di cognizione a rito speciale del lavoro - la causa era rinviata all'udienza del 9.05.2024 per la discussione ai sensi dell'art. 429 cpc, con termine sino al 30.04.2024 per il deposito di note scritte conclusive.
In tali note, l'attore eccepiva la nullità della notifica della comunicazione di preventiva iscrizione ipotecaria e la nullità della costituzione della convenuta per carenza di legittimazione processuale del procuratore .
La causa veniva poi rinviata d'ufficio per la discussione ai sensi dell'art. 429 cpc all'udienza del
23.9.2025, all'esito della quale il giudice si riservava il deposito della sentenza entro 60 giorni.
*** *** ***
Le domande attrici non sono fondate e devono essere, pertanto, rigettate.
L'attore ha eccepito la nullità dell'iscrizione ipotecaria n. 06820191460002413005, di cui alla nota di iscrizione rep. n. 106720/21406 del 18.07.2022, in forza di due motivi: i) mancata notifica della pagina 3 di 6 comunicazione di preventiva iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 D.P.R. 602/1973 e ii) mancata notifica dell'ingiunzione di pagamento ex art. 50 D.P.R. 602/1973.
Entrambi i motivi sono infondati.
Quanto al primo motivo, devesi rilevare che la convenuta ha provato documentalmente di aver notificato all'attore la comunicazione di preventiva iscrizione ipotecaria in data 13.01.2020 (cfr. doc. 3-
4 convenuta).
Inoltre, è lo stesso convenuto che ha confermato l'avvenuta ricezione di tale comunicazione (“nel caso di specie, la notifica è avvenuta con consegna “a familiare convivente” cfr. pag. 2, note conclusive attoree depositate il 19.04.2024).
Infine, devesi rilevare la tardività e conseguente inammissibilità dell'eccezione di nullità della notifica, proposta nelle note conclusive. Difatti la prova della notifica della comunicazione in oggetto è stata prodotta dalla convenuta con la comparsa di risposta, pertanto eventuali contestazioni avrebbero dovute essere svolte, a pena di decadenza, in sede di prima udienza, tenuta l'1.03.2023.
A prescindere da ciò si rileva che la notificazione è stata correttamente eseguita e si è perfezionata mediante consegna a mani di persona convivente ai sensi dell'art. 139, comma 2, cpc, come risulta dalla relata di notifica (cfr. doc. 4 convenuta).
Quanto al secondo motivo, devesi rilevare che ai fini dell'iscrizione ipotecaria da parte dell' CP_1
non è necessaria la notifica dell'ingiunzione di pagamento prevista dall'art. 50, D.P.R. CP_1
602/1973.
Ciò si desume dalla lettera dell'art. 77, comma 1bis, D.P.R. 602/1973 che infatti dispone “l'agente della riscossione,[…] può iscrivere la garanzia ipotecaria di cui al comma 1, anche quando non si siano ancora verificate le condizioni per procedere all'espropriazione …..”.
Inoltre, secondo la giurisprudenza di legittimità e “l'iscrizione ipotecaria prevista dall'articolo 77 del
d.P.R. n. 602 del 1973 non costituisce, in realtà, atto dell'espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria, che può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell'intimazione di cui all'articolo 50, comma 2, del d.P.R. n. 602”
…”.( Cass. Ord.11817/20)
Ne consegue che la mancata notifica dell'ingiunzione di pagamento non costituisce un vizio dell'iscrizione ipotecaria validamente costituita previa notifica della sola comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria richiesta dall'art. 77 D.P.R. 602/1973
pagina 4 di 6 Infine, si rileva la tardività e la conseguenza inammissibilità dell'eccezione di carenza di rappresentanza processuale della convenuta sollevata dall'attore solo nelle note conclusive depositate in data 19.04.2024.
A prescindere da ciò l'eccezione risulta in ogni caso infondata alla luce della pronuncia delle Sezioni
Unite della Cassazione, che hanno chiarito che “impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, per la rappresentanza e la difesa in giudizio l' si avvale: - dell'Avvocatura dello Stato nei casi Controparte_1
previsti come ad essa riservati dalla convenzione con questa intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. 30 ottobre 1933, n. 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, ovvero, in alternativa e senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dal richiamato art. 43, comma 4, r.d. cit., - di avvocati del libero foro - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del comma 5 del medesimo art. 1 d.l. 193 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio»; «quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l' e l'Avvocatura o di indisponibilità di questa ad CP_1
assumere il patrocinio, la costituzione dell' a mezzo dell'una o dell'altro postula CP_1
necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità” (Cass, Sez. Unite, sent. n.
30008 del 19 novembre 2019)
Atteso l'esito della lite, l'attore deve essere condannato al pagamento delle spese di lite a favore della convenuta, nella persona del procuratore dichiaratosi antistatario ai sensi 93 c.p.c., che sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/14 per lo scaglione di riferimento (da euro
26.001 a euro 52.000) nella somma di € 6.713,00 (parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, parametri minimi per la fase istruttoria svolta senza istruzione orale) per compenso, oltre
Iva e C.p.a. se e per quanto dovuti, oltre al 15% per rimborso spese forfettarie.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- respinge le domande attoree;
pagina 5 di 6 - condanna al pagamento delle spese di lite a favore a favore dell' Parte_1 Controparte_5
, con distrazione a favore del procuratore dichiaratasi antistataria ai sensi dell'art. 93 c.p.c.,
[...]
liquidate in complessivi € 6.713,00 oltre Iva. - se e quanto dovuta- e C.p.a, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie.
Milano, 24 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Susanna Terni
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Sezione Quarta civile Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Susanna Terni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 35520/2022 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Simone Forte, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Milano, Galleria San Babila n. 4/a, presso il difensore
ATTORE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. Gioia Vaccari, elettivamente domiciliata in Roma, via Gioacchino Rossini n. 18, presso il difensore
CONVENUTA
CONCLUSIONI per Parte_1
“1) in via preliminare, dichiarare la nullità della costituzione di Controparte_1 avvenuta a mezzo di avvocato del libero foro;
2) nel merito : accertare e dichiarare : la nullità dell'iscrizione ipotecaria n. rep. 106720/21406 del 18/07/2022, stante la mancata notifica degli atti del procedimento ad essa prodromici ossia la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, e per
l'effetto revocarla e/o annullarla;
3) per tutti i motivi sopra esposti : ordinare all'
[...]
, Agente della Riscossione per la provincia di Milano, di provvedere alla Controparte_1 cancellazione dell'iscrizione ipotecaria n. 06820191460002413005 n. rep. 106720/21406 del
18/07/2022, notificata in data 26.08.2022; 4) in ogni caso, dichiarare vinte le spese del presente giudizio con ogni conseguenza di legge, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore .”
per Controparte_1
“Si insite per il rigetto della domanda con vittoria di spese, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario.”
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 23.09.2022 conveniva in giudizio Pt_1 [...]
. Controparte_2
pagina 1 di 6 Esponeva che:
- in data 26.08.2022 la convenuta gli aveva notificato la comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria n. 06820191460002413005, di cui alla nota di iscrizione rep. n. 106720/21406 del
18.07.2022;
- l'iscrizione ipotecaria era illegittima e pertanto nulla poiché la convenuta aveva omesso la preventiva notificazione dell'ingiunzione di pagamento ex art. 50, D.P.R. 602/1973 e della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77, D.P.R. 602/1973.
Concludeva chiedendo l'accertamento e la dichiarazione della nullità di detta iscrizione ipotecaria con conseguente ordine di cancellazione a carico della convenuta.
Instauratosi il contraddittorio con comparsa di costituzione e risposta, Controparte_2
preliminarmente eccepiva il difetto di giurisdizione del Tribunale in favore del Giudice
[...]
Tributaria con riguardo alle cartelle esattoriali contenenti crediti tributari;
la competenza del Tribunale di Milano, in funzione di giudice del Lavoro con riguardo a tutte le altre cartelle relative a crediti CP_ previdenziali dell' e dell'Inail nonché alle sanzioni dell' . Controparte_4
Nel merito, contestava la fondatezza della domanda attrice chiedendone il rigetto, allegando di aver notificato in data 13.01.2020 la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
0687620190001232800, come richiesto dall'art. 77, D.P.R. 602/1973 al fine di preavvisare il debitore della futura iscrizione ipotecaria in caso di mancato pagamento entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione: atteso il perdurante inadempimento – proseguiva- in data 26.08.2022 gli comunicava l'avvenuta iscrizione di ipoteca sugli immobili di sua proprietà, siti in Melzo.
Confermava di non aver notificato l'ingiunzione di pagamento ex art. 50, D.P.R. 602/1973, rilevando che tale atto era richiesto solo unicamente per l'ipotesi di espropriazione forzata e non per l'iscrizione ipotecaria.
Evidenziava infine che l'attore nulla aveva contestato in relazione alle cartelle di pagamento e/o agli avvisi di addebito sottesi all'ipoteca, che ne avevano legittimato l'iscrizione.
Quindi svoltasi l'udienza di prima comparizione, il Giudice con sentenza non definitiva ex art 281 sexies del 6.4.2023 statuiva come di seguito
“dichiara la carenza di giurisdizione del Tribunale Ordinario adito, in relazione alla domanda di accertamento negativo dei crediti -relativi a imposte- portati dalle cartelle di pagamento n.
06820110414473837000, 06820120211069775000, 06820150021806535000 e
06820160075106636000, per essere competente la Corte di Giustizia Tributaria di Milano, dinanzi pagina 2 di 6 alla quale la causa deve essere riassunta nei termini di legge (tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza); altresì, letto l'art. 7, dlgs.150/2011, dichiara l'incompetenza del Tribunale di Milano in relazione alla domanda di accertamento negativo dei crediti -relativi a sanzioni del Codice della strada- portati dalla cartella di pagamento n.
06820170017930017000, per essere competente il Giudice di Pace di Mantova;
”. assegna alla parte interessata il termine di mesi 3 (tre), decorrenti da oggi, per la riassunzione della causa relativa alla domanda di accertamento negativo dei crediti portati dalla cartella di pagamento
n. 06820170017930017000, avanti al Giudice di Pace dichiarato competente. letti gli artt. 24 d. lgs. 46/1999 e 444 cpc, provvede come da separata ordinanza, in relazione alla domanda di accertamento negativo dei crediti
-previdenziali INAIL e sanzioni per violazioni delle norme sul lavoro- portati dalle cartelle di pagamento n. 06820110414473837000, 06820130002805861000, 36820112000672629000,
36820112002418302000, 36820120001235078000, 36820120002744716000,
36820120014199884000, 36820130005503357000, 36820130010014564000,
36820140000847474000, 36820140007870085000, 36820150004327677000,
06820170017930118000.
Spese alla sentenza definitiva.”
Disposta con separata ordinanza di mutamento del rito - da ordinario di cognizione a rito speciale del lavoro - la causa era rinviata all'udienza del 9.05.2024 per la discussione ai sensi dell'art. 429 cpc, con termine sino al 30.04.2024 per il deposito di note scritte conclusive.
In tali note, l'attore eccepiva la nullità della notifica della comunicazione di preventiva iscrizione ipotecaria e la nullità della costituzione della convenuta per carenza di legittimazione processuale del procuratore .
La causa veniva poi rinviata d'ufficio per la discussione ai sensi dell'art. 429 cpc all'udienza del
23.9.2025, all'esito della quale il giudice si riservava il deposito della sentenza entro 60 giorni.
*** *** ***
Le domande attrici non sono fondate e devono essere, pertanto, rigettate.
L'attore ha eccepito la nullità dell'iscrizione ipotecaria n. 06820191460002413005, di cui alla nota di iscrizione rep. n. 106720/21406 del 18.07.2022, in forza di due motivi: i) mancata notifica della pagina 3 di 6 comunicazione di preventiva iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 D.P.R. 602/1973 e ii) mancata notifica dell'ingiunzione di pagamento ex art. 50 D.P.R. 602/1973.
Entrambi i motivi sono infondati.
Quanto al primo motivo, devesi rilevare che la convenuta ha provato documentalmente di aver notificato all'attore la comunicazione di preventiva iscrizione ipotecaria in data 13.01.2020 (cfr. doc. 3-
4 convenuta).
Inoltre, è lo stesso convenuto che ha confermato l'avvenuta ricezione di tale comunicazione (“nel caso di specie, la notifica è avvenuta con consegna “a familiare convivente” cfr. pag. 2, note conclusive attoree depositate il 19.04.2024).
Infine, devesi rilevare la tardività e conseguente inammissibilità dell'eccezione di nullità della notifica, proposta nelle note conclusive. Difatti la prova della notifica della comunicazione in oggetto è stata prodotta dalla convenuta con la comparsa di risposta, pertanto eventuali contestazioni avrebbero dovute essere svolte, a pena di decadenza, in sede di prima udienza, tenuta l'1.03.2023.
A prescindere da ciò si rileva che la notificazione è stata correttamente eseguita e si è perfezionata mediante consegna a mani di persona convivente ai sensi dell'art. 139, comma 2, cpc, come risulta dalla relata di notifica (cfr. doc. 4 convenuta).
Quanto al secondo motivo, devesi rilevare che ai fini dell'iscrizione ipotecaria da parte dell' CP_1
non è necessaria la notifica dell'ingiunzione di pagamento prevista dall'art. 50, D.P.R. CP_1
602/1973.
Ciò si desume dalla lettera dell'art. 77, comma 1bis, D.P.R. 602/1973 che infatti dispone “l'agente della riscossione,[…] può iscrivere la garanzia ipotecaria di cui al comma 1, anche quando non si siano ancora verificate le condizioni per procedere all'espropriazione …..”.
Inoltre, secondo la giurisprudenza di legittimità e “l'iscrizione ipotecaria prevista dall'articolo 77 del
d.P.R. n. 602 del 1973 non costituisce, in realtà, atto dell'espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria, che può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell'intimazione di cui all'articolo 50, comma 2, del d.P.R. n. 602”
…”.( Cass. Ord.11817/20)
Ne consegue che la mancata notifica dell'ingiunzione di pagamento non costituisce un vizio dell'iscrizione ipotecaria validamente costituita previa notifica della sola comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria richiesta dall'art. 77 D.P.R. 602/1973
pagina 4 di 6 Infine, si rileva la tardività e la conseguenza inammissibilità dell'eccezione di carenza di rappresentanza processuale della convenuta sollevata dall'attore solo nelle note conclusive depositate in data 19.04.2024.
A prescindere da ciò l'eccezione risulta in ogni caso infondata alla luce della pronuncia delle Sezioni
Unite della Cassazione, che hanno chiarito che “impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, per la rappresentanza e la difesa in giudizio l' si avvale: - dell'Avvocatura dello Stato nei casi Controparte_1
previsti come ad essa riservati dalla convenzione con questa intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. 30 ottobre 1933, n. 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, ovvero, in alternativa e senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dal richiamato art. 43, comma 4, r.d. cit., - di avvocati del libero foro - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del comma 5 del medesimo art. 1 d.l. 193 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio»; «quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l' e l'Avvocatura o di indisponibilità di questa ad CP_1
assumere il patrocinio, la costituzione dell' a mezzo dell'una o dell'altro postula CP_1
necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità” (Cass, Sez. Unite, sent. n.
30008 del 19 novembre 2019)
Atteso l'esito della lite, l'attore deve essere condannato al pagamento delle spese di lite a favore della convenuta, nella persona del procuratore dichiaratosi antistatario ai sensi 93 c.p.c., che sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/14 per lo scaglione di riferimento (da euro
26.001 a euro 52.000) nella somma di € 6.713,00 (parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, parametri minimi per la fase istruttoria svolta senza istruzione orale) per compenso, oltre
Iva e C.p.a. se e per quanto dovuti, oltre al 15% per rimborso spese forfettarie.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- respinge le domande attoree;
pagina 5 di 6 - condanna al pagamento delle spese di lite a favore a favore dell' Parte_1 Controparte_5
, con distrazione a favore del procuratore dichiaratasi antistataria ai sensi dell'art. 93 c.p.c.,
[...]
liquidate in complessivi € 6.713,00 oltre Iva. - se e quanto dovuta- e C.p.a, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie.
Milano, 24 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Susanna Terni
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