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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 01/10/2025, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 363/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno – Sezione del Lavoro – nelle persone dei magistrati: dr. Maura STASSANO Presidente dr. Lia DI BENEDETTO Consigliere dr. Arturo PIZZELLA Consigliere rel. ha pronunziato all'esito dell'udienza del 22.09.2025, tenutasi secondo le modalità ordinarie, la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 653/2024 del ruolo generale appelli lavoro e vertente
TRA in persona del legale rappresentante p.t., parte rappresentata e difesa Parte_1 come in atti dagli Avv.ti Donatello Esposito e Gemma Trombetta, elettivamente domiciliata come da pec;
PARTE APPELLANTE
E
, parte rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. Controparte_1
Arcangelo Zampella, elettivamente domiciliata in Caivano, al Corso Umberto, n. 321;
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1570/2024 del Tribunale di Nocera
Inferiore, pubblicata in data 15.11.2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI
(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.)
Con sentenza n. 1570/2024 il Tribunale di Nocera Inferiore, in funzione di g.l., accoglieva il ricorso depositato in data 19.10.2023 da , con il quale la Controparte_1 ricorrente aveva convenuto in giudizio la al fine di ottenere il Parte_1
1 riconoscimento, previo accertamento del rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti, dell'assegno ad personam previsto dall'art. 6 del CCNL Fise per il CP_2 periodo dal 01.11.2016 al 30.04.2022.
Il giudicante, in particolare, richiamato l'orientamento giurisprudenziale di legittimità in materia di superminimo e ritenendo la fattispecie in esame del tutto sovrapponibile, riteneva che l'assegno ad personam, configurandosi quale elemento retributivo proprio della retribuzione globale, rientrasse nelle condizioni di miglior favore che l'impresa aggiudicatrice è tenuta ad assicurare al lavoratore al momento di subentro dell'appalto e, pertanto, condannava la al pagamento in favore della ricorrente della Parte_1 somma di € 33.000,00, oltre accessori di legge, e delle spese di lite, liquidate in €
2.000,00.
Con ricorso depositato in data 16.12.2024 la parte soccombente proponeva appello avverso la sopracitata sentenza.
L'appellante, in particolare, eccepiva: 1) la violazione degli art. 115 e 116 c.p.c., tenuto conto che il giudice di prime cure aveva ritenuto che l'assegno ad personam fosse da qualificarsi come elemento retributivo parte della retribuzione globale sul presupposto che fosse stato erogato in misura fissa sin dal 2011, non avvedendosi che le buste paga versate in atti dalla ricorrente si riferivano ai solo anni 2011 e 2012, nonché a parte del
2016, e che, pertanto, non era stata fornita prova adeguata circa la corresponsione costante e mensile dell'emolumento in questione per tutto il lungo rapporto di lavoro svolto dalla alle dipendenze della alla quale la società CP_1 Parte_2 appellante era subentrata nell'appalto; 2) la violazione e falsa applicazione dell'art. 6 del CCNL Igiene Ambientale, il quale non prevedeva alcun automatismo nel riconoscimento al lavoratore tali trattamenti retributivi, evidentemente correlati allo svolgimento di particolari mansioni e comunque a “meriti” del lavoratore riconosciuti dall'azienda cessante, sicché trattandosi di importi ulteriori rispetto alla retribuzione ordinaria, gli stessi dovevano in ogni caso essere oggetto di specifica trattativa e di accordo tra le parti;
3) la violazione e la falsa applicazione degli artt. 414, 115 e 116
c.p.c. nonché degli artt. 1362 c.c. e 2697 c.c., atteso che la ricorrente non aveva dedotto alcunché in ordine alle particolari mansioni che le avrebbero dato diritto alla permanenza del trattamento ad personam;
4) l'errata valutazione e interpretazione del verbale di passaggio di cantiere, nel quale invero non era rinvenibile alcun impegno societario diretto ad assicurare alla il medesimo trattamento retributivo goduto CP_1 alle dipendenze della 5) l'assorbibilità dell'assegno ad personam, il Parte_2
2 quale, pertanto, in ogni caso, andava ridotto tenuto conto degli aumenti contrattuali verificatisi a partire dal 2016.
Concludeva, dunque, per l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza impugnata, con vittoria delle spese del doppio grado.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio con memoria Controparte_1 depositata in data 30.05.2025, resistendo sulla base di articolate argomentazioni all'avverso gravame e chiedendone il rigetto, con vittoria di spese.
Con decreto del 20.12.2024, regolarmente comunicato alla parte appellante in data
20.12.2024 e da questa ritualmente notificato a controparte in uno all'atto di appello in data 07.05.2025, come risulta dalla consultazione degli archivi telematici dell'ufficio, veniva fissata l'udienza di discussione davanti al Collegio per il giorno 9.6.2025 ore
11:30.
Alla suddetta udienza del 9.6.2025 nessuna delle parti compariva (cfr. risultanze del relativo verbale) e la Corte rinviava ai sensi dell'art. 181 c.p.c. alla successiva udienza del 22.9.2025.
Tale provvedimento di rinvio veniva comunicato a cura della Cancelleria ai procuratori costituiti delle parti in data 9.6.2025.
All'udienza del 22.9.2025, cui, ancora una volta, nessuna delle parti compariva (cfr. risultanze del relativo verbale), la Corte riservava la decisione.
A scioglimento della suddetta riserva, la causa veniva decisa come da dispositivo in atti.
Deve dichiararsi la cancellazione della causa dal ruolo e, conseguentemente, altresì
l'estinzione del giudizio.
Come affermato in più occasioni dalla Suprema Corte (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro, 08-
06-1998, n. 5640 e Cass. civ. Sez. lavoro, 05-05-2001, n. 6334) il regime adottato nel rito ordinario per l'inattività delle parti, regime estensibile anche al rito del lavoro con riferimento all'udienza prevista dall'art. 437 c.p.c., prevede l'applicazione, rispettivamente, degli artt. 181 (richiamato per il giudizio di secondo grado dal successivo art. 359) e 348 c.p.c., a seconda che nell'udienza in questione non siano presenti entrambe le parti o sia presente solo l'appellato, fermo restando che in entrambe le ipotesi non è consentita l'immediata decisione della causa, dato che questa deve essere rinviata ad una nuova udienza da comunicarsi nei modi previsti.
Consegue da tale impostazione che il ripetersi di tale difetto di comparizione alla successiva udienza comporta conseguenze diverse nelle due ipotesi, giacché nella prima
(assenza di entrambe le parti) deve essere ordinata la cancellazione della causa dal
3 ruolo, mentre nella seconda (assenza del solo appellante) deve essere dichiarata l'improcedibilità dell'impugnazione.
Nel caso di specie è pacifico che la causa è stata introdotta in primo grado in data
19.10.2023 e, dunque, successivamente all'entrata in vigore (in data 25 giugno 2008) del decreto-legge 25 giugno 2008 n°112 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n°133) che (all'articolo 50 comma 1°) ha sostituito il testo dell'articolo 181 primo comma c.p.c. e ha stabilito (all'articolo 56 comma 1°) che la nuova disposizione si applica ai giudizi instaurati dal 25 giugno 2008.
Pertanto, come previsto dal nuovo testo dell'articolo 181 c.p.c., richiamato dall'articolo
309 c.p.c., nell'ipotesi di mancata comparizione delle parti per due udienze successive delle quali abbiano avuto regolare comunicazione, non soltanto deve ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche dichiararsi l'estinzione del processo.
A norma dell'articolo 307 ultimo comma c.p.c. il Collegio provvede con sentenza.
Le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate, come prevede l'articolo 310 ultimo comma c.p.c., onde non occorre alcuna pronuncia in merito.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Sezione Lavoro, definitivamente pronunziando nel procedimento di appello instaurato in data 16.12.2024 da in persona del Parte_1 legale rappresentante p.t. nei confronti di avverso la sentenza n. Controparte_1
1570/2024 del Tribunale di Nocera inferiore, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede: dichiara estinto il giudizio ed ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
nulla per le spese del presente grado di giudizio;
dichiara la non sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n.
115/2002.
Salerno, 22.9.2025
Il CONS. EST.
(Dott. Arturo Pizzella)
Il PRESIDENTE
(Dott. Maura Stassano)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno – Sezione del Lavoro – nelle persone dei magistrati: dr. Maura STASSANO Presidente dr. Lia DI BENEDETTO Consigliere dr. Arturo PIZZELLA Consigliere rel. ha pronunziato all'esito dell'udienza del 22.09.2025, tenutasi secondo le modalità ordinarie, la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 653/2024 del ruolo generale appelli lavoro e vertente
TRA in persona del legale rappresentante p.t., parte rappresentata e difesa Parte_1 come in atti dagli Avv.ti Donatello Esposito e Gemma Trombetta, elettivamente domiciliata come da pec;
PARTE APPELLANTE
E
, parte rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. Controparte_1
Arcangelo Zampella, elettivamente domiciliata in Caivano, al Corso Umberto, n. 321;
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1570/2024 del Tribunale di Nocera
Inferiore, pubblicata in data 15.11.2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI
(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.)
Con sentenza n. 1570/2024 il Tribunale di Nocera Inferiore, in funzione di g.l., accoglieva il ricorso depositato in data 19.10.2023 da , con il quale la Controparte_1 ricorrente aveva convenuto in giudizio la al fine di ottenere il Parte_1
1 riconoscimento, previo accertamento del rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti, dell'assegno ad personam previsto dall'art. 6 del CCNL Fise per il CP_2 periodo dal 01.11.2016 al 30.04.2022.
Il giudicante, in particolare, richiamato l'orientamento giurisprudenziale di legittimità in materia di superminimo e ritenendo la fattispecie in esame del tutto sovrapponibile, riteneva che l'assegno ad personam, configurandosi quale elemento retributivo proprio della retribuzione globale, rientrasse nelle condizioni di miglior favore che l'impresa aggiudicatrice è tenuta ad assicurare al lavoratore al momento di subentro dell'appalto e, pertanto, condannava la al pagamento in favore della ricorrente della Parte_1 somma di € 33.000,00, oltre accessori di legge, e delle spese di lite, liquidate in €
2.000,00.
Con ricorso depositato in data 16.12.2024 la parte soccombente proponeva appello avverso la sopracitata sentenza.
L'appellante, in particolare, eccepiva: 1) la violazione degli art. 115 e 116 c.p.c., tenuto conto che il giudice di prime cure aveva ritenuto che l'assegno ad personam fosse da qualificarsi come elemento retributivo parte della retribuzione globale sul presupposto che fosse stato erogato in misura fissa sin dal 2011, non avvedendosi che le buste paga versate in atti dalla ricorrente si riferivano ai solo anni 2011 e 2012, nonché a parte del
2016, e che, pertanto, non era stata fornita prova adeguata circa la corresponsione costante e mensile dell'emolumento in questione per tutto il lungo rapporto di lavoro svolto dalla alle dipendenze della alla quale la società CP_1 Parte_2 appellante era subentrata nell'appalto; 2) la violazione e falsa applicazione dell'art. 6 del CCNL Igiene Ambientale, il quale non prevedeva alcun automatismo nel riconoscimento al lavoratore tali trattamenti retributivi, evidentemente correlati allo svolgimento di particolari mansioni e comunque a “meriti” del lavoratore riconosciuti dall'azienda cessante, sicché trattandosi di importi ulteriori rispetto alla retribuzione ordinaria, gli stessi dovevano in ogni caso essere oggetto di specifica trattativa e di accordo tra le parti;
3) la violazione e la falsa applicazione degli artt. 414, 115 e 116
c.p.c. nonché degli artt. 1362 c.c. e 2697 c.c., atteso che la ricorrente non aveva dedotto alcunché in ordine alle particolari mansioni che le avrebbero dato diritto alla permanenza del trattamento ad personam;
4) l'errata valutazione e interpretazione del verbale di passaggio di cantiere, nel quale invero non era rinvenibile alcun impegno societario diretto ad assicurare alla il medesimo trattamento retributivo goduto CP_1 alle dipendenze della 5) l'assorbibilità dell'assegno ad personam, il Parte_2
2 quale, pertanto, in ogni caso, andava ridotto tenuto conto degli aumenti contrattuali verificatisi a partire dal 2016.
Concludeva, dunque, per l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza impugnata, con vittoria delle spese del doppio grado.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio con memoria Controparte_1 depositata in data 30.05.2025, resistendo sulla base di articolate argomentazioni all'avverso gravame e chiedendone il rigetto, con vittoria di spese.
Con decreto del 20.12.2024, regolarmente comunicato alla parte appellante in data
20.12.2024 e da questa ritualmente notificato a controparte in uno all'atto di appello in data 07.05.2025, come risulta dalla consultazione degli archivi telematici dell'ufficio, veniva fissata l'udienza di discussione davanti al Collegio per il giorno 9.6.2025 ore
11:30.
Alla suddetta udienza del 9.6.2025 nessuna delle parti compariva (cfr. risultanze del relativo verbale) e la Corte rinviava ai sensi dell'art. 181 c.p.c. alla successiva udienza del 22.9.2025.
Tale provvedimento di rinvio veniva comunicato a cura della Cancelleria ai procuratori costituiti delle parti in data 9.6.2025.
All'udienza del 22.9.2025, cui, ancora una volta, nessuna delle parti compariva (cfr. risultanze del relativo verbale), la Corte riservava la decisione.
A scioglimento della suddetta riserva, la causa veniva decisa come da dispositivo in atti.
Deve dichiararsi la cancellazione della causa dal ruolo e, conseguentemente, altresì
l'estinzione del giudizio.
Come affermato in più occasioni dalla Suprema Corte (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro, 08-
06-1998, n. 5640 e Cass. civ. Sez. lavoro, 05-05-2001, n. 6334) il regime adottato nel rito ordinario per l'inattività delle parti, regime estensibile anche al rito del lavoro con riferimento all'udienza prevista dall'art. 437 c.p.c., prevede l'applicazione, rispettivamente, degli artt. 181 (richiamato per il giudizio di secondo grado dal successivo art. 359) e 348 c.p.c., a seconda che nell'udienza in questione non siano presenti entrambe le parti o sia presente solo l'appellato, fermo restando che in entrambe le ipotesi non è consentita l'immediata decisione della causa, dato che questa deve essere rinviata ad una nuova udienza da comunicarsi nei modi previsti.
Consegue da tale impostazione che il ripetersi di tale difetto di comparizione alla successiva udienza comporta conseguenze diverse nelle due ipotesi, giacché nella prima
(assenza di entrambe le parti) deve essere ordinata la cancellazione della causa dal
3 ruolo, mentre nella seconda (assenza del solo appellante) deve essere dichiarata l'improcedibilità dell'impugnazione.
Nel caso di specie è pacifico che la causa è stata introdotta in primo grado in data
19.10.2023 e, dunque, successivamente all'entrata in vigore (in data 25 giugno 2008) del decreto-legge 25 giugno 2008 n°112 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n°133) che (all'articolo 50 comma 1°) ha sostituito il testo dell'articolo 181 primo comma c.p.c. e ha stabilito (all'articolo 56 comma 1°) che la nuova disposizione si applica ai giudizi instaurati dal 25 giugno 2008.
Pertanto, come previsto dal nuovo testo dell'articolo 181 c.p.c., richiamato dall'articolo
309 c.p.c., nell'ipotesi di mancata comparizione delle parti per due udienze successive delle quali abbiano avuto regolare comunicazione, non soltanto deve ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche dichiararsi l'estinzione del processo.
A norma dell'articolo 307 ultimo comma c.p.c. il Collegio provvede con sentenza.
Le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate, come prevede l'articolo 310 ultimo comma c.p.c., onde non occorre alcuna pronuncia in merito.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Sezione Lavoro, definitivamente pronunziando nel procedimento di appello instaurato in data 16.12.2024 da in persona del Parte_1 legale rappresentante p.t. nei confronti di avverso la sentenza n. Controparte_1
1570/2024 del Tribunale di Nocera inferiore, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede: dichiara estinto il giudizio ed ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
nulla per le spese del presente grado di giudizio;
dichiara la non sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n.
115/2002.
Salerno, 22.9.2025
Il CONS. EST.
(Dott. Arturo Pizzella)
Il PRESIDENTE
(Dott. Maura Stassano)
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