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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, ordinanza collegiale 04/10/2023, n. 14672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 14672 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/10/2023
N. 14672/2023 REG.PROV.COLL.
N. 11069/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 11069 del 2017, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuliano Picchio, Giuseppe Alfì, con domicilio eletto presso lo studio Giuliano Picchio in Perugia, via Cesare Balbo 26;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del DECRETO del Ministero dell'Interno prot. -OMISSIS- datato 25 luglio 2017 con cui è stata respinta la domanda di concessione, ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett. f) L. 91/1992, della cittadinanza italiana;
di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente, in quanto lesivo degli interessi legittimi del ricorrente, ancorché non ancora noto nel contenuto e negli estremi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 settembre 2023 la dott.ssa Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che:
- il rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza è avvenuto poiché nel corso dell’istruttoria sono emersi sul conto del richiedente, nonché del cugino, elementi che non consentono di escludere possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica;
- il Consiglio di Stato, su fattispecie analoghe a quella in esame, ha affermato che: “In presenza della classifica di riservatezza sugli atti istruttori preordinati all'adozione del decreto recante il diniego di concessione della cittadinanza, correttamente l'Amministrazione omette di indicarne il contenuto, al fine di non estendere la loro conoscenza a soggetti privi della prescritta abilitazione rilasciata dall'autorità preposta alla tutela del segreto di Stato. Tuttavia, nel rispetto del principio del contraddittorio e, quindi, di parità delle parti di fronte al giudice (c.d. parità delle armi), la conoscenza del documento deve essere comunque consentita in corso di giudizio al difensore dello straniero. In sostanza, in presenza di informative con classifica di "riservato", il richiamo ob relationem al contenuto delle stesse può soddisfare le condizioni di adeguatezza della motivazione, mentre l'esercizio dei diritti di difesa e la garanzia di un processo equo restano soddisfatti dall'ostensione in giudizio delle informative stesse con le cautele e garanzie previste per la tutela dei documenti classificati da riservatezza” (cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 3281/2019 e 7904/2019);
Ritenuto che:
- ai fini del decidere, risulta necessario acquisire dall’Amministrazione resistente la documentazione istruttoria sulla base della quale è stato emesso il provvedimento impugnato, con l’adozione delle cautele necessarie (stralci ed omissis ) a tutela delle fonti di informazione, nonché al fine di non pregiudicare l’attività di intelligence , e di tutti gli altri elementi non strettamente rilevanti, ovvero una relazione, da cui si evincano le specifiche ragioni che possano indurre a ritenere ragionevole la determinazione di non trasmettere i medesimi atti;
- nonché analoghi chiarimenti relativi alla posizione del cugino menzionato nel provvedimento impugnato, precisando eventuale pendenza/esito di analogo procedimento, ovvero dell’impugnativa dell’eventuale provvedimento di diniego;
- il Ministero dell’Interno dovrà provvedere al predetto adempimento entro 60 giorni dalla comunicazione e/o notificazione della presente ordinanza recante sul fronte solo il numero della presente OCI e la dicitura “ Urgente: RISERVATO per l’udienza pubblica del 17.1.2024”;
- a seguito dell’acquisizione della relativa documentazione il difensore potrà prendere visione della predetta documentazione, senza estrazione di copia, in tempo utile per l’espletamento dell’attività difensionale della parte;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis) dispone gli incombenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
Rinvia per il seguito della trattazione all’udienza pubblica del 17 gennaio 2024.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Floriana Rizzetto, Presidente, Estensore
Enrico Mattei, Consigliere
Antonietta Giudice, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Floriana Rizzetto |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.