TRIB
Sentenza 5 aprile 2025
Sentenza 5 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 05/04/2025, n. 672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 672 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Emanuela Lo Presti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5017/2023 R.G., introitata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 6 marzo 2025 alla quale è stata assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., promossa da
(p.i.v.a.: , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Catania, corso Italia 124, presso lo studio dell'avv. Simona Pavone, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
opponente contro
(c.f.: ) e Controparte_1 C.F._1 CP_2
(c.f.: ), elettivamente domiciliati in
[...] C.F._2
Messina, via G. La Farina 171, presso lo studio dell'avv. Placido Arrigo, che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
opposti oggetto: opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. In fatto e in diritto
Con citazione notificata in data 21.12.2023, ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'ordinanza di assegnazione ex art. 530 c.p.c., del 21.11.2023, della somma pari a € 279.961,92 consegnata all'Ufficiale giudiziario e versata sul libretto di deposito giudiziario postale intestato alla procedura n. 69028, nonché, avverso il provvedimento con il quale il Giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza di sospensione avanzata dalla odierna opponente. A fondamento della proposta opposizione, ha allegato quanto segue: in data 3.2.2023, è stata depositata la sentenza n. 240/2023 del Tribunale di Messina – posta a fondamento quale titolo esecutivo della esecuzione opposta – di condanna di al pagamento a titolo Parte_1 restitutorio e in favore di e quali eredi Controparte_1 Controparte_2 di , della somma di € 202.223,37, oltre interessi legali dalla Persona_1 domanda al soddisfo e alle spese di lite liquidate in € 759,00 per esborsi ed € 9.800,00 per compensi, nonché delle spese di c.t.u.; con appello notificato in data 3.4.2023, l'odierna opponente ha incardinato il giudizio n. 267/2023 R.G. innanzi alla Corte d'appello di Messina;
con ricorso per inibitoria depositato in data 3.5.2023, l'odierna opponente ha chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva della suddetta sentenza;
in data 31.3.2023, è stato notificato precetto col quale è stato intimato a il pagamento della somma di € Parte_1
233.301,60; in data 28.5.2023, seguiva il pignoramento della somma di € 279.961,92, consegnata all'Ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 494 c. 3 c.p.c. mediante assegni circolari;
nel procedimento n. 663/2023 R.G.E. gli odierni opposti presentavano istanza di assegnazione delle somme pignorate ex art. 529 c.p.c., notificata in data 16.5.2023; a seguito di ricorso depositato il
16.6.2023, otteneva decreto ingiuntivo n. 1071/2023 del Parte_1
10.10.2023 con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma pari a € 75.920,55 a e nonché della somma di € Controparte_1 Controparte_2
86.257,10 in solido con , oltre interessi e spese pari a € Parte_2
406,50 ed € 2242,00; con atto notificato in data 13.11.2023, Controparte_1
e si opponevano a detto decreto;
con provvedimento del Controparte_2
21.11.2023, adottato ai sensi degli artt. 615, 616 e 624 c.p.c., il G.e. rigettava l'istanza di sospensione sollevata da condannando Parte_1 quest'ultima al pagamento delle relative spese processuali liquidate in € 3.000 e fissando termine per la fase di merito;
con ordinanza del 21.11.2023, il G.e. ha assegnato in pagamento, ai sensi dell'art. 530 c.p.c., la somma consegnata da all'Ufficiale giudiziario e versata sul libretto postale di deposito Parte_1 giudiziario n. 69028; in data 6.12.2023, ha proposto reclamo ex art. Parte_1
669 terdecies averso i suddetti provvedimenti, con l'introduzione del giudizio n. 4818/2023; in data 11.12.2023, ha proposto opposizione, Parte_1 formulando istanza di sospensione. In diritto, ha eccepito l'erroneità della sentenza n. 240/2023 lamentando la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché dell'art. 2697 c.c.; ha eccepito, altresì, in compensazione crediti derivanti da precedenti e distinti rapporti bancari – finanziamento chirografario e mutuo –, per un importo complessivo pari a € 125.486,80, già riconosciuto con decreto ingiuntivo n. 1071/2023 del 10.10.2023.
Con comparsa di costituzione depositata in data 9.2.2024, CP_1
e hanno contestato le allegazioni di controparte e
[...] Controparte_2 chiesto il rigetto integrale delle domande proposte da con Parte_1 condanna al risarcimento per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Hanno eccepito, altresì, l'infondatezza dell'opposizione proposta, lamentando come gli odierni opponenti avessero impropriamente sollevato motivi di impugnazione avverso il titolo esecutivo stragiudiziale che andavano, invece, formulati in sede di gravame;
hanno, altresì, formulato domanda di condanna al risarcimento per lite temeraria osservando come le istanze avanzate da controparte fossero già state rigettate in precedenti giudizi, ovvero, in sede di inibitoria ex art. 283 c.p.c., opposizione ex art. 617 c.p.c. e reclamo ex art. 2 669-terdecies c.p.c. Con note depositate in data 17.2.2025, gli odierni opposti hanno reiterato le eccezioni in precedenza sollevate e allegato come, in data 9.1.2024, avessero percepito le somme pignorate. All'udienza del 6.3.2025, il Giudice ha assunto la causa in decisione ai sensi del novellato art. 281 sexies c.p.c. terzo comma. L'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata. In primo luogo, occorre rilevare come l'odierna opponente contesti il credito in esecuzione di titolarità di e Controparte_1 Controparte_2 lamentando l'erroneità della sentenza n. 240/2023 del Tribunale di Messina – depositata in data 20.2.2023 – quale titolo esecutivo. Allega, altresì, come avverso la suddetta sentenza sia stato proposto appello, con introduzione del giudizio n. 267/2023 R.G. innanzi alla Corte d'appello di Messina, in corso di definizione. Trattasi, pertanto, di titolo esecutivo di formazione giudiziale, provvisto di esecutorietà benché oggetto di impugnazione.
In merito, la Corte di cassazione ha affermato: “[…] attraverso l'opposizione all'esecuzione instaurata sulla base di una sentenza o di un provvedimento giudiziale esecutivo, non possono essere fatti valere motivi di merito inerenti a fatti anteriori alla formazione della sentenza o del provvedimento giudiziale esecutivo e l'eventuale contemporanea pendenza del giudizio cognitivo impone che ogni vizio di formazione del provvedimento sia fatto valere in quella sede, ed esclude la possibilità che il giudice dell'opposizione sia chiamato a conoscere degli stessi vizi già dedotti o che avrebbero potuto essere dedotti davanti al giudice della cognizione […]” [cfr. Cass., 19.12.2006, n. 27159].
Nel caso di specie, l'odierna opponente lamenta vizi della sentenza del giudice di prime cure posta a fondamento della presente esecuzione quale titolo esecutivo, senza allegare fatti estintivi o modificativi del credito di titolarità degli odierni opposti. Tali vizi, trattandosi di sentenza non ancora passata in giudicato, possono essere censurati solo in sede di impugnazione, non essendovi sovrapponibilità tra i motivi di impugnazione e i motivi di opposizione. Sotto altro profilo, l'Istituto di credito eccepisce l'estinzione del credito in esecuzione per compensazione, allegando di essere titolare del controcredito – di importo pari a € 75.920,55 verso e e di Controparte_2 Controparte_1 importo pari € 86.257,10 verso e Controparte_2 Controparte_1
– di cui al decreto ingiuntivo n. 1071/2023 del 10.10.2023, Parte_2 opposto dagli odierni convenuti. In merito deve condividersi l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “la compensazione giudiziale prevista dall'art. 1243 c.c., comma 2, presupponendo l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale la compensazione è fatta valere, non può fondarsi su di un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in
3 corso, in quanto tale credito non è liquidabile se non in quella sede (Cass. 25 maggio 2004, n. 10055; Tribunale Treviso sentenza n. 1846/18).
Nel caso di specie, il credito col quale chiede di Parte_1 compensare il proprio debito è oggetto di decreto ingiuntivo sprovvisto di provvisoria esecutorietà e opposto dagli ingiunti, motivo per il quale deve essere qualificato come credito litigioso e quindi incerto, insuscettibile di produrre effetti estintivi del credito in esecuzione forzata di titolarità di e . Controparte_1 Controparte_2
Non può trovare accoglimento la domanda azionata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. in carenza di alcuna allegazione e prova in ordine al danno patito e non rinvenendosi mala fede da parte dell'opponente. Ogni altra questione rimane assorbita.
Le spese di lite del complessivo giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico di e in favore di e Parte_1 Controparte_1 CP_2
e liquidate, tenuto conto della natura della controversia e delle
[...] attività svolte, come da dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/14 relativi alle controversie di valore compreso tra da € 260.001,00 a € 520.00,00
(fase studio, introduttiva e decisoria).
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro e così provvede: Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
1) rigetta l'opposizione all'esecuzione promossa da Parte_1
2) condanna al pagamento delle spese di giudizio, in Parte_1 favore di e liquidate in € 6023,00 per Controparte_1 Controparte_2 compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge. Si comunichi.
Così deciso in Messina, il 4 aprile 2025.
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Lo Presti
4
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Emanuela Lo Presti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5017/2023 R.G., introitata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 6 marzo 2025 alla quale è stata assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., promossa da
(p.i.v.a.: , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Catania, corso Italia 124, presso lo studio dell'avv. Simona Pavone, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
opponente contro
(c.f.: ) e Controparte_1 C.F._1 CP_2
(c.f.: ), elettivamente domiciliati in
[...] C.F._2
Messina, via G. La Farina 171, presso lo studio dell'avv. Placido Arrigo, che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
opposti oggetto: opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. In fatto e in diritto
Con citazione notificata in data 21.12.2023, ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'ordinanza di assegnazione ex art. 530 c.p.c., del 21.11.2023, della somma pari a € 279.961,92 consegnata all'Ufficiale giudiziario e versata sul libretto di deposito giudiziario postale intestato alla procedura n. 69028, nonché, avverso il provvedimento con il quale il Giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza di sospensione avanzata dalla odierna opponente. A fondamento della proposta opposizione, ha allegato quanto segue: in data 3.2.2023, è stata depositata la sentenza n. 240/2023 del Tribunale di Messina – posta a fondamento quale titolo esecutivo della esecuzione opposta – di condanna di al pagamento a titolo Parte_1 restitutorio e in favore di e quali eredi Controparte_1 Controparte_2 di , della somma di € 202.223,37, oltre interessi legali dalla Persona_1 domanda al soddisfo e alle spese di lite liquidate in € 759,00 per esborsi ed € 9.800,00 per compensi, nonché delle spese di c.t.u.; con appello notificato in data 3.4.2023, l'odierna opponente ha incardinato il giudizio n. 267/2023 R.G. innanzi alla Corte d'appello di Messina;
con ricorso per inibitoria depositato in data 3.5.2023, l'odierna opponente ha chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva della suddetta sentenza;
in data 31.3.2023, è stato notificato precetto col quale è stato intimato a il pagamento della somma di € Parte_1
233.301,60; in data 28.5.2023, seguiva il pignoramento della somma di € 279.961,92, consegnata all'Ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 494 c. 3 c.p.c. mediante assegni circolari;
nel procedimento n. 663/2023 R.G.E. gli odierni opposti presentavano istanza di assegnazione delle somme pignorate ex art. 529 c.p.c., notificata in data 16.5.2023; a seguito di ricorso depositato il
16.6.2023, otteneva decreto ingiuntivo n. 1071/2023 del Parte_1
10.10.2023 con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma pari a € 75.920,55 a e nonché della somma di € Controparte_1 Controparte_2
86.257,10 in solido con , oltre interessi e spese pari a € Parte_2
406,50 ed € 2242,00; con atto notificato in data 13.11.2023, Controparte_1
e si opponevano a detto decreto;
con provvedimento del Controparte_2
21.11.2023, adottato ai sensi degli artt. 615, 616 e 624 c.p.c., il G.e. rigettava l'istanza di sospensione sollevata da condannando Parte_1 quest'ultima al pagamento delle relative spese processuali liquidate in € 3.000 e fissando termine per la fase di merito;
con ordinanza del 21.11.2023, il G.e. ha assegnato in pagamento, ai sensi dell'art. 530 c.p.c., la somma consegnata da all'Ufficiale giudiziario e versata sul libretto postale di deposito Parte_1 giudiziario n. 69028; in data 6.12.2023, ha proposto reclamo ex art. Parte_1
669 terdecies averso i suddetti provvedimenti, con l'introduzione del giudizio n. 4818/2023; in data 11.12.2023, ha proposto opposizione, Parte_1 formulando istanza di sospensione. In diritto, ha eccepito l'erroneità della sentenza n. 240/2023 lamentando la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché dell'art. 2697 c.c.; ha eccepito, altresì, in compensazione crediti derivanti da precedenti e distinti rapporti bancari – finanziamento chirografario e mutuo –, per un importo complessivo pari a € 125.486,80, già riconosciuto con decreto ingiuntivo n. 1071/2023 del 10.10.2023.
Con comparsa di costituzione depositata in data 9.2.2024, CP_1
e hanno contestato le allegazioni di controparte e
[...] Controparte_2 chiesto il rigetto integrale delle domande proposte da con Parte_1 condanna al risarcimento per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Hanno eccepito, altresì, l'infondatezza dell'opposizione proposta, lamentando come gli odierni opponenti avessero impropriamente sollevato motivi di impugnazione avverso il titolo esecutivo stragiudiziale che andavano, invece, formulati in sede di gravame;
hanno, altresì, formulato domanda di condanna al risarcimento per lite temeraria osservando come le istanze avanzate da controparte fossero già state rigettate in precedenti giudizi, ovvero, in sede di inibitoria ex art. 283 c.p.c., opposizione ex art. 617 c.p.c. e reclamo ex art. 2 669-terdecies c.p.c. Con note depositate in data 17.2.2025, gli odierni opposti hanno reiterato le eccezioni in precedenza sollevate e allegato come, in data 9.1.2024, avessero percepito le somme pignorate. All'udienza del 6.3.2025, il Giudice ha assunto la causa in decisione ai sensi del novellato art. 281 sexies c.p.c. terzo comma. L'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata. In primo luogo, occorre rilevare come l'odierna opponente contesti il credito in esecuzione di titolarità di e Controparte_1 Controparte_2 lamentando l'erroneità della sentenza n. 240/2023 del Tribunale di Messina – depositata in data 20.2.2023 – quale titolo esecutivo. Allega, altresì, come avverso la suddetta sentenza sia stato proposto appello, con introduzione del giudizio n. 267/2023 R.G. innanzi alla Corte d'appello di Messina, in corso di definizione. Trattasi, pertanto, di titolo esecutivo di formazione giudiziale, provvisto di esecutorietà benché oggetto di impugnazione.
In merito, la Corte di cassazione ha affermato: “[…] attraverso l'opposizione all'esecuzione instaurata sulla base di una sentenza o di un provvedimento giudiziale esecutivo, non possono essere fatti valere motivi di merito inerenti a fatti anteriori alla formazione della sentenza o del provvedimento giudiziale esecutivo e l'eventuale contemporanea pendenza del giudizio cognitivo impone che ogni vizio di formazione del provvedimento sia fatto valere in quella sede, ed esclude la possibilità che il giudice dell'opposizione sia chiamato a conoscere degli stessi vizi già dedotti o che avrebbero potuto essere dedotti davanti al giudice della cognizione […]” [cfr. Cass., 19.12.2006, n. 27159].
Nel caso di specie, l'odierna opponente lamenta vizi della sentenza del giudice di prime cure posta a fondamento della presente esecuzione quale titolo esecutivo, senza allegare fatti estintivi o modificativi del credito di titolarità degli odierni opposti. Tali vizi, trattandosi di sentenza non ancora passata in giudicato, possono essere censurati solo in sede di impugnazione, non essendovi sovrapponibilità tra i motivi di impugnazione e i motivi di opposizione. Sotto altro profilo, l'Istituto di credito eccepisce l'estinzione del credito in esecuzione per compensazione, allegando di essere titolare del controcredito – di importo pari a € 75.920,55 verso e e di Controparte_2 Controparte_1 importo pari € 86.257,10 verso e Controparte_2 Controparte_1
– di cui al decreto ingiuntivo n. 1071/2023 del 10.10.2023, Parte_2 opposto dagli odierni convenuti. In merito deve condividersi l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “la compensazione giudiziale prevista dall'art. 1243 c.c., comma 2, presupponendo l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale la compensazione è fatta valere, non può fondarsi su di un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in
3 corso, in quanto tale credito non è liquidabile se non in quella sede (Cass. 25 maggio 2004, n. 10055; Tribunale Treviso sentenza n. 1846/18).
Nel caso di specie, il credito col quale chiede di Parte_1 compensare il proprio debito è oggetto di decreto ingiuntivo sprovvisto di provvisoria esecutorietà e opposto dagli ingiunti, motivo per il quale deve essere qualificato come credito litigioso e quindi incerto, insuscettibile di produrre effetti estintivi del credito in esecuzione forzata di titolarità di e . Controparte_1 Controparte_2
Non può trovare accoglimento la domanda azionata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. in carenza di alcuna allegazione e prova in ordine al danno patito e non rinvenendosi mala fede da parte dell'opponente. Ogni altra questione rimane assorbita.
Le spese di lite del complessivo giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico di e in favore di e Parte_1 Controparte_1 CP_2
e liquidate, tenuto conto della natura della controversia e delle
[...] attività svolte, come da dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/14 relativi alle controversie di valore compreso tra da € 260.001,00 a € 520.00,00
(fase studio, introduttiva e decisoria).
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro e così provvede: Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
1) rigetta l'opposizione all'esecuzione promossa da Parte_1
2) condanna al pagamento delle spese di giudizio, in Parte_1 favore di e liquidate in € 6023,00 per Controparte_1 Controparte_2 compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge. Si comunichi.
Così deciso in Messina, il 4 aprile 2025.
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Lo Presti
4