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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/02/2025, n. 1762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1762 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6258/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice DO.ssa Valeria Belli ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 6258 del ruolo generale per l'anno 2024, trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 13.1.2025, vertente
TRA
C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli avv. Carlo Ponzano e Alessandra Belletti, giusta procura proDOa in allegato all'atto di citazione
ATTORE-OPPONENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso in proprio ai sensi dell'art. 86 c.p.c. nonché dall'avv. Marco Pasquale, giusta procura proDOa in allegato alla comparsa di risposta
CONVENUTO-OPPOSTO
OGGETTO: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 18880/2023 emesso nel procedimento n.
49821/2023.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 13.1.2025.
FATTO E DIRITTO
L'avv. ha richiesto ed ottenuto l'emissione in suo favore del decreto ingiuntivo n. Controparte_1
18880/2023 per l'importo di € 20.310,07 nei confronti di in relazione ai compensi Parte_1 per la propria attività professionale maturati nell'ambito dei procedimenti n. 19406/2017 e 12605/2020, svoltisi di fronte al Tribunale di Roma nei confronti della CP_2 ha proposto opposizione avverso tale decreto, chiedendone la revoca, previo Parte_1 annullamento dei due contratti d'opera professionale, in subordine previa dichiarazione della loro nullità per violazione del divieto di patto di quota lite, in via di ulteriore subordine previo accertamento pagina 1 di 10 che non si sia verificata la condizione del buon esito del giudizio di merito prevista all'art. 3 dell'accordo del 13.6.2019.
A tal fine ha deDOo: - che il decreto ingiuntivo aveva avuto ad oggetto le prestazioni rese dalla controparte nell'ambito dei procedimenti n. 19406/2017 in relazione al quale era stato sottoscritto un contratto, nel quale si prevedeva oltre al pagamento della somma di € 3.000,00 oltre accessori per l'attività prestata fino alla definizione del giudizio di primo grado anche l'ulteriore pagamento della somma di € 10.000,00 in caso di esito positivo del giudizio di merito, e nel procedimento n.
12605/2020, per il quale era stato sottoscritto accordo che prevedeva il pagamento della somma di €
1.000,00 oltre accessori per tutta l'attività prestata fino alla definizione del giudizio di primo grado e dell'ulteriore importo di € 6.000,00 oltre accessori in caso di esito positivo del giudizio di merito;
- che, in particolare, era stato richiesto il pagamento delle somme previste per l'ipotesi di positivo esito del giudizio, oltre agli interessi maturati;
- che, in realtà, in data 13.6.2019, aveva conferito all'avv.
esclusivamente il mandato, senza sottoscrivere alcun contratto d'opera professionale, CP_1 pattuendo verbalmente il pagamento della somma di € 3.000,00, di cui € 2000,00 erano stati versati in acconto in contanti, senza rilascio di ricevuta o documento fiscale;
- che era stato, inoltre, convenuto che, in caso di esito positivo del giudizio, l'avv. avrebbe conseguito esclusivamente quanto CP_1 liquidato nella sentenza;
- che soltanto in data 20.4.2020 in prossimità della data dell'udienza fissata per la decisione, l'avv. aveva richiesta al cliente di sottoscrivere i due contratti su cui si era CP_1 fondato il ricorso monitorio;
- che l'opponente aveva manifestato il proprio dissenso ma l'opposto aveva sostenuto che la sottoscrizione di tali contratti fosse necessaria per consentirgli di partecipare all'udienza fissata per la discussione del procedimento r.g. 19406/2017; - che quindi l'opponente si era determinato a sottoscrivere gli accordi ed in tale occasione aveva provveduto al pagamento di un ulteriore acconto di €1.800,00 sempre in contanti, di cui € 1.000,00 a saldo di quanto pattuito per lo svolgimento dell'incarico professionale nel procedimento r.g. 19406/2017, la somma di € 500,00 a titolo di acconto per la causa ancora da intraprendere e la somma di € 300,00 a titolo di contributo unificato per la medesima causa;
- che era stato siglato un prospetto che riportava le somme percepite dall'avv. dal giugno 2019; - che tutta la vicenda si era svolta nel pieno della fase CP_1 pandemica con la conseguenza che non era stato possibile per l'opponente reperire prontamente un altro avvocato;
- che era stata poi emessa la sentenza di accoglimento della domanda;
- che nel novembre 2020 aveva sottoscritto il mandato per la causa d'appello ed aveva consegnato ulteriori €
3.000,00 all'avv. di cui € 500,00 a saldo dell'acconto di € 1.000,00 relativo alla causa r.g. CP_1
12605/2020 ed € 2.500,00 quale acconto per la causa in Corte d'Appello; - che il versamento di tali importi era stato attestato con l'apposizione di una sigla sul prospetto dei versamenti allegato;
- che il procedimento di appello era stato definito in forma transattiva con l'apporto di un nuovo avvocato nominato in sostituzione dell'opposto; - che la transazione prevedeva anche la rinuncia al procedimento rg. 12650/2020, che pertanto era stato abbandonato;
- che soltanto successivamente pagina 2 di 10 l'avv. aveva emesso le fatture relative agli importi corrisposti in contanti;
- che i contratti CP_1 sottoscritti dall'opponente avrebbero dovuto essere annullati per dolo e violenza, in considerazione delle particolari modalità attraverso cui si era pervenuti alla loro sottoscrizione e della prospettazione da parte del professionista della necessità della sottoscrizione ai fini della partecipazione all'udienza di discussione;
- che comunque i contratti dovevano ritenersi affetti da nullità in relazione alle clausole che prevedevano il pagamento di un ulteriore somma per l'ipotesi di esito positivo della controversia;
- che, in ogni caso, il riferimento all'esito positivo della controversia non avrebbe che potuto intendersi nel senso che sarebbe stato necessario l'integrale accoglimento della domanda;
- che, nel caso di specie, tale situazione non si era verificata, tanto che lo stesso avv. aveva consigliato CP_1 all'opponente di procedere ad appellare la sentenza di primo grado;
- che, quindi, gli importi a titolo di premio non avrebbero potuto ritenersi dovuti.
Si è costituito in giudizio l'avv. , chiedendo in via preliminare di dichiarare Controparte_1
l'inammissibilità dell'opposizione proposta per violazione dell'art. 14 dlgs 150/2011, in subordine di disporre il mutamento del rito da ordinario in sommario ai sensi dell'art. 14 dlgs 150/2011, di concedere la provvisoria esecuzione del decreto opposto, nel merito di rigettare l'opposizione ed in subordine, in caso di ritenuta nullità della disposizione di cui all'art. 3 dei contratti di incarico professionale, di quantificare le somme dovute secondo i parametri medi di cui al DM 55/2014 per complessivi € 21.719,73.
A tal fine ha deDOo: - che l'opposizione proposta avrebbe dovuto essere ritenuta inammissibile, in quanto avrebbe dovuto essere proposta nelle forme del rito semplificato di cognizione;
- che doveva ritenersi del tutto priva di fondamento la tesi avversaria relativa alla circostanza che i contratti sottoscritti fossero viziati per dolo e violenza;
- che quanto sostenuto dalla controparte non era sorretto da alcun riscontro probatorio;
- che in particolare non troverebbe spiegazione la circostanza che dopo che in data 20.4.2020 il DO. sarebbe stato vittima dei raggiri dell'avvocato avrebbe poi appena Pt_1 nove giorni dopo conferito ulteriore mandato all'avvocato ; - che neppure nella stessa CP_1 prospettazione di parte attrice potevano ritenersi ricorrenti i necessari presupposti della violenza quale vizio del consenso;
- che non poteva ritenersi ricorrente neppure l'ipotesi di violazione del divieto di patto di quota lite, essendo stato previsto invece un palmario, con funzione di ampliare la remunerazione del lavoro dell'avvocato; - che, quindi, le disposizioni dei contratti dovevano ritenersi pienamente valide;
- che, comunque, in subordine, egli avrebbe conservato il diritto al compenso da determinarsi secondo i parametri del DM 55/2014; - che per la controversia rg. 19406/2017 si sarebbe dovuto liquidare l'importo di € 11.327,00 oltre accessori, mentre per quella avente rg. 12605/2020 si sarebbe dovuto liquidare l'importo di € 7.735,00; - che si sarebbe dovuto aggiungere inoltre l'importo pari al 25% ex art. 4 DM 55/2014 per ulteriori € 6.551,45; - che tenuto conto delle somme corrisposte dalla AI (€ 6.145,60) e dal DO. ( € 6.500,00) residuava un credito di € 21.719,73; - che, in Pt_1 relazione all'interpretazione del concetto di esito positivo del giudizio, doveva ritenersi riferito non pagina 3 di 10 necessariamente all'accoglimento di tutte le domande formulate nell'interesse del DO . che, Pt_1 peraltro, in relazione al primo giudizio, erano state formulate dal difensore precedente cui l'avv.
era subentrato. CP_1
E' stato disposto il mutamento del rito da ordinario in semplificato.
Nel corso del procedimento, l'istanza ai sensi dell'art. 648 c.p.c. è stata respinta. E' stata formulata una proposta conciliativa da parte del Giudice che, tuttavia, non è stata accettata dalla parte convenuta.
All'esito dell'udienza del 13.1.2025, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
La controversia ha ad oggetto la domanda di opposizione a decreto ingiuntivo n. 18880/2023 con cui al Dott. odierno attore, è stato ingiunto di pagare la somma di € 20.310,07 nei Parte_1 confronti dell'Avv. a titolo compensi per l'attività professionale da questi svolta Controparte_1 maturati nell'ambito dei procedimenti n. 19406/2017 e 12605/2020, svoltisi di fronte al Tribunale di
Roma nei confronti della CP_2
Devono essere in ordine logico esaminate le varie questioni sollevate dalle parti.
A. IL RITO APPLICABILE.
Il presente giudizio è stato erroneamente introDOo nelle forme del rito ordinario di cognizione, in contrasto con la disposizione dell'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 che prevede che “Le controversie previste dall'articolo 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794, e l'opposizione proposta a norma dell'articolo 645 del codice di procedura civile contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali sono regolate dal rito semplificato di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo”.
Parte convenuta, costituendosi, ha eccepito la inammissibilità dell'azione sostenendo che, trattandosi di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati, la presente controversia avrebbe dovuto soggiacere alle regole del rito semplificato di cognizione.
Il giudice, coerentemente con la previsione normativa sopra riportata, ritenendo che la controversia rientrasse tra quelle di cui all'art. 14 d.lgs. 150/11, ha disposto, con ordinanza del 24.04.24, il mutamento del rito e la prosecuzione nelle forme del rito semplificato, con ciò risultando superato ogni profilo attinente alla deDOa inammissibilità.
B. SULLA DOMANDA DI ANNULLAMENTO DEI CONTRATTI D'OPERA PROFESSIONALE PER
DOLO E/0 VIOLENZA
L'attore ha chiesto, in via principale, l'annullamento dei contratti di conferimento dell'incarico professionale stipulati con l'Avv. , rispettivamente del 13.6.19 e del 20.04.20, in quanto la CP_1 sottoscrizione dei medesimi sarebbe stata determinata da una conDOa dolosa di quest'ultimo sostanziatasi: a) nella pattuizione, dapprima verbale, di un compenso molto contenuto a fronte dell'attività difensiva che l'Avv. si impegnava a svolgere nella causa di lavoro già pendente CP_1
pagina 4 di 10 r.g. n. 19406/2017 e in un'altra ancora da promuovere;
b) la successiva formalizzazione di quegli accordi che, tuttavia, risultavano difformi da quanto verbalmente pattuito in quanto in essi si prevedeva un compenso di gran lunga superiore a quello originario;
c) la prospettazione ad opera del legale, in sede di conclusione dei mandati ad litem, della impossibilità di presenziare all'udienza che si sarebbe tenuta di lì a poco, in caso di mancata sottoscrizione dei predetti accordi.
La deduzione dell'opponente sul punto deve ritenersi infondata.
Anzitutto, nelle conDOe oggetto di censura non paiono ravvisabili gli elementi della fattispecie dolosa di cui all'art. 1439 c.c.
In via preliminare, il dolo-vizio del consenso si concretizza nei raggiri perpetrati ai fini di alterare la volontà negoziale della vittima, inducendola così in errore. Affinché vi sia dolo devono sussistere le seguenti condizioni: a) che vi sia una conDOa, commissiva od omissiva, materializzata da raggiri, ossia da un complesso di manovre e artifizi;
b) che tale conDOa sia riconducibile ad un animus decipiendi del deceptor, ossia che vi sia una specifica intenzione di ingannare;
c) che, in conseguenza, il deceptus sia caduto in errore;
d) che vi sia un nesso di causalità sia tra i raggiri e l'errore sia tra la conDOa fraudolenta e la decisione del deceptus di stipulare il contratto.
Orbene, rispetto alla fattispecie de qua tali elementi non sono stati provati.
In primo luogo, occorre mettere in evidenza come l'attore, sin dal primo atto introduttivo, non fa riferimento alcuno all'errore in cui sarebbe incorso a causa delle conDOe dell'opposto. Non esplicita la correlazione tra la falsa prospettazione del legale e la stipula dei contratti che ne è conseguita.
Manca una deduzione sul punto, una deduzione fondamentale se, come nel caso che ci occupa,
l'induzione in errore è un elemento fondamentale del dolo-vizio del consenso. Ad una disamina degli atti, non solo non vi è prova di esso ma, ancor più a monte, non viene adeguatamente indicato se ed in che misura la prospettazione dell'avv. abbia inDOo l'opponente ad una falsa percezione CP_1 della realtà.
Inoltre, la conDOa censurata va ritenuta priva di idoneità decettiva se si ha riguardo a quell'indirizzo giurisprudenziale che ha rilevato come, ai fini dell'azione di annullamento del contratto per dolo, gli artifici ed i raggiri debbono essere valutati avendo riguardo alle circostanze di fatto, alle qualità e condizioni soggettive dell'altra parte contraente e ciò perché l'affidamento non può ricevere tutela giuridica se è fondato sulla negligenza.
Calando tali principi nel caso che ci occupa, di fronte ad una dichiarazione menzognera (ossia la prospettazione dell'impossibilità di espletamento dell'incarico difensivo quale conseguenza della mancata firma dei mandati ad litem) ed un regolamento contrattuale che si profilava alquanto oneroso l'istante avrebbe potuto e dovuto meglio ponderare la propria scelta negoziale. D'altronde, la sottoscrizione dei contratti oggetto di causa è avvenuta nello arco temporale in cui, per la prima volta, quegli accordi venivano sottoposti all'attore che, pur rilevando la difformità con gli accordi precedenti e pagina 5 di 10 la maggiore onerosità per effetto della previsione in ordine alle premialità, non ha aDOato quelle cautele che la contrattazione, di regola, richiederebbe.
La circostanza dell'imminenza dell'udienza e del particolare contesto temporale, ossia l'emergenza pandemica non giustificano l'assenza di un adeguata valutazione dell'assetto di interessi contenuto negli accordi per cui è causa.
La conDOa di parte convenuta non integra neppure gli elementi della fattispecie di cui all'art. 1434
c.c.
L'attore ha deDOo che l'avv. , nel rappresentare che la mancata formalizzazione dei contratti CP_1 più volte menzionati sarebbe stata ostativa all'esercizio dell'attività difensiva in udienza, lo avrebbe costretto, sì alterando la sua volontà contrattuale, alla conclusione degli accordi di conferimento dell'incarico professionale che, sebbene la rilevata difformità con quanto pattuito verbalmente, furono stipulati per la brevità del lasso temporale intercorrente tra la convocazione per la sottoscrizione e la data di udienza e conseguente difficoltà di trovare un nuovo legale e per il particolare contesto spazio- temporale caratterizzato dall'emergenza pandemica in atto.
In via preliminare, la violenza quale vizio del consenso è disciplinata dalle norme di cui agli artt. 1434 -
1438 c.c. e può definirsi quale minaccia che costringe la persona a stipulare un contratto non voluto o a subirne un determinato contenuto. È causa di annullabilità del contratto quando consiste nella minaccia seria di un male ingiusto alla persona o ai beni del contraente o di terzi ovvero nella minaccia di esercitare un diritto per conseguire un vantaggio ingiusto.
Essa può esplicarsi secondo una fenomenologia variabile e, quindi, anche in modo non esplicito, indeterminato e indiretto.
A differenza del dolo, la violenza si estrinseca in una conDOa che non comporta alcuna falsa rappresentazione della realtà del dichiarante, il quale, invece, la percepisce correttamente nella sua effettività a lui sfavorevole e, tuttavia, l'accetta sotto la pressione della minaccia.
Come la giurisprudenza ha più volte precisato, “La violenza per assurgere a causa di invalidità del contratto deve concretarsi nella minaccia attuale di un male futuro, dipendente in qualche modo dal comportamento dello stesso autore della "vis compulsiva" in quanto se la rappresentazione di un pericolo di danno non deriva dal comportamento del minacciante, bensì dalla considerazione di altre circostanze che sfuggono al dominio del medesimo, tale semplice "metus ab intrinseco", ove anche incida sul processo formativo della volontà negoziale, facendo venir meno quella libertà di determinazione cui ogni contrattazione deve essere informata, non è idoneo ad invalidare il negozio”
(Cassazione civile sez. II, 15/07/1993, n.7844; Cass. 22 luglio 2004 n. 13644; Cass. 23 gennaio 2003
n. 999; Cass. 21 giugno 2000 n. 8430).
Nel caso di specie, il timore della difficoltà di ricercare un nuovo difensore, da un lato, per la imminenza dell'udienza rispetto alla richiesta di formalizzazione dei contratti d'opera professionale dall'altro, per il contesto spazio-temporale, ossia l'emergenza pandemica in corso, va qualificato come pagina 6 di 10 metus ad intrinseco, un timore puramente interno, riconducibile a circostanze estranee alla sfera dell'opposto e, pertanto, inidoneo ad inficiare i contratti per cui è causa.
C. SULLA DOMANDA DI NULLITÀ PER VIOLAZIONE DEL DIVIETO DEL PATTO DI QUOTA
LITE
In subordine, l'attore ha chiesto che venga dichiarata la nullità delle clausole contrattuali di cui all'art. 3 di ambedue i contratti per cui è causa, ossia di quelle disposizioni che prevedono, in caso di esito positivo della lite, una premialità per la prestazione difensiva di ammontare pare ad euro 10.000,00 in relazione alla causa rg. N.19406/17 (contratto del 13.06.19) ed euro 6.000,00 in relazione alla causa da promuovere (contratto del 20.04.20).
In via preliminare, occorre brevemente illustrare l'evoluzione storica che ha interessato la norma sul compenso con riguardo al contratto d'opera professionale, ossia l'art. 2233 c.c.
Il testo originario del comma 3 della norma suddetta recitava: “Gli avvocati, i procuratori e patrocinatori non possono, neppure per interposta persona stipulare con i loro clienti alcun patto relativo ai beni che formano oggetto delle controversie affidate loro patrocinio, sotto pena di nullità e dei danni”.
Il divieto del patto di quota lite espressamente sancito dalla norma citata è stato abrogato dall'art. 2, comma 2-bis, d. l. n. 223/2006, conv. l. n. 248/2006 (decreto Bersani) e, nel nuovo terzo comma, è stata apposta una prescrizione di forma per gli accordi sul compenso di cui siano parte gli avvocati.
Attualmente, il testo è il seguente: “Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali”.
Il divieto di patto di quota lite è stato reintroDOo dall'art.13, quarto comma, l. n. 247 del 2012 il quale stabilisce che “sono vietati i patti con i quali l'avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa”.
La ratio del divieto è di evitare una commistione di interessi quale si avrebbe se il compenso fosse collegato, in tutto o in parte, all'esito della lite, con il rischio così della trasformazione del rapporto professionale da rapporto di scambio a rapporto associativo.
La giurisprudenza che si è occupata del divieto di patto di quota lite ha rilevato come “il divieto del cosiddetto "patto di quota lite" tra l'avvocato ed il cliente, trova il suo fondamento nell'esigenza di assoggettare a disciplina il contenuto patrimoniale di un peculiare rapporto di opera intellettuale, al fine di tutelare l'interesse del cliente e la dignità della professione forense, che risulterebbe pregiudicata tutte le volte in cui, nella convenzione concernente il compenso, sia ravvisabile la partecipazione del professionista agli interessi economici finali ed esterni alla prestazione richiestagli.
Ne consegue che il patto di quota lite va ravvisato non soltanto nell'ipotesi in cui il compenso del legale sia commisurato ad una parte dei beni o crediti litigiosi, ma anche qualora tale compenso sia stato convenzionalmente correlato al risultato pratico dell'attività svolta, realizzandosi, così, quella non
pagina 7 di 10 consentita partecipazione del professionista agli interessi pratici esterni della prestazione”
(Cassazione civile sez. II, 06/07/2022, n.21420).
Orbene, in applicazione dei principi esposti, va ritenuto che le clausole contrattuali oggetto di censura non integrino un accordo quotalizio in quanto, stando al tenore letterale delle clausole in esame, le somme da corrispondere non sono dovute quale quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa ma sono, per l'appunto, una premialità che si aggiunge al compenso, specificamente e separatamente indicato nel testo del contratto. Non ricorre, dunque, quella compartecipazione del difensore agli interessi economici finali che la norma è volta ad evitare.
Più precisamente, le clausole contrattuali censurate prevedono un palmario ossia una componente aggiuntiva del compenso, riconosciuta dal cliente all'avvocato in caso di esito favorevole della lite a titolo di premio. Il palmario ha la funzione premiale di ampliare la remunerazione del lavoro dell'avvocato nel caso di risoluzione favorevole al cliente della causa oggetto del mandato ed è pacificamente ammesso. La pattuizione di un palmario non vìola il divieto di patto di quota lite in quanto, ancorché esso sia una forma di compenso legata al buon esito della controversia, non costituisce l'unica remunerazione per l'opera svolta ma si aggiunge al compenso già previsto sì da svolgere la predetta funzione premiale senza che si crei il rischio di una commistione di interessi che la norma sul divieto di patto di quota lite intende scongiurare.
Alla luce di tali osservazioni, anche la deduzione di nullità delle pattuizioni contrattuali di cui agli artt. 3 dei contratti d'opera professionale per cui è causa è infondata e va, dunque rigettata.
D. SULL'INTERPRETAZIONE DELLE CLAUSOLE AVENTI AD OGGETTO LE PREMIALITÀ
In via di ulteriore subordine, l'attore ha chiesto che venga accertata l'insussistenza del presupposto cui le clausole degli accordi contrattuali oggetto del presente giudizio subordinano l'obbligo del cliente di corresponsione della premialità, ossia l'esito positivo della lite.
Secondo l'attore, tali clausole sono affette da indeterminatezza e l'unica lettura ermeneutica possibile, pena altrimenti la nullità della pattuizione, è di ritenere che l'espressione “esito positivo” vada intesa nei termini di un totale accoglimento delle domande, circostanza, questa, che non può ritenersi integrata avuto riguardo all'esito del giudizio r.g. n. 19406/17. Infatti, la sentenza con la quale è stato definito tale giudizio non ha riconosciuto al Dott. la qualifica di redattore ordinario per il periodo Pt_1
1/9/2011-31/10/2012, ha dichiarato inammissibile la domanda di condanna al pagamento dei contributi previdenziali ed ha portato, anche con riguardo al riconoscimento delle differenze retributive, ad una
Cont condanna della al pagamento di un importo significativamente inferiore a quello richiesto nella domanda. Tant'è che l'odierno opponente conferiva mandato al medesimo legale per la proposizione dell'appello.
Tale doglianza è da ritenersi fondata per le ragioni che seguono.
pagina 8 di 10 Le pattuizioni sulla premialità sono da ritenersi indeterminate nella misura in cui l'espressione “esito positivo” si presta a differenti letture ermeneutiche, ben potendo rientrarvi tanto il caso dell'accoglimento totale quanto parziale della causa.
Tali clausole avrebbero necessitato di una puntuale specificazione in quanto, soprattutto in vertenze giuslavoristiche quali sono quelle di cui si è occupato l'odierno convenuto, la verifica in ordine alla risoluzione positiva di esse – cui è legata la debenza delle somme a titolo di premio – si profila problematica perché, sovente, vengono avanzate diverse domande, talune volte ad ottenere un'utilità economica (qual è, ad esempio, la domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive conseguente al diverso inquadramento professionale), talaltre utilità non economiche.
Rispetto ad un giudizio nel quale sono state proposte plurime domande – a) di accertamento del diritto alla qualifica di redattore ordinario e al relativo trattamento economico e normativo;
b) di condanna al pagamento differenze retributive dovute conseguentemente al riconoscimento della diversa qualifica;
c) di condanna al pagamento dei contributi previdenziali – solo alcune delle quali accolte, la formula
“esito positivo” non consente di procedere ad una verifica circa la sussistenza o meno del presupposto di operatività della clausola.
Alla luce delle considerazioni che precedono, le clausole relative al palmario sono da ritenersi nulle, non essendo adeguatamente specificata la fattispecie cui sarebbero applicabili.
Ai sensi dell'art. 1419 c.c., la nullità parziale non comporta la nullità dell'intero regolamento negoziale, se risulta che i contraenti lo avrebbero concluso anche senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità.
Orbene, l'oggetto del contendere non ha mai riguardato il corrispettivo per gli incarichi professionali nel suo ammontare complessivo, non essendo in contestazione l'esistenza di un rapporto contrattuale tra il sig. l'Avv. . Pt_1 CP_1
Costituiscono, invece, oggetto di lite le pattuizioni in ordine alla premialità che, secondo la ricostruzione attorea, sarebbero del tutto estranee agli accordi verbali raggiunti prima della sottoscrizione dei contratti di mandato.
I contratti d'opera professionale per cui è causa devono quindi considerarsi validi, ancorché epurati dalle clausole sul palmario, in quanto vi è da ritenere che tanto il sig. quanto l'Avv. li Pt_1 CP_1 avrebbero stipulati, appuntandosi le doglianze dell'odierno opponente unicamente sulle pattuizioni in ordine alla premialità e non sul regolamento negoziale nel suo complesso.
Conseguentemente, la liquidazione dei compensi spettanti all'Avv. dovrà avvenire secondo i CP_1 valori contenuti nelle tabelle allegate al D.M. 55/2014.
Alla luce dei suddetti criteri tabellari, le somme dovute dal sig. titolo di compenso risultano pari Pt_1 ad euro 15.928,00, da cui occorre detrarre la somma di euro 6.800,00 già versata a titolo di acconto dall'opponente come risulta dal prospetto allegato all'atto introduttivo (doc. n. 4), sulla quale non vi è
pagina 9 di 10 stata contestazione da parte dell'opposto. Sicché, il compenso complessivamente dovuto dal sig. ll'avv. è pari ad euro 9.128,00. Pt_1 CP_1
Nello specifico, l'importo indicato è stato ricavato nel seguente modo.
Per quanto concerne la liquidazione del compenso relativo alla causa r.g. n. 19406/2017, si è ritenuto di indicare quale scaglione il valore indeterminabile – complessità media, si è, poi, calcolato il compenso secondo i valori medi escludendo la fase introduttiva in quanto della fase introduttiva del giudizio si è occupato un difensore diverso dall'odierno opposto. L'importo sì risultante è pari ad euro
8.994,00.
La liquidazione del compenso relativo alla causa r.g. n. 12605/2020 è avvenuta indicando quale valore della controversia quello indeterminabile – complessità media ed applicando i valori medi, con esclusione della fase decisionale in quanto la causa è stata transatta da un legale diverso. Il compenso sì risultante è pari ad euro 6.934,00.
Da quanto esposto consegue che il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato e che deve essere condannato al pagamento in favore dell'avv. Parte_1 Controparte_1 dell'importo di € 9.128,00.
E. SPESE DI LITE.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore del credito effettivamente riconosciuto in capo all'opposto e della circostanza che l'avv. ha CP_1 rifiutato, senza giustificato motivo, la proposta conciliativa formulata per un importo complessivo pari al credito effettivamente ritenuto come dovuto, con la conseguenza che non va riconosciuto in suo favore il compenso relativo alla fase decisionale.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, così provvede:
- in accoglimento parziale dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 18880/2023 emesso nel procedimento n. 49821/2023;
- condanna al pagamento in favore dell'avv. della somma Parte_1 Controparte_1 di € 9.128,00 oltre spese generali, iva e cpa ed interessi dalla data del deposito del decreto ingiuntivo;
- condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposto delle spese del presente procedimento, che liquida in € 2.800,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa.
Così deciso in Roma il 4.2.2025
Il Giudice DO. Valeria Belli
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Magistrato Ordinario in Tirocinio DO. Maria Marziani
Il Giudice DO. Valeria Belli pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice DO.ssa Valeria Belli ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 6258 del ruolo generale per l'anno 2024, trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 13.1.2025, vertente
TRA
C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli avv. Carlo Ponzano e Alessandra Belletti, giusta procura proDOa in allegato all'atto di citazione
ATTORE-OPPONENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso in proprio ai sensi dell'art. 86 c.p.c. nonché dall'avv. Marco Pasquale, giusta procura proDOa in allegato alla comparsa di risposta
CONVENUTO-OPPOSTO
OGGETTO: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 18880/2023 emesso nel procedimento n.
49821/2023.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 13.1.2025.
FATTO E DIRITTO
L'avv. ha richiesto ed ottenuto l'emissione in suo favore del decreto ingiuntivo n. Controparte_1
18880/2023 per l'importo di € 20.310,07 nei confronti di in relazione ai compensi Parte_1 per la propria attività professionale maturati nell'ambito dei procedimenti n. 19406/2017 e 12605/2020, svoltisi di fronte al Tribunale di Roma nei confronti della CP_2 ha proposto opposizione avverso tale decreto, chiedendone la revoca, previo Parte_1 annullamento dei due contratti d'opera professionale, in subordine previa dichiarazione della loro nullità per violazione del divieto di patto di quota lite, in via di ulteriore subordine previo accertamento pagina 1 di 10 che non si sia verificata la condizione del buon esito del giudizio di merito prevista all'art. 3 dell'accordo del 13.6.2019.
A tal fine ha deDOo: - che il decreto ingiuntivo aveva avuto ad oggetto le prestazioni rese dalla controparte nell'ambito dei procedimenti n. 19406/2017 in relazione al quale era stato sottoscritto un contratto, nel quale si prevedeva oltre al pagamento della somma di € 3.000,00 oltre accessori per l'attività prestata fino alla definizione del giudizio di primo grado anche l'ulteriore pagamento della somma di € 10.000,00 in caso di esito positivo del giudizio di merito, e nel procedimento n.
12605/2020, per il quale era stato sottoscritto accordo che prevedeva il pagamento della somma di €
1.000,00 oltre accessori per tutta l'attività prestata fino alla definizione del giudizio di primo grado e dell'ulteriore importo di € 6.000,00 oltre accessori in caso di esito positivo del giudizio di merito;
- che, in particolare, era stato richiesto il pagamento delle somme previste per l'ipotesi di positivo esito del giudizio, oltre agli interessi maturati;
- che, in realtà, in data 13.6.2019, aveva conferito all'avv.
esclusivamente il mandato, senza sottoscrivere alcun contratto d'opera professionale, CP_1 pattuendo verbalmente il pagamento della somma di € 3.000,00, di cui € 2000,00 erano stati versati in acconto in contanti, senza rilascio di ricevuta o documento fiscale;
- che era stato, inoltre, convenuto che, in caso di esito positivo del giudizio, l'avv. avrebbe conseguito esclusivamente quanto CP_1 liquidato nella sentenza;
- che soltanto in data 20.4.2020 in prossimità della data dell'udienza fissata per la decisione, l'avv. aveva richiesta al cliente di sottoscrivere i due contratti su cui si era CP_1 fondato il ricorso monitorio;
- che l'opponente aveva manifestato il proprio dissenso ma l'opposto aveva sostenuto che la sottoscrizione di tali contratti fosse necessaria per consentirgli di partecipare all'udienza fissata per la discussione del procedimento r.g. 19406/2017; - che quindi l'opponente si era determinato a sottoscrivere gli accordi ed in tale occasione aveva provveduto al pagamento di un ulteriore acconto di €1.800,00 sempre in contanti, di cui € 1.000,00 a saldo di quanto pattuito per lo svolgimento dell'incarico professionale nel procedimento r.g. 19406/2017, la somma di € 500,00 a titolo di acconto per la causa ancora da intraprendere e la somma di € 300,00 a titolo di contributo unificato per la medesima causa;
- che era stato siglato un prospetto che riportava le somme percepite dall'avv. dal giugno 2019; - che tutta la vicenda si era svolta nel pieno della fase CP_1 pandemica con la conseguenza che non era stato possibile per l'opponente reperire prontamente un altro avvocato;
- che era stata poi emessa la sentenza di accoglimento della domanda;
- che nel novembre 2020 aveva sottoscritto il mandato per la causa d'appello ed aveva consegnato ulteriori €
3.000,00 all'avv. di cui € 500,00 a saldo dell'acconto di € 1.000,00 relativo alla causa r.g. CP_1
12605/2020 ed € 2.500,00 quale acconto per la causa in Corte d'Appello; - che il versamento di tali importi era stato attestato con l'apposizione di una sigla sul prospetto dei versamenti allegato;
- che il procedimento di appello era stato definito in forma transattiva con l'apporto di un nuovo avvocato nominato in sostituzione dell'opposto; - che la transazione prevedeva anche la rinuncia al procedimento rg. 12650/2020, che pertanto era stato abbandonato;
- che soltanto successivamente pagina 2 di 10 l'avv. aveva emesso le fatture relative agli importi corrisposti in contanti;
- che i contratti CP_1 sottoscritti dall'opponente avrebbero dovuto essere annullati per dolo e violenza, in considerazione delle particolari modalità attraverso cui si era pervenuti alla loro sottoscrizione e della prospettazione da parte del professionista della necessità della sottoscrizione ai fini della partecipazione all'udienza di discussione;
- che comunque i contratti dovevano ritenersi affetti da nullità in relazione alle clausole che prevedevano il pagamento di un ulteriore somma per l'ipotesi di esito positivo della controversia;
- che, in ogni caso, il riferimento all'esito positivo della controversia non avrebbe che potuto intendersi nel senso che sarebbe stato necessario l'integrale accoglimento della domanda;
- che, nel caso di specie, tale situazione non si era verificata, tanto che lo stesso avv. aveva consigliato CP_1 all'opponente di procedere ad appellare la sentenza di primo grado;
- che, quindi, gli importi a titolo di premio non avrebbero potuto ritenersi dovuti.
Si è costituito in giudizio l'avv. , chiedendo in via preliminare di dichiarare Controparte_1
l'inammissibilità dell'opposizione proposta per violazione dell'art. 14 dlgs 150/2011, in subordine di disporre il mutamento del rito da ordinario in sommario ai sensi dell'art. 14 dlgs 150/2011, di concedere la provvisoria esecuzione del decreto opposto, nel merito di rigettare l'opposizione ed in subordine, in caso di ritenuta nullità della disposizione di cui all'art. 3 dei contratti di incarico professionale, di quantificare le somme dovute secondo i parametri medi di cui al DM 55/2014 per complessivi € 21.719,73.
A tal fine ha deDOo: - che l'opposizione proposta avrebbe dovuto essere ritenuta inammissibile, in quanto avrebbe dovuto essere proposta nelle forme del rito semplificato di cognizione;
- che doveva ritenersi del tutto priva di fondamento la tesi avversaria relativa alla circostanza che i contratti sottoscritti fossero viziati per dolo e violenza;
- che quanto sostenuto dalla controparte non era sorretto da alcun riscontro probatorio;
- che in particolare non troverebbe spiegazione la circostanza che dopo che in data 20.4.2020 il DO. sarebbe stato vittima dei raggiri dell'avvocato avrebbe poi appena Pt_1 nove giorni dopo conferito ulteriore mandato all'avvocato ; - che neppure nella stessa CP_1 prospettazione di parte attrice potevano ritenersi ricorrenti i necessari presupposti della violenza quale vizio del consenso;
- che non poteva ritenersi ricorrente neppure l'ipotesi di violazione del divieto di patto di quota lite, essendo stato previsto invece un palmario, con funzione di ampliare la remunerazione del lavoro dell'avvocato; - che, quindi, le disposizioni dei contratti dovevano ritenersi pienamente valide;
- che, comunque, in subordine, egli avrebbe conservato il diritto al compenso da determinarsi secondo i parametri del DM 55/2014; - che per la controversia rg. 19406/2017 si sarebbe dovuto liquidare l'importo di € 11.327,00 oltre accessori, mentre per quella avente rg. 12605/2020 si sarebbe dovuto liquidare l'importo di € 7.735,00; - che si sarebbe dovuto aggiungere inoltre l'importo pari al 25% ex art. 4 DM 55/2014 per ulteriori € 6.551,45; - che tenuto conto delle somme corrisposte dalla AI (€ 6.145,60) e dal DO. ( € 6.500,00) residuava un credito di € 21.719,73; - che, in Pt_1 relazione all'interpretazione del concetto di esito positivo del giudizio, doveva ritenersi riferito non pagina 3 di 10 necessariamente all'accoglimento di tutte le domande formulate nell'interesse del DO . che, Pt_1 peraltro, in relazione al primo giudizio, erano state formulate dal difensore precedente cui l'avv.
era subentrato. CP_1
E' stato disposto il mutamento del rito da ordinario in semplificato.
Nel corso del procedimento, l'istanza ai sensi dell'art. 648 c.p.c. è stata respinta. E' stata formulata una proposta conciliativa da parte del Giudice che, tuttavia, non è stata accettata dalla parte convenuta.
All'esito dell'udienza del 13.1.2025, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
La controversia ha ad oggetto la domanda di opposizione a decreto ingiuntivo n. 18880/2023 con cui al Dott. odierno attore, è stato ingiunto di pagare la somma di € 20.310,07 nei Parte_1 confronti dell'Avv. a titolo compensi per l'attività professionale da questi svolta Controparte_1 maturati nell'ambito dei procedimenti n. 19406/2017 e 12605/2020, svoltisi di fronte al Tribunale di
Roma nei confronti della CP_2
Devono essere in ordine logico esaminate le varie questioni sollevate dalle parti.
A. IL RITO APPLICABILE.
Il presente giudizio è stato erroneamente introDOo nelle forme del rito ordinario di cognizione, in contrasto con la disposizione dell'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 che prevede che “Le controversie previste dall'articolo 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794, e l'opposizione proposta a norma dell'articolo 645 del codice di procedura civile contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali sono regolate dal rito semplificato di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo”.
Parte convenuta, costituendosi, ha eccepito la inammissibilità dell'azione sostenendo che, trattandosi di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati, la presente controversia avrebbe dovuto soggiacere alle regole del rito semplificato di cognizione.
Il giudice, coerentemente con la previsione normativa sopra riportata, ritenendo che la controversia rientrasse tra quelle di cui all'art. 14 d.lgs. 150/11, ha disposto, con ordinanza del 24.04.24, il mutamento del rito e la prosecuzione nelle forme del rito semplificato, con ciò risultando superato ogni profilo attinente alla deDOa inammissibilità.
B. SULLA DOMANDA DI ANNULLAMENTO DEI CONTRATTI D'OPERA PROFESSIONALE PER
DOLO E/0 VIOLENZA
L'attore ha chiesto, in via principale, l'annullamento dei contratti di conferimento dell'incarico professionale stipulati con l'Avv. , rispettivamente del 13.6.19 e del 20.04.20, in quanto la CP_1 sottoscrizione dei medesimi sarebbe stata determinata da una conDOa dolosa di quest'ultimo sostanziatasi: a) nella pattuizione, dapprima verbale, di un compenso molto contenuto a fronte dell'attività difensiva che l'Avv. si impegnava a svolgere nella causa di lavoro già pendente CP_1
pagina 4 di 10 r.g. n. 19406/2017 e in un'altra ancora da promuovere;
b) la successiva formalizzazione di quegli accordi che, tuttavia, risultavano difformi da quanto verbalmente pattuito in quanto in essi si prevedeva un compenso di gran lunga superiore a quello originario;
c) la prospettazione ad opera del legale, in sede di conclusione dei mandati ad litem, della impossibilità di presenziare all'udienza che si sarebbe tenuta di lì a poco, in caso di mancata sottoscrizione dei predetti accordi.
La deduzione dell'opponente sul punto deve ritenersi infondata.
Anzitutto, nelle conDOe oggetto di censura non paiono ravvisabili gli elementi della fattispecie dolosa di cui all'art. 1439 c.c.
In via preliminare, il dolo-vizio del consenso si concretizza nei raggiri perpetrati ai fini di alterare la volontà negoziale della vittima, inducendola così in errore. Affinché vi sia dolo devono sussistere le seguenti condizioni: a) che vi sia una conDOa, commissiva od omissiva, materializzata da raggiri, ossia da un complesso di manovre e artifizi;
b) che tale conDOa sia riconducibile ad un animus decipiendi del deceptor, ossia che vi sia una specifica intenzione di ingannare;
c) che, in conseguenza, il deceptus sia caduto in errore;
d) che vi sia un nesso di causalità sia tra i raggiri e l'errore sia tra la conDOa fraudolenta e la decisione del deceptus di stipulare il contratto.
Orbene, rispetto alla fattispecie de qua tali elementi non sono stati provati.
In primo luogo, occorre mettere in evidenza come l'attore, sin dal primo atto introduttivo, non fa riferimento alcuno all'errore in cui sarebbe incorso a causa delle conDOe dell'opposto. Non esplicita la correlazione tra la falsa prospettazione del legale e la stipula dei contratti che ne è conseguita.
Manca una deduzione sul punto, una deduzione fondamentale se, come nel caso che ci occupa,
l'induzione in errore è un elemento fondamentale del dolo-vizio del consenso. Ad una disamina degli atti, non solo non vi è prova di esso ma, ancor più a monte, non viene adeguatamente indicato se ed in che misura la prospettazione dell'avv. abbia inDOo l'opponente ad una falsa percezione CP_1 della realtà.
Inoltre, la conDOa censurata va ritenuta priva di idoneità decettiva se si ha riguardo a quell'indirizzo giurisprudenziale che ha rilevato come, ai fini dell'azione di annullamento del contratto per dolo, gli artifici ed i raggiri debbono essere valutati avendo riguardo alle circostanze di fatto, alle qualità e condizioni soggettive dell'altra parte contraente e ciò perché l'affidamento non può ricevere tutela giuridica se è fondato sulla negligenza.
Calando tali principi nel caso che ci occupa, di fronte ad una dichiarazione menzognera (ossia la prospettazione dell'impossibilità di espletamento dell'incarico difensivo quale conseguenza della mancata firma dei mandati ad litem) ed un regolamento contrattuale che si profilava alquanto oneroso l'istante avrebbe potuto e dovuto meglio ponderare la propria scelta negoziale. D'altronde, la sottoscrizione dei contratti oggetto di causa è avvenuta nello arco temporale in cui, per la prima volta, quegli accordi venivano sottoposti all'attore che, pur rilevando la difformità con gli accordi precedenti e pagina 5 di 10 la maggiore onerosità per effetto della previsione in ordine alle premialità, non ha aDOato quelle cautele che la contrattazione, di regola, richiederebbe.
La circostanza dell'imminenza dell'udienza e del particolare contesto temporale, ossia l'emergenza pandemica non giustificano l'assenza di un adeguata valutazione dell'assetto di interessi contenuto negli accordi per cui è causa.
La conDOa di parte convenuta non integra neppure gli elementi della fattispecie di cui all'art. 1434
c.c.
L'attore ha deDOo che l'avv. , nel rappresentare che la mancata formalizzazione dei contratti CP_1 più volte menzionati sarebbe stata ostativa all'esercizio dell'attività difensiva in udienza, lo avrebbe costretto, sì alterando la sua volontà contrattuale, alla conclusione degli accordi di conferimento dell'incarico professionale che, sebbene la rilevata difformità con quanto pattuito verbalmente, furono stipulati per la brevità del lasso temporale intercorrente tra la convocazione per la sottoscrizione e la data di udienza e conseguente difficoltà di trovare un nuovo legale e per il particolare contesto spazio- temporale caratterizzato dall'emergenza pandemica in atto.
In via preliminare, la violenza quale vizio del consenso è disciplinata dalle norme di cui agli artt. 1434 -
1438 c.c. e può definirsi quale minaccia che costringe la persona a stipulare un contratto non voluto o a subirne un determinato contenuto. È causa di annullabilità del contratto quando consiste nella minaccia seria di un male ingiusto alla persona o ai beni del contraente o di terzi ovvero nella minaccia di esercitare un diritto per conseguire un vantaggio ingiusto.
Essa può esplicarsi secondo una fenomenologia variabile e, quindi, anche in modo non esplicito, indeterminato e indiretto.
A differenza del dolo, la violenza si estrinseca in una conDOa che non comporta alcuna falsa rappresentazione della realtà del dichiarante, il quale, invece, la percepisce correttamente nella sua effettività a lui sfavorevole e, tuttavia, l'accetta sotto la pressione della minaccia.
Come la giurisprudenza ha più volte precisato, “La violenza per assurgere a causa di invalidità del contratto deve concretarsi nella minaccia attuale di un male futuro, dipendente in qualche modo dal comportamento dello stesso autore della "vis compulsiva" in quanto se la rappresentazione di un pericolo di danno non deriva dal comportamento del minacciante, bensì dalla considerazione di altre circostanze che sfuggono al dominio del medesimo, tale semplice "metus ab intrinseco", ove anche incida sul processo formativo della volontà negoziale, facendo venir meno quella libertà di determinazione cui ogni contrattazione deve essere informata, non è idoneo ad invalidare il negozio”
(Cassazione civile sez. II, 15/07/1993, n.7844; Cass. 22 luglio 2004 n. 13644; Cass. 23 gennaio 2003
n. 999; Cass. 21 giugno 2000 n. 8430).
Nel caso di specie, il timore della difficoltà di ricercare un nuovo difensore, da un lato, per la imminenza dell'udienza rispetto alla richiesta di formalizzazione dei contratti d'opera professionale dall'altro, per il contesto spazio-temporale, ossia l'emergenza pandemica in corso, va qualificato come pagina 6 di 10 metus ad intrinseco, un timore puramente interno, riconducibile a circostanze estranee alla sfera dell'opposto e, pertanto, inidoneo ad inficiare i contratti per cui è causa.
C. SULLA DOMANDA DI NULLITÀ PER VIOLAZIONE DEL DIVIETO DEL PATTO DI QUOTA
LITE
In subordine, l'attore ha chiesto che venga dichiarata la nullità delle clausole contrattuali di cui all'art. 3 di ambedue i contratti per cui è causa, ossia di quelle disposizioni che prevedono, in caso di esito positivo della lite, una premialità per la prestazione difensiva di ammontare pare ad euro 10.000,00 in relazione alla causa rg. N.19406/17 (contratto del 13.06.19) ed euro 6.000,00 in relazione alla causa da promuovere (contratto del 20.04.20).
In via preliminare, occorre brevemente illustrare l'evoluzione storica che ha interessato la norma sul compenso con riguardo al contratto d'opera professionale, ossia l'art. 2233 c.c.
Il testo originario del comma 3 della norma suddetta recitava: “Gli avvocati, i procuratori e patrocinatori non possono, neppure per interposta persona stipulare con i loro clienti alcun patto relativo ai beni che formano oggetto delle controversie affidate loro patrocinio, sotto pena di nullità e dei danni”.
Il divieto del patto di quota lite espressamente sancito dalla norma citata è stato abrogato dall'art. 2, comma 2-bis, d. l. n. 223/2006, conv. l. n. 248/2006 (decreto Bersani) e, nel nuovo terzo comma, è stata apposta una prescrizione di forma per gli accordi sul compenso di cui siano parte gli avvocati.
Attualmente, il testo è il seguente: “Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali”.
Il divieto di patto di quota lite è stato reintroDOo dall'art.13, quarto comma, l. n. 247 del 2012 il quale stabilisce che “sono vietati i patti con i quali l'avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa”.
La ratio del divieto è di evitare una commistione di interessi quale si avrebbe se il compenso fosse collegato, in tutto o in parte, all'esito della lite, con il rischio così della trasformazione del rapporto professionale da rapporto di scambio a rapporto associativo.
La giurisprudenza che si è occupata del divieto di patto di quota lite ha rilevato come “il divieto del cosiddetto "patto di quota lite" tra l'avvocato ed il cliente, trova il suo fondamento nell'esigenza di assoggettare a disciplina il contenuto patrimoniale di un peculiare rapporto di opera intellettuale, al fine di tutelare l'interesse del cliente e la dignità della professione forense, che risulterebbe pregiudicata tutte le volte in cui, nella convenzione concernente il compenso, sia ravvisabile la partecipazione del professionista agli interessi economici finali ed esterni alla prestazione richiestagli.
Ne consegue che il patto di quota lite va ravvisato non soltanto nell'ipotesi in cui il compenso del legale sia commisurato ad una parte dei beni o crediti litigiosi, ma anche qualora tale compenso sia stato convenzionalmente correlato al risultato pratico dell'attività svolta, realizzandosi, così, quella non
pagina 7 di 10 consentita partecipazione del professionista agli interessi pratici esterni della prestazione”
(Cassazione civile sez. II, 06/07/2022, n.21420).
Orbene, in applicazione dei principi esposti, va ritenuto che le clausole contrattuali oggetto di censura non integrino un accordo quotalizio in quanto, stando al tenore letterale delle clausole in esame, le somme da corrispondere non sono dovute quale quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa ma sono, per l'appunto, una premialità che si aggiunge al compenso, specificamente e separatamente indicato nel testo del contratto. Non ricorre, dunque, quella compartecipazione del difensore agli interessi economici finali che la norma è volta ad evitare.
Più precisamente, le clausole contrattuali censurate prevedono un palmario ossia una componente aggiuntiva del compenso, riconosciuta dal cliente all'avvocato in caso di esito favorevole della lite a titolo di premio. Il palmario ha la funzione premiale di ampliare la remunerazione del lavoro dell'avvocato nel caso di risoluzione favorevole al cliente della causa oggetto del mandato ed è pacificamente ammesso. La pattuizione di un palmario non vìola il divieto di patto di quota lite in quanto, ancorché esso sia una forma di compenso legata al buon esito della controversia, non costituisce l'unica remunerazione per l'opera svolta ma si aggiunge al compenso già previsto sì da svolgere la predetta funzione premiale senza che si crei il rischio di una commistione di interessi che la norma sul divieto di patto di quota lite intende scongiurare.
Alla luce di tali osservazioni, anche la deduzione di nullità delle pattuizioni contrattuali di cui agli artt. 3 dei contratti d'opera professionale per cui è causa è infondata e va, dunque rigettata.
D. SULL'INTERPRETAZIONE DELLE CLAUSOLE AVENTI AD OGGETTO LE PREMIALITÀ
In via di ulteriore subordine, l'attore ha chiesto che venga accertata l'insussistenza del presupposto cui le clausole degli accordi contrattuali oggetto del presente giudizio subordinano l'obbligo del cliente di corresponsione della premialità, ossia l'esito positivo della lite.
Secondo l'attore, tali clausole sono affette da indeterminatezza e l'unica lettura ermeneutica possibile, pena altrimenti la nullità della pattuizione, è di ritenere che l'espressione “esito positivo” vada intesa nei termini di un totale accoglimento delle domande, circostanza, questa, che non può ritenersi integrata avuto riguardo all'esito del giudizio r.g. n. 19406/17. Infatti, la sentenza con la quale è stato definito tale giudizio non ha riconosciuto al Dott. la qualifica di redattore ordinario per il periodo Pt_1
1/9/2011-31/10/2012, ha dichiarato inammissibile la domanda di condanna al pagamento dei contributi previdenziali ed ha portato, anche con riguardo al riconoscimento delle differenze retributive, ad una
Cont condanna della al pagamento di un importo significativamente inferiore a quello richiesto nella domanda. Tant'è che l'odierno opponente conferiva mandato al medesimo legale per la proposizione dell'appello.
Tale doglianza è da ritenersi fondata per le ragioni che seguono.
pagina 8 di 10 Le pattuizioni sulla premialità sono da ritenersi indeterminate nella misura in cui l'espressione “esito positivo” si presta a differenti letture ermeneutiche, ben potendo rientrarvi tanto il caso dell'accoglimento totale quanto parziale della causa.
Tali clausole avrebbero necessitato di una puntuale specificazione in quanto, soprattutto in vertenze giuslavoristiche quali sono quelle di cui si è occupato l'odierno convenuto, la verifica in ordine alla risoluzione positiva di esse – cui è legata la debenza delle somme a titolo di premio – si profila problematica perché, sovente, vengono avanzate diverse domande, talune volte ad ottenere un'utilità economica (qual è, ad esempio, la domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive conseguente al diverso inquadramento professionale), talaltre utilità non economiche.
Rispetto ad un giudizio nel quale sono state proposte plurime domande – a) di accertamento del diritto alla qualifica di redattore ordinario e al relativo trattamento economico e normativo;
b) di condanna al pagamento differenze retributive dovute conseguentemente al riconoscimento della diversa qualifica;
c) di condanna al pagamento dei contributi previdenziali – solo alcune delle quali accolte, la formula
“esito positivo” non consente di procedere ad una verifica circa la sussistenza o meno del presupposto di operatività della clausola.
Alla luce delle considerazioni che precedono, le clausole relative al palmario sono da ritenersi nulle, non essendo adeguatamente specificata la fattispecie cui sarebbero applicabili.
Ai sensi dell'art. 1419 c.c., la nullità parziale non comporta la nullità dell'intero regolamento negoziale, se risulta che i contraenti lo avrebbero concluso anche senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità.
Orbene, l'oggetto del contendere non ha mai riguardato il corrispettivo per gli incarichi professionali nel suo ammontare complessivo, non essendo in contestazione l'esistenza di un rapporto contrattuale tra il sig. l'Avv. . Pt_1 CP_1
Costituiscono, invece, oggetto di lite le pattuizioni in ordine alla premialità che, secondo la ricostruzione attorea, sarebbero del tutto estranee agli accordi verbali raggiunti prima della sottoscrizione dei contratti di mandato.
I contratti d'opera professionale per cui è causa devono quindi considerarsi validi, ancorché epurati dalle clausole sul palmario, in quanto vi è da ritenere che tanto il sig. quanto l'Avv. li Pt_1 CP_1 avrebbero stipulati, appuntandosi le doglianze dell'odierno opponente unicamente sulle pattuizioni in ordine alla premialità e non sul regolamento negoziale nel suo complesso.
Conseguentemente, la liquidazione dei compensi spettanti all'Avv. dovrà avvenire secondo i CP_1 valori contenuti nelle tabelle allegate al D.M. 55/2014.
Alla luce dei suddetti criteri tabellari, le somme dovute dal sig. titolo di compenso risultano pari Pt_1 ad euro 15.928,00, da cui occorre detrarre la somma di euro 6.800,00 già versata a titolo di acconto dall'opponente come risulta dal prospetto allegato all'atto introduttivo (doc. n. 4), sulla quale non vi è
pagina 9 di 10 stata contestazione da parte dell'opposto. Sicché, il compenso complessivamente dovuto dal sig. ll'avv. è pari ad euro 9.128,00. Pt_1 CP_1
Nello specifico, l'importo indicato è stato ricavato nel seguente modo.
Per quanto concerne la liquidazione del compenso relativo alla causa r.g. n. 19406/2017, si è ritenuto di indicare quale scaglione il valore indeterminabile – complessità media, si è, poi, calcolato il compenso secondo i valori medi escludendo la fase introduttiva in quanto della fase introduttiva del giudizio si è occupato un difensore diverso dall'odierno opposto. L'importo sì risultante è pari ad euro
8.994,00.
La liquidazione del compenso relativo alla causa r.g. n. 12605/2020 è avvenuta indicando quale valore della controversia quello indeterminabile – complessità media ed applicando i valori medi, con esclusione della fase decisionale in quanto la causa è stata transatta da un legale diverso. Il compenso sì risultante è pari ad euro 6.934,00.
Da quanto esposto consegue che il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato e che deve essere condannato al pagamento in favore dell'avv. Parte_1 Controparte_1 dell'importo di € 9.128,00.
E. SPESE DI LITE.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore del credito effettivamente riconosciuto in capo all'opposto e della circostanza che l'avv. ha CP_1 rifiutato, senza giustificato motivo, la proposta conciliativa formulata per un importo complessivo pari al credito effettivamente ritenuto come dovuto, con la conseguenza che non va riconosciuto in suo favore il compenso relativo alla fase decisionale.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, così provvede:
- in accoglimento parziale dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 18880/2023 emesso nel procedimento n. 49821/2023;
- condanna al pagamento in favore dell'avv. della somma Parte_1 Controparte_1 di € 9.128,00 oltre spese generali, iva e cpa ed interessi dalla data del deposito del decreto ingiuntivo;
- condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposto delle spese del presente procedimento, che liquida in € 2.800,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa.
Così deciso in Roma il 4.2.2025
Il Giudice DO. Valeria Belli
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Magistrato Ordinario in Tirocinio DO. Maria Marziani
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