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Decreto 14 marzo 2025
Decreto 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, decreto 14/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 113/2025 V.G.
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Il Consigliere dott. Francesco Petrucco Toffolo, delegato dal Presidente della Corte
D'Appello di Venezia,
letto il ricorso depositato in data 10/03/2025 ex art. 3 L.89/01 da
(già ), Parte_1 Parte_2
c.f./p.i. , in persona del legale rappresentante , con sede P.IVA_1 Parte_2
in Bressanvido (VI), Via dell'Artigianato n. 22, rappresentata e difesa dagli avv.ti
Chiara Menegon e Daniele Raccanello;
esaminati i documenti prodotti;
ritenuta la propria competenza, ex art. 3, comma 1, L. 24 marzo 2001 n. 89, come modificata da L. 28 dicembre 2015 n. 208, e la sussistenza dei requisiti di ammissibilità
del ricorso;
premesso che il procedimento presupposto è costituito dalla procedura concorsuale aperta con la dichiarazione di fallimento della
[...]
, c.f./p.i. con sede in Parte_3 P.IVA_2
Villatora di Saonara (PD), nonché del socio , in forza di sentenza Parte_3
n. 106/2004 depositata il 17.5.2004 emessa dal Tribunale di Padova;
rilevato che l'odierna ricorrente ha, nel predetto procedimento, depositato tempestiva domanda di ammissione al passivo fallimentare, cui è seguita l'ammissione allo stato passivo all'udienza del 24.9.2004, con numero di cronologico 54 per l'importo di €
20.289,26 in via chirografaria;
rilevato che il fallimento non è ancora chiuso alla data di presentazione del ricorso in oggetto;
considerato che, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.88 del 2018 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art 4 L.89/2001, come sostituito dall'art
55, comma 1, lett.d), d.l. n. 83/2012, convertito con modificazioni nella l.n.134/2012,
nella parte in cui non prevede che, maturato il ritardo, la domanda di equa riparazione possa essere presentata in pendenza del procedimento presupposto, la definitività del provvedimento che chiude il procedimento presupposto non costituisce più condizione di proponibilità del ricorso ex art 3 L.89/2001 (così, Cass. 26162/2018);
considerato che, per la parte ricorrente, la procedura fallimentare ha avuto la durata di
20 anni, 5 mesi e 14 giorni, calcolata dalla data dell'ammissione allo stato passivo (in assenza di prova della data di deposito della domanda) alla data di deposito del ricorso introduttivo del presente procedimento;
ritenuto che, in base all'art. 2, comma 2 bis, L. 24 marzo 2001 n. 89, la durata irragionevole del processo presupposto deve essere determinata in 14 anni, quale durata eccedente il limite di 6 previsto dalla legge;
rilevato che, ai sensi dell'art. 2 bis comma 3 della L. 24 marzo 2001 n. 89, la misura dell'indennizzo non può in ogni caso essere superiore al valore del diritto accertato dal giudice;
ritenuto che, alla luce dei criteri dell'art. 2 bis, comma 2, L. 24 marzo 2001 n. 89,
risulta equo liquidare alla parte ricorrente, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, la somma pari a € 400,00, per ciascun anno, o frazione di anno superiore ai sei mesi, che abbia ecceduto la ragionevole durata del processo;
visti gli artt. 3 ss. legge 24/3/2001 n. 89 e successive modificazioni;
ingiunge
al , in persona del Ministro pro tempore, di pagare senza Controparte_1 dilazione a titolo di equa riparazione a parte ricorrente la somma di € 5.600,00, oltre agli interessi al saggio legale dalla domanda giudiziale al saldo;
condanna
il , in persona del Ministro pro tempore, alla rifusione in favore Controparte_1
dei procuratori della parte ricorrente avv. Chiara Menegon e avv. Daniele Raccanello,
dichiaratisi antistatari, delle spese di questo procedimento, liquidate in € 300,00 oltre al rimborso forfetario del 15%, ad € 27,00 per anticipazioni e ad oneri fiscali e previdenziali;
autorizza
la provvisoria esecutorietà del decreto ai sensi dell'art. 3, co. 5, legge 89/2001;
avverte
che contro il presente decreto potrà essere proposta opposizione con ricorso ai sensi dell'art. 5 ter legge 89/2001 avanti questa Corte d'appello di Venezia nel termine di giorni trenta dalla comunicazione o notificazione del provvedimento.
Venezia, 14/03/2025
Il Consigliere delegato
Francesco Petrucco Toffolo
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Il Consigliere dott. Francesco Petrucco Toffolo, delegato dal Presidente della Corte
D'Appello di Venezia,
letto il ricorso depositato in data 10/03/2025 ex art. 3 L.89/01 da
(già ), Parte_1 Parte_2
c.f./p.i. , in persona del legale rappresentante , con sede P.IVA_1 Parte_2
in Bressanvido (VI), Via dell'Artigianato n. 22, rappresentata e difesa dagli avv.ti
Chiara Menegon e Daniele Raccanello;
esaminati i documenti prodotti;
ritenuta la propria competenza, ex art. 3, comma 1, L. 24 marzo 2001 n. 89, come modificata da L. 28 dicembre 2015 n. 208, e la sussistenza dei requisiti di ammissibilità
del ricorso;
premesso che il procedimento presupposto è costituito dalla procedura concorsuale aperta con la dichiarazione di fallimento della
[...]
, c.f./p.i. con sede in Parte_3 P.IVA_2
Villatora di Saonara (PD), nonché del socio , in forza di sentenza Parte_3
n. 106/2004 depositata il 17.5.2004 emessa dal Tribunale di Padova;
rilevato che l'odierna ricorrente ha, nel predetto procedimento, depositato tempestiva domanda di ammissione al passivo fallimentare, cui è seguita l'ammissione allo stato passivo all'udienza del 24.9.2004, con numero di cronologico 54 per l'importo di €
20.289,26 in via chirografaria;
rilevato che il fallimento non è ancora chiuso alla data di presentazione del ricorso in oggetto;
considerato che, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.88 del 2018 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art 4 L.89/2001, come sostituito dall'art
55, comma 1, lett.d), d.l. n. 83/2012, convertito con modificazioni nella l.n.134/2012,
nella parte in cui non prevede che, maturato il ritardo, la domanda di equa riparazione possa essere presentata in pendenza del procedimento presupposto, la definitività del provvedimento che chiude il procedimento presupposto non costituisce più condizione di proponibilità del ricorso ex art 3 L.89/2001 (così, Cass. 26162/2018);
considerato che, per la parte ricorrente, la procedura fallimentare ha avuto la durata di
20 anni, 5 mesi e 14 giorni, calcolata dalla data dell'ammissione allo stato passivo (in assenza di prova della data di deposito della domanda) alla data di deposito del ricorso introduttivo del presente procedimento;
ritenuto che, in base all'art. 2, comma 2 bis, L. 24 marzo 2001 n. 89, la durata irragionevole del processo presupposto deve essere determinata in 14 anni, quale durata eccedente il limite di 6 previsto dalla legge;
rilevato che, ai sensi dell'art. 2 bis comma 3 della L. 24 marzo 2001 n. 89, la misura dell'indennizzo non può in ogni caso essere superiore al valore del diritto accertato dal giudice;
ritenuto che, alla luce dei criteri dell'art. 2 bis, comma 2, L. 24 marzo 2001 n. 89,
risulta equo liquidare alla parte ricorrente, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, la somma pari a € 400,00, per ciascun anno, o frazione di anno superiore ai sei mesi, che abbia ecceduto la ragionevole durata del processo;
visti gli artt. 3 ss. legge 24/3/2001 n. 89 e successive modificazioni;
ingiunge
al , in persona del Ministro pro tempore, di pagare senza Controparte_1 dilazione a titolo di equa riparazione a parte ricorrente la somma di € 5.600,00, oltre agli interessi al saggio legale dalla domanda giudiziale al saldo;
condanna
il , in persona del Ministro pro tempore, alla rifusione in favore Controparte_1
dei procuratori della parte ricorrente avv. Chiara Menegon e avv. Daniele Raccanello,
dichiaratisi antistatari, delle spese di questo procedimento, liquidate in € 300,00 oltre al rimborso forfetario del 15%, ad € 27,00 per anticipazioni e ad oneri fiscali e previdenziali;
autorizza
la provvisoria esecutorietà del decreto ai sensi dell'art. 3, co. 5, legge 89/2001;
avverte
che contro il presente decreto potrà essere proposta opposizione con ricorso ai sensi dell'art. 5 ter legge 89/2001 avanti questa Corte d'appello di Venezia nel termine di giorni trenta dalla comunicazione o notificazione del provvedimento.
Venezia, 14/03/2025
Il Consigliere delegato
Francesco Petrucco Toffolo