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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 11/04/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Maria Sechi Consigliere relatore dott. Stefano Greco Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 321 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023, pro-
mossa da in persona del legale rappresentante, con sede n Siamaggiore ed elettivamente Parte_1
domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Massimo Murru, che la rappresenta e difende per procura speciale in atti
appellante
contro
in persona del Sindaco in carica, elettivamente domiciliato in Cagliari, Controparte_1
presso lo studio degli avv.ti Mauro Barberio e Stefano Porcu, dai quali è rappresentato e difeso per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta appellato
e contro
HD ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante, con sede in Roma ed ivi elettivamente domiciliata, presso lo studio dell'avv. Gaetano Alessi che, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Rosario Livio Alessi, la rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta appellata-appellante incidentale
e contro , residente in [...]ed elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio CP_2
dell'avv. Massimo Lai che, unitamente e disgiuntamente all'avv. Christian Stara, lo rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta in primo grado appellato
la causa è stata assegnata a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, in totale riforma della sentenza Parte_1
impugnata, previa revoca e modifica dell'ordinanza istruttoria in data 7 marzo 2024 disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, in accoglimento della domanda già proposta in primo grado dalla Società attrice, così provvedere
- Accertare e dichiarare, alla luce dei fatti esposti e documentati nella narrativa di cui all'atto di citazione, il grave inadempimento del al contratto d'appalto stipulato in data 27-7- Controparte_1
2018 e successivi atti aggiuntivi, di cui alla superiore espositiva di fatto;
- per l'effetto, previo accertamento dell'illegittimità, disapplicare la determinazione del Servizio
Tecnico n. 1 del 8-1-2020 del con la quale si disponeva la risoluzione del predetto Controparte_1
contratto d'appalto in danno dell'appaltatore e l'incameramento delle polizze fideiussorie;
- per l'ulteriore effetto, pronunciare la risoluzione del predetto contratto ai sensi dell'art. 1453 cod.
civ. per grave inadempimento del Controparte_1
- per l'ulteriore effetto, condannare altresì il al risarcimento dei danni patiti in Controparte_1
ragione dei suesposti illegittimi comportamenti, come dettagliati nella superiore espositiva ovvero nella misura definitiva che sarà ritenuta di giustizia in corso di causa;
ordinare le dovute restituzioni in applicazione del principio riconducibile all'art. 1458 codice civile,
oltre ancora, agli interessi legali e moratori, agli ulteriori interessi, anche anatocistici, sulle somme dovute e non corrisposte, nonché il risarcimento dei danni causati dalla svalutazione monetaria, secondo gli indici I.S.T.A.T. e della mancata disponibilità finanziaria, su tutte le somme che saranno riconosciute dovute;
- dichiarare illegittima l'escussione delle fideiussioni n. 00732/34/46628876 rilasciata dalla e n°1087402264 HD Assicurazioni S.p.A. e ordinare Controparte_3 le conseguenti restituzioni;
- in ogni caso, con vittoria di spese di patrocinio e lite.
Nell'interesse del In via principale: Controparte_1
1) Rigettare l'appello principale proposto da in quanto inammissibile e comunque Parte_1
infondato nel merito;
2) Rigettare l'appello incidentale proposto da HD Assicurazioni S.p.A. in quanto inammissibile e comunque infondato nel merito;
3) Per l'effetto, confermare la sentenza n. 362/2023 del Tribunale di Oristano.
In via subordinata
4) Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle avverse pretese, dichiarare l'obbligo dell'ing. nella sua qualità di Progettista e Direttore dei Lavori per cui è causa, a CP_2
tenere indenne il dalle eventuali conseguente pregiudizievoli della controversia e, Controparte_1
per l'effetto, condannarlo al risarcimento dei danni in favore dell'appellante.
Con vittoria di spese e onorari di giudizio.
Nell'interesse di HD Assicurazioni S.p.A.: Voglia codesta Corte d'Appello di Cagliari, rigettata ogni contraria istanza:
Nel caso di accoglimento dell' appello della Parte_1
1) dichiarare che la escussione della polizza della HD disposta con determina n. 1.2020 è infondata e che il non ha pertanto il diritto di escuterla. Controparte_1
In via incidentale ed in riforma della impugnata sentenza n. 362.2023 del Giudice Unico del
Tribunale di Oristano - sezione civile - dr. Nicolò Sesta:
2) accertare e dichiarare che il massimale iniziale di € 21.146,20 della polizza n. 108 7402264 si era automaticamente ridotto alla minore somma di € 16.005,56
3) accertare e dichiarare la infondatezza della lettera di escussione del 20.5.2019
4) accertare e dichiarare che è obbligata al rilievo ex art. 1953 n. 4 c.c. nonché al regresso Parte_1
a favore di HD Assicurazioni di tutti i pagamenti eventualmente da effettuare al Controparte_1
in forza della garanzia di cui sopra;
5) condannarla a versare intanto, ed a scopo di garanzia, l'importo € 21.146,20 o quell'altra maggiore somma che sarà ritenuta di giustizia;
nonché al pagamento di quanto la stessa sarà
chiamata a pagare in forza della polizza in oggetto, oltre accessori
6) condannarla al rimborso di eventuali somme ingiustamente liquidate
7) con vittoria di spese e compensi
Nell'interesse di voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, CP_2
- rigettare tutte le domande formulate dall'appellante;
- rigettare le domande formulate nei confronti dell'ing. dall'amministrazione appellata. CP_2
In ogni caso, con vittoria di spese maggiorate di rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 9.6.2020 la convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Parte_1
Oristano, il e la HD Assicurazioni S.p.A., per quanto ancora di interesse, Controparte_1
esponendo quanto segue.
- con determina n. 26 del 23.4.2018 il aveva aggiudicato alla Progetto Clima S.r.l. Controparte_1
i lavori di riqualificazione e ampliamento del campo sportivo e degli spogliatoi, siti in località Riu
Imbessu, per l'importo complessivo di € 105.414,73; direttore dei lavori era stato nominato l'ing.
che era anche il progettista dell'intervento; CP_2
- in data 28.5.2018 si era proceduto alla consegna dei lavori;
- con determina n. 1 del 16.6.2018 la D.L. aveva ordinato l'inizio dei lavori entro 24 ore;
- in data 27.7.2018 era stato stipulato il contratto di appalto, con previsione della durata dei lavori in
150 giorni naturali consecutivi, e quindi termine per l'ultimazione al 25.10.2018, e con previsione della facoltà della stazione appaltante di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 108 del d.lgs.
50/2016, qualora l'eventuale ritardo imputabile all'appaltatore avesse superato i 60 giorni e le penali previste in contratto avessero superato il 10% dell'importo contrattuale;
- con determina n. 48 del 10.9.2018 era stata liquidata, ai sensi dell'art. 53, comma 18, del D.lgs.
50/2016, l'anticipazione dell'importo di € 23.191,25, pari al 20% dell'importo contrattuale;
- per l'effetto, in data 27.8.2018 la compagnia HD aveva emesso polizza fideiussoria di €
21.146,20, a garanzia dell'anticipazione ricevuta dalla società appaltatrice;
- nel corso dei lavori si era resa necessaria la redazione di una modifica progettuale, a seguito dello studio di rischio idraulico interessante la porzione di sedime degli spogliatoi;
il progetto di variante era stato approvato in data 7.5.2019 e prevedeva lo spostamento degli spogliatoi in zona non soggetta a rischio idraulico;
nelle more dell'approvazione della variante, comunque, l'appaltatrice aveva proseguito nell'esecuzione delle altre attività;
- in data 19.4.2019 l'impresa aveva sottoscritto atto di sottomissione, con il quale era stata prevista l'esecuzione di ulteriori e diversi lavori, il riconoscimento di un ulteriore compenso in favore dell'appaltatore, era stato fissato un nuovo termine per l'ultimazione dei lavori al 5.9.2019 ed era stata esclusa l'applicabilità delle penali a tale data maturate;
- con verbale del 23.11.2019 era stata disposta la sospensione dei lavori, a causa delle avverse condizioni meteorologiche, e con successivo verbale del 26.11.2019 era stata disposta la ripresa dei lavori;
in pari data, peraltro, era stata rilevata l'impossibilità di procedere all'esecuzione sia delle opere interne che di quelle esterne, cosicché la ripresa dei lavori era stata constatata con verbale del
6.12.2019;
- in data 4.12.2019 era stato presentato il I SAL, dal quale risultava che, alla data del 26.11.2019,
l'impresa aveva eseguito lavori per il complessivo importo di € 30.686,81; con determina n. 108 del
4.12.2019, quindi, era stato approvato detto SAL e liquidato l'importo di € 24.396,00 al netto dell'Iva;
- con determina del Servizio Tecnico del Comune di n. 1 del 8.2.2020, quindi, la stazione CP_1
appaltante, evidenziate asserite e reiterate inadempienze dell'appaltatrice, aveva disposto di procedere all'applicazione della penale ai sensi dell'art. 18 del C.S.A. e dell'art. 113 bis, comma 4, del d.lgs. 50/16, fino al 10% dell'importo contrattuale;
ai sensi dell'art. 108 del d.lgs. 50/16 e dell'art. 21 del C.S.A. aveva dichiarato la risoluzione del contratto e dell'atto di sottomissione per inadempimento dell'appaltatrice e di procedere all'incameramento delle polizze emesse a garanzia dell'anticipazione, a garanzia della regolare esecuzione dei lavori e a garanzia delle penali previste.
Tanto esposto, la (nelle more l'assemblea dei soci della Progetto Clima aveva Parte_1
deliberato la modifica dell'atto costitutivo e il cambio di denominazione della società) sostenne l'andamento anomalo dei lavori, conseguente a gravi carenze della progettazione esecutiva, che avevano reso necessaria una perizia di variante in corso d'opera; secondo l'attrice, dunque, l'amministrazione committente si era resa gravemente inadempiente, avendo violato l'onere di cooperazione, volto a consentire all'esecutore la realizzazione dell'opera, nonché l'obbligo di predisporre un progetto esecutivo compiutamente elaborato e immediatamente cantierabile.
Chiese, pertanto, venisse inibita l'escussione delle polizze fideiussorie, la disapplicazione della determina del n. 1 del 8.1.2020, la pronuncia di risoluzione del contratto di appalto per CP_1
inadempimento del con condanna dello stesso al risarcimento dei danni. CP_1
Il costituitosi, contestò il fondamento delle avverse domande, assumendo che, Controparte_1
approvata la perizia di variante e sottoscritto in data 7.6.2019 l'atto di sottomissione, l'impresa si era resa gravemente inadempiente alle obbligazioni assunte, quale, anzitutto, la conclusione dei lavori nel nuovo termine concordato di 90 giorni. Il direttore dei lavori aveva dovuto emettere numerosi ordini di servizio, rimasti inevasi, e in data 7.12.2019 aveva contestato all'appaltatrice una serie di reiterate inadempienze, quali la sistematica violazione del cronoprogramma, la omessa pulizia dell'area, il tentativo di eludere la disciplina del subappalto, ma soprattutto il grave ritardo accumulato dall'aggiudicataria, i cui lavori, dopo circa 18 mesi, erano ancora fermi al primo stato di avanzamento. Si erano, quindi, verificate le prescrizioni contenute nel capitolato speciale d'appalto
– l'ammontare delle penali per il ritardo successivo all'atto di sottomissione aveva superato la soglia del 10% del valore contrattuale – comportanti la risoluzione del contratto.
Chiese, in ogni caso, di essere autorizzato a chiamare in causa l'ing. progettista e CP_2
direttore dei lavori, per essere tenuto indenne in caso di accoglimento delle pretese dell'attrice.
costituitosi, contestò a propria volta il fondamento delle allegazioni e domande di CP_2
parte attrice, esponendo che la stessa aveva accumulato un ritardo di oltre 60 giorni sulla data di ultimazione dei lavori, come prevista con l'atto di sottomissione;
dedusse, inoltre, che in data
18.2.2020 si era proceduto alla redazione dell'atto di consistenza dei lavori eseguiti dalla appaltatrice, la quale lo aveva firmato con riserva mai esplicata, ed il successivo 4.4.2020 le era stato trasmesso lo stato finale, anch'esso sottoscritto dalla con riserva mai esplicata. Infine, Pt_1
in data 30.4.2020 era stato redatto il verbale relativo alla contabilità, dalla quale era risultato un debito dell'impresa nei confronti del pari a € 35.587,01. CP_1
Si costituì anche la HD Assicurazioni S.p.A., società che aveva emesso polizza fideiussoria a garanzia della restituzione dell'anticipazione ricevuta dall'appaltatrice, chiedendo, in via riconvenzionale, l'accertamento e declaratoria della riduzione del massimale di polizza per effetto dell'esecuzione di lavori come accertati con il I SAL;
propose azione di rilievo nei confronti della ai sensi dell'art. 1953 c.c., e chiese venisse accertato di avere diritto di regresso nel caso di Pt_1
esborso, con condanna dell'attrice al rimborso di quanto eventualmente pagato in dipendenza della garanzia fideiussoria.
Istruita la causa con produzioni documentali, con sentenza n. 362/23 il Tribunale adito rigettò le domande di parte attrice, sul rilievo che la stessa, con l'atto di sottomissione, aveva approvato la variazione richiesta, accettando il nuovo termine di 90 giorni per l'ultimazione dei lavori;
peraltro,
aveva eseguito solo una piccola parte dei lavori e si era resa sistematicamente inadempiente anche ai propri obblighi in materia di sicurezza sul lavoro, come emerso dalla stessa documentazione prodotta dall'attrice.
Il primo giudice, quindi, ritenne l'infondatezza della domanda di inibitoria della riscossione delle polizze fideiussorie.
Quanto alle domande riconvenzionali proposte dalla HD Assicurazioni, rigettò quella di riduzione del massimale garantito, osservando che la somma liquidata all'appaltatrice per lo stato di avanzamento dei lavori era stata effettivamente pagata alla Progetto Clima “il che non consente al
di opporre alcuna compensazione nei suoi confronti in relazione al diritto di ottenere la CP_1
restituzione dell'anticipo. Non si è verificata, quindi, la condizione prevista dall'art. 22 del capitolato, ossia il recupero dell'anticipazione”.
Rigettò, infine, la domanda di regresso, formulata dalla HD nei confronti della rilevando Pt_1
che, certamente, detta società doveva restituire l'anticipazione ricevuta al Comune di che CP_1
peraltro non aveva formulato la relativa domanda, così come non aveva chiesto la condanna di HD
al pagamento della polizza, né la società assicuratrice vi aveva provveduto;
di conseguenza, in difetto di pagamento, non poteva disporsi la condanna al regresso.
La ha proposto appello, cui hanno resistito gli appellati;
la HD Assicurazioni S.p.A. Parte_1
proposto appello incidentale.
La causa è stata quindi tenuta a decisione sulle conclusioni sopra trascritte. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame l'appellante principale ha lamentato l'erronea Parte_1
valutazione delle prove documentali – perizia di variante e atto di sottomissione - il cui più attento esame da parte del giudice avrebbe determinato la risoluzione del contratto per inadempimento del inoltre, la stessa stazione appaltante aveva ammesso che solo in corso di Controparte_1
esecuzione dei lavori si era resa conto che il progetto non aveva tenuto conto del rischio idrgeologico, sussistente nell'area di sedime dell'edificio spogliatoi, con conseguente imputabilità
alla stessa di tale mancato accertamento in fase progettuale e sussistenza dei presupposti per la risoluzione del contratto per inadempimento del CP_1
Quanto, poi, alla perizia di variante, l'appellante ha sostenuto che era inconferente ed irrilevante la accettazione da parte dell'appaltatrice della variante e la sottoscrizione dell'atto di sottomissione,
atteso che lo ius variandi che la normativa attribuisce alla stazione appaltante ha natura di diritto potestativo, che non consente all'appaltatore di sottrarsi all'obbligo esecutivo;
tanto che, appunto, si parla di atto di “sottomissione”.
In ogni caso, nel caso in esame, entrambe le parti avevano chiesto la risoluzione del contratto, e tuttavia il primo giudice non aveva effettuato alcuna comparazione dei rispettivi inadempimenti, in modo da accertare quale di esse si fosse resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti e causa dell'alterazione del sinallagma contrattuale.
Il motivo non è fondato.
La domanda della di risoluzione del contratto è fondata su un unico allegato inadempimento Pt_1
del consistente nell'omessa valutazione, in sede progettuale, del rischio Controparte_1
idrogeologico dell'area di sedime dell'edificio adibito a spogliatoio;
omissione che avrebbe determinato un andamento anomalo dei lavori.
Peraltro, quanto alla mancanza di indagine idrogeologica, si deve anzitutto rilevare che, in materia di appalto, sia pubblico che privato, rientra tra gli obblighi dell'appaltatore, senza necessità di specifica pattuizione, il controllo della validità tecnica del progetto fornito dal committente, anche in relazione alle caratteristiche del suolo su cui l'opera deve sorgere, posto che dalla corretta progettazione, oltre che dall'esecuzione dell'opera, dipende il risultato promesso;
sicché la scoperta in corso d'opera di peculiarità geologiche del terreno tali da impedire l'esecuzione dei lavori non può essere invocata dall'appaltatore per pretendere una dilazione o un indennizzo (cfr. Cass.
5144/20), quindi men che meno per la risoluzione del contratto. E' stato altresì affermato che, in assenza della relazione geologica tra gli atti progettuali della gara, ove venga ugualmente stipulato il contratto di appalto, come avvenuto nel caso in esame, l'appaltatore non può agire per la risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c., facendo valere l'inadempimento della committenza nella fase precedente fase di gara, perché rientra tra i suoi obblighi di diligenza controllare la validità
tecnica del progetto e, nella fase successiva, la stessa impresa è tenuta a segnalare le omissioni progettuali, ai fini dell'adozione delle varianti in corso d'opera, in adempimento del dovere di collaborazione che presiede allo svolgimento del rapporto (cfr. Cass. 3839/21).
La unica lamentela della relativa alla mancata preliminare indagine idrogeologica, tra Pt_1
l'altro, era stata risolta in tempi relativamente brevi.
Infatti, come risulta dalla documentazione in atti (doc. 1 produzioni , in fase di esecuzione CP_2
della demolizione del fabbricato adibito a spogliatoi era stato riscontrato che i calcestruzzi,
soprattutto delle strutture portanti, tendevano a sbriciolarsi, anche troppo velocemente ed in modo anomalo;
il direttore dei lavori ing. quindi, con nota del 16.7.2018, aveva rappresentato alla CP_2
stazione appaltante e all'impresa appaltatrice la problematica, suggerendo ulteriori accertamenti sulla bontà delle fondazioni, nonché la possibilità di valutare l'eventualità della demolizione totale della struttura e della ricostruzione della stessa con dimensioni molto più ridotte.
Con nota del 26.7.2018 il Responsabile del Servizio Tecnico aveva comunicato al D.L. e all'impresa che l'amministrazione comunale aveva deliberato di procedere con la variante al progetto, demolendo la restante parte del fabbricato e realizzando un edificio spogliatoi di dimensioni inferiori rispetto a quanto previsto nel progetto originario.
Con ulteriore delibera del 12.9.2018, la Giunta comunale, preso atto che con PEC del 28.08.2018 il tecnico incaricato della redazione del P.C.P.C. (Piano Comunale di Protezione civile per il rischio incendio e idrogeologico) aveva rilevato che una porzione del locale spogliatoi era posizionata in area indicata come a “rischio basso R2”, aveva ritenuto cautelativamente di non sottovalutare il potenziale pericolo e, quindi, di procedere ad una modifica del progetto, peraltro di natura meramente tecnica e dovuta a cause impreviste ed imprevedibili sopraggiunte in fase di esecuzione lavori;
modifica consistente nello spostamento della ubicazione del nuovo spogliatoio, completando la demolizione di quello vecchio.
Quindi, dopo che l'ing. aveva modificato il progetto, in data 19.4.2019 il e CP_2 CP_1
l'appaltatrice Progetto Clima avevano sottoscritto l'atto di sottomissione, con il quale era stato determinato l'aumento di spesa, in favore dell'appaltatrice, per i nuovi lavori, stabilito che l'impresa avrebbe avuto ulteriori 90 giorni lavorativi e che, per il periodo trascorso tra il principale verbale di consegna ed il nuovo contratto, l'impresa non sarebbe stata soggetta alle penali maturate.
Ebbene, con l'atto di sottomissione era stata superata l'unica criticità del progetto, e tuttavia, come risulta dalla documentazione prodotta, l'impresa appaltatrice aveva proseguito con gravi ritardi e inadempimenti nell'esecuzione dell'opera; invero, con ripetuti ordini di servizio – n. 4 del
13.6.2019, n. 5 del 20.6.2019, n. 6 del 1.7.2019 - il D.L. aveva contestato che il cantiere continuava a presentarsi in uno stato di abbandono, completamente invaso dalle erbacee secche per mancata ottemperanza dell'ordinanza antincendio Regionale e di quella Sindacale in materia.
Il nuovo termine assegnato per il completamento dei lavori era scaduto il 5.9.2019, e tuttavia i lavori erano ancora in corso, con estrema lentezza, atteso che in occasione di un sopralluogo del
16.10.2019 era stata riscontrata la presenza in cantiere di soli due operai.
Nel caso in esame, quindi, quel che rileva è che al dicembre 2019, a termini contrattuali, come rideterminati con l'atto di sottomissione per l'ultimazione dei lavori, ormai scaduti il precedente mese di settembre, l'opera era ben lungi dall'essere completata. Al riguardo, infatti, basti rilevare che, in data 4.12.2019, era stato presentato il I SAL, dal quale risultava che al 26.11.2019 l'impresa aveva realizzato lavori per l'importo di 30.686,81, a fronte di opere per un valore di € 102.962,58.
Pertanto, le prospettazioni dall'appellante, che insiste sull'inadempimento del per difetti CP_1
progettuali, ormai superati con il progetto di variante e l'atto di sottomissione, non sono rilevanti atteso che, con riferimento al periodo successivo alla sottoscrizione dell'atto di sottomissione, la non ha neppure allegato ulteriori e diversi inadempimenti del per contro, con la Pt_1 CP_1
determina n. 1 del 8.1.2020 di risoluzione del contratto, il aveva rilevato le Controparte_1
reiterate inadempienze dell'appaltatrice, come contestate nei vari ordini di servizio della D.L. e da ultimo con quello n. 8 del 7.12.2019, l'incertezza sulla data di ultimazione dell'opera, in quanto il cronoprogramma non era stato rispettato, il fatto che alla predetta data l'ammontare delle penali (si ricordi considerate dall'atto di sottomissione in poi) maturate dall'appaltatrice era superiore al 10%
dell'importo contrattuale, e, soprattutto, che l'appaltatrice aveva eseguito solo i lavori indicati nel I
SAL.
Deve, di conseguenza, ritenersi corretta la pronuncia del primo giudice, considerato l'evidente inadempimento della al contratto di appalto. Pt_1
Con il secondo motivo di gravame l'appellante ha lamentato l'omessa pronuncia sulla propria domanda restitutoria delle prestazioni rese, da determinarsi secondo il criterio del valore equivalente, in applicazione della disposizione di cui all'art. 1458 c.c.
La censura non è fondata per tre ordini di argomentazioni.
In primo luogo, deve rilevarsi che in primo grado detta domanda non era stata formulata, essendosi limitata la società attrice a chiedere la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni.
Sotto altro profilo deve osservarsi che, secondo quanto disposto dall'art. 108, comma 5, D.lgs.
50/16, nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore, questi ha diritto soltanto al “pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti,
decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto”.
Infine, in ogni caso, la si è limitata a far riferimento, in termini generali, ad un diritto Pt_1
dell'appaltatore a vedersi restituire il valore della prestazione eseguita, ma ovviamente non restituibile, per equivalente, secondo il suo valore attuale, ma non in alcun modo allegato quali sarebbero le prestazioni delle quali chiede il pagamento.
Al riguardo, invero, oltre alla carenza assertiva di parte attrice, va rilevato che in data 4.12.2019 era stato predisposto il I SAL, con il quale erano stati indicati i lavori realizzati al 26.11.2019,
regolarmente pagati all'appaltatrice; non è dato dunque sapere se e quali ulteriori prestazioni sarebbero state rese tra il 26.11.2019 e l'8.1.2020, data in cui l'amministrazione aveva deliberato la risoluzione del contratto.
Deve essere, altresì, evidenziato che, come risulta dallo stato finale dei lavori (docc. 35 e 35
produzioni , dal verbale di accertamento tecnico contabile (doc. 36), nonché dallo stato di CP_2 consistenza al 18.2.2020, tutti firmati dall'impresa con riserve mai esplicate, i lavori complessivamente eseguiti alla data della risoluzione ammontavano a € 31.362,67 compresi gli oneri di sicurezza, regolarmente pagati mediante l'anticipazione e con la liquidazione del I SAL.
Da ultimo, quanto alle istanze istruttorie formulate dall'appellante, deve essere confermata l'ordinanza del 7.3.2024, con la quale è stata rigettata la richiesta di ammissione di prova testimoniale, volta a dimostrare il numero di addetti al cantiere e dei mezzi messi a disposizione, in quanto dedotta in termini generici e comunque oggetto di prova documentale, nonché la richiesta di c.t.u., del tutto irrilevante in quanto vertente sulla inadeguatezza originaria del progetto e sull'attuale valore di mercato delle opere eseguite.
Per le ragioni esposte, l'appello della deve essere integralmente rigettato. Parte_1
Passando all'esame dell'appello incidentale proposto dalla HD Assicurazioni S.p.A., con il primo motivo la società assicuratrice ha dedotto che il primo giudice aveva rigettato la domanda di riduzione della polizza sulla base di una erronea interpretazione dell'art. 22 del C.S.A.; ha quindi,
rilevato che, per effetto del pagamento del I SAL, il massimale di polizza si è ridotto a € 16.005,56.
Il motivo è fondato e, comunque, sul punto non vi è contestazione da parte del Controparte_1
Secondo quanto previsto all'art. 22 del C.S.A. “L'importo della garanzia viene gradualmente ed
automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero
dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti”.
[. Nel caso in esame pare evidente che l'amministrazione comunale, al momento del pagamento del
Part
aveva in parte e percentualmente considerato quanto già versato alla a titolo di Pt_1
anticipazione, con conseguente automatica, percentuale, riduzione del massimale della garanzia,
per effetto del citato art. 22.
Tra l'altro, nel presente grado, lo stesso con comunicazione del 2.10.2024, ha dato atto CP_1
che “L'importo garantito, originariamente di € 21.146,20, si è ridotto in ragione degli stati di
avanzamento liquidati all'appaltatrice, e ammonta oggi a € 16.005,56”, ed in tali termini ha chiesto alla HD il pagamento della polizza.
Pertanto, se pur sul punto non vi sia più alcun contrasto tra le parti, si ritiene comunque di dichiarare che il massimale della polizza n. 1087402264 emessa dalla HD si è ridotto alla minore somma di € 16.005,56.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante incidentale ha lamentato il rigetto della propria domanda c.d. di rilievo, formulata nei confronti della assumendo essersi verificata la Pt_1
condizione prevista all'art. 1953, n. 4, c.c.; l'obbligazione di garanzia, infatti, per effetto della risoluzione del contratto, era venuta formalmente a scadenza, tanto che il aveva chiesto il CP_1
pagamento della polizza. Di conseguenza, il primo giudice, atteso che la non aveva Pt_1
procurato la liberazione della garanzia, avrebbe dovuto condannarla a costituire in favore di essa società assicuratrice una somma di denaro a titolo di cauzione, quale forma di garanzia per eccellenza.
Al riguardo, ha sostenuto che, sebbene secondo il principio di equivalenza delle garanzie, ex art. 1179 c.c., la scelta di quale mezzo prestare dovrebbe essere rimessa alla l'inadempimento Pt_1
della stessa avrebbe comunque trasferito tale facoltà ad essa assicuratrice, con conseguente fondatezza della propria domanda di condanna di detta società, a titolo di cauzione, al pagamento di una somma pari all'esposizione fideiussoria.
Tale motivo non è fondato.
La domanda, per come formulata, è sostanzialmente quella di condanna della al pagamento Pt_1
diretto, in favore di essa assicuratrice, della somma di € 21.146,20; peraltro, a parte la contradditorietà delle richieste, con le quali da un lato la HD ha sostenuto la riduzione del massimale di polizza e al contempo ha chiesto la condanna della al pagamento dell'importo Pt_1
di cui all'originario massimale, si deve rilevare che la HD, allo stato, non ha ancora provveduto al pagamento della polizza in favore del di talché il pagamento, chiesto in proprio favore, di CP_1
una somma di denaro equivalente al massimale si risolve in un anticipato regresso, pur in difetto dei presupposti.
Con l'ultimo motivo di gravame, infatti, la HD ha esposto di aver agito in regresso con domanda condizionata all'effettivo pagamento, pacificamente ammessa dalla giurisprudenza.
Tale motivo è fondato.
In materia la Suprema Corte ha, da tempo, affermato che “secondo la consolidata giurisprudenza di
questo giudice di legittimità … ben può il giudice investito da una domanda di condanna del creditore verso un obbligato solidale e da una domanda di regresso proposta da quest'ultimo verso
altro coobbligato emettere due distinte pronunce di condanna, l'una subordinata all'altra, nel senso
che la pronuncia in via di regresso possa essa posta in esecuzione soltanto ove venga dimostrato,
da parte dell'altro condebitore, l'adempimento dell'obbligazione nei confronti del creditore, atteso
che l'ordinamento ammette la sentenza condizionale quando l'evento futuro e incerto, cui viene
subordinata l'efficacia della condanna, si configura quale elemento accidentale della decisione così
formulata per economia di giudizi e per evitare ulteriori accertamenti di merito con conseguenti
maggiori spese per le parti in causa” (Cass. 12300/03; conf. 11962/22).
In questa sede, pertanto, può essere pronunciata sentenza di condanna condizionata della al Pt_1
regresso, in favore della HD Assicurazioni S.p.A., della somma che la stessa, in forza della garanzia prestata al dovrà corrispondere allo stesso;
condanna subordinata e Controparte_1
condizionata all'effettivo pagamento della polizza.
Avuto riguardo al rigetto dell'appello principale, la deve essere condannata alle spese Parte_1
del presente grado in favore del e dell' considerato, invece, il parziale Controparte_1 CP_2
accoglimento dell'appello incidentale, in parte vertente su questioni ormai non oggetto di contrasto con il e in parte con pronuncia condizionata, si ritiene la sussistenza dei presupposti per CP_1
disporre l'integrale compensazione delle spese dei due gradi del giudizio tra la HD e le controparti.
Si dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma, 1 quater, DPR 30.5.2002 n. 115
comportanti l'obbligo del versamento da parte dell'appellante principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,:
1. Rigetta l'appello proposto dalla avverso la sentenza n. 362/23 del Tribunale di Parte_1
Oristano;
2. In parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto dalla HD Assicurazioni S.p.A.,
dichiara che il massimale della polizza n. 1087402264 emessa da detta società si è ridotto alla minore somma di € 16.005,56; condanna la al pagamento, in favore della HD Parte_1
Assicurazioni S.p.A., della somma che la stessa, in forza della garanzia prestata al Controparte_1 dovrà corrispondere allo stesso, subordinatamente e condizionata all'effettivo pagamento della polizza;
3. Condanna la alla rifusione, in favore del e di delle Parte_1 Controparte_1 CP_2
spese del presente grado, che liquida per ciascuno in € 9.991,00 per compensi professionali, oltre spese generali ed accessori di legge;
4. Dichiara interamente compensate tra la HD Assicurazioni S.p.A. e la ed il Parte_1 [...]
le spese dei due gradi del giudizio. CP_1
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma, 1 quater, DPR 30.5.2002 n. 115
comportanti l'obbligo del versamento da parte dell'appellante principale di un ulteriore Parte_1
importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 2 aprile 2025
Il Consigliere estensore dott. Maria Sechi
Il Presidente
dott. Maria Teresa Spanu
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Maria Sechi Consigliere relatore dott. Stefano Greco Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 321 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023, pro-
mossa da in persona del legale rappresentante, con sede n Siamaggiore ed elettivamente Parte_1
domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Massimo Murru, che la rappresenta e difende per procura speciale in atti
appellante
contro
in persona del Sindaco in carica, elettivamente domiciliato in Cagliari, Controparte_1
presso lo studio degli avv.ti Mauro Barberio e Stefano Porcu, dai quali è rappresentato e difeso per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta appellato
e contro
HD ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante, con sede in Roma ed ivi elettivamente domiciliata, presso lo studio dell'avv. Gaetano Alessi che, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Rosario Livio Alessi, la rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta appellata-appellante incidentale
e contro , residente in [...]ed elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio CP_2
dell'avv. Massimo Lai che, unitamente e disgiuntamente all'avv. Christian Stara, lo rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta in primo grado appellato
la causa è stata assegnata a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, in totale riforma della sentenza Parte_1
impugnata, previa revoca e modifica dell'ordinanza istruttoria in data 7 marzo 2024 disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, in accoglimento della domanda già proposta in primo grado dalla Società attrice, così provvedere
- Accertare e dichiarare, alla luce dei fatti esposti e documentati nella narrativa di cui all'atto di citazione, il grave inadempimento del al contratto d'appalto stipulato in data 27-7- Controparte_1
2018 e successivi atti aggiuntivi, di cui alla superiore espositiva di fatto;
- per l'effetto, previo accertamento dell'illegittimità, disapplicare la determinazione del Servizio
Tecnico n. 1 del 8-1-2020 del con la quale si disponeva la risoluzione del predetto Controparte_1
contratto d'appalto in danno dell'appaltatore e l'incameramento delle polizze fideiussorie;
- per l'ulteriore effetto, pronunciare la risoluzione del predetto contratto ai sensi dell'art. 1453 cod.
civ. per grave inadempimento del Controparte_1
- per l'ulteriore effetto, condannare altresì il al risarcimento dei danni patiti in Controparte_1
ragione dei suesposti illegittimi comportamenti, come dettagliati nella superiore espositiva ovvero nella misura definitiva che sarà ritenuta di giustizia in corso di causa;
ordinare le dovute restituzioni in applicazione del principio riconducibile all'art. 1458 codice civile,
oltre ancora, agli interessi legali e moratori, agli ulteriori interessi, anche anatocistici, sulle somme dovute e non corrisposte, nonché il risarcimento dei danni causati dalla svalutazione monetaria, secondo gli indici I.S.T.A.T. e della mancata disponibilità finanziaria, su tutte le somme che saranno riconosciute dovute;
- dichiarare illegittima l'escussione delle fideiussioni n. 00732/34/46628876 rilasciata dalla e n°1087402264 HD Assicurazioni S.p.A. e ordinare Controparte_3 le conseguenti restituzioni;
- in ogni caso, con vittoria di spese di patrocinio e lite.
Nell'interesse del In via principale: Controparte_1
1) Rigettare l'appello principale proposto da in quanto inammissibile e comunque Parte_1
infondato nel merito;
2) Rigettare l'appello incidentale proposto da HD Assicurazioni S.p.A. in quanto inammissibile e comunque infondato nel merito;
3) Per l'effetto, confermare la sentenza n. 362/2023 del Tribunale di Oristano.
In via subordinata
4) Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle avverse pretese, dichiarare l'obbligo dell'ing. nella sua qualità di Progettista e Direttore dei Lavori per cui è causa, a CP_2
tenere indenne il dalle eventuali conseguente pregiudizievoli della controversia e, Controparte_1
per l'effetto, condannarlo al risarcimento dei danni in favore dell'appellante.
Con vittoria di spese e onorari di giudizio.
Nell'interesse di HD Assicurazioni S.p.A.: Voglia codesta Corte d'Appello di Cagliari, rigettata ogni contraria istanza:
Nel caso di accoglimento dell' appello della Parte_1
1) dichiarare che la escussione della polizza della HD disposta con determina n. 1.2020 è infondata e che il non ha pertanto il diritto di escuterla. Controparte_1
In via incidentale ed in riforma della impugnata sentenza n. 362.2023 del Giudice Unico del
Tribunale di Oristano - sezione civile - dr. Nicolò Sesta:
2) accertare e dichiarare che il massimale iniziale di € 21.146,20 della polizza n. 108 7402264 si era automaticamente ridotto alla minore somma di € 16.005,56
3) accertare e dichiarare la infondatezza della lettera di escussione del 20.5.2019
4) accertare e dichiarare che è obbligata al rilievo ex art. 1953 n. 4 c.c. nonché al regresso Parte_1
a favore di HD Assicurazioni di tutti i pagamenti eventualmente da effettuare al Controparte_1
in forza della garanzia di cui sopra;
5) condannarla a versare intanto, ed a scopo di garanzia, l'importo € 21.146,20 o quell'altra maggiore somma che sarà ritenuta di giustizia;
nonché al pagamento di quanto la stessa sarà
chiamata a pagare in forza della polizza in oggetto, oltre accessori
6) condannarla al rimborso di eventuali somme ingiustamente liquidate
7) con vittoria di spese e compensi
Nell'interesse di voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, CP_2
- rigettare tutte le domande formulate dall'appellante;
- rigettare le domande formulate nei confronti dell'ing. dall'amministrazione appellata. CP_2
In ogni caso, con vittoria di spese maggiorate di rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 9.6.2020 la convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Parte_1
Oristano, il e la HD Assicurazioni S.p.A., per quanto ancora di interesse, Controparte_1
esponendo quanto segue.
- con determina n. 26 del 23.4.2018 il aveva aggiudicato alla Progetto Clima S.r.l. Controparte_1
i lavori di riqualificazione e ampliamento del campo sportivo e degli spogliatoi, siti in località Riu
Imbessu, per l'importo complessivo di € 105.414,73; direttore dei lavori era stato nominato l'ing.
che era anche il progettista dell'intervento; CP_2
- in data 28.5.2018 si era proceduto alla consegna dei lavori;
- con determina n. 1 del 16.6.2018 la D.L. aveva ordinato l'inizio dei lavori entro 24 ore;
- in data 27.7.2018 era stato stipulato il contratto di appalto, con previsione della durata dei lavori in
150 giorni naturali consecutivi, e quindi termine per l'ultimazione al 25.10.2018, e con previsione della facoltà della stazione appaltante di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 108 del d.lgs.
50/2016, qualora l'eventuale ritardo imputabile all'appaltatore avesse superato i 60 giorni e le penali previste in contratto avessero superato il 10% dell'importo contrattuale;
- con determina n. 48 del 10.9.2018 era stata liquidata, ai sensi dell'art. 53, comma 18, del D.lgs.
50/2016, l'anticipazione dell'importo di € 23.191,25, pari al 20% dell'importo contrattuale;
- per l'effetto, in data 27.8.2018 la compagnia HD aveva emesso polizza fideiussoria di €
21.146,20, a garanzia dell'anticipazione ricevuta dalla società appaltatrice;
- nel corso dei lavori si era resa necessaria la redazione di una modifica progettuale, a seguito dello studio di rischio idraulico interessante la porzione di sedime degli spogliatoi;
il progetto di variante era stato approvato in data 7.5.2019 e prevedeva lo spostamento degli spogliatoi in zona non soggetta a rischio idraulico;
nelle more dell'approvazione della variante, comunque, l'appaltatrice aveva proseguito nell'esecuzione delle altre attività;
- in data 19.4.2019 l'impresa aveva sottoscritto atto di sottomissione, con il quale era stata prevista l'esecuzione di ulteriori e diversi lavori, il riconoscimento di un ulteriore compenso in favore dell'appaltatore, era stato fissato un nuovo termine per l'ultimazione dei lavori al 5.9.2019 ed era stata esclusa l'applicabilità delle penali a tale data maturate;
- con verbale del 23.11.2019 era stata disposta la sospensione dei lavori, a causa delle avverse condizioni meteorologiche, e con successivo verbale del 26.11.2019 era stata disposta la ripresa dei lavori;
in pari data, peraltro, era stata rilevata l'impossibilità di procedere all'esecuzione sia delle opere interne che di quelle esterne, cosicché la ripresa dei lavori era stata constatata con verbale del
6.12.2019;
- in data 4.12.2019 era stato presentato il I SAL, dal quale risultava che, alla data del 26.11.2019,
l'impresa aveva eseguito lavori per il complessivo importo di € 30.686,81; con determina n. 108 del
4.12.2019, quindi, era stato approvato detto SAL e liquidato l'importo di € 24.396,00 al netto dell'Iva;
- con determina del Servizio Tecnico del Comune di n. 1 del 8.2.2020, quindi, la stazione CP_1
appaltante, evidenziate asserite e reiterate inadempienze dell'appaltatrice, aveva disposto di procedere all'applicazione della penale ai sensi dell'art. 18 del C.S.A. e dell'art. 113 bis, comma 4, del d.lgs. 50/16, fino al 10% dell'importo contrattuale;
ai sensi dell'art. 108 del d.lgs. 50/16 e dell'art. 21 del C.S.A. aveva dichiarato la risoluzione del contratto e dell'atto di sottomissione per inadempimento dell'appaltatrice e di procedere all'incameramento delle polizze emesse a garanzia dell'anticipazione, a garanzia della regolare esecuzione dei lavori e a garanzia delle penali previste.
Tanto esposto, la (nelle more l'assemblea dei soci della Progetto Clima aveva Parte_1
deliberato la modifica dell'atto costitutivo e il cambio di denominazione della società) sostenne l'andamento anomalo dei lavori, conseguente a gravi carenze della progettazione esecutiva, che avevano reso necessaria una perizia di variante in corso d'opera; secondo l'attrice, dunque, l'amministrazione committente si era resa gravemente inadempiente, avendo violato l'onere di cooperazione, volto a consentire all'esecutore la realizzazione dell'opera, nonché l'obbligo di predisporre un progetto esecutivo compiutamente elaborato e immediatamente cantierabile.
Chiese, pertanto, venisse inibita l'escussione delle polizze fideiussorie, la disapplicazione della determina del n. 1 del 8.1.2020, la pronuncia di risoluzione del contratto di appalto per CP_1
inadempimento del con condanna dello stesso al risarcimento dei danni. CP_1
Il costituitosi, contestò il fondamento delle avverse domande, assumendo che, Controparte_1
approvata la perizia di variante e sottoscritto in data 7.6.2019 l'atto di sottomissione, l'impresa si era resa gravemente inadempiente alle obbligazioni assunte, quale, anzitutto, la conclusione dei lavori nel nuovo termine concordato di 90 giorni. Il direttore dei lavori aveva dovuto emettere numerosi ordini di servizio, rimasti inevasi, e in data 7.12.2019 aveva contestato all'appaltatrice una serie di reiterate inadempienze, quali la sistematica violazione del cronoprogramma, la omessa pulizia dell'area, il tentativo di eludere la disciplina del subappalto, ma soprattutto il grave ritardo accumulato dall'aggiudicataria, i cui lavori, dopo circa 18 mesi, erano ancora fermi al primo stato di avanzamento. Si erano, quindi, verificate le prescrizioni contenute nel capitolato speciale d'appalto
– l'ammontare delle penali per il ritardo successivo all'atto di sottomissione aveva superato la soglia del 10% del valore contrattuale – comportanti la risoluzione del contratto.
Chiese, in ogni caso, di essere autorizzato a chiamare in causa l'ing. progettista e CP_2
direttore dei lavori, per essere tenuto indenne in caso di accoglimento delle pretese dell'attrice.
costituitosi, contestò a propria volta il fondamento delle allegazioni e domande di CP_2
parte attrice, esponendo che la stessa aveva accumulato un ritardo di oltre 60 giorni sulla data di ultimazione dei lavori, come prevista con l'atto di sottomissione;
dedusse, inoltre, che in data
18.2.2020 si era proceduto alla redazione dell'atto di consistenza dei lavori eseguiti dalla appaltatrice, la quale lo aveva firmato con riserva mai esplicata, ed il successivo 4.4.2020 le era stato trasmesso lo stato finale, anch'esso sottoscritto dalla con riserva mai esplicata. Infine, Pt_1
in data 30.4.2020 era stato redatto il verbale relativo alla contabilità, dalla quale era risultato un debito dell'impresa nei confronti del pari a € 35.587,01. CP_1
Si costituì anche la HD Assicurazioni S.p.A., società che aveva emesso polizza fideiussoria a garanzia della restituzione dell'anticipazione ricevuta dall'appaltatrice, chiedendo, in via riconvenzionale, l'accertamento e declaratoria della riduzione del massimale di polizza per effetto dell'esecuzione di lavori come accertati con il I SAL;
propose azione di rilievo nei confronti della ai sensi dell'art. 1953 c.c., e chiese venisse accertato di avere diritto di regresso nel caso di Pt_1
esborso, con condanna dell'attrice al rimborso di quanto eventualmente pagato in dipendenza della garanzia fideiussoria.
Istruita la causa con produzioni documentali, con sentenza n. 362/23 il Tribunale adito rigettò le domande di parte attrice, sul rilievo che la stessa, con l'atto di sottomissione, aveva approvato la variazione richiesta, accettando il nuovo termine di 90 giorni per l'ultimazione dei lavori;
peraltro,
aveva eseguito solo una piccola parte dei lavori e si era resa sistematicamente inadempiente anche ai propri obblighi in materia di sicurezza sul lavoro, come emerso dalla stessa documentazione prodotta dall'attrice.
Il primo giudice, quindi, ritenne l'infondatezza della domanda di inibitoria della riscossione delle polizze fideiussorie.
Quanto alle domande riconvenzionali proposte dalla HD Assicurazioni, rigettò quella di riduzione del massimale garantito, osservando che la somma liquidata all'appaltatrice per lo stato di avanzamento dei lavori era stata effettivamente pagata alla Progetto Clima “il che non consente al
di opporre alcuna compensazione nei suoi confronti in relazione al diritto di ottenere la CP_1
restituzione dell'anticipo. Non si è verificata, quindi, la condizione prevista dall'art. 22 del capitolato, ossia il recupero dell'anticipazione”.
Rigettò, infine, la domanda di regresso, formulata dalla HD nei confronti della rilevando Pt_1
che, certamente, detta società doveva restituire l'anticipazione ricevuta al Comune di che CP_1
peraltro non aveva formulato la relativa domanda, così come non aveva chiesto la condanna di HD
al pagamento della polizza, né la società assicuratrice vi aveva provveduto;
di conseguenza, in difetto di pagamento, non poteva disporsi la condanna al regresso.
La ha proposto appello, cui hanno resistito gli appellati;
la HD Assicurazioni S.p.A. Parte_1
proposto appello incidentale.
La causa è stata quindi tenuta a decisione sulle conclusioni sopra trascritte. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame l'appellante principale ha lamentato l'erronea Parte_1
valutazione delle prove documentali – perizia di variante e atto di sottomissione - il cui più attento esame da parte del giudice avrebbe determinato la risoluzione del contratto per inadempimento del inoltre, la stessa stazione appaltante aveva ammesso che solo in corso di Controparte_1
esecuzione dei lavori si era resa conto che il progetto non aveva tenuto conto del rischio idrgeologico, sussistente nell'area di sedime dell'edificio spogliatoi, con conseguente imputabilità
alla stessa di tale mancato accertamento in fase progettuale e sussistenza dei presupposti per la risoluzione del contratto per inadempimento del CP_1
Quanto, poi, alla perizia di variante, l'appellante ha sostenuto che era inconferente ed irrilevante la accettazione da parte dell'appaltatrice della variante e la sottoscrizione dell'atto di sottomissione,
atteso che lo ius variandi che la normativa attribuisce alla stazione appaltante ha natura di diritto potestativo, che non consente all'appaltatore di sottrarsi all'obbligo esecutivo;
tanto che, appunto, si parla di atto di “sottomissione”.
In ogni caso, nel caso in esame, entrambe le parti avevano chiesto la risoluzione del contratto, e tuttavia il primo giudice non aveva effettuato alcuna comparazione dei rispettivi inadempimenti, in modo da accertare quale di esse si fosse resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti e causa dell'alterazione del sinallagma contrattuale.
Il motivo non è fondato.
La domanda della di risoluzione del contratto è fondata su un unico allegato inadempimento Pt_1
del consistente nell'omessa valutazione, in sede progettuale, del rischio Controparte_1
idrogeologico dell'area di sedime dell'edificio adibito a spogliatoio;
omissione che avrebbe determinato un andamento anomalo dei lavori.
Peraltro, quanto alla mancanza di indagine idrogeologica, si deve anzitutto rilevare che, in materia di appalto, sia pubblico che privato, rientra tra gli obblighi dell'appaltatore, senza necessità di specifica pattuizione, il controllo della validità tecnica del progetto fornito dal committente, anche in relazione alle caratteristiche del suolo su cui l'opera deve sorgere, posto che dalla corretta progettazione, oltre che dall'esecuzione dell'opera, dipende il risultato promesso;
sicché la scoperta in corso d'opera di peculiarità geologiche del terreno tali da impedire l'esecuzione dei lavori non può essere invocata dall'appaltatore per pretendere una dilazione o un indennizzo (cfr. Cass.
5144/20), quindi men che meno per la risoluzione del contratto. E' stato altresì affermato che, in assenza della relazione geologica tra gli atti progettuali della gara, ove venga ugualmente stipulato il contratto di appalto, come avvenuto nel caso in esame, l'appaltatore non può agire per la risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c., facendo valere l'inadempimento della committenza nella fase precedente fase di gara, perché rientra tra i suoi obblighi di diligenza controllare la validità
tecnica del progetto e, nella fase successiva, la stessa impresa è tenuta a segnalare le omissioni progettuali, ai fini dell'adozione delle varianti in corso d'opera, in adempimento del dovere di collaborazione che presiede allo svolgimento del rapporto (cfr. Cass. 3839/21).
La unica lamentela della relativa alla mancata preliminare indagine idrogeologica, tra Pt_1
l'altro, era stata risolta in tempi relativamente brevi.
Infatti, come risulta dalla documentazione in atti (doc. 1 produzioni , in fase di esecuzione CP_2
della demolizione del fabbricato adibito a spogliatoi era stato riscontrato che i calcestruzzi,
soprattutto delle strutture portanti, tendevano a sbriciolarsi, anche troppo velocemente ed in modo anomalo;
il direttore dei lavori ing. quindi, con nota del 16.7.2018, aveva rappresentato alla CP_2
stazione appaltante e all'impresa appaltatrice la problematica, suggerendo ulteriori accertamenti sulla bontà delle fondazioni, nonché la possibilità di valutare l'eventualità della demolizione totale della struttura e della ricostruzione della stessa con dimensioni molto più ridotte.
Con nota del 26.7.2018 il Responsabile del Servizio Tecnico aveva comunicato al D.L. e all'impresa che l'amministrazione comunale aveva deliberato di procedere con la variante al progetto, demolendo la restante parte del fabbricato e realizzando un edificio spogliatoi di dimensioni inferiori rispetto a quanto previsto nel progetto originario.
Con ulteriore delibera del 12.9.2018, la Giunta comunale, preso atto che con PEC del 28.08.2018 il tecnico incaricato della redazione del P.C.P.C. (Piano Comunale di Protezione civile per il rischio incendio e idrogeologico) aveva rilevato che una porzione del locale spogliatoi era posizionata in area indicata come a “rischio basso R2”, aveva ritenuto cautelativamente di non sottovalutare il potenziale pericolo e, quindi, di procedere ad una modifica del progetto, peraltro di natura meramente tecnica e dovuta a cause impreviste ed imprevedibili sopraggiunte in fase di esecuzione lavori;
modifica consistente nello spostamento della ubicazione del nuovo spogliatoio, completando la demolizione di quello vecchio.
Quindi, dopo che l'ing. aveva modificato il progetto, in data 19.4.2019 il e CP_2 CP_1
l'appaltatrice Progetto Clima avevano sottoscritto l'atto di sottomissione, con il quale era stato determinato l'aumento di spesa, in favore dell'appaltatrice, per i nuovi lavori, stabilito che l'impresa avrebbe avuto ulteriori 90 giorni lavorativi e che, per il periodo trascorso tra il principale verbale di consegna ed il nuovo contratto, l'impresa non sarebbe stata soggetta alle penali maturate.
Ebbene, con l'atto di sottomissione era stata superata l'unica criticità del progetto, e tuttavia, come risulta dalla documentazione prodotta, l'impresa appaltatrice aveva proseguito con gravi ritardi e inadempimenti nell'esecuzione dell'opera; invero, con ripetuti ordini di servizio – n. 4 del
13.6.2019, n. 5 del 20.6.2019, n. 6 del 1.7.2019 - il D.L. aveva contestato che il cantiere continuava a presentarsi in uno stato di abbandono, completamente invaso dalle erbacee secche per mancata ottemperanza dell'ordinanza antincendio Regionale e di quella Sindacale in materia.
Il nuovo termine assegnato per il completamento dei lavori era scaduto il 5.9.2019, e tuttavia i lavori erano ancora in corso, con estrema lentezza, atteso che in occasione di un sopralluogo del
16.10.2019 era stata riscontrata la presenza in cantiere di soli due operai.
Nel caso in esame, quindi, quel che rileva è che al dicembre 2019, a termini contrattuali, come rideterminati con l'atto di sottomissione per l'ultimazione dei lavori, ormai scaduti il precedente mese di settembre, l'opera era ben lungi dall'essere completata. Al riguardo, infatti, basti rilevare che, in data 4.12.2019, era stato presentato il I SAL, dal quale risultava che al 26.11.2019 l'impresa aveva realizzato lavori per l'importo di 30.686,81, a fronte di opere per un valore di € 102.962,58.
Pertanto, le prospettazioni dall'appellante, che insiste sull'inadempimento del per difetti CP_1
progettuali, ormai superati con il progetto di variante e l'atto di sottomissione, non sono rilevanti atteso che, con riferimento al periodo successivo alla sottoscrizione dell'atto di sottomissione, la non ha neppure allegato ulteriori e diversi inadempimenti del per contro, con la Pt_1 CP_1
determina n. 1 del 8.1.2020 di risoluzione del contratto, il aveva rilevato le Controparte_1
reiterate inadempienze dell'appaltatrice, come contestate nei vari ordini di servizio della D.L. e da ultimo con quello n. 8 del 7.12.2019, l'incertezza sulla data di ultimazione dell'opera, in quanto il cronoprogramma non era stato rispettato, il fatto che alla predetta data l'ammontare delle penali (si ricordi considerate dall'atto di sottomissione in poi) maturate dall'appaltatrice era superiore al 10%
dell'importo contrattuale, e, soprattutto, che l'appaltatrice aveva eseguito solo i lavori indicati nel I
SAL.
Deve, di conseguenza, ritenersi corretta la pronuncia del primo giudice, considerato l'evidente inadempimento della al contratto di appalto. Pt_1
Con il secondo motivo di gravame l'appellante ha lamentato l'omessa pronuncia sulla propria domanda restitutoria delle prestazioni rese, da determinarsi secondo il criterio del valore equivalente, in applicazione della disposizione di cui all'art. 1458 c.c.
La censura non è fondata per tre ordini di argomentazioni.
In primo luogo, deve rilevarsi che in primo grado detta domanda non era stata formulata, essendosi limitata la società attrice a chiedere la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni.
Sotto altro profilo deve osservarsi che, secondo quanto disposto dall'art. 108, comma 5, D.lgs.
50/16, nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore, questi ha diritto soltanto al “pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti,
decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto”.
Infine, in ogni caso, la si è limitata a far riferimento, in termini generali, ad un diritto Pt_1
dell'appaltatore a vedersi restituire il valore della prestazione eseguita, ma ovviamente non restituibile, per equivalente, secondo il suo valore attuale, ma non in alcun modo allegato quali sarebbero le prestazioni delle quali chiede il pagamento.
Al riguardo, invero, oltre alla carenza assertiva di parte attrice, va rilevato che in data 4.12.2019 era stato predisposto il I SAL, con il quale erano stati indicati i lavori realizzati al 26.11.2019,
regolarmente pagati all'appaltatrice; non è dato dunque sapere se e quali ulteriori prestazioni sarebbero state rese tra il 26.11.2019 e l'8.1.2020, data in cui l'amministrazione aveva deliberato la risoluzione del contratto.
Deve essere, altresì, evidenziato che, come risulta dallo stato finale dei lavori (docc. 35 e 35
produzioni , dal verbale di accertamento tecnico contabile (doc. 36), nonché dallo stato di CP_2 consistenza al 18.2.2020, tutti firmati dall'impresa con riserve mai esplicate, i lavori complessivamente eseguiti alla data della risoluzione ammontavano a € 31.362,67 compresi gli oneri di sicurezza, regolarmente pagati mediante l'anticipazione e con la liquidazione del I SAL.
Da ultimo, quanto alle istanze istruttorie formulate dall'appellante, deve essere confermata l'ordinanza del 7.3.2024, con la quale è stata rigettata la richiesta di ammissione di prova testimoniale, volta a dimostrare il numero di addetti al cantiere e dei mezzi messi a disposizione, in quanto dedotta in termini generici e comunque oggetto di prova documentale, nonché la richiesta di c.t.u., del tutto irrilevante in quanto vertente sulla inadeguatezza originaria del progetto e sull'attuale valore di mercato delle opere eseguite.
Per le ragioni esposte, l'appello della deve essere integralmente rigettato. Parte_1
Passando all'esame dell'appello incidentale proposto dalla HD Assicurazioni S.p.A., con il primo motivo la società assicuratrice ha dedotto che il primo giudice aveva rigettato la domanda di riduzione della polizza sulla base di una erronea interpretazione dell'art. 22 del C.S.A.; ha quindi,
rilevato che, per effetto del pagamento del I SAL, il massimale di polizza si è ridotto a € 16.005,56.
Il motivo è fondato e, comunque, sul punto non vi è contestazione da parte del Controparte_1
Secondo quanto previsto all'art. 22 del C.S.A. “L'importo della garanzia viene gradualmente ed
automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero
dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti”.
[. Nel caso in esame pare evidente che l'amministrazione comunale, al momento del pagamento del
Part
aveva in parte e percentualmente considerato quanto già versato alla a titolo di Pt_1
anticipazione, con conseguente automatica, percentuale, riduzione del massimale della garanzia,
per effetto del citato art. 22.
Tra l'altro, nel presente grado, lo stesso con comunicazione del 2.10.2024, ha dato atto CP_1
che “L'importo garantito, originariamente di € 21.146,20, si è ridotto in ragione degli stati di
avanzamento liquidati all'appaltatrice, e ammonta oggi a € 16.005,56”, ed in tali termini ha chiesto alla HD il pagamento della polizza.
Pertanto, se pur sul punto non vi sia più alcun contrasto tra le parti, si ritiene comunque di dichiarare che il massimale della polizza n. 1087402264 emessa dalla HD si è ridotto alla minore somma di € 16.005,56.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante incidentale ha lamentato il rigetto della propria domanda c.d. di rilievo, formulata nei confronti della assumendo essersi verificata la Pt_1
condizione prevista all'art. 1953, n. 4, c.c.; l'obbligazione di garanzia, infatti, per effetto della risoluzione del contratto, era venuta formalmente a scadenza, tanto che il aveva chiesto il CP_1
pagamento della polizza. Di conseguenza, il primo giudice, atteso che la non aveva Pt_1
procurato la liberazione della garanzia, avrebbe dovuto condannarla a costituire in favore di essa società assicuratrice una somma di denaro a titolo di cauzione, quale forma di garanzia per eccellenza.
Al riguardo, ha sostenuto che, sebbene secondo il principio di equivalenza delle garanzie, ex art. 1179 c.c., la scelta di quale mezzo prestare dovrebbe essere rimessa alla l'inadempimento Pt_1
della stessa avrebbe comunque trasferito tale facoltà ad essa assicuratrice, con conseguente fondatezza della propria domanda di condanna di detta società, a titolo di cauzione, al pagamento di una somma pari all'esposizione fideiussoria.
Tale motivo non è fondato.
La domanda, per come formulata, è sostanzialmente quella di condanna della al pagamento Pt_1
diretto, in favore di essa assicuratrice, della somma di € 21.146,20; peraltro, a parte la contradditorietà delle richieste, con le quali da un lato la HD ha sostenuto la riduzione del massimale di polizza e al contempo ha chiesto la condanna della al pagamento dell'importo Pt_1
di cui all'originario massimale, si deve rilevare che la HD, allo stato, non ha ancora provveduto al pagamento della polizza in favore del di talché il pagamento, chiesto in proprio favore, di CP_1
una somma di denaro equivalente al massimale si risolve in un anticipato regresso, pur in difetto dei presupposti.
Con l'ultimo motivo di gravame, infatti, la HD ha esposto di aver agito in regresso con domanda condizionata all'effettivo pagamento, pacificamente ammessa dalla giurisprudenza.
Tale motivo è fondato.
In materia la Suprema Corte ha, da tempo, affermato che “secondo la consolidata giurisprudenza di
questo giudice di legittimità … ben può il giudice investito da una domanda di condanna del creditore verso un obbligato solidale e da una domanda di regresso proposta da quest'ultimo verso
altro coobbligato emettere due distinte pronunce di condanna, l'una subordinata all'altra, nel senso
che la pronuncia in via di regresso possa essa posta in esecuzione soltanto ove venga dimostrato,
da parte dell'altro condebitore, l'adempimento dell'obbligazione nei confronti del creditore, atteso
che l'ordinamento ammette la sentenza condizionale quando l'evento futuro e incerto, cui viene
subordinata l'efficacia della condanna, si configura quale elemento accidentale della decisione così
formulata per economia di giudizi e per evitare ulteriori accertamenti di merito con conseguenti
maggiori spese per le parti in causa” (Cass. 12300/03; conf. 11962/22).
In questa sede, pertanto, può essere pronunciata sentenza di condanna condizionata della al Pt_1
regresso, in favore della HD Assicurazioni S.p.A., della somma che la stessa, in forza della garanzia prestata al dovrà corrispondere allo stesso;
condanna subordinata e Controparte_1
condizionata all'effettivo pagamento della polizza.
Avuto riguardo al rigetto dell'appello principale, la deve essere condannata alle spese Parte_1
del presente grado in favore del e dell' considerato, invece, il parziale Controparte_1 CP_2
accoglimento dell'appello incidentale, in parte vertente su questioni ormai non oggetto di contrasto con il e in parte con pronuncia condizionata, si ritiene la sussistenza dei presupposti per CP_1
disporre l'integrale compensazione delle spese dei due gradi del giudizio tra la HD e le controparti.
Si dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma, 1 quater, DPR 30.5.2002 n. 115
comportanti l'obbligo del versamento da parte dell'appellante principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,:
1. Rigetta l'appello proposto dalla avverso la sentenza n. 362/23 del Tribunale di Parte_1
Oristano;
2. In parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto dalla HD Assicurazioni S.p.A.,
dichiara che il massimale della polizza n. 1087402264 emessa da detta società si è ridotto alla minore somma di € 16.005,56; condanna la al pagamento, in favore della HD Parte_1
Assicurazioni S.p.A., della somma che la stessa, in forza della garanzia prestata al Controparte_1 dovrà corrispondere allo stesso, subordinatamente e condizionata all'effettivo pagamento della polizza;
3. Condanna la alla rifusione, in favore del e di delle Parte_1 Controparte_1 CP_2
spese del presente grado, che liquida per ciascuno in € 9.991,00 per compensi professionali, oltre spese generali ed accessori di legge;
4. Dichiara interamente compensate tra la HD Assicurazioni S.p.A. e la ed il Parte_1 [...]
le spese dei due gradi del giudizio. CP_1
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma, 1 quater, DPR 30.5.2002 n. 115
comportanti l'obbligo del versamento da parte dell'appellante principale di un ulteriore Parte_1
importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 2 aprile 2025
Il Consigliere estensore dott. Maria Sechi
Il Presidente
dott. Maria Teresa Spanu